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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/06/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 43/2025 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. SANSONI MAURIZIO elett. dom.to Parte_1
in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO PIERLUIGI elett.te dom.to in CENTRO CP_1
DIREZIONALE IS. G 8 80143 NAPOLI
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
propone appello avverso la sentenza emessa ex art. 127 ter cpc dal Tribunale Parte_1
di Ancona – sez. lavoro n. 428/2024 pubbl. il 26/08/2024, non notificata, la quale respingeva l'impugnativa del licenziamento a lui irrogato dalla per motivo oggettivo in data 7.1.2022. CP_2
Ritiene l'appellante l'erroneità della sentenza in quanto viziata per avere pronunciato ultra petita, per motivazione erronea o apparente e contraddittoria rispetto al thema decidendum.
pagina 1 di 5 Si è costituita nel presente grado la società datoriale appellata chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e diritto.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, va ritenuto fondato.
Occorre, in primo luogo, partire dalla motivazione che ha sorretto la lettera di licenziamento che così recita: “il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è dovuto alle seguenti motivazioni:
Ristrutturazione economica dell'azienda - riequilibrio dei costi - riduzione del personale”.
Ciò che appare, innanzitutto, evidente è l'estrema laconicità della motivazione posta a base del recesso, dalla quale non è dato evincere né la ragione della necessità di riequilibrare i costi, né il nesso di collegamento tra tale esigenza e l'individuazione del posto di lavoro del ricorrente oggi appellante.
La lettera parla, poi, di una generica riduzione del personale e non, invece, della soppressione della posizione lavorativa del ipotesi che, come lamentato da parte appellante, il primo Pt_1
Giudice ha posto a base della decisione, mutando sostanzialmente la casuale addotta.
È noto, infatti, che in materia di licenziamenti, vige il principio della immutabilità della ragione giustificatrice, sicché non era consentito né alla parte in sede di costituzione in giudizio né al giudice di mutarla, potendo, semmai, la parte datoriale soltanto addurre elementi a migliore specificazione di una ragione già limpidamente specificata (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 6012 del 12/03/2009: “Per tutti i casi di assoggettamento del rapporto di lavoro a norme limitatrici del potere di recesso del datore di lavoro, vale il principio dell'immodificabilità delle ragioni comunicate come motivo del licenziamento, il quale opera come fondamentale garanzia giuridica per il lavoratore, che vedrebbe altrimenti frustrata la possibilità di contestare la risoluzione unilateralmente attuata dal datore. Ne consegue che il datore di lavoro non può addurre a giustificazione del recesso fatti diversi da quelli già indicati nella motivazione enunciata al momento della intimazione del recesso medesimo, ma soltanto dedurre mere circostanze confermative o integrative che non mutino la oggettiva consistenza storica dei fatti anzidetti”).
L'estrema genericità della causale già di per sé, dunque, sarebbe sufficiente al fine di fondare la dichiarazione di illegittimità del licenziamento, essendo noto che la motivazione del licenziamento debba essere specifica al fine di consentire al lavoratore di comprendere le effettive ragioni del recesso
(che, con riguardo al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, si sostanziano nella ragione inerente l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa, come richiesto dall'art. 3 della legge n. 604 del 1966).
pagina 2 di 5 Ad ogni modo, anche costituendosi in giudizio, la parte datoriale non ha dato prova dell'effettività della ragione addotta, ossia della necessità di ridurre i costi e, dunque, di ridurre il personale, limitandosi ad affermare che: “- il fatturato annuo del 2021 è stato di 3.751.058; b.- il costo del personale è stato di € 3.098.181, con un valore di quasi l'80% del fatturato;
c.- il risultato ante imposte è stato di soli € 29.910, il che significa che, all'esito degli oneri fiscali, l'esercizio si è chiuso con una perdita;
d.-i debiti pregressi sono pari ad € 1.437.946, pari a quasi il 40% del fatturato.
3. Si
è, quindi, ritenuto di intervenire sopprimendo la posizione lavorativa del ricorrente in quanto non strettamente necessaria rispetto alla prosecuzione dell'attività, con l'avocazione delle relative funzioni da parte dell'amministratore delegato”.
Rispetto a tali allegazioni non sono state prodotte scritture da cui desumere la veridicità dei dati contabili esposti. Anzi, la loro non completa esattezza si ricava proprio dai bilanci, prodotti, invece, dal lavoratore, che attestano come l'anno 2021 si sia, invece, chiuso con un utile, diversamente, ad esempio, rispetto a quanto accaduto l'anno precedente, facendo, altresì, registrare un aumento di ricavi sia rispetto al 2020 che rispetto al 2019.
Appare, d'altronde, ben strano che la necessità di riduzione del personale si sia improvvisamente manifestata, asseritamente, ad inizio gennaio 2022, con la chiusura dell'esercizio contabile del 2021 e non appena pochi giorni prima o dopo, allorquando venivano fatte nuove assunzioni.
Ad esempio, dal LUL si ricava l'assunzione di in data 23/12/2021, ossia Parte_2
immediatamente prima del licenziamento del con stipendio di 1.694,00 euro (la retribuzione Pt_1
del ricorrente era di 1.916,90) e qualifica di impiegato (pur se asseritamente assunto in sostituzione di tale dimessosi a dicembre ma assunto come operatore di centrale); l'assunzione in data Per_1
10/01/2022, in concomitanza col licenziamento del di , con qualifica di Pt_1 Controparte_3
impiegato portiere (come il ricorrente), mansioni di impiegata amministrativa e retribuzione di euro
1.548,47 oltre indennità di funzione per ulteriori euro 474,00, sì da superare lo stipendio del ricorrente, pur asseritamente, in sostituzione di , andata in maternità e dimessasi, poi, solo il Persona_2
26/07/2022 con decorrenza 28/10/2022; l'assunzione di in data 01/12/2021 con Parte_3
stipendio di euro 1.798,00.
Se, poi, la necessità era quella, come esplicitata nella lettera di licenziamento, di una generica riduzione dei costi ed, in particolare, dei costi del personale, la parte datoriale non ha dato dimostrazione delle iniziative assunte al fine di contenere i costi, essendosi limitata ad affermare, sostanzialmente, che l'unica misura era stata la soppressione del posto di lavoro del ricorrente, a fronte di un organico aziendale di oltre 100 addetti (seppure per lo più con mansioni di guardia giurata).
pagina 3 di 5 In conclusione, la genericità della motivazione e le sopra esposte lacune probatorie inducono a ritenere insussistente il giustificato motivo oggettivo posto a base del licenziamento, con conseguente sua dichiarazione di illegittimità.
Quanto alle conseguenze di tale pronuncia, nel caso in esame, in virtù dell'epoca di assunzione
(2016) e delle dimensioni della società datrice di lavoro (oltre 15 dipendenti) va concessa la tutela prevista dall'art. 3 co. 1 del D.lgs. 23/2015 secondo cui “Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità”.
Sul punto, come noto, è intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza 26 settembre - 8 novembre 2018 n. 194 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) - sia nel testo originario sia nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n.
96 - limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio,»".
La Corte, in particolare, ha precisato che «non è dunque il quantum delle soglie minima e massima entro cui può essere stabilita l'indennità al cuore delle doglianze, ma il meccanismo di determinazione dell'indennità», nella misura in cui tale meccanismo, secondo il rimettente, «introduce un criterio rigido e automatico, basato sull'anzianità di servizio, tale da precludere qualsiasi
“discrezionalità valutativa del giudice”».
La Corte ha, poi, precisato che «nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzi tutto dell'anzianità di servizio – criterio che è prescritto dall'art. 1, comma 7, lett. c), della legge n. 18 del 2013 e che ispira il disegno riformatore del d.lgs. n. 23 del 2015 – nonché degli altri criteri già prima richiamati, desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti)».
pagina 4 di 5 Dovendosi, dunque, quantificare l'indennità risarcitoria, unica richiesta da parte appellante, considerata, da un lato, la modesta anzianità del ricorrente all'interno dell'azienda (pari a poco meno di
6 anni), dall'altro, le notevoli dimensioni dell'azienda convenuta (avente almeno 100 dipendenti), si ritiene congruo determinare l'indennità in misura pari a 12 mensilità, coincidente con l'originario parametro normativo.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'illegittimità del licenziamento irrogato al ricorrente;
2) Dichiara risolto il Parte_1
rapporto di lavoro dalla data del licenziamento;
3) Condanna la società appellata a corrispondere al ricorrente appellante un'indennità pari a n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
4) Condanna la società appellata a rifondere parte appellante delle spese di lite del doppio grado che liquida, per il primo grado, in complessivi euro 5.118,50 e per il presente grado in complessivi euro 4.388,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio in data 15 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 15 maggio 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 43/2025 promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. SANSONI MAURIZIO elett. dom.to Parte_1
in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv. RIZZO PIERLUIGI elett.te dom.to in CENTRO CP_1
DIREZIONALE IS. G 8 80143 NAPOLI
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
propone appello avverso la sentenza emessa ex art. 127 ter cpc dal Tribunale Parte_1
di Ancona – sez. lavoro n. 428/2024 pubbl. il 26/08/2024, non notificata, la quale respingeva l'impugnativa del licenziamento a lui irrogato dalla per motivo oggettivo in data 7.1.2022. CP_2
Ritiene l'appellante l'erroneità della sentenza in quanto viziata per avere pronunciato ultra petita, per motivazione erronea o apparente e contraddittoria rispetto al thema decidendum.
pagina 1 di 5 Si è costituita nel presente grado la società datoriale appellata chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e diritto.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
L'appello, deciso allo stato degli atti, va ritenuto fondato.
Occorre, in primo luogo, partire dalla motivazione che ha sorretto la lettera di licenziamento che così recita: “il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è dovuto alle seguenti motivazioni:
Ristrutturazione economica dell'azienda - riequilibrio dei costi - riduzione del personale”.
Ciò che appare, innanzitutto, evidente è l'estrema laconicità della motivazione posta a base del recesso, dalla quale non è dato evincere né la ragione della necessità di riequilibrare i costi, né il nesso di collegamento tra tale esigenza e l'individuazione del posto di lavoro del ricorrente oggi appellante.
La lettera parla, poi, di una generica riduzione del personale e non, invece, della soppressione della posizione lavorativa del ipotesi che, come lamentato da parte appellante, il primo Pt_1
Giudice ha posto a base della decisione, mutando sostanzialmente la casuale addotta.
È noto, infatti, che in materia di licenziamenti, vige il principio della immutabilità della ragione giustificatrice, sicché non era consentito né alla parte in sede di costituzione in giudizio né al giudice di mutarla, potendo, semmai, la parte datoriale soltanto addurre elementi a migliore specificazione di una ragione già limpidamente specificata (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 6012 del 12/03/2009: “Per tutti i casi di assoggettamento del rapporto di lavoro a norme limitatrici del potere di recesso del datore di lavoro, vale il principio dell'immodificabilità delle ragioni comunicate come motivo del licenziamento, il quale opera come fondamentale garanzia giuridica per il lavoratore, che vedrebbe altrimenti frustrata la possibilità di contestare la risoluzione unilateralmente attuata dal datore. Ne consegue che il datore di lavoro non può addurre a giustificazione del recesso fatti diversi da quelli già indicati nella motivazione enunciata al momento della intimazione del recesso medesimo, ma soltanto dedurre mere circostanze confermative o integrative che non mutino la oggettiva consistenza storica dei fatti anzidetti”).
L'estrema genericità della causale già di per sé, dunque, sarebbe sufficiente al fine di fondare la dichiarazione di illegittimità del licenziamento, essendo noto che la motivazione del licenziamento debba essere specifica al fine di consentire al lavoratore di comprendere le effettive ragioni del recesso
(che, con riguardo al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, si sostanziano nella ragione inerente l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa, come richiesto dall'art. 3 della legge n. 604 del 1966).
pagina 2 di 5 Ad ogni modo, anche costituendosi in giudizio, la parte datoriale non ha dato prova dell'effettività della ragione addotta, ossia della necessità di ridurre i costi e, dunque, di ridurre il personale, limitandosi ad affermare che: “- il fatturato annuo del 2021 è stato di 3.751.058; b.- il costo del personale è stato di € 3.098.181, con un valore di quasi l'80% del fatturato;
c.- il risultato ante imposte è stato di soli € 29.910, il che significa che, all'esito degli oneri fiscali, l'esercizio si è chiuso con una perdita;
d.-i debiti pregressi sono pari ad € 1.437.946, pari a quasi il 40% del fatturato.
3. Si
è, quindi, ritenuto di intervenire sopprimendo la posizione lavorativa del ricorrente in quanto non strettamente necessaria rispetto alla prosecuzione dell'attività, con l'avocazione delle relative funzioni da parte dell'amministratore delegato”.
Rispetto a tali allegazioni non sono state prodotte scritture da cui desumere la veridicità dei dati contabili esposti. Anzi, la loro non completa esattezza si ricava proprio dai bilanci, prodotti, invece, dal lavoratore, che attestano come l'anno 2021 si sia, invece, chiuso con un utile, diversamente, ad esempio, rispetto a quanto accaduto l'anno precedente, facendo, altresì, registrare un aumento di ricavi sia rispetto al 2020 che rispetto al 2019.
Appare, d'altronde, ben strano che la necessità di riduzione del personale si sia improvvisamente manifestata, asseritamente, ad inizio gennaio 2022, con la chiusura dell'esercizio contabile del 2021 e non appena pochi giorni prima o dopo, allorquando venivano fatte nuove assunzioni.
Ad esempio, dal LUL si ricava l'assunzione di in data 23/12/2021, ossia Parte_2
immediatamente prima del licenziamento del con stipendio di 1.694,00 euro (la retribuzione Pt_1
del ricorrente era di 1.916,90) e qualifica di impiegato (pur se asseritamente assunto in sostituzione di tale dimessosi a dicembre ma assunto come operatore di centrale); l'assunzione in data Per_1
10/01/2022, in concomitanza col licenziamento del di , con qualifica di Pt_1 Controparte_3
impiegato portiere (come il ricorrente), mansioni di impiegata amministrativa e retribuzione di euro
1.548,47 oltre indennità di funzione per ulteriori euro 474,00, sì da superare lo stipendio del ricorrente, pur asseritamente, in sostituzione di , andata in maternità e dimessasi, poi, solo il Persona_2
26/07/2022 con decorrenza 28/10/2022; l'assunzione di in data 01/12/2021 con Parte_3
stipendio di euro 1.798,00.
Se, poi, la necessità era quella, come esplicitata nella lettera di licenziamento, di una generica riduzione dei costi ed, in particolare, dei costi del personale, la parte datoriale non ha dato dimostrazione delle iniziative assunte al fine di contenere i costi, essendosi limitata ad affermare, sostanzialmente, che l'unica misura era stata la soppressione del posto di lavoro del ricorrente, a fronte di un organico aziendale di oltre 100 addetti (seppure per lo più con mansioni di guardia giurata).
pagina 3 di 5 In conclusione, la genericità della motivazione e le sopra esposte lacune probatorie inducono a ritenere insussistente il giustificato motivo oggettivo posto a base del licenziamento, con conseguente sua dichiarazione di illegittimità.
Quanto alle conseguenze di tale pronuncia, nel caso in esame, in virtù dell'epoca di assunzione
(2016) e delle dimensioni della società datrice di lavoro (oltre 15 dipendenti) va concessa la tutela prevista dall'art. 3 co. 1 del D.lgs. 23/2015 secondo cui “Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità”.
Sul punto, come noto, è intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza 26 settembre - 8 novembre 2018 n. 194 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183) - sia nel testo originario sia nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n.
96 - limitatamente alle parole «di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio,»".
La Corte, in particolare, ha precisato che «non è dunque il quantum delle soglie minima e massima entro cui può essere stabilita l'indennità al cuore delle doglianze, ma il meccanismo di determinazione dell'indennità», nella misura in cui tale meccanismo, secondo il rimettente, «introduce un criterio rigido e automatico, basato sull'anzianità di servizio, tale da precludere qualsiasi
“discrezionalità valutativa del giudice”».
La Corte ha, poi, precisato che «nel rispetto dei limiti, minimo e massimo, dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzi tutto dell'anzianità di servizio – criterio che è prescritto dall'art. 1, comma 7, lett. c), della legge n. 18 del 2013 e che ispira il disegno riformatore del d.lgs. n. 23 del 2015 – nonché degli altri criteri già prima richiamati, desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti)».
pagina 4 di 5 Dovendosi, dunque, quantificare l'indennità risarcitoria, unica richiesta da parte appellante, considerata, da un lato, la modesta anzianità del ricorrente all'interno dell'azienda (pari a poco meno di
6 anni), dall'altro, le notevoli dimensioni dell'azienda convenuta (avente almeno 100 dipendenti), si ritiene congruo determinare l'indennità in misura pari a 12 mensilità, coincidente con l'originario parametro normativo.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'illegittimità del licenziamento irrogato al ricorrente;
2) Dichiara risolto il Parte_1
rapporto di lavoro dalla data del licenziamento;
3) Condanna la società appellata a corrispondere al ricorrente appellante un'indennità pari a n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto;
4) Condanna la società appellata a rifondere parte appellante delle spese di lite del doppio grado che liquida, per il primo grado, in complessivi euro 5.118,50 e per il presente grado in complessivi euro 4.388,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio in data 15 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
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