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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 129/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
MISITI VITTORIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 66/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale SI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - SI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 047202490123052 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto impugnato.
Resistente: conclude per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia IO impugnando l'intimazione di pagamento n. 0472024901230521100 di €. 623.132,14
e le sottese cartelle aventi ad oggetto crediti tributaria di varia natura,
la parte lamenta un generico difetto di ricostruzione del quantum debeatur dovuto ad errori da parte dell'Agenzia delle Entrate che non avrebbe correttamente conteggiato e tenuto conto di compensazioni, rateizzazioni, versamenti effettuati dal ricorrente nel corso degli anni.
Ebbene, il ricorrente conclude per l'annullamento dell'atto e comunque per un riconteggio generale della pretesa del suo debito tributario.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Il processo è stato discusso in camera di consiglio all'udienza del 26.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Ricorrente_1 solleva un'unica eccezione di merito che sebbene largamente generica, non può comunque ritenersi assolutamente incerta e tale da non consentire l'individuazione di un nucleo di censura rivolta all'atto impugnato.
Il contribuente infatti sembra voler stigmatizzare l'operato dell'ente impositore, prima, e di quello riscossore, poi, che hanno erroneamente quantificato il suo debito tributario non tenendo conto di plurime compensazioni intervenute nel corso degli anni, di versamenti, di piani rateali, di adesioni a definizioni agevolate, di provvedimenti di sgravio che avrebbero, a dire della parte, limato la sua esposizione nei confronti dell'erario,
e comunque prodotto possibili duplicazioni di pagamento.
Nel lamentare, quindi, una violazione dell'art.6 dello statuto del contribuente, ha richiesto un nuovo conteggio del proprio debito, anche a mezzo di consulenza d'ufficio, onde verificare sostanzialmente il quantum preciso da lui dovuto, certamente inferiore a quello richiesto. Ebbene, questa eccezione non è ammissibile atteso che l'Ricorrente_1 non ha sollevato alcun vizio dell'atto impugnato ma ha rivolto le sue doglianze esclusivamente nei confronti dei crediti portati dalle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito ad esso sottesi.
E' un dato pacifico, in quanto non contestato dal ricorrente, che la notifica di questi atti sia stata perfettamente regolare. La pretesa tributaria è dunque cristallizzata e definitiva e non suscettibile di rivisitazione perché la parte avrebbe dovuto proporre l'odierna eccezione attraverso i relativi ricorsi nei loro confronti.
E dove questo sembra essere avvenuto, come nel caso della citata cartella di pagamento
04720230010674300000, già impugnata ed oggetto del ricorso n.576/2023 RG, l'eccezione odierna è tanto più inammissibile perché proposta in un'evidente carenza di interesse avendo l'Ricorrente_1 già sottoposto al vaglio della Corte di Giustizia Tributaria la medesima questione.
Così come sono inammissibili le successive eccezioni, proposte per la prima volta con le memorie illustrative depositate a pochi giorni dall'udienza, in data 22.01.2026, trattandosi di un ampliamento del thema decidendum non consentito in quanto in violazione dell'articolo 24 del Dlgs 546/1992.
Per i motivi sopra esposti, il ricorso è inammissibile.
Si ritiene, per la particolarità della vicenda già oggetto di altre decisioni di questa Corte e di una consulenza d'ufficio disposta in altro ricorso (qui versata in atti), all'esito della quale alla parte veniva suggerito di rivolgersi ad un Organismo di Composizione della Crisi stante l'assenza di errori riscontrati nella ricostruzione del quantum dovuto, di dover compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Compensa le spese di lite tra le parti. SI lì 26.1.2026 Il Relatore dott. Filippo Guerra Il V. Presidente dott. Carlo Zannini
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
MISITI VITTORIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 66/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale SI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - SI
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 047202490123052 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto impugnato.
Resistente: conclude per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia IO impugnando l'intimazione di pagamento n. 0472024901230521100 di €. 623.132,14
e le sottese cartelle aventi ad oggetto crediti tributaria di varia natura,
la parte lamenta un generico difetto di ricostruzione del quantum debeatur dovuto ad errori da parte dell'Agenzia delle Entrate che non avrebbe correttamente conteggiato e tenuto conto di compensazioni, rateizzazioni, versamenti effettuati dal ricorrente nel corso degli anni.
Ebbene, il ricorrente conclude per l'annullamento dell'atto e comunque per un riconteggio generale della pretesa del suo debito tributario.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Il processo è stato discusso in camera di consiglio all'udienza del 26.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Ricorrente_1 solleva un'unica eccezione di merito che sebbene largamente generica, non può comunque ritenersi assolutamente incerta e tale da non consentire l'individuazione di un nucleo di censura rivolta all'atto impugnato.
Il contribuente infatti sembra voler stigmatizzare l'operato dell'ente impositore, prima, e di quello riscossore, poi, che hanno erroneamente quantificato il suo debito tributario non tenendo conto di plurime compensazioni intervenute nel corso degli anni, di versamenti, di piani rateali, di adesioni a definizioni agevolate, di provvedimenti di sgravio che avrebbero, a dire della parte, limato la sua esposizione nei confronti dell'erario,
e comunque prodotto possibili duplicazioni di pagamento.
Nel lamentare, quindi, una violazione dell'art.6 dello statuto del contribuente, ha richiesto un nuovo conteggio del proprio debito, anche a mezzo di consulenza d'ufficio, onde verificare sostanzialmente il quantum preciso da lui dovuto, certamente inferiore a quello richiesto. Ebbene, questa eccezione non è ammissibile atteso che l'Ricorrente_1 non ha sollevato alcun vizio dell'atto impugnato ma ha rivolto le sue doglianze esclusivamente nei confronti dei crediti portati dalle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito ad esso sottesi.
E' un dato pacifico, in quanto non contestato dal ricorrente, che la notifica di questi atti sia stata perfettamente regolare. La pretesa tributaria è dunque cristallizzata e definitiva e non suscettibile di rivisitazione perché la parte avrebbe dovuto proporre l'odierna eccezione attraverso i relativi ricorsi nei loro confronti.
E dove questo sembra essere avvenuto, come nel caso della citata cartella di pagamento
04720230010674300000, già impugnata ed oggetto del ricorso n.576/2023 RG, l'eccezione odierna è tanto più inammissibile perché proposta in un'evidente carenza di interesse avendo l'Ricorrente_1 già sottoposto al vaglio della Corte di Giustizia Tributaria la medesima questione.
Così come sono inammissibili le successive eccezioni, proposte per la prima volta con le memorie illustrative depositate a pochi giorni dall'udienza, in data 22.01.2026, trattandosi di un ampliamento del thema decidendum non consentito in quanto in violazione dell'articolo 24 del Dlgs 546/1992.
Per i motivi sopra esposti, il ricorso è inammissibile.
Si ritiene, per la particolarità della vicenda già oggetto di altre decisioni di questa Corte e di una consulenza d'ufficio disposta in altro ricorso (qui versata in atti), all'esito della quale alla parte veniva suggerito di rivolgersi ad un Organismo di Composizione della Crisi stante l'assenza di errori riscontrati nella ricostruzione del quantum dovuto, di dover compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Compensa le spese di lite tra le parti. SI lì 26.1.2026 Il Relatore dott. Filippo Guerra Il V. Presidente dott. Carlo Zannini