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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/07/2025, n. 3075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3075 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Sara Monteleone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8195/2024 R.G., promossa
DA
[...]nella qualità di procuratore speciale della società mandante Parte_1 "
in persona dell'amministratore unico e legale Parte_2
,rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra rappresentante Sig.ra Parte_3
Gazzè presso il cui studio, sito in Palermo, via Libertà n. 171, è elettivamente domiciliata,
come da procura in atti attore
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Cigna, RO_1
,
presso il cui studio, sito in Palermo, via Giovanni Bonanno n. 67, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti.
convenuto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte_1 n.q. di procuratore speciale della società Con atto di citazione ritualmente notificato,
,
ha evocato in giudizio RO_1 per sentire dichiarare ed Parte_2 9
accertare il diritto di proprietà in capo alla società predetta sulla porzione di immobile, costituente un piccolo locale di sgombero, sito in Palermo, via Santicelli n. 6 ed identificato al Catastato Fabbricati di
Palermo al foglio 68, part 887, sub 22.
A sostegno della propria domanda parte attrice ha dedotto:
- che, con atto di compravendita del 10.8.2022, rep n. 26488 Parte_1 e Parte_4
ognuno per la quota indivisa di ½ avevano trasferito a Parte_2 la piena proprietà di una porzione di fabbricato urbano sita in Palermo, Via Santicelli, 6, costituita da un locale destinato ad attività artigianale facente parte di un edificio a più elevazioni e, precisamente, della consistenza catastale di mq 234, costituita da un unico corpo all'interno del fabbricato principale a più elevazioni (distinta in Catasto Fabbricati del Comune di Palermo al foglio 68, particella 887, Sub 22, Z.C.2., Cat C/3, CL 7), nonché dell'ulteriore porzione della consistenza catastale di mq 254 costituita da tre corpi, uno all'interno del fabbricato principale a più elevazioni e due costituenti corpi di fabbrica accessori e distaccati (distinta in catasto Fabbricati del comune di Palermo al foglio 68, particella 887, sub 23, Z.C.2., Cat C/3, CL 7); che i Pt_1 a loro volta avevano acquistato in virtù di un atto di compravendita in Notaio Persona_1 di Palermo del 10/2/2011 rep. n. 84648 (doc. n. 3 parte attrice) la proprietà di detti immobili dalla consistenza complessiva di mq 488 (costituito da due porzioni in parte limitrofe) da OP e Persona_2 , coniugi in comunione legale dei beni;
che, in particolare, OP risultava essere la proprietaria esclusiva della porzione costituita da un unico corpo (censito in catasto fabbricati al foglio 68, particella 887, subalterno
22), costruito su terreno alla stessa pervenuto da potere di in forza di atto di Parte_5
compravendita del 9/9/1975 in Notaio (doc. n. 4 parte attrice); Persona_3
invece, risultava essere proprietario della porzione di edificio, adiacente a che Persona_2
quello di cui sopra (identificata al foglio 68, particella 887, subalterno 23), allo stesso pervenuto in forza di atto di compravendita del 17/2/1976 in Notaio Persona_3 da Persona_4
[...] (doc. n. 5 di parte attrice);
che l'edificio, adibito calzaturificio dai danti causa dell'odierna parte attrice sino al 2020, comprende altresì un piccolo vano adibito a locale di sgombero (in particolare ricompreso all'interno del sub 22), da sempre utilizzato dagli stessi Pt_1 sino al momento della vendita e al quale era stato autorizzato ad accedere, per mera cortesia, dal 2017 l'odierno convenuto per il deposito di oggetti vari;
che, tuttavia, al momento di liberare i locali in vista della vendita all'odierna società attrice, i
Pt_1 avevano constatato che il locale era stato occupato dal convenuto, il quale aveva anche provveduto a sostituire la serratura e, pertanto, avevano sporto formale denuncia-querela
1'8.7.2022 innanzi ai Carabinieri di Mezzo Monreale (doc. n. 6 di parte attrice).
Alla luce delle esposte allegazioni la parte attrice ha chiesto accertarsi il diritto di proprietà del locale
Parte_2 e per l'effetto la condanna del di sgombero in parola in capo alla società convenuto all'immediato rilascio dell'immobile.
il quale ha contestato la fondatezza delle domande Si è costituito in giudizio RO_1
attoree e ha proposto domanda riconvenzionale, chiedendo accertarsi il suo diritto di proprietà sull'immobile in parola deducendo di averne acquistato la proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c stante il possesso ininterrotto per oltre un ventennio con animus rem sibi habendi.
Il convenuto, a sostegno delle proprie domande, ha dedotto: di essere proprietario di un appartamento ubicato al primo piano dell'edificio sito in
-
Palermo, via Santicelli n. 6 e di averlo acquistato in forza di atto di compravendita del
28.7.2021 in Notar di Palermo, rep. n. 3038 da Persona_5 OP
RS rispettivamente zie e padre del convenuto RO_3 e
,
medesimo, ai quali, a loro volta, lo stesso era pervenuto in virtù di successione legittima dei genitori, RO_1 e Persona_7 (nonni dello stesso convenuto); che il nonno, RO_1 aveva acquistato a sua volta il predetto appartamento in
,
data 18.1.1993 da OP e Persona_2 ;
RO_1 aveva tuttavia posseduto il predetto appartamento del primo piano che unitamente al locale di sgombero per cui è causa, fin dall'edificazione del palazzo ad opera della stessa famiglia CP avvenuta nel 1981; che in particolare il locale di sgombero, situato al piano terra e al quale si accede esclusivamente dall'androne condominiale, era sempre stato in uso al nonno [...]
CP ), il quale, già in fase di costruzione dell'edificio, aveva chiesto espressamente ai figli di poterlo realizzare al fine di riporvi i prodotti della campagna ed altri oggetti;
che su richiesta dei figli e dei nipoti, il RO_1 aveva sempre concesso a questi
-
ultimi di utilizzare il locale in questione per riporvi biciclette e oggetti vari;
che per mantenere i rapporti di buon vicinato RO_1 e i suoi familiari avevano altresì sempre concesso agli altri condomini la possibilità di accedere a tale magazzino e di riporvi oggetti;
che, pertanto, il locale di sgombero oggi conteso è stato pacificamente posseduto con
-
animus domini dall'odierno convenuto e, prima di lui, dai suoi danti causa (il padre,
RS ed il nonno, RO 1 ) ininterrottamente per oltre un ventennio
(rectius, dall'edificazione dello stabile nel 1981 ad oggi) e che, in particolare, [...]
RO_1 sin da quando era ragazzino, vi conservava al suo interno bici, palloni e ciò che serviva per giocare con gli amici nello spazio antistante il condominio;
che l'odierno convenuto, acquistato l'appartamento del primo piano, si è sempre considerato proprietario anche del locale di sgombero del pian terreno;
che l'impianto elettrico del locale di sgombero è sempre stato collegato al contatore del padre del convenuto, RS succeduto mortis causa a RO_1 e che le chiavi del locale sono state sempre ed esclusivamente nella disponibilità della famiglia
CP
Senza alcuna attività istruttoria, concessi alle parti i termini ex art. 189 c.p.c., all'udienza di discussione del 10.06.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Giova premettere che nel caso di specie l'onere probatorio della parte che agisce in rivendica risulta notevolmente attenuato in ragione della domanda riconvenzionale promossa dal convenuto.
Appare, invero, al riguardo pienamente condivisibile la consolidata opinione giurisprudenziale secondo cui "in caso di azione di rivendica, la portata dell'onere probatorio a carico dell'attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto (Cass. n. 1569/2022).
I giudici di legittimità hanno chiarito che "essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento dellaprova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato,
l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere" (Cass. Civ. 28865 del 19/10/2021).
Sempre nel solco dell'illustrato insegnamento, si è in particolare sostenuto che "nell'azione di rivendicazione il rigore della prova della proprietà è attenuato se il convenuto riconosca che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad una determinata persona, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri, mediante gli occorrenti atti d'acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino a lui;
al fine di tale dimostrazione non è necessaria la prova della continuità delle risultanze catastali e ipotecarie, trattandosi di forme di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale" (Cass. n. 25793/2016). e Parte_4 (danti causa dellaNel caso di specie non risulta contestato che Parte_1 società attrice) avessero acquistato la piena proprietà della porzione di fabbricato sub 22 in cui ricade anche il piccolo locale di sgombero, da potere di OP e Persona_2 né che questi
, ultimi lo avessero a loro volta acquistato da potere di Parte_5 in forza di atto di compravendita del 9/9/1975 in Notaio Persona_3
Secondo la prospettazione dei fatti operata dal convenuto, invero, suo padre Per_6 e suo nonno
CP avrebbero cominciato a possedere il locale in parola fin dalla costruzione dell'edificio,
CP a chiedere ai figli durante i lavori di edificazionespecificando che sarebbe stato proprio
(verosimilmente a OP che dai documenti in atti risulta la proprietaria del relativo terreno) di costruire tale vano ad uso sgombero, riconoscendo- e comunque non contestando - che
all'epoca la porzione di immobile in questione apparteneva a RO 2 che la aveva appena costruita con il resto dell'edificio sul terreno di sua proprietà (acquistato da Parte_5 ).
Ne deriva che sarà sufficiente all'odierna parte attrice fornire la prova dei passaggi di proprietà che da
RO 2 hanno condotto al proprio acquisto.
Tale onere probatorio risulta nel caso di specie pienamente assolto, avendo essa provveduto a produrre in allegato all'atto introduttivo del giudizio:
l'atto di compravendita intercorso il 10.08.2022 con Parte_1 e Parte_4
- l'atto di compravendita del 10.02.2011 con cui Parte_4 hanno Parte_1 e acquistato da Persona_2 e RO 2 ;
l'atto di vendita del 9.9.1975 e l'atto di compravendita del 17/2/1976 con cui Parte_5
[...] e Persona_4 avevano alienato a OP e Persona_2
i lotti di terreno su cui sarebbe poi stato dagli stessi edificato il fabbricato di cui fa parte il sub 22 oggetto di contesa.
Alla luce delle superiori argomentazioni, risulta provato il diritto di proprietà della società attrice sull'immobile, non risultando, al contrario, meritevole di accoglimento la domanda del convenuto di accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione.
Come noto, infatti, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus” ma anche dell'animus possidendi.
In particolare, l'attore deve provare di avere esercitato sulla cosa un potere di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà e, parimenti, deve provare di avere posseduto con l'animus del proprietario.
Ai fini del perfezionamento della fattispecie acquisitiva del bene per usucapione è altresì necessario che il possesso sia stato acquistato in modo pacifico ovverosia senza violenza o clandestinità, che si sia protratto per un periodo ventennale, che sia stato esercitato in modo non equivoco ingenerandosi altrimenti nei terzi il dubbio circa la effettiva intenzione dell'interessato.
L'art. 1140 c.c. definisce il possesso come il potere di fatto sulla cosa (corpus) che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, accompagnato dall'animus rem sibi habendi, ovverosia l'intento di riservarne a sé, in via esclusiva, il godimento o la disposizione, comportandosi il soggetto come se ne fosse proprietario.
Alla luce degli esposti principi, nel caso di specie, deve decisamente escludersi il ricorrere dei presupposti per il perfezionamento della fattispecie acquisitiva dell'usucapione, dovendosi a monte escludere che in capo all'odierno convenuto si sia mai configurata una posizione di possesso del locale di sgombero per cui è causa.
Ed invero, il convenuto fonda la propria domanda di usucapione sulla circostanza di avere unito al proprio possesso quello dei suoi danti causa, RO_1 (nonno) e RS (padre), i quali avrebbero pacificamente posseduto con animus domini ininterrottamente per oltre un ventennio (precisamente dall'edificazione dell'immobile, anno 1981, fino ad oggi) il locale di sgombero posto al piano terra del condominio di via Turrisi Colonna Annetta n. 6 (già via Santicelli
n. 6).
In particolare, secondo la prospettazione dei fatti fornita dallo stesso convenuto, il nonno, [...]
CP , avrebbe chiesto ai figli costruttori di realizzare il vano magazzino in questione e lo avrebbe sempre utilizzato come fosse suo, concedendo negli anni ai figli e ai nipoti di farne uso per le loro esigenze (deposito biciclette e materiali di vario tipo).
Emerge da tale ricostruzione che, quandanche RO_1 avesse effettivamente esercitato sul bene un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà, tuttavia altrettanto non può dirsi per
"Persona_6 padre dell'odierno convenuto, al cui possesso quest'ultimo dovrebbe unire il proprio ai fini dell'acquisto per usucapione.
Invero, lo stesso convenuto ha dedotto che RS al pari degli altri figli e dei nipoti di
RO_1 ha sempre utilizzato il locale di sgombero dietro permesso accordato da
,
quest'ultimo e, quindi, per tolleranza dello stesso.
Sul punto, giova precisare che se ai sensi dell'art. 1144 c.c. "gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso", nel caso di specie, in considerazione dello stretto rapporto di parentela, il lungo protrarsi dell'utilizzo del locale da parte dei figli e dei nipoti di
RO_1 non costituisce elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza.
Va invero osservato che "in tema di usucapione, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo" (Cass. Civile
n. 17880 del 03/07/2019). Non essendo stata fornita la prova del possesso da parte di RS (padre del convenuto) - le prove testimoniali articolate dal convenuto non erano utili allo scopo (mirando le stesse a dimostrare il possesso in capo a RO_1 e l'utilizzo che lo stesso concedeva di fare agli altri familiari) - deve concludersi che, quand'anche l'utilizzo del bene da parte dell'odierno convenuto, nel periodo successivo al decesso del nonno RO_1 avesse assunto i caratteri del possesso uti dominus,
,
lo stesso non sarebbe sufficiente ad integrare i presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c., essendo quest'ultimo venuto a mancare soltanto nel 2017.
E neppure assumerebbe rilievo il possesso in ipotesi esercitato dal convenuto dopo l'acquisto dell'appartamento del primo piano - da potere delle zie OP e RO_3 e del padre RS - in quanto avvenuto soltanto nel 2021 e considerato che la disponibilità del magazzino del piano terreno nei decenni precedenti è derivata, come si è detto, da tolleranza del nonno CP e non può pertanto integrare possesso utile ai fini dell'usucapione.
In conclusione, deve trovare accoglimento la domanda di rivendica formulata dall'attrice, mentre è
infondata la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto.
Le spese da liquidare ai sensi delle tabelle accluse al D.M. 147/2022 seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo (applicando le tariffe medie e considerando la causa di valore indeterminabile e di media importanza).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa: in accoglimento della domanda di rivendica proposta da in Parte_2
,quivi mandante persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Sig.ra Parte_3
accerta che la predetta società è proprietaria della porzione del procuratore speciale Parte_1
di immobile, costituente un piccolo locale di sgombero, sito in Via Santicelli, 6 (ora via Turrisi
Colonna Annetta n. 6) e ricadente nel sub 22 del foglio 68, part 887;
- per l'effetto condanna il convenuto RO_1 all'immediato rilascio dell'immobile;
alla rifusione delle spese processuali in favore di parte attrice che
- condanna RO_1
si liquidano in € 10.860,00 oltre al rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Palermo di provvedere, con esonero da ogni sua responsabilità, alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Palermo, 10 luglio 2025
Il Giudice
Sara Monteleone
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott.ssa Serena Pezzano.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Sara Monteleone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8195/2024 R.G., promossa
DA
[...]nella qualità di procuratore speciale della società mandante Parte_1 "
in persona dell'amministratore unico e legale Parte_2
,rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra rappresentante Sig.ra Parte_3
Gazzè presso il cui studio, sito in Palermo, via Libertà n. 171, è elettivamente domiciliata,
come da procura in atti attore
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Cigna, RO_1
,
presso il cui studio, sito in Palermo, via Giovanni Bonanno n. 67, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti.
convenuto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte_1 n.q. di procuratore speciale della società Con atto di citazione ritualmente notificato,
,
ha evocato in giudizio RO_1 per sentire dichiarare ed Parte_2 9
accertare il diritto di proprietà in capo alla società predetta sulla porzione di immobile, costituente un piccolo locale di sgombero, sito in Palermo, via Santicelli n. 6 ed identificato al Catastato Fabbricati di
Palermo al foglio 68, part 887, sub 22.
A sostegno della propria domanda parte attrice ha dedotto:
- che, con atto di compravendita del 10.8.2022, rep n. 26488 Parte_1 e Parte_4
ognuno per la quota indivisa di ½ avevano trasferito a Parte_2 la piena proprietà di una porzione di fabbricato urbano sita in Palermo, Via Santicelli, 6, costituita da un locale destinato ad attività artigianale facente parte di un edificio a più elevazioni e, precisamente, della consistenza catastale di mq 234, costituita da un unico corpo all'interno del fabbricato principale a più elevazioni (distinta in Catasto Fabbricati del Comune di Palermo al foglio 68, particella 887, Sub 22, Z.C.2., Cat C/3, CL 7), nonché dell'ulteriore porzione della consistenza catastale di mq 254 costituita da tre corpi, uno all'interno del fabbricato principale a più elevazioni e due costituenti corpi di fabbrica accessori e distaccati (distinta in catasto Fabbricati del comune di Palermo al foglio 68, particella 887, sub 23, Z.C.2., Cat C/3, CL 7); che i Pt_1 a loro volta avevano acquistato in virtù di un atto di compravendita in Notaio Persona_1 di Palermo del 10/2/2011 rep. n. 84648 (doc. n. 3 parte attrice) la proprietà di detti immobili dalla consistenza complessiva di mq 488 (costituito da due porzioni in parte limitrofe) da OP e Persona_2 , coniugi in comunione legale dei beni;
che, in particolare, OP risultava essere la proprietaria esclusiva della porzione costituita da un unico corpo (censito in catasto fabbricati al foglio 68, particella 887, subalterno
22), costruito su terreno alla stessa pervenuto da potere di in forza di atto di Parte_5
compravendita del 9/9/1975 in Notaio (doc. n. 4 parte attrice); Persona_3
invece, risultava essere proprietario della porzione di edificio, adiacente a che Persona_2
quello di cui sopra (identificata al foglio 68, particella 887, subalterno 23), allo stesso pervenuto in forza di atto di compravendita del 17/2/1976 in Notaio Persona_3 da Persona_4
[...] (doc. n. 5 di parte attrice);
che l'edificio, adibito calzaturificio dai danti causa dell'odierna parte attrice sino al 2020, comprende altresì un piccolo vano adibito a locale di sgombero (in particolare ricompreso all'interno del sub 22), da sempre utilizzato dagli stessi Pt_1 sino al momento della vendita e al quale era stato autorizzato ad accedere, per mera cortesia, dal 2017 l'odierno convenuto per il deposito di oggetti vari;
che, tuttavia, al momento di liberare i locali in vista della vendita all'odierna società attrice, i
Pt_1 avevano constatato che il locale era stato occupato dal convenuto, il quale aveva anche provveduto a sostituire la serratura e, pertanto, avevano sporto formale denuncia-querela
1'8.7.2022 innanzi ai Carabinieri di Mezzo Monreale (doc. n. 6 di parte attrice).
Alla luce delle esposte allegazioni la parte attrice ha chiesto accertarsi il diritto di proprietà del locale
Parte_2 e per l'effetto la condanna del di sgombero in parola in capo alla società convenuto all'immediato rilascio dell'immobile.
il quale ha contestato la fondatezza delle domande Si è costituito in giudizio RO_1
attoree e ha proposto domanda riconvenzionale, chiedendo accertarsi il suo diritto di proprietà sull'immobile in parola deducendo di averne acquistato la proprietà a titolo originario per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c stante il possesso ininterrotto per oltre un ventennio con animus rem sibi habendi.
Il convenuto, a sostegno delle proprie domande, ha dedotto: di essere proprietario di un appartamento ubicato al primo piano dell'edificio sito in
-
Palermo, via Santicelli n. 6 e di averlo acquistato in forza di atto di compravendita del
28.7.2021 in Notar di Palermo, rep. n. 3038 da Persona_5 OP
RS rispettivamente zie e padre del convenuto RO_3 e
,
medesimo, ai quali, a loro volta, lo stesso era pervenuto in virtù di successione legittima dei genitori, RO_1 e Persona_7 (nonni dello stesso convenuto); che il nonno, RO_1 aveva acquistato a sua volta il predetto appartamento in
,
data 18.1.1993 da OP e Persona_2 ;
RO_1 aveva tuttavia posseduto il predetto appartamento del primo piano che unitamente al locale di sgombero per cui è causa, fin dall'edificazione del palazzo ad opera della stessa famiglia CP avvenuta nel 1981; che in particolare il locale di sgombero, situato al piano terra e al quale si accede esclusivamente dall'androne condominiale, era sempre stato in uso al nonno [...]
CP ), il quale, già in fase di costruzione dell'edificio, aveva chiesto espressamente ai figli di poterlo realizzare al fine di riporvi i prodotti della campagna ed altri oggetti;
che su richiesta dei figli e dei nipoti, il RO_1 aveva sempre concesso a questi
-
ultimi di utilizzare il locale in questione per riporvi biciclette e oggetti vari;
che per mantenere i rapporti di buon vicinato RO_1 e i suoi familiari avevano altresì sempre concesso agli altri condomini la possibilità di accedere a tale magazzino e di riporvi oggetti;
che, pertanto, il locale di sgombero oggi conteso è stato pacificamente posseduto con
-
animus domini dall'odierno convenuto e, prima di lui, dai suoi danti causa (il padre,
RS ed il nonno, RO 1 ) ininterrottamente per oltre un ventennio
(rectius, dall'edificazione dello stabile nel 1981 ad oggi) e che, in particolare, [...]
RO_1 sin da quando era ragazzino, vi conservava al suo interno bici, palloni e ciò che serviva per giocare con gli amici nello spazio antistante il condominio;
che l'odierno convenuto, acquistato l'appartamento del primo piano, si è sempre considerato proprietario anche del locale di sgombero del pian terreno;
che l'impianto elettrico del locale di sgombero è sempre stato collegato al contatore del padre del convenuto, RS succeduto mortis causa a RO_1 e che le chiavi del locale sono state sempre ed esclusivamente nella disponibilità della famiglia
CP
Senza alcuna attività istruttoria, concessi alle parti i termini ex art. 189 c.p.c., all'udienza di discussione del 10.06.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Giova premettere che nel caso di specie l'onere probatorio della parte che agisce in rivendica risulta notevolmente attenuato in ragione della domanda riconvenzionale promossa dal convenuto.
Appare, invero, al riguardo pienamente condivisibile la consolidata opinione giurisprudenziale secondo cui "in caso di azione di rivendica, la portata dell'onere probatorio a carico dell'attore deve stabilirsi in relazione alla peculiarità di ogni singola controversia, sicché il criterio di massima secondo cui l'attore deve fornire la prova rigorosa della sua proprietà e dei suoi danti causa fino a coprire il periodo necessario per l'usucapione, può subire opportuni temperamenti secondo la linea difensiva adottata dal convenuto (Cass. n. 1569/2022).
I giudici di legittimità hanno chiarito che "essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento dellaprova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato,
l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere" (Cass. Civ. 28865 del 19/10/2021).
Sempre nel solco dell'illustrato insegnamento, si è in particolare sostenuto che "nell'azione di rivendicazione il rigore della prova della proprietà è attenuato se il convenuto riconosca che il bene rivendicato apparteneva un tempo ad una determinata persona, essendo sufficiente in tal caso che il rivendicante dimostri, mediante gli occorrenti atti d'acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino a lui;
al fine di tale dimostrazione non è necessaria la prova della continuità delle risultanze catastali e ipotecarie, trattandosi di forme di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale" (Cass. n. 25793/2016). e Parte_4 (danti causa dellaNel caso di specie non risulta contestato che Parte_1 società attrice) avessero acquistato la piena proprietà della porzione di fabbricato sub 22 in cui ricade anche il piccolo locale di sgombero, da potere di OP e Persona_2 né che questi
, ultimi lo avessero a loro volta acquistato da potere di Parte_5 in forza di atto di compravendita del 9/9/1975 in Notaio Persona_3
Secondo la prospettazione dei fatti operata dal convenuto, invero, suo padre Per_6 e suo nonno
CP avrebbero cominciato a possedere il locale in parola fin dalla costruzione dell'edificio,
CP a chiedere ai figli durante i lavori di edificazionespecificando che sarebbe stato proprio
(verosimilmente a OP che dai documenti in atti risulta la proprietaria del relativo terreno) di costruire tale vano ad uso sgombero, riconoscendo- e comunque non contestando - che
all'epoca la porzione di immobile in questione apparteneva a RO 2 che la aveva appena costruita con il resto dell'edificio sul terreno di sua proprietà (acquistato da Parte_5 ).
Ne deriva che sarà sufficiente all'odierna parte attrice fornire la prova dei passaggi di proprietà che da
RO 2 hanno condotto al proprio acquisto.
Tale onere probatorio risulta nel caso di specie pienamente assolto, avendo essa provveduto a produrre in allegato all'atto introduttivo del giudizio:
l'atto di compravendita intercorso il 10.08.2022 con Parte_1 e Parte_4
- l'atto di compravendita del 10.02.2011 con cui Parte_4 hanno Parte_1 e acquistato da Persona_2 e RO 2 ;
l'atto di vendita del 9.9.1975 e l'atto di compravendita del 17/2/1976 con cui Parte_5
[...] e Persona_4 avevano alienato a OP e Persona_2
i lotti di terreno su cui sarebbe poi stato dagli stessi edificato il fabbricato di cui fa parte il sub 22 oggetto di contesa.
Alla luce delle superiori argomentazioni, risulta provato il diritto di proprietà della società attrice sull'immobile, non risultando, al contrario, meritevole di accoglimento la domanda del convenuto di accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione.
Come noto, infatti, chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus” ma anche dell'animus possidendi.
In particolare, l'attore deve provare di avere esercitato sulla cosa un potere di fatto corrispondente all'esercizio della proprietà e, parimenti, deve provare di avere posseduto con l'animus del proprietario.
Ai fini del perfezionamento della fattispecie acquisitiva del bene per usucapione è altresì necessario che il possesso sia stato acquistato in modo pacifico ovverosia senza violenza o clandestinità, che si sia protratto per un periodo ventennale, che sia stato esercitato in modo non equivoco ingenerandosi altrimenti nei terzi il dubbio circa la effettiva intenzione dell'interessato.
L'art. 1140 c.c. definisce il possesso come il potere di fatto sulla cosa (corpus) che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, accompagnato dall'animus rem sibi habendi, ovverosia l'intento di riservarne a sé, in via esclusiva, il godimento o la disposizione, comportandosi il soggetto come se ne fosse proprietario.
Alla luce degli esposti principi, nel caso di specie, deve decisamente escludersi il ricorrere dei presupposti per il perfezionamento della fattispecie acquisitiva dell'usucapione, dovendosi a monte escludere che in capo all'odierno convenuto si sia mai configurata una posizione di possesso del locale di sgombero per cui è causa.
Ed invero, il convenuto fonda la propria domanda di usucapione sulla circostanza di avere unito al proprio possesso quello dei suoi danti causa, RO_1 (nonno) e RS (padre), i quali avrebbero pacificamente posseduto con animus domini ininterrottamente per oltre un ventennio (precisamente dall'edificazione dell'immobile, anno 1981, fino ad oggi) il locale di sgombero posto al piano terra del condominio di via Turrisi Colonna Annetta n. 6 (già via Santicelli
n. 6).
In particolare, secondo la prospettazione dei fatti fornita dallo stesso convenuto, il nonno, [...]
CP , avrebbe chiesto ai figli costruttori di realizzare il vano magazzino in questione e lo avrebbe sempre utilizzato come fosse suo, concedendo negli anni ai figli e ai nipoti di farne uso per le loro esigenze (deposito biciclette e materiali di vario tipo).
Emerge da tale ricostruzione che, quandanche RO_1 avesse effettivamente esercitato sul bene un potere di fatto corrispondente al diritto di proprietà, tuttavia altrettanto non può dirsi per
"Persona_6 padre dell'odierno convenuto, al cui possesso quest'ultimo dovrebbe unire il proprio ai fini dell'acquisto per usucapione.
Invero, lo stesso convenuto ha dedotto che RS al pari degli altri figli e dei nipoti di
RO_1 ha sempre utilizzato il locale di sgombero dietro permesso accordato da
,
quest'ultimo e, quindi, per tolleranza dello stesso.
Sul punto, giova precisare che se ai sensi dell'art. 1144 c.c. "gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso", nel caso di specie, in considerazione dello stretto rapporto di parentela, il lungo protrarsi dell'utilizzo del locale da parte dei figli e dei nipoti di
RO_1 non costituisce elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza.
Va invero osservato che "in tema di usucapione, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo" (Cass. Civile
n. 17880 del 03/07/2019). Non essendo stata fornita la prova del possesso da parte di RS (padre del convenuto) - le prove testimoniali articolate dal convenuto non erano utili allo scopo (mirando le stesse a dimostrare il possesso in capo a RO_1 e l'utilizzo che lo stesso concedeva di fare agli altri familiari) - deve concludersi che, quand'anche l'utilizzo del bene da parte dell'odierno convenuto, nel periodo successivo al decesso del nonno RO_1 avesse assunto i caratteri del possesso uti dominus,
,
lo stesso non sarebbe sufficiente ad integrare i presupposti richiesti dall'art. 1158 c.c., essendo quest'ultimo venuto a mancare soltanto nel 2017.
E neppure assumerebbe rilievo il possesso in ipotesi esercitato dal convenuto dopo l'acquisto dell'appartamento del primo piano - da potere delle zie OP e RO_3 e del padre RS - in quanto avvenuto soltanto nel 2021 e considerato che la disponibilità del magazzino del piano terreno nei decenni precedenti è derivata, come si è detto, da tolleranza del nonno CP e non può pertanto integrare possesso utile ai fini dell'usucapione.
In conclusione, deve trovare accoglimento la domanda di rivendica formulata dall'attrice, mentre è
infondata la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto.
Le spese da liquidare ai sensi delle tabelle accluse al D.M. 147/2022 seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo (applicando le tariffe medie e considerando la causa di valore indeterminabile e di media importanza).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza reietta e disattesa: in accoglimento della domanda di rivendica proposta da in Parte_2
,quivi mandante persona dell'amministratore unico e legale rappresentante Sig.ra Parte_3
accerta che la predetta società è proprietaria della porzione del procuratore speciale Parte_1
di immobile, costituente un piccolo locale di sgombero, sito in Via Santicelli, 6 (ora via Turrisi
Colonna Annetta n. 6) e ricadente nel sub 22 del foglio 68, part 887;
- per l'effetto condanna il convenuto RO_1 all'immediato rilascio dell'immobile;
alla rifusione delle spese processuali in favore di parte attrice che
- condanna RO_1
si liquidano in € 10.860,00 oltre al rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Palermo di provvedere, con esonero da ogni sua responsabilità, alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Palermo, 10 luglio 2025
Il Giudice
Sara Monteleone
Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott.ssa Serena Pezzano.