Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/06/2025, n. 2521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2521 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 19/06/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2328/2023
T R A
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Aldo Moro n. 14 B, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola, elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na) alla via
Amato n. 7;
Appellante
E
, in persona del p.t.; Controparte_1 CP_2
Controparte_3
in persona del Dirigente p.t.;
[...]
Appellati contumaci
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.9.2022 presso il Giudice del lavoro di Napoli Nord, Pt_1
premesso di aver prestato servizio quale docente alle dipendenze del
[...] CP_1 convenuto in forza di plurimi contratti di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche per gli anni scolastico dal 2018 al 2020, dal 1.9.2021 in servizio a tempo indeterminato attualmente presso l'I.C. Giovani XXIII di S. Antimo (NA), aveva lamentato la mancata erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 L. 107/2015 e del relativo D.P.C.M., finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente) relativamente ai periodi di servizio statale svolti con contratto di lavoro a tempo determinato negli aa.ss. 2018/19, 2019/20 e 2020/21 (per 3 annualità di servizio preruolo); la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva 1999/70, degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. e degli artt. 3, 35 e 97 Cost..
-Anno Scolastico 2018/2019, dal 19/11/2018 al 30/06/2019, sede servizio: I.C. PASCOLI 2 DI NAPOLI (NA); dal 05/10/2018 al 30/06/2019, sede servizio: DI NA). Email_1 Ema_2
-Anno Scolastico 2019/2020, dal 02/10/2019 al 30/06/2020, sede servizio: I.C. SALVO D'ACQUISTO DI NAPOLI (NA).
-Anno Scolastico 2020/2021,
Dal 03/11/2020 al 31/08/2021, SEDE SERVIZIO: I.C. PASCOLI 2 DI NAPOLI (NA).
Aveva chiesto quindi, previa disapplicazione del D.P.C.M. del 28.10.2016, attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 107/2015, nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente, di condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione, in suo favore, della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015 cit., dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico indicato;
vinte le spese.
L'Amministrazione resistente non si era costituita ed era stata dichiarata contumace.
Con la sentenza n. 1707/2023 pubblicata il data 3.4.2023, il Tribunale ha rigettato il ricorso rilevando che “… l'art. 6 comma 7 del DPCM 28.11.2016 sancisce che le somme non spese entro l'anno scolastico potranno essere spese entro l'anno scolastico successivo, ossia entro il 31 agosto dell'anno scolastico successivo a quello per il quale il beneficio è stato riconosciuto. Orbene, è indubbio che i docenti precari, che ben potevano chiedere il beneficio per cui è causa anche durante i precedenti anni scolastici, possono fruire di esso con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo, utilizzando, dunque, le somme assegnate con riferimento ad uno specifico anno scolastico entro il biennio successivo, dovendo escludersi la possibilità di cumulare somme stanziate per gli anni precedenti al biennio in corso. Ne consegue che con riferimento agli anni scolastici antecedenti al biennio prima della domanda il beneficio non può più essere fruito da parte ricorrente che potrebbe al più vantare un diritto al risarcimento del danno nel caso in cui avesse allegato e provato che la mancata erogazione del beneficio l'abbia costretta a curare la formazione a proprie spese (danno emergente) oppure che la mancata formazione curata in quegli anni abbia fatto perdere occasioni di carriera o comunque di miglioramento della propria posizione lavorativa (lucro cessante)” e ha compensato le spese di lite.
Con ricorso depositato in data 28.09.2023 ha proposto appello la docente, svolgendo articolate argomentazioni in diritto a sostengo della pretesa anche con riguardo ai principi sanciti dalla direttiva 1999/70/Ce.
Ha poi invocato il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., rilevando l'erroneità della compensazione delle spese disposta dal Tribunale, stante la piena fondatezza della domanda proposta.
L'appellante ha concluso come in atti perché, in riforma della gravata sentenza, fosse accolta totalmente la domanda proposta con riguardo alle annualità indicate;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione.
Notificato l'atto, parte appellata non si è costituita. La Corte ha disposto la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con decreto ritualmente comunicato.
Quindi, acquisite le note di trattazione della parte costituita, all'udienza odierna come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.
1. Incontestati lo svolgimento di attività di docenza nei periodi indicati in ricorso ed il permanente inserimento della ricorrente nel sistema scolastico, l'oggetto del giudizio in questo grado riguarda la limitazione del beneficio della carta elettronica alle somme spendibili nel biennio, come ritenuto dal primo Giudice.
Orbene, al riguardo la questione risulta risolta dalla Suprema Corte nella decisione n. 29961 del
27/10/2023 con motivazione già condivisa da questo collegio in recente decisione (sent. n.
2478/2024 pubbl. il 11/06/2024), cui si intende dare continuità.
La Corte di legittimità – premesso che l'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici – ha statuito che “È indubbio che il diritto- dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata”. Ad avviso del Supremo Collegio “5.1 … la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.
5.2 Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo.
5.3 Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno 2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile». Il nesso tra la Carta Docente e la didattica è evidenziato altresì dall'incipit della norma istitutiva, ove si dice che la Carta è finalizzata a «sostenere la formazione continua dei docenti», ma vi si affianca l'aggiunta del fine di «valorizzarne le competenze professionali», il che indirizza verso un obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto…
6. La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine.
La Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un «lavoro identico o simile» e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
In breve, la Carta Docente, pur introdotta con quei fini generali di tutela di una certa dimensione temporale del servizio educativo, che non vanno dimenticati perché frutto di una scelta del legislatore, si interseca con il piano dei rapporti di lavoro dei singoli, con quanto ciò comporta sotto il profilo della cura della parità di trattamento in questo ambito. È allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura… 16…. Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del diritto dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558).
Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative. Si è, del resto, già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo. Si deve allora valutare quale sia il funzionamento del sistema nel caso in cui l'attribuzione tempestiva non vi sia stata, caso che è poi quello dei precari, cui la norma interna non riconosceva il diritto.
16.1 Va in proposito considerato … che la cessazione dal servizio, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del
DPCM del 2016, è causa di estinzione del diritto a fruire del beneficio, per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione “di scopo. Tuttavia, nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di “cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi - il sopravvenuto d.l. 69/2023, cit. Infatti, l'art. 15 di tale d.l. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo. Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore.
Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso.
Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico.
E' infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente. 16.2 Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla
Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze ed eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno…
16.3 Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame…
17.1 E' da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM).
Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza.
Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in CP_1 proposito.
17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore.
Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice…
…la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219).
19.1 La prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale”.
Alla luce dei principi esposti dalla Corte Suprema, appare evidente che la domanda della parte ricorrente meriti di essere accolta nella sua totalità, con condanna della Amministrazione resistente all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di euro 500,00 (cinquecento/00) per gli anni scolastici richiesti, ossia a.s. 2018/2019, a,s, 2019/2020 e a.s. 2020/2021 così riformando la sentenza impugnata. La difesa erariale, del resto, in questo grado non si è costituita e quindi non ha resistito, di modo che neppure si pone il problema dell'eventuale prescrizione parziale.
2. L'appello va invece disatteso in ordine al motivo di impugnazione della statuizione di integrale compensazione delle spese del primo grado. In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art. 92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal 10.12.2014 (e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162 del 2014, norma che, per espressa previsione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014) secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione, rileva il collegio nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale con sent. n. 77 del 7 marzo 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dal citato art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che “contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del
2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”.
Invero “Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019).
Va rilevato che alla data di deposito del ricorso (settembre 2022) e della sentenza di primo grado
(aprile 2023) il contesto giurisprudenziale non era ancora del tutto completato al massimo livello della giurisprudenza nazionale, dopo la sentenza della Corte di Giustizia U.E.. La S.C. infatti, nella citata sentenza di ottobre 2023 ha dato per la prima volta risposta a numerosi quesiti in ordine alla tematica coinvolta nel presente procedimento (tra l'altro sulla platea dei beneficiari, sul carattere del beneficio e sulla natura dell'obbligazione azionata, sul rilievo dei peculiari vincoli e modalità di esercizio che il DPCM 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo e, soprattutto, sulla natura e i limiti della prescrizione del diritto azionato).
La fattispecie ha attraversato una fase di formazione in itinere di un assetto giurisprudenziale univoco e completo (ormai consolidatosi v. sent. C. Cass. n. 2478/2024 pubbl. il 11/06/2024), utile anche per la definizione del presente giudizio che, pertanto, in primo grado rientrava nella previsione di compensazione delineata dal vigente art. 92 c.p.c..
Il carattere di novità della questione ed il consolidamento dell'assetto giurisprudenziale intervenuto nel corso del giudizio di primo grado rendono legittima la determinazione del
Tribunale di procedere alla censurata compensazione.
Il relativo capo di appello va, pertanto, disatteso, con la conferma della statuizione di integrale compensazione adottata in primo grado.
In considerazione dell'intervento in corso di causa della S.C. nei termini esposti, vanno integralmente compensate le spese di lite anche della presente fase. Non va nemmeno sottaciuta la correttezza della difesa erariale che, a fronte del recente intervento nomofilattico, non si è neppure costituita e quindi non ha resistito all'avversa pretesa.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza che si conferma nel resto, condanna le Amministrazioni appellate all'attribuzione, in favore di della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del Parte_1 docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 per ciascun anno scolastico svolto quale docente precaria, ossia gli aa.ss. 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021, con conseguente emissione dei rispetti buoni elettronici, ciascuno di importo di euro 500,00;
2) spese del doppio grado compensate.
Napoli, 19/06/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano