Art. 1.
La elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti si effettua con le norme previste nei titolo II, capo II, del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1 .
La elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti si effettua con le norme previste nei titolo II, capo II, del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1 .