Articolo 1 della Legge 24 febbraio 1951, n. 84
Articolo 2
Versione
17 marzo 1951
Art. 1.
La elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti si effettua con le norme previste nei titolo II, capo II, del decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1 .
Entrata in vigore il 17 marzo 1951