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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/02/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Michele Caccese - Presidente dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 1124/2019/CC, avverso la sentenza n. 1958/2018 del
Tribunale di Avellino, pubblicata il 10 dicembre 2018, notificata il 29 gennaio 2019,
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
(C.F.: ), nata a [...] il [...];
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; CodiceFiscale_3 Parte_4
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; (C.F..: CodiceFiscale_4 Parte_5 [...]
), nata a [...] il giorno 11.07.1968; (C.F.: C.F._5 CP_1 [...]
), nata a [...] il [...]; tutte nella loro qualità di eredi dei propri genitori, C.F._6
(C.F.: ), nato il [...] a [...], ove decedeva il Persona_1 CodiceFiscale_7
19.10.1910, e (C.F.: , nata il [...] a [...], ove Parte_6 CodiceFiscale_8
decedeva il 27.10.2016, rappresentati e difesi dall'avv. Aniello Govetosa (C.F.: C.F._9
; PEC: , del foro di Avellino, come da procura
[...] Email_1 speciale ad litem a margine dell'atto di citazione d'appello; APPELLANTI PRINCIPALI
E
(C.F.: ) e Controparte_2 CodiceFiscale_10 Controparte_3
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'avv. Ernesto Matarazzo (C.F.: CodiceFiscale_11 [...]
; PEC: e dall'avv. Rita Capobianco (C.F.: C.F._12 Email_2
; PEC: ), entrambi del foro di CodiceFiscale_13 Email_3
Avellino, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
1 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 18 dicembre 2007, ed Persona_1
convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Avellino, e Parte_6 Controparte_2 [...]
al fine di ivi sentire accogliere le seguenti testuali conclusioni: “… - condannare i Controparte_3
convenuti alla rimozione di ogni opera da essi abusivamente eseguita in violazione dell'osservanza delle distanze legali e comunque lesiva dei diritti dei concludenti, con il ripristino dello status quo ante;
- condannare essi intimati al risarcimento di tutti i danni arrecati agli attori, come risulteranno quantificati in corso di causa, ovvero nella misura che vorrà il Tribunale in Sua Giustizia liquidare, per tutti i dedotti titoli e causali, con interessi e rivalutazione;
- Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.”
A sostegno delle loro domande, gli attori allegavano: a) di essere comproprietari di un fondo ubicato nel Comune di Ospedaletto d'AL (Av) alla Via Pastena n. 16, confinante a sud con altro terreno, di proprietà dei convenuti;
b) di avere realizzato su tale fondo una villetta, avendo provveduto alla recinzione del loro terreno mediante un muretto rivestito in pietra alto circa un metro,
“con sovrastante ringhiera prefabbricata in cemento a disegno ornamentale di un ulteriore metro di altezza”, lungo tutto il confine con il fondo di proprietà dei convenuti;
b) di avere lasciato la preesistente recinzione di pali in legno, oltre che i cavi elettrici e telefonici a servizio della loro proprietà, avendo arretrato nel loro terreno di circa cinquanta centimetri la nuova recinzione costituita dal realizzato muretto;
c) che i convenuti nell'anno 1999-2000 avevano realizzato un fabbricato nel confinante fondo di loro proprietà, sulla cui facciata avevano aperto due balconi prospicienti
“direttamente sul fondo degli attori”, il tutto in violazione della distanza minima legale dal confine, pari a cinque metri, così come stabilita dal locale, vigente P.R.G.; d) che successivamente nell'anno
2004 i convenuti avevano rimosso i pali in legno e i fili della preesistente recinzione ed innalzato un loro muro di recinzione, dell'altezza di circa tre metri, in aderenza a quello già realizzato dalle parti istanti, da qualificare come vera e propria costruzione, perché di sostegno e contenimento del terrapieno creato dai convenuti stessi, avendo elevato il piano di calpestio di campagna, muro che, sovrastando di circa un metro quello delle parti attrici, arrecherebbe danni alla proprietà di queste ultime, privandola di luce e di aria, già godute in precedenza;
e) che i medesimi convenuti avevano, altresì, interrato i cavi elettrici e telefonici a servizio della proprietà degli istanti, inglobato parte delle pensilina apposta al cancello d'ingresso di essi attori, installato un serbatoio per il gas metano e realizzato un pozzo, il tutto in violazione della normativa in materia di distanze legali dal confine, oltre che di igiene e sicurezza;
f) che per le lamentate violazioni, di cui ai superiori punti sub d) ed e), il Tribunale di Avellino si era già pronunciato mediante l'ordinanza interdittale resa nel procedimento
2 possessorio di cui al R.G.N. 5006/2005, con la quale era stato ordinato ai resistenti l'abbattimento delle opere realizzate, oltre che il ripristino dell'originario stato dei luoghi;
g) che tale ordinanza era stata parzialmente modificata dal Collegio investito del relativo reclamo.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 5 marzo 2008, si costituivano in giudizio e contestando le avverse doglianze, chiedendo la reiezione Controparte_2 Controparte_3
della domanda attrice per la ritenuta inammissibilità ed infondatezza della stessa.
1.3. - Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, oltre che la relazione peritale depositata dal nominato c.t.u.; precisate le conclusioni;
depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 1958/2018, pubblicata il 10 dicembre 2018, notificata il 29 gennaio 2019, con la quale il Tribunale di Avellino così testualmente decideva:
“Accoglie la domanda principale e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza possessoria della fase sommaria cautelare. Rigetta la domanda di risarcimento danni. Condanna i convenuti al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 340,00 per spese ed €
2000,00 per competenze, oltre rimborso forfettario, iva e cassa come per legge, in favore degli attori,
Pone le spese di CTU a carico dei convenuti.”
In particolare, il primo giudice, sulla scorta della documentazione in atti e degli esiti della relazione peritale del nominato c.t.u., decideva come da sopra ritrascritto dispositivo, avendo ritenuto
“anche alla luce del giudicato in sede interdittale che la domanda è fondata e pertanto deve essere accolta”:
a) per essere già stato definito il precedente procedimento possessorio, intercorso tra le medesime parti, sulle pretese violazioni pure oggetto del presente giudizio, mediante l'ordinanza del
12 maggio 2006, con la quale il Tribunale di Avellino aveva accolto la domanda di reintegrazione nel possesso della zona di terreno in contestazione, avendo ordinato ai resistenti l'immediato abbattimento delle opere realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi;
b) confermata tale ordinanza, all'esito del giudizio di merito possessorio, dalla sentenza n.
2142/2012 del medesimo Tribunale di Napoli, la cui impugnazione veniva respinta dalla sentenza n.
1564/2018 della Corte di Appello di Napoli;
c) provata la domanda attrice anche in forza degli esiti istruttori ricavati dalla relazione peritale del nominato c.t.u., dr. arch. , depositata il giorno 11 novembre 2010, secondo il Persona_2 quale: “Il muro realizzato dai convenuti presenta un rivestimento con blocchi in cls splittati con spessore pari a 10 centimetri che insiste sul cordolo-muretto di proprietà attorea … Il sottoscritto ha potuto constatare uno sconfinamento, ad opera dei convenuti per effetto del sopra menzionato rivestimento, pari a circa 10 centimetri.”, avendo escluso il c.t.u. “… sulla scorta di quanto rilevato
3 nel corso dei sopralluoghi”, rispetto alle ulteriori doglianze delle parti istanti, che vi siano ulteriori problemi di sconfinamento rispetto al limite di proprietà di parte attrice;
d) fondata, pertanto, la domanda attrice di abbattimento delle opere realizzate e di ripristino dello stato dei luoghi, “alla luce del giudicato in sede interdittale”;
e) non provata la domanda risarcitoria, in considerazione del rilevato difetto di allegazioni e prova in ordine all'an ed al quantum debeatur.
2. - L'APPELLO.
2.1. - Avverso tale sentenza con l'atto di citazione notificato il 28 febbraio 2019, Pt_1
, , , , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, nella loro qualità di eredi degli originari attori, ed CP_1 Persona_1 Parte_6
proponevano appello innanzi a questa Corte, chiedendone la riforma, sulla base di due motivi di gravame, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “In via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. Nel merito, - condannare gli appellati alla rimozione di ogni opera da essi abusivamente eseguita in violazione dell'osservanza delle distanze legali e comunque lesiva dei diritti dei concludenti, con il ripristino dello status quo ante;
- Condannare essi appellati al risarcimento di tutti i danni arrecati agli attori, nella misura che vorrà la Corte di Appello in Sua Giustizia liquidare, per tutti i dedotti titoli e causali, con interessi e rivalutazione al soddisfo;
- Con vittoria di spese e competenze di procedura per il doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore. In via istruttoria: Si reiterano le istanze istruttorie richieste in primo grado e la rinnovazione della CTU, ove ritenute necessarie dalla Corte.”
2.2. -Con la comparsa di risposta depositata il 27 maggio 2019, si costituivano in giudizio e contestando la fondatezza del motivo d'impugnazione, Controparte_2 Controparte_3 formulando l'appello incidentale avverso l'impugnata sentenza sulla base di un unico motivo di censura, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “a) - rigettare l'appello principale, per infondatezza in fatto e diritto;
b) - accogliere l'appello incidentale e per l'effetto rigettare la domanda dei , condannandoli alle spese, comprese quelle di CTU di primo Per_1 grado;
c) - vinte le spese del presente grado di giudizio.”
2.3. - Nella mancata acquisizione del fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado;
inseriti il 16 luglio 2024 nel fascicolo elettronico di primo grado i files contenenti i processi verbali d'udienza di primo grado e la relazione peritale del nominato c.t.u. con le sue due successive disposte integrazioni;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 24 ottobre 2024 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 19 novembre 2024; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza resa il 19 novembre
2024, pubblicata e comunicata il 21 novembre 2024, era riservata a sentenza, con la concessione alle
4 parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME PRINCIPALE ED INCIDENTALE
3.1. - Con il primo motivo d'impugnazione gli appellanti principali censuravano la sentenza gravata per essersi il Tribunale limitato, a loro dire, a confermare quanto statuito nell'ordinanza interdittale resa dal Tribunale di Avellino il 12 maggio 2006, così violando gli artt. 99 e 112 c.p.c., incorrendo nel vizio d'omessa pronuncia sull'intera domanda, così come proposta dagli originari attori, tendente a conseguire l'ordine di rimozione di tutte le opere (il fabbricato, i balconi insistenti sulla facciata di quest'ultimo, il serbatoio del gas, il pozzo ed il muro costruito in aderenza a quello preesistente delle parti istanti), illegittimamente realizzate dai convenuti nel loro fondo, a distanza non legale dalla proprietà dei primi, in violazione del disposizioni normative del vigente P.R.G. del
Comune di Ospedaletto d'AL (Av) e del codice civile.
Più precisamente, gli impugnanti principali lamentavano che il Tribunale, sulla scorta della relazione peritale del c.t.u., avrebbe dovuto disporre l'abbattimento e la rimozione di quanto illegittimamente realizzato nel fondo dei convenuti, ovvero: a) del fabbricato e dei suoi balconi insistenti sulla facciata prospiciente al fondo degli istanti, perché costruiti ad una distanza inferiore ai cinque metri dal confine con la proprietà di parte attrice;
b) del serbatoio del gas e del pozzo, perché realizzati in violazione dell'art. 889 c.c.; d) del muro, costruito in aderenza a quello preesistente degli attori, a circa cinque centimetri dalla ringhiera ornamentale sovrastante il muro di questi ultimi.
3.2. - Con il secondo motivo di gravame gli appellanti principali criticavano la decisione impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure rigettava la domanda di risarcimento danni per il rilevato difetto di allegazioni e di prova in ordine all'an ed al quantum debeatur, avendo tali impugnanti allegato che, in materia di accertata violazione delle disposizioni normative sulle distanze, il danno debba essere ritenuto sussistere in re ipsa, senza che sia necessario allegare alcunché e fornire alcuna prova sul punto.
3.3. - Con l'unico motivo d'appello incidentale e si Controparte_2 Controparte_3
dolevano della subita condanna al pagamento delle spese e dei compensi di lite del primo grado del giudizio, avendo allegato che il primo giudice avrebbe dovuto rigettare ogni domanda degli attori in ordine alle dedotte violazioni e condannare gli stessi alle spese di lite, ivi comprese quelle della c.t.u., per avere riconosciuto che i convenuti avrebbero rispettato le distanze legali: “in quanto non vi sono problemi di sconfinamento rispetto al limite di proprietà di parte attrice” e per avere constatato “uno sconfinamento ad opera dei convenuti per effetto del sopra menzionato rivestimento, pari a circa 10 centimetri”.
5 3.4. - I motivi d'impugnazione principale ed incidentale possono essere trattati congiuntamente, in considerazione della loro connessione.
3.5. - Ragioni di ordine logico-giuridico impongono di prendere le mosse dall'omessa impugnazione della sentenza qui gravata, in riferimento alla quale la Corte rileva, d'ufficio, che sì è formato il giudicato interno, nella parte in cui il primo giudice rilevava il giudicato esterno, individuato nell'ordinanza interdittale del 12 maggio 2006, resa dal Tribunale di Napoli nel giudizio iscritto a R.G.N. 5006/2005, confermata, all'esito della fase di merito possessorio azionata ai sensi del comma 4 dell'art. 703 c.p.c., dalla sentenza n. 2142/2012, la cui impugnazione veniva respinta dalla sentenza n. 1564/2018 della Corte di Appello di Napoli, con la quale era stato definito il precedente procedimento possessorio, intercorso tra le medesime parti, su alcune delle pretese violazioni, pure oggetto del presente giudizio (domanda di rimozione: del muro costruito dai convenuti, del serbatoio del gas e del pozzo), nel modo qui di seguito testualmente riportato: “accoglie la domanda e, per l'effetto, ordina ai resistenti l'immediato abbattimento delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi.”
Orbene, tale giudicato esterno risulta essere ostativo dell'esame di ogni ulteriore censura nuovamente riproposta nel corso del primo grado, essendosi formato in merito ad una domanda in parte sovrapponibile, sotto il profilo dei soggetti interessati, del “petitum” e della “causa petendi” a quella su cui si è pronunciato quel giudice del merito possessorio, che così testualmente dispose:
“accoglie la domanda e ordina ai resistenti di reintegrare immediatamente i ricorrenti nel possesso del terreno in lite e di ripristinare lo status quo ante.”
Pertanto, alcun vizio di motivazione per omessa pronuncia caratterizza la sentenza impugnata, attesa la stabilità del giudicato esterno di cui innanzi, preclusivo della delibazione sulla medesima domanda, già oggetto del richiamato procedimento possessorio, così come reiterata nel corso del presente giudizio, finalizzata alla rimozione di quanto illegittimamente realizzato dai convenuti, ovvero: a) del muro, costruito in aderenza a quello preesistente degli attori;
b) del serbatoio del gas e del pozzo.
Infatti, rispetto a tale pretesa era stata già accolta la relativa domanda e disposta la reintegrazione dei ricorrenti nel possesso del terreno in contestazione ed il ripristino dello status quo ante a carico dei convenuti, tenuti in forza di quel titolo esecutivo a rimuovere proprio il muro, il serbatoio del gas ed il pozzo in questione, la cui istanza di rimozione veniva inammissibilmente reiterata anche in questo giudizio.
3.6. - In riferimento, poi, alla doglianza degli appellanti principali, secondo la quale il Tribunale avrebbe omesso la pronuncia sulla domanda finalizzata a verificare la violazione da parte dei convenuti delle disposizioni normative in materia di distanze legali dal confine, per avere realizzato
6 il loro fabbricato ed i due balconi, insistenti sullo stesso, prospicienti al fondo di proprietà di parte attrice, a distanza inferiore ai metri 5, in violazione del disposizioni normative del vigente P.R.G. del
Comune di Ospedaletto d'AL (Av), la Corte rileva la parziale fondatezza di tale censura, avendo il giudice di primo grado, sulla base di un errore di valutazione del suo ausiliario, erroneamente stabilito testualmente: “Nella stessa consulenza, il CTU ha altresì precisato che, diversamente “sulla scorta di quanto rilevato nel corso dei sopralluoghi, ritiene che non vi siano problemi di sconfinamento rispetto al limite di proprietà di parte attrice.”
Infatti, dai puntuali rilievi fotografici e metrici allegati ai chiarimenti al proprio elaborato peritale resi il 7 ottobre 2013 dal c.t.u. emerge che:
a) la distanza che intercorre dal fronte del fabbricato costruito dai convenuti e la linea di confine tra i fondi di proprietà delle parti in causa è compresa tra metri 5,15 e metri 6,12, nel pieno rispetto delle prescrizioni urbanistiche del vigente P.R.G. del Comune di Ospedaletto d'AL (Av) previste per le zone residenziali di espansione c.d. “zona C”, all'interno della quale ricadono gli immobili di proprietà delle parti in causa e per la quale è prevista una distanza minima del lotto dai confini di metri lineari 5, per cui sul punto nulla quaestio;
b) la distanza dei due balconi, della larghezza di metri 1,45, che sporgono direttamente sul lato confinante con la proprietà degli originari attori, è inferiore a metri 5 rispetto al confine e - contrariamente a quanto ritenuto dal nominato c.t.u., che opinava per la regolarità e legittimità di tale distanza, come erroneamente ed acriticamente recepito dal Tribunale - è in violazione del locale, vigente P.R.G., innanzi richiamato, che stabilisce una distanza minima del lotto dai confini di metri lineari 5, per cui i convenuti-appellanti incidentali vanno solidalmente condannati ad arretrare i due balconi insistenti sul loro fabbricato, prospicienti al fondo di proprietà di parte appellante principale, in modo da osservare la distanza di almeno metri 5 dal confine, coerentemente all'insegnamento giurisprudenziale del giudice della funzione nomofilattica, per il quale: “In tema di distanze legali fra edifici, non sono computabili le sporgenze esterne del fabbricato che abbiano funzione meramente artistica o ornamentale, mentre costituiscono corpo di fabbrica le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi sostenuti da solette aggettanti, anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità e ampiezza, giacché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, in quanto destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati.” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 17/09/2021, n. 25191; Cass. civ., Sez. II,
Sentenza, 19/09/2016, n. 18282).
3.7. - Di contro, merita di essere respinto il secondo motivo d'appello principale concernente la reiezione della pretesa risarcitoria per il rilevato difetto d'allegazione e di prova sul punto, per l'erezione del muro, l'installazione del serbatoio del gas e la realizzazione del pozzo, oltre che dei
7 due balconi insistenti sul fabbricato dei convenuti, prospicienti al fondo di proprietà di parte appellante principale, il tutto in violazione della normativa sulle distanze, non essendo di immediata evidenza che gli originari attori e i loro aventi causa abbiano potuto subire per effetto di tali denunziate violazioni un'effettiva riduzione di luce, aria e panoramicità.
Senza considerare che il disposto abbattimento del muro, la ordinata rimozione del serbatoio del gas, del pozzo, oltre che il disposto arretramento dei due balconi in questione per il rispetto delle distanze legali già di per sé ha incidenza su tali profili e ne costituisce ristoro in forma specifica, da integrare con quello per equivalente solo se insufficiente a elidere del tutto l'eventuale ulteriore danno, con prova che avrebbero dovuto fornire la parte istante e che è del tutto mancata nella fattispecie in esame, anche in considerazione di qualsivoglia puntuale allegazione sul punto, dovendosi precisare che l'avanzata richiesta di condanna non esime il richiedente dalla dimostrazione del c.d. “an debeatur” ovvero dell'esistenza dell'effettivo danno consequenziale alle violazioni del vicino.
Ne consegue che va confermata la pronuncia di rigetto contenuta nella sentenza impugnata con l'integrazione della sola motivazione nei termini qui sopra precisati.
3.8. - Il parziale accoglimento del primo motivo d'appello principale importa: a) l'assorbimento del motivo dell'impugnazione incidentale, avente ad oggetto le critiche avverso la decisione gravata nella parte in cui il giudice di prime cure disponeva la condanna dei convenuti al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio di primo grado;
b) la rideterminazione delle spese del doppio grado del giudizio, in considerazione dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese. (Cass. civ., Sez. III, Sent., 29 ottobre 2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. III, Ord., 12 aprile 2018, n. 9064; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 24 gennaio 2017, n. 1775).
4. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
4.1. - Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, in considerazione della reciproca soccombenza tra le parti, consequenziale all'accoglimento parziale dell'originaria domanda attrice, sussistono i presupposti, ai sensi del comma 2 dell'art. 92 c.p.c., per disporre la parziale compensazione, nella misura di 1/3, delle spese del doppio grado del giudizio, ponendo la restante quota di 2/3 solidalmente a carico dei convenuti-appellanti incidentali, in favore degli aventi causa degli originari attori-appellanti principali, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore indeterminabile del decisum (da € 26.000,01 ad € 52.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, per il primo grado, e del medesimo D.M., come modificato ed integrato dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n. 147 per il secondo grado, il tutto con distrazione in favore dell'avv. Aniello Govetosa, dichiaratosi antistatario.
8 4.2. - Per le medesime ragioni sono compensate nella misura di 1/3 le spese della c.t.u. disposta nel corso del primo grado del giudizio, venendo posta definitivamente e solidalmente a carico dei convenuti-appellanti incidentali, la residua quota di 2/3 del quantum a tale titolo liquidato col decreto pubblicato il giorno 1° marzo 2011.
4.3. - L'assorbimento dell'unico motivo di gravame incidentale esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale avverso la sentenza n. 1958/2018 del Tribunale di Avellino, pubblicata il 10 dicembre 2018, notificata il 29 gennaio 2019, in parziale accoglimento del primo motivo dell'impugnazione principale ed assorbito il motivo di quella incidentale, in parziale riforma della decisione gravata, così provvede:
1) condanna solidalmente e ad eseguire, a loro cura Controparte_2 Controparte_3
e spese, l'arretramento dei due balconi insistenti sul loro fabbricato di cui sono comproprietari, prospicienti al fondo di proprietà di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, e , ubicato nel Comune di Ospedaletto d'AL Parte_4 Parte_5 CP_1
(Av) alla Via Pastena n. 16, confinante a sud con il terreno di proprietà dei soccombenti, in modo da osservare la distanza di almeno metri 5 dal confine;
2) compensa nella misura di 1/3 le spese del doppio grado del giudizio e condanna
[...]
e alla solidale rifusione della quota residua pari a 2/3, in favore di CP_2 Controparte_3
, , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, nei limiti di detta ridotta misura: CP_1
a) per il primo grado, nella complessiva somma di € 5.063,00, di cui € 227,00 a titolo di spese ed € 4.836,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Aniello
Govetosa, dichiaratosi antistatario;
b) per il secondo grado, nella complessiva somma di € 7.196,00, di cui € 536,00 per spese ed
€ 6.660,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Aniello
Govetosa, dichiaratosi antistatario;
9 c) compensa nella misura di 1/3 le spese della c.t.u. disposta nel corso del primo grado del giudizio, ponendo i restanti 2/3 definitivamente e solidalmente a carico di e di Controparte_2
Controparte_3
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 18 febbraio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Michele Caccese
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Michele Caccese - Presidente dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 1124/2019/CC, avverso la sentenza n. 1958/2018 del
Tribunale di Avellino, pubblicata il 10 dicembre 2018, notificata il 29 gennaio 2019,
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2
(C.F.: ), nata a [...] il [...];
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; CodiceFiscale_3 Parte_4
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; (C.F..: CodiceFiscale_4 Parte_5 [...]
), nata a [...] il giorno 11.07.1968; (C.F.: C.F._5 CP_1 [...]
), nata a [...] il [...]; tutte nella loro qualità di eredi dei propri genitori, C.F._6
(C.F.: ), nato il [...] a [...], ove decedeva il Persona_1 CodiceFiscale_7
19.10.1910, e (C.F.: , nata il [...] a [...], ove Parte_6 CodiceFiscale_8
decedeva il 27.10.2016, rappresentati e difesi dall'avv. Aniello Govetosa (C.F.: C.F._9
; PEC: , del foro di Avellino, come da procura
[...] Email_1 speciale ad litem a margine dell'atto di citazione d'appello; APPELLANTI PRINCIPALI
E
(C.F.: ) e Controparte_2 CodiceFiscale_10 Controparte_3
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'avv. Ernesto Matarazzo (C.F.: CodiceFiscale_11 [...]
; PEC: e dall'avv. Rita Capobianco (C.F.: C.F._12 Email_2
; PEC: ), entrambi del foro di CodiceFiscale_13 Email_3
Avellino, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
1 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 18 dicembre 2007, ed Persona_1
convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Avellino, e Parte_6 Controparte_2 [...]
al fine di ivi sentire accogliere le seguenti testuali conclusioni: “… - condannare i Controparte_3
convenuti alla rimozione di ogni opera da essi abusivamente eseguita in violazione dell'osservanza delle distanze legali e comunque lesiva dei diritti dei concludenti, con il ripristino dello status quo ante;
- condannare essi intimati al risarcimento di tutti i danni arrecati agli attori, come risulteranno quantificati in corso di causa, ovvero nella misura che vorrà il Tribunale in Sua Giustizia liquidare, per tutti i dedotti titoli e causali, con interessi e rivalutazione;
- Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.”
A sostegno delle loro domande, gli attori allegavano: a) di essere comproprietari di un fondo ubicato nel Comune di Ospedaletto d'AL (Av) alla Via Pastena n. 16, confinante a sud con altro terreno, di proprietà dei convenuti;
b) di avere realizzato su tale fondo una villetta, avendo provveduto alla recinzione del loro terreno mediante un muretto rivestito in pietra alto circa un metro,
“con sovrastante ringhiera prefabbricata in cemento a disegno ornamentale di un ulteriore metro di altezza”, lungo tutto il confine con il fondo di proprietà dei convenuti;
b) di avere lasciato la preesistente recinzione di pali in legno, oltre che i cavi elettrici e telefonici a servizio della loro proprietà, avendo arretrato nel loro terreno di circa cinquanta centimetri la nuova recinzione costituita dal realizzato muretto;
c) che i convenuti nell'anno 1999-2000 avevano realizzato un fabbricato nel confinante fondo di loro proprietà, sulla cui facciata avevano aperto due balconi prospicienti
“direttamente sul fondo degli attori”, il tutto in violazione della distanza minima legale dal confine, pari a cinque metri, così come stabilita dal locale, vigente P.R.G.; d) che successivamente nell'anno
2004 i convenuti avevano rimosso i pali in legno e i fili della preesistente recinzione ed innalzato un loro muro di recinzione, dell'altezza di circa tre metri, in aderenza a quello già realizzato dalle parti istanti, da qualificare come vera e propria costruzione, perché di sostegno e contenimento del terrapieno creato dai convenuti stessi, avendo elevato il piano di calpestio di campagna, muro che, sovrastando di circa un metro quello delle parti attrici, arrecherebbe danni alla proprietà di queste ultime, privandola di luce e di aria, già godute in precedenza;
e) che i medesimi convenuti avevano, altresì, interrato i cavi elettrici e telefonici a servizio della proprietà degli istanti, inglobato parte delle pensilina apposta al cancello d'ingresso di essi attori, installato un serbatoio per il gas metano e realizzato un pozzo, il tutto in violazione della normativa in materia di distanze legali dal confine, oltre che di igiene e sicurezza;
f) che per le lamentate violazioni, di cui ai superiori punti sub d) ed e), il Tribunale di Avellino si era già pronunciato mediante l'ordinanza interdittale resa nel procedimento
2 possessorio di cui al R.G.N. 5006/2005, con la quale era stato ordinato ai resistenti l'abbattimento delle opere realizzate, oltre che il ripristino dell'originario stato dei luoghi;
g) che tale ordinanza era stata parzialmente modificata dal Collegio investito del relativo reclamo.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 5 marzo 2008, si costituivano in giudizio e contestando le avverse doglianze, chiedendo la reiezione Controparte_2 Controparte_3
della domanda attrice per la ritenuta inammissibilità ed infondatezza della stessa.
1.3. - Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, oltre che la relazione peritale depositata dal nominato c.t.u.; precisate le conclusioni;
depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 1958/2018, pubblicata il 10 dicembre 2018, notificata il 29 gennaio 2019, con la quale il Tribunale di Avellino così testualmente decideva:
“Accoglie la domanda principale e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza possessoria della fase sommaria cautelare. Rigetta la domanda di risarcimento danni. Condanna i convenuti al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 340,00 per spese ed €
2000,00 per competenze, oltre rimborso forfettario, iva e cassa come per legge, in favore degli attori,
Pone le spese di CTU a carico dei convenuti.”
In particolare, il primo giudice, sulla scorta della documentazione in atti e degli esiti della relazione peritale del nominato c.t.u., decideva come da sopra ritrascritto dispositivo, avendo ritenuto
“anche alla luce del giudicato in sede interdittale che la domanda è fondata e pertanto deve essere accolta”:
a) per essere già stato definito il precedente procedimento possessorio, intercorso tra le medesime parti, sulle pretese violazioni pure oggetto del presente giudizio, mediante l'ordinanza del
12 maggio 2006, con la quale il Tribunale di Avellino aveva accolto la domanda di reintegrazione nel possesso della zona di terreno in contestazione, avendo ordinato ai resistenti l'immediato abbattimento delle opere realizzate ed il ripristino dello stato dei luoghi;
b) confermata tale ordinanza, all'esito del giudizio di merito possessorio, dalla sentenza n.
2142/2012 del medesimo Tribunale di Napoli, la cui impugnazione veniva respinta dalla sentenza n.
1564/2018 della Corte di Appello di Napoli;
c) provata la domanda attrice anche in forza degli esiti istruttori ricavati dalla relazione peritale del nominato c.t.u., dr. arch. , depositata il giorno 11 novembre 2010, secondo il Persona_2 quale: “Il muro realizzato dai convenuti presenta un rivestimento con blocchi in cls splittati con spessore pari a 10 centimetri che insiste sul cordolo-muretto di proprietà attorea … Il sottoscritto ha potuto constatare uno sconfinamento, ad opera dei convenuti per effetto del sopra menzionato rivestimento, pari a circa 10 centimetri.”, avendo escluso il c.t.u. “… sulla scorta di quanto rilevato
3 nel corso dei sopralluoghi”, rispetto alle ulteriori doglianze delle parti istanti, che vi siano ulteriori problemi di sconfinamento rispetto al limite di proprietà di parte attrice;
d) fondata, pertanto, la domanda attrice di abbattimento delle opere realizzate e di ripristino dello stato dei luoghi, “alla luce del giudicato in sede interdittale”;
e) non provata la domanda risarcitoria, in considerazione del rilevato difetto di allegazioni e prova in ordine all'an ed al quantum debeatur.
2. - L'APPELLO.
2.1. - Avverso tale sentenza con l'atto di citazione notificato il 28 febbraio 2019, Pt_1
, , , , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, nella loro qualità di eredi degli originari attori, ed CP_1 Persona_1 Parte_6
proponevano appello innanzi a questa Corte, chiedendone la riforma, sulla base di due motivi di gravame, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “In via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. Nel merito, - condannare gli appellati alla rimozione di ogni opera da essi abusivamente eseguita in violazione dell'osservanza delle distanze legali e comunque lesiva dei diritti dei concludenti, con il ripristino dello status quo ante;
- Condannare essi appellati al risarcimento di tutti i danni arrecati agli attori, nella misura che vorrà la Corte di Appello in Sua Giustizia liquidare, per tutti i dedotti titoli e causali, con interessi e rivalutazione al soddisfo;
- Con vittoria di spese e competenze di procedura per il doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore. In via istruttoria: Si reiterano le istanze istruttorie richieste in primo grado e la rinnovazione della CTU, ove ritenute necessarie dalla Corte.”
2.2. -Con la comparsa di risposta depositata il 27 maggio 2019, si costituivano in giudizio e contestando la fondatezza del motivo d'impugnazione, Controparte_2 Controparte_3 formulando l'appello incidentale avverso l'impugnata sentenza sulla base di un unico motivo di censura, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “a) - rigettare l'appello principale, per infondatezza in fatto e diritto;
b) - accogliere l'appello incidentale e per l'effetto rigettare la domanda dei , condannandoli alle spese, comprese quelle di CTU di primo Per_1 grado;
c) - vinte le spese del presente grado di giudizio.”
2.3. - Nella mancata acquisizione del fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado;
inseriti il 16 luglio 2024 nel fascicolo elettronico di primo grado i files contenenti i processi verbali d'udienza di primo grado e la relazione peritale del nominato c.t.u. con le sue due successive disposte integrazioni;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 24 ottobre 2024 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 19 novembre 2024; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza resa il 19 novembre
2024, pubblicata e comunicata il 21 novembre 2024, era riservata a sentenza, con la concessione alle
4 parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME PRINCIPALE ED INCIDENTALE
3.1. - Con il primo motivo d'impugnazione gli appellanti principali censuravano la sentenza gravata per essersi il Tribunale limitato, a loro dire, a confermare quanto statuito nell'ordinanza interdittale resa dal Tribunale di Avellino il 12 maggio 2006, così violando gli artt. 99 e 112 c.p.c., incorrendo nel vizio d'omessa pronuncia sull'intera domanda, così come proposta dagli originari attori, tendente a conseguire l'ordine di rimozione di tutte le opere (il fabbricato, i balconi insistenti sulla facciata di quest'ultimo, il serbatoio del gas, il pozzo ed il muro costruito in aderenza a quello preesistente delle parti istanti), illegittimamente realizzate dai convenuti nel loro fondo, a distanza non legale dalla proprietà dei primi, in violazione del disposizioni normative del vigente P.R.G. del
Comune di Ospedaletto d'AL (Av) e del codice civile.
Più precisamente, gli impugnanti principali lamentavano che il Tribunale, sulla scorta della relazione peritale del c.t.u., avrebbe dovuto disporre l'abbattimento e la rimozione di quanto illegittimamente realizzato nel fondo dei convenuti, ovvero: a) del fabbricato e dei suoi balconi insistenti sulla facciata prospiciente al fondo degli istanti, perché costruiti ad una distanza inferiore ai cinque metri dal confine con la proprietà di parte attrice;
b) del serbatoio del gas e del pozzo, perché realizzati in violazione dell'art. 889 c.c.; d) del muro, costruito in aderenza a quello preesistente degli attori, a circa cinque centimetri dalla ringhiera ornamentale sovrastante il muro di questi ultimi.
3.2. - Con il secondo motivo di gravame gli appellanti principali criticavano la decisione impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure rigettava la domanda di risarcimento danni per il rilevato difetto di allegazioni e di prova in ordine all'an ed al quantum debeatur, avendo tali impugnanti allegato che, in materia di accertata violazione delle disposizioni normative sulle distanze, il danno debba essere ritenuto sussistere in re ipsa, senza che sia necessario allegare alcunché e fornire alcuna prova sul punto.
3.3. - Con l'unico motivo d'appello incidentale e si Controparte_2 Controparte_3
dolevano della subita condanna al pagamento delle spese e dei compensi di lite del primo grado del giudizio, avendo allegato che il primo giudice avrebbe dovuto rigettare ogni domanda degli attori in ordine alle dedotte violazioni e condannare gli stessi alle spese di lite, ivi comprese quelle della c.t.u., per avere riconosciuto che i convenuti avrebbero rispettato le distanze legali: “in quanto non vi sono problemi di sconfinamento rispetto al limite di proprietà di parte attrice” e per avere constatato “uno sconfinamento ad opera dei convenuti per effetto del sopra menzionato rivestimento, pari a circa 10 centimetri”.
5 3.4. - I motivi d'impugnazione principale ed incidentale possono essere trattati congiuntamente, in considerazione della loro connessione.
3.5. - Ragioni di ordine logico-giuridico impongono di prendere le mosse dall'omessa impugnazione della sentenza qui gravata, in riferimento alla quale la Corte rileva, d'ufficio, che sì è formato il giudicato interno, nella parte in cui il primo giudice rilevava il giudicato esterno, individuato nell'ordinanza interdittale del 12 maggio 2006, resa dal Tribunale di Napoli nel giudizio iscritto a R.G.N. 5006/2005, confermata, all'esito della fase di merito possessorio azionata ai sensi del comma 4 dell'art. 703 c.p.c., dalla sentenza n. 2142/2012, la cui impugnazione veniva respinta dalla sentenza n. 1564/2018 della Corte di Appello di Napoli, con la quale era stato definito il precedente procedimento possessorio, intercorso tra le medesime parti, su alcune delle pretese violazioni, pure oggetto del presente giudizio (domanda di rimozione: del muro costruito dai convenuti, del serbatoio del gas e del pozzo), nel modo qui di seguito testualmente riportato: “accoglie la domanda e, per l'effetto, ordina ai resistenti l'immediato abbattimento delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi.”
Orbene, tale giudicato esterno risulta essere ostativo dell'esame di ogni ulteriore censura nuovamente riproposta nel corso del primo grado, essendosi formato in merito ad una domanda in parte sovrapponibile, sotto il profilo dei soggetti interessati, del “petitum” e della “causa petendi” a quella su cui si è pronunciato quel giudice del merito possessorio, che così testualmente dispose:
“accoglie la domanda e ordina ai resistenti di reintegrare immediatamente i ricorrenti nel possesso del terreno in lite e di ripristinare lo status quo ante.”
Pertanto, alcun vizio di motivazione per omessa pronuncia caratterizza la sentenza impugnata, attesa la stabilità del giudicato esterno di cui innanzi, preclusivo della delibazione sulla medesima domanda, già oggetto del richiamato procedimento possessorio, così come reiterata nel corso del presente giudizio, finalizzata alla rimozione di quanto illegittimamente realizzato dai convenuti, ovvero: a) del muro, costruito in aderenza a quello preesistente degli attori;
b) del serbatoio del gas e del pozzo.
Infatti, rispetto a tale pretesa era stata già accolta la relativa domanda e disposta la reintegrazione dei ricorrenti nel possesso del terreno in contestazione ed il ripristino dello status quo ante a carico dei convenuti, tenuti in forza di quel titolo esecutivo a rimuovere proprio il muro, il serbatoio del gas ed il pozzo in questione, la cui istanza di rimozione veniva inammissibilmente reiterata anche in questo giudizio.
3.6. - In riferimento, poi, alla doglianza degli appellanti principali, secondo la quale il Tribunale avrebbe omesso la pronuncia sulla domanda finalizzata a verificare la violazione da parte dei convenuti delle disposizioni normative in materia di distanze legali dal confine, per avere realizzato
6 il loro fabbricato ed i due balconi, insistenti sullo stesso, prospicienti al fondo di proprietà di parte attrice, a distanza inferiore ai metri 5, in violazione del disposizioni normative del vigente P.R.G. del
Comune di Ospedaletto d'AL (Av), la Corte rileva la parziale fondatezza di tale censura, avendo il giudice di primo grado, sulla base di un errore di valutazione del suo ausiliario, erroneamente stabilito testualmente: “Nella stessa consulenza, il CTU ha altresì precisato che, diversamente “sulla scorta di quanto rilevato nel corso dei sopralluoghi, ritiene che non vi siano problemi di sconfinamento rispetto al limite di proprietà di parte attrice.”
Infatti, dai puntuali rilievi fotografici e metrici allegati ai chiarimenti al proprio elaborato peritale resi il 7 ottobre 2013 dal c.t.u. emerge che:
a) la distanza che intercorre dal fronte del fabbricato costruito dai convenuti e la linea di confine tra i fondi di proprietà delle parti in causa è compresa tra metri 5,15 e metri 6,12, nel pieno rispetto delle prescrizioni urbanistiche del vigente P.R.G. del Comune di Ospedaletto d'AL (Av) previste per le zone residenziali di espansione c.d. “zona C”, all'interno della quale ricadono gli immobili di proprietà delle parti in causa e per la quale è prevista una distanza minima del lotto dai confini di metri lineari 5, per cui sul punto nulla quaestio;
b) la distanza dei due balconi, della larghezza di metri 1,45, che sporgono direttamente sul lato confinante con la proprietà degli originari attori, è inferiore a metri 5 rispetto al confine e - contrariamente a quanto ritenuto dal nominato c.t.u., che opinava per la regolarità e legittimità di tale distanza, come erroneamente ed acriticamente recepito dal Tribunale - è in violazione del locale, vigente P.R.G., innanzi richiamato, che stabilisce una distanza minima del lotto dai confini di metri lineari 5, per cui i convenuti-appellanti incidentali vanno solidalmente condannati ad arretrare i due balconi insistenti sul loro fabbricato, prospicienti al fondo di proprietà di parte appellante principale, in modo da osservare la distanza di almeno metri 5 dal confine, coerentemente all'insegnamento giurisprudenziale del giudice della funzione nomofilattica, per il quale: “In tema di distanze legali fra edifici, non sono computabili le sporgenze esterne del fabbricato che abbiano funzione meramente artistica o ornamentale, mentre costituiscono corpo di fabbrica le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi sostenuti da solette aggettanti, anche se scoperti, ove siano di apprezzabile profondità e ampiezza, giacché, pur non corrispondendo a volumi abitativi coperti, rientrano nel concetto civilistico di costruzione, in quanto destinati ad estendere ed ampliare la consistenza dei fabbricati.” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 17/09/2021, n. 25191; Cass. civ., Sez. II,
Sentenza, 19/09/2016, n. 18282).
3.7. - Di contro, merita di essere respinto il secondo motivo d'appello principale concernente la reiezione della pretesa risarcitoria per il rilevato difetto d'allegazione e di prova sul punto, per l'erezione del muro, l'installazione del serbatoio del gas e la realizzazione del pozzo, oltre che dei
7 due balconi insistenti sul fabbricato dei convenuti, prospicienti al fondo di proprietà di parte appellante principale, il tutto in violazione della normativa sulle distanze, non essendo di immediata evidenza che gli originari attori e i loro aventi causa abbiano potuto subire per effetto di tali denunziate violazioni un'effettiva riduzione di luce, aria e panoramicità.
Senza considerare che il disposto abbattimento del muro, la ordinata rimozione del serbatoio del gas, del pozzo, oltre che il disposto arretramento dei due balconi in questione per il rispetto delle distanze legali già di per sé ha incidenza su tali profili e ne costituisce ristoro in forma specifica, da integrare con quello per equivalente solo se insufficiente a elidere del tutto l'eventuale ulteriore danno, con prova che avrebbero dovuto fornire la parte istante e che è del tutto mancata nella fattispecie in esame, anche in considerazione di qualsivoglia puntuale allegazione sul punto, dovendosi precisare che l'avanzata richiesta di condanna non esime il richiedente dalla dimostrazione del c.d. “an debeatur” ovvero dell'esistenza dell'effettivo danno consequenziale alle violazioni del vicino.
Ne consegue che va confermata la pronuncia di rigetto contenuta nella sentenza impugnata con l'integrazione della sola motivazione nei termini qui sopra precisati.
3.8. - Il parziale accoglimento del primo motivo d'appello principale importa: a) l'assorbimento del motivo dell'impugnazione incidentale, avente ad oggetto le critiche avverso la decisione gravata nella parte in cui il giudice di prime cure disponeva la condanna dei convenuti al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio di primo grado;
b) la rideterminazione delle spese del doppio grado del giudizio, in considerazione dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese. (Cass. civ., Sez. III, Sent., 29 ottobre 2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. III, Ord., 12 aprile 2018, n. 9064; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 24 gennaio 2017, n. 1775).
4. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
4.1. - Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, in considerazione della reciproca soccombenza tra le parti, consequenziale all'accoglimento parziale dell'originaria domanda attrice, sussistono i presupposti, ai sensi del comma 2 dell'art. 92 c.p.c., per disporre la parziale compensazione, nella misura di 1/3, delle spese del doppio grado del giudizio, ponendo la restante quota di 2/3 solidalmente a carico dei convenuti-appellanti incidentali, in favore degli aventi causa degli originari attori-appellanti principali, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore indeterminabile del decisum (da € 26.000,01 ad € 52.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, per il primo grado, e del medesimo D.M., come modificato ed integrato dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n. 147 per il secondo grado, il tutto con distrazione in favore dell'avv. Aniello Govetosa, dichiaratosi antistatario.
8 4.2. - Per le medesime ragioni sono compensate nella misura di 1/3 le spese della c.t.u. disposta nel corso del primo grado del giudizio, venendo posta definitivamente e solidalmente a carico dei convenuti-appellanti incidentali, la residua quota di 2/3 del quantum a tale titolo liquidato col decreto pubblicato il giorno 1° marzo 2011.
4.3. - L'assorbimento dell'unico motivo di gravame incidentale esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale avverso la sentenza n. 1958/2018 del Tribunale di Avellino, pubblicata il 10 dicembre 2018, notificata il 29 gennaio 2019, in parziale accoglimento del primo motivo dell'impugnazione principale ed assorbito il motivo di quella incidentale, in parziale riforma della decisione gravata, così provvede:
1) condanna solidalmente e ad eseguire, a loro cura Controparte_2 Controparte_3
e spese, l'arretramento dei due balconi insistenti sul loro fabbricato di cui sono comproprietari, prospicienti al fondo di proprietà di , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, e , ubicato nel Comune di Ospedaletto d'AL Parte_4 Parte_5 CP_1
(Av) alla Via Pastena n. 16, confinante a sud con il terreno di proprietà dei soccombenti, in modo da osservare la distanza di almeno metri 5 dal confine;
2) compensa nella misura di 1/3 le spese del doppio grado del giudizio e condanna
[...]
e alla solidale rifusione della quota residua pari a 2/3, in favore di CP_2 Controparte_3
, , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, nei limiti di detta ridotta misura: CP_1
a) per il primo grado, nella complessiva somma di € 5.063,00, di cui € 227,00 a titolo di spese ed € 4.836,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Aniello
Govetosa, dichiaratosi antistatario;
b) per il secondo grado, nella complessiva somma di € 7.196,00, di cui € 536,00 per spese ed
€ 6.660,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Aniello
Govetosa, dichiaratosi antistatario;
9 c) compensa nella misura di 1/3 le spese della c.t.u. disposta nel corso del primo grado del giudizio, ponendo i restanti 2/3 definitivamente e solidalmente a carico di e di Controparte_2
Controparte_3
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 18 febbraio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Michele Caccese
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