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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 421/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CALABRESE LUIGI, Presidente
D'ANGIOLELLA LUIGI, Relatore
RONDONI CRISTIANA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3963/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton N. 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R102476 2024 IRES-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R102476 2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R102476 2024 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R102476 2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12982/2025 depositato il
16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 2 di Roma, Società_1 servizi Società_1 SR impugna l' avviso di accertamento numero TK5 100 3R 10 24 76 del 2024 relativo all'anno 2018, notificato in data 20 novembre 2024 con cui si chiede il pagamento dell'importo complessivo di euro 176.248,57 comprensivo di sanzioni ed interessi.
A sostegno del ricorso parte istante espone quanto segue:
- la Guardia di Finanza di Ortona nell'ambito di una serie di attività delegate alla Procura della Repubblica, segnalava una serie di società di individuali che avrebbero emesso fatture per opere operazioni inesistenti a favore del gruppo di imprese riconducibili al signor Nominativo_1;
- tra tali imprese rientrava la ricorrente Società_1 servizi Società_1 SR;
- nei confronti di tale società veniva conclusa una verifica che portava al processo verbale di costruzione della Guardia di Finanza consegnato in data 21 settembre del 2023;
- a seguito di tale verifica veniva emesso l'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2018;
- tale avviso di accertamento è nullo in quanto manca la firma del titolare dell'ufficio che ha messo l'accertamento e comunque il suo potere di delega;
- vi è illegittimità dell'accertamento per motivazione carente, insufficienza di prove ex articolo 7, comma cinque bis del D Lgs 546 del 1992 ;
- l'accertamento si fonda sulla presunta inesistenza di fatture emesse dalla ditta individuale di Società_2 per l'importo di euro 123.818,00 oltre Iva pari a 27.239,96 e sul mancato riconoscimento di costi considerati indeducibili in quanto le prestazioni non appaiono debitamente documentate per l'importo di euro
60.146,34 oltre Iva;
- nel caso di specie l'Ufficio non ha dato prova dei presupposti della propria pretesa e in particolare non ha fornito elementi concreti e inconfutabili per dimostrare l'inesistenza delle operazioni contestate;
- tale assunta inesistenza viene basata soprattutto sul fatto che è assente sulla banca dati spesometro ogni forma di comunicazione da parte del signor di Nominativo_2, nonché sulla presentazione di dichiarazioni con redditi bassi o perdite da parte di quest'ultimo;
- tuttavia la semplice inesistenza delle operazioni in questione, come la mancanza dello spesometro o la presentazione di dichiarazioni fiscali con redditi bassi non è prova sufficiente a dimostrare l'inesistenza delle operazioni, visto che comunque esse sono documentate con fattura annotate nelle scritture contabili;
- irrilevante è la circostanza che le fatture siano stampate con lo stessa programma di fatturazione utilizzato anche per l'emissione di fatture relative ad altre società attesa di infondatezza di simile assunto, visto che le fatture della ditta individuale di Nominativo_2 sono scritte a mano;
- trattandosi di fatture dai piccoli importi, il pagamento e la documentazione di tale fatture dovrebbe invece consentire la prova che esse sono relative a operazioni effettivamente esistenti;
- inoltre l'accertamento non è conforme alle nuove disposizioni della legge 130 del 2022 secondo le quali le violazioni contestate devono contenere in modo circostanziato e puntuale le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione della sanzione nel caso di specie inesistente;
- vi è inoltre violazione del principio delle bis idem in quanto attualmente è incorso il procedimento penale a carico di Nominativo_1 per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti;
In virtù di tanto si chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Si costituisce parte resistente, evidenziando che l'accertamento si fonda su tutta una serie di elementi che consentono la prova della inesistenza delle operazioni anche alla luce delle nuove disposizioni entrata in vigore nel 2022;
Fino al 2017 l'acquisto di materiale per Cancelleria è stato sempre esiguo mentre a partire dal 2018 è sceso fino a 123.000 € oltre Iva del tutto proporzionato rispetto alla piccola realtà aziendale costituita dalla eco servizi Società_1 SR. La ditta di Società_2 è coinvolta al pari di altri operatori in un giro di false fatturazioni effettuate in favore di imprese riconducibili al signor Nominativo_1 legale rappresentante della Società_1.
Uno degli elementi di cui si tiene conto è quello del format delle fatture emesse dalla ditta di Nominativo_2 nei confronti della ricorrente che è identico a quello di altri operatori fatto che dimostra l'esistenza di un'unica cabina di regia.
I finanzieri hanno riscontrato che non sono stati forniti i contratti con alcune società e che possono giustificare la tipologia del servizio reso.
Nel caso di specie i costi non hanno i requisiti di certezza e determinatezza.
Per quanto riguarda il principio del ne bis in idem nel caso di specie le sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento vengono irrogate direttamente nei confronti della società mentre l'accertamento penale riguarda le responsabilità dell'amministratore legale di tale società.
In virtù di tanto si chiede il rigetto del ricorso.
Deposita, memorie illustrativa parte ricorrente con la quale fa presente che parte resistente non contesta l'emissione delle fatture ma si limita a ritenere le stesse non deducibili in maniera apodittica.
Insiste quindi nel nell'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Infondato infatti è il motivo di nullità circa la carenza del potere di firma del soggetto che ha sottoscritto l'atto.
Infatti il Direttore p.t. della D.P. II di Roma, Dr Nominativo_3, con la disposizione di servizio n. 1 dell'08.01.2024, ha conferito al Capo Area Imprese minori Nominativo_4 la delega di firma degli avvisi di accertamento (Cfr pag. 24 e ss. del provvedimento di delega allegato da parte resistente).
Anche nel merito il ricorso è infondato.
Infatti come affermato dalla suprema Corte…“nel caso in cui l'Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, cioè sia una mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, e quindi contesti l'indebita detrazione dell'IVA e/o deduzione dei costi, ha l'onere di fornire elementi probatori del fatto che l'operazione fatturata non è stata effettuata (ad esempio, provando che la società emittente la fattura è una “cartiera” o una società “fantasma”) e a quel punto passerà sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate (cfr. Cass. n. 17619/2018, n. 24426/2013); quest'ultima prova non potrà consistere, però, nella esibizione della fattura, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (tra le altre, Cass. n. 15228 del 03/12/2001; Cass. n. 12802 del 10/06/2011)”. Anche nella più recente ordinanza n. 16661/2023, la Cassazione ha confermato tali principi stabilendo che:
“con riguardo alle operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria, che contesti al contribuente l'indebita detrazione, ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva… una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'Iva, offrire la controprova dell'effettiva esistenza delle operazioni contestate”.
Con l'ordinanza n. 31880/2022 e con la recentissima ordinanza n. 2746/2024 La Cassazione hanno ancora affermato come principio generale, che “in materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, secondo cui il giudice deve valutare la prova 'comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l'onere della prova contraria”.
Se ne ricava dunque che l'art. 5 bis citato non influenza in alcun modo la normativa che utilizza presunzioni, le quali impongono ancora al contribuente l'onere della prova contraria.
Nel cado di specie l'Ufficio ha raccolto sufficienti elementi a sostegno della fittiziatà delle operazioni poste in essere.
In primo luogo è incontestato che il soggetto da cui l'istante ha acquistato materiale di Cancelleria è la impresa individuale Società_2 la quale non risulta che abbia mai acquistato materiale di cancelleria. Ne consegue che tale ditta era impossibilitata a rivenderlo.
In secondo luogo fino all'anno 2017 l'ammontare degli acquisti per materiale di cancelleria effettuati della ricorrente è sempre stato esiguo, mentre a partire dal 2018, anno in cui è subentrato come fornitore di cancelleria la ditta individuale Società_2 , gli acquisti di questa tipologia di merce sono vorticosamente aumentati (nel 2018 sono pari ad € 123.818,00 oltre Iva), del tutto sproporzionati rispetto alla attività delle Società_1.
In terzo luogo emerge che la ditta Società_2 è coinvolta, al pari di altri operatori Società_6 SR, Società_7 SR, Società_3 SR), in un giro di false fatturazioni effettuate in favore di imprese riconducibili al sig. Nominativo_1, legale rappresentante dell'odierna ricorrente.
In quarto luogo il format delle fatture emesse dalla ditta Di Nominativo_2 nei confronti della Ricorrente_1 SR è identico a quello utilizzato dagli altri operatori Società_6 SR, Società_7 SR, Società_3 SR), come se fossero stampate da un unico programma di fatturazione, a conferma dunque dell'esistenza di un'unica “cabina di regia” a monte del sistema fraudolento.
In quinto luogo e con riguardo alle fatture emesse dalle società Società_4 srl, Società_5 srl e SO srl, le prestazioni fatturate non sono adeguatamente documentate e i costi sottesi sono stati quindi dedotti in violazione dei principi di certezza e determinabilità stabiliti dall'art. 109 del Tuir.
Parte ricorrente afferma di aver esibito ampia documentazione giustificativa in relazione alle predette prestazioni;
tuttavia, come rilevato dai finanzieri verbalizzanti, per quanto concerne la società Società_4 SR, non sono stati esibiti contratti e/o altra documentazione, anche extracontabile, atta a chiarire la tipologia di servizio reso (cfr. pag. 26 del Pvc).
In sesto luogo con riguardo alle fatture emesse dalla società SO SR (esercente attività di agenzia di recupero crediti), i finanzieri hanno riscontrato che la Ricorrente_1 SR non ha fornito alcun documento giustificativo delle fatture ricevute (cfr. pag. 26 del Pvc). Tutti tali elementi costituiscno elmenti indiziari gravi precisi e concordanti che comprovano la oggettiva inesistenza delle operazioni di cui alle fatture richiamate nell'atto di accertamento.
Dal suo canto parte ricorrente non ha fornito prima del giudizio e anche nel presente processo tributario alcuna prova volta a superare la presunzione legale circa la inesistenza delle operazioni contestate.
Infondato è poi il motivo circa la lamentata carenza di motivazione.
Infatti gli elementi posti a fondamento della presunzione di oggettiva inesistenza sono tutti riportati nel PVC conosciuto dall'amministratore della società istante e nell'avviso impugnato che richiama tale PVC. Ciò consente all'istante di approntare una idonea difesa.
Infondato è anche il rilievo circa la violazione del ne bis in idem. Infatti, nel caso di specie la sanzione è irrogata alla società laddove il procedimento penale è nei confronti del rappresentante legale di quest'ultima.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono a soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte · rigetta il ricorso;
· condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese di lite che si liquidano in euro 6.036,00 per onorari oltre accessori se dovuti. Roma, lì 10.12.2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE Dr. Luigi D'Angiolella dr. Luigi Calabrese
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CALABRESE LUIGI, Presidente
D'ANGIOLELLA LUIGI, Relatore
RONDONI CRISTIANA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3963/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton N. 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R102476 2024 IRES-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R102476 2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R102476 2024 IVA-ALIQUOTE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK503R102476 2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12982/2025 depositato il
16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 2 di Roma, Società_1 servizi Società_1 SR impugna l' avviso di accertamento numero TK5 100 3R 10 24 76 del 2024 relativo all'anno 2018, notificato in data 20 novembre 2024 con cui si chiede il pagamento dell'importo complessivo di euro 176.248,57 comprensivo di sanzioni ed interessi.
A sostegno del ricorso parte istante espone quanto segue:
- la Guardia di Finanza di Ortona nell'ambito di una serie di attività delegate alla Procura della Repubblica, segnalava una serie di società di individuali che avrebbero emesso fatture per opere operazioni inesistenti a favore del gruppo di imprese riconducibili al signor Nominativo_1;
- tra tali imprese rientrava la ricorrente Società_1 servizi Società_1 SR;
- nei confronti di tale società veniva conclusa una verifica che portava al processo verbale di costruzione della Guardia di Finanza consegnato in data 21 settembre del 2023;
- a seguito di tale verifica veniva emesso l'avviso di accertamento per l'anno di imposta 2018;
- tale avviso di accertamento è nullo in quanto manca la firma del titolare dell'ufficio che ha messo l'accertamento e comunque il suo potere di delega;
- vi è illegittimità dell'accertamento per motivazione carente, insufficienza di prove ex articolo 7, comma cinque bis del D Lgs 546 del 1992 ;
- l'accertamento si fonda sulla presunta inesistenza di fatture emesse dalla ditta individuale di Società_2 per l'importo di euro 123.818,00 oltre Iva pari a 27.239,96 e sul mancato riconoscimento di costi considerati indeducibili in quanto le prestazioni non appaiono debitamente documentate per l'importo di euro
60.146,34 oltre Iva;
- nel caso di specie l'Ufficio non ha dato prova dei presupposti della propria pretesa e in particolare non ha fornito elementi concreti e inconfutabili per dimostrare l'inesistenza delle operazioni contestate;
- tale assunta inesistenza viene basata soprattutto sul fatto che è assente sulla banca dati spesometro ogni forma di comunicazione da parte del signor di Nominativo_2, nonché sulla presentazione di dichiarazioni con redditi bassi o perdite da parte di quest'ultimo;
- tuttavia la semplice inesistenza delle operazioni in questione, come la mancanza dello spesometro o la presentazione di dichiarazioni fiscali con redditi bassi non è prova sufficiente a dimostrare l'inesistenza delle operazioni, visto che comunque esse sono documentate con fattura annotate nelle scritture contabili;
- irrilevante è la circostanza che le fatture siano stampate con lo stessa programma di fatturazione utilizzato anche per l'emissione di fatture relative ad altre società attesa di infondatezza di simile assunto, visto che le fatture della ditta individuale di Nominativo_2 sono scritte a mano;
- trattandosi di fatture dai piccoli importi, il pagamento e la documentazione di tale fatture dovrebbe invece consentire la prova che esse sono relative a operazioni effettivamente esistenti;
- inoltre l'accertamento non è conforme alle nuove disposizioni della legge 130 del 2022 secondo le quali le violazioni contestate devono contenere in modo circostanziato e puntuale le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione della sanzione nel caso di specie inesistente;
- vi è inoltre violazione del principio delle bis idem in quanto attualmente è incorso il procedimento penale a carico di Nominativo_1 per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti;
In virtù di tanto si chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
Si costituisce parte resistente, evidenziando che l'accertamento si fonda su tutta una serie di elementi che consentono la prova della inesistenza delle operazioni anche alla luce delle nuove disposizioni entrata in vigore nel 2022;
Fino al 2017 l'acquisto di materiale per Cancelleria è stato sempre esiguo mentre a partire dal 2018 è sceso fino a 123.000 € oltre Iva del tutto proporzionato rispetto alla piccola realtà aziendale costituita dalla eco servizi Società_1 SR. La ditta di Società_2 è coinvolta al pari di altri operatori in un giro di false fatturazioni effettuate in favore di imprese riconducibili al signor Nominativo_1 legale rappresentante della Società_1.
Uno degli elementi di cui si tiene conto è quello del format delle fatture emesse dalla ditta di Nominativo_2 nei confronti della ricorrente che è identico a quello di altri operatori fatto che dimostra l'esistenza di un'unica cabina di regia.
I finanzieri hanno riscontrato che non sono stati forniti i contratti con alcune società e che possono giustificare la tipologia del servizio reso.
Nel caso di specie i costi non hanno i requisiti di certezza e determinatezza.
Per quanto riguarda il principio del ne bis in idem nel caso di specie le sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento vengono irrogate direttamente nei confronti della società mentre l'accertamento penale riguarda le responsabilità dell'amministratore legale di tale società.
In virtù di tanto si chiede il rigetto del ricorso.
Deposita, memorie illustrativa parte ricorrente con la quale fa presente che parte resistente non contesta l'emissione delle fatture ma si limita a ritenere le stesse non deducibili in maniera apodittica.
Insiste quindi nel nell'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Infondato infatti è il motivo di nullità circa la carenza del potere di firma del soggetto che ha sottoscritto l'atto.
Infatti il Direttore p.t. della D.P. II di Roma, Dr Nominativo_3, con la disposizione di servizio n. 1 dell'08.01.2024, ha conferito al Capo Area Imprese minori Nominativo_4 la delega di firma degli avvisi di accertamento (Cfr pag. 24 e ss. del provvedimento di delega allegato da parte resistente).
Anche nel merito il ricorso è infondato.
Infatti come affermato dalla suprema Corte…“nel caso in cui l'Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni oggettivamente inesistenti, cioè sia una mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, e quindi contesti l'indebita detrazione dell'IVA e/o deduzione dei costi, ha l'onere di fornire elementi probatori del fatto che l'operazione fatturata non è stata effettuata (ad esempio, provando che la società emittente la fattura è una “cartiera” o una società “fantasma”) e a quel punto passerà sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate (cfr. Cass. n. 17619/2018, n. 24426/2013); quest'ultima prova non potrà consistere, però, nella esibizione della fattura, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (tra le altre, Cass. n. 15228 del 03/12/2001; Cass. n. 12802 del 10/06/2011)”. Anche nella più recente ordinanza n. 16661/2023, la Cassazione ha confermato tali principi stabilendo che:
“con riguardo alle operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria, che contesti al contribuente l'indebita detrazione, ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva… una volta che l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'Iva, offrire la controprova dell'effettiva esistenza delle operazioni contestate”.
Con l'ordinanza n. 31880/2022 e con la recentissima ordinanza n. 2746/2024 La Cassazione hanno ancora affermato come principio generale, che “in materia di giudizio tributario, il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, secondo cui il giudice deve valutare la prova 'comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l'onere della prova contraria”.
Se ne ricava dunque che l'art. 5 bis citato non influenza in alcun modo la normativa che utilizza presunzioni, le quali impongono ancora al contribuente l'onere della prova contraria.
Nel cado di specie l'Ufficio ha raccolto sufficienti elementi a sostegno della fittiziatà delle operazioni poste in essere.
In primo luogo è incontestato che il soggetto da cui l'istante ha acquistato materiale di Cancelleria è la impresa individuale Società_2 la quale non risulta che abbia mai acquistato materiale di cancelleria. Ne consegue che tale ditta era impossibilitata a rivenderlo.
In secondo luogo fino all'anno 2017 l'ammontare degli acquisti per materiale di cancelleria effettuati della ricorrente è sempre stato esiguo, mentre a partire dal 2018, anno in cui è subentrato come fornitore di cancelleria la ditta individuale Società_2 , gli acquisti di questa tipologia di merce sono vorticosamente aumentati (nel 2018 sono pari ad € 123.818,00 oltre Iva), del tutto sproporzionati rispetto alla attività delle Società_1.
In terzo luogo emerge che la ditta Società_2 è coinvolta, al pari di altri operatori Società_6 SR, Società_7 SR, Società_3 SR), in un giro di false fatturazioni effettuate in favore di imprese riconducibili al sig. Nominativo_1, legale rappresentante dell'odierna ricorrente.
In quarto luogo il format delle fatture emesse dalla ditta Di Nominativo_2 nei confronti della Ricorrente_1 SR è identico a quello utilizzato dagli altri operatori Società_6 SR, Società_7 SR, Società_3 SR), come se fossero stampate da un unico programma di fatturazione, a conferma dunque dell'esistenza di un'unica “cabina di regia” a monte del sistema fraudolento.
In quinto luogo e con riguardo alle fatture emesse dalle società Società_4 srl, Società_5 srl e SO srl, le prestazioni fatturate non sono adeguatamente documentate e i costi sottesi sono stati quindi dedotti in violazione dei principi di certezza e determinabilità stabiliti dall'art. 109 del Tuir.
Parte ricorrente afferma di aver esibito ampia documentazione giustificativa in relazione alle predette prestazioni;
tuttavia, come rilevato dai finanzieri verbalizzanti, per quanto concerne la società Società_4 SR, non sono stati esibiti contratti e/o altra documentazione, anche extracontabile, atta a chiarire la tipologia di servizio reso (cfr. pag. 26 del Pvc).
In sesto luogo con riguardo alle fatture emesse dalla società SO SR (esercente attività di agenzia di recupero crediti), i finanzieri hanno riscontrato che la Ricorrente_1 SR non ha fornito alcun documento giustificativo delle fatture ricevute (cfr. pag. 26 del Pvc). Tutti tali elementi costituiscno elmenti indiziari gravi precisi e concordanti che comprovano la oggettiva inesistenza delle operazioni di cui alle fatture richiamate nell'atto di accertamento.
Dal suo canto parte ricorrente non ha fornito prima del giudizio e anche nel presente processo tributario alcuna prova volta a superare la presunzione legale circa la inesistenza delle operazioni contestate.
Infondato è poi il motivo circa la lamentata carenza di motivazione.
Infatti gli elementi posti a fondamento della presunzione di oggettiva inesistenza sono tutti riportati nel PVC conosciuto dall'amministratore della società istante e nell'avviso impugnato che richiama tale PVC. Ciò consente all'istante di approntare una idonea difesa.
Infondato è anche il rilievo circa la violazione del ne bis in idem. Infatti, nel caso di specie la sanzione è irrogata alla società laddove il procedimento penale è nei confronti del rappresentante legale di quest'ultima.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese seguono a soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte · rigetta il ricorso;
· condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese di lite che si liquidano in euro 6.036,00 per onorari oltre accessori se dovuti. Roma, lì 10.12.2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE Dr. Luigi D'Angiolella dr. Luigi Calabrese