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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1869 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1862/2019
All'udienza collegiale del giorno 25/03/2025 ore 10:35
Presidente Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
CP_1
Avv. ZIMATORE ATTILIO presente
Avv. CP_1
Appellato/i
Controparte_2
Avv. FERRANTE OTTAVIO presente
Controparte_3
Avv. MELLARO MASSIMO avv. Nuzzaco in sost
Avv. DENTICI LARA
***
L'appellante in relazione all'eccezione formulata da controparte evidenzia che non c'è alcun giudicato in ordine al recesso e il tribunale non si è pronunciato sulla correttezza professionale dell'avvocato.
Gli appellati insistono sull'eccezione del giudicato.
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Martina Bianchi
Assistente giudiziario REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore dr. Luca Ponzillo - Consigliere
all'udienza del 25 marzo 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. -la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1862/2019 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso da sé stesso nonché dall'avv. CP_1 C.F._1
Attilio Zimatore (CF. ), ed elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._2 quest'ultimo in Roma, via Angelo Secchi,9, giusta delega in atti
- APPELLANTE –
E
(C.F. elettivamente domiciliata in Controparte_2 C.F._3
Roma, via Sorrento n. 11 presso lo studio dell'avv. Ottavio Ferrante, (C.F. ) che C.F._4
la rappresenta e difende giusta procura in atti
-APPELLANTE INCIDENTALE E APPELLATA –
(C.F.: ), elettivamente domiciliate in Roma, Controparte_3 C.F._5
Piazza S. Andrea della Valle n. 3, presso lo studio degli avv.ti Massimo Mellaro (C.F.:
) e Lara Dentici (C.F. , che la rappresentano e C.F._6 C.F._7
difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta delega in atti
-APPELLANTE INCIDENTALE E APPELLATA –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale CP_1
civile di Roma n. 1512/2019, pubblicata il 22.01.2019 e resa nel giudizio intercorso tra le parti. I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione ritualmente notificato alle IGg.re e il Prof. Avv. Controparte_2 Controparte_3
premesso che: CP_1
- esso attore è professore ordinario di diritto commerciale, dottore commercialista, revisore contabile ed avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma;
- nel periodo novembre 2009/giugno 2012 esso istante aveva prestato in favore delle IGg.re
[...]
e una rilevante attività professionale così compendiabile: Controparte_2 Controparte_3
a) attività di assistenza giudiziale nei seguenti procedimenti:
- 1° fascicolo: , ed altri c/ Centro di Sanità- Tribunale di Roma Controparte_3 Controparte_2
(r.g n° 17881/2010)- oggetto: revoca arbitri nominati per dirimere la controversia sul valore delle azioni oggetto di recesso(prenota 93/2012);
2°fascicolo: e ed altri c/ - Tribunale di Controparte_3 Controparte_2 Persona_1
Tivoli—oggetto: esecuzione presso terzi (prenota 94/2012);
3° fascicolo: e ed altri c/ Centro di Sanità s.p.a.- Tribunale di Controparte_3 Controparte_2
Tivoli-Volontaria Giurisdizione r.g. 597/2010)- oggetto: liquidazione della Centro di Sanità s.p.a.
(prenota 95/2012);
4° fascicolo: e c/ e Tribunale di Tivoli Controparte_3 Controparte_2 CP_4 CP_5
(Volontaria Giurisdizione r.g. 1732/2011)- Oggetto: determinazione compensi arbitri e richiesta di loro imputazione a carico della Centro di Sanità s.p.a.(prenota 96/2012);
5° fascicolo: e c/ Centro di Sanità s.p.a.- Arbitrato- Oggetto: Controparte_3 Controparte_2 accertamento diritti dei soci receduti (prenota 97/2012);
6° fascicolo: e c/ Centro di Sanità s.p.a.- Tribunale di Tivoli Controparte_3 Controparte_2
(r.g 1703/2010)- Oggetto: reclamo avverso provvedimento del 26/04/2010(sequestro giudiziario)
(prenota 98/2012);
7° fascicolo: e c/ Centro di Sanità s.p.a.- Tribunale di Tivoli Controparte_3 Controparte_2
(r.g 1433/2010)- Oggetto: sequestro giudiziario(prenota 99/2012);
8° fascicolo: e c/ Centro di Sanità s.p.a.(reclamo decreto Tivoli Controparte_6 Controparte_2
14/01/11- Corte d'Appello di Roma rr.gg. 50691/2011,50692/2011,50693/2011)- Oggetto: reclamo avverso decreto Tribunale di Tivoli dei 14 gennaio 2011 in ordine alla liquidazione della Centro di
Sanità s.p.a.(prenota 100/2012);
9° fascicolo: e , , Controparte_3 Controparte_2 Parte_1 Parte_2 [...]
Tribunale di Tivoli (r.g. 152/2010)- Oggetto: impugnazione deliberazione consiliare di Parte_3 vendita dell'azienda(prenota 101/2012); l0° fascicolo: , , A. e aa. c/ Centro Controparte_3 Controparte_2 Pt_1 Parte_4 di Sanità Tribunale di Tivoli(r.g. 35/2011)- Oggetto: impugnazione deliberazione assembleare del 14 settembre 2010- nomina organi sociali(prenota 102/2012);
11° fascicolo: , , RE A. IF G. c/ Centro di Sanità Controparte_3 Controparte_2
s.p.a.- Tribunale di Tivoli(r.g. 662/2010)- Oggetto: impugnazione bilancio di esercizio 2008 della
Centro di Sanità s.p.a.(prenota 103/2012);
12° fascicolo: e ed altri - Tribunale di Controparte_2 _3 Parte_3
Tivoli (r.g, 4360/2010)- Oggetto: Impugnazione deliberazioni assembleari del 27/07/2010 (prenota
104/2012);
13° fascicolo: e ed altri c/ A. Tribunale di Tivoli r.g. _3 CP_2 Controparte_2 Per_1
1605/2011)- Oggetto: ricorso ex art. 700 c.p.c.- pretesa reintegrazione di organi sociali nella carica(prenota 105/2012);
b) attività di assistenza e di consulenza stragiudiziale:
- tale complessa ed intensissima attività stragiudiziale era stata analiticamente dettagliata nella richiesta di compensi (prenota n°92/2012 con allegato prospetto analitico delle prestazioni) e poteva così riassumersi:
- le convenute si erano rivolte ad esso esponente nel mese di novembre del 2009 chiedendo di essere assistite in una complessa vicenda societaria relativa alla Centro di Sanità s.p.a.;
- la Centro di Sanità s.p.a. (d'ora in avanti la Società) gestiva una importante casa di cura convenzionata (la seconda per dimensioni nel Lazio;
al momento dell'incarico conferito ad esso attore la casa di cura aveva oltre 500 posti letto convenzionati con la Regione Lazio);
- le IGg.re erano titolari di una partecipazione al capitale sociale del 19,87% (pari ad n° _3
2.066.115 azioni); quote del 2% (pari a n° 208.000 azioni) ciascuno erano intestate alla IG.ra ed al Parte_1
IG. figli delle convenute/rispettivamente, e ); Parte_2 Controparte_2 _3
- un'azione ciascuna era detenuta dai IGg.ri e anche essi figli Persona_2 Persona_3 delle IGg.re ; _3
- il resto era suddiviso fra il IG. (19.87%),la IG.ra (17,2%), Parte_5 Parte_6 la IG.ra (8,233%),la IG.ra (usufruttuaria delle azioni pari al 2% Parte_7 Parte_8 donate dal coniuge ),la IG.ra (0.733%),il IG. Parte_5 Parte_9 Parte_10
(8,233%), congiuntamente i IGg.ri ed (0,001%) Parte_10 Parte_7 Parte_9
e congiuntamente i IGg.ri , e Controparte_3 Controparte_2 Parte_5
(0,0005%); - il 02 aprile 2009 le IGg.re avevano esercitato il recesso dalla Società, costituita a tempo _3 indeterminato;
- la Società aveva dichiarato il valore di liquidazione da riconoscere alle azioni delle socie recedenti in 4,52115 (quindi per un valore complessivo, per ciascuna delle convenute, di circa 10 milioni di
Euro);
- successivamente però le IGg.re avevano sofferto una rilevante compressione dei loro diritti _3
a seguito della modificazione della maggioranza societaria, prodotta dalla stipulazione di un patto parasociale fra il loro fratello, , e gli altri soci della famiglia Parte_5 Pt_7
- in particolare le convenute, pur avendo espressamente accettato l'importo sopra ricordato, riconosciuto in favore dei soci recedenti dalla società, si erano viste opporre una successiva deliberazione di revoca della precedente deliberazione determinativa del valore, adottata dalla nuova maggioranza sociale, con la quale il valore offerto a titolo di recesso era stato ridotto di oltre la metà;
- nel frattempo le IGg.re non avevano ottenuto alcun pagamento e si erano viste inoltre _3 rifiutato il legittimo esercizio delle prerogative di socie da parte della nuova coalizione di maggioranza;
- per l'effetto esso attore aveva svolto le seguenti prestazioni:
a) giudiziali:
- impugnazione degli atti societari illegittimi adottati dalla maggioranza in danno delle convenute;
- azione per la messa in liquidazione della Centro di Sanità s.p.a., fondata sulla circostanza del mancato pagamento della quota di recesso e sulla incapacità patrimoniale della società a far fronte all'obbligo di pagamento ai soci recedenti del valore di recesso;
- ricorso per sequestro giudiziario dello stesso pacchetto azionario delle IGg.re e _3 [...]
, onde prevenire atti appropriativi, da parte della maggioranza, dei diritti sociali Controparte_2 inerenti al pacchetto medesimo;
- arbitrato per l'accertamento dei diritti sociali spettanti ai soci receduti fino al compiuto pagamento, da parte della Società, del valore di recesso;
- procedimenti di vario genere a presidio dei diritti delle clienti;
b) stragiudiziali:
-assistenza e consulenza in relazione a tutti gli atti societari intervenuti dal momento del conferimento dell'incarico fino alla sua cessazione;
-assistenza e consulenza su numerosi profili rilevanti sottoposti dalle clienti;
-assistenza nella negoziazione, nella redazione e nella stipulazione di nuovi patti parasociali con i diversi membri della famiglia volti a porre nel nulla il patto parasociale da questi Pt_7 precedentemente raggiunto con il fratello delle convenute, , e a formare una nuova Parte_5 maggioranza sociale fra le clienti ed i diversi membri della famiglia in forza di detti patti Pt_7 parasociali le clienti avevano ottenuto la maggioranza nel consiglio di amministrazione, designandone anche il presidente in persona IG.ra ); Controparte_3
- la predetta attività professionale aveva determinato il pieno soddisfacimento dell'interesse delle convenute le quali avevano ribaltato la condizione patrimoniale e societaria rispetto a quella in cui versavano nel mese di novembre del 2009;
- tutta la attività svolta da esso attore era ben nota alle convenute che la avevano seguita nel minimo dettaglio;
- in ogni caso tutte le prestazioni rese da esso istante erano state analiticamente dettagliate nelle prenote inviate alle IG.re in data 19/12/2012; _3
- le stesse convenute erano state sempre in possesso di tutti gli atti e documenti prodotti o esaminati da esso esponente nel corso del mandato;
- che esso attore in data 27/07/2012 aveva consegnato alle convenute anche i residui atti originali, già in copia dalle IGg.re ; _3
-le convenute non avevano effettuato il saldo di quanto dovuto nonostante l'inutile decorso del termine loro assegnato per l'adempimento con le comunicazioni del 19/12/2012;
- tale credito doveva essere maggiorato degli interessi moratori al tasso stabilito dal D.Lgs. n°
231/02, applicabile alla fattispecie per l'espresso richiamo di cui all'art. 2 lettera c) o, in subordine, degli interessi legali;
-esso istante aveva anche diritto al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 2° comma c.c. a causa dell'inadempimento delle sorelle alle obbligazioni pecuniarie su loro gravanti;
_3 tanto esposto chiedeva accertarsi l'inadempimento delle IGg.re e Controparte_3 [...]
alle obbligazioni assunte nei confronti di esso istante;
per l'effetto chiedeva Controparte_2 condannarsi le convenute medesime al pagamento della somma pari ad € 1.649.089,27 ovvero di quella diversa ritenuta di giustizia;
il tutto oltre interessi sulle somme accertate al tasso previsto dal
D.Lgs. n°231/02 o in subordine a quello legale;
il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria ex art.
1224 2°comma c.c.
Si costituivano le IGg.re e le quali, con comparsa di Controparte_3 Controparte_2 risposta, evidenziavano che, al fine di remunerare l'attività stragiudiziale e giudiziale svolta dal professionista, era intervenuto un accordo economico sulla scorta del quale parte del compenso, pari ad € 60.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A., era determinato in forma fissa e parte con modalità variabile
"pari all' l,5% degli importi eccedenti € 10.000.000,00" che esse convenute avrebbero percepito per effetto della intervenuta "liquidazione, sotto qualsiasi forma, della partecipazione nella Centro di
Sanità s.p.a.".
Evidenziavano che era stato versato al professionista a titolo di compenso l'importo pari ad
€182.208,00, maggiore di quello pattuito (pari a più del doppio della somma di cui all'Accordo) atteso che nel mese di aprile del 2011 erano intervenute trattative dirette a rinegoziare gli accordi economici e che, in esecuzione delle medesime, era stato percepito il maggior importo innanzi indicato.
Tanto premesso chiedevano respingersi la proposta domanda con richiesta, in via riconvenzionale, di restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto alla scrittura privata del 09 dicembre 2009”.
Il Tribunale adito ha così deciso: “Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna le IGg.re e , in solido fra loro, a versare Controparte_3 Controparte_2 all'attore a titolo di saldo del compenso professionale spettante la somma complessiva pari ad €
4.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
il tutto oltre interessi al tasso previsto dal D.Lgs.
n°231/02 a decorrere dal 28 dicembre 2012 sino a quella di effettivo soddisfo.
Respinge la proposta domanda riconvenzionale.
Condanna le IGg.re e , in solido fra loro, a rifondere Controparte_3 Controparte_2 in favore dell'attore le spese del presente giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di
€2.600,00 oltre rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Avverso la sentenza ha proposto appello che ha svolto le seguenti conclusioni: “Voglia CP_1
la Corte di Appello di Roma adita annullare o riformare la sentenza inter partes del Tribunale di
Roma (Sezione XI - Giudice dott. Maurizio Manzi) n. 1512/2019, pubblicata il 22.1.2019, notificata in data 8.2.2019, e, per l'effetto, accogliere le seguenti domande già proposte in primo grado dall'attore odierno appellante:
1) 1 - accertare l'inadempimento della sig.ra e/o della sig.ra Controparte_3 Controparte_2
alle obbligazioni assunte nei confronti del prof avv. , per quanto dedotto in
[...] CP_1
narrativa;
2 - condannare la sig. ra e/o al pagamento in favore Controparte_3 Controparte_2 del prof avv. dell'importo di €.1.649.089,27, per i titoli indicati in narrativa, o di quel CP_1
diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia;
3 - condannare la sig.ra e/o al pagamento in favore Controparte_3 Controparte_2
del prof avv. degli interessi sulle somme accertate in accoglimento della precedente CP_1
domanda al tasso previsto dal d. lgs. 231/2002 o in subordine a quello legale, a decorrere dal 28 dicembre 2012, o da altra data ritenuta di giustizia, sino al saldo;
4 - condannare la sig. ra e/o al risarcimento del Controparte_3 Controparte_2
maggior danno ex art. 1224 c.c. in favore del prof avv. nella misura che sarà CP_1
determinata in corso di giudizio;
5 - rigettare tutte le eccezioni e le domande svolte dalle convenute IGnore , anche in via _3
riconvenzionale, in quanto del tutto infondate in fatto e diritto;
Con vittoria di spese (comprensive di spese generali e oneri accessori come per legge) relativamente
a entrambi i gradi del giudizio”.
Si sono costituite e , le quali hanno proposto appello Controparte_2 Controparte_3 incidentale e chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis rejectis: rigettare, per quanto di ragione, l'appello avversario, in quanto inammissibile, oltre che infondato in fatto e in diritto per le ragioni meglio esposte in narrativa;
in accoglimento dell'appello incidentale, previa ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado nella seconda e terza memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c, e reiterate in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.10.2018, condannare il Prof. Avv. CP_1
alla restituzione delle somme da lui percepite in esubero rispetto a quanto previsto nella scrittura privata del 9 dicembre 2009, per l'importo di € 86.000,00, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria con decorrenza dal momento della relativa corresponsione;
condannare sempre il Prof.
Avv. alla refusione delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio e alla CP_1 restituzione della somma di € 9.958,80, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria con decorrenza dal momento della relativa corresponsione, a lui corrisposta dalle IGg.re
[...]
e in esecuzione dell'impugnata pronuncia;
in via subordinata, CP_2 Controparte_3
accertare e dichiarare che gli interessi sul quantum debeatur, a favore del Prof. Avv. , CP_1
sono dovuti al tasso legale dalla data della pronuncia della relativa condanna al pagamento, con conseguente condanna, a carico di quest'ultimo, alle relative restituzioni”.
La Corte ha rigettato le istanze istruttorie avanzate da e da Controparte_2 [...]
e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. _3
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
Contr L'appello proposto dal è articolato in cinque motivi.
Con il primo motivo di appello, rubricato “Violazione degli artt. 1362 e segg. c.c. (in particolare, degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c.)”, parte appellante lamenta l'errata interpretazione degli accordi intervenuti tra le parti, laddove il giudice di primo grado ha ritenuto che gli onorari pattuiti potessero essere scomposti in due componenti autonome e distinte. Il tribunale avrebbe interpretato gli accordi inter partes in violazione dei canoni ermeneutici, nello specifico degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c., posto che la scrittura privata del 26.04.2011 era sostitutiva e non già novativa degli accordi contenuti nella scrittura privata del 2009. Dagli accordi intercorsi, soprattutto alla luce della modifica significativa apportata con la scrittura privata del 26.4.2011 in ordine alla parte variabile, emergerebbe la comune volontà delle parti di riconoscere al professionista sempre e comunque un onorario composto sia da una parte fissa che da una parte variabile.
Con il secondo motivo rubricato “violazione dell'art. 1359 c.c.”, l'appellante asserisce che erroneamente il giudice avrebbe, da un lato ritenuto che la parte variabile dell'onorario fosse oggetto di una pattuizione sottoposta a condizione sospensiva e, dall'altro non si sarebbe interrogato sulle ragioni per le quali la condizione non si era verificata. Rileva ancora che il tribunale avrebbe violato l'art. 1359 c.c., posto che il mancato avveramento della condizione sarebbe dipeso da una scelta discrezionale delle odierne appellate, le quali rinunciavano al recesso ed alla liquidazione delle proprie azioni.
Con il terzo motivo rubricato “violazione del principio di interpretazione di buona fede e di
Contr esecuzione del contratto secondo buona fede”, il deduce che la sentenza si porrebbe in violazione dei principi di buona fede e correttezza di cui degli artt. 1366, 1175 e 1375 c.c. e laddove è affermato Contr che le sorelle avrebbero potuto liberarsi dei propri obblighi nei confronti del limitandosi _3
a pagare la parte fissa dell'onorario senza nulla dovere per la parte variabile. Ciò, equivarrebbe a fornire una interpretazione dei patti contraria a buona fede, senza in alcun modo contemperare gli interessi delle parti ed inoltre significherebbe consentire a una parte di sottrarsi scorrettamente ai propri obblighi nei confronti dell'altra.
Con il quarto motivo rubricato “violazione dell'art. 2237. 1° comma, c.c.”, si contesta l'errata interpretazione della norma di cui all'art. 2237, 1° comma c.c., deducendosi ancora che il fatto che la scrittura privata del 26.04.2011 non prevedesse alcun indennizzo per il caso di recesso delle clienti, non escluderebbe il diritto del prestatore d'opera di ricevere il compenso per le attività già prestate;
prestazioni che, altrimenti, rimarrebbero prive di remunerazione. Il giudice, erroneamente, ha ritenuto che l'attore avesse chiesto un indennizzo per il recesso delle appellate, mentre in realtà egli ha reclamato il compenso per l'attività professionale espletata, così come stabilito dalla norma invocata.
Con il quinto motivo parte appellante rileva, in ordine al calcolo della parte variabile non riconosciuta erroneamente in primo grado che, non potendosi far ricorso al criterio convenuto dalle parti nella scrittura privata del 26 aprile 2011, peraltro per una scelta discrezionale delle appellate, si dovrebbe far ricorso alle tariffe forensi o, infine, ricorrendo al criterio equitativo.
L'appello incidentale proposto da e è invece articolato Controparte_2 Controparte_3
in quattro motivi.
Con il primo motivo rubricato “violazione degli artt. 115 c.p.c. e 183, VI comma, c.p.c..”, si asserisce la violazione dell'art. 115 c.p.c. oltre che dell'art. 183, VI comma, c.p.c., in quanto l'appellante non ha contestato la domanda riconvenzionale che si fondava sull'inefficacia del secondo accordo intercorso tra le parti. Più nello specifico, rilevano le appellanti che in sede di prima memoria ex art.
Contr 183, VI comma, c.p.c., l'avv. nulla eccepiva sul punto, prendendo posizione solo in sede di terza memoria istruttoria. Pertanto, l'esistenza e l'efficacia del secondo accordo non potrebbe ritenersi pacifica conseguendone il diritto per le di ottenere la restituzione delle somme versate in _3
eccesso.
Con il secondo motivo rubricato “violazione degli artt. 1326, I comma, cod. civ, e 1328, I comma, cod. civ..” le appellanti incidentali lamentano l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudicante ha ritenuto perfezionato ed efficace inter partes il secondo accordo afferente alla determinazione dei compensi professionali del Meo. Rilevano che, alla luce della documentazione versata in atti il Tribunale, facendo corretta applicazione delle norme di cui agli artt. 1326 e 1328 c.c., avrebbe dovuto invece concludere per il mancato perfezionamento del secondo accordo, essendo stata revocata la relativa proposta prima dell'accettazione dell'oblato e con conseguente accoglimento della domanda riconvenzionale svolta.
Con il terzo motivo di appello incidentale, rubricato “Violazione degli Art. 1282 cod. civ., in combinato disposto con il d.lgs. 231 del 2002, art. 4”, le appellanti deducono di non poter essere ritenute in mora prima della liquidazione del debito, liquidazione avvenuta con la pubblicazione della sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, sicché è solo da quella data - e nei limiti di quanto liquidato dal giudice -, che andrebbe riportata la decorrenza degli interessi.
Con il quarto motivo incidentale, rubricato “Violazione degli artt.91 e 92 c.p.c.”, si contesta la Contr liquidazione delle spese a favore del lamentandosi in particolare la violazione dell'art. 92 c.p.c., posto che, nel caso di specie, vi sarebbe soccombenza reciproca la quale costituisce una delle cause di compensazione delle spese legali. Deducono altresì che, sempre in base al disposto dell'art. 92
c.p.c., la violazione dei doveri di cui all'art. 88 c.p.c., costituisce ragione per condannare una parte al rimborso delle spese dell'altra ribadendo, a tal proposito, la violazione dei doveri di correttezza e buona fede dell'appellante principale.
La sentenza impugnata è così motivata: “Ritiene il giudicante che la domanda attorea possa trovare accoglimento per quanto di ragione;
ed invero appare utile premettere che non sussiste alcuna contestazione in ordine alla esistenza dell'attività professionale dispiegatasi, in ambito stragiudiziale
e giudiziale, in favore delle sorelle . _3
Del pari essendo governato l'istituto della revoca del mandato professionale ad opera del cliente dalla disposizione di cui all'art. 2237 1° comma c.c. (secondo cui il recesso dal contratto può essere operato rimborsando al professionista le spese sostenute per l'incarico espletato e versando il compenso per l'opera svolta) non giova interrogarsi sulla ricorrenza di una giusta causa a fondamento della volontà delle convenute di interrompere il rapporto di natura professionale.
Analogamente non viene formulata domanda riconvenzionale sulla scorta di una invocazione di risarcimento dei danni per responsabilità professionale (sibbene in ragione del postulato della mancata accettazione della seconda proposta di accordo) sicché non appare conducente ai fini di causa esaminare i contenuti di natura tecnica della attività eseguita.
Quel che rileva nel caso oggetto di indagine è che è stato stipulato nel mese di dicembre del 2009 un accordo secondo cui al professionista, in ragione dei contenuti stragiudiziali e giudiziali della attività che avrebbe dovuto svolgere, veniva riservata una componente fissa di compenso (pari ad €60.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A.) ed una parte variabile pari all'1,5% degli importi eccedenti € 10.000.000,00 che sarebbero stati riconosciuti a titolo di liquidazione, sotto qualsiasi forma, della partecipazione nella
Centro di Sanità s.p.a. oltre I.V.A. e C.P.A..
Nel mese di aprile del 2011 il predetto accordo è stato rinegoziato e sostituito con il riconoscimento della parte fissa in € 150.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e della parte variabile a titolo di success fee nella misura dello 0,75% sulle somme che dovessero essere percepite a titolo di liquidazione delle quote di partecipazione alla Centro di Sanità s.p.a. dalle germane fino ad € 10.000.000,00 e _3 nella misura dell'1,5% sulle somme che fossero percepite al richiamato titolo in eccedenza rispetto alla somma di € 10.000.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A..
L'attore ha riconosciuto di aver sottoscritto il predetto accordo e le sorelle hanno, in parziale _3 adempimento del medesimo, versato al professionista la somma complessiva pari ad € 146.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A.
In ragione delle superiori risultanze appare univoco che deve essere respinta la proposta domanda riconvenzionale e che devono essere condannate le a corrispondere al professionista Controparte_7
a titolo di saldo della parte fissa del compenso, la somma pari ad € 4.000,00 oltre interessi ex art. 3 lettera c) del D.Lgs. n°231/02 a decorrere dal 28 dicembre 2012 sino alla data di effettivo soddisfo.
Quanto alla parte variabile occorre considerare:
- la revoca dell'incarico professionale non ha modificato i termini degli accordi intercorsi fra le parti dovendo, pertanto, rammentarsi che l'esistenza di una valida pattuizione in ordine alla determinazione del compenso esclude in radice che possa farsi governo in forma parametrica delle tariffe professionali vigenti ratione temporis.
- operando una valutazione comparativa delle due pattuizioni emerge che mentre nella prima si riconosceva una somma fissa per l'attività da svolgere (pari ad € 60.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A.) nella seconda, tenuto conto della consistenza e della difficoltà della attività medio tempore svolta, si riconosceva l'importo più che raddoppiato nella componente non variabile (pari ad € 150.000,00 oltre I.VA. e C.P.A.) dovendo, pertanto, desumersi che le parti avessero inteso prendere atto della parziale novazione dell'assetto originario di interessi;
- la revoca del mandato professionale è intervenuta in ragione di una concatenazione di eventi che ha condotto le sorelle a non riporre più fiducia nella correttezza della condotta del proprio _3 avvocato e non già per fini emulativi;
- ancora alla data di adozione della presente decisione- per quanto emergente ex actis- non si è verificato l'evento incerto all'avverarsi del quale sarebbe maturato il diritto a percepire l'importo variabile a titolo di success fee;
- le parti, nella loro insindacabile autonomia, nell'accordo sostitutivo del primo (avente forza di legge) non hanno previsto che dovesse essere versato un indennizzo nell'ipotesi di cessazione ante tempus dell'incarico professionale a causa del venir meno della aspettativa alla percezione del success fee in ragione della volontà potestativa palesata dal cliente.
Nella predetta situazione processuale mentre appare di nitida percezione la circostanza che le sorelle
sono tenute, in solido fra loro, a versare il saldo della parte fissa del compenso, in _3 adempimento dell'accordo sostitutivo del primo, è del pari di perspicua evidenza il rilievo che l'evento incerto, all'avverarsi del quale era condizionata la percezione del success fee, non si è verificato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono trovare liquidazione come da dispositivo”.
Per ragioni di ordine logico vanno esaminati dapprima i primi due motivi dell'appello incidentale.
Essi non meritano condivisione. Contr E' documentato che la misura degli onorari spettanti al professionista per l'assistenza professionale prestata in favore delle sia stata convenzionalmente determinata dalle parti con _3 due diverse e successive scritture: la prima datata 9.12.2009 e la seconda, del 26.4.2011.
In particolare, la prima scrittura datata 9 dicembre 2009 prevedeva che - “per l'assistenza giudiziale
e stragiudiziale concernente la controversia tra i soci della società Centro di Sanità s.p.a. il compenso per l'incarico, che copre l'assistenza giudiziale nel primo grado dei procedimenti che dovessero attivarsi e l'assistenza stragiudiziale per la definizione della controversia stessa si articola in una parte fissa di € 60.000,00 (sessantamila/00), oltre IVA e Cassa Avvocati, e di una parte variabile pari all'1,5% degli importi eccedenti € 10.000.000,00 che Vi saranno riconosciuti a fronte della liquidazione, sotto qualsiasi forma, della Vostra partecipazione nella società Centro di Sanità s.p.a., oltre IVA e Cassa Avvocati”. Contr La successiva scrittura privata del 26 aprile 2011 sottoscritta sia dalle che dal prevedeva _3 quanto segue: “Facendo seguito alla conversazione avuta e tenuto conto della rilevanza ed entità dell'attività effettivamente prestata nel nostro interesse rispetto alle previsioni originarie, con la presente confermiamo che, a fronte dell'attività prestata finora e di quella da prestare fino alla liquidazione della nostra posizione di soci della Centro di Sanità s.p.a. (quale che sia lo strumento in cui ciò avverrà) Le sarà riconosciuto un compenso così determinato: A) parte fissa, euro
150.000,00, oltre IVA e cassa avvocati, anziché euro 60.000,00 come indicato nella nostra precedente del 9 dicembre 2009; B) parte variabile: success fee dello 0,75% sulle somme che dovessimo percepire fino a euro 10.000.000,00, e del 1,5% sulle somme che dovessimo percepire in eccedenza rispetto a euro 10.000.000,00, oltre IVA e cassa avvocati”.
Orbene, quanto al nuovo accordo il giudice ha rilevato che: “Nel mese di aprile del 2011 il predetto accordo è stato rinegoziato e sostituito con il riconoscimento della parte fissa in € 150.000,00 oltre
I.V.A. e C.P.A. e della parte variabile a titolo di success fee nella misura dello 0,75% sulle somme che dovessero essere percepite a titolo di liquidazione delle quote di partecipazione alla Centro di
Sanità s.p.a. dalle germane fino ad € 10.000.000,00 e nella misura dell'1,5 % sulle somme _3 che fossero percepite al richiamato titolo in eccedenza rispetto alla somma di € 10.000.000,00 oltre
I.V.A. e C.P.A.”.
La dichiarazione di volontà delle risalente al 26 aprile 2011, come emerge dal chiaro tenore _3 letterale della scrittura, in cui si dà atto di precedenti conversazioni tra le parti, lungi dall'essere qualificabile come mera proposta contrattuale ex art. 1326 c.c., così come sostenuto dalle appellanti incidentali configura piuttosto una ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. la quale, per quanto sopra esposto, trova giustificazione causale nella maggiore onerosità delle attività professionali in concreto Contr espletate dal espressamente riconosciuta dalle stesse appellanti incidentali, ed alla luce del chiaro tenore della dichiarazione ricognitiva giunta all'esito delle trattative svoltesi pacificamente inter partes.
Ne discende l'inapplicabilità dell'art. 1328 c.c., svolgendo la dichiarazione del 26 aprile 2011 funzione ricognitiva di un accordo modificativo già raggiunto tra le parti, atteso oltretutto che non è plausibile che le non fossero a conoscenza dell'intervenuta accettazione della proposta _3
Contr contrattuale modificativa, preceduta pacificamente da una specifica trattativa intercorsa con il le infatti si sono riconosciute debitrici di importi nettamente superiori a quelli inizialmente _3
convenuti verso l'appellante e dandovi oltretutto esecuzione corrispondendo più del doppio del corrispettivo pattuito con l'accordo del 2009 limitatamente alla componente fissa.
E' del resto documentato (cfr. messaggio e-mail prodotto sub. doc. 33 di cui alla memoria istruttoria di primo grado) che le erano perfettamente a conoscenza dell'intervenuto perfezionamento _3
del contratto modificativo tanto da avere fatto presente al Meo che nelle relative pre-note non era contemplato il pagamento delle spese generali, oltre al compenso concordato, alla quale comunicazione aveva poi fatto seguito la conferma da parte dello stesso appellante (cfr docc. 34 e 35, fascicolo ). _3 A nulla rileva dunque l'asserita non contestazione relativa al mancato perfezionamento dell'accordo modificativo del 2011, atteso che la circostanza è invece chiaramente smentita dai documenti acquisiti in giudizio.
Peraltro, il perfezionamento del contratto ben può essere argomentato ai sensi dell'art. 1327 c.c., essendo intervenuto pacificamente un inizio di esecuzione dello stesso per avere le eseguito _3
il pagamento della parte fissa secondo il nuovo accordo.
Contr Rilevano poi le appellanti incidentali che per altro verso, nella misura in cui il ha trasmesso alle
14 prenotule redatte sulla scorta delle tariffe forensi afferenti all'attività giudiziale e _3
Contr stragiudiziale svolta dal con tale contegno questi avrebbe manifestato la volontà di rifiutare la proposta contrattuale del 26 aprile 2011. Orbene, fermo l'avvenuto pagamento delle prestazioni da parte delle per la parte fissa e dunque essendosi dimostrato l'effettivo raggiungimento del _3
nuovo accordo tra le parti, dette pre-notule trasmesse dal Meo successivamente a detti pagamenti, lungi dal poter significare rifiuto della proposta, trovano invece giustificazione nel recesso ex nunc pacificamente esercitato dalle che, dal punto di vista del Meo, avrebbero reso inattuabile _3
l'applicazione del relativo criterio di computo del compenso, fissato ex ante dalle parti.
Da quanto detto deriva il rigetto dei detti motivi dell'incidentale.
Ma neppure il terzo motivo spiegato coglie nel segno.
Le hanno impugnato la sentenza del Tribunale anche nella parte in cui, in parziale _3
Contr accoglimento della pretesa avanzata dal ha riconosciuto sull'importo liquidato a titolo di compenso professionale, gli interessi al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal 28 dicembre 2012, ossia dalla data in cui le signore hanno ricevuto le relative parcelle da parte _3
del professionista.
Secondo le appellanti incidentali tali statuizioni sarebbero errate perché al momento della richiesta di
Contr pagamento del non vi era alcuna certezza in ordine all'importo effettivamente dovutogli.
Deriverebbe da quanto precede che: a) le signore non possono essere ritenute in mora prima _3
della liquidazione del debito, nella specie coincidente con la data di pubblicazione della sentenza di primo grado ossia, il 22 gennaio 2019).
Sicchè la tesi propugnata non merita di essere condivisa atteso che, secondo l'orientamento del giudice di legittimità: “nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art.1284 cod civ. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art.14 del d.lgs. n.150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore” (Cass. 9 agosto 2022 n. 24481; Cass. 16 marzo 2022 n. 8611; Cass. 25 gennaio 2023
n. 2337). Del resto, la liquidità del credito si traduce nella determinazione del suo ammontare in una quantità definita ovvero nella sua determinabilità mediante meri calcoli aritmetici in base a elementi o criteri prestabiliti dal titolo o dalla legge, ed è una caratteristica oggettiva sulla quale non incide l'eventuale contestazione da parte del debitore, che attiene all'accertamento del credito stesso, e non alla sua consistenza (cfr. Cass. 29 novembre 2006 n. 25365).
Tale requisito, a ben vedere, ricorre certamente nel caso in esame perché le parti nell'accordo del
2011 più volte citato hanno preventivamente definito il criterio in forza del quale calcolare i compensi
Contr spettanti al o, comunque, essi possono essere determinati applicando i criteri di cui all'art. 2233
c.c.
Con ulteriore motivo di appello incidentale le hanno impugnato la sentenza di primo grado _3
nella parte in cui il Tribunale le ha condannato alle spese di lite invece di disporre la compensazione.
Contr Inoltre, vi sarebbe violazione dell'art. 88 c.p.c., posto che il ha taciuto nell'atto di citazione la percezione di ingenti somme di denaro da parte delle e l'esistenza di qualsivoglia accordo in _3
merito al compenso.
il motivo proposto è infondato. CP_8
Il Tribunale, difatti, ha considerato, da un lato, la soccombenza totale delle rispetto alla _3
Contr domanda riconvenzionale e, dall'altro, l'accoglimento parziale della domanda del per la sola Contr parte variabile del corrispettivo;
sicché mentre il ha ottenuto una soddisfazione, sia pure parziale, della posizione fatta valere in giudizio, al contrario le hanno visto integralmente rigettate le _3
proprie pretese.
L'asserita violazione dell'art. 88 c.p.c. postula l'utilizzo, da parte del difensore, di espressioni sconvenienti ed offensive riguardanti i fatti di causa (v. ad es. Cass. 6 dicembre 2021 n. 38730; Cass.
5 giugno 2018 n. 14364) o comunque l'esistenza di gravi contegni contrari alla dignità e al decoro della professione forense, nella specie totalmente insussistenti. Del resto, è documentato come da
Contr prenota n. 92/2012 (v. doc. 1 di parte attrice), che sono stati conteggiati dal tutti gli acconti ricevuti dalle . _3
In definitiva, l'appello incidentale deve essere integralmente respinto.
Venendo infine all'appello principale vanno svolte le seguenti considerazioni.
In primis va rilevato, quanto all'eccezione di giudicato sollevata dalle appellate, che nessuna statuizione in ordine alla correttezza dell'attività professionale svolta dal professionista è stata formulata dal giudicante, essendosi questi in vero limitato a dare atto del recesso delle Berloco dal contratto di mandato intercorso con il Meo. I primi tre motivi proposti vanno esaminati congiuntamente essendo logicamente connessi afferendo evidentemente alla interpretazione dei patti intercorsi tra le parti in ordine al compenso spettante al Contr per l'opera da questi espletata in favore delle . _3
Essi non sono fondati.
E' documentato che, con la nuova pattuizione di cui all'atto dell'aprile 2011, le abbiano _3 voluto rinegoziare il compenso da riconoscere al Meo, proprio a seguito della rilevanza e dell'entità dell'attività effettivamente prestata nell'interesse delle predette rispetto alle precedenti previsioni del
2009; e ciò, per “tutte le attività prestate fino a quel momento ed anche per quelle da prestare fino alla liquidazione della posizione di socie delle Berloco della Centro Sanità s.p.a.” (cfr scrittura dell'aprile 2011). Il nuovo compenso è stato specificamente pattuito con una parte fissa per € 150.000 anzichè €60.000 come indicato nella precedente scrittura del 9.12.2009 ed una parte variabile denominata “success fee” pari allo 0,75% sulle somme che le “dovessero percepire fino ad _3
€10.000.000” e per l'1,5% sulle somme che “dovessero percepire in eccedenza rispetto all'importo di € 10.000.000”.
Mettendo a confronto le due scritture è evidente che le parti abbiano voluto prevedere un aumento Contr del compenso fisso per l'attività giudiziale e stragiudiziale svolta fino a quel momento dal anche per quella da svolgersi fino alla liquidazione della posizione delle Berloco in ambito societario ed altresì una percentuale, quella dell'0,75%, sulle somme da percepire a titolo di liquidazione fino alla somma di €10.000.000 rimanendo invariata la previsione dell'1,5% sulle somme eccedenti il valore di €10.000.000. Contr Tutta quanto l'attività seppure copiosa e documentata del e fino ad allora espletata era stata prevista nella pattuizione a titolo di compenso fisso, passato dall'importo di € 60.000 al ben più che raddoppiato valore di € 150.000, oltre accessori.
Da un punto di vista letterale dunque non vi è dubbio che l'importo variabile fosse legato alla acquisizione effettiva a titolo del controvalore delle partecipazioni societarie delle detenute _3
nella Centro Sanità s.p.a., acquisizione che non si è mai verificata in quanto non si è mai avuta alcuna liquidazione delle quote sociali delle . _3
L'evento della liquidazione delle partecipazioni sociali delle è stato previsto dalle parti _3 nell'ambito della loro autonomia contrattuale come fatto condizionante il riconoscimento della quota variabile del compenso in favore del legale delle , essendo ciò ricavabile dalle inequivoche _3 espressioni letterali utilizzate dalle predette in cui si utilizza la proposizione subordinata ipotetica “le somme che dovessimo percepire” così evidenziandosi la natura incerta quanto all'an della condizione
“liquidazione delle partecipazioni”. Del resto, non essendovi stata alcuna liquidazione in favore delle e, comunque, non essendosi svolta in via successiva alcuna ulteriore attività da parte del _3 Contr
non risulta neppure determinabile il quantum dell'importo variabile non potendo essere lo stesso parametrato a valore alcuno. Che poi non fosse certa la ridetta liquidazione delle partecipazioni sociali secondo il primo valore come deliberato dall'assemblea della società e pari ad € 10.000.000 è reso evidente dal fatto che le parti, nel primo accordo del dicembre 2009, allorquando le erano _3
già recedute dalla società, (aprile 2009) non hanno previsto alcun compenso fino al detto valore di
€10.000.000 avendo soltanto le stesse stabilito una percentuale per un valore eccedente il detto importo.
L'avere previsto nel secondo accordo una percentuale anche per gli importi inferiori al valore di
€10.000.000, nulla aggiunge al ragionamento esposto, essendo pur sempre l'importo da erogare parametrato al valore di liquidazione pacificamente mai acquisito.
Le parti, in sostanza, avrebbero dovuto stabilire che anche in caso di mancata liquidazione della partecipazione l'importo variabile sarebbe stato pari ad una percentuale prestabilita e che lo stesso sarebbe stato comunque dovuto;
invece, esse lo hanno ancorato direttamente all'evento liquidazione delle quote e lo hanno anche parametrato all'importo eventualmente da percepire a tale titolo. Contr In definitiva, neppure il nuovo accordo ebbe a prevedere che in ogni caso il avrebbe percepito una quota di compenso variabile.
Tale conclusione, del resto, è perfettamente aderente alla comune volontà delle parti come desumibile non solo dal dettato letterale dell'accordo ma altresì dagli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale (Cass Sentenza n. 31811 del 10/12/2024 (Rv. 672980 -
01).
Ad avviso della Corte il giudice ha operato un'interpretazione letterale della clausola, in aderenza all'art. 1362 c.c., il quale, allorché nel primo comma prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile (cfr. Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 10967 del 26/04/2023, Rv. 667678, ed ivi richiami ai precedenti conformi, tra cui Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21576 del 22/08/2019, Rv. 654900 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10290 del 27/07/2001, Rv. 548566).
Contr E' del resto emerso come dato pacifico che il era consapevole che detta liquidazione non era evento certo, atteso che egli allorquando assunse l'incarico era al corrente della revoca della precedente deliberazione assembleare determinativa del valore delle quote come adottata dalla nuova maggioranza sociale e con la quale il valore offerto alle socie a titolo di recesso era stato _3 Contr ridotto di oltre la metà; il era poi edotto del fatto che, nel frattempo, le non avevano _3
ottenuto alcun pagamento ma si erano viste rifiutare il legittimo esercizio delle prerogative di socie Contr da parte della nuova coalizione di maggioranza. Tanto che è pacifico che il aveva svolto azioni giudiziali di impugnazione degli atti societari illegittimi adottati dalla maggioranza in danno delle socie, nonché l'azione per la messa in liquidazione della Centro di Sanità s.p.a., fondata sulla circostanza del mancato pagamento della quota di recesso e sulla incapacità patrimoniale della società
a far fronte all'obbligo di pagamento ai soci recedenti del valore di recesso.
Né può ritenersi invocabile, nella specie, l'art. 1359 c.c., atteso che non può ritenersi imputabile alle la loro decisione di rimanere nella compagine non essendo per le ridette _3 _3
soddisfacente acquisire un controvalore delle partecipazioni pacificamente inferiore rispetto a quanto in origine stabilito;
del resto, il concetto di imputabilità rimanda nell'ambito della condizione potestativa mista quale è quella ricorrente nella specie, ad un comportamento quanto meno colposo del contraente che ha un interesse contrario all'avverarsi della condizione, comportamento non ravvisabile nella specie. Il fatto che le abbiano rinunziato alla ridetta liquidazione rimanendo _3
nella compagine sociale a seguito di successivi accordi trova la sua ragione nella pacifica circostanza che la società deliberava solo in via successiva una riduzione del controvalore delle partecipazioni da liquidare in favore delle ex socie e all'origine fissato in €10.000.000, sicchè queste ritennero maggiormente conveniente rimanere nella compagine.
In iure, vale richiamare a tal fine l'orientamento secondo cui: “l 'art. 1359 c.c., secondo cui la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento, introducendo una "fictio" di avveramento a tutela di possibili comportamenti dolosi o colposi posti in essere dal soggetto controinteressato, è applicabile alla condizione potestativa mista, il cui avveramento dipende in parte dal caso o dalla volontà di un terzo, in parte dalla volontà di uno dei contraenti, e incombe sul creditore, che lamenti tale mancato avveramento, l'onere di provarne l'imputabilità al debitore a titolo di dolo o di colpa” (Cass Ordinanza
n. 28956 del 11/11/2024).
I motivi esaminati debbono pertanto essere rigettati.
Neppure il quarto motivo dell'appello principale coglie nel segno.
E' pacifico che nessun indennizzo veniva pattuito tra le parti per la revoca del mandato a causa del venir meno dell'aspettativa alla percezione della parte variabile, così come è pacifico che per l'opera Contr fino a quel momento svolta in favore delle clienti il percepiva dalle la somma di _3
€146.000 che, sommata a quella oggetto di condanna in primo grado, si conforma a quanto pattuito con il secondo accordo dell'aprile 2011. Il Giudice non ha escluso il compenso per l'attività svolta Contr dal ma, posto che questi aveva già percepito il compenso fisso, ha solo chiarito che nulla era ulteriormente dovuto al professionista.
Da ciò consegue conclusivamente il rigetto dell'appello principale.
Quanto alle spese, la reciproca soccombenza impone la loro integrale compensazione.
Le parti appellanti, principale ed incidentale restano, altresì, tenuta ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12 al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in ordine all'appello principale proposto da e CP_1 sull'appello incidentale proposto da e da avverso la Controparte_2 Controparte_3
sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 1512/2019, pubblicata il 22.01.2019, così provvede: rigetta l'appello principale e quello incidentale e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
-compensa integralmente le spese del grado.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico dell'appellante principale , da una parte e delle appellanti incidentali CP_1 Controparte_2
e dall'altra, queste due in solido e se dovuto.
[...] Controparte_3
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 25.3.2025
Il consigliere est. il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-
Sezione VI civile
R.G. 1862/2019
All'udienza collegiale del giorno 25/03/2025 ore 10:35
Presidente Dott. Giulia Spadaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
CP_1
Avv. ZIMATORE ATTILIO presente
Avv. CP_1
Appellato/i
Controparte_2
Avv. FERRANTE OTTAVIO presente
Controparte_3
Avv. MELLARO MASSIMO avv. Nuzzaco in sost
Avv. DENTICI LARA
***
L'appellante in relazione all'eccezione formulata da controparte evidenzia che non c'è alcun giudicato in ordine al recesso e il tribunale non si è pronunciato sulla correttezza professionale dell'avvocato.
Gli appellati insistono sull'eccezione del giudicato.
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
Martina Bianchi
Assistente giudiziario REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore dr. Luca Ponzillo - Consigliere
all'udienza del 25 marzo 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. -la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1862/2019 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso da sé stesso nonché dall'avv. CP_1 C.F._1
Attilio Zimatore (CF. ), ed elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._2 quest'ultimo in Roma, via Angelo Secchi,9, giusta delega in atti
- APPELLANTE –
E
(C.F. elettivamente domiciliata in Controparte_2 C.F._3
Roma, via Sorrento n. 11 presso lo studio dell'avv. Ottavio Ferrante, (C.F. ) che C.F._4
la rappresenta e difende giusta procura in atti
-APPELLANTE INCIDENTALE E APPELLATA –
(C.F.: ), elettivamente domiciliate in Roma, Controparte_3 C.F._5
Piazza S. Andrea della Valle n. 3, presso lo studio degli avv.ti Massimo Mellaro (C.F.:
) e Lara Dentici (C.F. , che la rappresentano e C.F._6 C.F._7
difendono, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta delega in atti
-APPELLANTE INCIDENTALE E APPELLATA –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale CP_1
civile di Roma n. 1512/2019, pubblicata il 22.01.2019 e resa nel giudizio intercorso tra le parti. I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione ritualmente notificato alle IGg.re e il Prof. Avv. Controparte_2 Controparte_3
premesso che: CP_1
- esso attore è professore ordinario di diritto commerciale, dottore commercialista, revisore contabile ed avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma;
- nel periodo novembre 2009/giugno 2012 esso istante aveva prestato in favore delle IGg.re
[...]
e una rilevante attività professionale così compendiabile: Controparte_2 Controparte_3
a) attività di assistenza giudiziale nei seguenti procedimenti:
- 1° fascicolo: , ed altri c/ Centro di Sanità- Tribunale di Roma Controparte_3 Controparte_2
(r.g n° 17881/2010)- oggetto: revoca arbitri nominati per dirimere la controversia sul valore delle azioni oggetto di recesso(prenota 93/2012);
2°fascicolo: e ed altri c/ - Tribunale di Controparte_3 Controparte_2 Persona_1
Tivoli—oggetto: esecuzione presso terzi (prenota 94/2012);
3° fascicolo: e ed altri c/ Centro di Sanità s.p.a.- Tribunale di Controparte_3 Controparte_2
Tivoli-Volontaria Giurisdizione r.g. 597/2010)- oggetto: liquidazione della Centro di Sanità s.p.a.
(prenota 95/2012);
4° fascicolo: e c/ e Tribunale di Tivoli Controparte_3 Controparte_2 CP_4 CP_5
(Volontaria Giurisdizione r.g. 1732/2011)- Oggetto: determinazione compensi arbitri e richiesta di loro imputazione a carico della Centro di Sanità s.p.a.(prenota 96/2012);
5° fascicolo: e c/ Centro di Sanità s.p.a.- Arbitrato- Oggetto: Controparte_3 Controparte_2 accertamento diritti dei soci receduti (prenota 97/2012);
6° fascicolo: e c/ Centro di Sanità s.p.a.- Tribunale di Tivoli Controparte_3 Controparte_2
(r.g 1703/2010)- Oggetto: reclamo avverso provvedimento del 26/04/2010(sequestro giudiziario)
(prenota 98/2012);
7° fascicolo: e c/ Centro di Sanità s.p.a.- Tribunale di Tivoli Controparte_3 Controparte_2
(r.g 1433/2010)- Oggetto: sequestro giudiziario(prenota 99/2012);
8° fascicolo: e c/ Centro di Sanità s.p.a.(reclamo decreto Tivoli Controparte_6 Controparte_2
14/01/11- Corte d'Appello di Roma rr.gg. 50691/2011,50692/2011,50693/2011)- Oggetto: reclamo avverso decreto Tribunale di Tivoli dei 14 gennaio 2011 in ordine alla liquidazione della Centro di
Sanità s.p.a.(prenota 100/2012);
9° fascicolo: e , , Controparte_3 Controparte_2 Parte_1 Parte_2 [...]
Tribunale di Tivoli (r.g. 152/2010)- Oggetto: impugnazione deliberazione consiliare di Parte_3 vendita dell'azienda(prenota 101/2012); l0° fascicolo: , , A. e aa. c/ Centro Controparte_3 Controparte_2 Pt_1 Parte_4 di Sanità Tribunale di Tivoli(r.g. 35/2011)- Oggetto: impugnazione deliberazione assembleare del 14 settembre 2010- nomina organi sociali(prenota 102/2012);
11° fascicolo: , , RE A. IF G. c/ Centro di Sanità Controparte_3 Controparte_2
s.p.a.- Tribunale di Tivoli(r.g. 662/2010)- Oggetto: impugnazione bilancio di esercizio 2008 della
Centro di Sanità s.p.a.(prenota 103/2012);
12° fascicolo: e ed altri - Tribunale di Controparte_2 _3 Parte_3
Tivoli (r.g, 4360/2010)- Oggetto: Impugnazione deliberazioni assembleari del 27/07/2010 (prenota
104/2012);
13° fascicolo: e ed altri c/ A. Tribunale di Tivoli r.g. _3 CP_2 Controparte_2 Per_1
1605/2011)- Oggetto: ricorso ex art. 700 c.p.c.- pretesa reintegrazione di organi sociali nella carica(prenota 105/2012);
b) attività di assistenza e di consulenza stragiudiziale:
- tale complessa ed intensissima attività stragiudiziale era stata analiticamente dettagliata nella richiesta di compensi (prenota n°92/2012 con allegato prospetto analitico delle prestazioni) e poteva così riassumersi:
- le convenute si erano rivolte ad esso esponente nel mese di novembre del 2009 chiedendo di essere assistite in una complessa vicenda societaria relativa alla Centro di Sanità s.p.a.;
- la Centro di Sanità s.p.a. (d'ora in avanti la Società) gestiva una importante casa di cura convenzionata (la seconda per dimensioni nel Lazio;
al momento dell'incarico conferito ad esso attore la casa di cura aveva oltre 500 posti letto convenzionati con la Regione Lazio);
- le IGg.re erano titolari di una partecipazione al capitale sociale del 19,87% (pari ad n° _3
2.066.115 azioni); quote del 2% (pari a n° 208.000 azioni) ciascuno erano intestate alla IG.ra ed al Parte_1
IG. figli delle convenute/rispettivamente, e ); Parte_2 Controparte_2 _3
- un'azione ciascuna era detenuta dai IGg.ri e anche essi figli Persona_2 Persona_3 delle IGg.re ; _3
- il resto era suddiviso fra il IG. (19.87%),la IG.ra (17,2%), Parte_5 Parte_6 la IG.ra (8,233%),la IG.ra (usufruttuaria delle azioni pari al 2% Parte_7 Parte_8 donate dal coniuge ),la IG.ra (0.733%),il IG. Parte_5 Parte_9 Parte_10
(8,233%), congiuntamente i IGg.ri ed (0,001%) Parte_10 Parte_7 Parte_9
e congiuntamente i IGg.ri , e Controparte_3 Controparte_2 Parte_5
(0,0005%); - il 02 aprile 2009 le IGg.re avevano esercitato il recesso dalla Società, costituita a tempo _3 indeterminato;
- la Società aveva dichiarato il valore di liquidazione da riconoscere alle azioni delle socie recedenti in 4,52115 (quindi per un valore complessivo, per ciascuna delle convenute, di circa 10 milioni di
Euro);
- successivamente però le IGg.re avevano sofferto una rilevante compressione dei loro diritti _3
a seguito della modificazione della maggioranza societaria, prodotta dalla stipulazione di un patto parasociale fra il loro fratello, , e gli altri soci della famiglia Parte_5 Pt_7
- in particolare le convenute, pur avendo espressamente accettato l'importo sopra ricordato, riconosciuto in favore dei soci recedenti dalla società, si erano viste opporre una successiva deliberazione di revoca della precedente deliberazione determinativa del valore, adottata dalla nuova maggioranza sociale, con la quale il valore offerto a titolo di recesso era stato ridotto di oltre la metà;
- nel frattempo le IGg.re non avevano ottenuto alcun pagamento e si erano viste inoltre _3 rifiutato il legittimo esercizio delle prerogative di socie da parte della nuova coalizione di maggioranza;
- per l'effetto esso attore aveva svolto le seguenti prestazioni:
a) giudiziali:
- impugnazione degli atti societari illegittimi adottati dalla maggioranza in danno delle convenute;
- azione per la messa in liquidazione della Centro di Sanità s.p.a., fondata sulla circostanza del mancato pagamento della quota di recesso e sulla incapacità patrimoniale della società a far fronte all'obbligo di pagamento ai soci recedenti del valore di recesso;
- ricorso per sequestro giudiziario dello stesso pacchetto azionario delle IGg.re e _3 [...]
, onde prevenire atti appropriativi, da parte della maggioranza, dei diritti sociali Controparte_2 inerenti al pacchetto medesimo;
- arbitrato per l'accertamento dei diritti sociali spettanti ai soci receduti fino al compiuto pagamento, da parte della Società, del valore di recesso;
- procedimenti di vario genere a presidio dei diritti delle clienti;
b) stragiudiziali:
-assistenza e consulenza in relazione a tutti gli atti societari intervenuti dal momento del conferimento dell'incarico fino alla sua cessazione;
-assistenza e consulenza su numerosi profili rilevanti sottoposti dalle clienti;
-assistenza nella negoziazione, nella redazione e nella stipulazione di nuovi patti parasociali con i diversi membri della famiglia volti a porre nel nulla il patto parasociale da questi Pt_7 precedentemente raggiunto con il fratello delle convenute, , e a formare una nuova Parte_5 maggioranza sociale fra le clienti ed i diversi membri della famiglia in forza di detti patti Pt_7 parasociali le clienti avevano ottenuto la maggioranza nel consiglio di amministrazione, designandone anche il presidente in persona IG.ra ); Controparte_3
- la predetta attività professionale aveva determinato il pieno soddisfacimento dell'interesse delle convenute le quali avevano ribaltato la condizione patrimoniale e societaria rispetto a quella in cui versavano nel mese di novembre del 2009;
- tutta la attività svolta da esso attore era ben nota alle convenute che la avevano seguita nel minimo dettaglio;
- in ogni caso tutte le prestazioni rese da esso istante erano state analiticamente dettagliate nelle prenote inviate alle IG.re in data 19/12/2012; _3
- le stesse convenute erano state sempre in possesso di tutti gli atti e documenti prodotti o esaminati da esso esponente nel corso del mandato;
- che esso attore in data 27/07/2012 aveva consegnato alle convenute anche i residui atti originali, già in copia dalle IGg.re ; _3
-le convenute non avevano effettuato il saldo di quanto dovuto nonostante l'inutile decorso del termine loro assegnato per l'adempimento con le comunicazioni del 19/12/2012;
- tale credito doveva essere maggiorato degli interessi moratori al tasso stabilito dal D.Lgs. n°
231/02, applicabile alla fattispecie per l'espresso richiamo di cui all'art. 2 lettera c) o, in subordine, degli interessi legali;
-esso istante aveva anche diritto al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 2° comma c.c. a causa dell'inadempimento delle sorelle alle obbligazioni pecuniarie su loro gravanti;
_3 tanto esposto chiedeva accertarsi l'inadempimento delle IGg.re e Controparte_3 [...]
alle obbligazioni assunte nei confronti di esso istante;
per l'effetto chiedeva Controparte_2 condannarsi le convenute medesime al pagamento della somma pari ad € 1.649.089,27 ovvero di quella diversa ritenuta di giustizia;
il tutto oltre interessi sulle somme accertate al tasso previsto dal
D.Lgs. n°231/02 o in subordine a quello legale;
il tutto maggiorato di rivalutazione monetaria ex art.
1224 2°comma c.c.
Si costituivano le IGg.re e le quali, con comparsa di Controparte_3 Controparte_2 risposta, evidenziavano che, al fine di remunerare l'attività stragiudiziale e giudiziale svolta dal professionista, era intervenuto un accordo economico sulla scorta del quale parte del compenso, pari ad € 60.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A., era determinato in forma fissa e parte con modalità variabile
"pari all' l,5% degli importi eccedenti € 10.000.000,00" che esse convenute avrebbero percepito per effetto della intervenuta "liquidazione, sotto qualsiasi forma, della partecipazione nella Centro di
Sanità s.p.a.".
Evidenziavano che era stato versato al professionista a titolo di compenso l'importo pari ad
€182.208,00, maggiore di quello pattuito (pari a più del doppio della somma di cui all'Accordo) atteso che nel mese di aprile del 2011 erano intervenute trattative dirette a rinegoziare gli accordi economici e che, in esecuzione delle medesime, era stato percepito il maggior importo innanzi indicato.
Tanto premesso chiedevano respingersi la proposta domanda con richiesta, in via riconvenzionale, di restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto alla scrittura privata del 09 dicembre 2009”.
Il Tribunale adito ha così deciso: “Accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna le IGg.re e , in solido fra loro, a versare Controparte_3 Controparte_2 all'attore a titolo di saldo del compenso professionale spettante la somma complessiva pari ad €
4.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
il tutto oltre interessi al tasso previsto dal D.Lgs.
n°231/02 a decorrere dal 28 dicembre 2012 sino a quella di effettivo soddisfo.
Respinge la proposta domanda riconvenzionale.
Condanna le IGg.re e , in solido fra loro, a rifondere Controparte_3 Controparte_2 in favore dell'attore le spese del presente giudizio che si liquidano nell'importo complessivo di
€2.600,00 oltre rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Avverso la sentenza ha proposto appello che ha svolto le seguenti conclusioni: “Voglia CP_1
la Corte di Appello di Roma adita annullare o riformare la sentenza inter partes del Tribunale di
Roma (Sezione XI - Giudice dott. Maurizio Manzi) n. 1512/2019, pubblicata il 22.1.2019, notificata in data 8.2.2019, e, per l'effetto, accogliere le seguenti domande già proposte in primo grado dall'attore odierno appellante:
1) 1 - accertare l'inadempimento della sig.ra e/o della sig.ra Controparte_3 Controparte_2
alle obbligazioni assunte nei confronti del prof avv. , per quanto dedotto in
[...] CP_1
narrativa;
2 - condannare la sig. ra e/o al pagamento in favore Controparte_3 Controparte_2 del prof avv. dell'importo di €.1.649.089,27, per i titoli indicati in narrativa, o di quel CP_1
diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia;
3 - condannare la sig.ra e/o al pagamento in favore Controparte_3 Controparte_2
del prof avv. degli interessi sulle somme accertate in accoglimento della precedente CP_1
domanda al tasso previsto dal d. lgs. 231/2002 o in subordine a quello legale, a decorrere dal 28 dicembre 2012, o da altra data ritenuta di giustizia, sino al saldo;
4 - condannare la sig. ra e/o al risarcimento del Controparte_3 Controparte_2
maggior danno ex art. 1224 c.c. in favore del prof avv. nella misura che sarà CP_1
determinata in corso di giudizio;
5 - rigettare tutte le eccezioni e le domande svolte dalle convenute IGnore , anche in via _3
riconvenzionale, in quanto del tutto infondate in fatto e diritto;
Con vittoria di spese (comprensive di spese generali e oneri accessori come per legge) relativamente
a entrambi i gradi del giudizio”.
Si sono costituite e , le quali hanno proposto appello Controparte_2 Controparte_3 incidentale e chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis rejectis: rigettare, per quanto di ragione, l'appello avversario, in quanto inammissibile, oltre che infondato in fatto e in diritto per le ragioni meglio esposte in narrativa;
in accoglimento dell'appello incidentale, previa ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado nella seconda e terza memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c, e reiterate in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.10.2018, condannare il Prof. Avv. CP_1
alla restituzione delle somme da lui percepite in esubero rispetto a quanto previsto nella scrittura privata del 9 dicembre 2009, per l'importo di € 86.000,00, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria con decorrenza dal momento della relativa corresponsione;
condannare sempre il Prof.
Avv. alla refusione delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio e alla CP_1 restituzione della somma di € 9.958,80, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria con decorrenza dal momento della relativa corresponsione, a lui corrisposta dalle IGg.re
[...]
e in esecuzione dell'impugnata pronuncia;
in via subordinata, CP_2 Controparte_3
accertare e dichiarare che gli interessi sul quantum debeatur, a favore del Prof. Avv. , CP_1
sono dovuti al tasso legale dalla data della pronuncia della relativa condanna al pagamento, con conseguente condanna, a carico di quest'ultimo, alle relative restituzioni”.
La Corte ha rigettato le istanze istruttorie avanzate da e da Controparte_2 [...]
e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. _3
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
Contr L'appello proposto dal è articolato in cinque motivi.
Con il primo motivo di appello, rubricato “Violazione degli artt. 1362 e segg. c.c. (in particolare, degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c.)”, parte appellante lamenta l'errata interpretazione degli accordi intervenuti tra le parti, laddove il giudice di primo grado ha ritenuto che gli onorari pattuiti potessero essere scomposti in due componenti autonome e distinte. Il tribunale avrebbe interpretato gli accordi inter partes in violazione dei canoni ermeneutici, nello specifico degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 c.c., posto che la scrittura privata del 26.04.2011 era sostitutiva e non già novativa degli accordi contenuti nella scrittura privata del 2009. Dagli accordi intercorsi, soprattutto alla luce della modifica significativa apportata con la scrittura privata del 26.4.2011 in ordine alla parte variabile, emergerebbe la comune volontà delle parti di riconoscere al professionista sempre e comunque un onorario composto sia da una parte fissa che da una parte variabile.
Con il secondo motivo rubricato “violazione dell'art. 1359 c.c.”, l'appellante asserisce che erroneamente il giudice avrebbe, da un lato ritenuto che la parte variabile dell'onorario fosse oggetto di una pattuizione sottoposta a condizione sospensiva e, dall'altro non si sarebbe interrogato sulle ragioni per le quali la condizione non si era verificata. Rileva ancora che il tribunale avrebbe violato l'art. 1359 c.c., posto che il mancato avveramento della condizione sarebbe dipeso da una scelta discrezionale delle odierne appellate, le quali rinunciavano al recesso ed alla liquidazione delle proprie azioni.
Con il terzo motivo rubricato “violazione del principio di interpretazione di buona fede e di
Contr esecuzione del contratto secondo buona fede”, il deduce che la sentenza si porrebbe in violazione dei principi di buona fede e correttezza di cui degli artt. 1366, 1175 e 1375 c.c. e laddove è affermato Contr che le sorelle avrebbero potuto liberarsi dei propri obblighi nei confronti del limitandosi _3
a pagare la parte fissa dell'onorario senza nulla dovere per la parte variabile. Ciò, equivarrebbe a fornire una interpretazione dei patti contraria a buona fede, senza in alcun modo contemperare gli interessi delle parti ed inoltre significherebbe consentire a una parte di sottrarsi scorrettamente ai propri obblighi nei confronti dell'altra.
Con il quarto motivo rubricato “violazione dell'art. 2237. 1° comma, c.c.”, si contesta l'errata interpretazione della norma di cui all'art. 2237, 1° comma c.c., deducendosi ancora che il fatto che la scrittura privata del 26.04.2011 non prevedesse alcun indennizzo per il caso di recesso delle clienti, non escluderebbe il diritto del prestatore d'opera di ricevere il compenso per le attività già prestate;
prestazioni che, altrimenti, rimarrebbero prive di remunerazione. Il giudice, erroneamente, ha ritenuto che l'attore avesse chiesto un indennizzo per il recesso delle appellate, mentre in realtà egli ha reclamato il compenso per l'attività professionale espletata, così come stabilito dalla norma invocata.
Con il quinto motivo parte appellante rileva, in ordine al calcolo della parte variabile non riconosciuta erroneamente in primo grado che, non potendosi far ricorso al criterio convenuto dalle parti nella scrittura privata del 26 aprile 2011, peraltro per una scelta discrezionale delle appellate, si dovrebbe far ricorso alle tariffe forensi o, infine, ricorrendo al criterio equitativo.
L'appello incidentale proposto da e è invece articolato Controparte_2 Controparte_3
in quattro motivi.
Con il primo motivo rubricato “violazione degli artt. 115 c.p.c. e 183, VI comma, c.p.c..”, si asserisce la violazione dell'art. 115 c.p.c. oltre che dell'art. 183, VI comma, c.p.c., in quanto l'appellante non ha contestato la domanda riconvenzionale che si fondava sull'inefficacia del secondo accordo intercorso tra le parti. Più nello specifico, rilevano le appellanti che in sede di prima memoria ex art.
Contr 183, VI comma, c.p.c., l'avv. nulla eccepiva sul punto, prendendo posizione solo in sede di terza memoria istruttoria. Pertanto, l'esistenza e l'efficacia del secondo accordo non potrebbe ritenersi pacifica conseguendone il diritto per le di ottenere la restituzione delle somme versate in _3
eccesso.
Con il secondo motivo rubricato “violazione degli artt. 1326, I comma, cod. civ, e 1328, I comma, cod. civ..” le appellanti incidentali lamentano l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudicante ha ritenuto perfezionato ed efficace inter partes il secondo accordo afferente alla determinazione dei compensi professionali del Meo. Rilevano che, alla luce della documentazione versata in atti il Tribunale, facendo corretta applicazione delle norme di cui agli artt. 1326 e 1328 c.c., avrebbe dovuto invece concludere per il mancato perfezionamento del secondo accordo, essendo stata revocata la relativa proposta prima dell'accettazione dell'oblato e con conseguente accoglimento della domanda riconvenzionale svolta.
Con il terzo motivo di appello incidentale, rubricato “Violazione degli Art. 1282 cod. civ., in combinato disposto con il d.lgs. 231 del 2002, art. 4”, le appellanti deducono di non poter essere ritenute in mora prima della liquidazione del debito, liquidazione avvenuta con la pubblicazione della sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, sicché è solo da quella data - e nei limiti di quanto liquidato dal giudice -, che andrebbe riportata la decorrenza degli interessi.
Con il quarto motivo incidentale, rubricato “Violazione degli artt.91 e 92 c.p.c.”, si contesta la Contr liquidazione delle spese a favore del lamentandosi in particolare la violazione dell'art. 92 c.p.c., posto che, nel caso di specie, vi sarebbe soccombenza reciproca la quale costituisce una delle cause di compensazione delle spese legali. Deducono altresì che, sempre in base al disposto dell'art. 92
c.p.c., la violazione dei doveri di cui all'art. 88 c.p.c., costituisce ragione per condannare una parte al rimborso delle spese dell'altra ribadendo, a tal proposito, la violazione dei doveri di correttezza e buona fede dell'appellante principale.
La sentenza impugnata è così motivata: “Ritiene il giudicante che la domanda attorea possa trovare accoglimento per quanto di ragione;
ed invero appare utile premettere che non sussiste alcuna contestazione in ordine alla esistenza dell'attività professionale dispiegatasi, in ambito stragiudiziale
e giudiziale, in favore delle sorelle . _3
Del pari essendo governato l'istituto della revoca del mandato professionale ad opera del cliente dalla disposizione di cui all'art. 2237 1° comma c.c. (secondo cui il recesso dal contratto può essere operato rimborsando al professionista le spese sostenute per l'incarico espletato e versando il compenso per l'opera svolta) non giova interrogarsi sulla ricorrenza di una giusta causa a fondamento della volontà delle convenute di interrompere il rapporto di natura professionale.
Analogamente non viene formulata domanda riconvenzionale sulla scorta di una invocazione di risarcimento dei danni per responsabilità professionale (sibbene in ragione del postulato della mancata accettazione della seconda proposta di accordo) sicché non appare conducente ai fini di causa esaminare i contenuti di natura tecnica della attività eseguita.
Quel che rileva nel caso oggetto di indagine è che è stato stipulato nel mese di dicembre del 2009 un accordo secondo cui al professionista, in ragione dei contenuti stragiudiziali e giudiziali della attività che avrebbe dovuto svolgere, veniva riservata una componente fissa di compenso (pari ad €60.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A.) ed una parte variabile pari all'1,5% degli importi eccedenti € 10.000.000,00 che sarebbero stati riconosciuti a titolo di liquidazione, sotto qualsiasi forma, della partecipazione nella
Centro di Sanità s.p.a. oltre I.V.A. e C.P.A..
Nel mese di aprile del 2011 il predetto accordo è stato rinegoziato e sostituito con il riconoscimento della parte fissa in € 150.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A. e della parte variabile a titolo di success fee nella misura dello 0,75% sulle somme che dovessero essere percepite a titolo di liquidazione delle quote di partecipazione alla Centro di Sanità s.p.a. dalle germane fino ad € 10.000.000,00 e _3 nella misura dell'1,5% sulle somme che fossero percepite al richiamato titolo in eccedenza rispetto alla somma di € 10.000.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A..
L'attore ha riconosciuto di aver sottoscritto il predetto accordo e le sorelle hanno, in parziale _3 adempimento del medesimo, versato al professionista la somma complessiva pari ad € 146.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A.
In ragione delle superiori risultanze appare univoco che deve essere respinta la proposta domanda riconvenzionale e che devono essere condannate le a corrispondere al professionista Controparte_7
a titolo di saldo della parte fissa del compenso, la somma pari ad € 4.000,00 oltre interessi ex art. 3 lettera c) del D.Lgs. n°231/02 a decorrere dal 28 dicembre 2012 sino alla data di effettivo soddisfo.
Quanto alla parte variabile occorre considerare:
- la revoca dell'incarico professionale non ha modificato i termini degli accordi intercorsi fra le parti dovendo, pertanto, rammentarsi che l'esistenza di una valida pattuizione in ordine alla determinazione del compenso esclude in radice che possa farsi governo in forma parametrica delle tariffe professionali vigenti ratione temporis.
- operando una valutazione comparativa delle due pattuizioni emerge che mentre nella prima si riconosceva una somma fissa per l'attività da svolgere (pari ad € 60.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A.) nella seconda, tenuto conto della consistenza e della difficoltà della attività medio tempore svolta, si riconosceva l'importo più che raddoppiato nella componente non variabile (pari ad € 150.000,00 oltre I.VA. e C.P.A.) dovendo, pertanto, desumersi che le parti avessero inteso prendere atto della parziale novazione dell'assetto originario di interessi;
- la revoca del mandato professionale è intervenuta in ragione di una concatenazione di eventi che ha condotto le sorelle a non riporre più fiducia nella correttezza della condotta del proprio _3 avvocato e non già per fini emulativi;
- ancora alla data di adozione della presente decisione- per quanto emergente ex actis- non si è verificato l'evento incerto all'avverarsi del quale sarebbe maturato il diritto a percepire l'importo variabile a titolo di success fee;
- le parti, nella loro insindacabile autonomia, nell'accordo sostitutivo del primo (avente forza di legge) non hanno previsto che dovesse essere versato un indennizzo nell'ipotesi di cessazione ante tempus dell'incarico professionale a causa del venir meno della aspettativa alla percezione del success fee in ragione della volontà potestativa palesata dal cliente.
Nella predetta situazione processuale mentre appare di nitida percezione la circostanza che le sorelle
sono tenute, in solido fra loro, a versare il saldo della parte fissa del compenso, in _3 adempimento dell'accordo sostitutivo del primo, è del pari di perspicua evidenza il rilievo che l'evento incerto, all'avverarsi del quale era condizionata la percezione del success fee, non si è verificato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono trovare liquidazione come da dispositivo”.
Per ragioni di ordine logico vanno esaminati dapprima i primi due motivi dell'appello incidentale.
Essi non meritano condivisione. Contr E' documentato che la misura degli onorari spettanti al professionista per l'assistenza professionale prestata in favore delle sia stata convenzionalmente determinata dalle parti con _3 due diverse e successive scritture: la prima datata 9.12.2009 e la seconda, del 26.4.2011.
In particolare, la prima scrittura datata 9 dicembre 2009 prevedeva che - “per l'assistenza giudiziale
e stragiudiziale concernente la controversia tra i soci della società Centro di Sanità s.p.a. il compenso per l'incarico, che copre l'assistenza giudiziale nel primo grado dei procedimenti che dovessero attivarsi e l'assistenza stragiudiziale per la definizione della controversia stessa si articola in una parte fissa di € 60.000,00 (sessantamila/00), oltre IVA e Cassa Avvocati, e di una parte variabile pari all'1,5% degli importi eccedenti € 10.000.000,00 che Vi saranno riconosciuti a fronte della liquidazione, sotto qualsiasi forma, della Vostra partecipazione nella società Centro di Sanità s.p.a., oltre IVA e Cassa Avvocati”. Contr La successiva scrittura privata del 26 aprile 2011 sottoscritta sia dalle che dal prevedeva _3 quanto segue: “Facendo seguito alla conversazione avuta e tenuto conto della rilevanza ed entità dell'attività effettivamente prestata nel nostro interesse rispetto alle previsioni originarie, con la presente confermiamo che, a fronte dell'attività prestata finora e di quella da prestare fino alla liquidazione della nostra posizione di soci della Centro di Sanità s.p.a. (quale che sia lo strumento in cui ciò avverrà) Le sarà riconosciuto un compenso così determinato: A) parte fissa, euro
150.000,00, oltre IVA e cassa avvocati, anziché euro 60.000,00 come indicato nella nostra precedente del 9 dicembre 2009; B) parte variabile: success fee dello 0,75% sulle somme che dovessimo percepire fino a euro 10.000.000,00, e del 1,5% sulle somme che dovessimo percepire in eccedenza rispetto a euro 10.000.000,00, oltre IVA e cassa avvocati”.
Orbene, quanto al nuovo accordo il giudice ha rilevato che: “Nel mese di aprile del 2011 il predetto accordo è stato rinegoziato e sostituito con il riconoscimento della parte fissa in € 150.000,00 oltre
I.V.A. e C.P.A. e della parte variabile a titolo di success fee nella misura dello 0,75% sulle somme che dovessero essere percepite a titolo di liquidazione delle quote di partecipazione alla Centro di
Sanità s.p.a. dalle germane fino ad € 10.000.000,00 e nella misura dell'1,5 % sulle somme _3 che fossero percepite al richiamato titolo in eccedenza rispetto alla somma di € 10.000.000,00 oltre
I.V.A. e C.P.A.”.
La dichiarazione di volontà delle risalente al 26 aprile 2011, come emerge dal chiaro tenore _3 letterale della scrittura, in cui si dà atto di precedenti conversazioni tra le parti, lungi dall'essere qualificabile come mera proposta contrattuale ex art. 1326 c.c., così come sostenuto dalle appellanti incidentali configura piuttosto una ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. la quale, per quanto sopra esposto, trova giustificazione causale nella maggiore onerosità delle attività professionali in concreto Contr espletate dal espressamente riconosciuta dalle stesse appellanti incidentali, ed alla luce del chiaro tenore della dichiarazione ricognitiva giunta all'esito delle trattative svoltesi pacificamente inter partes.
Ne discende l'inapplicabilità dell'art. 1328 c.c., svolgendo la dichiarazione del 26 aprile 2011 funzione ricognitiva di un accordo modificativo già raggiunto tra le parti, atteso oltretutto che non è plausibile che le non fossero a conoscenza dell'intervenuta accettazione della proposta _3
Contr contrattuale modificativa, preceduta pacificamente da una specifica trattativa intercorsa con il le infatti si sono riconosciute debitrici di importi nettamente superiori a quelli inizialmente _3
convenuti verso l'appellante e dandovi oltretutto esecuzione corrispondendo più del doppio del corrispettivo pattuito con l'accordo del 2009 limitatamente alla componente fissa.
E' del resto documentato (cfr. messaggio e-mail prodotto sub. doc. 33 di cui alla memoria istruttoria di primo grado) che le erano perfettamente a conoscenza dell'intervenuto perfezionamento _3
del contratto modificativo tanto da avere fatto presente al Meo che nelle relative pre-note non era contemplato il pagamento delle spese generali, oltre al compenso concordato, alla quale comunicazione aveva poi fatto seguito la conferma da parte dello stesso appellante (cfr docc. 34 e 35, fascicolo ). _3 A nulla rileva dunque l'asserita non contestazione relativa al mancato perfezionamento dell'accordo modificativo del 2011, atteso che la circostanza è invece chiaramente smentita dai documenti acquisiti in giudizio.
Peraltro, il perfezionamento del contratto ben può essere argomentato ai sensi dell'art. 1327 c.c., essendo intervenuto pacificamente un inizio di esecuzione dello stesso per avere le eseguito _3
il pagamento della parte fissa secondo il nuovo accordo.
Contr Rilevano poi le appellanti incidentali che per altro verso, nella misura in cui il ha trasmesso alle
14 prenotule redatte sulla scorta delle tariffe forensi afferenti all'attività giudiziale e _3
Contr stragiudiziale svolta dal con tale contegno questi avrebbe manifestato la volontà di rifiutare la proposta contrattuale del 26 aprile 2011. Orbene, fermo l'avvenuto pagamento delle prestazioni da parte delle per la parte fissa e dunque essendosi dimostrato l'effettivo raggiungimento del _3
nuovo accordo tra le parti, dette pre-notule trasmesse dal Meo successivamente a detti pagamenti, lungi dal poter significare rifiuto della proposta, trovano invece giustificazione nel recesso ex nunc pacificamente esercitato dalle che, dal punto di vista del Meo, avrebbero reso inattuabile _3
l'applicazione del relativo criterio di computo del compenso, fissato ex ante dalle parti.
Da quanto detto deriva il rigetto dei detti motivi dell'incidentale.
Ma neppure il terzo motivo spiegato coglie nel segno.
Le hanno impugnato la sentenza del Tribunale anche nella parte in cui, in parziale _3
Contr accoglimento della pretesa avanzata dal ha riconosciuto sull'importo liquidato a titolo di compenso professionale, gli interessi al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/2002 con decorrenza dal 28 dicembre 2012, ossia dalla data in cui le signore hanno ricevuto le relative parcelle da parte _3
del professionista.
Secondo le appellanti incidentali tali statuizioni sarebbero errate perché al momento della richiesta di
Contr pagamento del non vi era alcuna certezza in ordine all'importo effettivamente dovutogli.
Deriverebbe da quanto precede che: a) le signore non possono essere ritenute in mora prima _3
della liquidazione del debito, nella specie coincidente con la data di pubblicazione della sentenza di primo grado ossia, il 22 gennaio 2019).
Sicchè la tesi propugnata non merita di essere condivisa atteso che, secondo l'orientamento del giudice di legittimità: “nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art.1284 cod civ. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art.14 del d.lgs. n.150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore” (Cass. 9 agosto 2022 n. 24481; Cass. 16 marzo 2022 n. 8611; Cass. 25 gennaio 2023
n. 2337). Del resto, la liquidità del credito si traduce nella determinazione del suo ammontare in una quantità definita ovvero nella sua determinabilità mediante meri calcoli aritmetici in base a elementi o criteri prestabiliti dal titolo o dalla legge, ed è una caratteristica oggettiva sulla quale non incide l'eventuale contestazione da parte del debitore, che attiene all'accertamento del credito stesso, e non alla sua consistenza (cfr. Cass. 29 novembre 2006 n. 25365).
Tale requisito, a ben vedere, ricorre certamente nel caso in esame perché le parti nell'accordo del
2011 più volte citato hanno preventivamente definito il criterio in forza del quale calcolare i compensi
Contr spettanti al o, comunque, essi possono essere determinati applicando i criteri di cui all'art. 2233
c.c.
Con ulteriore motivo di appello incidentale le hanno impugnato la sentenza di primo grado _3
nella parte in cui il Tribunale le ha condannato alle spese di lite invece di disporre la compensazione.
Contr Inoltre, vi sarebbe violazione dell'art. 88 c.p.c., posto che il ha taciuto nell'atto di citazione la percezione di ingenti somme di denaro da parte delle e l'esistenza di qualsivoglia accordo in _3
merito al compenso.
il motivo proposto è infondato. CP_8
Il Tribunale, difatti, ha considerato, da un lato, la soccombenza totale delle rispetto alla _3
Contr domanda riconvenzionale e, dall'altro, l'accoglimento parziale della domanda del per la sola Contr parte variabile del corrispettivo;
sicché mentre il ha ottenuto una soddisfazione, sia pure parziale, della posizione fatta valere in giudizio, al contrario le hanno visto integralmente rigettate le _3
proprie pretese.
L'asserita violazione dell'art. 88 c.p.c. postula l'utilizzo, da parte del difensore, di espressioni sconvenienti ed offensive riguardanti i fatti di causa (v. ad es. Cass. 6 dicembre 2021 n. 38730; Cass.
5 giugno 2018 n. 14364) o comunque l'esistenza di gravi contegni contrari alla dignità e al decoro della professione forense, nella specie totalmente insussistenti. Del resto, è documentato come da
Contr prenota n. 92/2012 (v. doc. 1 di parte attrice), che sono stati conteggiati dal tutti gli acconti ricevuti dalle . _3
In definitiva, l'appello incidentale deve essere integralmente respinto.
Venendo infine all'appello principale vanno svolte le seguenti considerazioni.
In primis va rilevato, quanto all'eccezione di giudicato sollevata dalle appellate, che nessuna statuizione in ordine alla correttezza dell'attività professionale svolta dal professionista è stata formulata dal giudicante, essendosi questi in vero limitato a dare atto del recesso delle Berloco dal contratto di mandato intercorso con il Meo. I primi tre motivi proposti vanno esaminati congiuntamente essendo logicamente connessi afferendo evidentemente alla interpretazione dei patti intercorsi tra le parti in ordine al compenso spettante al Contr per l'opera da questi espletata in favore delle . _3
Essi non sono fondati.
E' documentato che, con la nuova pattuizione di cui all'atto dell'aprile 2011, le abbiano _3 voluto rinegoziare il compenso da riconoscere al Meo, proprio a seguito della rilevanza e dell'entità dell'attività effettivamente prestata nell'interesse delle predette rispetto alle precedenti previsioni del
2009; e ciò, per “tutte le attività prestate fino a quel momento ed anche per quelle da prestare fino alla liquidazione della posizione di socie delle Berloco della Centro Sanità s.p.a.” (cfr scrittura dell'aprile 2011). Il nuovo compenso è stato specificamente pattuito con una parte fissa per € 150.000 anzichè €60.000 come indicato nella precedente scrittura del 9.12.2009 ed una parte variabile denominata “success fee” pari allo 0,75% sulle somme che le “dovessero percepire fino ad _3
€10.000.000” e per l'1,5% sulle somme che “dovessero percepire in eccedenza rispetto all'importo di € 10.000.000”.
Mettendo a confronto le due scritture è evidente che le parti abbiano voluto prevedere un aumento Contr del compenso fisso per l'attività giudiziale e stragiudiziale svolta fino a quel momento dal anche per quella da svolgersi fino alla liquidazione della posizione delle Berloco in ambito societario ed altresì una percentuale, quella dell'0,75%, sulle somme da percepire a titolo di liquidazione fino alla somma di €10.000.000 rimanendo invariata la previsione dell'1,5% sulle somme eccedenti il valore di €10.000.000. Contr Tutta quanto l'attività seppure copiosa e documentata del e fino ad allora espletata era stata prevista nella pattuizione a titolo di compenso fisso, passato dall'importo di € 60.000 al ben più che raddoppiato valore di € 150.000, oltre accessori.
Da un punto di vista letterale dunque non vi è dubbio che l'importo variabile fosse legato alla acquisizione effettiva a titolo del controvalore delle partecipazioni societarie delle detenute _3
nella Centro Sanità s.p.a., acquisizione che non si è mai verificata in quanto non si è mai avuta alcuna liquidazione delle quote sociali delle . _3
L'evento della liquidazione delle partecipazioni sociali delle è stato previsto dalle parti _3 nell'ambito della loro autonomia contrattuale come fatto condizionante il riconoscimento della quota variabile del compenso in favore del legale delle , essendo ciò ricavabile dalle inequivoche _3 espressioni letterali utilizzate dalle predette in cui si utilizza la proposizione subordinata ipotetica “le somme che dovessimo percepire” così evidenziandosi la natura incerta quanto all'an della condizione
“liquidazione delle partecipazioni”. Del resto, non essendovi stata alcuna liquidazione in favore delle e, comunque, non essendosi svolta in via successiva alcuna ulteriore attività da parte del _3 Contr
non risulta neppure determinabile il quantum dell'importo variabile non potendo essere lo stesso parametrato a valore alcuno. Che poi non fosse certa la ridetta liquidazione delle partecipazioni sociali secondo il primo valore come deliberato dall'assemblea della società e pari ad € 10.000.000 è reso evidente dal fatto che le parti, nel primo accordo del dicembre 2009, allorquando le erano _3
già recedute dalla società, (aprile 2009) non hanno previsto alcun compenso fino al detto valore di
€10.000.000 avendo soltanto le stesse stabilito una percentuale per un valore eccedente il detto importo.
L'avere previsto nel secondo accordo una percentuale anche per gli importi inferiori al valore di
€10.000.000, nulla aggiunge al ragionamento esposto, essendo pur sempre l'importo da erogare parametrato al valore di liquidazione pacificamente mai acquisito.
Le parti, in sostanza, avrebbero dovuto stabilire che anche in caso di mancata liquidazione della partecipazione l'importo variabile sarebbe stato pari ad una percentuale prestabilita e che lo stesso sarebbe stato comunque dovuto;
invece, esse lo hanno ancorato direttamente all'evento liquidazione delle quote e lo hanno anche parametrato all'importo eventualmente da percepire a tale titolo. Contr In definitiva, neppure il nuovo accordo ebbe a prevedere che in ogni caso il avrebbe percepito una quota di compenso variabile.
Tale conclusione, del resto, è perfettamente aderente alla comune volontà delle parti come desumibile non solo dal dettato letterale dell'accordo ma altresì dagli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla "ragione pratica" del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale (Cass Sentenza n. 31811 del 10/12/2024 (Rv. 672980 -
01).
Ad avviso della Corte il giudice ha operato un'interpretazione letterale della clausola, in aderenza all'art. 1362 c.c., il quale, allorché nel primo comma prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile (cfr. Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 10967 del 26/04/2023, Rv. 667678, ed ivi richiami ai precedenti conformi, tra cui Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21576 del 22/08/2019, Rv. 654900 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10290 del 27/07/2001, Rv. 548566).
Contr E' del resto emerso come dato pacifico che il era consapevole che detta liquidazione non era evento certo, atteso che egli allorquando assunse l'incarico era al corrente della revoca della precedente deliberazione assembleare determinativa del valore delle quote come adottata dalla nuova maggioranza sociale e con la quale il valore offerto alle socie a titolo di recesso era stato _3 Contr ridotto di oltre la metà; il era poi edotto del fatto che, nel frattempo, le non avevano _3
ottenuto alcun pagamento ma si erano viste rifiutare il legittimo esercizio delle prerogative di socie Contr da parte della nuova coalizione di maggioranza. Tanto che è pacifico che il aveva svolto azioni giudiziali di impugnazione degli atti societari illegittimi adottati dalla maggioranza in danno delle socie, nonché l'azione per la messa in liquidazione della Centro di Sanità s.p.a., fondata sulla circostanza del mancato pagamento della quota di recesso e sulla incapacità patrimoniale della società
a far fronte all'obbligo di pagamento ai soci recedenti del valore di recesso.
Né può ritenersi invocabile, nella specie, l'art. 1359 c.c., atteso che non può ritenersi imputabile alle la loro decisione di rimanere nella compagine non essendo per le ridette _3 _3
soddisfacente acquisire un controvalore delle partecipazioni pacificamente inferiore rispetto a quanto in origine stabilito;
del resto, il concetto di imputabilità rimanda nell'ambito della condizione potestativa mista quale è quella ricorrente nella specie, ad un comportamento quanto meno colposo del contraente che ha un interesse contrario all'avverarsi della condizione, comportamento non ravvisabile nella specie. Il fatto che le abbiano rinunziato alla ridetta liquidazione rimanendo _3
nella compagine sociale a seguito di successivi accordi trova la sua ragione nella pacifica circostanza che la società deliberava solo in via successiva una riduzione del controvalore delle partecipazioni da liquidare in favore delle ex socie e all'origine fissato in €10.000.000, sicchè queste ritennero maggiormente conveniente rimanere nella compagine.
In iure, vale richiamare a tal fine l'orientamento secondo cui: “l 'art. 1359 c.c., secondo cui la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento, introducendo una "fictio" di avveramento a tutela di possibili comportamenti dolosi o colposi posti in essere dal soggetto controinteressato, è applicabile alla condizione potestativa mista, il cui avveramento dipende in parte dal caso o dalla volontà di un terzo, in parte dalla volontà di uno dei contraenti, e incombe sul creditore, che lamenti tale mancato avveramento, l'onere di provarne l'imputabilità al debitore a titolo di dolo o di colpa” (Cass Ordinanza
n. 28956 del 11/11/2024).
I motivi esaminati debbono pertanto essere rigettati.
Neppure il quarto motivo dell'appello principale coglie nel segno.
E' pacifico che nessun indennizzo veniva pattuito tra le parti per la revoca del mandato a causa del venir meno dell'aspettativa alla percezione della parte variabile, così come è pacifico che per l'opera Contr fino a quel momento svolta in favore delle clienti il percepiva dalle la somma di _3
€146.000 che, sommata a quella oggetto di condanna in primo grado, si conforma a quanto pattuito con il secondo accordo dell'aprile 2011. Il Giudice non ha escluso il compenso per l'attività svolta Contr dal ma, posto che questi aveva già percepito il compenso fisso, ha solo chiarito che nulla era ulteriormente dovuto al professionista.
Da ciò consegue conclusivamente il rigetto dell'appello principale.
Quanto alle spese, la reciproca soccombenza impone la loro integrale compensazione.
Le parti appellanti, principale ed incidentale restano, altresì, tenuta ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12 al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in ordine all'appello principale proposto da e CP_1 sull'appello incidentale proposto da e da avverso la Controparte_2 Controparte_3
sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 1512/2019, pubblicata il 22.01.2019, così provvede: rigetta l'appello principale e quello incidentale e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
-compensa integralmente le spese del grado.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico dell'appellante principale , da una parte e delle appellanti incidentali CP_1 Controparte_2
e dall'altra, queste due in solido e se dovuto.
[...] Controparte_3
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 25.3.2025
Il consigliere est. il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-