Articolo 12 della Legge 24 dicembre 1908, n. 783
Articolo 11Articolo 13
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9 febbraio 1909
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4 marzo 1919
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3 novembre 1940
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18 agosto 1960
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20 dicembre 1974
Art. 12.

L'Amministrazione demaniale e' autorizzata a vendere a trattativa privata, ai Comuni, alle Province e ad altri Corpi morali legalmente costituiti i beni immobili patrimoniali disponibili quando il valore di stima non superi le lire 100.000.000.

E' altresi' autorizzata a permutare con tali Enti i suindicati beni che abbiano un valore di stima non superiore alle lire 50.000.000. E' infine autorizzata, quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilita' generale da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto, a permutare a trattativa privata, con privati, i suindicati beni che abbiano un valore di stima non superiore a lire 15.000.000.

Anche nei casi previsti dal presente articolo, il Consiglio di Stato dovra' essere richiesto di pronunciarsi sul progetto di contratto, quando il valore di stima dei beni oggetto di vendita o di permuta superi le lire 4.500.000.

((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7)
La L. 14 ottobre 1974, n. 629 , nel modificare l'articolo unico della L. 19 luglio 1960, n. 757 , ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I limiti di somma, previsti dalla legge 19 luglio 1960, n. 757 , per la vendita a trattativa privata di beni patrimoniali dello Stato e per la permuta dei medesimi, sono quintuplicati. Sul progetto di contratto deve essere sentito il parere del Consiglio di Stato, qualora il valore di stima superi i limiti di somma stabiliti con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni".
Entrata in vigore il 20 dicembre 1974
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