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9 febbraio 1909
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4 marzo 1919
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3 novembre 1940
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18 agosto 1960
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20 dicembre 1974
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Art. 12.
L'Amministrazione demaniale e' autorizzata a vendere a trattativa privata, ai Comuni, alle Province e ad altri Corpi morali legalmente costituiti i beni immobili patrimoniali disponibili quando il valore di stima non superi le lire 100.000.000.
E' altresi' autorizzata a permutare con tali Enti i suindicati beni che abbiano un valore di stima non superiore alle lire 50.000.000. E' infine autorizzata, quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilita' generale da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto, a permutare a trattativa privata, con privati, i suindicati beni che abbiano un valore di stima non superiore a lire 15.000.000.
Anche nei casi previsti dal presente articolo, il Consiglio di Stato dovra' essere richiesto di pronunciarsi sul progetto di contratto, quando il valore di stima dei beni oggetto di vendita o di permuta superi le lire 4.500.000.
((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 14 ottobre 1974, n. 629 , nel modificare l'articolo unico della L. 19 luglio 1960, n. 757 , ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I limiti di somma, previsti dalla legge 19 luglio 1960, n. 757 , per la vendita a trattativa privata di beni patrimoniali dello Stato e per la permuta dei medesimi, sono quintuplicati. Sul progetto di contratto deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato, qualora il valore di stima superi i limiti di somma stabiliti con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni".
L'Amministrazione demaniale e' autorizzata a vendere a trattativa privata, ai Comuni, alle Province e ad altri Corpi morali legalmente costituiti i beni immobili patrimoniali disponibili quando il valore di stima non superi le lire 100.000.000.
E' altresi' autorizzata a permutare con tali Enti i suindicati beni che abbiano un valore di stima non superiore alle lire 50.000.000. E' infine autorizzata, quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilita' generale da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto, a permutare a trattativa privata, con privati, i suindicati beni che abbiano un valore di stima non superiore a lire 15.000.000.
Anche nei casi previsti dal presente articolo, il Consiglio di Stato dovra' essere richiesto di pronunciarsi sul progetto di contratto, quando il valore di stima dei beni oggetto di vendita o di permuta superi le lire 4.500.000.
((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 14 ottobre 1974, n. 629 , nel modificare l'articolo unico della L. 19 luglio 1960, n. 757 , ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I limiti di somma, previsti dalla legge 19 luglio 1960, n. 757 , per la vendita a trattativa privata di beni patrimoniali dello Stato e per la permuta dei medesimi, sono quintuplicati. Sul progetto di contratto deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato, qualora il valore di stima superi i limiti di somma stabiliti con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni".
Giurisprudenza • 22
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 25/07/2018, n. 680Provvedimento: […] Occorre, infatti, considerare che la GI, sin dalla prima richiesta ricevuta dall'Assessorato dell'economia, si è attivata prendendo contatto con gli aspiranti venditori al fine di determinare con chiarezza l'area oggetto della richiesta e verificare la situazione legale e fattuale dei terreni; successivamente ha rilasciato parere in ordine all'insussistenza di vincoli, alla situazione dei luoghi e al prezzo di vendita. La stima di un prezzo di vendita irrisorio ha indubbiamente condizionato le successive determinazioni dell'Assessorato competente e le valutazioni della Ragioneria centrale, atteso che per un importo così esiguo è previsto il ricorso alla trattativa diretta (cfr., art.12, legge n.783/1908).Leggi di più...
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