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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 11/12/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso letti gli atti della controversia iscritta al n. 766/2024 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
10.12.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che le parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 766/2024, avente ad oggetto: opposizione ad A.T.P.
TRA
C.F: , rappresentato e difenso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 calce al presente atto, dall'Avv. Gaspare Aiello, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cosenza alla Via Arabia n. 30
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avvocati
MB RR e GI EN, come da procura generale alle liti a rogito Notaio Persona_1 di Roma del 21/07/2015, n. 80974 di repertorio, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto
22/A, presso l'Ufficio legale dell'Istituto
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. L'istante in epigrafe ha esposto di aver proposto ricorso per A.T.P., ai sensi dell'art. 445 bis
c.p.c., per il riconoscimento del requisito sanitario utile per l'assegno di invalidità ordinaria ex L. n.
222/1984, all'esito del quale il C.T.U. ha ritenuto insussistente il requisito sanitario per beneficiare dalle provvidenze richieste.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto, con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari per come sopra cennato.
L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda o, comunque, rigettarsi la stessa. CP_1
La causa viene dunque decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Nel caso di specie, il motivo di opposizione consiste nella affermazione che il CTU della prima fase avrebbe compiuto una valutazione inadeguata rispetto alle effettive condizioni cliniche dell'istante e, in ogni caso, lacunosa ed erronea in quanto non conforme, tra le altre cose, alle certificazioni mediche in atti.
Fatta questa premessa, le censure sono infondate.
Va precisato che il c.t.u nominato nella fase di opposizione per la rinnovazione delle operazioni peritali, Dott. per quanto emerso dalla visita peritale e dall'esame della Persona_2 documentazione sanitaria presente agli atti, ha ritenuto che parte istante sia affetta dalle seguenti patologie: “Sulla scorta di quanto sopra esposto, dai dati obiettivi, anamnestici e clinici raccolti, possiamo affermare che il signor è affetto da: ”Esiti di pancreatite acuta. Parte_1
Diabete mellito tipo 2 NID. Riferita ipertensione arteriosa. Artrosi cervico lombare. Stato ansioso”.
Da un'attenta lettura della documentazione medica agli atti si evidenzia che la patologia pancreatica era in via di guarigione (cartella clinica del 14/10/2022). Lo stesso Parte_1 nell'anamnesi, riferisce che non vi è stato alcun aggravamento di tale patologia negli ultimi due anni (alimentazione senza disturbi, alvo normocanalizzato). Per quanto riguarda la patologia diabetica, in terapia con ipoglicemizzanti orali, i valori glicemici, rilevati dalle cartelle cliniche dell'ospedale San Raffaele e riportati nell'esame obiettivo, sono leggermente superiori ai limiti della norma.
Per quanto riguarda la riferita ipertensione arteriosa si precisa che dalla documentazione medica agli atti non si rileva alcun accertamento cardiologico (e.c.g. – visita – ecocardiogramma). Inoltre, dall'esame clinico obiettivo (pag.5) si rileva una normale attività cardiaca con normali valori pressori.
Per quanto riguarda il “riscontro segni di una forma ansiosa di entità moderata” che si deduce dal certificato medico del 04/02/2022, c'è da rilevare che in tutta la documentazione medica presente agli atti, questo è l'unico certificato medico psichiatrico, non accompagnato da terapia medica.
Comunque, attualmente il quadro clinico è quello dell'esame obiettivo della visita medica peritale, ed inoltre, è lo stesso periziato che ha dichiarato di non essersi sottoposto ad altre visite mediche negli ultimi due anni.
Per quanto riguarda l'artrosi cervico lombare la predetta artrosi, non appare classificabile a forma morbosa di significativa gravità clinica (e conseguente effetto invalidante). Giova ricordare, infine, che negli ultimi anni, non si è verificato un aggravamento delle malattie denunciate (vedi certificati medici), né sono sorte nuove patologie.
Per concludere, sulla scorta della documentazione sanitaria esaminata esibita e dei dati assunti con la visita peritale, ritengo che il signor non presenti infermità, in atto, che Parte_1 possano giustificare una riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3 in occupazioni confacenti alle proprie attitudini (L.222/84)”.
Il consulente ha, quindi, escluso il requisito sanitario utile all'ammissione della provvidenza richiesta, atteso che la documentazione sanitaria esaminata non ha condotto alle risultanze peritali auspicate dal ricorrente.
Ebbene, rispetto ai puntuali apprezzamenti peritali innanzi riportati, l'istante non ha dimostrato che l'ausiliare sia incorso in un vizio di indagine, ma ha contestato, genericamente, le risultanze opponendo una diversa valutazione clinica, tra l'altro, non adeguatamente supportata dal versante probatorio
Ha, invero, espresso delle generiche doglianze che, quindi, non sono in grado di revocare in dubbio le valutazioni sopradette.
Altresì, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Le censure, quindi, sono infondate e, dunque, il ricorso va integralmente rigettato.
§ 3. Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, stanti i limiti reddituali del ricorrente, di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. Per le medesime ragioni vanno poste a carico dell' CP_1 le spese della compiuta CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. Condanna l' al pagamento delle spese della compiuta CTU, liquidate con separato CP_1 decreto.
Si comunichi.
Paola, 11.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso
10.12.2025 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che le parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 766/2024, avente ad oggetto: opposizione ad A.T.P.
TRA
C.F: , rappresentato e difenso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 calce al presente atto, dall'Avv. Gaspare Aiello, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cosenza alla Via Arabia n. 30
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avvocati
MB RR e GI EN, come da procura generale alle liti a rogito Notaio Persona_1 di Roma del 21/07/2015, n. 80974 di repertorio, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto
22/A, presso l'Ufficio legale dell'Istituto
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. L'istante in epigrafe ha esposto di aver proposto ricorso per A.T.P., ai sensi dell'art. 445 bis
c.p.c., per il riconoscimento del requisito sanitario utile per l'assegno di invalidità ordinaria ex L. n.
222/1984, all'esito del quale il C.T.U. ha ritenuto insussistente il requisito sanitario per beneficiare dalle provvidenze richieste.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto, con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento dei requisiti sanitari per come sopra cennato.
L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda o, comunque, rigettarsi la stessa. CP_1
La causa viene dunque decisa con sentenza resa all'esito della trattazione scritta e di cui è disposta la comunicazione alle parti.
§ 2. Nel caso di specie, il motivo di opposizione consiste nella affermazione che il CTU della prima fase avrebbe compiuto una valutazione inadeguata rispetto alle effettive condizioni cliniche dell'istante e, in ogni caso, lacunosa ed erronea in quanto non conforme, tra le altre cose, alle certificazioni mediche in atti.
Fatta questa premessa, le censure sono infondate.
Va precisato che il c.t.u nominato nella fase di opposizione per la rinnovazione delle operazioni peritali, Dott. per quanto emerso dalla visita peritale e dall'esame della Persona_2 documentazione sanitaria presente agli atti, ha ritenuto che parte istante sia affetta dalle seguenti patologie: “Sulla scorta di quanto sopra esposto, dai dati obiettivi, anamnestici e clinici raccolti, possiamo affermare che il signor è affetto da: ”Esiti di pancreatite acuta. Parte_1
Diabete mellito tipo 2 NID. Riferita ipertensione arteriosa. Artrosi cervico lombare. Stato ansioso”.
Da un'attenta lettura della documentazione medica agli atti si evidenzia che la patologia pancreatica era in via di guarigione (cartella clinica del 14/10/2022). Lo stesso Parte_1 nell'anamnesi, riferisce che non vi è stato alcun aggravamento di tale patologia negli ultimi due anni (alimentazione senza disturbi, alvo normocanalizzato). Per quanto riguarda la patologia diabetica, in terapia con ipoglicemizzanti orali, i valori glicemici, rilevati dalle cartelle cliniche dell'ospedale San Raffaele e riportati nell'esame obiettivo, sono leggermente superiori ai limiti della norma.
Per quanto riguarda la riferita ipertensione arteriosa si precisa che dalla documentazione medica agli atti non si rileva alcun accertamento cardiologico (e.c.g. – visita – ecocardiogramma). Inoltre, dall'esame clinico obiettivo (pag.5) si rileva una normale attività cardiaca con normali valori pressori.
Per quanto riguarda il “riscontro segni di una forma ansiosa di entità moderata” che si deduce dal certificato medico del 04/02/2022, c'è da rilevare che in tutta la documentazione medica presente agli atti, questo è l'unico certificato medico psichiatrico, non accompagnato da terapia medica.
Comunque, attualmente il quadro clinico è quello dell'esame obiettivo della visita medica peritale, ed inoltre, è lo stesso periziato che ha dichiarato di non essersi sottoposto ad altre visite mediche negli ultimi due anni.
Per quanto riguarda l'artrosi cervico lombare la predetta artrosi, non appare classificabile a forma morbosa di significativa gravità clinica (e conseguente effetto invalidante). Giova ricordare, infine, che negli ultimi anni, non si è verificato un aggravamento delle malattie denunciate (vedi certificati medici), né sono sorte nuove patologie.
Per concludere, sulla scorta della documentazione sanitaria esaminata esibita e dei dati assunti con la visita peritale, ritengo che il signor non presenti infermità, in atto, che Parte_1 possano giustificare una riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3 in occupazioni confacenti alle proprie attitudini (L.222/84)”.
Il consulente ha, quindi, escluso il requisito sanitario utile all'ammissione della provvidenza richiesta, atteso che la documentazione sanitaria esaminata non ha condotto alle risultanze peritali auspicate dal ricorrente.
Ebbene, rispetto ai puntuali apprezzamenti peritali innanzi riportati, l'istante non ha dimostrato che l'ausiliare sia incorso in un vizio di indagine, ma ha contestato, genericamente, le risultanze opponendo una diversa valutazione clinica, tra l'altro, non adeguatamente supportata dal versante probatorio
Ha, invero, espresso delle generiche doglianze che, quindi, non sono in grado di revocare in dubbio le valutazioni sopradette.
Altresì, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e, dunque, risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Le censure, quindi, sono infondate e, dunque, il ricorso va integralmente rigettato.
§ 3. Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, stanti i limiti reddituali del ricorrente, di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. Per le medesime ragioni vanno poste a carico dell' CP_1 le spese della compiuta CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. Condanna l' al pagamento delle spese della compiuta CTU, liquidate con separato CP_1 decreto.
Si comunichi.
Paola, 11.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso