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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 21/10/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1499 / 2025 R.G. VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
DE LO IC
Benedetta Fattori IC rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso in data 18/04/2025,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. DEL MONTE FRANCESCA , elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona e vistati senza osservazioni in data 09/05/2025
OGGETTO: adozione di maggiorenne
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 18/04/2025, (nato il [...]), adiva Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di adottare (nata il [...]). Parte_2
Esponeva il ricorrente che, in data 26/09/2021, aveva contratto matrimonio con la madre di quest'ultima, , e che, da allora, si era costituito un nucleo familiare, unitamente ai Persona_1
di lei figli e, appunto, . Nel tempo, evidenziava il ricorrente, aveva instaurato e Per_2 Pt_2
consolidato con (così come con il minorenne un rapporto di natura Parte_2 Per_2
filiale che, dunque, egli desiderava ora formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione.
All'udienza del 02/10/2025 parte adottante e parte adottanda manifestavano il consenso all'adozione e , madre dell'adottanda e moglie dell'adottante, prestava l'assenso. Persona_1
Il procuratore del ricorrente, invero, dava atto di aver notificato gli atti a RO DM
IO, padre dell'adottanda, il quale, residente in [...], risultava non reperibile.
Il IC, sentite le parti, ritenuta la causa matura per la decisione invitava alla precisazione delle conclusioni e, all'esito, rimetteva la causa al Collegio.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 10/10/2025.
*
Giova premettere che, pur avendo l'adottanda nazionalità ucraina, sussiste la competenza giurisdizionale del IC adito, ai sensi dell'art. 40 lett. a) l. 218/1995. La legge applicabile è la legge italiana in quanto diritto nazionale dell'adottante (art. 38 l. 218/1995).
Ciò posto, la domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
In particolare rileva il Collegio che l'adottante è persona che ha superato l'età di 35 anni stabilita come età minima per procedere all'adozione ed è rispettata la differenza di almeno anni 18 di età tra adottante e adottando.
Sono inoltre stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione. In specie,
l'adottante e l'adottanda hanno manifestato personalmente dinanzi al IC la propria volontà di addivenire alla pronuncia di adozione. Quanto alle altre persone tenute a esprimere l'assenso a norma dell'art. 297 c.c., deve rilevarsi che - madre dell'addottanda nonchè moglie Persona_1 dell'adottante - si è presentata all'udienza del 2/10/2025 prestando adesione.
Quanto al padre naturale di , egli risulta irreperibile e, pertanto, ritiene il Parte_2
Tribunale di poter procedere anche in assenza del suo consenso ai sensi dell'art. 297, co. II, c.c.
D'altro canto, è in atti una dichiarazione proveniente proprio da RO DM IO
(tradotta e dotata di apostille) nella quale egli dichiara di acconsentire alla adozione in oggetto.
Si evidenzia da ultimo che il p.m. è stato notiziato del ricorso e non ha formulato osservazioni.
Orbene, soddisfatte le condizioni richieste, deve affermarsi che l'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottanda, nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche all'opportunità di formalizzare l'appartenenza ad un nucleo parentale come nei fatti si è determinato. Del resto, la madre di è ormai da tempo coniugata con Parte_2
, il quale, peraltro, ha espresso la sua volontà di adottare anche il fratello Parte_1 minorenne di;
tutti questi elementi confermano l'inequivocabile volontà delle parti di Pt_2
costituire una famiglia.
Quanto al cognome, nella sua formulazione testuale, l'art. 299 c.c. stabilisce che l'adottato assuma il cognome dell'adottante e lo anteponga al proprio. L'attribuzione all'adottato del cognome dell'adottante costituisce uno degli effetti tipici dell'adozione e, in particolare, il solo effetto di natura personale previsto dalla legge, insieme a quelli patrimoniali, concernenti sia l'obbligo alimentare reciproco fra adottante e adottato, sia l'acquisizione da parte dell'adottato dei diritti successori quale figlio nei confronti dell'adottante.
La ragione giustificatrice del doppio cognome risiede nell'esigenza di dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con l'adottante, preservando, al contempo, il cognome originario dell'adottato, che reca oramai un tratto non obliterabile della sua identità personale.
Il cognome ” andrà quindi anteposto al cognome originario di Parte_1 [...]
. Parte_2
Nulla verrà disposto in ordine alle spese del giudizio atteso che il presente procedimento ha natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, avendo ad oggetto non la risoluzione di un conflitto di interessi, bensì il regolamento, secondo la legge, dell'interesse pubblico alla formazione e regolamentazione dei rapporti familiari, cosicché in esso non è ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) DISPONE farsi luogo all'adozione di ( ), nata a Parte_2 C.F._2
RS (Ucraina) il 24/07/2005, da parte di Parte_1
) nato a [...] il [...]; C.F._1
2) DISPONE che l'adottata assuma il cognome dell'adottante “ ” Parte_1
anteponendolo al proprio;
3) NULLA sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e per le comunicazioni di cui all'art. 314 c.c. con ordine di annotazione sui registri dello Stato Civile per quanto di competenza.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 10/10/2025.
Il IC est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
DE LO IC
Benedetta Fattori IC rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso in data 18/04/2025,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. DEL MONTE FRANCESCA , elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona e vistati senza osservazioni in data 09/05/2025
OGGETTO: adozione di maggiorenne
*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 18/04/2025, (nato il [...]), adiva Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di adottare (nata il [...]). Parte_2
Esponeva il ricorrente che, in data 26/09/2021, aveva contratto matrimonio con la madre di quest'ultima, , e che, da allora, si era costituito un nucleo familiare, unitamente ai Persona_1
di lei figli e, appunto, . Nel tempo, evidenziava il ricorrente, aveva instaurato e Per_2 Pt_2
consolidato con (così come con il minorenne un rapporto di natura Parte_2 Per_2
filiale che, dunque, egli desiderava ora formalizzare attraverso l'istituto dell'adozione.
All'udienza del 02/10/2025 parte adottante e parte adottanda manifestavano il consenso all'adozione e , madre dell'adottanda e moglie dell'adottante, prestava l'assenso. Persona_1
Il procuratore del ricorrente, invero, dava atto di aver notificato gli atti a RO DM
IO, padre dell'adottanda, il quale, residente in [...], risultava non reperibile.
Il IC, sentite le parti, ritenuta la causa matura per la decisione invitava alla precisazione delle conclusioni e, all'esito, rimetteva la causa al Collegio.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 10/10/2025.
*
Giova premettere che, pur avendo l'adottanda nazionalità ucraina, sussiste la competenza giurisdizionale del IC adito, ai sensi dell'art. 40 lett. a) l. 218/1995. La legge applicabile è la legge italiana in quanto diritto nazionale dell'adottante (art. 38 l. 218/1995).
Ciò posto, la domanda di adozione merita accoglimento risultando verificate tutte le condizioni di legge.
In particolare rileva il Collegio che l'adottante è persona che ha superato l'età di 35 anni stabilita come età minima per procedere all'adozione ed è rispettata la differenza di almeno anni 18 di età tra adottante e adottando.
Sono inoltre stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per l'adozione. In specie,
l'adottante e l'adottanda hanno manifestato personalmente dinanzi al IC la propria volontà di addivenire alla pronuncia di adozione. Quanto alle altre persone tenute a esprimere l'assenso a norma dell'art. 297 c.c., deve rilevarsi che - madre dell'addottanda nonchè moglie Persona_1 dell'adottante - si è presentata all'udienza del 2/10/2025 prestando adesione.
Quanto al padre naturale di , egli risulta irreperibile e, pertanto, ritiene il Parte_2
Tribunale di poter procedere anche in assenza del suo consenso ai sensi dell'art. 297, co. II, c.c.
D'altro canto, è in atti una dichiarazione proveniente proprio da RO DM IO
(tradotta e dotata di apostille) nella quale egli dichiara di acconsentire alla adozione in oggetto.
Si evidenzia da ultimo che il p.m. è stato notiziato del ricorso e non ha formulato osservazioni.
Orbene, soddisfatte le condizioni richieste, deve affermarsi che l'adozione è sicuramente nell'interesse dell'adottanda, nascendo dall'esigenza di consolidare legami affettivi e filiali già esistenti e rispondendo anche all'opportunità di formalizzare l'appartenenza ad un nucleo parentale come nei fatti si è determinato. Del resto, la madre di è ormai da tempo coniugata con Parte_2
, il quale, peraltro, ha espresso la sua volontà di adottare anche il fratello Parte_1 minorenne di;
tutti questi elementi confermano l'inequivocabile volontà delle parti di Pt_2
costituire una famiglia.
Quanto al cognome, nella sua formulazione testuale, l'art. 299 c.c. stabilisce che l'adottato assuma il cognome dell'adottante e lo anteponga al proprio. L'attribuzione all'adottato del cognome dell'adottante costituisce uno degli effetti tipici dell'adozione e, in particolare, il solo effetto di natura personale previsto dalla legge, insieme a quelli patrimoniali, concernenti sia l'obbligo alimentare reciproco fra adottante e adottato, sia l'acquisizione da parte dell'adottato dei diritti successori quale figlio nei confronti dell'adottante.
La ragione giustificatrice del doppio cognome risiede nell'esigenza di dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con l'adottante, preservando, al contempo, il cognome originario dell'adottato, che reca oramai un tratto non obliterabile della sua identità personale.
Il cognome ” andrà quindi anteposto al cognome originario di Parte_1 [...]
. Parte_2
Nulla verrà disposto in ordine alle spese del giudizio atteso che il presente procedimento ha natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, avendo ad oggetto non la risoluzione di un conflitto di interessi, bensì il regolamento, secondo la legge, dell'interesse pubblico alla formazione e regolamentazione dei rapporti familiari, cosicché in esso non è ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) DISPONE farsi luogo all'adozione di ( ), nata a Parte_2 C.F._2
RS (Ucraina) il 24/07/2005, da parte di Parte_1
) nato a [...] il [...]; C.F._1
2) DISPONE che l'adottata assuma il cognome dell'adottante “ ” Parte_1
anteponendolo al proprio;
3) NULLA sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e per le comunicazioni di cui all'art. 314 c.c. con ordine di annotazione sui registri dello Stato Civile per quanto di competenza.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 10/10/2025.
Il IC est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato