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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/10/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6118/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA MI Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
25.09.2025, assunto in decisione in data 20.10.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con gli avvocati Parte_1 C.F._1
LA SI MB e AB FI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano (MI)
Piazza Castello n. 2;
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...] , con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Laura Vecchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, Via Vittorio
UE II n. 20/a;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
-Pronunciare la separazione personale.
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli minori e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 alternato tra i genitori, in periodo scolastico, da domenica sera alla successiva domenica sera entro le ore
20,00, mentre in periodo non scolastico, da lunedì mattina a lunedì mattina. I minori manterranno la loro residenza anagrafica in Monza, Via Giovanni Sgambati n. 27. I genitori si impegnano a collaborare tra di loro al fine di rendere il collocamento alternato dei figli fluido, senza rigidi automatismi.
Entrambi i genitori, a prescindere dal periodo di collocamento, mantengono la facoltà di vedere i figli liberamente – nel rispetto dei desiderata dei minori, dei loro preminenti interessi e compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici e gli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
In particolare, i genitori sempre fatto salvo ogni diverso e migliore accordo tra di loro assunto nel rispetto dei desiderata dei figli – potranno trascorrere con i figli i seguenti periodi:
- le settimane alternate presso l'abitazione di ciascun genitore a partire, in periodo scolastico, dalla domenica alle ore 20,00 circa sino alla domenica sera successiva alle ore 20,00 circa (in periodo non scolastico, da lunedì mattina a lunedì mattina) quando il genitore che ha trascorso la settimana con i figli avrà cura di accompagnare questi ultimi presso l'abitazione dell'altro genitore per trascorrere la settimana entrante.
Entrambi i genitori si impegnano a trascorrere, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, il tempo di propria spettanza con i figli occupandosene attivamente;
- le vacanze scolastiche natalizie verranno suddivise in due periodi: dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal
30 dicembre al 6 gennaio che verranno trascorsi da e alternativamente di anno in anno Per_1 Per_2 con ciascuno dei due genitori. In particolare, nelle vacanze di Natale, i figli staranno nel periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e nel periodo dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro, invertendo poi l'anno successivo i suddetti periodi tra i genitori, il tutto comunque nel rispetto dei preminenti interessi dei figli e dei loro desiderata e sempre fatto salvo migliore e diverso accordo tra i genitori. Fermo quanto sopra, le parti concordano sin da ora che i figli trascorrano il giorno di Natale (25 dicembre) con il genitore con il quale trascorrono il primo periodo di vacanza natalizia (dal 23 dicembre al 30 dicembre) ed il giorno di Santo Stefano (26 dicembre) con l'altro genitore, ciò sempre fatto salvo diverso e migliore accordo tra i genitori assunto nel rispetto dei desiderata dei figli e nel preminente esclusivo interesse di questi ultimi. Si dà atto che il primo periodo di vacanza natalizio dell'anno 2025 sarà trascorso dai figli con la madre.
e trascorreranno le vacanze pasquali alternativamente di anno in anno con uno dei due Per_1 Per_2 genitori. Le vacanze pasquali saranno alternate con le vacanze di carnevale qualora previste dal calendario scolastico. Si dà atto che il periodo delle vacanze pasquali dell'aprile 2026sarà trascorso con il papà.
Eventuali ulteriori periodi di vacanza invernale -oltre al periodo di vacanza scolastico - saranno concordati trai genitori entro il 31 ottobre di ogni anno. In difetto, i restanti ponti ed eventuali vacanze infra-annuali saranno di competenza del genitore che ha con sé i figli.
-per un periodo di tre settimane anche non consecutive nel periodo dalla fine della scuola sino al 31 agosto, fermo l'obbligo dei genitori di concordare entro il 30 aprile di ogni anno i rispettivi periodi di vacanza e di informare preventivamente l'altro genitore degli spostamenti e trasferimenti dei minori, fornendo il recapito e mantenendo la reperibilità telefonica, il tutto salvo diverso e migliore accordo tra i genitori e nel rispetto dei desiderata ed interessi preminenti dei figli;
- in caso di impegni lavorativi dei genitori o di altre cause che rendano per loro impossibile la frequentazione settimanale, da comunicarsi reciprocamente con un preavviso di almeno 48 ore, il genitore impegnato o impossibilitato potrà recuperare i giorni di frequentazione persi nelle due settimane successive;
- i genitori concorderanno di volta in volta le modalità di visita ai figli nei giorni dei rispettivi compleanni e in quelli dei figli;
- i genitori concordano che ciascuno di loro, indipendentemente dal calendario di visite di cui sopra, parteciperà agli eventi importanti relativi ai figli (eventi sportivi e scolastici, premiazioni, diplomi, ecc(
3) A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, i genitori contribuiranno al mantenimento diretto dei figli nei periodi in cui li avranno con sé. Le spese straordinarie, che non rientrano nel mantenimento ordinario, secondo le linee guida vigenti presso l'intestato Tribunale di Monza, come da protocollo n. 1377/2018 del 7 maggio 2018, spetteranno a ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, ad eccezione di quanto stabilito per le spese mediche e sanitarie in forza del paragrafo successivo. Le parti dichiarano di avere letto e compreso il contenuto del Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale che si intende di seguito integralmente trascritto nel presente ricorso.
Con riferimento alle spese mediche ed alla assicurazione sanitaria sottoscritta da EI Towers S.p.a. (datore di lavoro del IG. a favore dei propri dipendenti, con piano di assistenza sanitaria RBM che Pt_1 prevede il rimborso delle spese relative a prestazioni mediche e odontoiatriche come da relativa convenzione che si allega (Doc. 3), le parti stabiliscono di mantenere attiva la copertura per ciascun figlio il cui premio annuo attualmente risulterebbe essere di euro 330,00= per figlio. Poiché tale importo viene addebitato integralmente al dipendente, il IGnor si impegna a fornire evidenza alla IG.ra Pt_1 Parte_2 del relativo giustificativo di spesa e le parti concordano anche per il futuro che sarà suddiviso al 50% tra i coniugi il solo costo della copertura assicurativa dei figli che risulterà effettivamente sostenuto dal
Analogamente, le parti si impegnano a suddividere tra loro al 50% i soli costi residuali delle spese Pt_1 mediche dei figli che dovessero risultare effettivamente sostenuti e non rimborsati dall'assicurazione sanitaria al dipendente IG. La IGnor rinuncia alla copertura assicurativa in suo favore. Pt_1 Parte_2 Le parti stabiliscono altresì che l'assegno unico familiare per i figli a carico se dovuto, spetterà integralmente, quindi nella misura del 100%, alla madre IG.ra la quale si impegna a Parte_2 sottoscrivere la domanda e a fornire la documentazione eventualmente richiesta.
4) Le parti convengono che la IG.ra viene espressamente autorizzata ad allontanarsi dalla casa Parte_2 familiare sin dal giorno della sottoscrizione del presente ricorso e si impegna a rilasciarla entro il termine del 10 ottobre 2025, avendo ella già sottoscritto contratto di locazione ad uso transitorio per un immobile nel quale si trasferirà a vivere,
Stante l'uso transitorio della locazione del nuovo immobile reperito dalla IG.ra , le parti Parte_2 concordano che la residenza della IG.ra rimarrà presso la casa coniugale di Via Sgambati sino a Parte_2 quando la IG.ra non si trasferirà definitivamente nella casa di Monza, Via Volta, attualmente Parte_2 ancora occupata dai conduttori sino a fine contratto.
La IG.ra provvederà inoltre ad asportare dalla casa coniugale, oltre ai suoi effetti personali, Parte_2 anche i beni che risultano ricompresi nella lista che i coniugi hanno redatto e sottoscritto con le modalità tra di loro concordate. E ciò entro il 31 dicembre 2025.
A partire dal 10 ottobre, la IGnora dovrà preventivamente concordare con il marito tempi e Parte_2 modi di accesso alla casa ex coniugale.
La IGnora si impegna a restituire la copia delle chiavi della ex casa coniugale al momento del Parte_2 rogito.
5) Al fine di comporre la lite tra i coniugi e come elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione del conflitto familiare oggetto del presente procedimento di separazione, le parti stabiliscono che la casa coniugale, sita in Monza (MB) Via Sgambati n. 27, attualmente in comproprietà tra i coniugi, parte del complesso immobiliare “Residence Sgambati” costituita da: un appartamento disposto su due piani (interrato e terra collegati tra loro da una scala di proprietà esclusiva) composto da locale sgombero e lavanderia al piano interrato e da quattro locali, cucina, due bagni, disimpegni e giardino in proprietà esclusiva al piano terra con annessa cantina al piano interrato nonché un vano autorimessa sempre al piano interrato di pertinenza dell'appartamento, il tutto identificato al
Catasto dei Fabbricati di detto comune al Foglio 16, Mappale 365, subalterno 4 di via Sgambati n. 27,
Piano T-S1, categoria A/2, classe 5, vani 9 ed al foglio 16, Mappale 365, subalterno 18, via CA
Zandonai n. 4, piano T, categoria C/6, classe 5, mq 33, come risulta dall'Atto Notarile di compravendita
Notaio di Monza, del 25 febbraio 2019, Rep. 163735, Racc. 70534, che si produce Persona_3 quale Doc. 4), sia trasferita integralmente al IG. che la acquisterà. Pt_1
Pertanto, con la sottoscrizione del presente ricorso, la IG.ra , si obbliga a cedere al IG. Parte_2 Pt_1 che accetta, la propria quota pari al 50% dell'immobile come sopra individuato e, a fronte di detto trasferimento di proprietà della casa coniugale, sempre con la sottoscrizione del presente ricorso, il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra , che accetta, l'importo complessivo di euro Pt_1 Parte_2
290.000,00= il tutto con le seguenti modalità:
-quanto ad euro 50.000,00= (cinquantamila euro), entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, fatti salvi i tempi tecnici strettamente necessari per sbloccare gli attuali investimenti condivisi che dovessero essere richiesti dalla banca;
- quanto al residuo importo di euro 240.000,00= (duecentoquarantamila euro) all'atto notarile di trasferimento immobiliare da stipularsi presso lo studio del Notaio che sarà scelto dal IG. e sarà Pt_1 fissato entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione consensuale, fatti salvi i tempi tecnici strettamente necessari per l'erogazione del mutuo da parte della banca.
Fermi i benefici fiscali di cui gode il previsto trasferimento immobiliare, tutte le spese, costi, eventuali imposte e tasse relative al suddetto atto di trasferimento verranno sostenute dalla parte che acquisterà la titolarità del relativo bene, come per prassi.
Gli arredi presenti nell'abitazione coniugale seguiranno la proprietà della casa coniugale e, pertanto, resteranno al IG. ad eccezione di quanto concordato nella lista sottoscritta tra le parti. Le utenze Pt_1 riguardanti la casa coniugale saranno di conseguenza volturate al IG. che ne diverrà unico Pt_1 proprietario e continuerà a vivere nell'immobile.
Alla luce di quanto sopra, ai fini degli adempimenti connessi al trasferimento di proprietà dell'immobile previsto all'interno del presente procedimento di separazione dei coniugi come elemento funzionale ed indispensabile al fine della risoluzione della crisi familiare, le parti dichiarano di esserne divenute proprietarie in forza di atto notarile di compravendita, allegato al presente ricorso (cfr doc. 4).
Con riferimento a quanto pattuito, per quanto occorrer possa, la IG.ra , limitatamente alla Parte_2 propria quota di proprietà dell'immobile sopra identificato ed oggetto di trasferimento all'interno del presente procedimento di separazione dei coniugi, garantisce la piena proprietà di quanto oggi si impegna a trasferire e la libertà dell'immobile, alla data odierna e sino alla data dell'atto notarile di trasferimento, da pesi, vincoli, privilegi, anche di natura fiscale, sequestri, pignoramenti e/o da oneri comunque pregiudizievoli.
Le parti chiedono, agli effetti fiscali, che al predetto trasferimento di quota di proprietà dell'immobile coniugale come sopra individuato, vengano applicate le agevolazioni di cui all'art. 19 della legge 6 marzo
1987 n. 74, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999, e quindi l'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa. A tal fine ed ai sensi della Circolare dell'Agenzia delle Entrate 27E del 21/06/2012, le parti dichiarano che tutti gli accordi patrimoniali, di cui al presente atto ed ai precedenti punti, sono elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi. Ai fini fiscali i coniugi dichiarano che il IG. continuerà ad usufruire dei recuperi e crediti per Pt_1 ristrutturazione della casa dei quali ha diritto e dei quali attualmente beneficia, sino al completo esaurimento degli stessi.
6) Le parti stabiliscono che al IG. sarà attribuito in proprietà esclusiva il saldo del deposito titoli Pt_1 attualmente cointestato tra i coniugi.
7) I coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente ed autonomi e dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo anche dipendente dal matrimonio.
8) I coniugi si rilasciano reciproco assenso all'emissione e rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio propri e dei figli;
Le spese legali sono compensate tra le parti.
Motivi della decisione
Premesso che:
e hanno contratto matrimonio in data 10.5.2008 a Parte_2 Parte_1
Monza;
- Dall'unione sono nati (13.7.2010) e (18.11.2011) Per_1 Per_2
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 20.10.2025;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (13.7.2010) e (18.11.2011) e, per le restanti pattuizioni, Per_1 Per_2 tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_2 Parte_1 con ricorso depositato in data 25.9.2025, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_2 Parte_1 contratto matrimonio in Monza in data 10.5.2008 (atto n. 29 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Monza), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza, affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23.10.2025
Il Presidente
IA MI
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IA MI Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
25.09.2025, assunto in decisione in data 20.10.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con gli avvocati Parte_1 C.F._1
LA SI MB e AB FI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano (MI)
Piazza Castello n. 2;
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...] , con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Laura Vecchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, Via Vittorio
UE II n. 20/a;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
-Pronunciare la separazione personale.
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli minori e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 alternato tra i genitori, in periodo scolastico, da domenica sera alla successiva domenica sera entro le ore
20,00, mentre in periodo non scolastico, da lunedì mattina a lunedì mattina. I minori manterranno la loro residenza anagrafica in Monza, Via Giovanni Sgambati n. 27. I genitori si impegnano a collaborare tra di loro al fine di rendere il collocamento alternato dei figli fluido, senza rigidi automatismi.
Entrambi i genitori, a prescindere dal periodo di collocamento, mantengono la facoltà di vedere i figli liberamente – nel rispetto dei desiderata dei minori, dei loro preminenti interessi e compatibilmente con i loro impegni scolastici ed extrascolastici e gli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
In particolare, i genitori sempre fatto salvo ogni diverso e migliore accordo tra di loro assunto nel rispetto dei desiderata dei figli – potranno trascorrere con i figli i seguenti periodi:
- le settimane alternate presso l'abitazione di ciascun genitore a partire, in periodo scolastico, dalla domenica alle ore 20,00 circa sino alla domenica sera successiva alle ore 20,00 circa (in periodo non scolastico, da lunedì mattina a lunedì mattina) quando il genitore che ha trascorso la settimana con i figli avrà cura di accompagnare questi ultimi presso l'abitazione dell'altro genitore per trascorrere la settimana entrante.
Entrambi i genitori si impegnano a trascorrere, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, il tempo di propria spettanza con i figli occupandosene attivamente;
- le vacanze scolastiche natalizie verranno suddivise in due periodi: dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal
30 dicembre al 6 gennaio che verranno trascorsi da e alternativamente di anno in anno Per_1 Per_2 con ciascuno dei due genitori. In particolare, nelle vacanze di Natale, i figli staranno nel periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e nel periodo dal 30 dicembre al 6 gennaio con l'altro, invertendo poi l'anno successivo i suddetti periodi tra i genitori, il tutto comunque nel rispetto dei preminenti interessi dei figli e dei loro desiderata e sempre fatto salvo migliore e diverso accordo tra i genitori. Fermo quanto sopra, le parti concordano sin da ora che i figli trascorrano il giorno di Natale (25 dicembre) con il genitore con il quale trascorrono il primo periodo di vacanza natalizia (dal 23 dicembre al 30 dicembre) ed il giorno di Santo Stefano (26 dicembre) con l'altro genitore, ciò sempre fatto salvo diverso e migliore accordo tra i genitori assunto nel rispetto dei desiderata dei figli e nel preminente esclusivo interesse di questi ultimi. Si dà atto che il primo periodo di vacanza natalizio dell'anno 2025 sarà trascorso dai figli con la madre.
e trascorreranno le vacanze pasquali alternativamente di anno in anno con uno dei due Per_1 Per_2 genitori. Le vacanze pasquali saranno alternate con le vacanze di carnevale qualora previste dal calendario scolastico. Si dà atto che il periodo delle vacanze pasquali dell'aprile 2026sarà trascorso con il papà.
Eventuali ulteriori periodi di vacanza invernale -oltre al periodo di vacanza scolastico - saranno concordati trai genitori entro il 31 ottobre di ogni anno. In difetto, i restanti ponti ed eventuali vacanze infra-annuali saranno di competenza del genitore che ha con sé i figli.
-per un periodo di tre settimane anche non consecutive nel periodo dalla fine della scuola sino al 31 agosto, fermo l'obbligo dei genitori di concordare entro il 30 aprile di ogni anno i rispettivi periodi di vacanza e di informare preventivamente l'altro genitore degli spostamenti e trasferimenti dei minori, fornendo il recapito e mantenendo la reperibilità telefonica, il tutto salvo diverso e migliore accordo tra i genitori e nel rispetto dei desiderata ed interessi preminenti dei figli;
- in caso di impegni lavorativi dei genitori o di altre cause che rendano per loro impossibile la frequentazione settimanale, da comunicarsi reciprocamente con un preavviso di almeno 48 ore, il genitore impegnato o impossibilitato potrà recuperare i giorni di frequentazione persi nelle due settimane successive;
- i genitori concorderanno di volta in volta le modalità di visita ai figli nei giorni dei rispettivi compleanni e in quelli dei figli;
- i genitori concordano che ciascuno di loro, indipendentemente dal calendario di visite di cui sopra, parteciperà agli eventi importanti relativi ai figli (eventi sportivi e scolastici, premiazioni, diplomi, ecc(
3) A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, i genitori contribuiranno al mantenimento diretto dei figli nei periodi in cui li avranno con sé. Le spese straordinarie, che non rientrano nel mantenimento ordinario, secondo le linee guida vigenti presso l'intestato Tribunale di Monza, come da protocollo n. 1377/2018 del 7 maggio 2018, spetteranno a ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, ad eccezione di quanto stabilito per le spese mediche e sanitarie in forza del paragrafo successivo. Le parti dichiarano di avere letto e compreso il contenuto del Protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale che si intende di seguito integralmente trascritto nel presente ricorso.
Con riferimento alle spese mediche ed alla assicurazione sanitaria sottoscritta da EI Towers S.p.a. (datore di lavoro del IG. a favore dei propri dipendenti, con piano di assistenza sanitaria RBM che Pt_1 prevede il rimborso delle spese relative a prestazioni mediche e odontoiatriche come da relativa convenzione che si allega (Doc. 3), le parti stabiliscono di mantenere attiva la copertura per ciascun figlio il cui premio annuo attualmente risulterebbe essere di euro 330,00= per figlio. Poiché tale importo viene addebitato integralmente al dipendente, il IGnor si impegna a fornire evidenza alla IG.ra Pt_1 Parte_2 del relativo giustificativo di spesa e le parti concordano anche per il futuro che sarà suddiviso al 50% tra i coniugi il solo costo della copertura assicurativa dei figli che risulterà effettivamente sostenuto dal
Analogamente, le parti si impegnano a suddividere tra loro al 50% i soli costi residuali delle spese Pt_1 mediche dei figli che dovessero risultare effettivamente sostenuti e non rimborsati dall'assicurazione sanitaria al dipendente IG. La IGnor rinuncia alla copertura assicurativa in suo favore. Pt_1 Parte_2 Le parti stabiliscono altresì che l'assegno unico familiare per i figli a carico se dovuto, spetterà integralmente, quindi nella misura del 100%, alla madre IG.ra la quale si impegna a Parte_2 sottoscrivere la domanda e a fornire la documentazione eventualmente richiesta.
4) Le parti convengono che la IG.ra viene espressamente autorizzata ad allontanarsi dalla casa Parte_2 familiare sin dal giorno della sottoscrizione del presente ricorso e si impegna a rilasciarla entro il termine del 10 ottobre 2025, avendo ella già sottoscritto contratto di locazione ad uso transitorio per un immobile nel quale si trasferirà a vivere,
Stante l'uso transitorio della locazione del nuovo immobile reperito dalla IG.ra , le parti Parte_2 concordano che la residenza della IG.ra rimarrà presso la casa coniugale di Via Sgambati sino a Parte_2 quando la IG.ra non si trasferirà definitivamente nella casa di Monza, Via Volta, attualmente Parte_2 ancora occupata dai conduttori sino a fine contratto.
La IG.ra provvederà inoltre ad asportare dalla casa coniugale, oltre ai suoi effetti personali, Parte_2 anche i beni che risultano ricompresi nella lista che i coniugi hanno redatto e sottoscritto con le modalità tra di loro concordate. E ciò entro il 31 dicembre 2025.
A partire dal 10 ottobre, la IGnora dovrà preventivamente concordare con il marito tempi e Parte_2 modi di accesso alla casa ex coniugale.
La IGnora si impegna a restituire la copia delle chiavi della ex casa coniugale al momento del Parte_2 rogito.
5) Al fine di comporre la lite tra i coniugi e come elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione del conflitto familiare oggetto del presente procedimento di separazione, le parti stabiliscono che la casa coniugale, sita in Monza (MB) Via Sgambati n. 27, attualmente in comproprietà tra i coniugi, parte del complesso immobiliare “Residence Sgambati” costituita da: un appartamento disposto su due piani (interrato e terra collegati tra loro da una scala di proprietà esclusiva) composto da locale sgombero e lavanderia al piano interrato e da quattro locali, cucina, due bagni, disimpegni e giardino in proprietà esclusiva al piano terra con annessa cantina al piano interrato nonché un vano autorimessa sempre al piano interrato di pertinenza dell'appartamento, il tutto identificato al
Catasto dei Fabbricati di detto comune al Foglio 16, Mappale 365, subalterno 4 di via Sgambati n. 27,
Piano T-S1, categoria A/2, classe 5, vani 9 ed al foglio 16, Mappale 365, subalterno 18, via CA
Zandonai n. 4, piano T, categoria C/6, classe 5, mq 33, come risulta dall'Atto Notarile di compravendita
Notaio di Monza, del 25 febbraio 2019, Rep. 163735, Racc. 70534, che si produce Persona_3 quale Doc. 4), sia trasferita integralmente al IG. che la acquisterà. Pt_1
Pertanto, con la sottoscrizione del presente ricorso, la IG.ra , si obbliga a cedere al IG. Parte_2 Pt_1 che accetta, la propria quota pari al 50% dell'immobile come sopra individuato e, a fronte di detto trasferimento di proprietà della casa coniugale, sempre con la sottoscrizione del presente ricorso, il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra , che accetta, l'importo complessivo di euro Pt_1 Parte_2
290.000,00= il tutto con le seguenti modalità:
-quanto ad euro 50.000,00= (cinquantamila euro), entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, fatti salvi i tempi tecnici strettamente necessari per sbloccare gli attuali investimenti condivisi che dovessero essere richiesti dalla banca;
- quanto al residuo importo di euro 240.000,00= (duecentoquarantamila euro) all'atto notarile di trasferimento immobiliare da stipularsi presso lo studio del Notaio che sarà scelto dal IG. e sarà Pt_1 fissato entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione consensuale, fatti salvi i tempi tecnici strettamente necessari per l'erogazione del mutuo da parte della banca.
Fermi i benefici fiscali di cui gode il previsto trasferimento immobiliare, tutte le spese, costi, eventuali imposte e tasse relative al suddetto atto di trasferimento verranno sostenute dalla parte che acquisterà la titolarità del relativo bene, come per prassi.
Gli arredi presenti nell'abitazione coniugale seguiranno la proprietà della casa coniugale e, pertanto, resteranno al IG. ad eccezione di quanto concordato nella lista sottoscritta tra le parti. Le utenze Pt_1 riguardanti la casa coniugale saranno di conseguenza volturate al IG. che ne diverrà unico Pt_1 proprietario e continuerà a vivere nell'immobile.
Alla luce di quanto sopra, ai fini degli adempimenti connessi al trasferimento di proprietà dell'immobile previsto all'interno del presente procedimento di separazione dei coniugi come elemento funzionale ed indispensabile al fine della risoluzione della crisi familiare, le parti dichiarano di esserne divenute proprietarie in forza di atto notarile di compravendita, allegato al presente ricorso (cfr doc. 4).
Con riferimento a quanto pattuito, per quanto occorrer possa, la IG.ra , limitatamente alla Parte_2 propria quota di proprietà dell'immobile sopra identificato ed oggetto di trasferimento all'interno del presente procedimento di separazione dei coniugi, garantisce la piena proprietà di quanto oggi si impegna a trasferire e la libertà dell'immobile, alla data odierna e sino alla data dell'atto notarile di trasferimento, da pesi, vincoli, privilegi, anche di natura fiscale, sequestri, pignoramenti e/o da oneri comunque pregiudizievoli.
Le parti chiedono, agli effetti fiscali, che al predetto trasferimento di quota di proprietà dell'immobile coniugale come sopra individuato, vengano applicate le agevolazioni di cui all'art. 19 della legge 6 marzo
1987 n. 74, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999, e quindi l'esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale, nonché da tasse ipotecarie e da ogni altra tassa. A tal fine ed ai sensi della Circolare dell'Agenzia delle Entrate 27E del 21/06/2012, le parti dichiarano che tutti gli accordi patrimoniali, di cui al presente atto ed ai precedenti punti, sono elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi. Ai fini fiscali i coniugi dichiarano che il IG. continuerà ad usufruire dei recuperi e crediti per Pt_1 ristrutturazione della casa dei quali ha diritto e dei quali attualmente beneficia, sino al completo esaurimento degli stessi.
6) Le parti stabiliscono che al IG. sarà attribuito in proprietà esclusiva il saldo del deposito titoli Pt_1 attualmente cointestato tra i coniugi.
7) I coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente ed autonomi e dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo anche dipendente dal matrimonio.
8) I coniugi si rilasciano reciproco assenso all'emissione e rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio propri e dei figli;
Le spese legali sono compensate tra le parti.
Motivi della decisione
Premesso che:
e hanno contratto matrimonio in data 10.5.2008 a Parte_2 Parte_1
Monza;
- Dall'unione sono nati (13.7.2010) e (18.11.2011) Per_1 Per_2
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 20.10.2025;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (13.7.2010) e (18.11.2011) e, per le restanti pattuizioni, Per_1 Per_2 tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_2 Parte_1 con ricorso depositato in data 25.9.2025, così provvede:
[...]
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che hanno Parte_2 Parte_1 contratto matrimonio in Monza in data 10.5.2008 (atto n. 29 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Monza), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Monza, affinché sia annotata ai sensi di legge.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 23.10.2025
Il Presidente
IA MI