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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/09/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 18.9.2025
Causa n. 587/2024
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Carcereri de Prati
e per la parte convenuta l'avv. Sardos Albertini
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del giorno 18.9.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 587 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 13/03/2024 avente ad oggetto: impiego pubblico – ferie non godute – dirigente - monetizzazione da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CARCERERI DE PRATI SILVIA, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
Email_1
contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio degli avv.ti SARDOS ALBERTINI ROBERTA, CATTARIN P.IVA_1
AMLETO, GARGIULO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_2 Email_3 Email_4 [...]
t) Email_5
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 13.3.2024 ha chiesto al suintestato Tribunale Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito: per le causali di cui al ricorso che precede condannare in persona del legale rappresentante, a corrispondere alla CP_2 ricorrente l'indennità per ferie non godute, per i giorni di riposo per festività soppresse non goduti e per le ore di permessi retribuiti non utilizzati e quindi l'importo di € 14.772,87 per ferie non godute, € 410,34 per festività soppresse ed € 1.260,91 per permessi retribuiti non utilizzati e quindi in totale € 16.444,12 o quella diversa somma, anche maggiore, che dovesse risultare dovuta al termine del giudizio. Tutte le somme richieste sono da maggiorarsi di interessi e rivalutazione come per legge e di interessi moratori ex art. 1284, comma 4 e 5, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo. Condannarsi la resistente alla rifusione di spese e competenze di causa - riconoscendo l'aumento del compenso nella misura del 30% per
1 l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, ex art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 - oltre 15 % rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge”.
La ricorrente ha in sintesi dedotto: di aver lavorato quale dirigente medico presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Borgo Roma dal 1.3.2018 al 1.6.2023; di avere rassegnato le proprie dimissioni volontarie il 26.3.2023; che al termine del rapporto di lavoro residuavano 72 giorni di ferie non godute (il CCNL prevede 30 giorni di ferie per i primi tre anni e 32 giorni per gli anni successivi), 2 giorni di riposo per festività soppresse e 36 ore di permessi retribuiti non utilizzati;
che l'endemica carenza di personale sanitario, non le aveva consentito di godere delle ferie che venivano concesse per due settimane consecutive (12 giorni lavorativi) tra inizio giugno e metà settembre;
che fino al 2021 ciascun medico indicava su un tabellone cartaceo le preferenze e il primario, combinate le richieste assegnava oralmente le ferie;
che dal
2022 i dipendenti dovevano inserire le proprie richieste nel registro informatico (“angolo del dipendente”) e che di fatto veniva chiesto oralmente di cancellare la richiesta e reinserirla secondo le esigenze del reparto;
che in particolare per i dirigenti medici c'era un quaderno in segreteria dove veniva inserita la richiesta di ferie residue ma che veniva quasi sempre negata
“per necessità di servizio”; che all'atto delle dimissioni l'azienda ospedaliera aveva consegnato un modulo alla ricorrente in cui le si chiedeva se voleva cedere le proprie ferie e festività soppresse e che la stessa aveva inserito il numero “0” nella casella in cui andavano indicati tali giornate;
che inutili erano state le richieste in via stragiudiziale.
2.Si è costituita l' (anche solo Controparte_1 CP_2
chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. In particolare,
l'azienda sostiene che la ricorrente non avrebbe mai richiesto (per iscritto) di usufruire delle ferie residue e che mai tali richieste sarebbero state respinte dal direttore (fatto salvo 1 giorno ad aprile 2022, revocato per esigenze organizzative), che generalmente cercava di accontentare tutte le richieste e che autorizzava le ferie sempre in forma scritta. Quindi la richiesta di monetizzazione delle ferie non poteva essere accolta stante il divieto sancito dall'art. 5 comma
8 DL 95/12, conv. in L. 135/12.
3. Il giudice sentite le parti, rilevata l'impossibilità di una conciliazione, stante la totale chiusura in tal senso dell' ha interrogato la ricorrente e la procuratrice della resistente CP_2
comparse personalmente, si è riservato sulle istanze istruttorie e all'esito, ritenuta la causa di natura documentale, ha rinviato per discussione, concedendo alle parti termine per note conclusive.
2 4. Come già rilevato nell'ordinanza del 28.2.2025, la giurisprudenza di legittimità ha con costante orientamento (Cass., 13613/2020, 18140/2022, 21780/2022; Cass., ord. 29844/2022, sent. 18140/2022) affermato che: “
5. sul tema dispiega decisiva influenza la normativa eurounitaria;
6. secondo Corte di Giustizia 6 novembre 2018, Max-Planck, infatti, «l'articolo
7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo
2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto»;
7. la lettura della Corte di Giustizia si coordina del resto e non contrasta con l'orientamento interpretativo della Corte Costituzionale, quale manifestato quando fu ad essa sottoposta questione di legittimità rispetto alla previsione dell'art. 5, co. 8, d.l. 95/2012, conv., con mod. in L.
135/2012 – qui, peraltro, non applicabile ratione temporis - secondo cui, nell'ambito del lavoro pubblico, le ferie, i riposi e i permessi siano obbligatoriamente goduti secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti e che non si possano corrispondere «in nessun caso» trattamenti economici sostitutivi;
8. Corte Costituzionale 6 maggio 2016, n. 95, ha infatti ritenuto che la legge non fosse costituzionalmente illegittima, in quanto da interpretare nel senso che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la
«capacità organizzativa del datore di lavoro», nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali
(Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva
23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio), sicché non potrebbe vanificarsi «senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso …da …. causa non
3 imputabile al lavoratore», tra cui rientra quanto deriva dall'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia, i quali non possono che essere ravvisati, per coerenza complessiva dell'ordinamento, nell'assetto sostanziale e processuale quale compiutamente delineato dalla Corte di Giustizia nei termini già sopra evidenziati;
9. nel medesimo senso, questa S.C. ha già ritenuto che «il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, in quanto finalizzato all'effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago dall'attività lavorativa (nel quadro dei principi di cui agli artt. 36 Cost. e 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE), è irrinunciabile;
ne consegue che il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo» (C. 13613/2020) ed ha ora ulteriormente precisato che anche
«il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento» (C. 18140/2022); 10. la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può dunque verificarsi «soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato» (C. 21780/2022); 11. tale assetto vale anche per i dirigenti muniti del potere di autoorganizzarsi le ferie ma non collocati agli apici massimi dell'ente pubblico e quindi comunque sottoposti, come nel caso di specie è reso del resto evidente dalla dinamica dei fatti sopra riportata, a poteri autorizzatori o comunque gerarchici degli organi di vertice ultimo;
12. tutto ciò manifesta l'erroneità dell'argomentare giuridico della Corte territoriale, la quale ha valorizzato soltanto comportamenti asseritamente inerti del lavoratore, senza esaminare i comportamenti datoriali e definendo la causa in applicazione
4 inversa della regola sull'onere della prova rispetto all'assetto quale sopra delineato” (così
Cass., 29844/2022)(le sottolineature sono dell'estensore del presente provvedimento).
5. Nel caso di specie, la ricorrente interrogata sul “sistema” delle ferie ha dichiarato: “Preciso però che eravamo in sottonumero e non si riusciva mai a coprire i turni. Le ferie si chiedevano dal 2022 dall'angolo dipendente. Fino ad allora le chiedevamo al primario. Non aveva senso che le chiedessimo e poi lui ce le annullasse. Anche nel sistema inserivamo le richieste precedentemente concordate. Quindi quando io le inserivo erano tutte autorizzate perché previamente concordate. Le ferie venivano date sempre all'ultimo momento. Si sapeva sempre solo il mese prima. Noi le chiedevamo in anticipo, ma in realtà fino a fine maggio o giugno non si sapeva se saremmo andati in ferie […] Era il dott. nel periodo in Parte_2
contestazione a dover autorizzare le ferie. ADR: una volta concordate le ferie, prima dell'angolo del dipendente, venivano annotate in un quadernino. Poi comunque una volta concordare le ferie il dipendente sottoscriveva un modulino, su cui veniva apposta
l'autorizzazione. ADR: due settimane si facevano nel periodo estivo, il resto delle ferie non riuscendo a coprire i turni, si accumulavano. Infatti nel periodo estivo, c'erano ripercussioni: turni più lunghi, due ambulatori invece che tre. ADR: si sapeva che le ferie si trascinavano di anno in anno. Il primario ci aveva detto che sapeva che avevamo tante ferie ma che lo stesso aveva comunicato alla direzione che non riusciva a metterci nelle condizioni di goderne, non ce la faceva a coprire la turnistica, quindi il problema rimaneva”(verbale del 25.2.2025).
6. La procuratrice comparsa dell'AOUI ha dichiarato: “l'indicazione è di fruire due settimane di ferie consecutive dal 1 giugno al 30 settembre. ADR: non so riferire sul sistema di richiesta ferie fino al 2021. Dal 2022 c'è angolo dipendente, con cui lo stesso, entrando con le proprie credenziali inoltra la richiesta che viene ricevuta direttamente dal primario. Tiene traccia anche di eventuali richieste annullate-non autorizzate. ADR: non so dire se prima della richiesta di ferie, venisse concordata col primario. ADR: noi abbiamo verificato la posizione della ricorrente, rispetto alla quale risulta solamente una richiesta non autorizzata. ADR: non so se risultano a sistema anche le richieste effettuate e revocate-cancellate prima dell'autorizzazione. ADR: non so riferire del quadernino dove venivano annotate le ferie.
ADR: non so rispondere alle circostanze di cui al capitolo 5 del ricorso”(verbale del
25.2.2025).
7. Le allegazioni delle parti ed in particolare quelle dell' anche con riferimento ai CP_2
capitoli di prova (non ammessi), non sono idonee a smentire gli assunti difensivi della ricorrente ed in particolare il fatto che il direttore della unità organizzativa di fatto concordasse
5 preventivamente con i medici in servizio, in base alle esigenze organizzative, la collocazione delle ferie, cercando di conciliare le richieste in caso di accumulo di richiesta di ferie nel medesimo periodo. E' emerso altrettanto pacificamente che la ricorrente, così come gli altri fossero a conoscenza di avere delle ferie arretrate. E' infine pacifico che il datore di lavoro, con riferimento agli anni antecedenti quello delle dimissioni, non abbia fatto nulla di quanto avrebbe dovuto, secondo la richiamata giurisprudenza, invitando espressamente il dipendente a godere delle ferie con l'avviso che in caso di mancata fruizione le avrebbe perse, sostenendo, erroneamente e contrariamente a tutti i principi richiamati, che nulla avrebbe dovuto fare in assenza di domande di ferie da parte del proprio dipendente e di informazione relativamente al numero di giorni di ferie arretrate e degli ordinari periodi di fruizione delle ferie.
8. A diverse conclusioni non può condurre la nota n. 42938 del 12.6.2018 (doc. 6 res.) che la ricorrente in sede di interrogatorio ha dichiarato di conoscere, si limita (per quanto qui rileva) a prevedere che: le ferie devono essere fruite entro il 31 dicembre dell'anno di maturazione e soltanto per specifiche e motivate esigenze di servizio o del lavoratore possono essere prorogate al 30 giugno dell'anno successivo;
che di norma ogni dipendente deve fruire di 15 giorni continuativi di ferie tra il 1 giugno ed il 30 settembre;
che in caso di cessazione o interruzione del rapporto di lavoro il dipendente è tenuto a fruire di tutte le ferie residue prima della fine o sospensione del servizio con le modalità previste dalla legge o dagli accordi collettivi. Nessuna espressa previsione riguarda la “decadenza” dal diritto alla fruizione delle ferie in caso di mancata richiesta entro determinati termini o la perdita delle stesse se non fruite nei periodi indicati;
la stessa nota prevede peraltro espressamente che è responsabilità dei direttori la corretta applicazione delle predette disposizioni, individuando i soggetti tenuti alla vigilanza sul rispetto della normativa inderogabile sulle ferie e confermando, quindi, che dovevano essere gli stessi a garantire il rispetto di tale diritto irrinunciabile dei lavoratori, intimandogli ove necessario di effettuare prontamente la relativa richiesta.
9. In altri termini, la previsione di modalità di fruizione delle ferie, la possibilità di inoltrare la domanda, verificando i giorni di ferie arretrati, tramite “angolo del dipendente”, non sono sufficienti, in base alla giurisprudenza richiamata, a determinare la perdita del diritto all'indennità per mancata fruizione delle ferie.
10. In particolare, come risulta dal prospetto di cui all'allegato 7 di parte ricorrente
(proveniente dalla stessa risultano per gli anni precedenti quello dell'interruzione del CP_2
rapporto per dimissioni volontarie della ricorrente, 59 giorni di ferie maturate e non godute.
Solo rispetto ad essi può configurarsi un diritto all'indennità risarcitoria richiesta.
6 11.Infatti non può ritenersi sussistente quanto all'anno in corso al momento delle dimissioni, rassegnate il 15.3.2023 con decorrenza dal 16.6.2023, poi anticipata all'1.6.2023, alcun inadempimento da parte dell'azienda agli obblighi organizzativi, di vigilanza o di indirizzo.
12. La sentenza della CGUE C-218/22 del 18.1.2024, richiamata dalla difesa di parte ricorrente, dopo aver affermato che: “il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio fondamentale del diritto sociale dell'Unione. Tale diritto fondamentale include quindi anche il diritto a ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connaturato a detto diritto alle ferie annuali «retribuite», il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sentenza del 25 novembre 2021, job-medium, C‑233/20,
EU:C:2021:960, punto 29 e giurisprudenza citata)” e che: “Ne consegue, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato.
Pertanto, la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio rapporto di lavoro, non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro (sentenze del 20 luglio 2016, C‑341/15, EU:C:2016:576, Per_1
punti 28 e 29, nonché del 25 novembre 2021, jobmedium, C‑233/20, EU:C:2021:960, punti 32
e 34)”, ha enunciato il seguente principio di diritto: “L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà”.
12.1. La CGUE ha chiarito che anche in caso di cessazione anticipata del rapporto, al lavoratore spetta l'indennità finanziaria per il mancato godimento delle ferie annuali (maturate
7 nello stesso anno) a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di poterne fruire e lo stesso lavoratore si sia deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze, astenuto dal fruirne.
12.2. Nel caso di specie è la ricorrente, deve ritenersi del tutto verosimilmente, ad aver affermato all'udienza del 25.2.2025 che: “ADR: delle dimissioni ho avvisato il primario del mio reparto, dott. e con lui ho compilato alcune carte. Ci ho parlato a inizio Parte_2 marzo. Ho dato le dimissioni per motivi lavorativi, per altro incarico. Sono andata all'ufficio amministrativo, dove mi hanno dato la documentazione da firmare, tra cui c'era anche il modulo di cessione delle ferie residue (doc. 9). ADR: ho parlato con un amministrativo che mi ha semplicemente detto che si trattava di documenti da compilare per le dimissioni, senza ulteriori spiegazioni. ADR: dando le dimissioni, non potevo chiedere le ferie perché avrebbero fatto slittare la cessazione del rapporto che avevo necessità di chiudere entro giugno. Poi ho fatto due mesi e mezzo, sono andata via il 1 giugno. Non era per me pensabile di chiedere tre mesi consecutivi. ADR: nel momento delle dimissioni le ferie non erano la mia prima preoccupazione”.
12.3. E' evidente che la ricorrente non ha chiesto deliberatamente le ferie nel periodo del preavviso, per evitare di far slittare la cessazione del rapporto di lavoro (stante la non computabilità delle prime nel secondo, cfr. art. 2109 c.c.) avendo necessità di far cessare il rapporto entro giugno per iniziare altrove una nuova attività lavorativa ed avendo peraltro anticipato gli effetti delle dimissioni proprio antecedentemente al periodo previso ordinariamente per il godimento dei 15 giorni consecutivi di ferie (1.6-30.9), che ben avrebbero potuto essere utilizzati per fruire dei 13 giorni di ferie maturate nell'anno 2023.
La relativa domanda pertanto non può essere accolta.
13. Quanto alle festività soppresse, trattasi di riposi che hanno una regolamentazione specifica diversa e distinta da quella delle ferie e non possono, pertanto, essere ad esse parificate quanto alle conseguenze del mancato godimento. L'art. 1, comma 1 lett. b) L. 937/1977 infatti prevede che i quattro giorni sono concessi dietro richiesta degli interessati e tenendo conto delle esigenze dei servizi. Pertanto, a differenza della disciplina delle ferie, è onere di parte ricorrente dimostrare di avere espressamente richiesto di fruire dei giorni di congedo aggiuntivo e di non avervi beneficiato per concomitanti esigenze di servizio;
in difetto, i giorni non fruiti non possono essere altrimenti liquidati. Nel caso in esame l'onere non è stato assolto e nulla può essere riconosciuto a tale titolo.
8 13.1 A tale proposito non vale richiamare la giurisprudenza di legittimità (Cass. 8926/2024) e amministrativa (Consiglio di Stato 802/1986) che ha riconosciuto l'assimilabilità delle festività soppresse al congedo ordinario per ferie, avendo rilevato tali pronunce una identità di funzione, natura e possibilità di ottenere un'indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione per fatto non imputabile al dipendente, senza, però, disconoscere la sussistenza di una differente disciplina che implica presupposti diversi per la fruizione del beneficio e del diritto all'indennità sostitutiva.
14. Allo stesso modo, non può ritenersi applicabile analogicamente la disciplina delle ferie anche ai permessi non goduti per motivi personali/familiari (18) e per visite, terapie, esami specialistici (18), che devono quindi in assenza di prova della loro richiesta e della mancata colpevole concessione degli stessi da parte del datore di lavoro, ritenersi ricompresi nel divieto di monetizzazione.
15. La retribuzione lorda giornaliera calcolata dalla ricorrente e non puntualmente contestata dall' mmonta ad Euro 205,17 lordi (doc. 10 ric.). CP_2
16. I giorni di ferie maturati e non goduti relativi agli anni precedenti a quelli delle dimissioni risultano pari a 59 (doc. 7 ric.). La somma lorda dovuta per mancata fruizione delle ferie è dunque pari ad Euro 12.105,03 lordi, su cui vanno calcolati interessi legali (1284 co.1, c.c.) e l'eventuale maggior somma tra interessi e rivalutazione, ex art. 22, comma 36, l. 23 dicembre
1994, n. 724, dalla domanda al saldo effettivo.
17.Le spese di lite seguono la sostanziale e prevalente soccombenza della resistente e si liquidano in dispositivo in ragione della natura (lavoro) e del valore della controversia
(scaglione 5.200-26.000), considerata l'attività difensiva svolta (fase di studio: Euro 1.000,00; fase introduttiva: Euro 600,00; fase di trattazione: Euro 590,00, fase decisionale: Euro 810,00), la condotta processuale delle parti, la natura delle questioni essenzialmente di diritto, ormai peraltro pacificamente risolte dalla giurisprudenza di legittimità ed eurounitaria, nonché considerando ex art. 4, co.1bis DM 55/14 s.m.i., l'inserimento di link ipertestuali correttamente funzionanti nel ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) in parziale accoglimento del ricorso, condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di Euro 12.105,03 oltre interessi legali e l'eventuale
9 maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi, dalla domanda al saldo effettivo;
2) condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre maggiorazione del 30% ex art. 4, co. 1bis DM 55/14 s.m.i., oltre
IVA e CPA come per legge, oltre Euro 118,50 per rimborso CU.
Verona, 18.9.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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SEZIONE LAVORO
Udienza del 18.9.2025
Causa n. 587/2024
Sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Carcereri de Prati
e per la parte convenuta l'avv. Sardos Albertini
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del giorno 18.9.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 587 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 13/03/2024 avente ad oggetto: impiego pubblico – ferie non godute – dirigente - monetizzazione da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CARCERERI DE PRATI SILVIA, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
Email_1
contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio degli avv.ti SARDOS ALBERTINI ROBERTA, CATTARIN P.IVA_1
AMLETO, GARGIULO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_2 Email_3 Email_4 [...]
t) Email_5
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 13.3.2024 ha chiesto al suintestato Tribunale Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito: per le causali di cui al ricorso che precede condannare in persona del legale rappresentante, a corrispondere alla CP_2 ricorrente l'indennità per ferie non godute, per i giorni di riposo per festività soppresse non goduti e per le ore di permessi retribuiti non utilizzati e quindi l'importo di € 14.772,87 per ferie non godute, € 410,34 per festività soppresse ed € 1.260,91 per permessi retribuiti non utilizzati e quindi in totale € 16.444,12 o quella diversa somma, anche maggiore, che dovesse risultare dovuta al termine del giudizio. Tutte le somme richieste sono da maggiorarsi di interessi e rivalutazione come per legge e di interessi moratori ex art. 1284, comma 4 e 5, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo. Condannarsi la resistente alla rifusione di spese e competenze di causa - riconoscendo l'aumento del compenso nella misura del 30% per
1 l'utilizzo di collegamenti ipertestuali, ex art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 - oltre 15 % rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge”.
La ricorrente ha in sintesi dedotto: di aver lavorato quale dirigente medico presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Borgo Roma dal 1.3.2018 al 1.6.2023; di avere rassegnato le proprie dimissioni volontarie il 26.3.2023; che al termine del rapporto di lavoro residuavano 72 giorni di ferie non godute (il CCNL prevede 30 giorni di ferie per i primi tre anni e 32 giorni per gli anni successivi), 2 giorni di riposo per festività soppresse e 36 ore di permessi retribuiti non utilizzati;
che l'endemica carenza di personale sanitario, non le aveva consentito di godere delle ferie che venivano concesse per due settimane consecutive (12 giorni lavorativi) tra inizio giugno e metà settembre;
che fino al 2021 ciascun medico indicava su un tabellone cartaceo le preferenze e il primario, combinate le richieste assegnava oralmente le ferie;
che dal
2022 i dipendenti dovevano inserire le proprie richieste nel registro informatico (“angolo del dipendente”) e che di fatto veniva chiesto oralmente di cancellare la richiesta e reinserirla secondo le esigenze del reparto;
che in particolare per i dirigenti medici c'era un quaderno in segreteria dove veniva inserita la richiesta di ferie residue ma che veniva quasi sempre negata
“per necessità di servizio”; che all'atto delle dimissioni l'azienda ospedaliera aveva consegnato un modulo alla ricorrente in cui le si chiedeva se voleva cedere le proprie ferie e festività soppresse e che la stessa aveva inserito il numero “0” nella casella in cui andavano indicati tali giornate;
che inutili erano state le richieste in via stragiudiziale.
2.Si è costituita l' (anche solo Controparte_1 CP_2
chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. In particolare,
l'azienda sostiene che la ricorrente non avrebbe mai richiesto (per iscritto) di usufruire delle ferie residue e che mai tali richieste sarebbero state respinte dal direttore (fatto salvo 1 giorno ad aprile 2022, revocato per esigenze organizzative), che generalmente cercava di accontentare tutte le richieste e che autorizzava le ferie sempre in forma scritta. Quindi la richiesta di monetizzazione delle ferie non poteva essere accolta stante il divieto sancito dall'art. 5 comma
8 DL 95/12, conv. in L. 135/12.
3. Il giudice sentite le parti, rilevata l'impossibilità di una conciliazione, stante la totale chiusura in tal senso dell' ha interrogato la ricorrente e la procuratrice della resistente CP_2
comparse personalmente, si è riservato sulle istanze istruttorie e all'esito, ritenuta la causa di natura documentale, ha rinviato per discussione, concedendo alle parti termine per note conclusive.
2 4. Come già rilevato nell'ordinanza del 28.2.2025, la giurisprudenza di legittimità ha con costante orientamento (Cass., 13613/2020, 18140/2022, 21780/2022; Cass., ord. 29844/2022, sent. 18140/2022) affermato che: “
5. sul tema dispiega decisiva influenza la normativa eurounitaria;
6. secondo Corte di Giustizia 6 novembre 2018, Max-Planck, infatti, «l'articolo
7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo
2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto»;
7. la lettura della Corte di Giustizia si coordina del resto e non contrasta con l'orientamento interpretativo della Corte Costituzionale, quale manifestato quando fu ad essa sottoposta questione di legittimità rispetto alla previsione dell'art. 5, co. 8, d.l. 95/2012, conv., con mod. in L.
135/2012 – qui, peraltro, non applicabile ratione temporis - secondo cui, nell'ambito del lavoro pubblico, le ferie, i riposi e i permessi siano obbligatoriamente goduti secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti e che non si possano corrispondere «in nessun caso» trattamenti economici sostitutivi;
8. Corte Costituzionale 6 maggio 2016, n. 95, ha infatti ritenuto che la legge non fosse costituzionalmente illegittima, in quanto da interpretare nel senso che la perdita del diritto alla monetizzazione non può aversi allorquando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo perché dovuto ad eventi imprevedibili non dovuti alla volontà del lavoratore, ma anche quando ad essere chiamata in causa sia la
«capacità organizzativa del datore di lavoro», nel senso che quest'ultima va esercitata in modo da assicurare che le ferie siano effettivamente godute nel corso del rapporto, quale diritto garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali
(Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva
23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio), sicché non potrebbe vanificarsi «senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso …da …. causa non
3 imputabile al lavoratore», tra cui rientra quanto deriva dall'inadempimento del datore di lavoro ai propri obblighi organizzativi in materia, i quali non possono che essere ravvisati, per coerenza complessiva dell'ordinamento, nell'assetto sostanziale e processuale quale compiutamente delineato dalla Corte di Giustizia nei termini già sopra evidenziati;
9. nel medesimo senso, questa S.C. ha già ritenuto che «il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, in quanto finalizzato all'effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago dall'attività lavorativa (nel quadro dei principi di cui agli artt. 36 Cost. e 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE), è irrinunciabile;
ne consegue che il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo» (C. 13613/2020) ed ha ora ulteriormente precisato che anche
«il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento» (C. 18140/2022); 10. la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può dunque verificarsi «soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato» (C. 21780/2022); 11. tale assetto vale anche per i dirigenti muniti del potere di autoorganizzarsi le ferie ma non collocati agli apici massimi dell'ente pubblico e quindi comunque sottoposti, come nel caso di specie è reso del resto evidente dalla dinamica dei fatti sopra riportata, a poteri autorizzatori o comunque gerarchici degli organi di vertice ultimo;
12. tutto ciò manifesta l'erroneità dell'argomentare giuridico della Corte territoriale, la quale ha valorizzato soltanto comportamenti asseritamente inerti del lavoratore, senza esaminare i comportamenti datoriali e definendo la causa in applicazione
4 inversa della regola sull'onere della prova rispetto all'assetto quale sopra delineato” (così
Cass., 29844/2022)(le sottolineature sono dell'estensore del presente provvedimento).
5. Nel caso di specie, la ricorrente interrogata sul “sistema” delle ferie ha dichiarato: “Preciso però che eravamo in sottonumero e non si riusciva mai a coprire i turni. Le ferie si chiedevano dal 2022 dall'angolo dipendente. Fino ad allora le chiedevamo al primario. Non aveva senso che le chiedessimo e poi lui ce le annullasse. Anche nel sistema inserivamo le richieste precedentemente concordate. Quindi quando io le inserivo erano tutte autorizzate perché previamente concordate. Le ferie venivano date sempre all'ultimo momento. Si sapeva sempre solo il mese prima. Noi le chiedevamo in anticipo, ma in realtà fino a fine maggio o giugno non si sapeva se saremmo andati in ferie […] Era il dott. nel periodo in Parte_2
contestazione a dover autorizzare le ferie. ADR: una volta concordate le ferie, prima dell'angolo del dipendente, venivano annotate in un quadernino. Poi comunque una volta concordare le ferie il dipendente sottoscriveva un modulino, su cui veniva apposta
l'autorizzazione. ADR: due settimane si facevano nel periodo estivo, il resto delle ferie non riuscendo a coprire i turni, si accumulavano. Infatti nel periodo estivo, c'erano ripercussioni: turni più lunghi, due ambulatori invece che tre. ADR: si sapeva che le ferie si trascinavano di anno in anno. Il primario ci aveva detto che sapeva che avevamo tante ferie ma che lo stesso aveva comunicato alla direzione che non riusciva a metterci nelle condizioni di goderne, non ce la faceva a coprire la turnistica, quindi il problema rimaneva”(verbale del 25.2.2025).
6. La procuratrice comparsa dell'AOUI ha dichiarato: “l'indicazione è di fruire due settimane di ferie consecutive dal 1 giugno al 30 settembre. ADR: non so riferire sul sistema di richiesta ferie fino al 2021. Dal 2022 c'è angolo dipendente, con cui lo stesso, entrando con le proprie credenziali inoltra la richiesta che viene ricevuta direttamente dal primario. Tiene traccia anche di eventuali richieste annullate-non autorizzate. ADR: non so dire se prima della richiesta di ferie, venisse concordata col primario. ADR: noi abbiamo verificato la posizione della ricorrente, rispetto alla quale risulta solamente una richiesta non autorizzata. ADR: non so se risultano a sistema anche le richieste effettuate e revocate-cancellate prima dell'autorizzazione. ADR: non so riferire del quadernino dove venivano annotate le ferie.
ADR: non so rispondere alle circostanze di cui al capitolo 5 del ricorso”(verbale del
25.2.2025).
7. Le allegazioni delle parti ed in particolare quelle dell' anche con riferimento ai CP_2
capitoli di prova (non ammessi), non sono idonee a smentire gli assunti difensivi della ricorrente ed in particolare il fatto che il direttore della unità organizzativa di fatto concordasse
5 preventivamente con i medici in servizio, in base alle esigenze organizzative, la collocazione delle ferie, cercando di conciliare le richieste in caso di accumulo di richiesta di ferie nel medesimo periodo. E' emerso altrettanto pacificamente che la ricorrente, così come gli altri fossero a conoscenza di avere delle ferie arretrate. E' infine pacifico che il datore di lavoro, con riferimento agli anni antecedenti quello delle dimissioni, non abbia fatto nulla di quanto avrebbe dovuto, secondo la richiamata giurisprudenza, invitando espressamente il dipendente a godere delle ferie con l'avviso che in caso di mancata fruizione le avrebbe perse, sostenendo, erroneamente e contrariamente a tutti i principi richiamati, che nulla avrebbe dovuto fare in assenza di domande di ferie da parte del proprio dipendente e di informazione relativamente al numero di giorni di ferie arretrate e degli ordinari periodi di fruizione delle ferie.
8. A diverse conclusioni non può condurre la nota n. 42938 del 12.6.2018 (doc. 6 res.) che la ricorrente in sede di interrogatorio ha dichiarato di conoscere, si limita (per quanto qui rileva) a prevedere che: le ferie devono essere fruite entro il 31 dicembre dell'anno di maturazione e soltanto per specifiche e motivate esigenze di servizio o del lavoratore possono essere prorogate al 30 giugno dell'anno successivo;
che di norma ogni dipendente deve fruire di 15 giorni continuativi di ferie tra il 1 giugno ed il 30 settembre;
che in caso di cessazione o interruzione del rapporto di lavoro il dipendente è tenuto a fruire di tutte le ferie residue prima della fine o sospensione del servizio con le modalità previste dalla legge o dagli accordi collettivi. Nessuna espressa previsione riguarda la “decadenza” dal diritto alla fruizione delle ferie in caso di mancata richiesta entro determinati termini o la perdita delle stesse se non fruite nei periodi indicati;
la stessa nota prevede peraltro espressamente che è responsabilità dei direttori la corretta applicazione delle predette disposizioni, individuando i soggetti tenuti alla vigilanza sul rispetto della normativa inderogabile sulle ferie e confermando, quindi, che dovevano essere gli stessi a garantire il rispetto di tale diritto irrinunciabile dei lavoratori, intimandogli ove necessario di effettuare prontamente la relativa richiesta.
9. In altri termini, la previsione di modalità di fruizione delle ferie, la possibilità di inoltrare la domanda, verificando i giorni di ferie arretrati, tramite “angolo del dipendente”, non sono sufficienti, in base alla giurisprudenza richiamata, a determinare la perdita del diritto all'indennità per mancata fruizione delle ferie.
10. In particolare, come risulta dal prospetto di cui all'allegato 7 di parte ricorrente
(proveniente dalla stessa risultano per gli anni precedenti quello dell'interruzione del CP_2
rapporto per dimissioni volontarie della ricorrente, 59 giorni di ferie maturate e non godute.
Solo rispetto ad essi può configurarsi un diritto all'indennità risarcitoria richiesta.
6 11.Infatti non può ritenersi sussistente quanto all'anno in corso al momento delle dimissioni, rassegnate il 15.3.2023 con decorrenza dal 16.6.2023, poi anticipata all'1.6.2023, alcun inadempimento da parte dell'azienda agli obblighi organizzativi, di vigilanza o di indirizzo.
12. La sentenza della CGUE C-218/22 del 18.1.2024, richiamata dalla difesa di parte ricorrente, dopo aver affermato che: “il diritto alle ferie annuali costituisce solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite quale principio fondamentale del diritto sociale dell'Unione. Tale diritto fondamentale include quindi anche il diritto a ottenere un pagamento nonché, in quanto diritto connaturato a detto diritto alle ferie annuali «retribuite», il diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro (sentenza del 25 novembre 2021, job-medium, C‑233/20,
EU:C:2021:960, punto 29 e giurisprudenza citata)” e che: “Ne consegue, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato in condizione di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato.
Pertanto, la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio rapporto di lavoro, non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro (sentenze del 20 luglio 2016, C‑341/15, EU:C:2016:576, Per_1
punti 28 e 29, nonché del 25 novembre 2021, jobmedium, C‑233/20, EU:C:2021:960, punti 32
e 34)”, ha enunciato il seguente principio di diritto: “L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà”.
12.1. La CGUE ha chiarito che anche in caso di cessazione anticipata del rapporto, al lavoratore spetta l'indennità finanziaria per il mancato godimento delle ferie annuali (maturate
7 nello stesso anno) a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di poterne fruire e lo stesso lavoratore si sia deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze, astenuto dal fruirne.
12.2. Nel caso di specie è la ricorrente, deve ritenersi del tutto verosimilmente, ad aver affermato all'udienza del 25.2.2025 che: “ADR: delle dimissioni ho avvisato il primario del mio reparto, dott. e con lui ho compilato alcune carte. Ci ho parlato a inizio Parte_2 marzo. Ho dato le dimissioni per motivi lavorativi, per altro incarico. Sono andata all'ufficio amministrativo, dove mi hanno dato la documentazione da firmare, tra cui c'era anche il modulo di cessione delle ferie residue (doc. 9). ADR: ho parlato con un amministrativo che mi ha semplicemente detto che si trattava di documenti da compilare per le dimissioni, senza ulteriori spiegazioni. ADR: dando le dimissioni, non potevo chiedere le ferie perché avrebbero fatto slittare la cessazione del rapporto che avevo necessità di chiudere entro giugno. Poi ho fatto due mesi e mezzo, sono andata via il 1 giugno. Non era per me pensabile di chiedere tre mesi consecutivi. ADR: nel momento delle dimissioni le ferie non erano la mia prima preoccupazione”.
12.3. E' evidente che la ricorrente non ha chiesto deliberatamente le ferie nel periodo del preavviso, per evitare di far slittare la cessazione del rapporto di lavoro (stante la non computabilità delle prime nel secondo, cfr. art. 2109 c.c.) avendo necessità di far cessare il rapporto entro giugno per iniziare altrove una nuova attività lavorativa ed avendo peraltro anticipato gli effetti delle dimissioni proprio antecedentemente al periodo previso ordinariamente per il godimento dei 15 giorni consecutivi di ferie (1.6-30.9), che ben avrebbero potuto essere utilizzati per fruire dei 13 giorni di ferie maturate nell'anno 2023.
La relativa domanda pertanto non può essere accolta.
13. Quanto alle festività soppresse, trattasi di riposi che hanno una regolamentazione specifica diversa e distinta da quella delle ferie e non possono, pertanto, essere ad esse parificate quanto alle conseguenze del mancato godimento. L'art. 1, comma 1 lett. b) L. 937/1977 infatti prevede che i quattro giorni sono concessi dietro richiesta degli interessati e tenendo conto delle esigenze dei servizi. Pertanto, a differenza della disciplina delle ferie, è onere di parte ricorrente dimostrare di avere espressamente richiesto di fruire dei giorni di congedo aggiuntivo e di non avervi beneficiato per concomitanti esigenze di servizio;
in difetto, i giorni non fruiti non possono essere altrimenti liquidati. Nel caso in esame l'onere non è stato assolto e nulla può essere riconosciuto a tale titolo.
8 13.1 A tale proposito non vale richiamare la giurisprudenza di legittimità (Cass. 8926/2024) e amministrativa (Consiglio di Stato 802/1986) che ha riconosciuto l'assimilabilità delle festività soppresse al congedo ordinario per ferie, avendo rilevato tali pronunce una identità di funzione, natura e possibilità di ottenere un'indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione per fatto non imputabile al dipendente, senza, però, disconoscere la sussistenza di una differente disciplina che implica presupposti diversi per la fruizione del beneficio e del diritto all'indennità sostitutiva.
14. Allo stesso modo, non può ritenersi applicabile analogicamente la disciplina delle ferie anche ai permessi non goduti per motivi personali/familiari (18) e per visite, terapie, esami specialistici (18), che devono quindi in assenza di prova della loro richiesta e della mancata colpevole concessione degli stessi da parte del datore di lavoro, ritenersi ricompresi nel divieto di monetizzazione.
15. La retribuzione lorda giornaliera calcolata dalla ricorrente e non puntualmente contestata dall' mmonta ad Euro 205,17 lordi (doc. 10 ric.). CP_2
16. I giorni di ferie maturati e non goduti relativi agli anni precedenti a quelli delle dimissioni risultano pari a 59 (doc. 7 ric.). La somma lorda dovuta per mancata fruizione delle ferie è dunque pari ad Euro 12.105,03 lordi, su cui vanno calcolati interessi legali (1284 co.1, c.c.) e l'eventuale maggior somma tra interessi e rivalutazione, ex art. 22, comma 36, l. 23 dicembre
1994, n. 724, dalla domanda al saldo effettivo.
17.Le spese di lite seguono la sostanziale e prevalente soccombenza della resistente e si liquidano in dispositivo in ragione della natura (lavoro) e del valore della controversia
(scaglione 5.200-26.000), considerata l'attività difensiva svolta (fase di studio: Euro 1.000,00; fase introduttiva: Euro 600,00; fase di trattazione: Euro 590,00, fase decisionale: Euro 810,00), la condotta processuale delle parti, la natura delle questioni essenzialmente di diritto, ormai peraltro pacificamente risolte dalla giurisprudenza di legittimità ed eurounitaria, nonché considerando ex art. 4, co.1bis DM 55/14 s.m.i., l'inserimento di link ipertestuali correttamente funzionanti nel ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) in parziale accoglimento del ricorso, condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di Euro 12.105,03 oltre interessi legali e l'eventuale
9 maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione monetaria e gli interessi, dalla domanda al saldo effettivo;
2) condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre maggiorazione del 30% ex art. 4, co. 1bis DM 55/14 s.m.i., oltre
IVA e CPA come per legge, oltre Euro 118,50 per rimborso CU.
Verona, 18.9.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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