CA
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/11/2025, n. 3233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3233 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 3 0 8 9 / 2 0 2 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
- Dott. SE DE - Presidente rel.
- Dott.ssa Alessandra Arceri - Consigliere
- Dott.ssa Beatrice Siccardi - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3089/24 promossa in grado d'appello da
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi, come da procura allegata telematicamente, dagli avv.ti Nicola
TI, RC GI e YS CA e domiciliati presso lo studio di quest'ultima sito in Bergamo, via Quarenghi 13.
APPELLANTE contro
Controparte_1
– CONTUMACE
[...]
contro
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 dell'amministratore unico, e per essa Controparte_3 rappresentata e difesa, come da procura allegata telematicamente, dall'avv. Leonardo
pag. 1/16 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 3 0 8 9 / 2 0 2 4
ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo P.E.C. del predetto Parte_4 difensore (P.E.C.: . Email_1
APPELLATA
OGGETTO: fideiussione/contratto autonomo di garanzia
* Conclusioni delle parti
PER , e : Parte_1 Parte_2 Parte_3
“Voglia l Corte di Appello adita, contrariis rejectis: - in via principale e nel merito : per tutte le ragioni sopra esposte, accogliere il presente appello sui motivi come supra tutti formulati avverso la sentenza n. 7500/2024 emessa dal Tribunale delle Imprese di
Milano Sez. A, Sezione XIV Civile (R.G. 11070/2020, pubblicata il 30.07.2024 non notificata), e quindi in riforma della sentenza gravata, provvedere accogliendo le conclusioni già rassegnate in primo grado di seguito riportate:
IN VIA PRINCIPALE1) ACCERTARE E DICHIARARE, anche previo -ove occorraaccertamento anticoncorrenziale descritta in narrativa in violazione 2
L.287/90, la nullità e/o invalidità e/o inefficacia della fideiussione per cui è causa 1.1) ex art. 1418 c.c. per contrarietà alla normativa antitrust L.287/90; ovvero in subordine
1.2) ex art. 1419 I co c.c. previa dichiarazione di nullità e/o invalidità e/o inefficacia delle essenziali clausole nn.2/6/8 della fideiussione;
ovvero in ulteriore subordine 1.3) ex art. 1957 c.c. per estinzione e decadenza della stessa stante la nullità 6 della fideiussione stessa;
e quindi DICHIARARE, in ogni caso, gli attori liberi ed esenti da ogni relativa obbligazione nei confronti della convenuta. Con riserva di richiedere il risarcimento del danno in separato giudizio. IN VIA ALTERNATIVA 2) ACCERTARE E
pag. 2/16 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 3 0 8 9 / 2 0 2 4
DICHIARARE l'intercorsa prescrizione di ogni diritto di credito della convenuta nei confronti degli attori, e quindi DICHIARARE, in ogni caso, gli attori liberi ed esenti da ogni relativa obbligazione nei confronti della convenuta. Con VITTORIA di spese e competenze di causa
- IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado, oltre spese generali (15%), come per legge, IVA e CPA, da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori articolarti con la propria memoria n.2 ex art. 1 comma 6 c.p.c. e non ammessi in primo grado nonché per il rinnovo dell'ordine di esibizione nei confronti di e Parte_5 Controparte_4 Controparte_5
, inadempimenti al primo ordine di esibizione correttamente notificato.”
[...]
e, per essa, Controparte_6 [...]
Controparte_3
“Affinchè l'Ecc.ma Corte di Appello Voglia, in conferma dell'impugnata sentenza - rigettare integralmente l'interposto appello, in ogni sua articolazione, per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.”
*
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
1. - Il processo di primo grado
1.1 – L'atto introduttivo del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg. , e Pt_1 Parte_6 Parte_3 in qualità di eredi di hanno convenuto in giudizio Persona_1 [...]
chiedendo l'accertamento della nullità, totale o parziale, della Controparte_1 garanzia prestata nel 1996 da loro padre (il sig. alla predetta Persona_1
Banca. pag. 3/16 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 3 0 8 9 / 2 0 2 4
In particolare, gli attori hanno dedotto la conformità di tale contratto ai modelli ABI sanzionati dalla poiché contrari alla normativa antitrust. CP_7
In subordine, i sigg. hanno domandato l'accertamento dell'intervenuta decadenza Pt_1 della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c..
In via ulteriormente gradata, gli attori hanno chiesto l'accertamento della prescrizione del credito vantato dalla Banca.
1.2 – La comparsa di costituzione e risposta e l'intervento di Controparte_2
[...]
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le Controparte_1 istanze attoree in quanto infondate.
In particolare, la convenuta ha rilevato l'anteriorità del contratto oggetto di causa al provvedimento sanzionatorio della n. 55 del 2005, lamentando, quindi, la CP_7 mancanza di prova riguardo al nesso tra l'intesa sanzionata e il negozio oggetto di causa.
In merito, poi, alla domanda di accertamento della prescrizione avanzata dagli attori,
, preliminarmente, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Controparte_1
Tribunale delle Imprese in favore del Tribunale Ordinario qualora il negozio in esame fosse stato considerato come contratto autonomo di garanzia e, successivamente, ha contestato l'intervenuta prescrizione, ritenendo di aver tempestivamente interrotto la decorrenza di tale termine.
E', poi, intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. la società Controparte_2
cessionaria del credito vantato dalla convenuta, facendo proprie le difese già spese
[...] da quest'ultima.
1.3 – Lo svolgimento del processo di primo grado
In seguito all'intervento di gli attori hanno eccepito la Controparte_2 carenza di legittimazione passiva della società intervenuta, ritenendo non dimostrata la cessione del credito in favore della stessa.
1.3 - La decisione del Tribunale
pag. 4/16 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 3 0 8 9 / 2 0 2 4
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 7500, pubblicata in data 30 luglio 2024, ha rigettato tutte le domande attoree sulla scorta delle motivazioni che seguono.
Preliminarmente, il giudice primo grado ha rigettato l'eccezione di incompetenza sollevata dalla società convenuta affermando che ciò che rileva ai fini di tale giudizio è la prospettazione fatta dagli attori, i quali, nel caso di specie, hanno ritenuto che il contratto oggetto di causa debba essere qualificato come fideiussione, tipologia negoziale che rientra nella competenza del Tribunale delle imprese.
Il Collegio ha rigettato anche l'eccezione inerente la legittimazione passiva della società intervenuta, affermando che quest'ultima ha provato, tramite produzione documentale dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, l'avvenuta cessione in proprio favore del credito oggetto di causa.
Relativamente, poi, alla domanda di nullità svolta dagli attori, il giudice di primo grado ha qualificato il contratto per cui è causa come garanzia autonoma, valorizzando, a tal proposito, l'art.
6 - contenente la c.d. clausola a prima richiesta - e l'art. 9, avente ad oggetto la rinuncia da parte del garante alla facoltà di opporre eccezioni inerenti la facoltà della Banca di recedere dal rapporto con il debitore principale.
Alla luce di tale qualificazione, il Tribunale ha ritenuto privo di efficacia probatoria il provvedimento sanzionatorio della n.55 del 2005, in quanto riguardante CP_7 modelli di fideiussioni omnibus e non contratti autonomi di garanzia;
pertanto, è stata rigettata la domanda di accertamento della nullità svolta dagli attori, poiché quest'ultimi non hanno provato il nesso di derivazione causale tra il contratto oggetto di causa e un'intesa anticoncorrenziale a monte. Inoltre, la sentenza impugnata evidenzia che un'eventuale declaratoria di nullità parziale delle clausole censurate dagli attori non comporterebbe alcun vantaggio per gli attori, poiché la banca ha rispettato il termine di cui all'art. 1957 per effetto di una tempestiva diffida stragiudiziale, che, per giurisprudenza consolidata, è sufficiente, in caso di fideiussioni a prima richiesta, ad interrompere il predetto termine.
pag. 5/16 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 3 0 8 9 / 2 0 2 4
Il primo giudice ha, poi, rigettato la domanda di accertamento della prescrizione avanzata dagli attori in via subordinata, ritenendo che gli atti interruttivi posti in essere nei confronti del debitore principale, per effetto dell'art. 3 del contratto oggetto di causa, producono il medesimo effetto anche rispetto al soggetto garante.
Alla luce di tali argomentazioni il Tribunale ha rigettato tutte le domande attoree e ha condannato i sigg. al pagamento delle spese processuali. Pt_1
2. - Il giudizio di secondo grado
2.1. - L'atto di citazione in appello
Con atto di citazione in appello ritualmente depositato in data 6 novembre 2024, i sigg.
, e hanno impugnato la sentenza n. 7500 Parte_1 Parte_2 Parte_3 del 2024 del Tribunale delle imprese di Milano, affidandosi a 6 motivi di gravame.
2.1.1 - Primo motivo di gravame: violazione e falsa applicazione degli art. 1362,
1945, 1322, 1346 e 1418 c.c. per aver il Tribunale erroneamente qualificato il contratto oggetto di causa come garanzia autonoma e non come fideiussione.
2.1.2 - Secondo motivo di gravame: violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della L.
287/1990 per aver il Tribunale ritenuto privo di efficacia probatoria il provvedimento della rispetto ai contratti di garanzia autonoma. CP_7
2.1.3 – Terzo motivo di gravame: violazione e falsa applicazione degli artt. 1957 e
1363 c.c. per aver il giudice di primo grado ritenuto idonea una semplice missiva stragiudiziale ad interrompere il temine di cui all'art. 1957 c.c. in caso di fideiussioni a prima richiesta.
2.1.4 – Quarto motivo di gravame: violazione e falsa applicazione degli artt. 1957,
1175, 1375, 1363, 1366, 1367, 1370 e 1371 c.c., oltre che dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia in relazione alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c. dovuta alla mancata diligente prosecuzione delle istanze promosse nei confronti del debitore principale.
2.1.5 - Quinto motivo di gravame: violazione e falsa applicazione degli artt. 1310,
1957, 1292, 1293, 1294 e 1362 c.c., oltre che dell'art. 132 c.p.c., per aver il Tribunale
pag. 6/16 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 3 0 8 9 / 2 0 2 4
stabilito, in modo illogico e contraddittorio, che il contratto oggetto di causa è una garanzia autonoma e, al tempo stesso, aver applicato la disciplina delle obbligazioni solidali in relazione al debito principale.
2.1.6 – Sesto motivo di gravame: violazione e falsa applicazione degli artt. 1264 e
2697 c.c., oltre che degli artt. 58 T.U.B., 115, 116 e 132 c.p.c. per aver ritenuto provata la cessione del credito nei confronti della società appellata.
2.2. - Comparsa di costituzione e risposta
Si è costituita in giudizio chiedendo la conferma della Controparte_2 sentenza impugnata e ritenendo infondati i motivi di gravame avversari.
3. - Svolgimento del processo d'appello
All'udienza del 2 aprile 2025, rilevata la regolarità delle notifiche, il consigliere istruttore ha dichiarato la contumacia del . Controparte_8
All'esito dell'udienza del 22 ottobre 2025, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione, ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., al giorno 26 novembre 2025.
Al termine di tal udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*
Motivi della decisione
4. - La decisione della Corte
La sentenza impugnata deve essere confermata, sebbene con diversa motivazione.
4.1. – Il primo motivo d'appello
4.1.1. - Gli argomenti delle parti
Con il primo motivo d'appello i sigg. contestano la decisione del Tribunale Pt_1 laddove ha qualificato il contratto oggetto di causa come contratto autonomo di garanzia.
In particolare, gli appellanti evidenziano che la presenza della sola clausola “a prima richiesta” non è idonea a trasformare un contratto di fideiussione in una garanzia autonoma, poiché non ha lo scopo di elidere il rapporto di accessorietà tra debito pag. 7/16 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 3 0 8 9 / 2 0 2 4
principale e obbligazione di garanzia, bensì quello di obbligare il fideiussore a non ritardare l'adempimento della prestazione a cui è tenuto.
I sigg. evidenziano, altresì, che la clausola 9 del contratto oggetto di causa Pt_1 testimonia proprio la natura fideiussoria del negozio in esame, poiché, escludendo la possibilità del fideiussore di opporre eccezioni limitatamente ad un singolo aspetto del rapporto contrattuale, sottintende che tutte le eccezioni differenti da quella esclusa possono essere sollevate, circostanza tipica del vincolo di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione.
Infine, gli appellanti rilevano che il contratto utilizza sempre i termini “fideiussione” o
“fideiussore”, elemento assolutamente significativo per individuare la volontà delle parti.
La società appellata ritiene infondate tutte le argomentazioni di controparte e, come argomentazioni a sua difesa, si limita a richiamare per intero le motivazioni formulate dal Tribunale.
4.1.2. - Le ragioni della decisione
Il motivo d'appello in esame è fondato.
La principale e fondamentale distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia consiste nell'esistenza o meno di un rapporto di accessorietà tra l'obbligazione del debitore principale e quella gravante sul garante.
Nel caso di specie, sulla base di un'interpretazione letterale e complessiva del negozio oggetto di causa, la Corte ritiene che sussista tale nesso di accessorietà e che, pertanto, il negozio in esame deve essere qualificato come fideiussione.
Tale approdo decisionale trova molteplici argomentazioni a proprio supporto.
In primis, occorre evidenziare che il nomen iuris scelto dalle parti è quello di
“fideiussione”, come si evince anche dall'utilizzo del termine “il fideiussore” in una molteplicità di occasioni.
In secundis, occorre rilevare che non è presente alcuna clausola che lasci intendere l'assenza di accessorietà, non potendo a ciò bastare l'esistenza della c.d. “clausola a pag. 8/16 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 3 0 8 9 / 2 0 2 4
prima richiesta”, la quale svolge la sola funzione di imporre al fideiussore l'immediato pagamento, senza impedirgli successivamente di sollevare eccezioni.
Al contrario, poi, alcune clausole contrattuali sottintendono l'esistenza di un vincolo tra l'obbligazione principale e quella garantita;
si vedano l'art. 3, che impone l'applicazione della disciplina delle obbligazioni solidali e l'art. 9, il quale esclude la possibilità per il fideiussore di sollevare una peculiare eccezione, lasciando intendere che tutte le diverse contestazioni inerenti il rapporto principale possono essere svolte dal fideiussore.
In virtù di quanto fin qui esposto, il contratto in esame deve essere qualificato come fideiussione.
4.2. - Il secondo, il terzo e il quarto motivo d'appello
Il secondo, il terzo e il quarto motivo d'appello devono essere trattati unitariamente in quanto logicamente collegati.
4.2.1. - Gli argomenti delle parti
Con il secondo motivo d'appello i sigg. richiamano alcuni precedenti della Pt_1
Cassazione secondo i quali il provvedimento della n. 55 del 2005 ha CP_7 efficacia probatoria anche rispetto alle fideiussioni antecedenti al provvedimento stesso, in quanto in esso è stato accertata l'esistenza dello schema anche in epoca antecedente all'accertamento dell'autorità antitrust.
In virtù di tali principi di diritto e dell'esito dell'ordine di esibizione disposto durante il giudizio di primo grado, gli appellanti ritengono provata, sia l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale al tempo della sottoscrizione del contratto in esame, sia la corrispondenza dello stesso alle clausole oggetto dell'intesa.
Conseguentemente, i sigg. ritengono di aver correttamente provato la nullità, Pt_1 quanto meno parziale, della fideiussione sottoscritta da loro padre.
Con il terzo motivo di gravame i fideiussori contestano, poi, la decisione del Tribunale laddove ha ritenuto che, per interrompere il termine di decadenza di cui all'art. 1957
pag. 9/16 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 3 0 8 9 / 2 0 2 4
c.c., sia sufficiente anche una diffida stragiudiziale qualora si tratti di fideiussioni a prima richiesta.
In particolare, gli appellanti evidenziano che l'art.6 della fideiussione utilizza il verbo
“escutere”, il quale indica la necessità di svolgere attività giurisdizionale.
Pertanto, i sigg. Pensa affermano che lo scopo delle parti, quando hanno introdotto la c.d. clausola a prima richiesta, fosse solo quello di imporre al fideiussore l'obbligo di un pagamento immediato e non di derogare all'onere di agire in giudizio imposto dall'art. 1957 c.c..
Chiarito quanto sopra in diritto, gli appellanti hanno rinnovato la propria domanda di accertamento della decadenza di cui all'art. 1957 c.c., in quanto la Banca ceditrice non ha attivato alcuna azione giurisdizionale nei confronti del debitore principale nel termine di 6 mesi.
Con il quarto motivo di gravame i sigg. censurano la sentenza di primo grado Pt_1 per non aver tenuto conto anche della seconda parte dell'art. 1957 c.c., che impone al creditore, dopo aver rispettato il termine di 6 mesi per agire contro il debitore, di continuare con diligenza le proprie istanze. In particolare, nel caso di specie viene evidenziato che, tra la prima istanza stragiudiziale - intervenuta nel 2002 – e il successivo atto finalizzato ad ottenere il soddisfacimento del credito – ossia il pignoramento del 2007 – sono decorsi ben 5 anni.
A parere degli appellanti tale lasso temporale è troppo ampio per poter ritenere che la
Banca creditrice abbia diligentemente continuato le proprie azioni.
Pertanto, i sigg. chiedono che venga accertata la decadenza del Banca e, Pt_1 conseguentemente, l'inefficacia della fideiussione.
La società appellata ritiene, in merito al secondo motivo d'appello, che i sigg. Pt_1 non abbiano assolto al proprio onere probatorio in relazione all'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, in quanto il provvedimento della n. 55 del 2005 ha CP_7 valore probatorio solo in relazione alle fideiussioni sottoscritte nel periodo intercorrente tra il 2000 e il 2005, mentre la fideiussione oggetto causa risale al 1996.
pag. 10/16 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 3 0 8 9 / 2 0 2 4
Relativamente, invece, al terzo e al quarto motivo d'appello, la Controparte_2 si è nuovamente limitata a richiamare le argomentazioni già svolte dal primo
[...] giudice ritenendole immuni da qualsiasi censura.
4.2.2. Le ragioni della decisione
Il secondo motivo d'appello è inammissibile per mancanza di interesse ad agire, mentre il terzo e il quarto motivo sono infondati.
Primariamente, occorre chiarire che, sebbene la domanda di nullità di un contratto possa essere svolta da chiunque, è, comunque, necessario che sussista un interesse meritevole di tutela in capo al soggetto che invoca l'invalidità dell'accordo, così come imposto dall'art. 1421 c.c.. Inoltre, giova ricordare che la carenza dell'interesse ad agire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce un requisito essenziale per la trattazione del merito della domanda.
Per dovere di completezza, la Corte evidenzia che la valutazione in merito all'interesse sotteso alla domanda di nullità riguarda solamente l'ipotesi di invalidità parziale delle fideiussioni, in quanto è escluso, da giurisprudenza ormai consolidata della Suprema
Corte (SS.UU. 41994/2021), che nei casi come quello odierno possano riscontrarsi ipotesi di nullità totale del contratto, poiché le parti avrebbero concluso il contratto anche in assenza delle clausole censurate.
Ebbene, nel caso di specie, la Corte ritiene che i sig. non abbiano correttamente Pt_1 allegato, né tanto meno provato, alcun interesse idoneo a supportare la propria domanda di nullità.
In relazione, infatti, alle clausole n. 2 e 8 del contratto per cui è causa non è stato nemmeno allegato l'interesse sotteso ad ottenere la declaratoria di nullità, in quanto la società creditrice non ha mai invocato le facoltà derivanti da tali disposizioni negoziali;
pertanto, un'eventuale pronuncia di accertamento della nullità non condurrebbe a nessun risultato utile per i fideiussori.
pag. 11/16 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 3 0 8 9 / 2 0 2 4
Quanto, invece, alla clausola n.6, contenente la deroga al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., occorre svolgere un ulteriore ragionamento, che ha ad oggetto le censure di cui al terzo e al quarto motivo di gravame.
Il consolidato orientamento di questa sezione, che risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità (si veda, ad esempio, Cass. 26/9/2017 n. 22346), afferma che, in caso di fideiussioni contenti la clausola “a prima richiesta”, è sufficiente, per evitare la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., che nel termine di sei mesi previsto dalla predetta norma il creditore invii una richiesta di pagamento stragiudiziale al debitore principale.
Non potrebbe, infatti, considerarsi “a prima richiesta” una fideiussione il cui adempimento è subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio, poiché tale onere priverebbe la clausola in esame di ogni effetto. Una diversa interpretazione dell'art.1957
c.c. contrasterebbe, quindi, con la volontà delle parti e, non essendo la norma in esame una norma inderogabile, questa Corte ritiene doveroso preferire un'esegesi che mantenga inalterata la volontà dei contraenti.
Le medesime ragioni appena esposte esonerano il creditore principale anche dall'agire in giudizio entro un breve lasso di tempo, in quanto tale imposizione priverebbe della sua già ricordata funzione la c.d. “clausola a prima richiesta”. Pertanto, una volta rispettato il termine di cui all'art. 1957 c.c. tramite missiva stragiudiziale, non occorre che il creditore abbia successivamente agito in giudizio, poiché la predetta comunicazione ha già realizzato tutti gli adempimenti necessari ad impedire la decadenza in esame.
Ad abudantiam, la Corte rileva che la ratio della norma invocata è quella di garantire il diritto del fideiussore di agire in regresso nei confronti del debitore principale, sicchè è necessario che il soggetto garante provi il possibile pregiudizio a lui arrecato dal comportamento negligente del creditore. L'art. 1957 c.c., infatti, impone al creditore di agire diligentemente, senza imporre stringenti termini temporali. Pertanto, anche qualora si accolga la tesi degli appellanti, la Corte ritiene che, in assenza di pregiudizi pag. 12/16 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 3 0 8 9 / 2 0 2 4
per il fideiussore dovuti alla negligenza della banca, l'unico limite temporale a cui è sottoposto il creditore è quello di prescrizione.
Tali principi di diritto, applicati al caso di specie, conducono a ritenere non decaduta la creditrice dalla facoltà di escutere i fideiussori anche qualora si dichiari nulla la clausola n.6 del contratto per cui è causa, in quanto la ha interrotto tempestivamente il CP_7 termine decadenziale tramite comunicazione stragiudiziale, circostanza da ritenersi pacifica in quanto non contestata dai fideiussori e ha poi agito giudizialmente entro la decadenza del termine di prescrizione.
In virtù di quanto fin qui esposto, la Corte ritiene che anche in relazione a tale pattuizione non sussista alcun interesse idoneo a giustificare la domanda di accertamento della nullità, il cui eventuale accoglimento non condurrebbe ad alcun effetto pratico.
I precedenti approdi giurisprudenziali comportano il rigetto del secondo motivo d'appello in quanto inammissibile per mancanza di interesse, oltre che del terzo e del quarto motivo d'appello poiché infondati.
4.3. Il quinto motivo d'appello
4.3.1. Le ragioni delle parti.
Con il quinto motivo di gravame gli appellanti evidenziano la contraddittorietà della sentenza impugnata laddove ha qualificato il contratto oggetto di causa come garanzia autonoma, ma successivamente ha applicato allo stesso la disciplina delle obbligazioni solidali in relazione al debito principale.
La società appellata anche in relazione al presente motivo di gravame, richiama integralmente le motivazioni della decisione impugnata, ritenendole sufficienti a confutare le tesi avversarie.
4.5.2. La decisione della Corte
Il presente motivo è da considerarsi assorbito, poiché si basa interamente sulla qualificazione del contratto come garanzia autonoma, circostanza esclusa dall'accoglimento del primo motivo d'appello.
pag. 13/16 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 3 0 8 9 / 2 0 2 4
4.6. Il sesto motivo d'appello
4.6.1. Le ragioni delle parti.
Con il sesto motivo di gravame i sigg. contestano la decisione del primo giudice Pt_1 laddove ha ritenuto provato, per effetto della produzione dell'avviso in Gazzetta
Ufficiale, la cessione del credito oggetto di causa da Controparte_1 all'odierna appellata.
In particolare, gli appellanti evidenziano di aver svolto una duplice eccezione sul punto;
una prima inerente all'esistenza stessa della cessione ed una seconda negando che il credito in esame rientrasse tra quelli oggetto di trasferimento.
A parere dei sigg. il Tribunale si è occupato di confutare solo la seconda Pt_1 eccezione, senza, tuttavia, esprimersi riguardo all'effettiva esistenza della cessione.
Pertanto, rinnovate le proprie contestazioni in merito all'esistenza e al contenuto del contratto di cessione, gli appellanti chiedono che venga accertata la carenza di legittimazione attiva di Controparte_2
La società appellata evidenzia, sul punto, che tali contestazioni in primo grado sono state avanzate tardivamente soltanto in sede di comparsa conclusionale, mentre avrebbero dovuto essere sollevate al più tardi con la precisazione delle conclusioni.
Infine, l'appellata rileva che, successivamente a tali contestazioni, ha prodotto in giudizio la dichiarazione di cessione del credito resa dalla cedente.
4.6.2. La decisione della decisione
Anche il presente motivo è infondato.
La giurisprudenza consolidata della Cassazione, a cui la presente sezione aderisce, ritiene sufficiente ai fini della dimostrazione della cessione di un credito, in caso di trasferimenti in blocco, la produzione in giudizio dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, purché esso sia redatto in maniera tale da consentire di individuare con certezza tutti i crediti trasferiti.
La Suprema Corte, infatti, ha più volte precisato che “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società
pag. 14/16 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 3 0 8 9 / 2 0 2 4
cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. (Cfr. Cass n. 29973/2021).
Ebbene, nel caso di specie, è stato prodotto in giudizio l'avviso in Gazzetta ufficiale, il quale indica le caratteristiche specifiche dei crediti oggetto di cessione e ne consente una corretta individuazione anche grazie ad apposito link che consente di individuare l'elenco dei crediti ceduti, tra cui rientra quello per cui è causa.
Inoltre, bisogna rilevare che è presente in atti anche una dichiarazione della società cedente che conferma l'avvenuta cessione.
In virtù di tale documentazione è possibile ritenere provata, quanto meno in via indiziaria, non solo l'inclusione del credito nella cessione oggetto di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, ma anche, ancora prima, l'esistenza della cessione stessa.
Pertanto, l'eccezione in esame, conformemente a quanto fatto dal Tribunale, deve essere respinta.
5. – Conclusione e spese
Alla luce delle argomentazioni esposte, la Corte d'Appello di Milano, sebbene con differenti motivazioni, conferma la sentenza impugnata e, per l'effetto, condanna i sigg.
, e in solido tra di loro, al pagamento delle Parte_1 Parte_2 Parte_3 spese del presente grado di giudizio che, tenuto conto della complessità della causa, si liquidano secondo i parametri in medi in € 14.239,00 (di cui € 4.389,00 per la fase di studio, 2.552 per la fase introduttiva e €7.298,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA.
pag. 15/16 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 3 0 8 9 / 2 0 2 4
Per Questi Motivi
La Corte d'Appello di Milano – prima sezione civile – definitivamente decidendo la causa r.g. n. 3089/2024, in conferma della sentenza del Tribunale di Milano n. 7500 del
2024, così dispone:
I) rigetta l'appello proposto;
II) condanna i sigg. , e , in solido tra Parte_1 Parte_3 Parte_7 di loro, al pagamento, in favore di e, per essa, Controparte_2
, delle spese di lite, che liquida €14.239,00, oltre Controparte_9 spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA.
III) dichiara ai sensi dell'art. 13, comma 1^ quarter DPR 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per la condanna della società ricorrente al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, il giorno 26 novembre 2025.
Il Presidente est.
SE DE
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. Francesco Abbiati
pag. 16/16
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 3 0 8 9 / 2 0 2 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
- Dott. SE DE - Presidente rel.
- Dott.ssa Alessandra Arceri - Consigliere
- Dott.ssa Beatrice Siccardi - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3089/24 promossa in grado d'appello da
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi, come da procura allegata telematicamente, dagli avv.ti Nicola
TI, RC GI e YS CA e domiciliati presso lo studio di quest'ultima sito in Bergamo, via Quarenghi 13.
APPELLANTE contro
Controparte_1
– CONTUMACE
[...]
contro
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 dell'amministratore unico, e per essa Controparte_3 rappresentata e difesa, come da procura allegata telematicamente, dall'avv. Leonardo
pag. 1/16 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 3 0 8 9 / 2 0 2 4
ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo P.E.C. del predetto Parte_4 difensore (P.E.C.: . Email_1
APPELLATA
OGGETTO: fideiussione/contratto autonomo di garanzia
* Conclusioni delle parti
PER , e : Parte_1 Parte_2 Parte_3
“Voglia l Corte di Appello adita, contrariis rejectis: - in via principale e nel merito : per tutte le ragioni sopra esposte, accogliere il presente appello sui motivi come supra tutti formulati avverso la sentenza n. 7500/2024 emessa dal Tribunale delle Imprese di
Milano Sez. A, Sezione XIV Civile (R.G. 11070/2020, pubblicata il 30.07.2024 non notificata), e quindi in riforma della sentenza gravata, provvedere accogliendo le conclusioni già rassegnate in primo grado di seguito riportate:
IN VIA PRINCIPALE1) ACCERTARE E DICHIARARE, anche previo -ove occorraaccertamento anticoncorrenziale descritta in narrativa in violazione 2
L.287/90, la nullità e/o invalidità e/o inefficacia della fideiussione per cui è causa 1.1) ex art. 1418 c.c. per contrarietà alla normativa antitrust L.287/90; ovvero in subordine
1.2) ex art. 1419 I co c.c. previa dichiarazione di nullità e/o invalidità e/o inefficacia delle essenziali clausole nn.2/6/8 della fideiussione;
ovvero in ulteriore subordine 1.3) ex art. 1957 c.c. per estinzione e decadenza della stessa stante la nullità 6 della fideiussione stessa;
e quindi DICHIARARE, in ogni caso, gli attori liberi ed esenti da ogni relativa obbligazione nei confronti della convenuta. Con riserva di richiedere il risarcimento del danno in separato giudizio. IN VIA ALTERNATIVA 2) ACCERTARE E
pag. 2/16 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 3 0 8 9 / 2 0 2 4
DICHIARARE l'intercorsa prescrizione di ogni diritto di credito della convenuta nei confronti degli attori, e quindi DICHIARARE, in ogni caso, gli attori liberi ed esenti da ogni relativa obbligazione nei confronti della convenuta. Con VITTORIA di spese e competenze di causa
- IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado, oltre spese generali (15%), come per legge, IVA e CPA, da distrarsi a favore dei procuratori che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori articolarti con la propria memoria n.2 ex art. 1 comma 6 c.p.c. e non ammessi in primo grado nonché per il rinnovo dell'ordine di esibizione nei confronti di e Parte_5 Controparte_4 Controparte_5
, inadempimenti al primo ordine di esibizione correttamente notificato.”
[...]
e, per essa, Controparte_6 [...]
Controparte_3
“Affinchè l'Ecc.ma Corte di Appello Voglia, in conferma dell'impugnata sentenza - rigettare integralmente l'interposto appello, in ogni sua articolazione, per le motivazioni esposte nel corpo del presente atto;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.”
*
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
1. - Il processo di primo grado
1.1 – L'atto introduttivo del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg. , e Pt_1 Parte_6 Parte_3 in qualità di eredi di hanno convenuto in giudizio Persona_1 [...]
chiedendo l'accertamento della nullità, totale o parziale, della Controparte_1 garanzia prestata nel 1996 da loro padre (il sig. alla predetta Persona_1
Banca. pag. 3/16 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 3 0 8 9 / 2 0 2 4
In particolare, gli attori hanno dedotto la conformità di tale contratto ai modelli ABI sanzionati dalla poiché contrari alla normativa antitrust. CP_7
In subordine, i sigg. hanno domandato l'accertamento dell'intervenuta decadenza Pt_1 della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c..
In via ulteriormente gradata, gli attori hanno chiesto l'accertamento della prescrizione del credito vantato dalla Banca.
1.2 – La comparsa di costituzione e risposta e l'intervento di Controparte_2
[...]
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le Controparte_1 istanze attoree in quanto infondate.
In particolare, la convenuta ha rilevato l'anteriorità del contratto oggetto di causa al provvedimento sanzionatorio della n. 55 del 2005, lamentando, quindi, la CP_7 mancanza di prova riguardo al nesso tra l'intesa sanzionata e il negozio oggetto di causa.
In merito, poi, alla domanda di accertamento della prescrizione avanzata dagli attori,
, preliminarmente, ha eccepito l'incompetenza territoriale del Controparte_1
Tribunale delle Imprese in favore del Tribunale Ordinario qualora il negozio in esame fosse stato considerato come contratto autonomo di garanzia e, successivamente, ha contestato l'intervenuta prescrizione, ritenendo di aver tempestivamente interrotto la decorrenza di tale termine.
E', poi, intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. la società Controparte_2
cessionaria del credito vantato dalla convenuta, facendo proprie le difese già spese
[...] da quest'ultima.
1.3 – Lo svolgimento del processo di primo grado
In seguito all'intervento di gli attori hanno eccepito la Controparte_2 carenza di legittimazione passiva della società intervenuta, ritenendo non dimostrata la cessione del credito in favore della stessa.
1.3 - La decisione del Tribunale
pag. 4/16 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 3 0 8 9 / 2 0 2 4
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 7500, pubblicata in data 30 luglio 2024, ha rigettato tutte le domande attoree sulla scorta delle motivazioni che seguono.
Preliminarmente, il giudice primo grado ha rigettato l'eccezione di incompetenza sollevata dalla società convenuta affermando che ciò che rileva ai fini di tale giudizio è la prospettazione fatta dagli attori, i quali, nel caso di specie, hanno ritenuto che il contratto oggetto di causa debba essere qualificato come fideiussione, tipologia negoziale che rientra nella competenza del Tribunale delle imprese.
Il Collegio ha rigettato anche l'eccezione inerente la legittimazione passiva della società intervenuta, affermando che quest'ultima ha provato, tramite produzione documentale dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, l'avvenuta cessione in proprio favore del credito oggetto di causa.
Relativamente, poi, alla domanda di nullità svolta dagli attori, il giudice di primo grado ha qualificato il contratto per cui è causa come garanzia autonoma, valorizzando, a tal proposito, l'art.
6 - contenente la c.d. clausola a prima richiesta - e l'art. 9, avente ad oggetto la rinuncia da parte del garante alla facoltà di opporre eccezioni inerenti la facoltà della Banca di recedere dal rapporto con il debitore principale.
Alla luce di tale qualificazione, il Tribunale ha ritenuto privo di efficacia probatoria il provvedimento sanzionatorio della n.55 del 2005, in quanto riguardante CP_7 modelli di fideiussioni omnibus e non contratti autonomi di garanzia;
pertanto, è stata rigettata la domanda di accertamento della nullità svolta dagli attori, poiché quest'ultimi non hanno provato il nesso di derivazione causale tra il contratto oggetto di causa e un'intesa anticoncorrenziale a monte. Inoltre, la sentenza impugnata evidenzia che un'eventuale declaratoria di nullità parziale delle clausole censurate dagli attori non comporterebbe alcun vantaggio per gli attori, poiché la banca ha rispettato il termine di cui all'art. 1957 per effetto di una tempestiva diffida stragiudiziale, che, per giurisprudenza consolidata, è sufficiente, in caso di fideiussioni a prima richiesta, ad interrompere il predetto termine.
pag. 5/16 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 3 0 8 9 / 2 0 2 4
Il primo giudice ha, poi, rigettato la domanda di accertamento della prescrizione avanzata dagli attori in via subordinata, ritenendo che gli atti interruttivi posti in essere nei confronti del debitore principale, per effetto dell'art. 3 del contratto oggetto di causa, producono il medesimo effetto anche rispetto al soggetto garante.
Alla luce di tali argomentazioni il Tribunale ha rigettato tutte le domande attoree e ha condannato i sigg. al pagamento delle spese processuali. Pt_1
2. - Il giudizio di secondo grado
2.1. - L'atto di citazione in appello
Con atto di citazione in appello ritualmente depositato in data 6 novembre 2024, i sigg.
, e hanno impugnato la sentenza n. 7500 Parte_1 Parte_2 Parte_3 del 2024 del Tribunale delle imprese di Milano, affidandosi a 6 motivi di gravame.
2.1.1 - Primo motivo di gravame: violazione e falsa applicazione degli art. 1362,
1945, 1322, 1346 e 1418 c.c. per aver il Tribunale erroneamente qualificato il contratto oggetto di causa come garanzia autonoma e non come fideiussione.
2.1.2 - Secondo motivo di gravame: violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della L.
287/1990 per aver il Tribunale ritenuto privo di efficacia probatoria il provvedimento della rispetto ai contratti di garanzia autonoma. CP_7
2.1.3 – Terzo motivo di gravame: violazione e falsa applicazione degli artt. 1957 e
1363 c.c. per aver il giudice di primo grado ritenuto idonea una semplice missiva stragiudiziale ad interrompere il temine di cui all'art. 1957 c.c. in caso di fideiussioni a prima richiesta.
2.1.4 – Quarto motivo di gravame: violazione e falsa applicazione degli artt. 1957,
1175, 1375, 1363, 1366, 1367, 1370 e 1371 c.c., oltre che dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia in relazione alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c. dovuta alla mancata diligente prosecuzione delle istanze promosse nei confronti del debitore principale.
2.1.5 - Quinto motivo di gravame: violazione e falsa applicazione degli artt. 1310,
1957, 1292, 1293, 1294 e 1362 c.c., oltre che dell'art. 132 c.p.c., per aver il Tribunale
pag. 6/16 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 3 0 8 9 / 2 0 2 4
stabilito, in modo illogico e contraddittorio, che il contratto oggetto di causa è una garanzia autonoma e, al tempo stesso, aver applicato la disciplina delle obbligazioni solidali in relazione al debito principale.
2.1.6 – Sesto motivo di gravame: violazione e falsa applicazione degli artt. 1264 e
2697 c.c., oltre che degli artt. 58 T.U.B., 115, 116 e 132 c.p.c. per aver ritenuto provata la cessione del credito nei confronti della società appellata.
2.2. - Comparsa di costituzione e risposta
Si è costituita in giudizio chiedendo la conferma della Controparte_2 sentenza impugnata e ritenendo infondati i motivi di gravame avversari.
3. - Svolgimento del processo d'appello
All'udienza del 2 aprile 2025, rilevata la regolarità delle notifiche, il consigliere istruttore ha dichiarato la contumacia del . Controparte_8
All'esito dell'udienza del 22 ottobre 2025, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione, ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c., al giorno 26 novembre 2025.
Al termine di tal udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*
Motivi della decisione
4. - La decisione della Corte
La sentenza impugnata deve essere confermata, sebbene con diversa motivazione.
4.1. – Il primo motivo d'appello
4.1.1. - Gli argomenti delle parti
Con il primo motivo d'appello i sigg. contestano la decisione del Tribunale Pt_1 laddove ha qualificato il contratto oggetto di causa come contratto autonomo di garanzia.
In particolare, gli appellanti evidenziano che la presenza della sola clausola “a prima richiesta” non è idonea a trasformare un contratto di fideiussione in una garanzia autonoma, poiché non ha lo scopo di elidere il rapporto di accessorietà tra debito pag. 7/16 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 3 0 8 9 / 2 0 2 4
principale e obbligazione di garanzia, bensì quello di obbligare il fideiussore a non ritardare l'adempimento della prestazione a cui è tenuto.
I sigg. evidenziano, altresì, che la clausola 9 del contratto oggetto di causa Pt_1 testimonia proprio la natura fideiussoria del negozio in esame, poiché, escludendo la possibilità del fideiussore di opporre eccezioni limitatamente ad un singolo aspetto del rapporto contrattuale, sottintende che tutte le eccezioni differenti da quella esclusa possono essere sollevate, circostanza tipica del vincolo di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione.
Infine, gli appellanti rilevano che il contratto utilizza sempre i termini “fideiussione” o
“fideiussore”, elemento assolutamente significativo per individuare la volontà delle parti.
La società appellata ritiene infondate tutte le argomentazioni di controparte e, come argomentazioni a sua difesa, si limita a richiamare per intero le motivazioni formulate dal Tribunale.
4.1.2. - Le ragioni della decisione
Il motivo d'appello in esame è fondato.
La principale e fondamentale distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia consiste nell'esistenza o meno di un rapporto di accessorietà tra l'obbligazione del debitore principale e quella gravante sul garante.
Nel caso di specie, sulla base di un'interpretazione letterale e complessiva del negozio oggetto di causa, la Corte ritiene che sussista tale nesso di accessorietà e che, pertanto, il negozio in esame deve essere qualificato come fideiussione.
Tale approdo decisionale trova molteplici argomentazioni a proprio supporto.
In primis, occorre evidenziare che il nomen iuris scelto dalle parti è quello di
“fideiussione”, come si evince anche dall'utilizzo del termine “il fideiussore” in una molteplicità di occasioni.
In secundis, occorre rilevare che non è presente alcuna clausola che lasci intendere l'assenza di accessorietà, non potendo a ciò bastare l'esistenza della c.d. “clausola a pag. 8/16 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 3 0 8 9 / 2 0 2 4
prima richiesta”, la quale svolge la sola funzione di imporre al fideiussore l'immediato pagamento, senza impedirgli successivamente di sollevare eccezioni.
Al contrario, poi, alcune clausole contrattuali sottintendono l'esistenza di un vincolo tra l'obbligazione principale e quella garantita;
si vedano l'art. 3, che impone l'applicazione della disciplina delle obbligazioni solidali e l'art. 9, il quale esclude la possibilità per il fideiussore di sollevare una peculiare eccezione, lasciando intendere che tutte le diverse contestazioni inerenti il rapporto principale possono essere svolte dal fideiussore.
In virtù di quanto fin qui esposto, il contratto in esame deve essere qualificato come fideiussione.
4.2. - Il secondo, il terzo e il quarto motivo d'appello
Il secondo, il terzo e il quarto motivo d'appello devono essere trattati unitariamente in quanto logicamente collegati.
4.2.1. - Gli argomenti delle parti
Con il secondo motivo d'appello i sigg. richiamano alcuni precedenti della Pt_1
Cassazione secondo i quali il provvedimento della n. 55 del 2005 ha CP_7 efficacia probatoria anche rispetto alle fideiussioni antecedenti al provvedimento stesso, in quanto in esso è stato accertata l'esistenza dello schema anche in epoca antecedente all'accertamento dell'autorità antitrust.
In virtù di tali principi di diritto e dell'esito dell'ordine di esibizione disposto durante il giudizio di primo grado, gli appellanti ritengono provata, sia l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale al tempo della sottoscrizione del contratto in esame, sia la corrispondenza dello stesso alle clausole oggetto dell'intesa.
Conseguentemente, i sigg. ritengono di aver correttamente provato la nullità, Pt_1 quanto meno parziale, della fideiussione sottoscritta da loro padre.
Con il terzo motivo di gravame i fideiussori contestano, poi, la decisione del Tribunale laddove ha ritenuto che, per interrompere il termine di decadenza di cui all'art. 1957
pag. 9/16 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 3 0 8 9 / 2 0 2 4
c.c., sia sufficiente anche una diffida stragiudiziale qualora si tratti di fideiussioni a prima richiesta.
In particolare, gli appellanti evidenziano che l'art.6 della fideiussione utilizza il verbo
“escutere”, il quale indica la necessità di svolgere attività giurisdizionale.
Pertanto, i sigg. Pensa affermano che lo scopo delle parti, quando hanno introdotto la c.d. clausola a prima richiesta, fosse solo quello di imporre al fideiussore l'obbligo di un pagamento immediato e non di derogare all'onere di agire in giudizio imposto dall'art. 1957 c.c..
Chiarito quanto sopra in diritto, gli appellanti hanno rinnovato la propria domanda di accertamento della decadenza di cui all'art. 1957 c.c., in quanto la Banca ceditrice non ha attivato alcuna azione giurisdizionale nei confronti del debitore principale nel termine di 6 mesi.
Con il quarto motivo di gravame i sigg. censurano la sentenza di primo grado Pt_1 per non aver tenuto conto anche della seconda parte dell'art. 1957 c.c., che impone al creditore, dopo aver rispettato il termine di 6 mesi per agire contro il debitore, di continuare con diligenza le proprie istanze. In particolare, nel caso di specie viene evidenziato che, tra la prima istanza stragiudiziale - intervenuta nel 2002 – e il successivo atto finalizzato ad ottenere il soddisfacimento del credito – ossia il pignoramento del 2007 – sono decorsi ben 5 anni.
A parere degli appellanti tale lasso temporale è troppo ampio per poter ritenere che la
Banca creditrice abbia diligentemente continuato le proprie azioni.
Pertanto, i sigg. chiedono che venga accertata la decadenza del Banca e, Pt_1 conseguentemente, l'inefficacia della fideiussione.
La società appellata ritiene, in merito al secondo motivo d'appello, che i sigg. Pt_1 non abbiano assolto al proprio onere probatorio in relazione all'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale, in quanto il provvedimento della n. 55 del 2005 ha CP_7 valore probatorio solo in relazione alle fideiussioni sottoscritte nel periodo intercorrente tra il 2000 e il 2005, mentre la fideiussione oggetto causa risale al 1996.
pag. 10/16 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 3 0 8 9 / 2 0 2 4
Relativamente, invece, al terzo e al quarto motivo d'appello, la Controparte_2 si è nuovamente limitata a richiamare le argomentazioni già svolte dal primo
[...] giudice ritenendole immuni da qualsiasi censura.
4.2.2. Le ragioni della decisione
Il secondo motivo d'appello è inammissibile per mancanza di interesse ad agire, mentre il terzo e il quarto motivo sono infondati.
Primariamente, occorre chiarire che, sebbene la domanda di nullità di un contratto possa essere svolta da chiunque, è, comunque, necessario che sussista un interesse meritevole di tutela in capo al soggetto che invoca l'invalidità dell'accordo, così come imposto dall'art. 1421 c.c.. Inoltre, giova ricordare che la carenza dell'interesse ad agire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce un requisito essenziale per la trattazione del merito della domanda.
Per dovere di completezza, la Corte evidenzia che la valutazione in merito all'interesse sotteso alla domanda di nullità riguarda solamente l'ipotesi di invalidità parziale delle fideiussioni, in quanto è escluso, da giurisprudenza ormai consolidata della Suprema
Corte (SS.UU. 41994/2021), che nei casi come quello odierno possano riscontrarsi ipotesi di nullità totale del contratto, poiché le parti avrebbero concluso il contratto anche in assenza delle clausole censurate.
Ebbene, nel caso di specie, la Corte ritiene che i sig. non abbiano correttamente Pt_1 allegato, né tanto meno provato, alcun interesse idoneo a supportare la propria domanda di nullità.
In relazione, infatti, alle clausole n. 2 e 8 del contratto per cui è causa non è stato nemmeno allegato l'interesse sotteso ad ottenere la declaratoria di nullità, in quanto la società creditrice non ha mai invocato le facoltà derivanti da tali disposizioni negoziali;
pertanto, un'eventuale pronuncia di accertamento della nullità non condurrebbe a nessun risultato utile per i fideiussori.
pag. 11/16 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 3 0 8 9 / 2 0 2 4
Quanto, invece, alla clausola n.6, contenente la deroga al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., occorre svolgere un ulteriore ragionamento, che ha ad oggetto le censure di cui al terzo e al quarto motivo di gravame.
Il consolidato orientamento di questa sezione, che risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità (si veda, ad esempio, Cass. 26/9/2017 n. 22346), afferma che, in caso di fideiussioni contenti la clausola “a prima richiesta”, è sufficiente, per evitare la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., che nel termine di sei mesi previsto dalla predetta norma il creditore invii una richiesta di pagamento stragiudiziale al debitore principale.
Non potrebbe, infatti, considerarsi “a prima richiesta” una fideiussione il cui adempimento è subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio, poiché tale onere priverebbe la clausola in esame di ogni effetto. Una diversa interpretazione dell'art.1957
c.c. contrasterebbe, quindi, con la volontà delle parti e, non essendo la norma in esame una norma inderogabile, questa Corte ritiene doveroso preferire un'esegesi che mantenga inalterata la volontà dei contraenti.
Le medesime ragioni appena esposte esonerano il creditore principale anche dall'agire in giudizio entro un breve lasso di tempo, in quanto tale imposizione priverebbe della sua già ricordata funzione la c.d. “clausola a prima richiesta”. Pertanto, una volta rispettato il termine di cui all'art. 1957 c.c. tramite missiva stragiudiziale, non occorre che il creditore abbia successivamente agito in giudizio, poiché la predetta comunicazione ha già realizzato tutti gli adempimenti necessari ad impedire la decadenza in esame.
Ad abudantiam, la Corte rileva che la ratio della norma invocata è quella di garantire il diritto del fideiussore di agire in regresso nei confronti del debitore principale, sicchè è necessario che il soggetto garante provi il possibile pregiudizio a lui arrecato dal comportamento negligente del creditore. L'art. 1957 c.c., infatti, impone al creditore di agire diligentemente, senza imporre stringenti termini temporali. Pertanto, anche qualora si accolga la tesi degli appellanti, la Corte ritiene che, in assenza di pregiudizi pag. 12/16 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 3 0 8 9 / 2 0 2 4
per il fideiussore dovuti alla negligenza della banca, l'unico limite temporale a cui è sottoposto il creditore è quello di prescrizione.
Tali principi di diritto, applicati al caso di specie, conducono a ritenere non decaduta la creditrice dalla facoltà di escutere i fideiussori anche qualora si dichiari nulla la clausola n.6 del contratto per cui è causa, in quanto la ha interrotto tempestivamente il CP_7 termine decadenziale tramite comunicazione stragiudiziale, circostanza da ritenersi pacifica in quanto non contestata dai fideiussori e ha poi agito giudizialmente entro la decadenza del termine di prescrizione.
In virtù di quanto fin qui esposto, la Corte ritiene che anche in relazione a tale pattuizione non sussista alcun interesse idoneo a giustificare la domanda di accertamento della nullità, il cui eventuale accoglimento non condurrebbe ad alcun effetto pratico.
I precedenti approdi giurisprudenziali comportano il rigetto del secondo motivo d'appello in quanto inammissibile per mancanza di interesse, oltre che del terzo e del quarto motivo d'appello poiché infondati.
4.3. Il quinto motivo d'appello
4.3.1. Le ragioni delle parti.
Con il quinto motivo di gravame gli appellanti evidenziano la contraddittorietà della sentenza impugnata laddove ha qualificato il contratto oggetto di causa come garanzia autonoma, ma successivamente ha applicato allo stesso la disciplina delle obbligazioni solidali in relazione al debito principale.
La società appellata anche in relazione al presente motivo di gravame, richiama integralmente le motivazioni della decisione impugnata, ritenendole sufficienti a confutare le tesi avversarie.
4.5.2. La decisione della Corte
Il presente motivo è da considerarsi assorbito, poiché si basa interamente sulla qualificazione del contratto come garanzia autonoma, circostanza esclusa dall'accoglimento del primo motivo d'appello.
pag. 13/16 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 3 0 8 9 / 2 0 2 4
4.6. Il sesto motivo d'appello
4.6.1. Le ragioni delle parti.
Con il sesto motivo di gravame i sigg. contestano la decisione del primo giudice Pt_1 laddove ha ritenuto provato, per effetto della produzione dell'avviso in Gazzetta
Ufficiale, la cessione del credito oggetto di causa da Controparte_1 all'odierna appellata.
In particolare, gli appellanti evidenziano di aver svolto una duplice eccezione sul punto;
una prima inerente all'esistenza stessa della cessione ed una seconda negando che il credito in esame rientrasse tra quelli oggetto di trasferimento.
A parere dei sigg. il Tribunale si è occupato di confutare solo la seconda Pt_1 eccezione, senza, tuttavia, esprimersi riguardo all'effettiva esistenza della cessione.
Pertanto, rinnovate le proprie contestazioni in merito all'esistenza e al contenuto del contratto di cessione, gli appellanti chiedono che venga accertata la carenza di legittimazione attiva di Controparte_2
La società appellata evidenzia, sul punto, che tali contestazioni in primo grado sono state avanzate tardivamente soltanto in sede di comparsa conclusionale, mentre avrebbero dovuto essere sollevate al più tardi con la precisazione delle conclusioni.
Infine, l'appellata rileva che, successivamente a tali contestazioni, ha prodotto in giudizio la dichiarazione di cessione del credito resa dalla cedente.
4.6.2. La decisione della decisione
Anche il presente motivo è infondato.
La giurisprudenza consolidata della Cassazione, a cui la presente sezione aderisce, ritiene sufficiente ai fini della dimostrazione della cessione di un credito, in caso di trasferimenti in blocco, la produzione in giudizio dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, purché esso sia redatto in maniera tale da consentire di individuare con certezza tutti i crediti trasferiti.
La Suprema Corte, infatti, ha più volte precisato che “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società
pag. 14/16 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 3 0 8 9 / 2 0 2 4
cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. (Cfr. Cass n. 29973/2021).
Ebbene, nel caso di specie, è stato prodotto in giudizio l'avviso in Gazzetta ufficiale, il quale indica le caratteristiche specifiche dei crediti oggetto di cessione e ne consente una corretta individuazione anche grazie ad apposito link che consente di individuare l'elenco dei crediti ceduti, tra cui rientra quello per cui è causa.
Inoltre, bisogna rilevare che è presente in atti anche una dichiarazione della società cedente che conferma l'avvenuta cessione.
In virtù di tale documentazione è possibile ritenere provata, quanto meno in via indiziaria, non solo l'inclusione del credito nella cessione oggetto di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, ma anche, ancora prima, l'esistenza della cessione stessa.
Pertanto, l'eccezione in esame, conformemente a quanto fatto dal Tribunale, deve essere respinta.
5. – Conclusione e spese
Alla luce delle argomentazioni esposte, la Corte d'Appello di Milano, sebbene con differenti motivazioni, conferma la sentenza impugnata e, per l'effetto, condanna i sigg.
, e in solido tra di loro, al pagamento delle Parte_1 Parte_2 Parte_3 spese del presente grado di giudizio che, tenuto conto della complessità della causa, si liquidano secondo i parametri in medi in € 14.239,00 (di cui € 4.389,00 per la fase di studio, 2.552 per la fase introduttiva e €7.298,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA.
pag. 15/16 CORTE DI APPELLO DI MILANO
- Sezione Prima Civile -
P r o c . C i v . R . G . N . 3 0 8 9 / 2 0 2 4
Per Questi Motivi
La Corte d'Appello di Milano – prima sezione civile – definitivamente decidendo la causa r.g. n. 3089/2024, in conferma della sentenza del Tribunale di Milano n. 7500 del
2024, così dispone:
I) rigetta l'appello proposto;
II) condanna i sigg. , e , in solido tra Parte_1 Parte_3 Parte_7 di loro, al pagamento, in favore di e, per essa, Controparte_2
, delle spese di lite, che liquida €14.239,00, oltre Controparte_9 spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA.
III) dichiara ai sensi dell'art. 13, comma 1^ quarter DPR 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per la condanna della società ricorrente al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Milano, il giorno 26 novembre 2025.
Il Presidente est.
SE DE
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. Francesco Abbiati
pag. 16/16