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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/11/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 2129/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di LL, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. IM NT Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2129/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.DONADIO LUCA
PARTE RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
VETERE KATIA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 11/12/2024 Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio, in data 31/3/2005, che dalla unione erano nati i figli , e , e rappresentavano di Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
voler separarsi alle condizioni specificamente indicate chiedendo, all'esito, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge pronunciandosi in data
20/2/2025 la separazione personale dei coniugi con contestuale rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito della udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti deve ritenersi che sia del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale
è perdurato lo stato di separazione.
Sussistono, quindi i presupposti per ritenere perfezionatasi la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2
lett. b della legge n. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente da sei mesi dalla data di avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di omologa emesso dal Tribunale di
LL.
In base all'accordo raggiunto le parti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni, che il Tribunale ritiene conformi alla legge, già indicate nella precedente sentenza di separazione personale del 20/2/2025 che devono intendersi,
in questa sede, integralmente trascritte. Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Andria
(atto n.19 Parte II Serie A anno 2005) da ata a MI (MI) il Parte_1
20/08/1976 e nato a [...] il [...] alle condizioni Controparte_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
Dispone che la cancelleria trasmetta la sentenza, in copia autentica, non appena sarà
passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.
396.
LL , 1 novembre 2025
Il Presidente- estensore
IM NT
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di LL, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. IM NT Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2129/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.DONADIO LUCA
PARTE RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
VETERE KATIA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 11/12/2024 Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio, in data 31/3/2005, che dalla unione erano nati i figli , e , e rappresentavano di Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
voler separarsi alle condizioni specificamente indicate chiedendo, all'esito, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge pronunciandosi in data
20/2/2025 la separazione personale dei coniugi con contestuale rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'esito della udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti deve ritenersi che sia del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale
è perdurato lo stato di separazione.
Sussistono, quindi i presupposti per ritenere perfezionatasi la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2
lett. b della legge n. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente da sei mesi dalla data di avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di omologa emesso dal Tribunale di
LL.
In base all'accordo raggiunto le parti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni, che il Tribunale ritiene conformi alla legge, già indicate nella precedente sentenza di separazione personale del 20/2/2025 che devono intendersi,
in questa sede, integralmente trascritte. Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Andria
(atto n.19 Parte II Serie A anno 2005) da ata a MI (MI) il Parte_1
20/08/1976 e nato a [...] il [...] alle condizioni Controparte_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
Dispone che la cancelleria trasmetta la sentenza, in copia autentica, non appena sarà
passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.
396.
LL , 1 novembre 2025
Il Presidente- estensore
IM NT