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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 31/07/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. 267/2024 (+ n. 299/24 e 303/24 riuniti) R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA I Sezione Civile
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr Massimo GULLINO Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 267/2024 R.G., vertente tra: tra Avv. Carlo Nucita, quale Curatore fallimentare de: 1) (C.F. e P.I. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Via dei Rosari, s.n.c., Fraz. Curcuraci, CAP 98158; Co 2) Società di fatto (C.F. e P.I. SdF ) tra , P.IVA_2 Controparte_1
, nato a [...] [...] (C.F. ), titolare Parte_1 CP_1 CodiceFiscale_1 dell'omonima impresa individuale, con sede legale in Via Piano Chiesa, n. 6, CP_1
Vill. CAP 98166 (P. IVA , e (C.F. e P.I. ), CP_2 P.IVA_3 P_ P.IVA_4 con sede legale in Via Consolare Pompea, s.n.c., Piano Chiesa, Vill. CAP CP_1 CP_2
98166; 3) (C.F. e P.I. ), con sede legale in Via Consolare Pompea, P_ P.IVA_4 CP_1
s.n.c., Piano Chiesa, Vill. CAP 98166, CP_2 nonché 4) tutti i predetti soggetti quali soci illimitatamente responsabili della S.d.f. (Fallimenti Trib. Messina, R.G. nn. 45, 45-1, 45-2/2018), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Guerrera del foro di CP_1 parte ammessa al gratuito patrocinio, ai fini e per gli effetti previsti dall'art. 144 DPR 115/02, giusta decreto del G.D. del 29.01.2024;
- Ricorrente in riassunzione- contro (nato a [...] [...] – cf: ) titolare Parte_1 CP_1 C.F._2 dell'omonima ditta individuale con sede legale in Via Piano Chiesa n.6 Vill. S. Agata CP_1
1 - p.iva rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Cataldo, giusta procura in P.IVA_3 atti, elettivamente domiciliato presso e nello Studio del difensore, in Via Loggia dei CP_1
Mercanti n.19, ovvero al domicilio digitale del difensore ( ; Email_1
-Resistente in riassunzione- con sede in Via Consolare Pompea snc, in persona del legale P_ CP_1 rappresentante pro tempore, (nata a [...] [AN] il 27 luglio 1944 - cf. Controparte_4
); C.F._3
-Resistente in riassunzione– E nei confronti: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Messina;
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Messina;
-Resistenti in riassunzione-
+ fascicoli riuniti (n. 299/24 e 303/24) instaurati, contro le altre parti, rispettivamente da:
(nato a [...] [...] – cf: ) Parte_1 CP_1 C.F._2 titolare dell'omonima ditta individuale con sede legale in Via Piano Chiesa n.6 Vill. CP_1
S. Agata - p.iva rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Cataldo (cf. P.IVA_3
) (fax 090 671978) ( , giusta procura in C.F._4 Email_1 atti, elettivamente domiciliato presso e nello Studio del difensore in Via Loggia dei CP_1
Mercanti n.19; ovvero al domicilio digitale del difensore;
- Ricorrente in riassunzione-
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante sig.ra P_ P_
- nata a [...] il [...] - (P.IVA: , con sede in Via
[...] P.IVA_4 CP_1
Consolare Pompea, Piano Chiesa, domiciliata presso l'avv. Giovanni Marchese;
(C.F.:
[...]
– pec: – fax 090/679645), nel suo C.F._5 Email_2 indirizzo di posta elettronica certificata, con studio in Via S. Giovanni Bosco, 30, CP_1 da cui è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-Ricorrente in riassunzione-
Oggetto: giudizio di rinvio a seguito Ordinanza della Corte di Cassazione, prima sezione civile, n. 204/2024, pubblicata il 4.1.2024, di annullamento della sentenza n. 111/2023 della Corte di Appello di Messina, depositata il 15.02.2023 (con la quale erano stati decisi i reclami proposti avverso le sentenze n. 39/2019 e n. 43/2019 del Tribunale di Messina), con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte di Appello di Messina in differente composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. Giudizio di appello.
2 Con ricorso depositato il 6.12.2019 titolare della omonima ditta Parte_1 individuale, proponeva reclamo avverso la sentenza n. 39/2019 del 13.11.2019, depositata il 14.11.2019 con la quale il Tribunale di Messina: ha dichiarato il fallimento della società di fatto tra e Controparte_1 [...]
, nella predetta qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, nonché quale socio Parte_1 illimitatamente responsabile della stessa S.d.f. (R.G.F. n. 45-1/2018), disponendo la riunione della suddetta procedura alla procedura fallimentare (R.G.F. Controparte_1
n. 45/2018).
Premetteva il reclamante che il Tribunale di Messina, dapprima aveva dichiarato il fallimento de , giusta sentenza (non impugnata) n. 46/2018, resa il Controparte_1
14.11.2018 e depositata in cancelleria il 16.11.2018 (R.G.F. n. 45/2018), quindi, su istanza ex art. 147 l. fall. del Curatore, Avv. C. Nucita, del 27/28.10.2019, apriva un'istruttoria prefallimentare a carico del reclamante (R.G. prefall. n. 124/2019), accertando con la pronuncia n. 39/2019, emanata all'esito di tale procedimento, l'esistenza di una “super- società di fatto”, contestualmente dichiarata fallita, tra il - titolare del complesso CP_1 aziendale “Irish Pub”, Pasticceria “Salvatore Messina” e Trattoria “da Nonna Angela” - e
[...]
, della quale il primo era socio-persona fisica a responsabilità Controparte_1 illimitata.
Il reclamante lamentava che la sentenza n. 39/2019 era inficiata da nullità a causa di vizi formali-procedimentali (violazione del principio costituzionale del giusto processo, carente motivazione, motivazione contraddittoria, motivazione apparente;
cfr. pp.
5-9 reclamo) ed era comunque errata per insussistenza di qualsivoglia vincolo associativo/societario tra la s.r.l. fallita e la persona fisica titolare dei rami aziendali affittati, attesa la mancanza dei relativi requisiti (fondo comune, alea comune nei guadagni e nelle perdite, affectio societatis; v. pp. 9- 20 reclamo).
Chiedeva, quindi, di dichiarare la nullità e, in subordine, revocare il fallimento della Società di fatto tra ed il quale titolare Controparte_1 Parte_1 dell'omonima impresa individuale e socio a responsabilità illimitata della stessa S.d.f., pronunciato in estensione ex art. 147 l. fall. (cfr. pp. 21-22 reclamo). Il reclamante chiedeva, infine, la sospensione della liquidazione dell'attivo, invocando l'art. 19 l. fall. ed adducendo un ipotetico pericolo di danno ai valori aziendali nonché al ceto creditorio.
Disposta l'instaurazione del contraddittorio, con memoria depositata il 13 febbraio 2020 si costituiva la della Controparte_5 società di fatto tra quest'ultima e titolare della ditta omonima Parte_1 individuale, e di costui quale socio illimitatamente responsabile della s.d.f., resistendo al reclamo, di cui eccepiva preliminarmente l'improcedibilità e/o inammissibilità per violazione dell'art. 18, comma 6, L. F.; nel merito contestava ciascuna delle ragioni del reclamo e ne chiedeva il rigetto. Domandava, altresì, che fosse ritenuta e dichiarata in via incidentale la simulazione dei contratti di affitto di azienda e dell'atto di risoluzione degli stessi stipulati tra
3 la e nonché di quello stipulato tra Controparte_5 Parte_1 quest'ultimo e la P_
Veniva, infatti, precisato che la predetta s.r.l. - di cui socio unico è e Controparte_4 liquidatore era il di lei marito (già titolare del 50% del capitale sociale ceduto Controparte_6 alla moglie con atto del 22.07.2017), ossia i genitori del - conduceva in Parte_1 affitto i rami aziendali e Trattoria “da Nonna Angela”, Controparte_7 rispettivamente in forza dei contratti del 06.10.2010 e del 28.06.2013, successivamente risolti in sede di stipula di un unico affitto di ambedue i rami a nuove condizioni (atto del 21.07.2014), che è stato poi modificato (atto del 22.07.2017) ed a sua volta risolto con atto del 24.04.2018. Parallelamente a tale risoluzione consensuale, è stato stipulato in pari data un nuovo affitto d'azienda, a favore dell'affittuaria avente sempre ad oggetto i 2 P_ predetti rami aziendali (cfr. pp.
2-3 sentenza Tribunale di Messina n. 39/2019). Quest'ultima società, di cui unico socio è la madre di , che rivestiva Parte_1 Controparte_4 altresì la carica di A.U., è stata poi dichiarata anch'essa fallita in estensione ex art. 147 comma 4, l. fall., quale socia della S.d.f. La Messina s.r.l. in liquidazione - , giusta Parte_1 sentenza n. 43/2019 del 23.12.2019, depositata in cancelleria in pari data, R.G.F. n. 45- 2/2018.
Nel corso del giudizio veniva disposta la riunione al procedimento portante (avente n. 810/19 R.G.) di quelli recanti il n. 61/2020 e il n. 69/2020 (procedimenti nei quali si era già costituita la della s.d.f. Controparte_5 anzidetta, della stessa e di tutti i predetti soggetti, quali soci illimitatamente P_ responsabili della società di fatto), aventi ad oggetto i reclami proposti da
[...]
, titolare dell'omonima ditta individuale, e rispettivamente dalla in Parte_1 P_ persona del legale rappresentante p.t., avverso la successiva sentenza n. 43/2019 del 23 dicembre 2019 con la quale il Tribunale fallimentare di Messina: ha accertato l'esistenza di una S.d.f. tra , , Controparte_1 Parte_1 in proprio e quale titolare della ditta individuale, nonché tra i predetti soggetti e la P_ nei confronti della quale è stato esteso il fallimento.
Anche in questo caso i reclamanti lamentavano che la sentenza n. 43/2019 era inficiata da nullità a causa di vizi formali-procedimentali (violazione del principio costituzionale del giusto processo, carente motivazione, motivazione contraddittoria, motivazione apparente) ed era comunque errata per insussistenza di qualsivoglia vincolo associativo/societario tra la s.r.l. fallita e la persona fisica titolare dei rami aziendali affittati, attesa la mancanza dei relativi requisiti (fondo comune, alea comune nei guadagni e nelle perdite, affectio societatis).
In conclusione, i reclamanti chiedevano all'adita Corte distrettuale, previa sospensione della liquidazione delle attività ex art. 19 l. fall., di dichiarare la nullità e, in subordine, revocare il fallimento della S.d.f. tra , la ed il Controparte_1 P_ [...]
, quale titolare dell'omonima impresa individuale e socio a responsabilità illimitata Parte_1 della stessa S.d.f.
4 § 1.1. Con sentenza n. 111/2023, emessa in data 27.01.2023, depositata il 15.02.2023, la Corte di Appello di Messina, in diversa composizione dalla odierna, così statuiva:
• “in accoglimento dei tre reclami riuniti (quello proposto da titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, con ricorso del 6 dicembre 2019 – proc. n. 810/2019 R. G., quello proposto da titolare dell'omonima ditta individuale, con riscorso del 21 Parte_1 gennaio 2020 – proc. n. 61/2020 R. G., e quello proposto da in persona del legale CP_8 rappresentante p. t., con ricorso del 22 gennaio 2020 – proc. n. 69/2020 R. G.) e in riforma delle sentenze reclamate nn. 39/2019 del 14 novembre 2019 e 43/2019 del 23 dicembre 2019, emesse dal Tribunale di Messina – seconda sezione civile - ufficio fallimenti, revoca il fallimento della società di fatto tra la e titolare Controparte_5 Parte_1 dell'omonima ditta individuale, nonché di quest'ultimo quale socio illimitatamente responsabile della s. d. f., dichiarato con la suddetta sentenza n. 39/2019 del 14 novembre 2019 (fall. n. 45-1/2018 R. G. F.), nonché il in persona del legale rappresentante p. t., quale socia Controparte_9 della predetta società di fatto, dichiarato con la sentenza n. 43/2019 del 23 dicembre 2019 (fall. n. 45- 2/2018 R. G. F.) – e, in ogni caso, di tutti i soci illimitatamente responsabili della stessa s. d. f. -;
• condanna la resistente (se unitariamente considerata), in persona del suo Curatore, CP_5 ovvero, se considerate separatamente, le resistenti, in persona del relativo Curatore, CP_5 in solido, alla rifusione delle spese di lite del presente grado in favore di Parte_1 titolare dell'omonima ditta individuale, liquidate in complessivi € 13.939,00 (come in parte motiva ripartiti) a titolo di onorario in relazione ai due procedimenti riuniti nn. 819/2019 e 61/2020 R. G. (secondo i calcoli specificati in parte motiva), nonché in favore della in persona del CP_8 legale rappresentante p. t., liquidate in complessivi € 8.470,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre, per ciascun procedimento riunito, al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, a CPA e IVA (ove dovuta)”.
§ 1.2. In sintesi (come emerge anche dal riepilogo dei fatti di causa contenuti ai paragrafi da 1.3 a 1.11 dell'Ordinanza della S.C. di Cassazione) la Corte di Appello non ha condiviso le conclusioni cui era giunto il Tribunale, il quale, ponendo l'accento sul ruolo attivo che proprietario dei rami d'azienda concessi in locazione alla società già Parte_1 dichiarata fallita, aveva assunto in quest'ultima a scapito di quello meramente formale dell'amministratore/liquidatore , padre dello stesso, ha ritenuto che, in Controparte_6 ragione del “ruolo preponderante e decisivo” svolto “all'interno della società fallita”, lo stesso avrebbe usato la compagine sociale come mero “schermo per continuare la sua attività di impresa dietro il velo formale del contratto di affitto di azienda, ma ponendo le scelte gestorie al di fuori delle ordinarie dinamiche societarie”, come confermato dalle deposizioni testimoniali dei dipendenti, a fronte della “sostanziale estraneità del legale rappresentante … alla direzione e gestione dell'attività”, ed, in forza del conclamato dato dell'“ingerenza gestionale e dell'effettiva eterodirezione della
[...] da parte ”, ha affermato l'esistenza del “vincolo sociale Controparte_1 Parte_1
5 di fatto” tra la società di capitali conduttrice dell'azienda e il proprietario dell'azienda stessa/imprenditore individuale.
Invero, la Corte di Appello, dopo aver rilevato che “i rami di azienda nei settori della pasticceria e della ristorazione, pur restando nella proprietà di sono stati gestiti dapprima e per Parte_1 CP_ un certo tempo dalla (il cui Presidente e legale rappresentante era , padre di Controparte_6 Parte_1
e poi, dal 24 aprile 2018, dalla (amministrata legalmente da , madre di P_ Controparte_4
” e che era indubbiamente emersa dagli atti la “continua e preponderante Parte_1 ingerenza gestoria e imprenditoriale del , titolare dell'omonima impresa individuale, nella CP_1 [...]
con speculare quasi totale disinteresse da parte del padre, legale Controparte_1 rappresentante di quest'ultima”, ha, invece, escluso che tali fatti fossero sufficienti a ritenere dimostrata l'esistenza di una società di fatto, non apparendo sufficientemente significativi in tal senso né il metodo di gestione mediante il sistema dell'affitto dei rami di azienda, né il controllo costante, l'ingerenza gestoria e l'eterodirezione dell'attività di impresa condotta dalla società da parte dell'imprenditore individuale: - intanto, ha osservato la Corte, non v'è traccia negli accertamenti svolti che gli affitti e gli atti annessi siano simulati, anche alla luce del fatto che dagli accertamenti contabili risulta che i canoni di affitto sono stati regolarmente corrisposti a dalla società affittuaria;
- la costante ingerenza gestoria del Parte_1 concedente nella s.r.l. in liquidazione, inoltre, anche se Parte_1 CP_1 dimostrata, non è elemento che può valere a configurare una società di fatto tra gli stessi ma semmai ad attribuirgli la qualifica di amministratore di fatto della stessa, che ricorre quando si accerta che un soggetto, benché privo della corrispondente investitura formale, sia inserito nella gestione della società, cui impartisce direttive, condizionandone le scelte operative, con carattere di sistematicità e completezza.
Né possono rilevare, ha aggiunto la Corte, gli elementi che evidenziano una “situazione di commistione gestionale e di confusione contabile” esistente nei rapporti tra la società e taluni dei familiari di , suo legale rappresentante, a partire da che Controparte_6 Parte_1 ha incassato dalla stessa la somma di €. 170.000,00 per canoni di affitto e di €. 230.000,00 nel periodo 2015-2018 per rimborso spese di utenze a lui intestate, oltre al fatto che le attività aziendali abbiano avuto la stessa sede o comunque sedi interscambiabili e fossero comunque riconducibili alla famiglia - innanzitutto, “la confusione e l'inattendibilità contabile non CP_1 hanno consentito di stabilire con certezza l'esclusività dell'interesse di (imprenditore Parte_1 individuale) nella gestione sociale”; - in secondo luogo, gli elementi esposti “non consentono di addivenire all'affermazione certa dell'esistenza di un'attività d'impresa esercitata in comune dai due soci di fatto, apparendo tutti e ciascuno in sé non univocamente significativi della qualificazione della fattispecie come organizzazione sociale orizzontale con la partecipazione paritaria e con l'autonomia gestionale della s.r.l. e dell'impresa del ”. CP_1
Si tratta, piuttosto, di fatti che secondo la Corte di Appello “depongono più che altro per l'esistenza di un'amministrazione di fatto della s.r.l. da parte di concedente i rami di azienda Parte_1 presi in affitto dalla prima e poi dalla connotata anche Controparte_1 P_
6 da una certa confusione contabile e gestionale (probabilmente finalizzata alla distrazione in danno dei creditori), ma non consentono con sufficiente grado di certezza di ritenere provata … la sussistenza della società di fatto costituita per la gestione in comune dell'impresa della Controparte_1
e di quella individuale di non essendovi dimostrazione reale di un fondo sociale Parte_1 appartenente alla super-società, né della ripartizione di utili e perdite dell'ipotizzata entità di fatto tra i due soggetti anzidetti”;
“La preponderanza di fatto di (concedente in affitto) nella gestione e nella Parte_1 amministrazione della s.r.l. potrebbe – ha aggiunto la corte - far propendere piuttosto (e, in alternativa alla amministrazione di fatto) per la configurazione di una holding personale di fatto … che depone anch'essa in senso contrario all'esistenza della super-società di fatto …”.
Quindi, la Corte di Appello, a fronte della ritenuta mancata prova dell'esistenza della suddetta società (o super-società) di fatto tra la e Controparte_1 Parte_1 imprenditore individuale, ha escluso che, a maggior ragione, tale rapporto societario di fatto potesse ravvisarsi rispetto alla e cioè “la società di cui amministratrice unica è P_ P_
, madre di e moglie di (già legale rappresentante della
[...] Parte_1 Controparte_6 [...]
” e che ha ricevuto “… in affitto da con atto Controparte_1 Parte_1 del 24 aprile 2018, il ramo di azienda relativo all'attività di trattoria denominata “DA NONNA ANGELA” e quello di pasticceria e laboratorio di pasticceria denominato
[...]
” con effetto dal 2 maggio 2018 e per la durata di un anno, con rinnovo tacito per un altro Parte_1 anno e così di seguito, a fronte di un corrispettivo annuo di € 39.600”.
La Corte, in particolare, dopo aver evidenziato che, secondo il Tribunale, il rapporto societario emergeva sia dal “ruolo assolutamente preponderante” assunto da Parte_1 che “sembra travalicare il rapporto di lavoro dipendente che lo lega alla , come dimostrato P_ dal fatto che lo stesso è risultato essere nella disponibilità della chiave di apertura di un armadio blindato posto all'interno dei locali in cui la ha sede legale e operativa, sia P_ dal fatto che, come emerso dalla sua audizione, “aveva delega ad operare sui Parte_1 conti correnti della società e che, “dopo la stipula dell'affitto anzidetto”, il pur non P_ CP_1 avendo rivestito alcun ruolo formale nella con sostanziale estraneità formale del P_ suo legale rappresentante, aveva utilizzato detta “compagine sociale come schermo per continuare la sua attività di impresa, dietro il velo formale del contratto di affitto d'azienda, ma ponendo le scelte gestorie al di fuori delle dinamiche societarie”, ha ritenuto che, al contrario, tale impostazione, in base alla quale l'esistenza della super società di fatto è stata desunta quasi esclusivamente dalla CP_ preponderante e continua ingerenza gestoria di nella Parte_1 CP_1
prima e nella e dalla confusione/commistione di beni, non potesse
[...] P_ essere condivisa.
Se può ammettersi lo scopo comune, ha osservato la Corte d'Appello, “non vi è prova certa né dell'esistenza di un vincolo di collaborazione tra i tre soggetti anzidetti, che vada oltre la mera affectio familiaris e che integri piuttosto l'affectio societatis – quale volontà dei distinti soggetti di vincolarsi tra loro e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell'esercizio collettivo di un'attività economica -,
7 né dell'esistenza di un patrimonio, di una struttura e di un'attività comuni strumentali alla realizzazione ed al conseguimento dello scopo sociale dell'unica entità di fatto, né tanto meno dell'esistenza di un'effettiva partecipazione dei tre soggetti coinvolti ai profitti ed alle perdite generati dall'esercizio dell'attività di impresa”, essendo, piuttosto, emerso che “le società di capitali prima e poi la Controparte_1 [...]
abbiano funzionato, progressivamente, solo quale schermo per consentire all'impresa individuale di P_ di svolgere la sua attività fuori dagli schemi societari, ossia, in altre parole, quale Parte_1 contenitore da cui prelevare elementi patrimoniali, aziendali e altre utilità”.
La Corte, infine, ha rilevato, “ma solo ad abundantiam, che nulla è stato allegato, né provato in ordine ad un'eventuale insolvenza propria di tale (ritenuta) super-società, autonoma rispetto a quella dei (ritenuti) soci”.
La Corte, quindi, in totale riforma delle sentenze emesse dal Tribunale di Messina il 14/11/2019 ed il 23/12/2019, ha revocato tanto il fallimento della società di fatto tra la
[...]
e titolare dell'omonima ditta individuale, Controparte_1 Parte_1 nonché di quest'ultimo quale socio illimitatamente responsabile, quanto il fallimento di
[...]
quale socia della predetta società di fatto, condannando il Fallimento istante a P_ rimborsare ai reclamanti le spese di giudizio.
§ 2. Giudizio di cassazione.
§ 2.1. Avverso la suddetta pronuncia della Corte di Appello, n. 111/2023, veniva proposto ricorso in Cassazione dall'Avv. C. Nucita n.q. di Curatore dei superiori fallimenti (
[...]
e della società di fatto tra , Controparte_10 Controparte_1
e nonché degli stessi quali soci illimitatamente responsabili della Parte_1 P_ società di fatto), con ricorso del 13.03.2023, affidato a sette motivi ed iscritto al R.G. n. 6617/2023 – Sez. I Civile.
In particolare:
Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 18 l.fall., in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello: - ha, innanzitutto, omesso di pronunciarsi sulla domanda con la quale il aveva chiesto l'accertamento anche incidentale della simulazione dei CP_9 contratti d'affitto d'azienda deducendo che tali contratti, “avvicendatisi nel periodo 2010-2018 fra e e, successivamente, , miravano, in realtà, “a Parte_1 Controparte_1 P_ mascherare – tramite l'interposizione fittizia di una prima società di capitali e poi di una seconda, dopo che la prima era stata resa insolvente e lasciata al suo destino – l'esercizio diretto dell'impresa da parte dello stesso titolare concedente delle tre aziende affittate”; - ha, in secondo luogo, omesso, conseguentemente, di istruire la domanda di accertamento della simulazione svolta dal Fallimento, trascurando di considerare il carattere “inquisitorio” del procedimento di reclamo, “che le attribuiva il potere-dovere di assumere anche d'ufficio ogni necessario mezzo di prova sulla ricorrenza dei presupposti del fallimento …”.
8 Con il secondo motivo, il ricorrente, in via subordinata rispetto al primo, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1415, 2561 e 2562 c.c., con riferimento all'applicazione della disciplina della simulazione al contratto di affitto di azienda, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'Appello ha ritenuto che il pagamento dei canoni di affitto a da parte della società Parte_1 affittuaria escludeva radicalmente la simulazione dei contratti d'affitto d'azienda, senza, tuttavia, considerare che, come dedotto dal nel corso del giudizio, “la simulazione CP_9 degli affitti e l'esercizio incondizionato del potere d'impresa da parte del titolare delle aziende … si desumono, in via indiretta, da una serie di elementi indiziari e, in via diretta, dalle dichiarazioni rese dallo stesso
in sede di accertamento della GdF … e dalle deposizioni rese dai dipendenti al Curatore … nonché CP_1 dalle dichiarazioni rese dalla sig.ra in sede di udienza prefallimentare”, essendo, in Controparte_4 particolare, emerso, tra l'altro, che: - la compagine delle società affittuarie fallite era costituita esclusivamente da membri della famiglia - “l'amministrazione delle società era affidata CP_1 agli anziani genitori di , … totalmente disinformati sull'amministrazione, sulle scritture Parte_1 contabili, sui finanziamenti e persino sulla sede dell'impresa”; - “le attività d'impresa esercitate attraverso le tre aziende si sono svolte sempre negli stessi locali e con le stesse insegne, senza soluzione di continuità”; - “il titolare-concedente ha avuto sempre il dominio assoluto e incontrastato delle imprese … e la delega a operare sui conti correnti della società affittuaria”; - “i rapporti di affitto delle aziende di pasticceria e trattoria sono stati più volte modificati ad libitum nel corso degli anni con una serie di atti di risoluzione consensuale e immediate nuove stipulazioni, mai accompagnate da inventari e verbali di consegna, nonché con variazioni molto significative del canone d'affitto sia in aumento, sia in diminuzione (da 54.000 Euro a 18.000 Euro nel 2017)”; - “il rapporto finanziario con il concedente si è svolto su basi assolutamente informali e irregolari, al punto che, nel periodo 2015-2018, egli ha incassato, in aggiunta ai canoni d'affitto ulteriori importi per oltre € 230.000 a titolo di rimborso spese per i costi delle utenze che erano rimaste sempre a lui intestate (e non all'affittuaria esercente formale delle imprese)”.
Con il terzo motivo, proposto in via subordinata rispetto al primo, il ricorrente, lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, con riferimento ai fatti e atti costituenti elementi probatori della simulazione dei contratti di affitto delle aziende facenti capo a in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui la Corte d'Appello ha escluso la simulazione dei contratti d'affitto d'azienda, senza, tuttavia, procedere, pur a fronte di una serie di puntuali rilievi e deduzioni ed elementi di prova del carattere fittizio dei rapporti contrattuali fra le entità del gruppo alla necessaria valutazione delle precise richieste istruttorie e degli CP_1 innumerevoli dati offerti dal a dimostrazione della “mera fittizietà dell'architettura CP_9 degli affitti di azienda … e la funzionalità della loro apparenza esterna alla creazione di schermi societari dietro i quali perpetrava la sua politica imprenditoriale, in unità d'intenti con gli organi Parte_1 sociali delle società intestatarie delle attività”, trattandosi di “rapporti contrattuali … creati artatamente proprio per schermare l'attività comune del titolare delle aziende ( ) e delle società da lui Parte_1 dominate e gestite con l'interposizione fittizia dei familiari come un'unica entità imprenditoriale”.
9 Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2247, 2297, 2497, 2727 c.c. e dell'art. 147, comma 5°, l.fall., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'Appello, pur avendo accertato una situazione di confusione patrimoniale e di commistione gestoria fra diverse entità (persone fisiche e società) esercenti la medesima attività commerciale, ha escluso la sussistenza della dedotta super società di fatto omettendo, tuttavia, di considerare che: - la società di fatto nasce dai comportamenti concludenti dei soci reiterati nel tempo e orientati all'esercizio dell'attività comune, senza che sia a tal fine necessario un preciso “atto di volontà” con cui le parti aderiscono al contratto sociale;
- la “collaborazione di tutti e di ciascuno dei soci all'impresa comune” può essere ben costituita anche da un atteggiamento di mera tolleranza e inerzia, da parte degli amministratori legalmente nominati delle società socie, rispetto all'esercizio di fatto (o meglio all'usurpazione) dei poteri gestori da parte del terzo interessato al risultato comune (nella specie, quale titolare e concedente formale dell'azienda data in affitto, nel contempo esercente l'attività trasferita in collaborazione con i primi) poiché proprio questa condotta consente di configurare una organizzazione comune e reale fra i soggetti coinvolti, apprezzata e riconosciuta come tale anche dai terzi, che si sovrappone alla realtà giuridica formale e pubblicata dal registro imprese;
- la formazione del
“fondo comune” può essere desunta dalla accertata situazione di totale confusione patrimoniale e commistione gestoria fra le entità (persone fisiche e società di capitali) esercenti la medesima attività commerciale di gestione dei rami d'azienda (trattoria, bar pasticceria e pub) in titolarità di Parte_1
Con il quinto motivo, il ricorrente, lamentando l'assenza di una valida motivazione (art. 132 n. 4 c.p.c.), rispondente al minimo costituzionale (art. 111, comma 6°, Cost.), in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'Appello, pur avendo acclarato la costante ingerenza, non soltanto gestoria, ma imprenditoriale di nella società formalmente amministrata dal padre, la situazione di Parte_1 commistione gestionale e confusione contabile nei rapporti fra la s.r.l. e i membri della famiglia e le “evidenti … confusioni e commistioni patrimoniali e finanziarie”, ha, con CP_1 motivazione perplessa o apparente ed in contrasto peraltro anche con i poteri-doveri inquisitori della Corte d'appello in sede di reclamo ex art. 18 l.fall., negato ogni rilievo a tali evidenze ai fini della dimostrazione del rapporto societario di fatto fra i soggetti coinvolti;
così come, pur avendo accertato, con riferimento a (e cioè la seconda società P_ dichiarata fallita in estensione, amministrata formalmente dalla madre anch'essa inerte), che : - è risultato essere nella disponibilità della chiave di apertura di un armadio Parte_1 Co blindato posto all'interno dei locali in cui la ha sede legale e operativa;
- ha consegnato al curatore altre due chiavi relative a due cassette di sicurezza murate nell'ufficio ubicato al primo piano dei locali della società; - prima del fallimento aveva delega ad operare sui conti correnti della società; - nei rapporti fra e la newco S.M. Controparte_1
s.r.l.s., la consegna in affitto dei due rami di azienda è avvenuta, poi, senza alcuna valorizzazione dei beni e degli elementi trasferiti;
ha contraddittoriamente negato ogni rilievo alle numerose evidenze della cooperazione fra e le due società di capitali Parte_1
10 e della “commistione di beni usati per lo svolgimento dell'attività di impresa” ai fini della dimostrazione del rapporto societario di fatto fra i soggetti coinvolti.
Con il sesto motivo, il ricorrente ha lamentato, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., l'omesso esame di fatto decisivo in relazione all'accertamento dello stato d'insolvenza della supersocietà di fatto.
Con il settimo motivo, il ricorrente ha lamentato la regolamentazione delle spese di giudizio
§ 2.2. Hanno resistito, con distinti controricorsi, e la Parte_1 P_
Sono rimasti intimati il Procuratore della Repubblica presso la Corte d'Appello di Messina e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina.
§ 2.3. La S.C. di Cassazione decideva giusta ordinanza n. 204/2024 del 05.12.2023, pubblicata il 04.01.2024, statuendo, per i motivi di cui infra, quanto segue:
“accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri;
cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte d'appello di Messina che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio”.
§ 3. Giudizio di rinvio.
Con atto di riassunzione depositato in data 21.03.2024, la Curatela Fallimentare riassumeva il giudizio di rinvio, dando avvio al procedimento principale n. 267/2024.
Anche , titolare dell'omonima ditta individuale e la società in Parte_1 P_ persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, (originari Controparte_4 reclamanti) instavano per la riassunzione del giudizio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c. con distinti ricorsi in riassunzione depositati rispettivamente in data 03.04.2024 (proc. n. 299/2024 R.G.) ed in data 04.04.2024 (proc. n. 303/2024 R.G.).
In esito alla prima udienza, svoltasi a trattazione scritta (ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), del 02 dicembre 2024, la Corte, stante la connessione oggettiva e soggettiva, trattandosi di procedimenti aventi ad oggetto la riassunzione del giudizio di rinvio a seguito della medesima ordinanza di annullamento della Corte di cassazione (avente n. 204/2024, pubblicata il 4.1.2024), disponeva la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., al fascicolo iscritto per prima (n. 267/24) di quelli aventi i nn. 299/24 e 303/24, trattati alla medesima data e rinviava la causa per la decisione all'udienza a trattazione scritta del 24 marzo 2025.
In esito a tale udienza “virtuale”, su richiesta delle parti che invocavano la concessione di termini per il deposito di scritti difensivi, la Corte rinviava per la decisione alla data del 13 maggio 2025, concedendo alle parti termine per il deposito di memorie difensive conclusive fino al 30 aprile 2025 e per eventuali note di replica fino al 10 maggio 2025.
11 Sulla scorta degli scritti difensivi depositati dalle parti, ivi comprese le note scritte di trattazione, sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza emessa in data 19 maggio 2025, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§. 4. Vanno prioritariamente affrontate le questioni preliminari sollevate dalle parti.
Nel costituirsi nel procedimento principale del presente giudizio di rinvio (n. 267/24 R.G.), con atto di costituzione del 22.11.2024, il difensore della Avv. Cataldo, ha in via P_ preliminare eccepito la nullità della procura speciale allegata al ricorso di riassunzione della Curatela fallimentare, in quanto asseritamente non sottoscritta dal curatore autorizzato dal Giudice. Ne discenderebbe, secondo la parte “che alla data di deposito del (presente) ricorso 6 marzo 2024, il difensore era privo di ius postulandi da parte del curatore. Con conseguente maturata decadenza del termine perentorio di avvio del giudizio di rinvio (art. 392 Cpc), con ogni conseguenza di legge”.
Tale eccezione risulta del tutto infondata.
Invero, è sufficiente l'attenta visione dell'atto contestato, procura alle liti rilasciata dall'Avv. Carlo Nucita (nella qualità di Curatore fallimentare della e Controparte_1 Co della Società di fatto , , n.q. di titolare Controparte_1 Controparte_12 dell'omonima ditta individuale, la della stessa nonché di tutti i predetti P_ P_ soggetti quali soci illimitatamente responsabili della s.d.f., giusta autorizzazione del G.D. del 29.01.2024) al difensore Avv. Fabrizio Guerrera (cfr. allegato n. 2 al ricorso in riassunzione), per avvedersi che la firma del Curatore risulta apposta, sia pure al di sotto della stampigliatura riportante il suo nominativo, circostanza del tutto irrilevante posto che la sottoscrizione precede comunque quella del difensore che ne ha attestato l'autenticità.
Va, in ogni caso, ma solo per completezza, osservato che poiché, a norma dell'art. 392 cod. proc. civ., alla riassunzione della causa avanti al giudice di rinvio può provvedere disgiuntamente ciascuna delle parti, una volta che il giudizio sia stato riassunto correttamente da una delle parti si realizza il necessario impulso per la prosecuzione del processo nella nuova fase (cfr. per tutte: Cassazione 13839/20019); ciò che nel caso in esame è avvenuto anche per iniziativa delle altre originarie reclamanti, nella qualità di titolare Parte_1 dell'omonima ditta e la società che hanno autonomamente instaurato i giudizi P_ riuniti (rispettivamente n. 299/24 e 303/24), in cui la Curatela si è costituita con autonoma procura, in relazione alla quale non è stata sollevata alcuna questione di invalidità, né la stessa risulta affetta da alcun vizio rilevabile d'ufficio.
§ 5. Nel merito, a seguito dell'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Messina n. 111/2023, depositata il 15.02.2023, e nel solco ed in applicazione dei principi espressi dalla S.C. con l'Ordinanza di rimessione, ritiene la Corte che in esito al presente giudizio di rinvio
12 debbano essere confermate le impugnate sentenze n. 39/19 e 43/19 del Tribunale di Messina, dichiarative del fallimento in estensione dell'accertata super società di fatto tra gli indicati soggetti giuridici, con conseguente rigetto del reclamo da costoro proposto.
§ 6. Per ragioni di ordine sistematico, è necessario ripercorrere brevemente gli esiti degli accertamenti prefallimentari e le conclusioni tratte dal Tribunale fallimentare di Messina nelle impugnate sentenze nn. 39/19 e 43/19.
Va premesso che con sentenza n. 46/2018 del 14.11.2018, resa nel procedimento iscritto al n. 115/2018 R.G. prefall., veniva dichiarato il fallimento della società “ in Controparte_1 liquidazione volontaria”, in persona dell'amministratore unico e liquidatore, CP_6
[...]
Tale società originariamente partecipata ed amministrata dal figlio, a far Controparte_13 data dal 20.03.2014 (data dell'iscrizione della nomina sul registro delle imprese, ma la nomina risale al febbraio precedente), è stata amministrata da , cl. 40, il quale dal Controparte_6
25.05.2018 ha assunto anche l'incarico di liquidatore volontario della medesima società.
Tale sentenza non veniva impugnata.
Con propria relazione del 27.10.2019 il Curatore del Fallimento della citata società (
[...] in liquidazione volontaria”), evidenziava molteplici indici rivelatori CP_1 dell'esistenza di una società di fatto insolvente occulta tra:
-la fallita “ in persona del liquidatore”, ; Controparte_1 Controparte_6
- la ditta individuale (figlio di ); Parte_1 CP_6
- la società in persona dell'amministratore unico, moglie di P_ Controparte_4
e madre di Controparte_6 Parte_1
In particolare, veniva evidenziata un'ininterrotta continuità tra le suindicate realtà societarie che si sono succedute nella gestione della medesima attività d'impresa, in virtù di vari contratti di locazione e/o affitti d'azienda, dietro versamento di ingenti somme di denaro.
Nello specifico:
- ottenuta dai genitori, sin dall'anno 2009, la locazione per 20 anni dei Parte_1 locali di Via Piano Chiesa per l'esercizio dell'attività di pasticceria ed altro (cfr. scrittura privata autenticata del 10.06.2009, trascritta all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Messina-Territorio), cedeva il proprio ramo di azienda (avente ad oggetto l'attività di pasticceria, laboratorio di pasticceria, laboratorio di gelateria e bar, nonché quella di produzione di altri prodotti da forno e di pasticceria fresca) dapprima con contratto in data 06.10.2010 in favore della “ per la durata di un anno, con rinnovo tacito per Controparte_1 un altro anno e così di seguito, a fronte di un corrispettivo annuo di € 24.000,00.
13 - analogamente avveniva per il ramo d'azienda corrente in Via Consolare Pompea CP_1 frazione Piano Chiesa, denominata “DA NONNA ANGELA”, avente ad oggetto l'attività di trattoria che veniva ceduto dallo stesso n.q. alla società fallita (all'epoca: Parte_1
) con contratto del 28.06.2013, per la durata di un anno, con rinnovo tacito Controparte_1 per un altro anno e così di seguito, a fronte di un corrispettivo annuo di € 30.000,00.
- tali contratti di affitto di azienda venivano risolti, con effetto dal 31.07.2014, contestualmente alla stipula di altro cumulativo contratto di cessione di azienda (in Notar del 21.07.2014) con il quale concedeva in affitto la propria Persona_1 Parte_1 azienda, avente per oggetto l'attività di trattoria denominata “DA NONNA ANGELA” e l'attività di pasticceria, laboratorio di pasticceria, denominata ”, Parte_1 alla società per la durata di un anno, con rinnovo tacito, a fronte di un Controparte_1 corrispettivo annuo di €. 54.000,00, poi ridotto, con scrittura privata autenticata del 22.7.2017, ad €. 18.000,00;
- con atto del 24.4.2018, e nelle rispettive qualità hanno Parte_1 Controparte_6 convenuto di risolvere il contratto d'affitto d'azienda del 21.7.2014;
- nella stessa data, con atto del 24.4.2018, concedeva in affitto le suddette Parte_1 aziende ad (madre di ), quest'ultima nella qualità di Controparte_4 Parte_1 amministratore unico della neo costituita società , sempre con sede in P_ CP_1 via Piano Chiesa, a fronte di un corrispettivo annuo di €. 39.600,00.
- infine, con Verbale di assemblea straordinaria del 22.05.2018 (con atto in Notar Per_1 registrato in data 24.05.2018), la società veniva posta in liquidazione, con Controparte_1 nomina di (già amministratore unico della stessa ditta) quale liquidatore e Controparte_6 con trasferimento della sede legale in Villaggio Curcuraci, Via Dei Rosai. CP_1
La successione di tali contratti e l'ingresso “in scena” dei vari soggetti giuridici sopra menzionati è avvenuta mentre l'azienda manteneva la medesima insegna (cfr. screenshots prodotti in atti dalla Curatela) e veniva svolta nei medesimi stabili. Inoltre, tutti i lavoratori della società fallita, a partire dal mese di maggio 2018, ossia successivamente alla liquidazione della società e alla costituzione della risultavano assunti presso Controparte_1 P_ la nuova società P_
Peraltro, , al pari della ditta individuale e Controparte_1 Parte_1 della nuova società del gruppo ha sempre mantenuto la propria sede legale presso P_ la struttura principale ove ha esercitato la propria attività, ossia in Messina (ME), Via Piano Chiesa, Villaggio Sant'Agata. Solo con la messa in liquidazione della società, è stato formalmente deliberato il trasferimento della sede in Villaggio Curcuraci, Via Dei CP_1
Rosai (è questo l'indirizzo in cui insistono le abitazioni della famiglia;
tuttavia, CP_1
l'iscrizione al registro imprese di detto spostamento è avvenuto solo il 18.10.2018, ossia in piena istruttoria prefallimentare e meno di un mese prima della dichiarazione di fallimento.
14 Ulteriore elemento rilevatore dell'unicità e della continuità dell'attività d'impresa, era costituito secondo il Curatore dalla circostanza che, in data 15.02.2006, la società
[...]
avesse stipulato con la la Parte_2 Controparte_14 polizza assicurativa n. 5900, con la previsione di una serie di garanzie per il rischio ubicato in Via Piano Chiesa e che detta polizza, in data 25.10.2010, è stata oggetto di voltura in favore della società “in seguito a cambio ragione sociale”; da ultimo, in data Controparte_1
07.05.2018, la medesima polizza è stata nuovamente volturata in favore della nuova società della famiglia ossia la successivamente divenuta conduttrice dell'azienda CP_1 P_ del . Parte_1
Orbene, traendo spunto da tali elementi e considerato il ruolo certamente preponderante e decisivo svolto all'interno della società fallita dal - titolare dell'omonima Parte_1 ditta individuale e proprietario dell'azienda concessa in locazione- a fronte della evidente estraneità del formale rappresentante legale della società, , alla direzione e Controparte_6 gestione della società, il Tribunale fallimentare di Messina, nel dichiarare il fallimento in estensione della società di fatto (s.d.f.) tra (già dichiarata Controparte_1 fallita in data 14 novembre 2018, fall. n. 45/2018 R. G. F.) e titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, nonché di quest'ultimo, quale socio illimitatamente responsabile della s.d.f.., nonché, successivamente, tra questi ultimi e la P_
(amministrata solo formalmente dalla madre del , ha Parte_1 Persona_2 riconosciuto raggiunta la prova “dell'esistenza del vincolo sociale di fatto tra la società di capitali conduttrice dell'azienda e il proprietario della azienda stessa/imprenditore individuale”.
In tale contesto, il Tribunale ha sostenuto che ha di fatto utilizzato la Parte_1 compagine sociale come schermo per continuare la sua attività di impresa, dietro il velo formale del contratto di affitto di azienda, ma ponendo le scelte gestorie al di fuori delle ordinarie dinamiche societarie. Per giungere a tale conclusione il decidente ha valorizzato anche le deposizioni rese dai dipendenti della società fallita, tra cui tale Persona_3 ex dipendente della società “ , il quale ha dichiarato al curatore che “durante Controparte_1 il rapporto di lavoro alle dipendenze della società il mio unico referente era il Sig. Controparte_1 Parte_1
, il quale si occupava integralmente della gestione dell'attività commerciale e dal quale ricevevo, oltre
[...] le indicazioni relative all'attività di lavoro, anche la remunerazione che avveniva sempre mediante pagamento in contanti… il sig. aveva l'accesso alla cassa dell'attività commerciale e gestiva tutti i Parte_1 rapporti con i fornitori, il cui pagamento avveniva prevalentemente in contanti… Per tutto il tempo in cui ho lavorato alle dipendenze dalla società ho avuto rapporti unicamente con il Sig. Controparte_1 Parte_1
e, in certe occasioni, con una sua collaboratrice” “il Sig. era molto presente presso
[...] Parte_1
l'Irish Pub, mentre il Sig. non l'ho mai visto presso la sede dell'Irish Pub e, Controparte_6 conseguentemente, non era lui ad organizzare l'attività del locale. A volte mi è capitato di andare in pasticceria per ritirare alcuni prodotti (dolci, gelati, vino) e ho avuto modo di vedere, anche lì, il Sig. ”. Parte_1
Analogamente significative sono apparse al Tribunale le dichiarazioni rese da ai Tes_1 funzionari dell'Agenzia delle Entrate in occasione di un accertamento eseguito presso i
15 luoghi di esercizio della società nella parte in cui ha dichiarato di essere Controparte_1 diretta e controllata nello svolgimento delle prestazioni di lavoro dal Sig. , Parte_1 nella sua qualità di titolare, nonché la circostanza sottolineata dal Curatore, secondo cui “in occasione del menzionato accesso, è emerso che il Sig. , così come dichiarato dal Sig. Parte_1
avesse la piena disponibilità e gestione della cassa degli esercizi commerciali”. Infatti, il Per_3 [...]
, nel rispondere alle contestazioni mosse in sede di accertamento, ha dichiarato che Parte_1
“all'inizio della giornata in cassa c'era un fondo cassa di circa €. 1.000,00 che utilizzo anche come fondo cassa per l'attività di ristorazione” ed ancora “probabilmente ho effettuato un prelievo di cassa per pagamenti di alcuni fornitori”. Inoltre, nel processo verbale sottoscritto dal questi CP_1 veniva indicato come il legale rappresentante: “il Sig. n.q. di Rappresentante Parte_1
Legale conferma che non sono stati arrecati danni alle cose mobili ed immobili…”; ed analoga presenza è avvenuta in occasione dell'accesso effettuato dal curatore presso la sede di Via Piano Chiesa dopo la dichiarazione di fallimento.
Ulteriori riscontri sono stati ricavati dal Tribunale dalla relazione del consulente contabile della curatela, prof. , il quale, tra l'altro, ha ad esempio riscontrato “numerosi rapporti Per_4 finanziari tra i vari soggetto coinvolti (ivi compresi altri familiari) sotto forma di passaggi di denaro anche per somme rilevantissime ( , nel triennio 2015/2018, ha percepito dalla società Persona_5 CP_1 circa €. 206.000,00 per la fornitura di prodotti freschi e surgelati, prevalentemente in contanti;
la
[...]
Sig.ra già moglie di , ha percepito, in mancanza di contratto, Persona_6 Parte_3 dall'anno 2015 e sino al mese di luglio dell'anno 2017, €. 159.000,00 per canoni di affitto dell'immobile destinato all'esercizio dell'attività di ristorazione presso l'Irish Pub di Via Consolare Pompea n. 244, nonché ulteriori rimborsi per spese di energia elettrica nella misura di €. 54.000,00) e donazioni d'immobile, che potrebbero avere determinato una confusione dei patrimoni”.
Veniva inoltre sottolineato che, come affermato dallo stesso prof. “Non si può fare Per_4
a meno di rilevare il singolare comportamento dell'amministratore della società che per parecchi anni ha pagato puntualmente canoni di affitto, rimborsi spese e tutti gli altri costi aziendali, con la sola esclusione del debito pregresso nei confronti dell'Enel e di quelli nei confronti dell'Erario e degli Enti previdenziali che andavano crescendo nel tempo per via di nuove imposte, ritenute e contributi” essendo “quanto meno singolare che per tutto il periodo in cui la società ha operato, in perdita e con un deficit patrimoniale crescente, i suoi amministratori abbiano regolarmente pagato i fornitori di materie prime, i dipendenti, i canoni di affitto e locazione e i rimborsi spese a favore di loro congiunti” omettendo sistematicamente, si aggiunge, “di pagare il debito pregresso nei confronti dell'Enel, le imposte, le tasse e le ritenute dovute all'erario e i contributi dovuti agli Enti di previdenza e di assistenza”.
Circa la donazione degli immobili, precisava il Tribunale, subito dopo il deposito della nomina di amministratore presso il registro delle imprese, avvenuto il 20.03.2014, CP_15 ha provveduto a privarsi a titolo gratuito del proprio patrimonio, trasferendo, tra
[...]
l'altro, i locali commerciali in cui l'azienda, storicamente, è stata esercitata, ai due figli e, per l'appunto, . CP_13 Parte_1
16 Secondo il Tribunale, quindi, poiché come accertato dal consulente, prof. “lo stato Per_4 di decozione della società risale al 2014; la mancata adozione dei provvedimenti imposti dalla legge in occasione della approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2014 ha aggravato lo stato di dissesto della società”, dovevano ritenersi pienamente condivisibile quanto sottolineato dal Curatore, ossia la “volontà di proseguire – con opportuni aggiustamenti finalizzati a proteggere gli interessi dei figli- l'attività sociale per portare avanti l'attività imprenditoriale di famiglia, continuando a gestire l'azienda intestata al figlio dietro lo schermo della società fallita, nonostante la necessità di interventi sul Parte_1 patrimonio sociale della stessa a tutela del mercato”.
Per evidenziare, ancor di più, il ruolo assunto dal all'interno della c.d. Parte_1 supersocietà esistente, veniva valorizzato dal Giudice di prime cure un ulteriore dato numerico particolarmente significativo, ricavato dalla relazione del prof. , ossia la Per_4 circostanza che il “ ha incassato dalla fallita, per canoni di affitto, la somma di €. Parte_1
170.000,00, nonché, per il periodo 2015-2018, l'ulteriore importo di €. 230.000,00: detta ultima esorbitante somma, come ha ricostruzioni il Prof. è stata corrisposta a titolo di rimborso delle Per_4 spese connesse all'esercizio dell'attività produttiva, quali consumi di energia elettrica, spese telefoniche, gas cucina, trassa sui rifiuti (il Sig. risulta intestatario delle relative utenze), Parte_1 ma contabilizzata come costo d'esercizio, anche se “dalle verifiche a campione eseguite dal consulente della procedura sulle fatture e sui documenti giustificativi delle spese, non è stato possibile individuare l'immobile per il quale sono stati chiesti ed erogati i numerosi rimborsi in favore del Sig. . Parte_1
Peraltro, i contratti d'affitto d'azienda non contenevano una specificazione previsione circa il rimborso degli oneri accessori” (Cfr. sentenza n. 39/19).
Da tutto ciò, concludeva il Tribunale risultava “evidente la comunione di scopo all'interno della supersocietà di fatto esistente tra i diversi soggetti giuridici indicati, derivandone la sterilizzazione di ogni questioni in diritto circa l'esistenza di un fondo comune e della cointeressenza nella ripartizione di utili e perdite quali hanno gestito l'attività d'impresa, esistendo, per tutti i partecipanti, interessi identici e preordinati ad un medesimo fine”.
Giova, quindi, richiamare le ulteriori considerazioni finali spese dal decidente di prime cure, laddove ha rimarcato, con tutta evidenza, che “trattandosi di società di fatto, quindi per definizione e per struttura ontologica non formalizzata, i rapporti, le evidenze, i fatti gestori che esautorano le ordinarie dinamiche e caratteristiche sociali si giocano su un piano meramente fattuale e non formale, potendosi affermare che , anche alla luce di quanto prima evidenziato, ha di fatto trasferito la gestione Parte_1 dell'impresa gestita dalla società al di fuori della stessa, imponendosi all'intero ed all'esterno come il vero dominus, come se non esistesse il rapporto di affitto d'azienda, impegnando e “spendendo” la sua personalità di titolare dell'azienda affittata (quasi quale conferimento nella società di fatto) agendo in modo da suscitare il legittimo affidamento sull'esistenza della società irregolare medesima, affidamento che, per il principio della tutela della buona fede dei terzi e dell'apparenza del diritto, attribuisce a coloro che si comportino esteriormente come soci, la responsabilità solidale per le obbligazioni assunte, come se la società esistesse (Cass. Civ., Sez. I, 20.05.2016, n. 10507; Cass. Civ., Sez. I, 22.02.2008, n. 4529)” (Cfr. sent. n. 39/19).
17 Doveva certamente escludersi, quindi, secondo il Tribunale – nel caso di specie- l'esistenza di “una “holding” di tipo personale, che ricorre allorché una persona fisica, che sia a capo di più società di capitali in veste di titolare di quote o partecipazioni azionarie, svolga professionalmente, con stabile organizzazione, l'indirizzo, il controllo ed il coordinamento delle società medesime, non limitandosi, così, al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio (attività di sola gestione del gruppo, cosiddetta “holding” pura, ovvero anche di natura ausiliaria o finanziaria, cosiddetta “holding” operativa, che deve esplicarsi in atti, anche negoziali, posti in essere in nome proprio, fonte, quindi, di responsabilità diretta del loro autore, e presenti, altresì, obiettiva attitudine a perseguire utili risultati economici, per il gruppo e le sue componenti, causalmente ricollegabili all'attività medesima (Cass. 6 marzo 2017, n. 5520). Invero, Parte_1 come detto, non è titolare di alcuna quota o partecipazione ne (Cfr. sent. 39/19). Controparte_1
Analoghe considerazioni hanno portato il Tribunale ad estendere con la sentenza n. 43/2019 del 23 dicembre 2019, il fallimento anche alla nel frattempo attinta, ai sensi P_ dell'art. 15, comma 8, L. Fall., dal sequestro giudiziario dei beni aziendali e delle quote sociali, disposto con decreto del Tribunale Fallimentare del 4 dicembre 2019.
In aggiunta a quanto sopra argomentato, il Tribunale ha ritenuto significativi gli esiti dell'ulteriore attività istruttoria svolta:
- le dichiarazioni rese dalla legale rappresentante della società stessa, che ha di fatto confermato di non avere alcuna contezza della gestione delle imprese condotte in affitto, facendo infine un riferimento ai figli (tra i quali, già Parte_1 dichiarato fallito, la cui pervasiva presenza nei locali ove si svolge l 'attività della
[...] era del tutto ingiustificata formalmente); P_
- quanto riportato nella relazione del curatore del 29 novembre 2019 dalla quale emergevano, anche alla luce degli atti allegati, specifici ulteriori elementi idonei a configurare la prospettata società di fatto anche con la peraltro P_ ulteriormente riscontrati da quanto rinvenuto ed accertato dal curatore stesso a seguito del decreto del 4 dicembre 2019 ex art. 15, co. 8, legge fall., con cui è stato disposto il sequestro giudiziario dei beni aziendali e delle quote sociali, nonché dei conti correnti intestati alla società resistente, con nomina quale custode del curatore avv. Carlo Nucita. Più particolare, venivano evidenziati gli esiti della relazione del curatore del 20 dicembre 2019, nella quale si evidenziava il “ruolo assolutamente preponderante, anche rispetto all'attuale affittuaria, del Sig. , ruolo che sembra Parte_1 travalicare il rapporto di lavoro dipendente che lo lega alla basti pensare che lo stesso P_ aveva la disponibilità della chiave di apertura di n. 1 armadio blindato posto all'interno dei locali in cui la società ha sede legale e svolge la sua attività d'impresa, contenente – come risulta P_ dal verbale di esecuzione del sequestro giudiziario – l'importo di € 2.646,00 in monete. Peraltro, il giorno seguente all'esecuzione del sequestro giudiziario, il Sig. , in occasione di un Parte_1 controllo effettuato dall'istante nei locali di Piano Chiesa, ha consegnato ulteriori 2 chiavi relative a n. 2 cassette di sicurezza murate nell'ufficio ubicato al piano primo dei detti locali”.
18 - Le dichiarazioni rese da nei giorni 26/27.11.2019, dalle quali è Parte_1 emerso che: “1) lo stesso, anteriormente alla dichiarazione di fallimento, aveva delega ad operare sui conti correnti della intrattenuti presso la BAPR di Ganzirri;
2) successivamente
P_ alla stipula dell'atto d'affitto d'azienda con la il Sig. ha acquistato
P_ Parte_1 in proprio un impianto fotovoltaico per un importo di € 25.000,00 circa, installato sul tetto dell'immobile di proprietà del Sig. (senza avere apparentemente titolo, per quanto Controparte_13 emerso, di disporre del detto immobile), ove la esercita il ramo d'azienda costituito dalla
P_ pasticceria;
3) successivamente alla stipula dell'atto d'affitto d'azienda con la il Sig.
P_
ha acquistato in proprio beni strumentali (tre frigoriferi e una lavastoviglie), Parte_1 rinvenuti nei locali dell'Irish Pub e utilizzati dalla senza una formale P_ integrazione/modificazione dell'atto d'affitto d'azienda, o di altro atto formale idoneo a giustificarne l'uso”;
- I condivisi rilievi del curatore secondo i quali “il Sig. ha, inizialmente, Parte_1 concesso in affitto l'azienda alla società senza definire, in contraddittorio, il valore Controparte_1 degli elementi trasferiti. Del pari, all'atto della riconsegna dell'azienda avvenuta in data 02.05.2018, nessuna valorizzazione degli elementi ricevuti dal Sig. , al termine Parte_1 del contratto d'affitto, è stata effettuata. In pari data, così come accaduto per il precedente contratto d'affitto, il Sig. ha consegnato in affitto l'azienda alla società che Parte_1 P_
l'ha passivamente accettata, senza effettuare alcuna valorizzazione degli elementi trasferiti”, elementi, questi, che ad avviso del Tribunale facevano emergere, inoltre, una commissione/confusione dei beni utilizzati per lo svolgimento dell'attività di impresa, che va oltre il titolo formale.
§ 7. Ciò precisato, la S.C. di Cassazione ha cassato l'impostazione della Corte di Appello, riportata meglio sopra al paragrafo 1.2., ritenendo, con assorbimento di tutti gli altri motivi, la fondatezza del quarto motivo di gravame con il quale veniva censurata la sentenza impugnata nella parte in cui ha avversato il ragionamento del Tribunale ed in particolare nel punto in cui, pur avendo accertato una situazione di confusione patrimoniale e di commistione gestoria fra diverse entità (persone fisiche e società) esercenti la medesima attività commerciale, ha escluso la sussistenza della dedotta super società di fatto (riconosciuta, invece, dal Tribunale fallimentare) omettendo, tuttavia, di considerare: i comportamenti concludenti dei soci reiterati nel tempo e orientati all'esercizio dell'attività comune;
la “collaborazione di tutti e di ciascuno dei soci all'impresa comune” desunta anche dall'atteggiamento di mera tolleranza e inerzia, da parte degli amministratori legalmente nominati delle società socie, rispetto all'esercizio di fatto (o meglio all'usurpazione) dei poteri gestori da parte del terzo interessato al risultato comune (nella specie, quale titolare e concedente formale dell'azienda data in affitto, nel contempo esercente l'attività trasferita in collaborazione con i primi); la formazione del “fondo comune” che poteva essere desunta dall'accertata situazione di totale confusione patrimoniale e commistione gestoria fra le entità (persone fisiche e società di capitali) esercenti la medesima attività commerciale di gestione dei rami d'azienda (trattoria, bar pasticceria e pub) in titolarità di . Parte_1
19 Più specificamente la S.C. ha riaffermato i principi già espressi dalla giurisprudenza di legittimità nella materia in esame, partendo dalla disamina della riforma del diritto societario che, com'è noto, ha espressamente consentito la partecipazione, anche di fatto, di una società di capitali ad una società di persone (cd. “supersocietà”), richiamando così gli artt. 2361 c.c. e 111 duodecies disp.att. c.c., che, infatti, hanno inequivocamente previsto che una società di capitali possa assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile, tra l'altro, di una società in nome collettivo, pur se irregolare (art. 2297 c.c.) come la società di fatto.
Ha precisato la S.C. che nel medesimo senso, del resto, depone l'art. 147, comma 1°, l.fall., nel testo successivo alla riforma della legge fallimentare ed applicabile ratione temporis, il quale, in coerenza con la predetta opzione normativa, dispone che “la sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile” (e cioè di una società in nome collettivo, di una società in accomandata semplice o di una società in accomandita per azioni) “produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili”, in tal modo ribadendo la possibilità che le società di persone, anche se di mero fatto (cd. “supersocietà” di fatto), abbiano, tra i propri soci illimitatamente responsabili, altre società, anche di capitali, con “tutte le implicazioni, ivi compreso il possibile fallimento della società di fatto, cui quella di capitali abbia partecipato, e dei suoi soci illimitatamente responsabili”.
Ne consegue che, ha ribadito la S.C., una volta “accertata l'esistenza di una società di fatto e la sua insolvenza, i soci possono essere dichiarati falliti in estensione … di quello della società di fatto, che invece va accertata nei suoi elementi costitutivi e nello status di soggetto imprenditore insolvente”, tanto “ai sensi dell'art. 147, 1° comma, l.f.” (cass. n. 1095 del 2016, in motiv;
Cass. n. 12120 del 2016) quanto a norma dell'art. 147, comma 5°, L. fall.
Ciò premesso, prosegue la S.C. osservando che deve tuttavia evitarsi il rischio che l'art. 147, comma 5°, l.fall. (il cui focus, appunto, “si volge … verso l'ipotesi in cui - una volta dichiarato il fallimento di un (singolo) imprenditore - successivamente emerga che, invece, si tratta di «impresa ... riferibile a una società»”, nel senso che mentre “il comma 4 riguarda il caso di successiva emersione di soci occulti di società palese”, “il comma 5”, invece, “si concentra sul caso della successiva emersione di una società … dapprima occulta e distinta dal soggetto già dichiarato fallito”: Cass. n. 366 del 2021, in motiv.) possa essere utilizzato per aggirare le disposizioni dettate dagli artt. 2476, comma 7°, e 2497 c.c. e, in tal modo, evitare, attraverso le forme camerali dell'estensione di fallimento (art. 147, commi 4° e 5°, l.fall.), l'esercizio in sede ordinaria di un'azione di responsabilità, richiedendo, a tal fine, che il curatore fornisca in giudizio la prova rigorosa della relativa affectio.
Ed infatti, ribadisce la Corte, la società di fatto sussiste (anche solo nei confronti dei terzi: come nel caso in cui “due o più persone che operino in modo da ingenerare l'opinione che esse agiscano come soci, suscitando il legittimo affidamento sull'esistenza della società” … come se la società esistesse”: Cass. n. 12120 del 2016, in motiv.) solo a condizione che siano dimostrati i relativi presupposti costitutivi, vale a dire, secondo la definizione fornita dall'art. 2247 c.c., (1) l'esercizio in comune dell'attività economica, attraverso l'impiego di un fondo comune
20 formato dagli apporti dei soci, e (2) la programmata partecipazione di questi ultimi ai conseguenti risultati patrimoniali: (3) e, dunque, da un agire nell'interesse, ancorché diversificato, (ma non contro l'interesse) dei soci (Cass. n. 12120 del 2016, in motiv.; Cass. n. 4784 del 2023, in motiv.).
Affrontando poi la tematica dell'abuso della società parte di una o più persona (fisiche e giuridiche) che ne hanno il controllo (anche solo di fatto) nell'interesse proprio delle stesse, ha affermato che tale fenomeno ha per lo più costituito, per osservazione empirica, una prova contraria all'esistenza della supersocietà di fatto (Cass. n. 10507 del 2016; Cass. n. 12120 del 2016; più di recente, Cass. n. 7903 del 2020; Cass. n. 20552 del 2022, in motiv.) e, semmai, indice dell'esistenza di una holding di fatto (che può anche essere una società di fatto: Cass. n. 23344 del 2010; Cass. n. 3724 del 2003).
Si tratta, tuttavia, ha chiosato la S.C., di “un fatto che non esclude la possibile sussistenza tra le stesse persone e la società così abusata di un rapporto societario di fatto, almeno tutte le volte in cui alla iniziale affectio tra tali persone e la società sia subentrato, in forza di una modifica o evoluzione degli originari accordi
o per effetto di essi (art. 2497-septies c.c.), l'esercizio di un abuso su quest'ultima, e cioè la violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale della stessa, da parte di chi, tra gli originari partecipi di un rapporto societario di fatto con la società abusata, era, per una ragione o per l'altra, in condizione di farlo (cfr. gli artt. 2497-sexies e 2359 c.c.)”.
Secondo la S.C., del resto, <non è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto societario non formalizzato (o di fatto) tra persone fisiche e una o più società di capitali (e la sua prosecuzione tra le stesse fino al recesso di una delle stesse o alla sua esclusione in conseguenza del suo fallimento ovvero alla cessazione in fatto dell'attività d'impresa comune) il fatto che queste ultime, sin dall'inizio oppure in seguito, siano state, in concreto, programmaticamente volte a farsi carico dei debiti conseguenti all'attività comune in misura superiore rispetto agli utili ad esse riservati o comunque ricevuti (e, simmetricamente, le persone fisiche ad assumere debiti in misura inferiore rispetto ai vantaggi patrimoniali ricevuti).
Se, invero, la partecipazione agli utili e alle perdite, in relazione al conferimento eseguito, costituisce duplice elemento essenziale della partecipazione sociale, differenziando il socio dal semplice associato, resta, nondimeno, fermo il principio per cui “l'esclusione dalle perdite o dagli utili, in quanto qualificante lo status del socio nei suoi obblighi e nei suoi diritti verso la società e la sua posizione nella compagine sociale, secondo la previsione dell'art. 2265 c.c., viene integrata quando il singolo socio venga per patto statutario escluso in toto dall'una o dall'altra situazione o da entrambe”: “quando, per contro, sussista una regolamentazione” (assunta anche in via tacita e nella stessa forma modificata nel corso della società) “della partecipazione al rischio ed agli utili in misura non coerente al capitale conferito, ci si troverebbe in presenza di espressione di autonomia statutaria nella regolamentazione della partecipazione al rischio, non rientrante nella previsione della nullità in esame”>>
Esulano, così, dal divieto, prosegue la Corte, tanto le pattuizioni intercorse tra i soci (anche di fatto) di una società di persone che regolano la partecipazione degli stessi al rischio e agli utili in misura difforme dall'entità della partecipazione del singolo socio, quanto gli accordi
21 che si esprimano in una misura di partecipazione difforme da quella inerente ai poteri amministrativi o che condizionino in alternativa la partecipazione o la non partecipazione agli utili o alle perdite al verificarsi di determinati eventi giuridicamente rilevanti (Cass. n. 8927 del 1994; Cass. n. 642 del 2000).
In conclusione, osserva la Corte di Cassazione “la società di fatto, in effetti, si caratterizza per la mancanza di forme e formalità, pur essendo effettivo lo svolgimento di attività economica in comune, ossia l'impresa collettiva, la quale, a sua volta, consiste nel materiale e continuo esercizio di attività economica organizzata: e non sarebbe, dunque, giustificabile ammettere che la società di capitali, la quale abbia svolto attività d'impresa operando in società di fatto con altri, possa in seguito sottrarsi alle relative conseguenze semplicemente perché, in forza di una decisione dei suoi amministratori (anche di fatto), la stessa si sia prestata ad essere utilizzata, sia pur a mezzo della violazione delle relative regole societarie e della compressione del suo interesse imprenditoriale, quale socia di fatto di un'impresa insieme ad altre società ovvero ad una o più persone fisiche che sulla stessa abbiano esercitato, sia pur abusandone, il proprio potere di direzione e controllo”. Ne consegue, che “Se tale condotta di inadempimento è, in effetti, tale da giustificare i rimedi che l'ordinamento rispetto a ciò predispone (azioni di responsabilità, revoca, denunzia al tribunale), non rende però, essa stessa, invalido l'atto compiuto o inefficace l'attività imprenditoriale di fatto svolta. La verità è che lo svolgimento di un'attività economica comune con altra società, di capitali o di persone,
o con una persona fisica è fatto ormai avvenuto, condividendo esso la natura materiale ed empirica dell'attività d'impresa, per il cd. principio di effettività”.
Secondo la Suprema Corte, quindi, la Corte di Appello non si è attenuta ai superiori principi.
Infatti, affermano i giudici di legittimità che la sentenza impugnata, dopo aver (tra l'altro) accertato che: - “i rami di azienda nei settori della pasticceria e della ristorazione, pur restando nella CP_ proprietà di sono stati gestiti dapprima e per un certo tempo dalla (il cui Parte_1
Presidente e legale rappresentante era , padre di , e cioè dalla società già fallita, Controparte_6 Parte_1
“e poi, dal 24 aprile 2018, dalla (amministrata legalmente da , madre di P_ Controparte_4
…”; - a fronte del pressoché totale disinteresse dei legali rappresentanti Parte_1 di tali società, è, per contro, emersa la “continua e preponderante ingerenza gestoria e imprenditoriale del ” tanto “nella , quanto nella CP_16 Controparte_1 P_ parimenti utilizzata dallo stesso “come schermo per continuare la sua attività di impresa, dietro il velo formale del contratto di affitto d'azienda, ma ponendo le scelte gestorie al di fuori delle dinamiche societarie”; ha, sulla base di tale accertamento, ritenuto che tali fatti “depongono più che altro per l'esistenza di un'amministrazione di fatto della s.r.l. da parte di concedente i rami di azienda Parte_1 presi in affitto dalla prima e poi dalla ” o, al più, Controparte_1 CP_17
“di una holding di fatto nei cui confronti il curatore può agire in responsabilità e che può essere dichiarata autonomamente fallita …” sul rilievo che gli stessi “non consentono con sufficiente grado di certezza di ritenere provata … la sussistenza della società di fatto costituita per la gestione in comune dell'impresa … non essendovi dimostrazione reale di un fondo sociale appartenente alla super-società …” “né dell'esistenza di un vincolo di collaborazione tra i tre soggetti anzidetti, che vada oltre la mera affectio familiaris … quale volontà dei distinti soggetti di vincolarsi tra loro e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni
22 nell'esercizio collettivo di un'attività economica …, né dell'esistenza … di una struttura e di un'attività comuni strumentali alla realizzazione ed al conseguimento dello scopo sociale dell'unica entità di fatto, né tanto meno dell'esistenza di un'effettiva partecipazione dei tre soggetti coinvolti ai profitti ed alle perdite”. Le società di capitali ( prima e la poi), piuttosto, hanno “funzionato, Controparte_1 P_ progressivamente, solo quale schermo per consentire all'impresa individuale di di Parte_1 svolgere la sua attività fuori dagli schemi societari, ossia, in altre parole, quale contenitore da cui prelevare elementi patrimoniali, aziendali e altre utilità, senza partecipare alle scelte gestionali, né ad eventuali utili e perdite …”.
La Corte di Appello, tuttavia, così facendo, secondo la S.C. <ha finito per escludere la sussistenza dell'invocato vincolo societario senza considerare, per un verso, che, come detto, la società di fatto tra una o più persone fisiche ed una o più società non è completamente esclusa, almeno nella sua fase costitutiva, dalla successiva utilizzazione delle stesse “come schermo” per consentire a chi, per un motivo o per l'altro, le controlla di svolgere (o di continuare a svolgere) la propria attività d'impresa, e, per altro verso, che la sussistenza della società di fatto, se non richiede, semplicemente, che le società di capitali che ne fanno parte abbiano, direttamente o indirettamente, (come nella specie) gli stessi soci e gli stessi amministratori (trattandosi di fatti compatibili anche con il mero esercizio di un'attività di direzione e coordinamento sulle stesse), può essere nondimeno affermata quando, almeno nella fase costitutiva (e a prescindere dalle forme giuridiche che i relativi atti abbiano assunto), sussistano (o, comunque, siano stati percepiti come tali dai terzi) i seguenti fatti costitutivi (dei quali, però, la corte d'appello ha omesso l'esame effettivo, così cadendo nel vizio della falsa applicazione delle norme previste dagli artt. 2247 c.c. e 147, comma 5°, l.fall.), e cioè che: a) le stesse società, al pari degli altri compartecipi (persone fisiche o giuridiche, come altre società), abbiano conferito, con decisione che (quale mero atto gestorio proprio dell'organo amministrativo: Cass. n. 1095 del 2016) le società partecipi possono ben assumere attraverso un amministratore di fatto e poi manifestare e dunque condividere a mezzo dei rispettivi organi rappresentativi, in un fondo comune, in termini (di volta in volta) di attribuzione della proprietà (art. 2254, comma 1°, c.c.) o del godimento di determinati beni (artt. 2254, comma 2°, e 2281 c.c.) ovvero di esecuzione della propria opera (art. 2263, comma 2°, c.c.), tutto “quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale” (art. 2253, comma 2°, c.c.), se del caso in termini di rinuncia ai propri diritti (come quello di rivalsa in caso di garanzia personale ovvero al compenso per l'attività svolta), allo scopo di trarne, almeno programmaticamente, un vantaggio economico;
b) i risultati patrimoniali (positivi e negativi) dell'attività svolta attraverso il fondo formato dai predetti apporti ricadono, in termini di incremento
o decremento del valore degli stessi apporti eseguiti, su tutti i partecipi, secondo le regole dagli stessi (anche tacitamente) fissate (e, come visto, anche in proporzione differente rispetto all'entità degli apporti) e, se del caso, altrettanto tacitamente, modificate (con l'unica particolarità che le operazioni sono compiute da chi agisce non giàin nome della compagine sociale ma in nome proprio: Cass. n. 14365 del 2021; Cass. n. 17925 del 2016; Cass. n. 366 del 1998, la quale ha evidenziato come, in tale ipotesi, “in deroga ai principi desumibili dagli artt. 1388, 1705 e 1706 c.c., la responsabilità verso i terzi, per il compimento di tali operazioni” grava anche “su coloro nel cui interesse esse siano state compiute senza tuttavia spenderne il nome”; Cass. n. 1106 del 1995; nello stesso modo in cui “l'imputazione sostanziale di atti - e di atti qualificati siccome d'impresa collettiva - ad un soggetto non formalmente e realmente costituito … poggia su una effettività di condotte riconosciute all'esterno invece quali tipiche del contratto di società, dunque tali, se così percepite dai terzi”: Cass. n. 12120 del 2016, in motiv.)>>,
23 aggiungendo che:
<<ciò che per lo più capita ove risulti: - svolgimento da parte dei compartecipi (società e o persone fisiche) < i>
della stessa attività facente capo all'imprenditore o alla società inizialmente fallita;
- la comunanza tra i diversi compartecipi dell'organizzazione aziendale a tale fine utilizzata, come i locali, le insegne, le utenze, con i relativi dipendenti, in ragione dell'esecuzione, da parte di ciascuno di essi, di apporti patrimonialmente rilevanti in favore della stessa, come beni aziendali, somme di denaro, prestazioni di servizi e rinunce a crediti maturati nei suoi confronti;
- la distribuzione in favore dei partecipi dei benefici economici conseguenti (non necessariamente, come detto, in proporzione rispetto al valore degli apporti), in termini di percezione di somme di denaro non corrispondenti alle prestazioni d'opera svolte ovvero di mancato versamento di somme giuridicamente dovute, all'esercizio in comune dell'impresa>>
Circa, infine, il requisito dell'insolvenza, la S.C. ha chiarito come <in linea di principio per potersi dichiarare il fallimento della cd. supersocietà di fatto, è necessario, tra l'altro, il riscontro di una
“autonoma e affatto propria insolvenza” della supersocietà “anche eventualmente muovendo - quale fatto indiziante - dalla rilevazione dell'insolvenza di uno o più soci, ovvero del socio cui era inizialmente imputabile l'attività economica, ma senza alcuna automatica traslazione ovvero dogmatico esaurimento in esse della prova richiesta, come per tutti gli insolventi fallibili, dall'art. 5 legge fall.” (cfr. Cass. n. 12120 del 2016; (Cass. n. 1095 del 2016, in motiv.; conf., Cass. n. 6030 del 2021)>>; nondimeno, ha precisato che:
<quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale (o, come detto, di una società), risulti che la relativa “impresa” è, in realtà, “riferibile” ad una società di fatto tra il soggetto già fallito e uno
o più soci occulti, che possono essere a loro volta altre società o persone fisiche (cd. “supersocietà” di fatto), i debiti assunti (sia pur in nome proprio) dal soggetto (imprenditore individuale o società) già fallito in relazione all'impresa sostanzialmente sociale che ne costituisce l'oggetto sono, in realtà, giuridicamente imputabili alla società occulta (che è, in realtà, una società in nome collettivo non iscritta nel registro delle imprese e, dunque, senz'altro nota almeno tra i compartecipi) della quale era, appunto, socio (e, avendo agito per conto della stessa, in sua rappresentanza: art. 2297, comma 2°, c.c.): nello stesso modo in cui, in forza di tale norma, sono giuridicamente imputabili alla (super) società occulta, ove riferibili alla predetta impresa comune, i debiti assunti, in nome proprio ma per conto della stessa, dagli altri soci occulti successivamente risultati>>; ricavando da ciò che:
<se i debiti assunti (sia pur in nome proprio) dal soggetto (imprenditore individuale o società) già fallito in relazione all'impresa sociale sono, in realtà, giuridicamente imputabili alla società occulta successivamente emersa, l'insolvenza di tale società (cui, non a caso, la norma dell'art. 147, comma 5°, l.fall. non accenna) può essere, allora, senz'altro direttamente desunta dai predetti debiti e dall'impossibilità della stessa di farvi fronte con mezzi normali di pagamento (art. 5 l.fall.)>>.
Sul punto il giudice di legittimità, nell'Ordinanza di rimessione, ha richiamato il principio recentemente ribadito in altra pronuncia (Cass. n. 1234 del 2019, in motiv.) per cui
24 <nell'ipotesi (come in esame) contemplata dall'art. 147, comma, 5°, l.fall., l'insolvenza da prendere in considerazione è quella già accertata nei confronti dell'imprenditore apparentemente individuale (o della società) ma in realtà fallito come socio di una società occulta, perché l'insolvenza della società occulta è la stessa insolvenza dell'imprenditore apparentemente individuale (o della società) già dichiarato fallito (conf., Cass. n. 1106 del 1995, in motiv., la quale ha osservato come l'indicata conseguenza “deriva ineluttabilmente dai patti sociali della società occulta, che si concretano, fra l'altro, (si fa, per attenersi alla specie, il caso dell'imprenditore individuale che agisce per conto di una società occulta) nell'autorizzare il suddetto imprenditore a non spendere il nome della suddetta società, agendo solo per suo conto” sicché, ”in deroga all'art. 1705 c.c., i soci assumono responsabilità personale ed illimitata, anche per gli atti compiuti dal socio che ha agito in proprio nome, ma per conto della società dagli stessi stipulata”: “la necessità di dare attuazione prioritaria al principio (che non può essere derogato nei confronti dei terzi: vedi art. 2291, secondo comma) della responsabilità personale illimitata, stabilito dall'art. 2291 primo comma, deroga all'esigenza della spendita del nome (art. 2266 c.c.); altrimenti, verrebbe posta in forse la stessa figura della società occulta, il che sarebbe contrario alla realtà delle relazioni commerciali, prima ancora che ai principi di legge”)>>.
Tutto ciò, ha concluso la S.C., fermo restando che <La società, al pari dei suoi soci illimitatamente responsabili, può, naturalmente, dimostrare in giudizio, in sede di estensione ai sensi dell'art. 147, comma 5°, l.fall., l'insussistenza dello stato d'insolvenza provando che la stessa è, al contrario, in condizione di far fronte regolarmente e con mezzi normali alle proprie (nei termini esposti) obbligazioni (cfr. Cass. n. 4712 del 2021: “il fallimento della società, che sia socia illimitatamente responsabile, finisce per costituire, secondo l'art. 147, l'occasione per ravvisare (o comunque per accertare) anche la distinta insolvenza della supersocietà di fatto”) ovvero che i debiti assunti in nome proprio dai soci (successivamente emersi come tali) non sono, in realtà, riferibili all'impresa (ad es., perché personali) e non sono, pertanto, debiti della società tali da integrarne, in caso d'impossibilità di farvi fronte con mezzi normali, lo stato d'insolvenza (cfr. Cass. n. 10507 del 2016:
“all'insolvenza del socio già dichiarato fallito potrebbe non corrispondere l'insolvenza della s.d.f. (cui gli altri soci potrebbero, in tesi, conferire le liquidità necessarie al pagamento dei debiti)”)>>
§ 8. Le coordinate giuridiche fissate dalla S.C. di cassazione nella pronuncia di annullamento con rinvio, appena passate in rassegna, non lasciano spazio ad interpretazioni e valutazioni diverse del materiale probatorio in atti rispetto a quelle già fatte proprie dal Tribunale fallimentare di Messina, le cui statuizioni devono, pertanto, in questa sede, trovare piena conferma, con conseguente definitivo rigetto dei reclami proposti.
Letti alla luce dei principi riaffermati dalla S.C. nell'ordinanza di rimessione, le emergenze istruttorie predibattimentali offrono, infatti, un quadro inequivoco a sostegno delle conclusioni a suo tempo rassegnate dal Curatore nella propria istanza di estensione del fallimento, dovendosi ritenere comprovata la sussistenza del vincolo sociale tra i suindicati soggetti giuridici coinvolti, che ha dato vita all'esistenza di un'unica struttura economica associativa e di un disegno imprenditoriale unitario tra la società fallita la ditta individuale e la Controparte_1 Parte_1
preordinati al raggiungimento di un vantaggio patrimoniale comune con un inevitabile abuso P_
25 dello strumento della personalità giuridica delle diverse realtà sociali formalmente ed esteriormente autonome e ciò all'evidente fine di limitare la responsabilità patrimoniale dei soci occulti.
Non è un caso, infatti, che la prima società fallita , proprio quando aveva Controparte_1 cominciato a dare conclamati segni di decozione, in data 11.02.2014 sia stata strategicamente passata di mano all'anziano padre , pur continuando a svolgere la medesima Controparte_6 attività commerciale sotto la medesima insegna e sotto la diretta, effettiva gestione di
[...]
, come ampiamente emerso dalle prove sopra passate in rassegna, e senza che Parte_1
l'amministratore assumesse alcuna iniziativa volta a porre rimedio allo stato di dissesto che inevitabilmente è progressivamente (ma anche deliberatamente, come vedremo) aumentato.
Infatti, come emerge dalla relazione del prof. “Le perdite del 2014, infatti, avevano Per_4 eroso il capitale sociale e nonostante ricorressero le ipotesi previste dall‟art. 2482 ter c.c., la società non ha adottato i provvedimenti che si rendevano necessari” (Cfr. pag. 13 della Relazione del consulente della curatela).
Ancora più evidente ed allarmante è la situazione emergente dal grafico riportato dal consulente della Curatela a pag. 21 della sua relazione, da cui, secondo il commento dello stesso professionista, “emerge evidente la crescita continua del deficit patrimoniale a partire dal 2014. Infatti, a seguito delle perdite ingenti determinatesi nel corso di tale esercizio (- € 319.869), che hanno interamente assorbito il capitale sociale e creato un deficit patrimoniale di € 261.617, il deficit è cresciuto sensibilmente attestandosi, alla data del fallimento, ad € - 707.138. Un divario elevatissimo, frutto dell'accumularsi di perdite da un esercizio all'altro, e della mancata adozione di qualsivoglia iniziativa tesa a contrastare lo stato di crisi manifesta”.
Tale società, quindi, ha apportato alla super società di fatto, come sopra delineata, lo strumento per consentire la prosecuzione dell'attività, con la precisa volontà di avvantaggiare tale nuova (occulta) realtà imprenditoriale, attraverso la scellerata scelta di svuotare le casse della società a beneficio del cedente l'azienda e dei selezionati fornitori (scelti tra coloro che rientravano nella cerchia dei familiari e dei soci di fatto), operando in condizioni di assoluta antieconomicità e deliberatamente privando l'Ente erogatore di energia elettrica, l'Erario e gli enti previdenziali di avere soddisfatti i rispettivi crediti che si sono accumulati in maniera vertiginosa fino alla data del fallimento.
Il consulente della curatela, invero, sul punto, ha significativamente evidenziato che:
“La ricostruzione effettuata ha messo in evidenza che la conduzione della società non è stata improntata a canoni di razionalità economica e di sana ed equilibrata gestione finanziaria. Numerosi e concordanti sono i segnali in tal senso, e in particolare: - i risultati negativi della gestione caratteristica hanno messo in evidenza la grave e perdurante disfunzionalità operativa e la sofferenza della gestione;
- non sono state coperte le perdite che già nel 2014 avevano interamente eroso il capitale sociale e fatto emergere un consistente deficit patrimoniale;
- la crescita continua dei debiti nei confronti dell‟erario e degli enti previdenziali;
- l‟aggravamento delle condizioni di dissesto, che nei documenti ufficiali emerge dal confronto tra l‟entità dello
26 squilibrio alla data del 31.12.2014 e quello risultante dalla situazione contabile alla data del fallimento;
- l‟abnorme incidenza del costo delle materie prime e del costo del personale rispetto ai ricavi di vendita segnala una incongruenza non solo apparente. Il suo perdurare nel tempo, collegata all‟inerzia degli amministratori, la rende priva di una giustificazione credibile, specie se si considera che gli acquisti dei beni e le prestazioni di servizi venivano regolarmente pagati, ad eccezione del debito pregresso per l‟energia elettrica, dei debiti per imposte, tasse e trattenute e dei debiti per contributi previdenziali”.
Trattasi di dati cristallizzati nella vicenda in esame, considerato che non risultano superati da elementi di segno opposto dedotti o allegati dalle parti reclamanti, anzi, come si è detto, la sentenza dichiarativa del fallimento della ”, non è stata Controparte_1 oggetto neanche di impugnazione.
Esplicativo, nel senso sopra evidenziato, è poi l'andamento dei rapporti con i fornitori della società fallita.
Premesso che la maggioranza dei pagamenti avveniva in contanti e per acconti, che a volte superavano anche l'ammontare delle fatture emesse (cfr. sul punto relazione prof.
), appare paradigmatico quanto emerso ad esempio nei rapporti con i concedenti Per_4 ed i fornitori congiunti degli amministratori legali e di fatto della società, che venivano sistematicamente pagati (in contanti) a volte anche senza che alla base vi fosse alcun regolare contratto.
Come evidenziato anche dalla Curatela, dalla relazione del consulente, prof. Per_7
, ed in particolare dal dettagliato esame della contabilità della società fallita e dalla
[...] ricostruzione dei rapporti economici intercorsi, a vario titolo, tra la società fallita amministrata da e i figli , e , nonché Controparte_6 Parte_1 CP_13 Persona_5 con moglie dell'altro figlio è emerso quanto segue: Persona_6 Parte_3
- ha incassato dalla fallita, per canoni di affitto, la somma di €. 170.000,00; Parte_1
- nel triennio 2015/2018, ha percepito dalla società circa € Persona_5 Controparte_1
206.000,00 per la fornitura di prodotti freschi e surgelati;
il relativo pagamento è avvenuto, prevalentemente, in contanti;
- nel triennio 2015/2018, ha percepito € 90.000,00 a titolo di retribuzione Controparte_13 in quanto dipendente della fallita (è attualmente impiegato presso la , con stipendio P_ mensile netto di € 2.500,00, nonché ulteriori € 2.000,00 per canoni di locazione;
- già moglie di ha percepito, in mancanza di Persona_6 Parte_3 contratto, dall'anno 2015 e sino al mese di luglio dell'anno 2017, € 159.000,00 per canoni di affitto dell'immobile destinato all'esercizio dell'attività di ristorazione presso l'Irish Pub di Via Consolare Pompea n. 2442, nonché ulteriori rimborsi per spese di energia elettrica nella misura di € 54.000,00. Più precisamente, ha accertato il prof. che prima del 31 Per_4 luglio 2017 (data in cui risulta stipulato il contratto con cui ha sublocato Parte_1 alla società l'immobile nel quale veniva svolta l'attività del PUB, per un canone annuo di € 60.000) e a partire dal 2015 il canone di locazione veniva corrisposto alla signora Per_6
27 (già moglie del sig. senza che agli atti sia mai stato riscontrato Per_6 Parte_3 alcun contratto di locazione.
Una considerazione a parte, infine, ha dedicato il Consulente della procedura ai rimborsi di spese generali a favore dei signori:
- nel periodo 2015-2018, che ammontano complessivamente ad € 230 Parte_1 mila, al netto dei giroconti;
- che nel periodo 2015-2017 ammontano complessivamente ad € 54 Persona_6 mila circa. Ha, infatti, evidenziato il consulente che nella documentazione giustificativa dei rimborsi non era indicato l'immobile cui si riferiva la spesa e che nel contratto di affitto di ramo d'azienda (pasticceria e trattoria) non era espressamente previsto il rimborso delle spese in questione. Per quanto attiene ai rimborsi poi alla (attività di pub) va Persona_6 ribadito che sino al luglio 2017 manca un contratto di locazione dell'immobile nel quale veniva esercitata l'anzidetta attività.
Orbene, ritornando alle direttive indicate dalla S.C. ed ai principi dalla stessa espressi nell'Ordinanza di rimessione, nella vicenda in esame non può obliterarsi che “lo svolgimento da parte dei compartecipi (società e/o persone fisiche) della stessa attività facente capo all'imprenditore o alla società inizialmente fallita;
- la comunanza tra i diversi compartecipi dell'organizzazione aziendale a tale fine utilizzata, come i locali, le insegne, le utenze, con i relativi dipendenti, in ragione dell'esecuzione, da parte di ciascuno di essi, di apporti patrimonialmente rilevanti in favore della stessa, come beni aziendali, somme di denaro, prestazioni di servizi e rinunce a crediti maturati nei suoi confronti;
- la distribuzione in favore dei partecipi dei benefici economici conseguenti (non necessariamente, come detto, in proporzione rispetto al valore degli apporti), in termini di percezione di somme di denaro non corrispondenti alle prestazioni d'opera svolte ovvero di mancato versamento di somme giuridicamente dovute, all'esercizio in comune dell'impresa” siano tutti indici esplicativi dell'esistenza della società di fatto tra tutte le figure giuridiche già raggiunte dalla dichiarazione di liquidazione giudiziale (fallimento) in estensione.
Evidente appare nell'intrecciarsi dei rapporti tra le parti la simulazione dei contratti di affitto di azienda, già implicitamente riconosciuta dallo stesso Tribunale fallimentare, sussistendo ampi elementi indiziari, da cui inferire che tali atti costituivano di fatto solo lo strumento utilizzato per dare parvenza al passaggio di denaro dalla società destinata (nei propositi degli Co agenti) al fallimento ( ” e successivamente la ) Controparte_1 P_ al “fondo comune” della società di fatto.
Le emergenze in atti, si ribadisce, lette alla luce degli insegnamenti della S.C. appaiono esplicative dell'esistenza della comunione di scopo di tutti i compartecipi all'operazione imprenditoriale qui passata in rassegna, apparendo evidente la comunanza degli interessi dei
28 soci di fatto e la loro preordinazione verso un unico- condiviso- fine, non trovando alcuna diversa logica spiegazione il comportamento e le scelte economiche dei soggetti agenti.
Condivisibili risultano, quindi, le conclusioni cui è pervenuto il Curatore fallimentare, in quanto il disporre delle risorse sociali come cosa propria da parte dell'esercente reale dell'impresa, il non contabilizzare correttamente entrate e uscite e, nel contempo, il provvedere al pagamento dei debiti correnti necessari a continuare l'attività nel medio periodo (“congelando” solo quelli fiscali e contributivi) e fare transitare il patrimonio aziendale dalla prima società affittuaria decotta alla nuova, senza rilevare tramite regolare inventario le scorte di magazzino, i beni e le attrezzature (molto ingenti nel settore food and beverage), dà vita a un'unica indistinguibile massa attiva, che non è necessariamente finalizzata all'appropriazione individuale della persona fisica che domina l'organizzazione, giovando piuttosto e soprattutto a formare un patrimonio comune destinato all'esercizio dell'attività (nella specie di bar-ristorazione-trattoria-pub), da cui tutti i membri del gruppo familiare e le società traggono alimento e beneficio, con la conseguente alea comune nei guadagni e nelle perdite, cioè la compartecipazione dei vari soggetti ai risultati economici dell'attività svolta in comune, non potendo trovare alcuna logica spiegazione, se non quella qui confermata, i molteplici elementi sopra evidenziati.
La sistematicità e l'organizzazione posta alla base di tale progetto unitario non lasciano dubbi, alla luce anche dell'indirizzo espresso dalla S.C., circa la sussistenza della c.d. affectio societatis atteso che i comportamenti agiti appaiono rivelatori di una costante opera di sostegno di tutti i soggetti giuridici protagonisti della vicenda verso il raggiungimento di un unico, condiviso, scopo sociale.
Del resto, quanto emerso in riferimento alla società (la seconda società dichiarata P_ fallita in estensione giusta sentenza n. 43/2019, amministrata -solo- formalmente dalla madre, , e meglio esposto nell'impugnata sentenza n. 43/2019 completa il Persona_2 quadro degli inequivoci dati rivelatori dell'inclusione a pieno titolo di tale realtà societaria nell'ambito del più ampio fenomeno associativo qui esplorato (Cfr. pag. 6 della citata pronuncia: “Si veda da ultimo la relazione del curatore del 20 dicembre u.s., nella quale si evidenzia il
“ruolo assolutamente preponderante, anche rispetto all'attuale affittuaria, del Sig. , ruolo Parte_1 che sembra travalicare il rapporto di lavoro dipendente che lo lega alla basti pensare che lo stesso
P_ aveva la disponibilità della chiave di apertura di n. 1 armadio blindato posto all'interno dei locali in cui la società ha sede legale e svolge la sua attività d'impresa, contenente – come risulta dal verbale di
P_ esecuzione del sequestro giudiziario – l'importo di € 2.646,00 in monete. Peraltro, il giorno seguente all'esecuzione del sequestro giudiziario, il Sig. , in occasione di un controllo effettuato Parte_1 dall'istante nei locali di Piano Chiesa, ha consegnato ulteriori 2 chiavi relative a n. 2 cassette di sicurezza murate nell'ufficio ubicato al piano primo dei detti locali”. Inoltre, dall'audizione del Sig. Parte_1 dei giorni 26/27.11.2019, è emerso che: 1) lo stesso, anteriormente alla dichiarazione di fallimento, aveva delega ad operare sui conti correnti della intrattenuti presso la BAPR di Ganzirri;
2)
P_ successivamente alla stipula dell'atto d'affitto d'azienda con la il Sig. ha
P_ Parte_1
29 acquistato in proprio un impianto fotovoltaico per un importo di € 25.000,00 circa, installato sul tetto dell'immobile di proprietà del Sig. (senza avere apparentemente titolo, per quanto emerso, Controparte_13 di disporre del detto immobile), ove la esercita il ramo d'azienda costituito dalla pasticceria;
3) P_ successivamente alla stipula dell'atto d'affitto d'azienda con la il Sig. ha P_ Parte_1 acquistato in proprio beni strumentali (tre frigoriferi e una lavastoviglie), rinvenuti nei locali dell'Irish Pub e utilizzati dalla senza una formale integrazione/modificazione dell'atto d'affitto d'azienda, o di P_ altro atto formale idoneo a giustificarne l'uso”).
Ne deriva che devono ritenersi superate tutte le doglianze che i reclamanti
[...]
, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, e hanno posto Parte_1 P_
a fondamento dei rispettivi reclami proposti avverso le sentenze n. 39/19 e 43/19 dichiarative del fallimento in estensione, e che facevano leva sulla mancata verifica da parte del Tribunale fallimentare della sussistenza dei tre essenziali elementi indicatori del rapporto associativo (di fatto), e cioè: a) il fondo comune;
b) la ripartizione tra i compartecipanti degli utili e delle perdite;
c) l'affectio societatis;
tutti, invece, come detto, ampiamente riscontrati in atti, in esito alle coordinate giurisprudenziali fornite dalla Suprema Corte di cassazione con l'ordinanza di rimessione.
Invero, gli elementi evidenziati dalle difese nei rispettivi reclami avverso le sentenze del Tribunale, già scrutinati ed in parte condivisi dalla Corte di Appello nella misura in cui non ha riconosciuto l'esistenza della s.d.f., appaiono del tutto recessivi rispetto alle conclusioni della S.C. di Cassazione e non possono trovare, in questa sede, alcun valido riconoscimento.
§ 8.1. Insolvenza della supersocietà di fatto.
Anche sotto tale profilo, la S.C. con l'Ordinanza di annullamento con rinvio ha ritenuto non conformi alle coordinate giuridiche prima espresse le valutazioni operate dalla Corte d'Appello, in punto di insolvenza, secondo cui la Curatela non avrebbe allegato né provato il requisito oggettivo dell'insolvenza: “in ordine ad un'eventuale insolvenza propria di tale (ritenuta) super-società, autonoma rispetto a quella dei (ritenuti) soci, requisito questo che è altrettanto ineludibile che sussista per potersi pronunciare il fallimento in estensione ex art. 147, comma 5, L.F.” (Cfr. sentenza della Corte di Appello cassata).
Affrontando l'argomento in esame, la S.C. ha tracciato, anche in questo caso, le linee da seguire, affermando che “quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale (o, come detto, di una società), risulti che la relativa “impresa” è, in realtà, “riferibile” ad una società di fatto tra il soggetto già fallito e uno o più soci occulti, che possono essere a loro volta altre società o persone fisiche (cd. “supersocietà” di fatto), i debiti assunti (sia pur in nome proprio) dal soggetto (imprenditore individuale
o società) già fallito in relazione all'impresa sostanzialmente sociale che ne costituisce l'oggetto sono, in realtà, giuridicamente imputabili alla società occulta (che è, in realtà, una società in nome collettivo non iscritta nel registro delle imprese e, dunque, senz'altro nota almeno tra i compartecipi) della quale era, appunto, socio (e,
30 avendo agito per conto della stessa, in sua rappresentanza: art. 2297, comma 2°, c.c.): nello stesso modo in cui, in forza di tale norma, sono giuridicamente imputabili alla (super) società occulta, ove riferibili alla predetta impresa comune, i debiti assunti, in nome proprio ma per conto della stessa, dagli altri soci occulti successivamente risultati”, con la conseguenza che “l'insolvenza di tale società (cui, non a caso, la norma dell'art. 147, comma 5°, l.fall. non accenna) può essere, allora, senz'altro direttamente desunta dai predetti debiti e dall'impossibilità della stessa di farvi fronte con mezzi normali di pagamento (art. 5 l.fall.)” (cfr. Ordinanza della S.C. di annullamento con rinvio n. 204/24).
In applicazione di tali insegnamenti, afferma la scrivente Corte che, nel contesto sopra passato in rassegna, l'unicità del fenomeno imprenditoriale, come sopra accertata, fa sì che anche il requisito dell'insolvenza di atteggi in maniera unitaria.
Invero, se è vero che è necessario accertare l'insolvenza del nuovo organismo societario di fatto, come sopra delineato, è altrettanto pacifico che la verifica di essa non può che tenere conto di quella dei soci cui era inizialmente imputabile l'attività economica (nella specie, quella della , dichiarata fallita il 14.11.2018 con sentenza non Controparte_1 impugnata).
Sotto tale profilo il consulente della Curatela, Prof. , ha accertato che alla data del Per_4 fallimento, il deficit patrimoniale in base ai dati riportati nella situazione contabile della società ammontava ad € 717.000,00, mentre il debito nei confronti dell'Enel, dell'Erario e degli Enti previdenziali indicato in contabilità alla data del fallimento ammontava a € 799.000,00 ed era superiore al deficit patrimoniale indicato nella situazione contabile.
In ogni caso, affermava il consulente: “il deficit effettivo è di gran lunga maggiore di quello risultante dalla situazione contabile alla data del fallimento. Perché all'importo di € 717 mila vanno aggiunti:
1. L'errore segnalato dal Sig. con la lettera del 23 luglio 2019 inviata al Curatore, che Controparte_6 riduce le disponibilità di cassa di € 45 mila circa;
2. gli importi delle sanzioni e degli interessi maturati sui tributi e sui contributi non pagati, che si aggirano intorno a 200 mila €, dei quali non vi è traccia nei bilanci di esercizio;
3. le imposte e le sanzioni richieste dall'Agenzia delle Entrate con gli avvisi di accertamento notificati alla Curatela per gli esercizi 2015-2016, e quelli che potrebbero essere richiesti per gli esercizi successivi 2017 e 2018 con eventuali nuovi avvisi” (cfr. pag. 78 della relazione del consulente della procedura).
Per quanto riguarda la nuova affittuaria dei locali, subentrata alla società fallita, ossia la
[...]
, secondo quanto esposto dal Curatore fallimentare, l'esposizione fallimentare si è P_ rivelata, allo stato, pari ad € 200.000,00, mentre alla data di esecuzione del sequestro giudiziario del 06.12.2019, le disponibilità sui conti erano di circa € 3.500,00, oltre la cassa contanti pari a circa € 4.500,00. In ogni caso, la società fallita, ad oggi, non sembra vantare crediti verso terzi derivanti dal periodo pregresso.
Tali emergenze, unitariamente considerati, avuto riguardo anche alla citata pregressa grave situazione debitoria della socia, (la cui dichiarazione di Controparte_1
31 fallimento -si ribadisce- non è mai stata contestata), non risultano minimamente contrastati da elementi di segno opposto da parte dei soci reclamanti e pertanto provano in maniera inequivoca lo stato di decozione della S.d.f., data dall'aggregazione delle risultanze relative ai consociali, insolventi sia singolarmente che nell'insieme, senza che sia emerso alcun dato dissonante rispetto a tale conclusione, non avendo la società, al pari dei suoi soci illimitatamente responsabili, dimostrato in giudizio che la stessa, al contrario, era (ed è) in grado di poter fronteggiare regolarmente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni.
§ 9. Regolamentazione delle spese.
Al rigetto dei reclami segue la condanna di ciascuno degli originari reclamanti (
[...]
, quale titolare dell'omonima ditta individuale e in persona del legale Parte_1 P_ rappresentante) al pagamento delle spese di lite in favore della Curatela e ciò sia avuto riguardo al giudizio di appello, che a quello di legittimità ed all'odierno giudizio di rinvio.
Esse si liquidano in via forfettaria, in assenza di apposita notula delle spese, secondo i parametri tariffari di cui al D. M. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022) – qui applicabile ratione temporis in base al disposto dell'art. 6 dello stesso - avendo riguardo allo scaglione di riferimento del valore della controversia che deve considerarsi indeterminabile.
Invero, in materia di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 c. p. c., non va desunto dall'entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'art. 17 c. p. c. riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento e l'oggetto del giudizio, relativo all'accertamento dell'insolvenza, si fonda sulla comparazione tra i debiti dell'imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verificazione (così Cass. Civ. n. 1346/2013; S. U. n. 16300/2007).
Il giudizio va ritenuto di “complessità media”, in ragione dell'entità complessiva delle questioni trattate.
Va, infine, tenuto presente che il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa (Cfr. Cass. n. 27295/2022; Cass. n. 15860/2014).
32 Applicando i valori tariffari medi secondo la regola generale, avuto riguardo alla portata ed al pregio delle prestazioni difensive rese ed alla media difficoltà dell'affare, le spese vanno liquidate, relativamente a ciascuno dei reclamanti:
- per il giudizio di appello, nella somma complessiva di € 8.470,00 a titolo di onorario
- di cui € 2.518,00 per la fase di studio della controversia, € 1.665,00 per la fase introduttiva e € 4.287,00 per la fase decisionale-, non apprezzandosi in concreto prestazioni riconducibili alla fase istruttoria.
- per il giudizio di legittimità, nella somma complessiva di €. 6.585,00 a titolo di onorario – di cui €.
2.869.00 per la fase di studio della controversia, € 2.224,00 per la fase introduttiva e € 1.492,00 per la fase decisionale-;
- per l'odierno giudizio di rinvio, nella somma complessiva di € 8.470,00 a titolo di onorario - di cui € 2.518,00 per la fase di studio della controversia, € 1.665,00 per la fase introduttiva e € 4.287,00 per la fase decisionale-, non apprezzandosi in concreto prestazioni riconducibili alla fase istruttoria;
oltre che, per tutti i gradi di giudizio, il rimborso delle spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 130 T.U. spese di giustizia, va disposto il pagamento in favore dello Stato delle spese liquidate per il giudizio di rinvio, atteso che il fallimento risulta ammesso al gratuito patrocinio a decorrere dal 29.01.2024, giusta attestazione ex art. 144 T.U. spese di giustizia del giudice delegato.
Va, infine, precisato che il giudizio di rinvio non è configurato dall'ordinamento processuale come un grado del processo ma come una fase (rescissoria) del procedimento di Cassazione e non può quindi considerarsi impugnazione ai fini del pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattese ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando in sede di giudizio di rinvio riassunto dalla Curatela fallimentare, nonché da nella citata qualità e da in persona del legale rappresentante Parte_1 P_ pro tempore, a seguito Ordinanza della Corte di Cassazione, prima sezione civile, n. 204/2024, pubblicata il 4.1.2024, di annullamento della sentenza n. 111/2023 della Corte di Appello di Messina, depositata il 15.02.2023 (con la quale erano stati decisi i reclami proposti avverso le sentenze n. 39/2019 e n. 43/2019 del Tribunale di Messina), con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte di Appello di Messina in differente composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, così provvede:
a) Rigetta i tre reclami riuniti, originariamente proposti da n.q. di titolare Parte_1 dell'omonima ditta e da (e, segnatamente quello proposto da P_ Parte_1 titolare dell'omonima ditta individuale, con ricorso del 6 dicembre 2019; quello proposto da
[...]
[...]
[...] titolare dell'omonima ditta individuale, con riscorso del 21 gennaio 2020; quello proposto da Parte_4
in persona del legale rappresentante p. t., con ricorso del 22 gennaio 2020) e per l'effetto, CP_8 conferma le sentenze impugnate n. 39/2019 del 14.11.2019 e n. 43/2019 del 23.12.2019, emesse dal Tribunale di Messina;
b) Condanna ognuno degli originari reclamanti, n.q. di titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale e la in persona del legale rappresentante pro P_ tempore, al pagamento in favore della Curatela Fallimentare delle spese processuali sostenute nel giudizio di appello, nel giudizio di Cassazione e nell'odierno giudizio di rinvio, da liquidarsi in complessivi:
- €. 8.470,00 per il giudizio di appello;
- €. 6.585,00 per il giudizio di cassazione;
- €. 8.470,00 per il giudizio di rinvio;
oltre che, per ogni grado, al rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, ed IVA e CPA come per legge. Dispone la distrazione in favore dell'Erario delle spese liquidate per il giudizio di rinvio, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 130 e 144 DPR 115/02.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (svoltasi da remoto) del 03 luglio 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
(dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO) (dr. Massimo GULLINO)
34
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA I Sezione Civile
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr Massimo GULLINO Presidente
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 267/2024 R.G., vertente tra: tra Avv. Carlo Nucita, quale Curatore fallimentare de: 1) (C.F. e P.I. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Via dei Rosari, s.n.c., Fraz. Curcuraci, CAP 98158; Co 2) Società di fatto (C.F. e P.I. SdF ) tra , P.IVA_2 Controparte_1
, nato a [...] [...] (C.F. ), titolare Parte_1 CP_1 CodiceFiscale_1 dell'omonima impresa individuale, con sede legale in Via Piano Chiesa, n. 6, CP_1
Vill. CAP 98166 (P. IVA , e (C.F. e P.I. ), CP_2 P.IVA_3 P_ P.IVA_4 con sede legale in Via Consolare Pompea, s.n.c., Piano Chiesa, Vill. CAP CP_1 CP_2
98166; 3) (C.F. e P.I. ), con sede legale in Via Consolare Pompea, P_ P.IVA_4 CP_1
s.n.c., Piano Chiesa, Vill. CAP 98166, CP_2 nonché 4) tutti i predetti soggetti quali soci illimitatamente responsabili della S.d.f. (Fallimenti Trib. Messina, R.G. nn. 45, 45-1, 45-2/2018), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Guerrera del foro di CP_1 parte ammessa al gratuito patrocinio, ai fini e per gli effetti previsti dall'art. 144 DPR 115/02, giusta decreto del G.D. del 29.01.2024;
- Ricorrente in riassunzione- contro (nato a [...] [...] – cf: ) titolare Parte_1 CP_1 C.F._2 dell'omonima ditta individuale con sede legale in Via Piano Chiesa n.6 Vill. S. Agata CP_1
1 - p.iva rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Cataldo, giusta procura in P.IVA_3 atti, elettivamente domiciliato presso e nello Studio del difensore, in Via Loggia dei CP_1
Mercanti n.19, ovvero al domicilio digitale del difensore ( ; Email_1
-Resistente in riassunzione- con sede in Via Consolare Pompea snc, in persona del legale P_ CP_1 rappresentante pro tempore, (nata a [...] [AN] il 27 luglio 1944 - cf. Controparte_4
); C.F._3
-Resistente in riassunzione– E nei confronti: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Messina;
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Messina;
-Resistenti in riassunzione-
+ fascicoli riuniti (n. 299/24 e 303/24) instaurati, contro le altre parti, rispettivamente da:
(nato a [...] [...] – cf: ) Parte_1 CP_1 C.F._2 titolare dell'omonima ditta individuale con sede legale in Via Piano Chiesa n.6 Vill. CP_1
S. Agata - p.iva rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Cataldo (cf. P.IVA_3
) (fax 090 671978) ( , giusta procura in C.F._4 Email_1 atti, elettivamente domiciliato presso e nello Studio del difensore in Via Loggia dei CP_1
Mercanti n.19; ovvero al domicilio digitale del difensore;
- Ricorrente in riassunzione-
in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante sig.ra P_ P_
- nata a [...] il [...] - (P.IVA: , con sede in Via
[...] P.IVA_4 CP_1
Consolare Pompea, Piano Chiesa, domiciliata presso l'avv. Giovanni Marchese;
(C.F.:
[...]
– pec: – fax 090/679645), nel suo C.F._5 Email_2 indirizzo di posta elettronica certificata, con studio in Via S. Giovanni Bosco, 30, CP_1 da cui è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-Ricorrente in riassunzione-
Oggetto: giudizio di rinvio a seguito Ordinanza della Corte di Cassazione, prima sezione civile, n. 204/2024, pubblicata il 4.1.2024, di annullamento della sentenza n. 111/2023 della Corte di Appello di Messina, depositata il 15.02.2023 (con la quale erano stati decisi i reclami proposti avverso le sentenze n. 39/2019 e n. 43/2019 del Tribunale di Messina), con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte di Appello di Messina in differente composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. Giudizio di appello.
2 Con ricorso depositato il 6.12.2019 titolare della omonima ditta Parte_1 individuale, proponeva reclamo avverso la sentenza n. 39/2019 del 13.11.2019, depositata il 14.11.2019 con la quale il Tribunale di Messina: ha dichiarato il fallimento della società di fatto tra e Controparte_1 [...]
, nella predetta qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, nonché quale socio Parte_1 illimitatamente responsabile della stessa S.d.f. (R.G.F. n. 45-1/2018), disponendo la riunione della suddetta procedura alla procedura fallimentare (R.G.F. Controparte_1
n. 45/2018).
Premetteva il reclamante che il Tribunale di Messina, dapprima aveva dichiarato il fallimento de , giusta sentenza (non impugnata) n. 46/2018, resa il Controparte_1
14.11.2018 e depositata in cancelleria il 16.11.2018 (R.G.F. n. 45/2018), quindi, su istanza ex art. 147 l. fall. del Curatore, Avv. C. Nucita, del 27/28.10.2019, apriva un'istruttoria prefallimentare a carico del reclamante (R.G. prefall. n. 124/2019), accertando con la pronuncia n. 39/2019, emanata all'esito di tale procedimento, l'esistenza di una “super- società di fatto”, contestualmente dichiarata fallita, tra il - titolare del complesso CP_1 aziendale “Irish Pub”, Pasticceria “Salvatore Messina” e Trattoria “da Nonna Angela” - e
[...]
, della quale il primo era socio-persona fisica a responsabilità Controparte_1 illimitata.
Il reclamante lamentava che la sentenza n. 39/2019 era inficiata da nullità a causa di vizi formali-procedimentali (violazione del principio costituzionale del giusto processo, carente motivazione, motivazione contraddittoria, motivazione apparente;
cfr. pp.
5-9 reclamo) ed era comunque errata per insussistenza di qualsivoglia vincolo associativo/societario tra la s.r.l. fallita e la persona fisica titolare dei rami aziendali affittati, attesa la mancanza dei relativi requisiti (fondo comune, alea comune nei guadagni e nelle perdite, affectio societatis; v. pp. 9- 20 reclamo).
Chiedeva, quindi, di dichiarare la nullità e, in subordine, revocare il fallimento della Società di fatto tra ed il quale titolare Controparte_1 Parte_1 dell'omonima impresa individuale e socio a responsabilità illimitata della stessa S.d.f., pronunciato in estensione ex art. 147 l. fall. (cfr. pp. 21-22 reclamo). Il reclamante chiedeva, infine, la sospensione della liquidazione dell'attivo, invocando l'art. 19 l. fall. ed adducendo un ipotetico pericolo di danno ai valori aziendali nonché al ceto creditorio.
Disposta l'instaurazione del contraddittorio, con memoria depositata il 13 febbraio 2020 si costituiva la della Controparte_5 società di fatto tra quest'ultima e titolare della ditta omonima Parte_1 individuale, e di costui quale socio illimitatamente responsabile della s.d.f., resistendo al reclamo, di cui eccepiva preliminarmente l'improcedibilità e/o inammissibilità per violazione dell'art. 18, comma 6, L. F.; nel merito contestava ciascuna delle ragioni del reclamo e ne chiedeva il rigetto. Domandava, altresì, che fosse ritenuta e dichiarata in via incidentale la simulazione dei contratti di affitto di azienda e dell'atto di risoluzione degli stessi stipulati tra
3 la e nonché di quello stipulato tra Controparte_5 Parte_1 quest'ultimo e la P_
Veniva, infatti, precisato che la predetta s.r.l. - di cui socio unico è e Controparte_4 liquidatore era il di lei marito (già titolare del 50% del capitale sociale ceduto Controparte_6 alla moglie con atto del 22.07.2017), ossia i genitori del - conduceva in Parte_1 affitto i rami aziendali e Trattoria “da Nonna Angela”, Controparte_7 rispettivamente in forza dei contratti del 06.10.2010 e del 28.06.2013, successivamente risolti in sede di stipula di un unico affitto di ambedue i rami a nuove condizioni (atto del 21.07.2014), che è stato poi modificato (atto del 22.07.2017) ed a sua volta risolto con atto del 24.04.2018. Parallelamente a tale risoluzione consensuale, è stato stipulato in pari data un nuovo affitto d'azienda, a favore dell'affittuaria avente sempre ad oggetto i 2 P_ predetti rami aziendali (cfr. pp.
2-3 sentenza Tribunale di Messina n. 39/2019). Quest'ultima società, di cui unico socio è la madre di , che rivestiva Parte_1 Controparte_4 altresì la carica di A.U., è stata poi dichiarata anch'essa fallita in estensione ex art. 147 comma 4, l. fall., quale socia della S.d.f. La Messina s.r.l. in liquidazione - , giusta Parte_1 sentenza n. 43/2019 del 23.12.2019, depositata in cancelleria in pari data, R.G.F. n. 45- 2/2018.
Nel corso del giudizio veniva disposta la riunione al procedimento portante (avente n. 810/19 R.G.) di quelli recanti il n. 61/2020 e il n. 69/2020 (procedimenti nei quali si era già costituita la della s.d.f. Controparte_5 anzidetta, della stessa e di tutti i predetti soggetti, quali soci illimitatamente P_ responsabili della società di fatto), aventi ad oggetto i reclami proposti da
[...]
, titolare dell'omonima ditta individuale, e rispettivamente dalla in Parte_1 P_ persona del legale rappresentante p.t., avverso la successiva sentenza n. 43/2019 del 23 dicembre 2019 con la quale il Tribunale fallimentare di Messina: ha accertato l'esistenza di una S.d.f. tra , , Controparte_1 Parte_1 in proprio e quale titolare della ditta individuale, nonché tra i predetti soggetti e la P_ nei confronti della quale è stato esteso il fallimento.
Anche in questo caso i reclamanti lamentavano che la sentenza n. 43/2019 era inficiata da nullità a causa di vizi formali-procedimentali (violazione del principio costituzionale del giusto processo, carente motivazione, motivazione contraddittoria, motivazione apparente) ed era comunque errata per insussistenza di qualsivoglia vincolo associativo/societario tra la s.r.l. fallita e la persona fisica titolare dei rami aziendali affittati, attesa la mancanza dei relativi requisiti (fondo comune, alea comune nei guadagni e nelle perdite, affectio societatis).
In conclusione, i reclamanti chiedevano all'adita Corte distrettuale, previa sospensione della liquidazione delle attività ex art. 19 l. fall., di dichiarare la nullità e, in subordine, revocare il fallimento della S.d.f. tra , la ed il Controparte_1 P_ [...]
, quale titolare dell'omonima impresa individuale e socio a responsabilità illimitata Parte_1 della stessa S.d.f.
4 § 1.1. Con sentenza n. 111/2023, emessa in data 27.01.2023, depositata il 15.02.2023, la Corte di Appello di Messina, in diversa composizione dalla odierna, così statuiva:
• “in accoglimento dei tre reclami riuniti (quello proposto da titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, con ricorso del 6 dicembre 2019 – proc. n. 810/2019 R. G., quello proposto da titolare dell'omonima ditta individuale, con riscorso del 21 Parte_1 gennaio 2020 – proc. n. 61/2020 R. G., e quello proposto da in persona del legale CP_8 rappresentante p. t., con ricorso del 22 gennaio 2020 – proc. n. 69/2020 R. G.) e in riforma delle sentenze reclamate nn. 39/2019 del 14 novembre 2019 e 43/2019 del 23 dicembre 2019, emesse dal Tribunale di Messina – seconda sezione civile - ufficio fallimenti, revoca il fallimento della società di fatto tra la e titolare Controparte_5 Parte_1 dell'omonima ditta individuale, nonché di quest'ultimo quale socio illimitatamente responsabile della s. d. f., dichiarato con la suddetta sentenza n. 39/2019 del 14 novembre 2019 (fall. n. 45-1/2018 R. G. F.), nonché il in persona del legale rappresentante p. t., quale socia Controparte_9 della predetta società di fatto, dichiarato con la sentenza n. 43/2019 del 23 dicembre 2019 (fall. n. 45- 2/2018 R. G. F.) – e, in ogni caso, di tutti i soci illimitatamente responsabili della stessa s. d. f. -;
• condanna la resistente (se unitariamente considerata), in persona del suo Curatore, CP_5 ovvero, se considerate separatamente, le resistenti, in persona del relativo Curatore, CP_5 in solido, alla rifusione delle spese di lite del presente grado in favore di Parte_1 titolare dell'omonima ditta individuale, liquidate in complessivi € 13.939,00 (come in parte motiva ripartiti) a titolo di onorario in relazione ai due procedimenti riuniti nn. 819/2019 e 61/2020 R. G. (secondo i calcoli specificati in parte motiva), nonché in favore della in persona del CP_8 legale rappresentante p. t., liquidate in complessivi € 8.470,00 a titolo di onorario (come in parte motiva ripartiti), oltre, per ciascun procedimento riunito, al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, a CPA e IVA (ove dovuta)”.
§ 1.2. In sintesi (come emerge anche dal riepilogo dei fatti di causa contenuti ai paragrafi da 1.3 a 1.11 dell'Ordinanza della S.C. di Cassazione) la Corte di Appello non ha condiviso le conclusioni cui era giunto il Tribunale, il quale, ponendo l'accento sul ruolo attivo che proprietario dei rami d'azienda concessi in locazione alla società già Parte_1 dichiarata fallita, aveva assunto in quest'ultima a scapito di quello meramente formale dell'amministratore/liquidatore , padre dello stesso, ha ritenuto che, in Controparte_6 ragione del “ruolo preponderante e decisivo” svolto “all'interno della società fallita”, lo stesso avrebbe usato la compagine sociale come mero “schermo per continuare la sua attività di impresa dietro il velo formale del contratto di affitto di azienda, ma ponendo le scelte gestorie al di fuori delle ordinarie dinamiche societarie”, come confermato dalle deposizioni testimoniali dei dipendenti, a fronte della “sostanziale estraneità del legale rappresentante … alla direzione e gestione dell'attività”, ed, in forza del conclamato dato dell'“ingerenza gestionale e dell'effettiva eterodirezione della
[...] da parte ”, ha affermato l'esistenza del “vincolo sociale Controparte_1 Parte_1
5 di fatto” tra la società di capitali conduttrice dell'azienda e il proprietario dell'azienda stessa/imprenditore individuale.
Invero, la Corte di Appello, dopo aver rilevato che “i rami di azienda nei settori della pasticceria e della ristorazione, pur restando nella proprietà di sono stati gestiti dapprima e per Parte_1 CP_ un certo tempo dalla (il cui Presidente e legale rappresentante era , padre di Controparte_6 Parte_1
e poi, dal 24 aprile 2018, dalla (amministrata legalmente da , madre di P_ Controparte_4
” e che era indubbiamente emersa dagli atti la “continua e preponderante Parte_1 ingerenza gestoria e imprenditoriale del , titolare dell'omonima impresa individuale, nella CP_1 [...]
con speculare quasi totale disinteresse da parte del padre, legale Controparte_1 rappresentante di quest'ultima”, ha, invece, escluso che tali fatti fossero sufficienti a ritenere dimostrata l'esistenza di una società di fatto, non apparendo sufficientemente significativi in tal senso né il metodo di gestione mediante il sistema dell'affitto dei rami di azienda, né il controllo costante, l'ingerenza gestoria e l'eterodirezione dell'attività di impresa condotta dalla società da parte dell'imprenditore individuale: - intanto, ha osservato la Corte, non v'è traccia negli accertamenti svolti che gli affitti e gli atti annessi siano simulati, anche alla luce del fatto che dagli accertamenti contabili risulta che i canoni di affitto sono stati regolarmente corrisposti a dalla società affittuaria;
- la costante ingerenza gestoria del Parte_1 concedente nella s.r.l. in liquidazione, inoltre, anche se Parte_1 CP_1 dimostrata, non è elemento che può valere a configurare una società di fatto tra gli stessi ma semmai ad attribuirgli la qualifica di amministratore di fatto della stessa, che ricorre quando si accerta che un soggetto, benché privo della corrispondente investitura formale, sia inserito nella gestione della società, cui impartisce direttive, condizionandone le scelte operative, con carattere di sistematicità e completezza.
Né possono rilevare, ha aggiunto la Corte, gli elementi che evidenziano una “situazione di commistione gestionale e di confusione contabile” esistente nei rapporti tra la società e taluni dei familiari di , suo legale rappresentante, a partire da che Controparte_6 Parte_1 ha incassato dalla stessa la somma di €. 170.000,00 per canoni di affitto e di €. 230.000,00 nel periodo 2015-2018 per rimborso spese di utenze a lui intestate, oltre al fatto che le attività aziendali abbiano avuto la stessa sede o comunque sedi interscambiabili e fossero comunque riconducibili alla famiglia - innanzitutto, “la confusione e l'inattendibilità contabile non CP_1 hanno consentito di stabilire con certezza l'esclusività dell'interesse di (imprenditore Parte_1 individuale) nella gestione sociale”; - in secondo luogo, gli elementi esposti “non consentono di addivenire all'affermazione certa dell'esistenza di un'attività d'impresa esercitata in comune dai due soci di fatto, apparendo tutti e ciascuno in sé non univocamente significativi della qualificazione della fattispecie come organizzazione sociale orizzontale con la partecipazione paritaria e con l'autonomia gestionale della s.r.l. e dell'impresa del ”. CP_1
Si tratta, piuttosto, di fatti che secondo la Corte di Appello “depongono più che altro per l'esistenza di un'amministrazione di fatto della s.r.l. da parte di concedente i rami di azienda Parte_1 presi in affitto dalla prima e poi dalla connotata anche Controparte_1 P_
6 da una certa confusione contabile e gestionale (probabilmente finalizzata alla distrazione in danno dei creditori), ma non consentono con sufficiente grado di certezza di ritenere provata … la sussistenza della società di fatto costituita per la gestione in comune dell'impresa della Controparte_1
e di quella individuale di non essendovi dimostrazione reale di un fondo sociale Parte_1 appartenente alla super-società, né della ripartizione di utili e perdite dell'ipotizzata entità di fatto tra i due soggetti anzidetti”;
“La preponderanza di fatto di (concedente in affitto) nella gestione e nella Parte_1 amministrazione della s.r.l. potrebbe – ha aggiunto la corte - far propendere piuttosto (e, in alternativa alla amministrazione di fatto) per la configurazione di una holding personale di fatto … che depone anch'essa in senso contrario all'esistenza della super-società di fatto …”.
Quindi, la Corte di Appello, a fronte della ritenuta mancata prova dell'esistenza della suddetta società (o super-società) di fatto tra la e Controparte_1 Parte_1 imprenditore individuale, ha escluso che, a maggior ragione, tale rapporto societario di fatto potesse ravvisarsi rispetto alla e cioè “la società di cui amministratrice unica è P_ P_
, madre di e moglie di (già legale rappresentante della
[...] Parte_1 Controparte_6 [...]
” e che ha ricevuto “… in affitto da con atto Controparte_1 Parte_1 del 24 aprile 2018, il ramo di azienda relativo all'attività di trattoria denominata “DA NONNA ANGELA” e quello di pasticceria e laboratorio di pasticceria denominato
[...]
” con effetto dal 2 maggio 2018 e per la durata di un anno, con rinnovo tacito per un altro Parte_1 anno e così di seguito, a fronte di un corrispettivo annuo di € 39.600”.
La Corte, in particolare, dopo aver evidenziato che, secondo il Tribunale, il rapporto societario emergeva sia dal “ruolo assolutamente preponderante” assunto da Parte_1 che “sembra travalicare il rapporto di lavoro dipendente che lo lega alla , come dimostrato P_ dal fatto che lo stesso è risultato essere nella disponibilità della chiave di apertura di un armadio blindato posto all'interno dei locali in cui la ha sede legale e operativa, sia P_ dal fatto che, come emerso dalla sua audizione, “aveva delega ad operare sui Parte_1 conti correnti della società e che, “dopo la stipula dell'affitto anzidetto”, il pur non P_ CP_1 avendo rivestito alcun ruolo formale nella con sostanziale estraneità formale del P_ suo legale rappresentante, aveva utilizzato detta “compagine sociale come schermo per continuare la sua attività di impresa, dietro il velo formale del contratto di affitto d'azienda, ma ponendo le scelte gestorie al di fuori delle dinamiche societarie”, ha ritenuto che, al contrario, tale impostazione, in base alla quale l'esistenza della super società di fatto è stata desunta quasi esclusivamente dalla CP_ preponderante e continua ingerenza gestoria di nella Parte_1 CP_1
prima e nella e dalla confusione/commistione di beni, non potesse
[...] P_ essere condivisa.
Se può ammettersi lo scopo comune, ha osservato la Corte d'Appello, “non vi è prova certa né dell'esistenza di un vincolo di collaborazione tra i tre soggetti anzidetti, che vada oltre la mera affectio familiaris e che integri piuttosto l'affectio societatis – quale volontà dei distinti soggetti di vincolarsi tra loro e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell'esercizio collettivo di un'attività economica -,
7 né dell'esistenza di un patrimonio, di una struttura e di un'attività comuni strumentali alla realizzazione ed al conseguimento dello scopo sociale dell'unica entità di fatto, né tanto meno dell'esistenza di un'effettiva partecipazione dei tre soggetti coinvolti ai profitti ed alle perdite generati dall'esercizio dell'attività di impresa”, essendo, piuttosto, emerso che “le società di capitali prima e poi la Controparte_1 [...]
abbiano funzionato, progressivamente, solo quale schermo per consentire all'impresa individuale di P_ di svolgere la sua attività fuori dagli schemi societari, ossia, in altre parole, quale Parte_1 contenitore da cui prelevare elementi patrimoniali, aziendali e altre utilità”.
La Corte, infine, ha rilevato, “ma solo ad abundantiam, che nulla è stato allegato, né provato in ordine ad un'eventuale insolvenza propria di tale (ritenuta) super-società, autonoma rispetto a quella dei (ritenuti) soci”.
La Corte, quindi, in totale riforma delle sentenze emesse dal Tribunale di Messina il 14/11/2019 ed il 23/12/2019, ha revocato tanto il fallimento della società di fatto tra la
[...]
e titolare dell'omonima ditta individuale, Controparte_1 Parte_1 nonché di quest'ultimo quale socio illimitatamente responsabile, quanto il fallimento di
[...]
quale socia della predetta società di fatto, condannando il Fallimento istante a P_ rimborsare ai reclamanti le spese di giudizio.
§ 2. Giudizio di cassazione.
§ 2.1. Avverso la suddetta pronuncia della Corte di Appello, n. 111/2023, veniva proposto ricorso in Cassazione dall'Avv. C. Nucita n.q. di Curatore dei superiori fallimenti (
[...]
e della società di fatto tra , Controparte_10 Controparte_1
e nonché degli stessi quali soci illimitatamente responsabili della Parte_1 P_ società di fatto), con ricorso del 13.03.2023, affidato a sette motivi ed iscritto al R.G. n. 6617/2023 – Sez. I Civile.
In particolare:
Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 18 l.fall., in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello: - ha, innanzitutto, omesso di pronunciarsi sulla domanda con la quale il aveva chiesto l'accertamento anche incidentale della simulazione dei CP_9 contratti d'affitto d'azienda deducendo che tali contratti, “avvicendatisi nel periodo 2010-2018 fra e e, successivamente, , miravano, in realtà, “a Parte_1 Controparte_1 P_ mascherare – tramite l'interposizione fittizia di una prima società di capitali e poi di una seconda, dopo che la prima era stata resa insolvente e lasciata al suo destino – l'esercizio diretto dell'impresa da parte dello stesso titolare concedente delle tre aziende affittate”; - ha, in secondo luogo, omesso, conseguentemente, di istruire la domanda di accertamento della simulazione svolta dal Fallimento, trascurando di considerare il carattere “inquisitorio” del procedimento di reclamo, “che le attribuiva il potere-dovere di assumere anche d'ufficio ogni necessario mezzo di prova sulla ricorrenza dei presupposti del fallimento …”.
8 Con il secondo motivo, il ricorrente, in via subordinata rispetto al primo, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1415, 2561 e 2562 c.c., con riferimento all'applicazione della disciplina della simulazione al contratto di affitto di azienda, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'Appello ha ritenuto che il pagamento dei canoni di affitto a da parte della società Parte_1 affittuaria escludeva radicalmente la simulazione dei contratti d'affitto d'azienda, senza, tuttavia, considerare che, come dedotto dal nel corso del giudizio, “la simulazione CP_9 degli affitti e l'esercizio incondizionato del potere d'impresa da parte del titolare delle aziende … si desumono, in via indiretta, da una serie di elementi indiziari e, in via diretta, dalle dichiarazioni rese dallo stesso
in sede di accertamento della GdF … e dalle deposizioni rese dai dipendenti al Curatore … nonché CP_1 dalle dichiarazioni rese dalla sig.ra in sede di udienza prefallimentare”, essendo, in Controparte_4 particolare, emerso, tra l'altro, che: - la compagine delle società affittuarie fallite era costituita esclusivamente da membri della famiglia - “l'amministrazione delle società era affidata CP_1 agli anziani genitori di , … totalmente disinformati sull'amministrazione, sulle scritture Parte_1 contabili, sui finanziamenti e persino sulla sede dell'impresa”; - “le attività d'impresa esercitate attraverso le tre aziende si sono svolte sempre negli stessi locali e con le stesse insegne, senza soluzione di continuità”; - “il titolare-concedente ha avuto sempre il dominio assoluto e incontrastato delle imprese … e la delega a operare sui conti correnti della società affittuaria”; - “i rapporti di affitto delle aziende di pasticceria e trattoria sono stati più volte modificati ad libitum nel corso degli anni con una serie di atti di risoluzione consensuale e immediate nuove stipulazioni, mai accompagnate da inventari e verbali di consegna, nonché con variazioni molto significative del canone d'affitto sia in aumento, sia in diminuzione (da 54.000 Euro a 18.000 Euro nel 2017)”; - “il rapporto finanziario con il concedente si è svolto su basi assolutamente informali e irregolari, al punto che, nel periodo 2015-2018, egli ha incassato, in aggiunta ai canoni d'affitto ulteriori importi per oltre € 230.000 a titolo di rimborso spese per i costi delle utenze che erano rimaste sempre a lui intestate (e non all'affittuaria esercente formale delle imprese)”.
Con il terzo motivo, proposto in via subordinata rispetto al primo, il ricorrente, lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, con riferimento ai fatti e atti costituenti elementi probatori della simulazione dei contratti di affitto delle aziende facenti capo a in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza Parte_1 impugnata nella parte in cui la Corte d'Appello ha escluso la simulazione dei contratti d'affitto d'azienda, senza, tuttavia, procedere, pur a fronte di una serie di puntuali rilievi e deduzioni ed elementi di prova del carattere fittizio dei rapporti contrattuali fra le entità del gruppo alla necessaria valutazione delle precise richieste istruttorie e degli CP_1 innumerevoli dati offerti dal a dimostrazione della “mera fittizietà dell'architettura CP_9 degli affitti di azienda … e la funzionalità della loro apparenza esterna alla creazione di schermi societari dietro i quali perpetrava la sua politica imprenditoriale, in unità d'intenti con gli organi Parte_1 sociali delle società intestatarie delle attività”, trattandosi di “rapporti contrattuali … creati artatamente proprio per schermare l'attività comune del titolare delle aziende ( ) e delle società da lui Parte_1 dominate e gestite con l'interposizione fittizia dei familiari come un'unica entità imprenditoriale”.
9 Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2247, 2297, 2497, 2727 c.c. e dell'art. 147, comma 5°, l.fall., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'Appello, pur avendo accertato una situazione di confusione patrimoniale e di commistione gestoria fra diverse entità (persone fisiche e società) esercenti la medesima attività commerciale, ha escluso la sussistenza della dedotta super società di fatto omettendo, tuttavia, di considerare che: - la società di fatto nasce dai comportamenti concludenti dei soci reiterati nel tempo e orientati all'esercizio dell'attività comune, senza che sia a tal fine necessario un preciso “atto di volontà” con cui le parti aderiscono al contratto sociale;
- la “collaborazione di tutti e di ciascuno dei soci all'impresa comune” può essere ben costituita anche da un atteggiamento di mera tolleranza e inerzia, da parte degli amministratori legalmente nominati delle società socie, rispetto all'esercizio di fatto (o meglio all'usurpazione) dei poteri gestori da parte del terzo interessato al risultato comune (nella specie, quale titolare e concedente formale dell'azienda data in affitto, nel contempo esercente l'attività trasferita in collaborazione con i primi) poiché proprio questa condotta consente di configurare una organizzazione comune e reale fra i soggetti coinvolti, apprezzata e riconosciuta come tale anche dai terzi, che si sovrappone alla realtà giuridica formale e pubblicata dal registro imprese;
- la formazione del
“fondo comune” può essere desunta dalla accertata situazione di totale confusione patrimoniale e commistione gestoria fra le entità (persone fisiche e società di capitali) esercenti la medesima attività commerciale di gestione dei rami d'azienda (trattoria, bar pasticceria e pub) in titolarità di Parte_1
Con il quinto motivo, il ricorrente, lamentando l'assenza di una valida motivazione (art. 132 n. 4 c.p.c.), rispondente al minimo costituzionale (art. 111, comma 6°, Cost.), in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'Appello, pur avendo acclarato la costante ingerenza, non soltanto gestoria, ma imprenditoriale di nella società formalmente amministrata dal padre, la situazione di Parte_1 commistione gestionale e confusione contabile nei rapporti fra la s.r.l. e i membri della famiglia e le “evidenti … confusioni e commistioni patrimoniali e finanziarie”, ha, con CP_1 motivazione perplessa o apparente ed in contrasto peraltro anche con i poteri-doveri inquisitori della Corte d'appello in sede di reclamo ex art. 18 l.fall., negato ogni rilievo a tali evidenze ai fini della dimostrazione del rapporto societario di fatto fra i soggetti coinvolti;
così come, pur avendo accertato, con riferimento a (e cioè la seconda società P_ dichiarata fallita in estensione, amministrata formalmente dalla madre anch'essa inerte), che : - è risultato essere nella disponibilità della chiave di apertura di un armadio Parte_1 Co blindato posto all'interno dei locali in cui la ha sede legale e operativa;
- ha consegnato al curatore altre due chiavi relative a due cassette di sicurezza murate nell'ufficio ubicato al primo piano dei locali della società; - prima del fallimento aveva delega ad operare sui conti correnti della società; - nei rapporti fra e la newco S.M. Controparte_1
s.r.l.s., la consegna in affitto dei due rami di azienda è avvenuta, poi, senza alcuna valorizzazione dei beni e degli elementi trasferiti;
ha contraddittoriamente negato ogni rilievo alle numerose evidenze della cooperazione fra e le due società di capitali Parte_1
10 e della “commistione di beni usati per lo svolgimento dell'attività di impresa” ai fini della dimostrazione del rapporto societario di fatto fra i soggetti coinvolti.
Con il sesto motivo, il ricorrente ha lamentato, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., l'omesso esame di fatto decisivo in relazione all'accertamento dello stato d'insolvenza della supersocietà di fatto.
Con il settimo motivo, il ricorrente ha lamentato la regolamentazione delle spese di giudizio
§ 2.2. Hanno resistito, con distinti controricorsi, e la Parte_1 P_
Sono rimasti intimati il Procuratore della Repubblica presso la Corte d'Appello di Messina e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina.
§ 2.3. La S.C. di Cassazione decideva giusta ordinanza n. 204/2024 del 05.12.2023, pubblicata il 04.01.2024, statuendo, per i motivi di cui infra, quanto segue:
“accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri;
cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte d'appello di Messina che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio”.
§ 3. Giudizio di rinvio.
Con atto di riassunzione depositato in data 21.03.2024, la Curatela Fallimentare riassumeva il giudizio di rinvio, dando avvio al procedimento principale n. 267/2024.
Anche , titolare dell'omonima ditta individuale e la società in Parte_1 P_ persona dell'amministratore unico e legale rappresentante, (originari Controparte_4 reclamanti) instavano per la riassunzione del giudizio, ai sensi dell'art. 392 c.p.c. con distinti ricorsi in riassunzione depositati rispettivamente in data 03.04.2024 (proc. n. 299/2024 R.G.) ed in data 04.04.2024 (proc. n. 303/2024 R.G.).
In esito alla prima udienza, svoltasi a trattazione scritta (ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), del 02 dicembre 2024, la Corte, stante la connessione oggettiva e soggettiva, trattandosi di procedimenti aventi ad oggetto la riassunzione del giudizio di rinvio a seguito della medesima ordinanza di annullamento della Corte di cassazione (avente n. 204/2024, pubblicata il 4.1.2024), disponeva la riunione, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., al fascicolo iscritto per prima (n. 267/24) di quelli aventi i nn. 299/24 e 303/24, trattati alla medesima data e rinviava la causa per la decisione all'udienza a trattazione scritta del 24 marzo 2025.
In esito a tale udienza “virtuale”, su richiesta delle parti che invocavano la concessione di termini per il deposito di scritti difensivi, la Corte rinviava per la decisione alla data del 13 maggio 2025, concedendo alle parti termine per il deposito di memorie difensive conclusive fino al 30 aprile 2025 e per eventuali note di replica fino al 10 maggio 2025.
11 Sulla scorta degli scritti difensivi depositati dalle parti, ivi comprese le note scritte di trattazione, sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con ordinanza emessa in data 19 maggio 2025, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§. 4. Vanno prioritariamente affrontate le questioni preliminari sollevate dalle parti.
Nel costituirsi nel procedimento principale del presente giudizio di rinvio (n. 267/24 R.G.), con atto di costituzione del 22.11.2024, il difensore della Avv. Cataldo, ha in via P_ preliminare eccepito la nullità della procura speciale allegata al ricorso di riassunzione della Curatela fallimentare, in quanto asseritamente non sottoscritta dal curatore autorizzato dal Giudice. Ne discenderebbe, secondo la parte “che alla data di deposito del (presente) ricorso 6 marzo 2024, il difensore era privo di ius postulandi da parte del curatore. Con conseguente maturata decadenza del termine perentorio di avvio del giudizio di rinvio (art. 392 Cpc), con ogni conseguenza di legge”.
Tale eccezione risulta del tutto infondata.
Invero, è sufficiente l'attenta visione dell'atto contestato, procura alle liti rilasciata dall'Avv. Carlo Nucita (nella qualità di Curatore fallimentare della e Controparte_1 Co della Società di fatto , , n.q. di titolare Controparte_1 Controparte_12 dell'omonima ditta individuale, la della stessa nonché di tutti i predetti P_ P_ soggetti quali soci illimitatamente responsabili della s.d.f., giusta autorizzazione del G.D. del 29.01.2024) al difensore Avv. Fabrizio Guerrera (cfr. allegato n. 2 al ricorso in riassunzione), per avvedersi che la firma del Curatore risulta apposta, sia pure al di sotto della stampigliatura riportante il suo nominativo, circostanza del tutto irrilevante posto che la sottoscrizione precede comunque quella del difensore che ne ha attestato l'autenticità.
Va, in ogni caso, ma solo per completezza, osservato che poiché, a norma dell'art. 392 cod. proc. civ., alla riassunzione della causa avanti al giudice di rinvio può provvedere disgiuntamente ciascuna delle parti, una volta che il giudizio sia stato riassunto correttamente da una delle parti si realizza il necessario impulso per la prosecuzione del processo nella nuova fase (cfr. per tutte: Cassazione 13839/20019); ciò che nel caso in esame è avvenuto anche per iniziativa delle altre originarie reclamanti, nella qualità di titolare Parte_1 dell'omonima ditta e la società che hanno autonomamente instaurato i giudizi P_ riuniti (rispettivamente n. 299/24 e 303/24), in cui la Curatela si è costituita con autonoma procura, in relazione alla quale non è stata sollevata alcuna questione di invalidità, né la stessa risulta affetta da alcun vizio rilevabile d'ufficio.
§ 5. Nel merito, a seguito dell'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Messina n. 111/2023, depositata il 15.02.2023, e nel solco ed in applicazione dei principi espressi dalla S.C. con l'Ordinanza di rimessione, ritiene la Corte che in esito al presente giudizio di rinvio
12 debbano essere confermate le impugnate sentenze n. 39/19 e 43/19 del Tribunale di Messina, dichiarative del fallimento in estensione dell'accertata super società di fatto tra gli indicati soggetti giuridici, con conseguente rigetto del reclamo da costoro proposto.
§ 6. Per ragioni di ordine sistematico, è necessario ripercorrere brevemente gli esiti degli accertamenti prefallimentari e le conclusioni tratte dal Tribunale fallimentare di Messina nelle impugnate sentenze nn. 39/19 e 43/19.
Va premesso che con sentenza n. 46/2018 del 14.11.2018, resa nel procedimento iscritto al n. 115/2018 R.G. prefall., veniva dichiarato il fallimento della società “ in Controparte_1 liquidazione volontaria”, in persona dell'amministratore unico e liquidatore, CP_6
[...]
Tale società originariamente partecipata ed amministrata dal figlio, a far Controparte_13 data dal 20.03.2014 (data dell'iscrizione della nomina sul registro delle imprese, ma la nomina risale al febbraio precedente), è stata amministrata da , cl. 40, il quale dal Controparte_6
25.05.2018 ha assunto anche l'incarico di liquidatore volontario della medesima società.
Tale sentenza non veniva impugnata.
Con propria relazione del 27.10.2019 il Curatore del Fallimento della citata società (
[...] in liquidazione volontaria”), evidenziava molteplici indici rivelatori CP_1 dell'esistenza di una società di fatto insolvente occulta tra:
-la fallita “ in persona del liquidatore”, ; Controparte_1 Controparte_6
- la ditta individuale (figlio di ); Parte_1 CP_6
- la società in persona dell'amministratore unico, moglie di P_ Controparte_4
e madre di Controparte_6 Parte_1
In particolare, veniva evidenziata un'ininterrotta continuità tra le suindicate realtà societarie che si sono succedute nella gestione della medesima attività d'impresa, in virtù di vari contratti di locazione e/o affitti d'azienda, dietro versamento di ingenti somme di denaro.
Nello specifico:
- ottenuta dai genitori, sin dall'anno 2009, la locazione per 20 anni dei Parte_1 locali di Via Piano Chiesa per l'esercizio dell'attività di pasticceria ed altro (cfr. scrittura privata autenticata del 10.06.2009, trascritta all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Messina-Territorio), cedeva il proprio ramo di azienda (avente ad oggetto l'attività di pasticceria, laboratorio di pasticceria, laboratorio di gelateria e bar, nonché quella di produzione di altri prodotti da forno e di pasticceria fresca) dapprima con contratto in data 06.10.2010 in favore della “ per la durata di un anno, con rinnovo tacito per Controparte_1 un altro anno e così di seguito, a fronte di un corrispettivo annuo di € 24.000,00.
13 - analogamente avveniva per il ramo d'azienda corrente in Via Consolare Pompea CP_1 frazione Piano Chiesa, denominata “DA NONNA ANGELA”, avente ad oggetto l'attività di trattoria che veniva ceduto dallo stesso n.q. alla società fallita (all'epoca: Parte_1
) con contratto del 28.06.2013, per la durata di un anno, con rinnovo tacito Controparte_1 per un altro anno e così di seguito, a fronte di un corrispettivo annuo di € 30.000,00.
- tali contratti di affitto di azienda venivano risolti, con effetto dal 31.07.2014, contestualmente alla stipula di altro cumulativo contratto di cessione di azienda (in Notar del 21.07.2014) con il quale concedeva in affitto la propria Persona_1 Parte_1 azienda, avente per oggetto l'attività di trattoria denominata “DA NONNA ANGELA” e l'attività di pasticceria, laboratorio di pasticceria, denominata ”, Parte_1 alla società per la durata di un anno, con rinnovo tacito, a fronte di un Controparte_1 corrispettivo annuo di €. 54.000,00, poi ridotto, con scrittura privata autenticata del 22.7.2017, ad €. 18.000,00;
- con atto del 24.4.2018, e nelle rispettive qualità hanno Parte_1 Controparte_6 convenuto di risolvere il contratto d'affitto d'azienda del 21.7.2014;
- nella stessa data, con atto del 24.4.2018, concedeva in affitto le suddette Parte_1 aziende ad (madre di ), quest'ultima nella qualità di Controparte_4 Parte_1 amministratore unico della neo costituita società , sempre con sede in P_ CP_1 via Piano Chiesa, a fronte di un corrispettivo annuo di €. 39.600,00.
- infine, con Verbale di assemblea straordinaria del 22.05.2018 (con atto in Notar Per_1 registrato in data 24.05.2018), la società veniva posta in liquidazione, con Controparte_1 nomina di (già amministratore unico della stessa ditta) quale liquidatore e Controparte_6 con trasferimento della sede legale in Villaggio Curcuraci, Via Dei Rosai. CP_1
La successione di tali contratti e l'ingresso “in scena” dei vari soggetti giuridici sopra menzionati è avvenuta mentre l'azienda manteneva la medesima insegna (cfr. screenshots prodotti in atti dalla Curatela) e veniva svolta nei medesimi stabili. Inoltre, tutti i lavoratori della società fallita, a partire dal mese di maggio 2018, ossia successivamente alla liquidazione della società e alla costituzione della risultavano assunti presso Controparte_1 P_ la nuova società P_
Peraltro, , al pari della ditta individuale e Controparte_1 Parte_1 della nuova società del gruppo ha sempre mantenuto la propria sede legale presso P_ la struttura principale ove ha esercitato la propria attività, ossia in Messina (ME), Via Piano Chiesa, Villaggio Sant'Agata. Solo con la messa in liquidazione della società, è stato formalmente deliberato il trasferimento della sede in Villaggio Curcuraci, Via Dei CP_1
Rosai (è questo l'indirizzo in cui insistono le abitazioni della famiglia;
tuttavia, CP_1
l'iscrizione al registro imprese di detto spostamento è avvenuto solo il 18.10.2018, ossia in piena istruttoria prefallimentare e meno di un mese prima della dichiarazione di fallimento.
14 Ulteriore elemento rilevatore dell'unicità e della continuità dell'attività d'impresa, era costituito secondo il Curatore dalla circostanza che, in data 15.02.2006, la società
[...]
avesse stipulato con la la Parte_2 Controparte_14 polizza assicurativa n. 5900, con la previsione di una serie di garanzie per il rischio ubicato in Via Piano Chiesa e che detta polizza, in data 25.10.2010, è stata oggetto di voltura in favore della società “in seguito a cambio ragione sociale”; da ultimo, in data Controparte_1
07.05.2018, la medesima polizza è stata nuovamente volturata in favore della nuova società della famiglia ossia la successivamente divenuta conduttrice dell'azienda CP_1 P_ del . Parte_1
Orbene, traendo spunto da tali elementi e considerato il ruolo certamente preponderante e decisivo svolto all'interno della società fallita dal - titolare dell'omonima Parte_1 ditta individuale e proprietario dell'azienda concessa in locazione- a fronte della evidente estraneità del formale rappresentante legale della società, , alla direzione e Controparte_6 gestione della società, il Tribunale fallimentare di Messina, nel dichiarare il fallimento in estensione della società di fatto (s.d.f.) tra (già dichiarata Controparte_1 fallita in data 14 novembre 2018, fall. n. 45/2018 R. G. F.) e titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, nonché di quest'ultimo, quale socio illimitatamente responsabile della s.d.f.., nonché, successivamente, tra questi ultimi e la P_
(amministrata solo formalmente dalla madre del , ha Parte_1 Persona_2 riconosciuto raggiunta la prova “dell'esistenza del vincolo sociale di fatto tra la società di capitali conduttrice dell'azienda e il proprietario della azienda stessa/imprenditore individuale”.
In tale contesto, il Tribunale ha sostenuto che ha di fatto utilizzato la Parte_1 compagine sociale come schermo per continuare la sua attività di impresa, dietro il velo formale del contratto di affitto di azienda, ma ponendo le scelte gestorie al di fuori delle ordinarie dinamiche societarie. Per giungere a tale conclusione il decidente ha valorizzato anche le deposizioni rese dai dipendenti della società fallita, tra cui tale Persona_3 ex dipendente della società “ , il quale ha dichiarato al curatore che “durante Controparte_1 il rapporto di lavoro alle dipendenze della società il mio unico referente era il Sig. Controparte_1 Parte_1
, il quale si occupava integralmente della gestione dell'attività commerciale e dal quale ricevevo, oltre
[...] le indicazioni relative all'attività di lavoro, anche la remunerazione che avveniva sempre mediante pagamento in contanti… il sig. aveva l'accesso alla cassa dell'attività commerciale e gestiva tutti i Parte_1 rapporti con i fornitori, il cui pagamento avveniva prevalentemente in contanti… Per tutto il tempo in cui ho lavorato alle dipendenze dalla società ho avuto rapporti unicamente con il Sig. Controparte_1 Parte_1
e, in certe occasioni, con una sua collaboratrice” “il Sig. era molto presente presso
[...] Parte_1
l'Irish Pub, mentre il Sig. non l'ho mai visto presso la sede dell'Irish Pub e, Controparte_6 conseguentemente, non era lui ad organizzare l'attività del locale. A volte mi è capitato di andare in pasticceria per ritirare alcuni prodotti (dolci, gelati, vino) e ho avuto modo di vedere, anche lì, il Sig. ”. Parte_1
Analogamente significative sono apparse al Tribunale le dichiarazioni rese da ai Tes_1 funzionari dell'Agenzia delle Entrate in occasione di un accertamento eseguito presso i
15 luoghi di esercizio della società nella parte in cui ha dichiarato di essere Controparte_1 diretta e controllata nello svolgimento delle prestazioni di lavoro dal Sig. , Parte_1 nella sua qualità di titolare, nonché la circostanza sottolineata dal Curatore, secondo cui “in occasione del menzionato accesso, è emerso che il Sig. , così come dichiarato dal Sig. Parte_1
avesse la piena disponibilità e gestione della cassa degli esercizi commerciali”. Infatti, il Per_3 [...]
, nel rispondere alle contestazioni mosse in sede di accertamento, ha dichiarato che Parte_1
“all'inizio della giornata in cassa c'era un fondo cassa di circa €. 1.000,00 che utilizzo anche come fondo cassa per l'attività di ristorazione” ed ancora “probabilmente ho effettuato un prelievo di cassa per pagamenti di alcuni fornitori”. Inoltre, nel processo verbale sottoscritto dal questi CP_1 veniva indicato come il legale rappresentante: “il Sig. n.q. di Rappresentante Parte_1
Legale conferma che non sono stati arrecati danni alle cose mobili ed immobili…”; ed analoga presenza è avvenuta in occasione dell'accesso effettuato dal curatore presso la sede di Via Piano Chiesa dopo la dichiarazione di fallimento.
Ulteriori riscontri sono stati ricavati dal Tribunale dalla relazione del consulente contabile della curatela, prof. , il quale, tra l'altro, ha ad esempio riscontrato “numerosi rapporti Per_4 finanziari tra i vari soggetto coinvolti (ivi compresi altri familiari) sotto forma di passaggi di denaro anche per somme rilevantissime ( , nel triennio 2015/2018, ha percepito dalla società Persona_5 CP_1 circa €. 206.000,00 per la fornitura di prodotti freschi e surgelati, prevalentemente in contanti;
la
[...]
Sig.ra già moglie di , ha percepito, in mancanza di contratto, Persona_6 Parte_3 dall'anno 2015 e sino al mese di luglio dell'anno 2017, €. 159.000,00 per canoni di affitto dell'immobile destinato all'esercizio dell'attività di ristorazione presso l'Irish Pub di Via Consolare Pompea n. 244, nonché ulteriori rimborsi per spese di energia elettrica nella misura di €. 54.000,00) e donazioni d'immobile, che potrebbero avere determinato una confusione dei patrimoni”.
Veniva inoltre sottolineato che, come affermato dallo stesso prof. “Non si può fare Per_4
a meno di rilevare il singolare comportamento dell'amministratore della società che per parecchi anni ha pagato puntualmente canoni di affitto, rimborsi spese e tutti gli altri costi aziendali, con la sola esclusione del debito pregresso nei confronti dell'Enel e di quelli nei confronti dell'Erario e degli Enti previdenziali che andavano crescendo nel tempo per via di nuove imposte, ritenute e contributi” essendo “quanto meno singolare che per tutto il periodo in cui la società ha operato, in perdita e con un deficit patrimoniale crescente, i suoi amministratori abbiano regolarmente pagato i fornitori di materie prime, i dipendenti, i canoni di affitto e locazione e i rimborsi spese a favore di loro congiunti” omettendo sistematicamente, si aggiunge, “di pagare il debito pregresso nei confronti dell'Enel, le imposte, le tasse e le ritenute dovute all'erario e i contributi dovuti agli Enti di previdenza e di assistenza”.
Circa la donazione degli immobili, precisava il Tribunale, subito dopo il deposito della nomina di amministratore presso il registro delle imprese, avvenuto il 20.03.2014, CP_15 ha provveduto a privarsi a titolo gratuito del proprio patrimonio, trasferendo, tra
[...]
l'altro, i locali commerciali in cui l'azienda, storicamente, è stata esercitata, ai due figli e, per l'appunto, . CP_13 Parte_1
16 Secondo il Tribunale, quindi, poiché come accertato dal consulente, prof. “lo stato Per_4 di decozione della società risale al 2014; la mancata adozione dei provvedimenti imposti dalla legge in occasione della approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2014 ha aggravato lo stato di dissesto della società”, dovevano ritenersi pienamente condivisibile quanto sottolineato dal Curatore, ossia la “volontà di proseguire – con opportuni aggiustamenti finalizzati a proteggere gli interessi dei figli- l'attività sociale per portare avanti l'attività imprenditoriale di famiglia, continuando a gestire l'azienda intestata al figlio dietro lo schermo della società fallita, nonostante la necessità di interventi sul Parte_1 patrimonio sociale della stessa a tutela del mercato”.
Per evidenziare, ancor di più, il ruolo assunto dal all'interno della c.d. Parte_1 supersocietà esistente, veniva valorizzato dal Giudice di prime cure un ulteriore dato numerico particolarmente significativo, ricavato dalla relazione del prof. , ossia la Per_4 circostanza che il “ ha incassato dalla fallita, per canoni di affitto, la somma di €. Parte_1
170.000,00, nonché, per il periodo 2015-2018, l'ulteriore importo di €. 230.000,00: detta ultima esorbitante somma, come ha ricostruzioni il Prof. è stata corrisposta a titolo di rimborso delle Per_4 spese connesse all'esercizio dell'attività produttiva, quali consumi di energia elettrica, spese telefoniche, gas cucina, trassa sui rifiuti (il Sig. risulta intestatario delle relative utenze), Parte_1 ma contabilizzata come costo d'esercizio, anche se “dalle verifiche a campione eseguite dal consulente della procedura sulle fatture e sui documenti giustificativi delle spese, non è stato possibile individuare l'immobile per il quale sono stati chiesti ed erogati i numerosi rimborsi in favore del Sig. . Parte_1
Peraltro, i contratti d'affitto d'azienda non contenevano una specificazione previsione circa il rimborso degli oneri accessori” (Cfr. sentenza n. 39/19).
Da tutto ciò, concludeva il Tribunale risultava “evidente la comunione di scopo all'interno della supersocietà di fatto esistente tra i diversi soggetti giuridici indicati, derivandone la sterilizzazione di ogni questioni in diritto circa l'esistenza di un fondo comune e della cointeressenza nella ripartizione di utili e perdite quali hanno gestito l'attività d'impresa, esistendo, per tutti i partecipanti, interessi identici e preordinati ad un medesimo fine”.
Giova, quindi, richiamare le ulteriori considerazioni finali spese dal decidente di prime cure, laddove ha rimarcato, con tutta evidenza, che “trattandosi di società di fatto, quindi per definizione e per struttura ontologica non formalizzata, i rapporti, le evidenze, i fatti gestori che esautorano le ordinarie dinamiche e caratteristiche sociali si giocano su un piano meramente fattuale e non formale, potendosi affermare che , anche alla luce di quanto prima evidenziato, ha di fatto trasferito la gestione Parte_1 dell'impresa gestita dalla società al di fuori della stessa, imponendosi all'intero ed all'esterno come il vero dominus, come se non esistesse il rapporto di affitto d'azienda, impegnando e “spendendo” la sua personalità di titolare dell'azienda affittata (quasi quale conferimento nella società di fatto) agendo in modo da suscitare il legittimo affidamento sull'esistenza della società irregolare medesima, affidamento che, per il principio della tutela della buona fede dei terzi e dell'apparenza del diritto, attribuisce a coloro che si comportino esteriormente come soci, la responsabilità solidale per le obbligazioni assunte, come se la società esistesse (Cass. Civ., Sez. I, 20.05.2016, n. 10507; Cass. Civ., Sez. I, 22.02.2008, n. 4529)” (Cfr. sent. n. 39/19).
17 Doveva certamente escludersi, quindi, secondo il Tribunale – nel caso di specie- l'esistenza di “una “holding” di tipo personale, che ricorre allorché una persona fisica, che sia a capo di più società di capitali in veste di titolare di quote o partecipazioni azionarie, svolga professionalmente, con stabile organizzazione, l'indirizzo, il controllo ed il coordinamento delle società medesime, non limitandosi, così, al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio (attività di sola gestione del gruppo, cosiddetta “holding” pura, ovvero anche di natura ausiliaria o finanziaria, cosiddetta “holding” operativa, che deve esplicarsi in atti, anche negoziali, posti in essere in nome proprio, fonte, quindi, di responsabilità diretta del loro autore, e presenti, altresì, obiettiva attitudine a perseguire utili risultati economici, per il gruppo e le sue componenti, causalmente ricollegabili all'attività medesima (Cass. 6 marzo 2017, n. 5520). Invero, Parte_1 come detto, non è titolare di alcuna quota o partecipazione ne (Cfr. sent. 39/19). Controparte_1
Analoghe considerazioni hanno portato il Tribunale ad estendere con la sentenza n. 43/2019 del 23 dicembre 2019, il fallimento anche alla nel frattempo attinta, ai sensi P_ dell'art. 15, comma 8, L. Fall., dal sequestro giudiziario dei beni aziendali e delle quote sociali, disposto con decreto del Tribunale Fallimentare del 4 dicembre 2019.
In aggiunta a quanto sopra argomentato, il Tribunale ha ritenuto significativi gli esiti dell'ulteriore attività istruttoria svolta:
- le dichiarazioni rese dalla legale rappresentante della società stessa, che ha di fatto confermato di non avere alcuna contezza della gestione delle imprese condotte in affitto, facendo infine un riferimento ai figli (tra i quali, già Parte_1 dichiarato fallito, la cui pervasiva presenza nei locali ove si svolge l 'attività della
[...] era del tutto ingiustificata formalmente); P_
- quanto riportato nella relazione del curatore del 29 novembre 2019 dalla quale emergevano, anche alla luce degli atti allegati, specifici ulteriori elementi idonei a configurare la prospettata società di fatto anche con la peraltro P_ ulteriormente riscontrati da quanto rinvenuto ed accertato dal curatore stesso a seguito del decreto del 4 dicembre 2019 ex art. 15, co. 8, legge fall., con cui è stato disposto il sequestro giudiziario dei beni aziendali e delle quote sociali, nonché dei conti correnti intestati alla società resistente, con nomina quale custode del curatore avv. Carlo Nucita. Più particolare, venivano evidenziati gli esiti della relazione del curatore del 20 dicembre 2019, nella quale si evidenziava il “ruolo assolutamente preponderante, anche rispetto all'attuale affittuaria, del Sig. , ruolo che sembra Parte_1 travalicare il rapporto di lavoro dipendente che lo lega alla basti pensare che lo stesso P_ aveva la disponibilità della chiave di apertura di n. 1 armadio blindato posto all'interno dei locali in cui la società ha sede legale e svolge la sua attività d'impresa, contenente – come risulta P_ dal verbale di esecuzione del sequestro giudiziario – l'importo di € 2.646,00 in monete. Peraltro, il giorno seguente all'esecuzione del sequestro giudiziario, il Sig. , in occasione di un Parte_1 controllo effettuato dall'istante nei locali di Piano Chiesa, ha consegnato ulteriori 2 chiavi relative a n. 2 cassette di sicurezza murate nell'ufficio ubicato al piano primo dei detti locali”.
18 - Le dichiarazioni rese da nei giorni 26/27.11.2019, dalle quali è Parte_1 emerso che: “1) lo stesso, anteriormente alla dichiarazione di fallimento, aveva delega ad operare sui conti correnti della intrattenuti presso la BAPR di Ganzirri;
2) successivamente
P_ alla stipula dell'atto d'affitto d'azienda con la il Sig. ha acquistato
P_ Parte_1 in proprio un impianto fotovoltaico per un importo di € 25.000,00 circa, installato sul tetto dell'immobile di proprietà del Sig. (senza avere apparentemente titolo, per quanto Controparte_13 emerso, di disporre del detto immobile), ove la esercita il ramo d'azienda costituito dalla
P_ pasticceria;
3) successivamente alla stipula dell'atto d'affitto d'azienda con la il Sig.
P_
ha acquistato in proprio beni strumentali (tre frigoriferi e una lavastoviglie), Parte_1 rinvenuti nei locali dell'Irish Pub e utilizzati dalla senza una formale P_ integrazione/modificazione dell'atto d'affitto d'azienda, o di altro atto formale idoneo a giustificarne l'uso”;
- I condivisi rilievi del curatore secondo i quali “il Sig. ha, inizialmente, Parte_1 concesso in affitto l'azienda alla società senza definire, in contraddittorio, il valore Controparte_1 degli elementi trasferiti. Del pari, all'atto della riconsegna dell'azienda avvenuta in data 02.05.2018, nessuna valorizzazione degli elementi ricevuti dal Sig. , al termine Parte_1 del contratto d'affitto, è stata effettuata. In pari data, così come accaduto per il precedente contratto d'affitto, il Sig. ha consegnato in affitto l'azienda alla società che Parte_1 P_
l'ha passivamente accettata, senza effettuare alcuna valorizzazione degli elementi trasferiti”, elementi, questi, che ad avviso del Tribunale facevano emergere, inoltre, una commissione/confusione dei beni utilizzati per lo svolgimento dell'attività di impresa, che va oltre il titolo formale.
§ 7. Ciò precisato, la S.C. di Cassazione ha cassato l'impostazione della Corte di Appello, riportata meglio sopra al paragrafo 1.2., ritenendo, con assorbimento di tutti gli altri motivi, la fondatezza del quarto motivo di gravame con il quale veniva censurata la sentenza impugnata nella parte in cui ha avversato il ragionamento del Tribunale ed in particolare nel punto in cui, pur avendo accertato una situazione di confusione patrimoniale e di commistione gestoria fra diverse entità (persone fisiche e società) esercenti la medesima attività commerciale, ha escluso la sussistenza della dedotta super società di fatto (riconosciuta, invece, dal Tribunale fallimentare) omettendo, tuttavia, di considerare: i comportamenti concludenti dei soci reiterati nel tempo e orientati all'esercizio dell'attività comune;
la “collaborazione di tutti e di ciascuno dei soci all'impresa comune” desunta anche dall'atteggiamento di mera tolleranza e inerzia, da parte degli amministratori legalmente nominati delle società socie, rispetto all'esercizio di fatto (o meglio all'usurpazione) dei poteri gestori da parte del terzo interessato al risultato comune (nella specie, quale titolare e concedente formale dell'azienda data in affitto, nel contempo esercente l'attività trasferita in collaborazione con i primi); la formazione del “fondo comune” che poteva essere desunta dall'accertata situazione di totale confusione patrimoniale e commistione gestoria fra le entità (persone fisiche e società di capitali) esercenti la medesima attività commerciale di gestione dei rami d'azienda (trattoria, bar pasticceria e pub) in titolarità di . Parte_1
19 Più specificamente la S.C. ha riaffermato i principi già espressi dalla giurisprudenza di legittimità nella materia in esame, partendo dalla disamina della riforma del diritto societario che, com'è noto, ha espressamente consentito la partecipazione, anche di fatto, di una società di capitali ad una società di persone (cd. “supersocietà”), richiamando così gli artt. 2361 c.c. e 111 duodecies disp.att. c.c., che, infatti, hanno inequivocamente previsto che una società di capitali possa assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile, tra l'altro, di una società in nome collettivo, pur se irregolare (art. 2297 c.c.) come la società di fatto.
Ha precisato la S.C. che nel medesimo senso, del resto, depone l'art. 147, comma 1°, l.fall., nel testo successivo alla riforma della legge fallimentare ed applicabile ratione temporis, il quale, in coerenza con la predetta opzione normativa, dispone che “la sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile” (e cioè di una società in nome collettivo, di una società in accomandata semplice o di una società in accomandita per azioni) “produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili”, in tal modo ribadendo la possibilità che le società di persone, anche se di mero fatto (cd. “supersocietà” di fatto), abbiano, tra i propri soci illimitatamente responsabili, altre società, anche di capitali, con “tutte le implicazioni, ivi compreso il possibile fallimento della società di fatto, cui quella di capitali abbia partecipato, e dei suoi soci illimitatamente responsabili”.
Ne consegue che, ha ribadito la S.C., una volta “accertata l'esistenza di una società di fatto e la sua insolvenza, i soci possono essere dichiarati falliti in estensione … di quello della società di fatto, che invece va accertata nei suoi elementi costitutivi e nello status di soggetto imprenditore insolvente”, tanto “ai sensi dell'art. 147, 1° comma, l.f.” (cass. n. 1095 del 2016, in motiv;
Cass. n. 12120 del 2016) quanto a norma dell'art. 147, comma 5°, L. fall.
Ciò premesso, prosegue la S.C. osservando che deve tuttavia evitarsi il rischio che l'art. 147, comma 5°, l.fall. (il cui focus, appunto, “si volge … verso l'ipotesi in cui - una volta dichiarato il fallimento di un (singolo) imprenditore - successivamente emerga che, invece, si tratta di «impresa ... riferibile a una società»”, nel senso che mentre “il comma 4 riguarda il caso di successiva emersione di soci occulti di società palese”, “il comma 5”, invece, “si concentra sul caso della successiva emersione di una società … dapprima occulta e distinta dal soggetto già dichiarato fallito”: Cass. n. 366 del 2021, in motiv.) possa essere utilizzato per aggirare le disposizioni dettate dagli artt. 2476, comma 7°, e 2497 c.c. e, in tal modo, evitare, attraverso le forme camerali dell'estensione di fallimento (art. 147, commi 4° e 5°, l.fall.), l'esercizio in sede ordinaria di un'azione di responsabilità, richiedendo, a tal fine, che il curatore fornisca in giudizio la prova rigorosa della relativa affectio.
Ed infatti, ribadisce la Corte, la società di fatto sussiste (anche solo nei confronti dei terzi: come nel caso in cui “due o più persone che operino in modo da ingenerare l'opinione che esse agiscano come soci, suscitando il legittimo affidamento sull'esistenza della società” … come se la società esistesse”: Cass. n. 12120 del 2016, in motiv.) solo a condizione che siano dimostrati i relativi presupposti costitutivi, vale a dire, secondo la definizione fornita dall'art. 2247 c.c., (1) l'esercizio in comune dell'attività economica, attraverso l'impiego di un fondo comune
20 formato dagli apporti dei soci, e (2) la programmata partecipazione di questi ultimi ai conseguenti risultati patrimoniali: (3) e, dunque, da un agire nell'interesse, ancorché diversificato, (ma non contro l'interesse) dei soci (Cass. n. 12120 del 2016, in motiv.; Cass. n. 4784 del 2023, in motiv.).
Affrontando poi la tematica dell'abuso della società parte di una o più persona (fisiche e giuridiche) che ne hanno il controllo (anche solo di fatto) nell'interesse proprio delle stesse, ha affermato che tale fenomeno ha per lo più costituito, per osservazione empirica, una prova contraria all'esistenza della supersocietà di fatto (Cass. n. 10507 del 2016; Cass. n. 12120 del 2016; più di recente, Cass. n. 7903 del 2020; Cass. n. 20552 del 2022, in motiv.) e, semmai, indice dell'esistenza di una holding di fatto (che può anche essere una società di fatto: Cass. n. 23344 del 2010; Cass. n. 3724 del 2003).
Si tratta, tuttavia, ha chiosato la S.C., di “un fatto che non esclude la possibile sussistenza tra le stesse persone e la società così abusata di un rapporto societario di fatto, almeno tutte le volte in cui alla iniziale affectio tra tali persone e la società sia subentrato, in forza di una modifica o evoluzione degli originari accordi
o per effetto di essi (art. 2497-septies c.c.), l'esercizio di un abuso su quest'ultima, e cioè la violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale della stessa, da parte di chi, tra gli originari partecipi di un rapporto societario di fatto con la società abusata, era, per una ragione o per l'altra, in condizione di farlo (cfr. gli artt. 2497-sexies e 2359 c.c.)”.
Secondo la S.C., del resto, <non è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto societario non formalizzato (o di fatto) tra persone fisiche e una o più società di capitali (e la sua prosecuzione tra le stesse fino al recesso di una delle stesse o alla sua esclusione in conseguenza del suo fallimento ovvero alla cessazione in fatto dell'attività d'impresa comune) il fatto che queste ultime, sin dall'inizio oppure in seguito, siano state, in concreto, programmaticamente volte a farsi carico dei debiti conseguenti all'attività comune in misura superiore rispetto agli utili ad esse riservati o comunque ricevuti (e, simmetricamente, le persone fisiche ad assumere debiti in misura inferiore rispetto ai vantaggi patrimoniali ricevuti).
Se, invero, la partecipazione agli utili e alle perdite, in relazione al conferimento eseguito, costituisce duplice elemento essenziale della partecipazione sociale, differenziando il socio dal semplice associato, resta, nondimeno, fermo il principio per cui “l'esclusione dalle perdite o dagli utili, in quanto qualificante lo status del socio nei suoi obblighi e nei suoi diritti verso la società e la sua posizione nella compagine sociale, secondo la previsione dell'art. 2265 c.c., viene integrata quando il singolo socio venga per patto statutario escluso in toto dall'una o dall'altra situazione o da entrambe”: “quando, per contro, sussista una regolamentazione” (assunta anche in via tacita e nella stessa forma modificata nel corso della società) “della partecipazione al rischio ed agli utili in misura non coerente al capitale conferito, ci si troverebbe in presenza di espressione di autonomia statutaria nella regolamentazione della partecipazione al rischio, non rientrante nella previsione della nullità in esame”>>
Esulano, così, dal divieto, prosegue la Corte, tanto le pattuizioni intercorse tra i soci (anche di fatto) di una società di persone che regolano la partecipazione degli stessi al rischio e agli utili in misura difforme dall'entità della partecipazione del singolo socio, quanto gli accordi
21 che si esprimano in una misura di partecipazione difforme da quella inerente ai poteri amministrativi o che condizionino in alternativa la partecipazione o la non partecipazione agli utili o alle perdite al verificarsi di determinati eventi giuridicamente rilevanti (Cass. n. 8927 del 1994; Cass. n. 642 del 2000).
In conclusione, osserva la Corte di Cassazione “la società di fatto, in effetti, si caratterizza per la mancanza di forme e formalità, pur essendo effettivo lo svolgimento di attività economica in comune, ossia l'impresa collettiva, la quale, a sua volta, consiste nel materiale e continuo esercizio di attività economica organizzata: e non sarebbe, dunque, giustificabile ammettere che la società di capitali, la quale abbia svolto attività d'impresa operando in società di fatto con altri, possa in seguito sottrarsi alle relative conseguenze semplicemente perché, in forza di una decisione dei suoi amministratori (anche di fatto), la stessa si sia prestata ad essere utilizzata, sia pur a mezzo della violazione delle relative regole societarie e della compressione del suo interesse imprenditoriale, quale socia di fatto di un'impresa insieme ad altre società ovvero ad una o più persone fisiche che sulla stessa abbiano esercitato, sia pur abusandone, il proprio potere di direzione e controllo”. Ne consegue, che “Se tale condotta di inadempimento è, in effetti, tale da giustificare i rimedi che l'ordinamento rispetto a ciò predispone (azioni di responsabilità, revoca, denunzia al tribunale), non rende però, essa stessa, invalido l'atto compiuto o inefficace l'attività imprenditoriale di fatto svolta. La verità è che lo svolgimento di un'attività economica comune con altra società, di capitali o di persone,
o con una persona fisica è fatto ormai avvenuto, condividendo esso la natura materiale ed empirica dell'attività d'impresa, per il cd. principio di effettività”.
Secondo la Suprema Corte, quindi, la Corte di Appello non si è attenuta ai superiori principi.
Infatti, affermano i giudici di legittimità che la sentenza impugnata, dopo aver (tra l'altro) accertato che: - “i rami di azienda nei settori della pasticceria e della ristorazione, pur restando nella CP_ proprietà di sono stati gestiti dapprima e per un certo tempo dalla (il cui Parte_1
Presidente e legale rappresentante era , padre di , e cioè dalla società già fallita, Controparte_6 Parte_1
“e poi, dal 24 aprile 2018, dalla (amministrata legalmente da , madre di P_ Controparte_4
…”; - a fronte del pressoché totale disinteresse dei legali rappresentanti Parte_1 di tali società, è, per contro, emersa la “continua e preponderante ingerenza gestoria e imprenditoriale del ” tanto “nella , quanto nella CP_16 Controparte_1 P_ parimenti utilizzata dallo stesso “come schermo per continuare la sua attività di impresa, dietro il velo formale del contratto di affitto d'azienda, ma ponendo le scelte gestorie al di fuori delle dinamiche societarie”; ha, sulla base di tale accertamento, ritenuto che tali fatti “depongono più che altro per l'esistenza di un'amministrazione di fatto della s.r.l. da parte di concedente i rami di azienda Parte_1 presi in affitto dalla prima e poi dalla ” o, al più, Controparte_1 CP_17
“di una holding di fatto nei cui confronti il curatore può agire in responsabilità e che può essere dichiarata autonomamente fallita …” sul rilievo che gli stessi “non consentono con sufficiente grado di certezza di ritenere provata … la sussistenza della società di fatto costituita per la gestione in comune dell'impresa … non essendovi dimostrazione reale di un fondo sociale appartenente alla super-società …” “né dell'esistenza di un vincolo di collaborazione tra i tre soggetti anzidetti, che vada oltre la mera affectio familiaris … quale volontà dei distinti soggetti di vincolarsi tra loro e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni
22 nell'esercizio collettivo di un'attività economica …, né dell'esistenza … di una struttura e di un'attività comuni strumentali alla realizzazione ed al conseguimento dello scopo sociale dell'unica entità di fatto, né tanto meno dell'esistenza di un'effettiva partecipazione dei tre soggetti coinvolti ai profitti ed alle perdite”. Le società di capitali ( prima e la poi), piuttosto, hanno “funzionato, Controparte_1 P_ progressivamente, solo quale schermo per consentire all'impresa individuale di di Parte_1 svolgere la sua attività fuori dagli schemi societari, ossia, in altre parole, quale contenitore da cui prelevare elementi patrimoniali, aziendali e altre utilità, senza partecipare alle scelte gestionali, né ad eventuali utili e perdite …”.
La Corte di Appello, tuttavia, così facendo, secondo la S.C. <ha finito per escludere la sussistenza dell'invocato vincolo societario senza considerare, per un verso, che, come detto, la società di fatto tra una o più persone fisiche ed una o più società non è completamente esclusa, almeno nella sua fase costitutiva, dalla successiva utilizzazione delle stesse “come schermo” per consentire a chi, per un motivo o per l'altro, le controlla di svolgere (o di continuare a svolgere) la propria attività d'impresa, e, per altro verso, che la sussistenza della società di fatto, se non richiede, semplicemente, che le società di capitali che ne fanno parte abbiano, direttamente o indirettamente, (come nella specie) gli stessi soci e gli stessi amministratori (trattandosi di fatti compatibili anche con il mero esercizio di un'attività di direzione e coordinamento sulle stesse), può essere nondimeno affermata quando, almeno nella fase costitutiva (e a prescindere dalle forme giuridiche che i relativi atti abbiano assunto), sussistano (o, comunque, siano stati percepiti come tali dai terzi) i seguenti fatti costitutivi (dei quali, però, la corte d'appello ha omesso l'esame effettivo, così cadendo nel vizio della falsa applicazione delle norme previste dagli artt. 2247 c.c. e 147, comma 5°, l.fall.), e cioè che: a) le stesse società, al pari degli altri compartecipi (persone fisiche o giuridiche, come altre società), abbiano conferito, con decisione che (quale mero atto gestorio proprio dell'organo amministrativo: Cass. n. 1095 del 2016) le società partecipi possono ben assumere attraverso un amministratore di fatto e poi manifestare e dunque condividere a mezzo dei rispettivi organi rappresentativi, in un fondo comune, in termini (di volta in volta) di attribuzione della proprietà (art. 2254, comma 1°, c.c.) o del godimento di determinati beni (artt. 2254, comma 2°, e 2281 c.c.) ovvero di esecuzione della propria opera (art. 2263, comma 2°, c.c.), tutto “quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale” (art. 2253, comma 2°, c.c.), se del caso in termini di rinuncia ai propri diritti (come quello di rivalsa in caso di garanzia personale ovvero al compenso per l'attività svolta), allo scopo di trarne, almeno programmaticamente, un vantaggio economico;
b) i risultati patrimoniali (positivi e negativi) dell'attività svolta attraverso il fondo formato dai predetti apporti ricadono, in termini di incremento
o decremento del valore degli stessi apporti eseguiti, su tutti i partecipi, secondo le regole dagli stessi (anche tacitamente) fissate (e, come visto, anche in proporzione differente rispetto all'entità degli apporti) e, se del caso, altrettanto tacitamente, modificate (con l'unica particolarità che le operazioni sono compiute da chi agisce non giàin nome della compagine sociale ma in nome proprio: Cass. n. 14365 del 2021; Cass. n. 17925 del 2016; Cass. n. 366 del 1998, la quale ha evidenziato come, in tale ipotesi, “in deroga ai principi desumibili dagli artt. 1388, 1705 e 1706 c.c., la responsabilità verso i terzi, per il compimento di tali operazioni” grava anche “su coloro nel cui interesse esse siano state compiute senza tuttavia spenderne il nome”; Cass. n. 1106 del 1995; nello stesso modo in cui “l'imputazione sostanziale di atti - e di atti qualificati siccome d'impresa collettiva - ad un soggetto non formalmente e realmente costituito … poggia su una effettività di condotte riconosciute all'esterno invece quali tipiche del contratto di società, dunque tali, se così percepite dai terzi”: Cass. n. 12120 del 2016, in motiv.)>>,
23 aggiungendo che:
<<ciò che per lo più capita ove risulti: - svolgimento da parte dei compartecipi (società e o persone fisiche) < i>
della stessa attività facente capo all'imprenditore o alla società inizialmente fallita;
- la comunanza tra i diversi compartecipi dell'organizzazione aziendale a tale fine utilizzata, come i locali, le insegne, le utenze, con i relativi dipendenti, in ragione dell'esecuzione, da parte di ciascuno di essi, di apporti patrimonialmente rilevanti in favore della stessa, come beni aziendali, somme di denaro, prestazioni di servizi e rinunce a crediti maturati nei suoi confronti;
- la distribuzione in favore dei partecipi dei benefici economici conseguenti (non necessariamente, come detto, in proporzione rispetto al valore degli apporti), in termini di percezione di somme di denaro non corrispondenti alle prestazioni d'opera svolte ovvero di mancato versamento di somme giuridicamente dovute, all'esercizio in comune dell'impresa>>
Circa, infine, il requisito dell'insolvenza, la S.C. ha chiarito come <in linea di principio per potersi dichiarare il fallimento della cd. supersocietà di fatto, è necessario, tra l'altro, il riscontro di una
“autonoma e affatto propria insolvenza” della supersocietà “anche eventualmente muovendo - quale fatto indiziante - dalla rilevazione dell'insolvenza di uno o più soci, ovvero del socio cui era inizialmente imputabile l'attività economica, ma senza alcuna automatica traslazione ovvero dogmatico esaurimento in esse della prova richiesta, come per tutti gli insolventi fallibili, dall'art. 5 legge fall.” (cfr. Cass. n. 12120 del 2016; (Cass. n. 1095 del 2016, in motiv.; conf., Cass. n. 6030 del 2021)>>; nondimeno, ha precisato che:
<quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale (o, come detto, di una società), risulti che la relativa “impresa” è, in realtà, “riferibile” ad una società di fatto tra il soggetto già fallito e uno
o più soci occulti, che possono essere a loro volta altre società o persone fisiche (cd. “supersocietà” di fatto), i debiti assunti (sia pur in nome proprio) dal soggetto (imprenditore individuale o società) già fallito in relazione all'impresa sostanzialmente sociale che ne costituisce l'oggetto sono, in realtà, giuridicamente imputabili alla società occulta (che è, in realtà, una società in nome collettivo non iscritta nel registro delle imprese e, dunque, senz'altro nota almeno tra i compartecipi) della quale era, appunto, socio (e, avendo agito per conto della stessa, in sua rappresentanza: art. 2297, comma 2°, c.c.): nello stesso modo in cui, in forza di tale norma, sono giuridicamente imputabili alla (super) società occulta, ove riferibili alla predetta impresa comune, i debiti assunti, in nome proprio ma per conto della stessa, dagli altri soci occulti successivamente risultati>>; ricavando da ciò che:
<se i debiti assunti (sia pur in nome proprio) dal soggetto (imprenditore individuale o società) già fallito in relazione all'impresa sociale sono, in realtà, giuridicamente imputabili alla società occulta successivamente emersa, l'insolvenza di tale società (cui, non a caso, la norma dell'art. 147, comma 5°, l.fall. non accenna) può essere, allora, senz'altro direttamente desunta dai predetti debiti e dall'impossibilità della stessa di farvi fronte con mezzi normali di pagamento (art. 5 l.fall.)>>.
Sul punto il giudice di legittimità, nell'Ordinanza di rimessione, ha richiamato il principio recentemente ribadito in altra pronuncia (Cass. n. 1234 del 2019, in motiv.) per cui
24 <nell'ipotesi (come in esame) contemplata dall'art. 147, comma, 5°, l.fall., l'insolvenza da prendere in considerazione è quella già accertata nei confronti dell'imprenditore apparentemente individuale (o della società) ma in realtà fallito come socio di una società occulta, perché l'insolvenza della società occulta è la stessa insolvenza dell'imprenditore apparentemente individuale (o della società) già dichiarato fallito (conf., Cass. n. 1106 del 1995, in motiv., la quale ha osservato come l'indicata conseguenza “deriva ineluttabilmente dai patti sociali della società occulta, che si concretano, fra l'altro, (si fa, per attenersi alla specie, il caso dell'imprenditore individuale che agisce per conto di una società occulta) nell'autorizzare il suddetto imprenditore a non spendere il nome della suddetta società, agendo solo per suo conto” sicché, ”in deroga all'art. 1705 c.c., i soci assumono responsabilità personale ed illimitata, anche per gli atti compiuti dal socio che ha agito in proprio nome, ma per conto della società dagli stessi stipulata”: “la necessità di dare attuazione prioritaria al principio (che non può essere derogato nei confronti dei terzi: vedi art. 2291, secondo comma) della responsabilità personale illimitata, stabilito dall'art. 2291 primo comma, deroga all'esigenza della spendita del nome (art. 2266 c.c.); altrimenti, verrebbe posta in forse la stessa figura della società occulta, il che sarebbe contrario alla realtà delle relazioni commerciali, prima ancora che ai principi di legge”)>>.
Tutto ciò, ha concluso la S.C., fermo restando che <La società, al pari dei suoi soci illimitatamente responsabili, può, naturalmente, dimostrare in giudizio, in sede di estensione ai sensi dell'art. 147, comma 5°, l.fall., l'insussistenza dello stato d'insolvenza provando che la stessa è, al contrario, in condizione di far fronte regolarmente e con mezzi normali alle proprie (nei termini esposti) obbligazioni (cfr. Cass. n. 4712 del 2021: “il fallimento della società, che sia socia illimitatamente responsabile, finisce per costituire, secondo l'art. 147, l'occasione per ravvisare (o comunque per accertare) anche la distinta insolvenza della supersocietà di fatto”) ovvero che i debiti assunti in nome proprio dai soci (successivamente emersi come tali) non sono, in realtà, riferibili all'impresa (ad es., perché personali) e non sono, pertanto, debiti della società tali da integrarne, in caso d'impossibilità di farvi fronte con mezzi normali, lo stato d'insolvenza (cfr. Cass. n. 10507 del 2016:
“all'insolvenza del socio già dichiarato fallito potrebbe non corrispondere l'insolvenza della s.d.f. (cui gli altri soci potrebbero, in tesi, conferire le liquidità necessarie al pagamento dei debiti)”)>>
§ 8. Le coordinate giuridiche fissate dalla S.C. di cassazione nella pronuncia di annullamento con rinvio, appena passate in rassegna, non lasciano spazio ad interpretazioni e valutazioni diverse del materiale probatorio in atti rispetto a quelle già fatte proprie dal Tribunale fallimentare di Messina, le cui statuizioni devono, pertanto, in questa sede, trovare piena conferma, con conseguente definitivo rigetto dei reclami proposti.
Letti alla luce dei principi riaffermati dalla S.C. nell'ordinanza di rimessione, le emergenze istruttorie predibattimentali offrono, infatti, un quadro inequivoco a sostegno delle conclusioni a suo tempo rassegnate dal Curatore nella propria istanza di estensione del fallimento, dovendosi ritenere comprovata la sussistenza del vincolo sociale tra i suindicati soggetti giuridici coinvolti, che ha dato vita all'esistenza di un'unica struttura economica associativa e di un disegno imprenditoriale unitario tra la società fallita la ditta individuale e la Controparte_1 Parte_1
preordinati al raggiungimento di un vantaggio patrimoniale comune con un inevitabile abuso P_
25 dello strumento della personalità giuridica delle diverse realtà sociali formalmente ed esteriormente autonome e ciò all'evidente fine di limitare la responsabilità patrimoniale dei soci occulti.
Non è un caso, infatti, che la prima società fallita , proprio quando aveva Controparte_1 cominciato a dare conclamati segni di decozione, in data 11.02.2014 sia stata strategicamente passata di mano all'anziano padre , pur continuando a svolgere la medesima Controparte_6 attività commerciale sotto la medesima insegna e sotto la diretta, effettiva gestione di
[...]
, come ampiamente emerso dalle prove sopra passate in rassegna, e senza che Parte_1
l'amministratore assumesse alcuna iniziativa volta a porre rimedio allo stato di dissesto che inevitabilmente è progressivamente (ma anche deliberatamente, come vedremo) aumentato.
Infatti, come emerge dalla relazione del prof. “Le perdite del 2014, infatti, avevano Per_4 eroso il capitale sociale e nonostante ricorressero le ipotesi previste dall‟art. 2482 ter c.c., la società non ha adottato i provvedimenti che si rendevano necessari” (Cfr. pag. 13 della Relazione del consulente della curatela).
Ancora più evidente ed allarmante è la situazione emergente dal grafico riportato dal consulente della Curatela a pag. 21 della sua relazione, da cui, secondo il commento dello stesso professionista, “emerge evidente la crescita continua del deficit patrimoniale a partire dal 2014. Infatti, a seguito delle perdite ingenti determinatesi nel corso di tale esercizio (- € 319.869), che hanno interamente assorbito il capitale sociale e creato un deficit patrimoniale di € 261.617, il deficit è cresciuto sensibilmente attestandosi, alla data del fallimento, ad € - 707.138. Un divario elevatissimo, frutto dell'accumularsi di perdite da un esercizio all'altro, e della mancata adozione di qualsivoglia iniziativa tesa a contrastare lo stato di crisi manifesta”.
Tale società, quindi, ha apportato alla super società di fatto, come sopra delineata, lo strumento per consentire la prosecuzione dell'attività, con la precisa volontà di avvantaggiare tale nuova (occulta) realtà imprenditoriale, attraverso la scellerata scelta di svuotare le casse della società a beneficio del cedente l'azienda e dei selezionati fornitori (scelti tra coloro che rientravano nella cerchia dei familiari e dei soci di fatto), operando in condizioni di assoluta antieconomicità e deliberatamente privando l'Ente erogatore di energia elettrica, l'Erario e gli enti previdenziali di avere soddisfatti i rispettivi crediti che si sono accumulati in maniera vertiginosa fino alla data del fallimento.
Il consulente della curatela, invero, sul punto, ha significativamente evidenziato che:
“La ricostruzione effettuata ha messo in evidenza che la conduzione della società non è stata improntata a canoni di razionalità economica e di sana ed equilibrata gestione finanziaria. Numerosi e concordanti sono i segnali in tal senso, e in particolare: - i risultati negativi della gestione caratteristica hanno messo in evidenza la grave e perdurante disfunzionalità operativa e la sofferenza della gestione;
- non sono state coperte le perdite che già nel 2014 avevano interamente eroso il capitale sociale e fatto emergere un consistente deficit patrimoniale;
- la crescita continua dei debiti nei confronti dell‟erario e degli enti previdenziali;
- l‟aggravamento delle condizioni di dissesto, che nei documenti ufficiali emerge dal confronto tra l‟entità dello
26 squilibrio alla data del 31.12.2014 e quello risultante dalla situazione contabile alla data del fallimento;
- l‟abnorme incidenza del costo delle materie prime e del costo del personale rispetto ai ricavi di vendita segnala una incongruenza non solo apparente. Il suo perdurare nel tempo, collegata all‟inerzia degli amministratori, la rende priva di una giustificazione credibile, specie se si considera che gli acquisti dei beni e le prestazioni di servizi venivano regolarmente pagati, ad eccezione del debito pregresso per l‟energia elettrica, dei debiti per imposte, tasse e trattenute e dei debiti per contributi previdenziali”.
Trattasi di dati cristallizzati nella vicenda in esame, considerato che non risultano superati da elementi di segno opposto dedotti o allegati dalle parti reclamanti, anzi, come si è detto, la sentenza dichiarativa del fallimento della ”, non è stata Controparte_1 oggetto neanche di impugnazione.
Esplicativo, nel senso sopra evidenziato, è poi l'andamento dei rapporti con i fornitori della società fallita.
Premesso che la maggioranza dei pagamenti avveniva in contanti e per acconti, che a volte superavano anche l'ammontare delle fatture emesse (cfr. sul punto relazione prof.
), appare paradigmatico quanto emerso ad esempio nei rapporti con i concedenti Per_4 ed i fornitori congiunti degli amministratori legali e di fatto della società, che venivano sistematicamente pagati (in contanti) a volte anche senza che alla base vi fosse alcun regolare contratto.
Come evidenziato anche dalla Curatela, dalla relazione del consulente, prof. Per_7
, ed in particolare dal dettagliato esame della contabilità della società fallita e dalla
[...] ricostruzione dei rapporti economici intercorsi, a vario titolo, tra la società fallita amministrata da e i figli , e , nonché Controparte_6 Parte_1 CP_13 Persona_5 con moglie dell'altro figlio è emerso quanto segue: Persona_6 Parte_3
- ha incassato dalla fallita, per canoni di affitto, la somma di €. 170.000,00; Parte_1
- nel triennio 2015/2018, ha percepito dalla società circa € Persona_5 Controparte_1
206.000,00 per la fornitura di prodotti freschi e surgelati;
il relativo pagamento è avvenuto, prevalentemente, in contanti;
- nel triennio 2015/2018, ha percepito € 90.000,00 a titolo di retribuzione Controparte_13 in quanto dipendente della fallita (è attualmente impiegato presso la , con stipendio P_ mensile netto di € 2.500,00, nonché ulteriori € 2.000,00 per canoni di locazione;
- già moglie di ha percepito, in mancanza di Persona_6 Parte_3 contratto, dall'anno 2015 e sino al mese di luglio dell'anno 2017, € 159.000,00 per canoni di affitto dell'immobile destinato all'esercizio dell'attività di ristorazione presso l'Irish Pub di Via Consolare Pompea n. 2442, nonché ulteriori rimborsi per spese di energia elettrica nella misura di € 54.000,00. Più precisamente, ha accertato il prof. che prima del 31 Per_4 luglio 2017 (data in cui risulta stipulato il contratto con cui ha sublocato Parte_1 alla società l'immobile nel quale veniva svolta l'attività del PUB, per un canone annuo di € 60.000) e a partire dal 2015 il canone di locazione veniva corrisposto alla signora Per_6
27 (già moglie del sig. senza che agli atti sia mai stato riscontrato Per_6 Parte_3 alcun contratto di locazione.
Una considerazione a parte, infine, ha dedicato il Consulente della procedura ai rimborsi di spese generali a favore dei signori:
- nel periodo 2015-2018, che ammontano complessivamente ad € 230 Parte_1 mila, al netto dei giroconti;
- che nel periodo 2015-2017 ammontano complessivamente ad € 54 Persona_6 mila circa. Ha, infatti, evidenziato il consulente che nella documentazione giustificativa dei rimborsi non era indicato l'immobile cui si riferiva la spesa e che nel contratto di affitto di ramo d'azienda (pasticceria e trattoria) non era espressamente previsto il rimborso delle spese in questione. Per quanto attiene ai rimborsi poi alla (attività di pub) va Persona_6 ribadito che sino al luglio 2017 manca un contratto di locazione dell'immobile nel quale veniva esercitata l'anzidetta attività.
Orbene, ritornando alle direttive indicate dalla S.C. ed ai principi dalla stessa espressi nell'Ordinanza di rimessione, nella vicenda in esame non può obliterarsi che “lo svolgimento da parte dei compartecipi (società e/o persone fisiche) della stessa attività facente capo all'imprenditore o alla società inizialmente fallita;
- la comunanza tra i diversi compartecipi dell'organizzazione aziendale a tale fine utilizzata, come i locali, le insegne, le utenze, con i relativi dipendenti, in ragione dell'esecuzione, da parte di ciascuno di essi, di apporti patrimonialmente rilevanti in favore della stessa, come beni aziendali, somme di denaro, prestazioni di servizi e rinunce a crediti maturati nei suoi confronti;
- la distribuzione in favore dei partecipi dei benefici economici conseguenti (non necessariamente, come detto, in proporzione rispetto al valore degli apporti), in termini di percezione di somme di denaro non corrispondenti alle prestazioni d'opera svolte ovvero di mancato versamento di somme giuridicamente dovute, all'esercizio in comune dell'impresa” siano tutti indici esplicativi dell'esistenza della società di fatto tra tutte le figure giuridiche già raggiunte dalla dichiarazione di liquidazione giudiziale (fallimento) in estensione.
Evidente appare nell'intrecciarsi dei rapporti tra le parti la simulazione dei contratti di affitto di azienda, già implicitamente riconosciuta dallo stesso Tribunale fallimentare, sussistendo ampi elementi indiziari, da cui inferire che tali atti costituivano di fatto solo lo strumento utilizzato per dare parvenza al passaggio di denaro dalla società destinata (nei propositi degli Co agenti) al fallimento ( ” e successivamente la ) Controparte_1 P_ al “fondo comune” della società di fatto.
Le emergenze in atti, si ribadisce, lette alla luce degli insegnamenti della S.C. appaiono esplicative dell'esistenza della comunione di scopo di tutti i compartecipi all'operazione imprenditoriale qui passata in rassegna, apparendo evidente la comunanza degli interessi dei
28 soci di fatto e la loro preordinazione verso un unico- condiviso- fine, non trovando alcuna diversa logica spiegazione il comportamento e le scelte economiche dei soggetti agenti.
Condivisibili risultano, quindi, le conclusioni cui è pervenuto il Curatore fallimentare, in quanto il disporre delle risorse sociali come cosa propria da parte dell'esercente reale dell'impresa, il non contabilizzare correttamente entrate e uscite e, nel contempo, il provvedere al pagamento dei debiti correnti necessari a continuare l'attività nel medio periodo (“congelando” solo quelli fiscali e contributivi) e fare transitare il patrimonio aziendale dalla prima società affittuaria decotta alla nuova, senza rilevare tramite regolare inventario le scorte di magazzino, i beni e le attrezzature (molto ingenti nel settore food and beverage), dà vita a un'unica indistinguibile massa attiva, che non è necessariamente finalizzata all'appropriazione individuale della persona fisica che domina l'organizzazione, giovando piuttosto e soprattutto a formare un patrimonio comune destinato all'esercizio dell'attività (nella specie di bar-ristorazione-trattoria-pub), da cui tutti i membri del gruppo familiare e le società traggono alimento e beneficio, con la conseguente alea comune nei guadagni e nelle perdite, cioè la compartecipazione dei vari soggetti ai risultati economici dell'attività svolta in comune, non potendo trovare alcuna logica spiegazione, se non quella qui confermata, i molteplici elementi sopra evidenziati.
La sistematicità e l'organizzazione posta alla base di tale progetto unitario non lasciano dubbi, alla luce anche dell'indirizzo espresso dalla S.C., circa la sussistenza della c.d. affectio societatis atteso che i comportamenti agiti appaiono rivelatori di una costante opera di sostegno di tutti i soggetti giuridici protagonisti della vicenda verso il raggiungimento di un unico, condiviso, scopo sociale.
Del resto, quanto emerso in riferimento alla società (la seconda società dichiarata P_ fallita in estensione giusta sentenza n. 43/2019, amministrata -solo- formalmente dalla madre, , e meglio esposto nell'impugnata sentenza n. 43/2019 completa il Persona_2 quadro degli inequivoci dati rivelatori dell'inclusione a pieno titolo di tale realtà societaria nell'ambito del più ampio fenomeno associativo qui esplorato (Cfr. pag. 6 della citata pronuncia: “Si veda da ultimo la relazione del curatore del 20 dicembre u.s., nella quale si evidenzia il
“ruolo assolutamente preponderante, anche rispetto all'attuale affittuaria, del Sig. , ruolo Parte_1 che sembra travalicare il rapporto di lavoro dipendente che lo lega alla basti pensare che lo stesso
P_ aveva la disponibilità della chiave di apertura di n. 1 armadio blindato posto all'interno dei locali in cui la società ha sede legale e svolge la sua attività d'impresa, contenente – come risulta dal verbale di
P_ esecuzione del sequestro giudiziario – l'importo di € 2.646,00 in monete. Peraltro, il giorno seguente all'esecuzione del sequestro giudiziario, il Sig. , in occasione di un controllo effettuato Parte_1 dall'istante nei locali di Piano Chiesa, ha consegnato ulteriori 2 chiavi relative a n. 2 cassette di sicurezza murate nell'ufficio ubicato al piano primo dei detti locali”. Inoltre, dall'audizione del Sig. Parte_1 dei giorni 26/27.11.2019, è emerso che: 1) lo stesso, anteriormente alla dichiarazione di fallimento, aveva delega ad operare sui conti correnti della intrattenuti presso la BAPR di Ganzirri;
2)
P_ successivamente alla stipula dell'atto d'affitto d'azienda con la il Sig. ha
P_ Parte_1
29 acquistato in proprio un impianto fotovoltaico per un importo di € 25.000,00 circa, installato sul tetto dell'immobile di proprietà del Sig. (senza avere apparentemente titolo, per quanto emerso, Controparte_13 di disporre del detto immobile), ove la esercita il ramo d'azienda costituito dalla pasticceria;
3) P_ successivamente alla stipula dell'atto d'affitto d'azienda con la il Sig. ha P_ Parte_1 acquistato in proprio beni strumentali (tre frigoriferi e una lavastoviglie), rinvenuti nei locali dell'Irish Pub e utilizzati dalla senza una formale integrazione/modificazione dell'atto d'affitto d'azienda, o di P_ altro atto formale idoneo a giustificarne l'uso”).
Ne deriva che devono ritenersi superate tutte le doglianze che i reclamanti
[...]
, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, e hanno posto Parte_1 P_
a fondamento dei rispettivi reclami proposti avverso le sentenze n. 39/19 e 43/19 dichiarative del fallimento in estensione, e che facevano leva sulla mancata verifica da parte del Tribunale fallimentare della sussistenza dei tre essenziali elementi indicatori del rapporto associativo (di fatto), e cioè: a) il fondo comune;
b) la ripartizione tra i compartecipanti degli utili e delle perdite;
c) l'affectio societatis;
tutti, invece, come detto, ampiamente riscontrati in atti, in esito alle coordinate giurisprudenziali fornite dalla Suprema Corte di cassazione con l'ordinanza di rimessione.
Invero, gli elementi evidenziati dalle difese nei rispettivi reclami avverso le sentenze del Tribunale, già scrutinati ed in parte condivisi dalla Corte di Appello nella misura in cui non ha riconosciuto l'esistenza della s.d.f., appaiono del tutto recessivi rispetto alle conclusioni della S.C. di Cassazione e non possono trovare, in questa sede, alcun valido riconoscimento.
§ 8.1. Insolvenza della supersocietà di fatto.
Anche sotto tale profilo, la S.C. con l'Ordinanza di annullamento con rinvio ha ritenuto non conformi alle coordinate giuridiche prima espresse le valutazioni operate dalla Corte d'Appello, in punto di insolvenza, secondo cui la Curatela non avrebbe allegato né provato il requisito oggettivo dell'insolvenza: “in ordine ad un'eventuale insolvenza propria di tale (ritenuta) super-società, autonoma rispetto a quella dei (ritenuti) soci, requisito questo che è altrettanto ineludibile che sussista per potersi pronunciare il fallimento in estensione ex art. 147, comma 5, L.F.” (Cfr. sentenza della Corte di Appello cassata).
Affrontando l'argomento in esame, la S.C. ha tracciato, anche in questo caso, le linee da seguire, affermando che “quando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale (o, come detto, di una società), risulti che la relativa “impresa” è, in realtà, “riferibile” ad una società di fatto tra il soggetto già fallito e uno o più soci occulti, che possono essere a loro volta altre società o persone fisiche (cd. “supersocietà” di fatto), i debiti assunti (sia pur in nome proprio) dal soggetto (imprenditore individuale
o società) già fallito in relazione all'impresa sostanzialmente sociale che ne costituisce l'oggetto sono, in realtà, giuridicamente imputabili alla società occulta (che è, in realtà, una società in nome collettivo non iscritta nel registro delle imprese e, dunque, senz'altro nota almeno tra i compartecipi) della quale era, appunto, socio (e,
30 avendo agito per conto della stessa, in sua rappresentanza: art. 2297, comma 2°, c.c.): nello stesso modo in cui, in forza di tale norma, sono giuridicamente imputabili alla (super) società occulta, ove riferibili alla predetta impresa comune, i debiti assunti, in nome proprio ma per conto della stessa, dagli altri soci occulti successivamente risultati”, con la conseguenza che “l'insolvenza di tale società (cui, non a caso, la norma dell'art. 147, comma 5°, l.fall. non accenna) può essere, allora, senz'altro direttamente desunta dai predetti debiti e dall'impossibilità della stessa di farvi fronte con mezzi normali di pagamento (art. 5 l.fall.)” (cfr. Ordinanza della S.C. di annullamento con rinvio n. 204/24).
In applicazione di tali insegnamenti, afferma la scrivente Corte che, nel contesto sopra passato in rassegna, l'unicità del fenomeno imprenditoriale, come sopra accertata, fa sì che anche il requisito dell'insolvenza di atteggi in maniera unitaria.
Invero, se è vero che è necessario accertare l'insolvenza del nuovo organismo societario di fatto, come sopra delineato, è altrettanto pacifico che la verifica di essa non può che tenere conto di quella dei soci cui era inizialmente imputabile l'attività economica (nella specie, quella della , dichiarata fallita il 14.11.2018 con sentenza non Controparte_1 impugnata).
Sotto tale profilo il consulente della Curatela, Prof. , ha accertato che alla data del Per_4 fallimento, il deficit patrimoniale in base ai dati riportati nella situazione contabile della società ammontava ad € 717.000,00, mentre il debito nei confronti dell'Enel, dell'Erario e degli Enti previdenziali indicato in contabilità alla data del fallimento ammontava a € 799.000,00 ed era superiore al deficit patrimoniale indicato nella situazione contabile.
In ogni caso, affermava il consulente: “il deficit effettivo è di gran lunga maggiore di quello risultante dalla situazione contabile alla data del fallimento. Perché all'importo di € 717 mila vanno aggiunti:
1. L'errore segnalato dal Sig. con la lettera del 23 luglio 2019 inviata al Curatore, che Controparte_6 riduce le disponibilità di cassa di € 45 mila circa;
2. gli importi delle sanzioni e degli interessi maturati sui tributi e sui contributi non pagati, che si aggirano intorno a 200 mila €, dei quali non vi è traccia nei bilanci di esercizio;
3. le imposte e le sanzioni richieste dall'Agenzia delle Entrate con gli avvisi di accertamento notificati alla Curatela per gli esercizi 2015-2016, e quelli che potrebbero essere richiesti per gli esercizi successivi 2017 e 2018 con eventuali nuovi avvisi” (cfr. pag. 78 della relazione del consulente della procedura).
Per quanto riguarda la nuova affittuaria dei locali, subentrata alla società fallita, ossia la
[...]
, secondo quanto esposto dal Curatore fallimentare, l'esposizione fallimentare si è P_ rivelata, allo stato, pari ad € 200.000,00, mentre alla data di esecuzione del sequestro giudiziario del 06.12.2019, le disponibilità sui conti erano di circa € 3.500,00, oltre la cassa contanti pari a circa € 4.500,00. In ogni caso, la società fallita, ad oggi, non sembra vantare crediti verso terzi derivanti dal periodo pregresso.
Tali emergenze, unitariamente considerati, avuto riguardo anche alla citata pregressa grave situazione debitoria della socia, (la cui dichiarazione di Controparte_1
31 fallimento -si ribadisce- non è mai stata contestata), non risultano minimamente contrastati da elementi di segno opposto da parte dei soci reclamanti e pertanto provano in maniera inequivoca lo stato di decozione della S.d.f., data dall'aggregazione delle risultanze relative ai consociali, insolventi sia singolarmente che nell'insieme, senza che sia emerso alcun dato dissonante rispetto a tale conclusione, non avendo la società, al pari dei suoi soci illimitatamente responsabili, dimostrato in giudizio che la stessa, al contrario, era (ed è) in grado di poter fronteggiare regolarmente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni.
§ 9. Regolamentazione delle spese.
Al rigetto dei reclami segue la condanna di ciascuno degli originari reclamanti (
[...]
, quale titolare dell'omonima ditta individuale e in persona del legale Parte_1 P_ rappresentante) al pagamento delle spese di lite in favore della Curatela e ciò sia avuto riguardo al giudizio di appello, che a quello di legittimità ed all'odierno giudizio di rinvio.
Esse si liquidano in via forfettaria, in assenza di apposita notula delle spese, secondo i parametri tariffari di cui al D. M. 55/2014 come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022) – qui applicabile ratione temporis in base al disposto dell'art. 6 dello stesso - avendo riguardo allo scaglione di riferimento del valore della controversia che deve considerarsi indeterminabile.
Invero, in materia di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, il valore della causa, da determinarsi sulla base della domanda ex art. 10 c. p. c., non va desunto dall'entità del passivo, non essendo applicabile in via analogica l'art. 17 c. p. c. riguardante esclusivamente i giudizi di opposizione ad esecuzione forzata, ma deve considerarsi indeterminabile, atteso che la pronuncia richiesta è di revoca del fallimento e l'oggetto del giudizio, relativo all'accertamento dell'insolvenza, si fonda sulla comparazione tra i debiti dell'imprenditore e i mezzi finanziari a sua disposizione senza investire la delimitazione quantitativa del dissesto, riservata al subprocedimento di verificazione (così Cass. Civ. n. 1346/2013; S. U. n. 16300/2007).
Il giudizio va ritenuto di “complessità media”, in ragione dell'entità complessiva delle questioni trattate.
Va, infine, tenuto presente che il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa (Cfr. Cass. n. 27295/2022; Cass. n. 15860/2014).
32 Applicando i valori tariffari medi secondo la regola generale, avuto riguardo alla portata ed al pregio delle prestazioni difensive rese ed alla media difficoltà dell'affare, le spese vanno liquidate, relativamente a ciascuno dei reclamanti:
- per il giudizio di appello, nella somma complessiva di € 8.470,00 a titolo di onorario
- di cui € 2.518,00 per la fase di studio della controversia, € 1.665,00 per la fase introduttiva e € 4.287,00 per la fase decisionale-, non apprezzandosi in concreto prestazioni riconducibili alla fase istruttoria.
- per il giudizio di legittimità, nella somma complessiva di €. 6.585,00 a titolo di onorario – di cui €.
2.869.00 per la fase di studio della controversia, € 2.224,00 per la fase introduttiva e € 1.492,00 per la fase decisionale-;
- per l'odierno giudizio di rinvio, nella somma complessiva di € 8.470,00 a titolo di onorario - di cui € 2.518,00 per la fase di studio della controversia, € 1.665,00 per la fase introduttiva e € 4.287,00 per la fase decisionale-, non apprezzandosi in concreto prestazioni riconducibili alla fase istruttoria;
oltre che, per tutti i gradi di giudizio, il rimborso delle spese generali, nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 130 T.U. spese di giustizia, va disposto il pagamento in favore dello Stato delle spese liquidate per il giudizio di rinvio, atteso che il fallimento risulta ammesso al gratuito patrocinio a decorrere dal 29.01.2024, giusta attestazione ex art. 144 T.U. spese di giustizia del giudice delegato.
Va, infine, precisato che il giudizio di rinvio non è configurato dall'ordinamento processuale come un grado del processo ma come una fase (rescissoria) del procedimento di Cassazione e non può quindi considerarsi impugnazione ai fini del pagamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattese ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando in sede di giudizio di rinvio riassunto dalla Curatela fallimentare, nonché da nella citata qualità e da in persona del legale rappresentante Parte_1 P_ pro tempore, a seguito Ordinanza della Corte di Cassazione, prima sezione civile, n. 204/2024, pubblicata il 4.1.2024, di annullamento della sentenza n. 111/2023 della Corte di Appello di Messina, depositata il 15.02.2023 (con la quale erano stati decisi i reclami proposti avverso le sentenze n. 39/2019 e n. 43/2019 del Tribunale di Messina), con rinvio, per un nuovo esame, alla Corte di Appello di Messina in differente composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, così provvede:
a) Rigetta i tre reclami riuniti, originariamente proposti da n.q. di titolare Parte_1 dell'omonima ditta e da (e, segnatamente quello proposto da P_ Parte_1 titolare dell'omonima ditta individuale, con ricorso del 6 dicembre 2019; quello proposto da
[...]
[...]
[...] titolare dell'omonima ditta individuale, con riscorso del 21 gennaio 2020; quello proposto da Parte_4
in persona del legale rappresentante p. t., con ricorso del 22 gennaio 2020) e per l'effetto, CP_8 conferma le sentenze impugnate n. 39/2019 del 14.11.2019 e n. 43/2019 del 23.12.2019, emesse dal Tribunale di Messina;
b) Condanna ognuno degli originari reclamanti, n.q. di titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale e la in persona del legale rappresentante pro P_ tempore, al pagamento in favore della Curatela Fallimentare delle spese processuali sostenute nel giudizio di appello, nel giudizio di Cassazione e nell'odierno giudizio di rinvio, da liquidarsi in complessivi:
- €. 8.470,00 per il giudizio di appello;
- €. 6.585,00 per il giudizio di cassazione;
- €. 8.470,00 per il giudizio di rinvio;
oltre che, per ogni grado, al rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, ed IVA e CPA come per legge. Dispone la distrazione in favore dell'Erario delle spese liquidate per il giudizio di rinvio, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 130 e 144 DPR 115/02.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio (svoltasi da remoto) del 03 luglio 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
(dr.ssa Maria Giuseppa SCOLARO) (dr. Massimo GULLINO)
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