TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/04/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2004 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: ripetizione di indebito, promossa da
nata a [...] il [...] CF , rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv Anna Cilia
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Lucio Cornelio Vigilanti
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta del 24.2.2025, che qui si intende integralmente trascritto.
Svolgimento del processo
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo non più richiesta dalla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c. (introdotta dall'art. 45, comma 17, L.69/09).
Pagina 1 Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Sul punto la Suprema Corte (cfr. sent. n. 5606/2023), ha sancito che - premesso che gli indebiti assistenziali vanno tenuti distinti da quelli previdenziali, disciplinati dalla legge n. 88 del 1989, articolo 52 e dalla legge n. 412 del 1991, articolo 13 - la ripetizione delle prestazioni assistenziali indebite sfugge alla disciplina generale codicistica dettata in tema di indebito oggettivo dall'art. 2033 c.c., atteso che, come già ritenuto in precedenza (vds Cass. sent. n. 28771/2018 e ord. n. 13223/2020), “ in tema di indebito
assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della
ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di
tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a
generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita
alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei
presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non
configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che
l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. Nel caso di specie, la
corte territoriale (omissis) ha accertato da un lato che l' almeno dal 2011 CP_1
conosceva i redditi del pensionato (rientranti nei limiti per beneficiare della prestazione
in questione) e dall'altro lato che solo nel 2015 vi è stato l'accertamento delle
ripetibilità della prestazione erogata in precedenza in ragione del superamento dei
limiti di reddito.”. (v anche ord. n. 12608 resa in data 25 giugno 2020).
Nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di
Pagina 2 situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sulla questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, la stessa Corte di Cassazione ha affermato (cfr. Sez. I, – , Sentenza n. – del 15/10/2019)
che “ L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito
reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile
solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno
delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano
qualsivoglia affidamento dell' “accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni
a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di
radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo
comprovato“ (vds anche Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 a mente della quale 'L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto,
dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che “l'accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione).
Ciò premesso, con riferimento a quanto in oggetto, ove si discute sul superamento del prescritto limite di reddito, va sottolineato dunque che - ai fini della ripetizione (cfr.
Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit.) è il “dolo comprovato dell'accipiens”
l'elemento idoneo a far venir meno l'affidamento di quest'ultimo. Di conseguenza,
salvo il caso di dolo comprovato, la ripetizione dell'indebito è consentita soltanto a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (cfr. Cass.
Civ. Sez. lav. n. 13915/2021 e n. 24133/2021
Pagina 3 Del resto, nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero perciò
conoscibili dall' , come nel caso di specie. CP_1
In tema di indebito previdenziale, ma anche riguardo a quello assistenziale, ( Cass. n.
11498/1996 e n. 8731/2019) allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa.
In virtù delle considerazioni svolte le prestazioni erogate alla ricorrente debbono ritenersi ripetibili soltanto a decorrere dal provvedimento che ha accertato e comunicato l'indebito (risalente al 2 ottobre 2019),
PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto del ricorrente a trattenere
CP_ le somme erogate da fino al 2.10.2019;
CP_ 2) Condanna al rimborso il favore di parte ricorrente, delle spese processuali che liquida in € 2000,00, oltre spese vive, rimborso spese generali, iva e cpa se dovute.
Così deciso in Ragusa il 17.4.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gop dott.
Corrado Celeste, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2004 / 2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: ripetizione di indebito, promossa da
nata a [...] il [...] CF , rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv Anna Cilia
Ricorrente
Contro
CP_ in persona del legale rapp.te pro tempore, CF , rapp.to e difeso P.IVA_1
dall'Avv Manlio Galeano e Lucio Cornelio Vigilanti
resistente
Conclusioni delle parti.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale di udienza a trattazione scritta del 24.2.2025, che qui si intende integralmente trascritto.
Svolgimento del processo
Si omette l'esposizione dell'oggetto del processo non più richiesta dalla nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c. (introdotta dall'art. 45, comma 17, L.69/09).
Pagina 1 Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
Sul punto la Suprema Corte (cfr. sent. n. 5606/2023), ha sancito che - premesso che gli indebiti assistenziali vanno tenuti distinti da quelli previdenziali, disciplinati dalla legge n. 88 del 1989, articolo 52 e dalla legge n. 412 del 1991, articolo 13 - la ripetizione delle prestazioni assistenziali indebite sfugge alla disciplina generale codicistica dettata in tema di indebito oggettivo dall'art. 2033 c.c., atteso che, come già ritenuto in precedenza (vds Cass. sent. n. 28771/2018 e ord. n. 13223/2020), “ in tema di indebito
assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della
ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di
tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a
generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita
alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei
presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non
configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che
l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. Nel caso di specie, la
corte territoriale (omissis) ha accertato da un lato che l' almeno dal 2011 CP_1
conosceva i redditi del pensionato (rientranti nei limiti per beneficiare della prestazione
in questione) e dall'altro lato che solo nel 2015 vi è stato l'accertamento delle
ripetibilità della prestazione erogata in precedenza in ragione del superamento dei
limiti di reddito.”. (v anche ord. n. 12608 resa in data 25 giugno 2020).
Nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di
Pagina 2 situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sulla questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, la stessa Corte di Cassazione ha affermato (cfr. Sez. I, – , Sentenza n. – del 15/10/2019)
che “ L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito
reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile
solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno
delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano
qualsivoglia affidamento dell' “accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni
a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di
radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo
comprovato“ (vds anche Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 a mente della quale 'L'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto,
dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che “l'accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione).
Ciò premesso, con riferimento a quanto in oggetto, ove si discute sul superamento del prescritto limite di reddito, va sottolineato dunque che - ai fini della ripetizione (cfr.
Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit.) è il “dolo comprovato dell'accipiens”
l'elemento idoneo a far venir meno l'affidamento di quest'ultimo. Di conseguenza,
salvo il caso di dolo comprovato, la ripetizione dell'indebito è consentita soltanto a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (cfr. Cass.
Civ. Sez. lav. n. 13915/2021 e n. 24133/2021
Pagina 3 Del resto, nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero perciò
conoscibili dall' , come nel caso di specie. CP_1
In tema di indebito previdenziale, ma anche riguardo a quello assistenziale, ( Cass. n.
11498/1996 e n. 8731/2019) allorchè le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa.
In virtù delle considerazioni svolte le prestazioni erogate alla ricorrente debbono ritenersi ripetibili soltanto a decorrere dal provvedimento che ha accertato e comunicato l'indebito (risalente al 2 ottobre 2019),
PTM
Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, nella persona del Gop Dott.
Corrado Celeste:
1) Accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara il diritto del ricorrente a trattenere
CP_ le somme erogate da fino al 2.10.2019;
CP_ 2) Condanna al rimborso il favore di parte ricorrente, delle spese processuali che liquida in € 2000,00, oltre spese vive, rimborso spese generali, iva e cpa se dovute.
Così deciso in Ragusa il 17.4.2025
Il Giudice Gop
Dott Corrado Celeste
Pagina 4