Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 129
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Vizio di ricostruzione del quantum debeatur

    Il ricorso è inammissibile perché il contribuente non ha sollevato vizi dell'atto impugnato, ma ha rivolto le sue doglianze esclusivamente ai crediti sottesi alle cartelle di pagamento e avvisi di addebito. La notifica di tali atti è risultata regolare e la pretesa tributaria è cristallizzata e definitiva. Le eccezioni proposte successivamente sono inammissibili in quanto ampliamento del thema decidendum non consentito.

  • Inammissibile
    Richiesta di nuovo conteggio del debito

    L'eccezione non è ammissibile in quanto il contribuente non ha sollevato alcun vizio dell'atto impugnato, ma ha rivolto le sue doglianze esclusivamente ai crediti sottesi alle cartelle di pagamento e avvisi di addebito. La pretesa tributaria è cristallizzata e definitiva. Le eccezioni proposte successivamente sono inammissibili in quanto ampliamento del thema decidendum non consentito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 129
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone
    Numero : 129
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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