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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 18/11/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1199/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza dell'11.11.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. IACOVINO Vincenzo ed elettivamente domiciliato in Campobasso, via
Berlinguer n. 1
RICORRENTE
e
(C.F./P.IVA ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Campobasso, via Ugo Petrella n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MINCHILLO Carmelina, elettivamente domiciliata in
Guglionesi, Corso Conte di Torino n. 47
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 25.10.2023, , medico Parte_1 veterinario, conveniva in giudizio l , Controparte_2 chiedendo: l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità della condotta dell' e del CP_1 provvedimento di esclusione adottato in data 30.05.2023, nell'ambito della procedura di stabilizzazione per n. 5 posti di Dirigente Veterinario - Area C;
l'accertamento del proprio diritto alla stabilizzazione, con condanna dell'Amministrazione all'assunzione a tempo indeterminato;
la condanna dell' al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dalla CP_1 ritardata assunzione e dei danni non patrimoniali - morali, biologici ed esistenziali - anche in pagina 1 di 16 via equitativa;
con vittoria di spese, diritti e onorari, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Esponeva che, a decorrere dal 1.06.2008 e fino al 31.12.2015, aveva prestato servizio presso l in Area A (Sanità animale) con contratto co.co.co., rapporto successivamente CP_1 riconosciuto come subordinato con sentenza n. 310/2018 del Tribunale di Campobasso, confermata in appello e passata in giudicato;
che, successivamente, aveva lavorato in Area
B, dall'1.08.2016 al 30.11.2016, e in Area C a far data dal 14.02.2022.
Rappresentava che, nel 2019, veniva indetto un avviso pubblico per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione a tempo determinato di Dirigenti Veterinari - Area A e discipline equipollenti, la quale, approvata con provvedimento n. 580 del 14.08.2023, veniva di fatto utilizzata per assegnazioni sia in Area A che in Area C, a conferma della piena equipollenza tra le due aree;
che, nella suddetta graduatoria, egli risultava utilmente collocato in 30ª posizione e veniva assegnato all'Area C.
Precisava che, nel 2022 (con Deliberazione del DG n. 941 del 28.07.2022), l bandiva CP_1 una procedura di stabilizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.lgs. 75/2017 per n. 5 posti di Dirigente Veterinario - Area C, alla quale egli partecipava in quanto in possesso dei requisiti richiesti;
che, con deliberazione n. 335 del 7.03.2023, egli era ammesso con riserva, con richiesta istruttoria rivolta al Direttore dell'Area C volta a verificare la utilità delle attività pregresse svolte ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione.
Evidenziava che il Direttore dell'Area C, con varie note, aveva confermato la piena coerenza, affinità e fungibilità tra le attività svolte in Area A e quelle proprie dell'Area C, attestando che anche le mansioni da lui espletate erano pienamente conformi al profilo professionale oggetto della procedura, ma che, nonostante ciò, l , con deliberazione n. 167 del 30.5.2023, CP_1 proponeva la sua esclusione dalla procedura stabilizzazione, ritenendo erroneamente non computabili i periodi lavorati in Area A e valutando come insufficienti i soli 10 mesi e 17 gg. maturati in Area C, a fronte dei 36 richiesti.
Contestava tale ricostruzione, deducendo la violazione dell'art. 20, commi 1 e 11-bis, del
D.lgs. 75/2017, che richiedeva tre anni di servizio nel medesimo profilo - veterinario - e non nella specifica area funzionale.
Contestava altresì l'illegittimità dell'avviso pubblico, nella parte in cui introduceva requisiti di partecipazione ulteriori e più restrittivi rispetto a quelli tassativamente previsti dalla normativa nazionale, subordinando l'accesso alla procedura alla maturazione dell'esperienza triennale pagina 2 di 16 nello specifico settore (Area C), anziché nel profilo professionale di riferimento (dirigente veterinario), in aperto contrasto con la normativa statale.
Rilevava, inoltre, il difetto assoluto di motivazione del provvedimento di esclusione, in quanto adottato in contrasto con le risultanze istruttorie rese dal Direttore dell'Area C e in assenza di un'adeguata confutazione delle stesse.
Denunciava, altresì, la contraddittorietà dell'azione amministrativa, poiché la medesima
, in occasione della graduatoria precedente, aveva fatto uso indistinto dei candidati CP_1 per le Aree A e C, riconoscendone la piena fungibilità ed equipollenza, per poi negarne la validità in sede di stabilizzazione.
Segnalava una evidente disparità di trattamento rispetto ad altri candidati, come la dott.ssa
(Area B), alla quale era stata riconosciuta la congruità delle prestazioni svolte sulla Per_1 base di valutazioni rilasciate da un soggetto esterno all'ASREM (Regione Molise), mentre nel proprio caso erano state disattese le attestazioni del Direttore Area C, organo direttamente competente.
Rappresentava, inoltre, che l'errore interpretativo dell'Amministrazione, consistito nel confondere area funzionale e profilo professionale, risultava ancor più macroscopico considerando che il profilo di dirigente veterinario è unico, privo di sottocategorie riconosciute giuridicamente, e che le differenze tra Aree A, B e C rilevano esclusivamente sul piano organizzativo.
Prospettava quindi la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, per irragionevolezza, disparità di trattamento e ingiustificata restrizione dell'accesso alla procedura;
la violazione dell'art. 3 della L. 241/1990, per carenza di motivazione rispetto alle risultanze istruttorie;
e la disapplicazione della normativa sovraordinata (art. 20, D.lgs. 75/2017) da parte dell'atto amministrativo impugnato.
Osservava infine che, computando correttamente i periodi di servizio svolti anche in Area A - come avrebbe dovuto l'Amministrazione - egli avrebbe superato ampiamente la soglia dei 36 mesi previsti (oltre 100 mesi complessivi), risultando in possesso di tutti i requisiti per la stabilizzazione.
Sottolineava, inoltre, di aver subito un danno patrimoniale, rappresentato dalla differenza retributiva rispetto a quanto gli sarebbe spettato in caso di tempestiva assunzione, nonché un danno non patrimoniale - morale, biologico ed esistenziale - documentato da certificazione medica redatta da struttura pubblica ( stessa), attestante “disturbo dell'adattamento CP_1 con disturbi misti dell'emotività e della condotta” insorto a seguito dell'esclusione. pagina 3 di 16 Sulla scorta di tanto, insisteva quindi nelle proprie conclusioni già prima riassunte.
Si costituiva l , che contestava integralmente Controparte_2 il ricorso, deducendo la piena legittimità della propria condotta e, in particolare, del provvedimento n. 167 del 30.05.2023, con cui era stata disposta l'esclusione del ricorrente dalla procedura di stabilizzazione, indetta ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017.
Esponeva che, con deliberazione del Direttore Generale n. 941 del 28.07.2022, successivamente integrata e rettificata con deliberazione n. 991 del 5.08.2022, l CP_1 aveva indetto un avviso pubblico per la stabilizzazione del personale della dirigenza veterinaria e del comparto, articolato in tre diverse aree (A, B e C), ciascuna con una distinta dotazione organica (12 posti per l'Area A, 7 per la B e 5 per la C), precisando che tale suddivisione dimostrava l'insussistenza di qualsivoglia equipollenza tra le attività delle singole aree, come invece affermato dal ricorrente.
Rappresentava che, con deliberazione n. 335 del 7.03.2023, il ricorrente era stato ammesso con riserva, e che, in assenza di una figura apicale specifica, la SC Gestione Risorse Umane aveva formalmente richiesto al Direttore del Dipartimento Unico di Prevenzione la verifica della coerenza delle prestazioni pregresse rispetto al profilo dell'Area C - Igiene degli
Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, allegando i contratti dichiarati.
Evidenziava che, in riscontro a tale richiesta, con nota prot. n. 40188 del 12.04.2023, il
Direttore aveva inizialmente attestato in modo generico la coerenza delle attività svolte con le funzioni proprie dell'area funzionale di riferimento;
tuttavia, con successiva nota prot. n.
49701 del 10.05.2023, trasmetteva un prospetto dettagliato dei candidati, nel quale, relativamente al ricorrente, veniva riportata la dicitura “Area A” nella colonna “coerenza/non coerenza con attività Area C”, senza alcuna attestazione esplicita di coerenza con l'Area C, a differenza di quanto fatto per altri candidati (es. dott. e dott. ), per i quali Per_2 Per_3 era stato chiaramente indicato “coerente”.
Sottolineava che, proprio tale mancata dichiarazione di coerenza, desunta in via sistematica anche da un rinvio generico alla posizione di altro candidato (dott. ), aveva indotto Per_4
l'Amministrazione, con deliberazione n. 167 del 30.05.2023, a sciogliere la riserva e a disporre l'esclusione del ricorrente per difetto dei requisiti richiesti.
Evidenziava, altresì, che la stessa circolare n. 3/2017 del Ministro della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione ribadiva il principio per cui, ai fini della stabilizzazione, era necessario aver svolto le medesime mansioni dell'area o categoria professionale di pagina 4 di 16 appartenenza, e che, quindi, le attività svolte in Area A (Sanità Animale) non potevano essere valutate ai fini della procedura relativa all'Area C (Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni
Zootecniche).
Rilevava, inoltre, che le tre aree della dirigenza veterinaria corrispondevano a specifici ambiti funzionali e di competenza, ciascuno dei quali presupponeva il possesso di un titolo universitario coerente e abilitante all'accesso a quella determinata area, con conseguente insussistenza di automatica fungibilità tra i profili.
Concludeva, dunque, per l'infondatezza della domanda di accertamento del diritto alla stabilizzazione e, per l'effetto, anche per la reiezione delle domande risarcitorie formulate dal ricorrente a titolo di danno patrimoniale, differenziale, morale, biologico ed esistenziale. In particolare, quanto a tali ultime voci, eccepiva la natura meramente assertiva delle deduzioni del ricorrente, l'insussistenza del nesso causale tra l'asserita esclusione illegittima e i danni allegati, e l'inidoneità della documentazione medica prodotta a dimostrare la fondatezza della richiesta risarcitoria, trattandosi di certificazioni di parte.
Insisteva, quindi, nelle conclusioni prima elencate.
Disposta la comparizione delle parti, acquisiti i documenti depositati e fissata l'udienza di discussione, con successivo provvedimento del 29.01.2025 veniva dichiarata l'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 301 c.p.c., a seguito della cancellazione d'ufficio dell'avvocato dell' dall'elenco speciale degli Avvocati dipendenti di Enti Pubblici, disposta con CP_1 delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso del 20.12.2024.
Con ricorso depositato in data 14.03.2025, riassumeva tempestivamente il Parte_1 giudizio, riportandosi integralmente a quanto dedotto, esposto e concluso nell'originario ricorso introduttivo, nonché a quanto ulteriormente precisato e sviluppato nelle successive note autorizzate depositate in atti.
In particolare, con le note del 20.05.2025, depositate per l'udienza del 21.05.2025, parte ricorrente evidenziava la contraddittorietà della posizione assunta dalla resistente circa la presunta non equipollenza tra le aree A e C della disciplina veterinaria. A sostegno della tesi dell'equipollenza tra le due aree, richiamava un precedente giudiziario in cui la stessa
, in altro contesto (T.A.R. Molise, ric. n.r.g. 284/2023), aveva ammesso la piena CP_1 equiparabilità delle discipline coinvolte ai fini dell'assunzione di dirigenti veterinari, nonché numerose note a firma del Direttore dell'Area C che confermavano, sia in astratto che nel pagina 5 di 16 concreto, la coerenza e l'intercambiabilità delle attività tra le due aree, smentendo le tesi difensive dell'Amministrazione.
Insisteva altresì sulla fondatezza della domanda risarcitoria, chiedendo, ove necessario, la nomina di CTU per la quantificazione del danno biologico subito;
sottolineava, inoltre, che, pur essendo nel frattempo intervenuta la propria stabilizzazione mediante Deliberazione del
DG n. 1044 del 06.07.2024 (c.d. stabilizzazione COVID), persisteva il proprio interesse alla definizione del presente giudizio, non solo ai fini del riconoscimento del diritto alla stabilizzazione nell'ambito della procedura di cui alla D.G. n. 991/2022 e della relativa decorrenza giuridica, ma anche in ragione delle interruzioni lavorative verificatesi per mancata tempestiva proroga dei contratti a tempo determinato (nei periodi intercorsi tra il
6.03.2024 e il 17.03.2024 e per l'intero mese di luglio 2024) con conseguente interesse al ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.
Concludeva, dunque, chiedendo: l'accertamento dell'illegittimità della propria esclusione dalla procedura di stabilizzazione;
il riconoscimento della sussistenza, in suo favore, di tutti i requisiti previsti dall'Avviso pubblico e dalla normativa vigente;
la condanna dell' ad CP_1 assumerlo a tempo indeterminato, a far data dall'approvazione della graduatoria ovvero dalla diversa data ritenuta congrua;
la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno da ritardata assunzione, nonché dei danni biologici, morali ed esistenziali subiti, da determinarsi anche in via equitativa;
con vittoria di spese e compensi professionali.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.06.2025, l
[...]
si costituiva nuovamente in giudizio in relazione alla fase di Controparte_2 riassunzione, riportandosi integralmente alle difese, eccezioni e conclusioni già formulate nell'originario atto di costituzione e risposta, e concludeva per il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
2.Come già accennato, parte ricorrente, nelle note depositate in data 20.05.2025, ha chiarito che, pur essendo nel frattempo intervenuta la propria stabilizzazione mediante Deliberazione del DG n. 1044 del 6.07.2024 (stabilizzazione del personale sanitario cd.“COVID”) e, quindi, mediante diversa e successiva procedura di stabilizzazione, persisteva il proprio interesse al riconoscimento del diritto alla stabilizzazione nell'ambito della procedura di cui alla D.G. n.
991/20, sia ai fini della relativa decorrenza giuridica che in considerazione degli intervalli di tempo verificatisi tra i vari cdt che si erano susseguiti.
pagina 6 di 16 Deve quindi procedersi con la verifica in questione, ossia deve accertarsi se il ricorrente fosse in possesso dei requisiti per ottenere la stabilizzazione di cui all'avviso pubblico adottato con
Deliberazione del Direttore Generale n. 941 del 28.07.2022, successivamente integrata e rettificata con Deliberazione n. 991 del 5.08.2022, indetta ai sensi dell'art, 20 comma 1 e del comma 11 bis del d.lgs. n. 75/2017.
2.1 In termini generali, la norma di riferimento relativa alla stabilizzazione è rappresentata dall'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 (c.d. Decreto Madia), intitolata
“superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”, che prevede due percorsi di stabilizzazione, disciplinati dal comma 1 e dal comma 2.
Il comma 1 dell'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017, nella formulazione vigente alla data di pubblicazione dell'avviso, prevedeva che: “Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni”.
Il comma secondo prevedeva, inoltre, che:
“2. Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria,
pagina 7 di 16 procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso”.
Tanto premesso, il comma 1 dell'art. 20 contempla una procedura di stabilizzazione “diretta”, in base a cui il lavoratore deve aver prestato servizio, con un contratto a termine, presso l'Amministrazione; tale previsione vale per tutti i contratti sottoscritti a partire dal 28 agosto
2015 (data di entrata in vigore della Legge n. 124 del 2015); la norma non richiede che il precario sia attualmente in servizio presso l'Amministrazione che avvia la procedura di stabilizzazione;
inoltre, esso deve aver iniziato a lavorare presso l'Azienda che intende assumerlo, oppure presso un'Azienda diversa, con un contratto a termine firmato a seguito del superamento di un concorso e dell'inserimento in una graduatoria pubblica;
La stabilizzazione di cui al comma 2 dell'art. 20 viene invece definita stabilizzazione “indiretta”
o tramite concorso.
La differenza principale di questa stabilizzazione, rispetto a quella prevista dal comma 1, è data dal fatto che il personale precario deve sottoporsi ad un nuovo concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato, anche se una quota dei posti messi a concorso viene riservata, appunto, al personale precario.
La norma prevede, in tal caso, che il precario risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile presso l'Amministrazione che bandisce il concorso.
La S.C. si è occupata della procedura di stabilizzazione, pure rendendo statuizioni sul punto della giurisdizione;
nello specifico, con la pronuncia a S.U. n. 40953/2021 (cfr. in termini analoghi Cass. S.U. n. 4643/2023) ha precisato che, in materia di pubblico impiego privatizzato, competono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs.
n. 75 del 2017, dovendo intendersi per controversie "relative all'assunzione" del personale, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, anche quelle per le quali non è prevista alcuna procedura concorsuale, bensì esclusivamente un percorso assunzionale che, come nella specie, riguardi dipendenti già reclutati a tempo determinato mediante procedure concorsuali, nell'ambito del quale la P.A., attualizzata la programmazione del fabbisogno nei limiti dei pagina 8 di 16 vincoli di spesa pubblica, ed esercitata la facoltà di far luogo alla stabilizzazione, deve soltanto verificare la sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge, senza, quindi, esercitare alcun pubblico potere.
2.2 Effettuate tali preliminari considerazioni, nel caso in esame, dal punto di vista documentale risulta che:
-con provvedimento del Direttore Generale n. 941 del 28.07.2022, poi integrato con deliberazione del DG n. 991 del 5.06.2022, la indiceva un “avviso pubblico per la CP_1 stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 1 del D.Lgs. n. 75/2017 e del comma 11 bis del medesimo decret per alcune posizioni previste nel Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023, tra cui 12 unità di Dirigente Veterinario, Area A, 7 unità di Dirigente
Veterinario, Area B, 5 unità di Dirigente Veterinario, Area C;
Il predetto Avviso pubblico prevedeva, ai fini della stabilizzazione, in coerenza con la normativa richiamata, il possesso dei seguenti requisiti:
“I requisiti specifici di ammissione, ex art. 20, comma 1 D. Lgs. n. 75/2017 e s.m.i., alla presente procedura sono i seguenti:
a) risultare in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della Legge n. 124/2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazione, presso l'Amministrazione che procede all'assunzione (quindi, in base a questo requisito, è sufficiente essere stato in servizio anche un solo giorno dopo la data prima indicata);
b) essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge, in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche espletata presso Aziende Pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione (cfr.
Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 3/2017);
c) aver maturato o maturare, alla data del 31/12/2022, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 01/01/2015 al 31/12/2022) nel medesimo profilo di cui alla lettera a), a seguito di contratti già stipulati alla data dell'indizione del presente bando.
Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere stato maturato, oltre che presso questa , anche presso diverse Amministrazione del Servizio sanitario nazionale “per il CP_1
pagina 9 di 16 personale dirigenziale e no” (cfr. Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione n. 1/2018)”.
Era pure richiamato, nella Deliberazione del DG n. 991, che, sulla scorta del comma 11 bis, dell'art. 20, D. Lgs. n. 72/2017 (cfr. Decreto Legge 31 dicembre 2020/183 convertito con L.
26/02/2021, n. 21), era stato prorogato al 31 dicembre 2022 il termine finale per le procedure di stabilizzazione, facendo comunque salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni previste nell'originaria formulazione dal citato D.Lgs. n. 75/2017, art. 20, comma 1, lett. c), ossia a partire dal 24/06/2009 (otto anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n.
75/2017).
Era anche previsto, all'allegato 1 della Deliberazione del D.G. n. 941 del 22.04.2024, che:
“Ai sensi dell'art. 20, comma 12 del D. Lgs. m. 75/2017 e s.m.i., ha priorità all'assunzione il personale in servizio presso l nel profilo oggetto della selezione alla data di entrata in CP_1 vigore del citato D. Lgs. m. 75/2017 (22/06/2017).
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto flessibile (Co.co.co. e libero professionali), purché relative ad attività del medesimo profilo professionale di cui alla lettera
a)”;
Il ricorrente partecipava alla procedura relativamente al profilo di Dirigente Veterinario Area C,
Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
In seguito all'istruttoria delle domande, l adottava la Deliberazione del Direttore CP_1
Generale n. 167 del 30.05.2023 relativa alla ammissione / esclusione dei candidati;
Pt_1 non veniva ammesso perché veniva computato come servizio solo quello di mesi 10 e gg. 17 prestato con contratto a tempo determinato in area C.
Era quindi escluso il computo del servizio da lui indicato come prestato con contratti co.co.co. dal 1.06.2008 al 31.12.2015 in Area A (oggetto di sentenza del GL n. 301/2018, che aveva valutato il servizio come subordinato ai fini del riconoscimento di differenze retributive e risarcimento danni) e quello prestato in Area B dal 1.08.2016 al 30.11.2016.
3.Reputa il Tribunale che la valutazione operata dall' sia stata congrua e coerente CP_1 con i requisiti richiesti dall'avviso pubblico.
Va in primo luogo rilevato che il perimetro applicativo del disposto del comma 1 dell'art. 20 comma 1 del d.lgs. n. 75/2017 non può essere dilatato oltre i casi e i tempi ivi considerati e che, al fine di assicurare coerenza sistemica con gli artt. 3 e 97 Cost., deve essere oggetto di una interpretazione restrittiva, con la conseguenza che non può ascriversi rilievo alcuno alla pagina 10 di 16 titolarità di forme negoziali ulteriori e diverse dal contratto di lavoro subordinato a termine né tanto meno alla titolarità di eventuali contratti stipulati senza aver preso parte a procedure concorsuali;
parimenti, esorbitano dal processo di stabilizzazione coloro che non sono in sevizio in epoca successiva alla data del 28.08.2015 e non hanno maturato alle dipendenze della pubblica amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, collocati negli ultimi otto anni.
Nella fattispecie concreta, il ricorrente non risulta aver depositato alcun contratto di lavoro con la (o con altri enti del SSN) sulla cui base verificare la titolarità di contratto a tempo CP_1 determinato, la collocazione temporale di tale contratto/i, il pregresso servizio svolto, la durata del servizio, le modalità concorsuali di accesso al rapporto di lavoro e/o la tipologia di effettivo inquadramento;
risulta infatti depositata agli unicamente la sentenza del GL, confermata in sede di impugnazione, con cui -per il periodo 1.06.2008/31.12.2015, in relazione al quale il ricorrente riferisce di stipulato plurimi contratti di co.co.co. con la l rapporto di lavoro CP_1 era ricondotto a quello subordinato, con conseguente riconoscimento delle differenze retributive e del risarcimento dei danni.
Dunque, non sarebbe neppure ipotizzabile l'accesso del ricorrente ad una stabilizzazione diretta, non essendo stato allegato in ricorso che sul piano sostanziale la conclusione di contratti con la (ci si riferisce a quello/a quelli a tempo determinato) CP_1 sia avvenuta all'esito di procedure selettive, delle quali sia stata offerta adeguata pubblicità ed imparzialità, oltre che garantita l'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti di verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali in relazione alla posizione da ricoprire.
Invero, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità, ai fini della stabilizzazione, il termine
“concorsuale” richiesto dalla norma va inteso in senso restrittivo, dovendo identificarsi come procedura concorsuale esclusivamente quella caratterizzata dall'emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito, la cui approvazione, individuando i “vincitori”, rappresenta l'atto terminale del procedimento preordinato alla selezione dei soggetti idonei;
inoltre, si intendono come concorsuali sia le procedure connotate dall'espletamento di prove stricto sensu intese, purché la procedura concreti una selezione tra diversi aspiranti (Cass., Sez. Un., 8 maggio 2007, n,
10374), sia i concorsi per soli titoli (cfr. Cass., Sez. Un., 1° marzo 2006, n. 4517), non configurandosi, invece, come procedure concorsuali le assunzioni in esito a procedimenti di diverso tipo (assunzioni dirette, procedure di mera verifica di idoneità dei soggetti da pagina 11 di 16 assumere, in quanto titolari di riserva o iscritti in apposita lista), giacché il possesso dei requisiti e l'idoneità si valutano in tali ipotesi in termini assoluti, senza originare una graduatoria di merito (Cass. Sez. Un. 40953/2021).
Reputa quindi il Tribunale che la partecipazione all'avviso per la stabilizzazione emanato ai sensi dell'art. 20 comma 1 del d.lgs. n. 75/2017 imponeva al ricorrente, in via preliminare, quale lavoratore che invocava il riconoscimento del diritto, di provare adeguatamente (con la produzione del contratto/dei contratti) il fatto di essere titolare di ctd presso la CP_1 stipulato dopo l'entrata il 28.08.2015 ed il fatto di essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali.
Si ribadisce, invece, che nessun contratto, né a tempo determinato, ma neppure “co.co.co.”, è stato depositato dal ricorrente e che ogni valutazione e verifica sul punto risulta preclusa, anche riguardo al computo dei tre anni di servizio svolti “negli ultimi 8 anni”.
Pur volendo superare tale aspetto, si segnala che, in base alla documentazione di cui si dispone, risulta del tutto legittima la scelta della di indire l'avviso pubblico con CP_1 riferimento alla posizione di Dirigente Veterinario relativamente ad una specifica “AREA” professionale;
era del pari legittimo il fatto che l'avviso fosse rivolto alla stabilizzazione di personale che avesse maturato esperienza lavorativa in una delle specifiche Aree (A,B,C) dipartimentali di sanità pubblica, della tutela della salute negli ambienti di lavoro e della sanità pubblica veterinaria.
Nella emanazione dell'avviso e nella ricognizione del personale precario assumeva, infatti, specifica rilevanza il profilo professionale da selezionare, anche in ragione del fatto che la pubblicazione dell'avviso pubblico doveva essere coerente con il Piano Triennale del fabbisogno di personale (nel caso in esame relativo al periodo 2021/2023).
Evidentemente, quindi, nell'indicato Piano Triennale, espressamente richiamato nelle premesse delle deliberazioni del DG citate, era previsto, tra l'altro, il fabbisogno di n. 5 unità di Dirigente Veterinario Area C, ossia Igiene Controparte_3
(mentre era previsto il fabbisogno di 12 unità di Dirigente Veterinario Area A e di 7 unità di
Dirigente Veterinario Area B) e, proprio per tale motivo, l'avviso pubblico concerneva (anche) tale specifico profilo.
Si ricorda, peraltro, che il D.Lgs.n. 502/92 e s.m.i. all'articolo 7-quater, comma 2 prevede che le Regioni disciplinano l'articolazione delle aree dipartimentali di sanità pubblica, della tutela pagina 12 di 16 della salute negli ambienti di lavoro e della sanità pubblica veterinaria, prevedendo strutture organizzative dedicate, tra l'altro a:
a) sanità animale;
b) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;
c) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
Non è in alcun modo contestato quanto riportato nelle premesse della Deliberazione n. 167 del 30.05.2023, ossia che con approvato con DDG n. 301/2018, nel Parte_2 disciplinare la strutturazione del Dipartimento di Prevenzione, erano state previste tre differenti aree dei Servizi Veterinari, ossia:
Area A – Sanità Animale;
Area B - Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;
Area C - Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
Pertanto, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, non si ravvisa alcuna violazione o falsa applicazione dell'art. 20 comma 1 del d.lgs. n. 75/2017, dato che la norma primaria
(sopra già menzionata) prevedeva che il personale da assumere con la relativa procedura dovesse possedere tutti i requisiti (=ossia: lett. a, b, c) e che vi dovesse essere coerenza con il Piano triennale dei fabbisogni;
la norma prevedeva pure che il personale fosse stato già reclutato a tempo determinato in relazione alle medesime attività svolte.
L' , di conseguenza, ben poteva indire avviso pubblico per il profilo di Dirigente CP_1
Veterinario da collocarsi in una specifica Area (nel caso in esame: 5 unità per l'Area C) e, quindi, coerentemente con la previsione dell'art. 20 comma 1, prevedere che fosse richiesto pregresso servizio nelle stesse attività, ossia in quello stesso profilo o nella medesima area oggetto della procedura di stabilizzazione.
Dunque, l'avviso pubblico oggi in esame risultava coerente con tale previsione normativa, nonché con la Circolare del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n.
3/2017, che aveva la finalità di fornire “indirizzi operativi sull'applicazione della disciplina contenuta nei seguenti articoli del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75”, ovvero artt.5, 6
e 20.
Il punto 3.2.1 della menzionata Circolare prevedeva, infatti:
pagina 13 di 16 “L'articolo 20, comma 1, consente l'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato, che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015 , con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che deve procedere all'assunzione: all'atto dell'avvio delle procedure di assunzione a tempo indeterminato il soggetto potrebbe non essere più in servizio;
rileva, tuttavia, la previsione del comma 12 dell'articolo, secondo cui ha priorità di assunzione il personale in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs.75/2017 (22 giugno 2017); tale ultimo criterio, ferma restando la prevalenza dell'effettivo fabbisogno definito nella programmazione, è prioritario rispetto ad altri eventualmente fissati dall'amministrazione per definire l'ordine di assunzione a tempo indeterminato;
i criteri scelti suppliranno anche per l'ordine da attribuire a coloro che sono in servizio alla predetta data del 22 giugno 2017;
b) sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato
o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale - ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge - in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze della stessa amministrazione che procede all'assunzione, fatto salvo quanto si dirà per gli enti del SSN e gli enti di ricerca, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l'amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale che determina poi il riferimento per l'amministrazione dell'inquadramento da operare, senza necessità poi di vincoli ai fini dell'unità organizzativa di assegnazione.”
Sotto altro aspetto, nessuna rilevanza probatoria ai fini in esame possono ricoprire le note del
Direttore della UOC dell'Area C, con cui (secondo la prospettazione del ricorrente, cfr. doc. 5 allegato al ricorso, cfr. nota 40188 del 12.04.2023) era stato indicato/attestato che il ricorrente, nel corso dei rapporti di co.co.co. già intrattenuti con (contratti che, lo si CP_1 ripete, non sono stati depositati), avrebbe svolto prestazioni perfettamente congrue e coerenti all'area di interesse. pagina 14 di 16 Invero - a parte la considerazione, per il servizio prestato come co.co.co., che l'aver ottenuto una pronuncia di riconoscimento della subordinazione per il periodo 1.06.2008/ 31.12.2015 non può assumere rilievo determinante ai fini della procedura di accesso alla stabilizzazione e della verifica dei requisiti di ammissione, perché dall'assimilazione dell'attività svolta a quella di natura subordinata è derivato il mero riconoscimento del diritto alle differenze retributive ed al risarcimento del danno, e che, quindi, si trattava di un'assimilazione nel regime economico a fini risarcitori, non giuridici e reali- si osserva, in ogni caso, che lo stesso ricorrente riferisce di aver svolto attività ricadenti in Area A dal 1.06.2008 al 31.12.2015, per effetto di contratti co.co.co. (in relazione ai quali il GL, con pregressa pronuncia, aveva riconosciuto il servizio
“come subordinato”), avendo poi operato in dal 1.08.2016 al 30.11.2016 e in CP_4 CP_5
C dal 14.02.2022 in poi.
[...]
Peraltro, per quanto di interesse, agli atti è anche stata depositata la nota prot. 49701 del
10.05.2023 (doc. 10 ), con cui, successivamente alla nota prot. 40188, lo stesso CP_1
Direttore dell' trasmetteva Parte_3 ulteriori “valutazioni sul servizio” prestato dai vari soggetti che avevano risposto all'avviso, indicando -nella colonna relativa alla “coerenza/non coerenza con attività Area C”, con riferimento alla posizione del ricorrente- la dicitura “Area A”, senza alcun riferimento all'effettiva coerenza dei contratti con le attività proprie dell'Area C – Igiene degli CP_3
e delle Produzioni , area oggetto di procedura di stabilizzazione.
[...] CP_3
In ogni caso, si ribadisce che non era (e non è) pensabile che la formale procedura di stabilizzazione potesse prevedere requisiti di partecipazione o di ammissione soggetti ad interpretazioni postume circa la tipologia di servizio già prestato.
Pertanto (nonostante la mancata produzione dei contratti), non risultando, pacificamente, che il ricorrente avesse svolto attività professionale pregressa con formale e specifica assegnazione all' , ad eccezione del servizio dal 14.02.2022 al 31.12.2022, che infatti CP_5
è stato riconosciuto dall' (pari a 10 mesi e 17 gg), la valutazione della non CP_1 CP_2 risulta sotto questo aspetto censurabile, perché adottata in conformità alle previsioni dell'avviso pubblico di stabilizzazione di cui alla deliberazione del DG 941 del 28.07.2022, come integrato dalla deliberazione 991 del 5.08.2022, nonché perché sostanzialmente conforme alla normativa di riferimento.
4.Segue il rigetto della domanda.
Le spese processuali possono essere compensate integralmente, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni nei termini delineati dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 77 del pagina 15 di 16 19.04.2018, valutata la sostanziale novità della questione trattata e la obiettiva complessità, anche dal punto di vista interpretativo, delle questioni esaminate, pure considerato variegato panorama giurisprudenziale espressosi al riguardo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1.Rigetta la domanda;
2.Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Campobasso, 18 novembre 2025.
Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza dell'11.11.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento pendente tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. IACOVINO Vincenzo ed elettivamente domiciliato in Campobasso, via
Berlinguer n. 1
RICORRENTE
e
(C.F./P.IVA ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Campobasso, via Ugo Petrella n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MINCHILLO Carmelina, elettivamente domiciliata in
Guglionesi, Corso Conte di Torino n. 47
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 25.10.2023, , medico Parte_1 veterinario, conveniva in giudizio l , Controparte_2 chiedendo: l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità della condotta dell' e del CP_1 provvedimento di esclusione adottato in data 30.05.2023, nell'ambito della procedura di stabilizzazione per n. 5 posti di Dirigente Veterinario - Area C;
l'accertamento del proprio diritto alla stabilizzazione, con condanna dell'Amministrazione all'assunzione a tempo indeterminato;
la condanna dell' al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dalla CP_1 ritardata assunzione e dei danni non patrimoniali - morali, biologici ed esistenziali - anche in pagina 1 di 16 via equitativa;
con vittoria di spese, diritti e onorari, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Esponeva che, a decorrere dal 1.06.2008 e fino al 31.12.2015, aveva prestato servizio presso l in Area A (Sanità animale) con contratto co.co.co., rapporto successivamente CP_1 riconosciuto come subordinato con sentenza n. 310/2018 del Tribunale di Campobasso, confermata in appello e passata in giudicato;
che, successivamente, aveva lavorato in Area
B, dall'1.08.2016 al 30.11.2016, e in Area C a far data dal 14.02.2022.
Rappresentava che, nel 2019, veniva indetto un avviso pubblico per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione a tempo determinato di Dirigenti Veterinari - Area A e discipline equipollenti, la quale, approvata con provvedimento n. 580 del 14.08.2023, veniva di fatto utilizzata per assegnazioni sia in Area A che in Area C, a conferma della piena equipollenza tra le due aree;
che, nella suddetta graduatoria, egli risultava utilmente collocato in 30ª posizione e veniva assegnato all'Area C.
Precisava che, nel 2022 (con Deliberazione del DG n. 941 del 28.07.2022), l bandiva CP_1 una procedura di stabilizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.lgs. 75/2017 per n. 5 posti di Dirigente Veterinario - Area C, alla quale egli partecipava in quanto in possesso dei requisiti richiesti;
che, con deliberazione n. 335 del 7.03.2023, egli era ammesso con riserva, con richiesta istruttoria rivolta al Direttore dell'Area C volta a verificare la utilità delle attività pregresse svolte ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione.
Evidenziava che il Direttore dell'Area C, con varie note, aveva confermato la piena coerenza, affinità e fungibilità tra le attività svolte in Area A e quelle proprie dell'Area C, attestando che anche le mansioni da lui espletate erano pienamente conformi al profilo professionale oggetto della procedura, ma che, nonostante ciò, l , con deliberazione n. 167 del 30.5.2023, CP_1 proponeva la sua esclusione dalla procedura stabilizzazione, ritenendo erroneamente non computabili i periodi lavorati in Area A e valutando come insufficienti i soli 10 mesi e 17 gg. maturati in Area C, a fronte dei 36 richiesti.
Contestava tale ricostruzione, deducendo la violazione dell'art. 20, commi 1 e 11-bis, del
D.lgs. 75/2017, che richiedeva tre anni di servizio nel medesimo profilo - veterinario - e non nella specifica area funzionale.
Contestava altresì l'illegittimità dell'avviso pubblico, nella parte in cui introduceva requisiti di partecipazione ulteriori e più restrittivi rispetto a quelli tassativamente previsti dalla normativa nazionale, subordinando l'accesso alla procedura alla maturazione dell'esperienza triennale pagina 2 di 16 nello specifico settore (Area C), anziché nel profilo professionale di riferimento (dirigente veterinario), in aperto contrasto con la normativa statale.
Rilevava, inoltre, il difetto assoluto di motivazione del provvedimento di esclusione, in quanto adottato in contrasto con le risultanze istruttorie rese dal Direttore dell'Area C e in assenza di un'adeguata confutazione delle stesse.
Denunciava, altresì, la contraddittorietà dell'azione amministrativa, poiché la medesima
, in occasione della graduatoria precedente, aveva fatto uso indistinto dei candidati CP_1 per le Aree A e C, riconoscendone la piena fungibilità ed equipollenza, per poi negarne la validità in sede di stabilizzazione.
Segnalava una evidente disparità di trattamento rispetto ad altri candidati, come la dott.ssa
(Area B), alla quale era stata riconosciuta la congruità delle prestazioni svolte sulla Per_1 base di valutazioni rilasciate da un soggetto esterno all'ASREM (Regione Molise), mentre nel proprio caso erano state disattese le attestazioni del Direttore Area C, organo direttamente competente.
Rappresentava, inoltre, che l'errore interpretativo dell'Amministrazione, consistito nel confondere area funzionale e profilo professionale, risultava ancor più macroscopico considerando che il profilo di dirigente veterinario è unico, privo di sottocategorie riconosciute giuridicamente, e che le differenze tra Aree A, B e C rilevano esclusivamente sul piano organizzativo.
Prospettava quindi la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, per irragionevolezza, disparità di trattamento e ingiustificata restrizione dell'accesso alla procedura;
la violazione dell'art. 3 della L. 241/1990, per carenza di motivazione rispetto alle risultanze istruttorie;
e la disapplicazione della normativa sovraordinata (art. 20, D.lgs. 75/2017) da parte dell'atto amministrativo impugnato.
Osservava infine che, computando correttamente i periodi di servizio svolti anche in Area A - come avrebbe dovuto l'Amministrazione - egli avrebbe superato ampiamente la soglia dei 36 mesi previsti (oltre 100 mesi complessivi), risultando in possesso di tutti i requisiti per la stabilizzazione.
Sottolineava, inoltre, di aver subito un danno patrimoniale, rappresentato dalla differenza retributiva rispetto a quanto gli sarebbe spettato in caso di tempestiva assunzione, nonché un danno non patrimoniale - morale, biologico ed esistenziale - documentato da certificazione medica redatta da struttura pubblica ( stessa), attestante “disturbo dell'adattamento CP_1 con disturbi misti dell'emotività e della condotta” insorto a seguito dell'esclusione. pagina 3 di 16 Sulla scorta di tanto, insisteva quindi nelle proprie conclusioni già prima riassunte.
Si costituiva l , che contestava integralmente Controparte_2 il ricorso, deducendo la piena legittimità della propria condotta e, in particolare, del provvedimento n. 167 del 30.05.2023, con cui era stata disposta l'esclusione del ricorrente dalla procedura di stabilizzazione, indetta ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017.
Esponeva che, con deliberazione del Direttore Generale n. 941 del 28.07.2022, successivamente integrata e rettificata con deliberazione n. 991 del 5.08.2022, l CP_1 aveva indetto un avviso pubblico per la stabilizzazione del personale della dirigenza veterinaria e del comparto, articolato in tre diverse aree (A, B e C), ciascuna con una distinta dotazione organica (12 posti per l'Area A, 7 per la B e 5 per la C), precisando che tale suddivisione dimostrava l'insussistenza di qualsivoglia equipollenza tra le attività delle singole aree, come invece affermato dal ricorrente.
Rappresentava che, con deliberazione n. 335 del 7.03.2023, il ricorrente era stato ammesso con riserva, e che, in assenza di una figura apicale specifica, la SC Gestione Risorse Umane aveva formalmente richiesto al Direttore del Dipartimento Unico di Prevenzione la verifica della coerenza delle prestazioni pregresse rispetto al profilo dell'Area C - Igiene degli
Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, allegando i contratti dichiarati.
Evidenziava che, in riscontro a tale richiesta, con nota prot. n. 40188 del 12.04.2023, il
Direttore aveva inizialmente attestato in modo generico la coerenza delle attività svolte con le funzioni proprie dell'area funzionale di riferimento;
tuttavia, con successiva nota prot. n.
49701 del 10.05.2023, trasmetteva un prospetto dettagliato dei candidati, nel quale, relativamente al ricorrente, veniva riportata la dicitura “Area A” nella colonna “coerenza/non coerenza con attività Area C”, senza alcuna attestazione esplicita di coerenza con l'Area C, a differenza di quanto fatto per altri candidati (es. dott. e dott. ), per i quali Per_2 Per_3 era stato chiaramente indicato “coerente”.
Sottolineava che, proprio tale mancata dichiarazione di coerenza, desunta in via sistematica anche da un rinvio generico alla posizione di altro candidato (dott. ), aveva indotto Per_4
l'Amministrazione, con deliberazione n. 167 del 30.05.2023, a sciogliere la riserva e a disporre l'esclusione del ricorrente per difetto dei requisiti richiesti.
Evidenziava, altresì, che la stessa circolare n. 3/2017 del Ministro della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione ribadiva il principio per cui, ai fini della stabilizzazione, era necessario aver svolto le medesime mansioni dell'area o categoria professionale di pagina 4 di 16 appartenenza, e che, quindi, le attività svolte in Area A (Sanità Animale) non potevano essere valutate ai fini della procedura relativa all'Area C (Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni
Zootecniche).
Rilevava, inoltre, che le tre aree della dirigenza veterinaria corrispondevano a specifici ambiti funzionali e di competenza, ciascuno dei quali presupponeva il possesso di un titolo universitario coerente e abilitante all'accesso a quella determinata area, con conseguente insussistenza di automatica fungibilità tra i profili.
Concludeva, dunque, per l'infondatezza della domanda di accertamento del diritto alla stabilizzazione e, per l'effetto, anche per la reiezione delle domande risarcitorie formulate dal ricorrente a titolo di danno patrimoniale, differenziale, morale, biologico ed esistenziale. In particolare, quanto a tali ultime voci, eccepiva la natura meramente assertiva delle deduzioni del ricorrente, l'insussistenza del nesso causale tra l'asserita esclusione illegittima e i danni allegati, e l'inidoneità della documentazione medica prodotta a dimostrare la fondatezza della richiesta risarcitoria, trattandosi di certificazioni di parte.
Insisteva, quindi, nelle conclusioni prima elencate.
Disposta la comparizione delle parti, acquisiti i documenti depositati e fissata l'udienza di discussione, con successivo provvedimento del 29.01.2025 veniva dichiarata l'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 301 c.p.c., a seguito della cancellazione d'ufficio dell'avvocato dell' dall'elenco speciale degli Avvocati dipendenti di Enti Pubblici, disposta con CP_1 delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso del 20.12.2024.
Con ricorso depositato in data 14.03.2025, riassumeva tempestivamente il Parte_1 giudizio, riportandosi integralmente a quanto dedotto, esposto e concluso nell'originario ricorso introduttivo, nonché a quanto ulteriormente precisato e sviluppato nelle successive note autorizzate depositate in atti.
In particolare, con le note del 20.05.2025, depositate per l'udienza del 21.05.2025, parte ricorrente evidenziava la contraddittorietà della posizione assunta dalla resistente circa la presunta non equipollenza tra le aree A e C della disciplina veterinaria. A sostegno della tesi dell'equipollenza tra le due aree, richiamava un precedente giudiziario in cui la stessa
, in altro contesto (T.A.R. Molise, ric. n.r.g. 284/2023), aveva ammesso la piena CP_1 equiparabilità delle discipline coinvolte ai fini dell'assunzione di dirigenti veterinari, nonché numerose note a firma del Direttore dell'Area C che confermavano, sia in astratto che nel pagina 5 di 16 concreto, la coerenza e l'intercambiabilità delle attività tra le due aree, smentendo le tesi difensive dell'Amministrazione.
Insisteva altresì sulla fondatezza della domanda risarcitoria, chiedendo, ove necessario, la nomina di CTU per la quantificazione del danno biologico subito;
sottolineava, inoltre, che, pur essendo nel frattempo intervenuta la propria stabilizzazione mediante Deliberazione del
DG n. 1044 del 06.07.2024 (c.d. stabilizzazione COVID), persisteva il proprio interesse alla definizione del presente giudizio, non solo ai fini del riconoscimento del diritto alla stabilizzazione nell'ambito della procedura di cui alla D.G. n. 991/2022 e della relativa decorrenza giuridica, ma anche in ragione delle interruzioni lavorative verificatesi per mancata tempestiva proroga dei contratti a tempo determinato (nei periodi intercorsi tra il
6.03.2024 e il 17.03.2024 e per l'intero mese di luglio 2024) con conseguente interesse al ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale subito.
Concludeva, dunque, chiedendo: l'accertamento dell'illegittimità della propria esclusione dalla procedura di stabilizzazione;
il riconoscimento della sussistenza, in suo favore, di tutti i requisiti previsti dall'Avviso pubblico e dalla normativa vigente;
la condanna dell' ad CP_1 assumerlo a tempo indeterminato, a far data dall'approvazione della graduatoria ovvero dalla diversa data ritenuta congrua;
la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno da ritardata assunzione, nonché dei danni biologici, morali ed esistenziali subiti, da determinarsi anche in via equitativa;
con vittoria di spese e compensi professionali.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.06.2025, l
[...]
si costituiva nuovamente in giudizio in relazione alla fase di Controparte_2 riassunzione, riportandosi integralmente alle difese, eccezioni e conclusioni già formulate nell'originario atto di costituzione e risposta, e concludeva per il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
2.Come già accennato, parte ricorrente, nelle note depositate in data 20.05.2025, ha chiarito che, pur essendo nel frattempo intervenuta la propria stabilizzazione mediante Deliberazione del DG n. 1044 del 6.07.2024 (stabilizzazione del personale sanitario cd.“COVID”) e, quindi, mediante diversa e successiva procedura di stabilizzazione, persisteva il proprio interesse al riconoscimento del diritto alla stabilizzazione nell'ambito della procedura di cui alla D.G. n.
991/20, sia ai fini della relativa decorrenza giuridica che in considerazione degli intervalli di tempo verificatisi tra i vari cdt che si erano susseguiti.
pagina 6 di 16 Deve quindi procedersi con la verifica in questione, ossia deve accertarsi se il ricorrente fosse in possesso dei requisiti per ottenere la stabilizzazione di cui all'avviso pubblico adottato con
Deliberazione del Direttore Generale n. 941 del 28.07.2022, successivamente integrata e rettificata con Deliberazione n. 991 del 5.08.2022, indetta ai sensi dell'art, 20 comma 1 e del comma 11 bis del d.lgs. n. 75/2017.
2.1 In termini generali, la norma di riferimento relativa alla stabilizzazione è rappresentata dall'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 (c.d. Decreto Madia), intitolata
“superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”, che prevede due percorsi di stabilizzazione, disciplinati dal comma 1 e dal comma 2.
Il comma 1 dell'art. 20 del d.lgs. n. 75/2017, nella formulazione vigente alla data di pubblicazione dell'avviso, prevedeva che: “Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni”.
Il comma secondo prevedeva, inoltre, che:
“2. Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria,
pagina 7 di 16 procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso”.
Tanto premesso, il comma 1 dell'art. 20 contempla una procedura di stabilizzazione “diretta”, in base a cui il lavoratore deve aver prestato servizio, con un contratto a termine, presso l'Amministrazione; tale previsione vale per tutti i contratti sottoscritti a partire dal 28 agosto
2015 (data di entrata in vigore della Legge n. 124 del 2015); la norma non richiede che il precario sia attualmente in servizio presso l'Amministrazione che avvia la procedura di stabilizzazione;
inoltre, esso deve aver iniziato a lavorare presso l'Azienda che intende assumerlo, oppure presso un'Azienda diversa, con un contratto a termine firmato a seguito del superamento di un concorso e dell'inserimento in una graduatoria pubblica;
La stabilizzazione di cui al comma 2 dell'art. 20 viene invece definita stabilizzazione “indiretta”
o tramite concorso.
La differenza principale di questa stabilizzazione, rispetto a quella prevista dal comma 1, è data dal fatto che il personale precario deve sottoporsi ad un nuovo concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato, anche se una quota dei posti messi a concorso viene riservata, appunto, al personale precario.
La norma prevede, in tal caso, che il precario risulti titolare di un contratto di lavoro flessibile presso l'Amministrazione che bandisce il concorso.
La S.C. si è occupata della procedura di stabilizzazione, pure rendendo statuizioni sul punto della giurisdizione;
nello specifico, con la pronuncia a S.U. n. 40953/2021 (cfr. in termini analoghi Cass. S.U. n. 4643/2023) ha precisato che, in materia di pubblico impiego privatizzato, competono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale di cui all'art. 20, comma 1, del d.lgs.
n. 75 del 2017, dovendo intendersi per controversie "relative all'assunzione" del personale, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, anche quelle per le quali non è prevista alcuna procedura concorsuale, bensì esclusivamente un percorso assunzionale che, come nella specie, riguardi dipendenti già reclutati a tempo determinato mediante procedure concorsuali, nell'ambito del quale la P.A., attualizzata la programmazione del fabbisogno nei limiti dei pagina 8 di 16 vincoli di spesa pubblica, ed esercitata la facoltà di far luogo alla stabilizzazione, deve soltanto verificare la sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge, senza, quindi, esercitare alcun pubblico potere.
2.2 Effettuate tali preliminari considerazioni, nel caso in esame, dal punto di vista documentale risulta che:
-con provvedimento del Direttore Generale n. 941 del 28.07.2022, poi integrato con deliberazione del DG n. 991 del 5.06.2022, la indiceva un “avviso pubblico per la CP_1 stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 1 del D.Lgs. n. 75/2017 e del comma 11 bis del medesimo decret per alcune posizioni previste nel Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023, tra cui 12 unità di Dirigente Veterinario, Area A, 7 unità di Dirigente
Veterinario, Area B, 5 unità di Dirigente Veterinario, Area C;
Il predetto Avviso pubblico prevedeva, ai fini della stabilizzazione, in coerenza con la normativa richiamata, il possesso dei seguenti requisiti:
“I requisiti specifici di ammissione, ex art. 20, comma 1 D. Lgs. n. 75/2017 e s.m.i., alla presente procedura sono i seguenti:
a) risultare in servizio, successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della Legge n. 124/2015) con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della procedura di stabilizzazione, presso l'Amministrazione che procede all'assunzione (quindi, in base a questo requisito, è sufficiente essere stato in servizio anche un solo giorno dopo la data prima indicata);
b) essere stato assunto a tempo determinato, attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero prevista anche in una normativa di legge, in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche espletata presso Aziende Pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione (cfr.
Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 3/2017);
c) aver maturato o maturare, alla data del 31/12/2022, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 01/01/2015 al 31/12/2022) nel medesimo profilo di cui alla lettera a), a seguito di contratti già stipulati alla data dell'indizione del presente bando.
Il requisito dei tre anni di lavoro negli ultimi otto può essere stato maturato, oltre che presso questa , anche presso diverse Amministrazione del Servizio sanitario nazionale “per il CP_1
pagina 9 di 16 personale dirigenziale e no” (cfr. Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione n. 1/2018)”.
Era pure richiamato, nella Deliberazione del DG n. 991, che, sulla scorta del comma 11 bis, dell'art. 20, D. Lgs. n. 72/2017 (cfr. Decreto Legge 31 dicembre 2020/183 convertito con L.
26/02/2021, n. 21), era stato prorogato al 31 dicembre 2022 il termine finale per le procedure di stabilizzazione, facendo comunque salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni previste nell'originaria formulazione dal citato D.Lgs. n. 75/2017, art. 20, comma 1, lett. c), ossia a partire dal 24/06/2009 (otto anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n.
75/2017).
Era anche previsto, all'allegato 1 della Deliberazione del D.G. n. 941 del 22.04.2024, che:
“Ai sensi dell'art. 20, comma 12 del D. Lgs. m. 75/2017 e s.m.i., ha priorità all'assunzione il personale in servizio presso l nel profilo oggetto della selezione alla data di entrata in CP_1 vigore del citato D. Lgs. m. 75/2017 (22/06/2017).
Sono validi i servizi prestati con diverse tipologie di contratto flessibile (Co.co.co. e libero professionali), purché relative ad attività del medesimo profilo professionale di cui alla lettera
a)”;
Il ricorrente partecipava alla procedura relativamente al profilo di Dirigente Veterinario Area C,
Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
In seguito all'istruttoria delle domande, l adottava la Deliberazione del Direttore CP_1
Generale n. 167 del 30.05.2023 relativa alla ammissione / esclusione dei candidati;
Pt_1 non veniva ammesso perché veniva computato come servizio solo quello di mesi 10 e gg. 17 prestato con contratto a tempo determinato in area C.
Era quindi escluso il computo del servizio da lui indicato come prestato con contratti co.co.co. dal 1.06.2008 al 31.12.2015 in Area A (oggetto di sentenza del GL n. 301/2018, che aveva valutato il servizio come subordinato ai fini del riconoscimento di differenze retributive e risarcimento danni) e quello prestato in Area B dal 1.08.2016 al 30.11.2016.
3.Reputa il Tribunale che la valutazione operata dall' sia stata congrua e coerente CP_1 con i requisiti richiesti dall'avviso pubblico.
Va in primo luogo rilevato che il perimetro applicativo del disposto del comma 1 dell'art. 20 comma 1 del d.lgs. n. 75/2017 non può essere dilatato oltre i casi e i tempi ivi considerati e che, al fine di assicurare coerenza sistemica con gli artt. 3 e 97 Cost., deve essere oggetto di una interpretazione restrittiva, con la conseguenza che non può ascriversi rilievo alcuno alla pagina 10 di 16 titolarità di forme negoziali ulteriori e diverse dal contratto di lavoro subordinato a termine né tanto meno alla titolarità di eventuali contratti stipulati senza aver preso parte a procedure concorsuali;
parimenti, esorbitano dal processo di stabilizzazione coloro che non sono in sevizio in epoca successiva alla data del 28.08.2015 e non hanno maturato alle dipendenze della pubblica amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, collocati negli ultimi otto anni.
Nella fattispecie concreta, il ricorrente non risulta aver depositato alcun contratto di lavoro con la (o con altri enti del SSN) sulla cui base verificare la titolarità di contratto a tempo CP_1 determinato, la collocazione temporale di tale contratto/i, il pregresso servizio svolto, la durata del servizio, le modalità concorsuali di accesso al rapporto di lavoro e/o la tipologia di effettivo inquadramento;
risulta infatti depositata agli unicamente la sentenza del GL, confermata in sede di impugnazione, con cui -per il periodo 1.06.2008/31.12.2015, in relazione al quale il ricorrente riferisce di stipulato plurimi contratti di co.co.co. con la l rapporto di lavoro CP_1 era ricondotto a quello subordinato, con conseguente riconoscimento delle differenze retributive e del risarcimento dei danni.
Dunque, non sarebbe neppure ipotizzabile l'accesso del ricorrente ad una stabilizzazione diretta, non essendo stato allegato in ricorso che sul piano sostanziale la conclusione di contratti con la (ci si riferisce a quello/a quelli a tempo determinato) CP_1 sia avvenuta all'esito di procedure selettive, delle quali sia stata offerta adeguata pubblicità ed imparzialità, oltre che garantita l'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti di verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali in relazione alla posizione da ricoprire.
Invero, secondo l'insegnamento della Corte di legittimità, ai fini della stabilizzazione, il termine
“concorsuale” richiesto dalla norma va inteso in senso restrittivo, dovendo identificarsi come procedura concorsuale esclusivamente quella caratterizzata dall'emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito, la cui approvazione, individuando i “vincitori”, rappresenta l'atto terminale del procedimento preordinato alla selezione dei soggetti idonei;
inoltre, si intendono come concorsuali sia le procedure connotate dall'espletamento di prove stricto sensu intese, purché la procedura concreti una selezione tra diversi aspiranti (Cass., Sez. Un., 8 maggio 2007, n,
10374), sia i concorsi per soli titoli (cfr. Cass., Sez. Un., 1° marzo 2006, n. 4517), non configurandosi, invece, come procedure concorsuali le assunzioni in esito a procedimenti di diverso tipo (assunzioni dirette, procedure di mera verifica di idoneità dei soggetti da pagina 11 di 16 assumere, in quanto titolari di riserva o iscritti in apposita lista), giacché il possesso dei requisiti e l'idoneità si valutano in tali ipotesi in termini assoluti, senza originare una graduatoria di merito (Cass. Sez. Un. 40953/2021).
Reputa quindi il Tribunale che la partecipazione all'avviso per la stabilizzazione emanato ai sensi dell'art. 20 comma 1 del d.lgs. n. 75/2017 imponeva al ricorrente, in via preliminare, quale lavoratore che invocava il riconoscimento del diritto, di provare adeguatamente (con la produzione del contratto/dei contratti) il fatto di essere titolare di ctd presso la CP_1 stipulato dopo l'entrata il 28.08.2015 ed il fatto di essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali.
Si ribadisce, invece, che nessun contratto, né a tempo determinato, ma neppure “co.co.co.”, è stato depositato dal ricorrente e che ogni valutazione e verifica sul punto risulta preclusa, anche riguardo al computo dei tre anni di servizio svolti “negli ultimi 8 anni”.
Pur volendo superare tale aspetto, si segnala che, in base alla documentazione di cui si dispone, risulta del tutto legittima la scelta della di indire l'avviso pubblico con CP_1 riferimento alla posizione di Dirigente Veterinario relativamente ad una specifica “AREA” professionale;
era del pari legittimo il fatto che l'avviso fosse rivolto alla stabilizzazione di personale che avesse maturato esperienza lavorativa in una delle specifiche Aree (A,B,C) dipartimentali di sanità pubblica, della tutela della salute negli ambienti di lavoro e della sanità pubblica veterinaria.
Nella emanazione dell'avviso e nella ricognizione del personale precario assumeva, infatti, specifica rilevanza il profilo professionale da selezionare, anche in ragione del fatto che la pubblicazione dell'avviso pubblico doveva essere coerente con il Piano Triennale del fabbisogno di personale (nel caso in esame relativo al periodo 2021/2023).
Evidentemente, quindi, nell'indicato Piano Triennale, espressamente richiamato nelle premesse delle deliberazioni del DG citate, era previsto, tra l'altro, il fabbisogno di n. 5 unità di Dirigente Veterinario Area C, ossia Igiene Controparte_3
(mentre era previsto il fabbisogno di 12 unità di Dirigente Veterinario Area A e di 7 unità di
Dirigente Veterinario Area B) e, proprio per tale motivo, l'avviso pubblico concerneva (anche) tale specifico profilo.
Si ricorda, peraltro, che il D.Lgs.n. 502/92 e s.m.i. all'articolo 7-quater, comma 2 prevede che le Regioni disciplinano l'articolazione delle aree dipartimentali di sanità pubblica, della tutela pagina 12 di 16 della salute negli ambienti di lavoro e della sanità pubblica veterinaria, prevedendo strutture organizzative dedicate, tra l'altro a:
a) sanità animale;
b) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;
c) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
Non è in alcun modo contestato quanto riportato nelle premesse della Deliberazione n. 167 del 30.05.2023, ossia che con approvato con DDG n. 301/2018, nel Parte_2 disciplinare la strutturazione del Dipartimento di Prevenzione, erano state previste tre differenti aree dei Servizi Veterinari, ossia:
Area A – Sanità Animale;
Area B - Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati;
Area C - Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
Pertanto, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, non si ravvisa alcuna violazione o falsa applicazione dell'art. 20 comma 1 del d.lgs. n. 75/2017, dato che la norma primaria
(sopra già menzionata) prevedeva che il personale da assumere con la relativa procedura dovesse possedere tutti i requisiti (=ossia: lett. a, b, c) e che vi dovesse essere coerenza con il Piano triennale dei fabbisogni;
la norma prevedeva pure che il personale fosse stato già reclutato a tempo determinato in relazione alle medesime attività svolte.
L' , di conseguenza, ben poteva indire avviso pubblico per il profilo di Dirigente CP_1
Veterinario da collocarsi in una specifica Area (nel caso in esame: 5 unità per l'Area C) e, quindi, coerentemente con la previsione dell'art. 20 comma 1, prevedere che fosse richiesto pregresso servizio nelle stesse attività, ossia in quello stesso profilo o nella medesima area oggetto della procedura di stabilizzazione.
Dunque, l'avviso pubblico oggi in esame risultava coerente con tale previsione normativa, nonché con la Circolare del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n.
3/2017, che aveva la finalità di fornire “indirizzi operativi sull'applicazione della disciplina contenuta nei seguenti articoli del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75”, ovvero artt.5, 6
e 20.
Il punto 3.2.1 della menzionata Circolare prevedeva, infatti:
pagina 13 di 16 “L'articolo 20, comma 1, consente l'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato, che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015 , con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che deve procedere all'assunzione: all'atto dell'avvio delle procedure di assunzione a tempo indeterminato il soggetto potrebbe non essere più in servizio;
rileva, tuttavia, la previsione del comma 12 dell'articolo, secondo cui ha priorità di assunzione il personale in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs.75/2017 (22 giugno 2017); tale ultimo criterio, ferma restando la prevalenza dell'effettivo fabbisogno definito nella programmazione, è prioritario rispetto ad altri eventualmente fissati dall'amministrazione per definire l'ordine di assunzione a tempo indeterminato;
i criteri scelti suppliranno anche per l'ordine da attribuire a coloro che sono in servizio alla predetta data del 22 giugno 2017;
b) sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato
o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale - ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge - in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze della stessa amministrazione che procede all'assunzione, fatto salvo quanto si dirà per gli enti del SSN e gli enti di ricerca, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l'amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale che determina poi il riferimento per l'amministrazione dell'inquadramento da operare, senza necessità poi di vincoli ai fini dell'unità organizzativa di assegnazione.”
Sotto altro aspetto, nessuna rilevanza probatoria ai fini in esame possono ricoprire le note del
Direttore della UOC dell'Area C, con cui (secondo la prospettazione del ricorrente, cfr. doc. 5 allegato al ricorso, cfr. nota 40188 del 12.04.2023) era stato indicato/attestato che il ricorrente, nel corso dei rapporti di co.co.co. già intrattenuti con (contratti che, lo si CP_1 ripete, non sono stati depositati), avrebbe svolto prestazioni perfettamente congrue e coerenti all'area di interesse. pagina 14 di 16 Invero - a parte la considerazione, per il servizio prestato come co.co.co., che l'aver ottenuto una pronuncia di riconoscimento della subordinazione per il periodo 1.06.2008/ 31.12.2015 non può assumere rilievo determinante ai fini della procedura di accesso alla stabilizzazione e della verifica dei requisiti di ammissione, perché dall'assimilazione dell'attività svolta a quella di natura subordinata è derivato il mero riconoscimento del diritto alle differenze retributive ed al risarcimento del danno, e che, quindi, si trattava di un'assimilazione nel regime economico a fini risarcitori, non giuridici e reali- si osserva, in ogni caso, che lo stesso ricorrente riferisce di aver svolto attività ricadenti in Area A dal 1.06.2008 al 31.12.2015, per effetto di contratti co.co.co. (in relazione ai quali il GL, con pregressa pronuncia, aveva riconosciuto il servizio
“come subordinato”), avendo poi operato in dal 1.08.2016 al 30.11.2016 e in CP_4 CP_5
C dal 14.02.2022 in poi.
[...]
Peraltro, per quanto di interesse, agli atti è anche stata depositata la nota prot. 49701 del
10.05.2023 (doc. 10 ), con cui, successivamente alla nota prot. 40188, lo stesso CP_1
Direttore dell' trasmetteva Parte_3 ulteriori “valutazioni sul servizio” prestato dai vari soggetti che avevano risposto all'avviso, indicando -nella colonna relativa alla “coerenza/non coerenza con attività Area C”, con riferimento alla posizione del ricorrente- la dicitura “Area A”, senza alcun riferimento all'effettiva coerenza dei contratti con le attività proprie dell'Area C – Igiene degli CP_3
e delle Produzioni , area oggetto di procedura di stabilizzazione.
[...] CP_3
In ogni caso, si ribadisce che non era (e non è) pensabile che la formale procedura di stabilizzazione potesse prevedere requisiti di partecipazione o di ammissione soggetti ad interpretazioni postume circa la tipologia di servizio già prestato.
Pertanto (nonostante la mancata produzione dei contratti), non risultando, pacificamente, che il ricorrente avesse svolto attività professionale pregressa con formale e specifica assegnazione all' , ad eccezione del servizio dal 14.02.2022 al 31.12.2022, che infatti CP_5
è stato riconosciuto dall' (pari a 10 mesi e 17 gg), la valutazione della non CP_1 CP_2 risulta sotto questo aspetto censurabile, perché adottata in conformità alle previsioni dell'avviso pubblico di stabilizzazione di cui alla deliberazione del DG 941 del 28.07.2022, come integrato dalla deliberazione 991 del 5.08.2022, nonché perché sostanzialmente conforme alla normativa di riferimento.
4.Segue il rigetto della domanda.
Le spese processuali possono essere compensate integralmente, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni nei termini delineati dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 77 del pagina 15 di 16 19.04.2018, valutata la sostanziale novità della questione trattata e la obiettiva complessità, anche dal punto di vista interpretativo, delle questioni esaminate, pure considerato variegato panorama giurisprudenziale espressosi al riguardo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1.Rigetta la domanda;
2.Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Campobasso, 18 novembre 2025.
Il Giudice del lavoro
Barbara PREVIATI
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