Sentenza breve 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 29/12/2025, n. 8487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8487 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08487/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03172/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3172 del 2024, proposto da
IO De TA, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Perla, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via S.Brigida n.39;
contro
Comune di Marano di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Perone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) del provvedimento prot. n. 11890 del 03.04.2024, a firma del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Marano di Napoli, notificato a mezzo raccomandata a/r in data 11.04.2024, con il quale si è determinato per il diniego definitivo della richiesta di sanatoria per abusi edilizi prot.n. 4128 del 20.02.1995 (UTC 533) prodotta ai sensi della L.724/94; B) Tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marano di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa VA RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che con il ricorso in trattazione parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego di condono meglio identificato in epigrafe ritenendolo viziato per i seguenti motivi: violazione e falsa applicazione della l. 23.12.1994 n. 724 - violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii. - violazione del principio del contraddittorio - violazione del giusto procedimento - carenza di istruttoria - eccesso di potere – carenza dei presupposti.
A. Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto in contrasto con il provvedimento tacito di assenso maturato sull’istanza per decorso del termine di ventiquattro mesi.
B. Il provvedimento impugnato sarebbe carente di istruttoria ed esaustiva motivazione.
C. L’istanza andrebbe valutata separatamente dalle altre, provenienti da diversi soggetti.
Si è costituito il Comune di Marano di Napoli contestando le avverse censure.
All’udienza camerale del 18 dicembre 2025, dato avviso alle parti della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto il ricorso infondato in quanto:
- la domanda di condono oggetto di diniego riguarda un’unità immobiliare facente parte di un unico fabbricato costruito sine titulo su terreno di proprietà dei germani LU e IO De TA, che si compone di altre tre unità immobiliari per le quali sono state presentate altrettante domande di condono ai sensi dell’art. 39 L. 724/94;
- benchè concernente un’unità immobiliare avente volumetria inferiore al limite massimo di 750 mc previsto dall’art. 39 L. 724/94, l’istanza oggetto del diniego impugnato va valutata insieme alle altre riguardanti le unità immobiliari di cui si compone l’unico immobile di cui è parte, atteso che le quattro istanze sono in realtà riconducibili ai due proprietari del terreno su cui è stato costruito l’immobile, in quanto le istanze relative alle unità immobiliari identificate agli interni 3 e 4 sono state presentate da soggetti non qualificatisi come proprietari, ma, rispettivamente, come figli di De TA IO e De TA LU;
- secondo consolidata giurisprudenza “il limite massimo di volume “per le nuove costruzioni (che, come tali, per la differenza di situazione oggettiva, non possono avere un parametro di preesistente riferimento non essendovi costruzione originaria) costituisce un limite unico (riferito alla nuova costruzione, complessivamente considerata con carattere unitario a prescindere dalle unità immobiliari ai fini catastali) ed assoluto, con un derogatorio temperamento (di stretta interpretazione) riferibile esclusivamente alle ipotesi eccezionali in cui è ammessa la scissione delle domande di sanatoria per effetto di suddivisione in autonome costruzioni o di limitazioni quantitative del titolo in base al quale si chiede il condono-sanatoria” (Cons. St., Sez. IV, n. 3631 del 2017). Inoltre, “laddove l’abuso riguardi un fabbricato suddiviso in più unità immobiliari, ancorché dotate di autonomia funzionale, il limite volumetrico vada riferito all’edificio nel suo complesso e non alle singole unità immobiliari di cui il medesimo si compone, costituendo la previsione di una cubatura massima un limite assoluto e inderogabile che risulterebbe, in caso contrario, facilmente aggirabile. Ne consegue che le eventuali istanze presentate in relazione a singole unità di un unico edificio devono essere ricondotte ad un’unica concessione in sanatoria anche con riguardo al limite volumetrico (Cons. St., Sez. II, n.7523 del 2019; Sez. VI, n. 932 del 2021 e n. 691 del 2024) ” (così da ultimo Consiglio di Stato, Sez. Sez. VII, 10/11/2025, n. 8742/2025.
- anche considerando la somma dei volumi delle unità immobiliari riferibili a ciascuno dei comproprietari del terreno, esse superano il limite previsto dall’art. 39 L. 724/94.
Ritenuto, pertanto, che il provvedimento di diniego impugnato è esente dalle censure articolate, non sussistendo i presupposti per il rilascio del condono edilizio.
Né il diniego impugnato si pone in conflitto con un precedente provvedimento tacito di assenso poiché lo stesso non può ritenersi formato in assenza dei presupposti di legge (Cons. St, Sez. IV, n. 1177 del 2023) e del parere positivo reso dalle autorità preposte alla tutela dei numerosi vincoli gravanti sull’area (Paesaggistico, Zona Rossa Campi Flegrei rischio vulcanico, Rischio idraulico molto elevato-R4).
Il provvedimento è esaustivamente motivato in relazione alle ragioni che giustificano il diniego, atteso che, in esso è chiaramente esposto che: “·In ragione delle dimensioni dell'immobile e della nuova consistenza concretizzata di cui al verbale della P.M. 012/2022, le istanze di condono si rapportano a quanto previsto dalla normativa vigente sul condono ex legge 724/94 art.39, alla circolare 17 giugno 1995, numero 2241/UL. del Ministero dei LL.PP. (applicazione della normativa in materia di definizione agevolata delle violazioni edilizie), a quanto stabilito dalla recente sentenza della Corte di Cassazione 13 Gennaio 2022, n. 807 sul frazionamento delle unità immobiliari, limite volumetrico, dimensioni delle opere abusive oggetto del condono L. 724/94, alle note giurisprudenziali attinenti la sentenza, alla titolarità dei soggetti che le hanno presentate non riconducibili, tutti, ai proprietari del terreno su cui e stato edificato il fabbricato e in fine, ma non ultimo, alla reale occupazione dell'immobile non coincidente con i soggetti richiedenti.” .
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere respinto e che le spese, secondo il criterio della soccombenza, debbano essere poste a carico della parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN RD, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario
VA RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA RI | AN RD |
IL SEGRETARIO