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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 13/11/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1636/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1636/2025 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. CRISTINA Parte_1 C.F._1
AR ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, via Ristoro D'Arezzo n.
166;
PARTE RICORRENTE contro
( , rappresentata e difesa dall'avv. GESSICA Controparte_1 C.F._2
OC ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, via Margaritone n. 32;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da conclusioni congiunte concordemente rassegnate all'udienza del
06.11.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.07.2025, il ricorrente ha chiesto che il Tribunale Parte_1 disponesse la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 912/2022, emessa da questo Tribunale in data 15.09.2022, con la quale era stato concordemente stabilito un assegno di mantenimento a carico del padre ed in favore della FI , all'epoca minorenne, pari ad Persona_1
€ 400,00 mensili, rivalutabili ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, da versare alla sig.ra
[...] entro il giorno 10 di ogni mese. CP_1
Il ricorrente ha chiesto che venisse disposta la cessazione dell'obbligo a suo carico di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della FI, pari ad € 400 mensili, e che venisse posto a carico della sig.ra un assegno di mantenimento pari ad € 300,00 mensili, da versare al ricorrente CP_1
a titolo di mantenimento ordinario di oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
Si è costituita in giudizio con memoria di costituzione depositata in data Controparte_1
30.09.2025, contestando quanto dedotto dal ricorrente e rilevando che la FI dal mese di Per_1 settembre 2025, si sarebbe trasferita a Perugia per frequentare l'università. Pertanto, la resistente ha chiesto che venisse rigettato il ricorso e, in via riconvenzionale, ha chiesto che venisse modificata la sentenza di divorzio nel senso che il padre versasse direttamente alla FI l'assegno di Per_1 mantenimento di € 400,00 mensili, ferme restando tutte le altre condizioni.
All'udienza del 06.11.2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo ed hanno concordemente chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione sulle conclusioni congiuntamente rassegnate (cfr. verbale d'udienza del 06.11.2025). Pertanto, acquisito il parere favorevole del
Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Nello specifico, le parti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate nei seguenti termini: “premesso che entrambi i genitori riconoscono che la FI maggiorenne ha interesse a percepire direttamente l'assegno di mantenimento da Persona_1 parte dei genitori, pur essendo rimasta estranea al presente procedimento per tutelarla dalla conflittualità genitoriale, in una fase delicata della sua vita, come emerge dagli atti, le parti chiedono congiuntamente che il Tribunale voglia modificare come segue le condizioni di divorzio: - l'assegno di mantenimento sarà direttamente corrisposto da ciascun genitore alla FI maggiorenne
[...] nella misura di € 300,00 ciascuno, con due separati pagamenti, direttamente nel conto Per_1 corrente intestato alla FI: € 300,00 saranno versati dal padre il primo giorno di ogni mese;
€
300,00 saranno versati dalla madre il quindicesimo giorno di ogni mese;
- i genitori contribuiranno in pari misura al pagamento delle spese straordinarie relative alla FI, come da protocollo attualmente in uso presso questo Tribunale;
- la sig.ra provvederà a rimborsare al padre € 300,00 a titolo di conguaglio per il CP_1 pregresso mantenimento versato dal padre dalla data del deposito del ricorso, nonché € 300,00 direttamente alla FI , sempre a titolo di conguaglio, dalla data della domanda;
Per_1
- spese di lite compensate.” (cfr. verbale d'udienza del 06.11.2025).
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 06.11.2025 e ritenuto che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento delle stesse, anche nell'interesse della prole, il
Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate all'udienza del
06.11.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Alessia Caprio Dr.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1636/2025 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. CRISTINA Parte_1 C.F._1
AR ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, via Ristoro D'Arezzo n.
166;
PARTE RICORRENTE contro
( , rappresentata e difesa dall'avv. GESSICA Controparte_1 C.F._2
OC ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, via Margaritone n. 32;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da conclusioni congiunte concordemente rassegnate all'udienza del
06.11.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.07.2025, il ricorrente ha chiesto che il Tribunale Parte_1 disponesse la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 912/2022, emessa da questo Tribunale in data 15.09.2022, con la quale era stato concordemente stabilito un assegno di mantenimento a carico del padre ed in favore della FI , all'epoca minorenne, pari ad Persona_1
€ 400,00 mensili, rivalutabili ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, da versare alla sig.ra
[...] entro il giorno 10 di ogni mese. CP_1
Il ricorrente ha chiesto che venisse disposta la cessazione dell'obbligo a suo carico di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore della FI, pari ad € 400 mensili, e che venisse posto a carico della sig.ra un assegno di mantenimento pari ad € 300,00 mensili, da versare al ricorrente CP_1
a titolo di mantenimento ordinario di oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_1
Si è costituita in giudizio con memoria di costituzione depositata in data Controparte_1
30.09.2025, contestando quanto dedotto dal ricorrente e rilevando che la FI dal mese di Per_1 settembre 2025, si sarebbe trasferita a Perugia per frequentare l'università. Pertanto, la resistente ha chiesto che venisse rigettato il ricorso e, in via riconvenzionale, ha chiesto che venisse modificata la sentenza di divorzio nel senso che il padre versasse direttamente alla FI l'assegno di Per_1 mantenimento di € 400,00 mensili, ferme restando tutte le altre condizioni.
All'udienza del 06.11.2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo ed hanno concordemente chiesto che la causa venisse trattenuta in decisione sulle conclusioni congiuntamente rassegnate (cfr. verbale d'udienza del 06.11.2025). Pertanto, acquisito il parere favorevole del
Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Nello specifico, le parti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate nei seguenti termini: “premesso che entrambi i genitori riconoscono che la FI maggiorenne ha interesse a percepire direttamente l'assegno di mantenimento da Persona_1 parte dei genitori, pur essendo rimasta estranea al presente procedimento per tutelarla dalla conflittualità genitoriale, in una fase delicata della sua vita, come emerge dagli atti, le parti chiedono congiuntamente che il Tribunale voglia modificare come segue le condizioni di divorzio: - l'assegno di mantenimento sarà direttamente corrisposto da ciascun genitore alla FI maggiorenne
[...] nella misura di € 300,00 ciascuno, con due separati pagamenti, direttamente nel conto Per_1 corrente intestato alla FI: € 300,00 saranno versati dal padre il primo giorno di ogni mese;
€
300,00 saranno versati dalla madre il quindicesimo giorno di ogni mese;
- i genitori contribuiranno in pari misura al pagamento delle spese straordinarie relative alla FI, come da protocollo attualmente in uso presso questo Tribunale;
- la sig.ra provvederà a rimborsare al padre € 300,00 a titolo di conguaglio per il CP_1 pregresso mantenimento versato dal padre dalla data del deposito del ricorso, nonché € 300,00 direttamente alla FI , sempre a titolo di conguaglio, dalla data della domanda;
Per_1
- spese di lite compensate.” (cfr. verbale d'udienza del 06.11.2025).
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 06.11.2025 e ritenuto che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento delle stesse, anche nell'interesse della prole, il
Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate all'udienza del
06.11.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr.ssa Alessia Caprio Dr.ssa Lucia Faltoni