Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 11/06/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
VERBALE DI UDIENZA DA REMOTO
Il giorno 28/2/2025 alle ore 9,36 nei locali del Tribunale della Spezia, Palazzo di
Giustizia, aula udienze di lavoro, davanti al giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale Marco Viani, nelle cause di lavoro riunite iscritte ai nn. 1537/24 e 43/25 RGL promosse da
, c.f. Parte_1 C.F._1
, c.f. Parte_2 C.F._2
(avv.ti Fabio Ganci, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri) contro
Controparte_1
(funzionaria dott.ssa Anna Manfredi)
Sono collegati e dichiarano la loro identità:
l'avv. Giovanni Rinaldi per le ricorrenti;
la dott.ssa Daniela Tamburrino per il . CP_1
Le parti danno atto che nei luoghi da cui si collegano non sono presenti soggetti non legittimati e che non hanno in corso collegamenti con soggetti non legittimati.
Il giudice ricorda che è vietato registrare l'udienza, in tutto o in parte, in audio e/o in video.
Le parti, ferme restando le proprie posizioni sull'an, concordano i conteggi nel modo che segue: per , € 3072,21; per , € Parte_1 Parte_2
8242,81.
Le parti discutono riportandosi agli atti, esonerano il giudice dal collegamento telematico per la lettura del provvedimento e danno atto che l'udienza si è svolta regolarmente e che vi hanno partecipato nel pieno rispetto del contraddittorio.
Il giudice all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza, dando lettura ad aula vuota della motivazione e del dispositivo che seguono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1
1. Con ricorso depositato il 19.12.2024 , docente attualmente Parte_1
in servizio presso una scuola sita nel circondario del Tribunale, premesso di aver prestato attività di docente a tempo determinato negli aa.ss. 2018/19, 2020/21,
2021/22 e 2023/24 e di aver maturato ferie per complessivi 95,66 giorni (oltre 11 giorni di festività soppresse) senza averne mai fruiti, ha chiesto il pagamento della somma di € 5.172,85 a titolo di indennità sostitutiva.
Con altro ricorso depositato il 16.1.2025 , docente attualmente Parte_2
in servizio presso una scuola sita nel circondario del Tribunale, premesso di aver prestato attività di docente a tempo determinato negli aa.ss. 2016/17, 2017/18,
2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e di aver maturato ferie per complessivi
136,41 giorni (oltre 17 giorni di festività soppresse) senza averne mai fruiti, ha chiesto il pagamento della somma di € 8.309,24 a titolo di indennità sostitutiva.
Il resiste, evidenziando in primo luogo che le festività soppresse non CP_1
possono comunque essere monetizzate e argomentando comunque che le ferie non possono essere concesse d'ufficio, che possono essere fruite solo nei periodi di sospensione dell'attività scolastica e che, ai sensi dell'art. 1 comma 55 legge
228/12, possono essere monetizzate solo per i docenti a tempo determinato e nei limiti della differenza tra i giorni maturati e i giorni in cui era consentita la fruizione.
Il non contesta invece che le ricorrenti, negli aa.ss. indicati, abbiano CP_1
prestato attività di docente a tempo determinato lavorando per il numero di giorni che si legge nei ricorsi.
Il contesta invece i conteggi svolti. CP_1
2. La tesi principale del non è conforme alla recente giurisprudenza di CP_1
legittimità.
Si è infatti affermato: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie
e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge
n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia, AN ON (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite
2 C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così Cass., 17.6.2024 n.
16715; v. anche, in termini, Cass., 6.11.2024 n. 28587).
Nel corpo della motivazione della sentenza 16715/24 si precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
Il giudice presta adesione all'autorevole insegnamento della Corte di Cassazione, che condivide;
le contrarie argomentazioni del ne restano confutate. CP_1
Dato che il non ha allegato e documentato di aver invitato le ricorrenti CP_1
a fruire delle ferie e di averle informate che in caso contrario le avrebbero perse, la domanda è allora fondata.
3. Per quanto riguarda le festività soppresse, poi, la tesi delle ricorrenti secondo cui sono assimilate alle ferie appare anch'essa conforme alla giurisprudenza di legittimità.
Si veda, in particolare, Cass., 4.4.2024 n. 8926, che in motivazione, dopo aver richiamato l'art. 2 legge 937/77, conclude che “poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime” (e ciò a prescindere dal fatto che l'art. 1 comma 3 della richiamata legge 937 preveda la monetizzazione, in via forfettaria, per il solo caso in cui le festività soppresse non siano fruite nell'anno solare per motivate
3 esigenze inerenti all'organizzazione dei servizi).
4. In esito ai rilievi sulla quantificazione del credito, le parti hanno da ultimo formulato conteggi condivisi – ferme le contestazioni del Ministero sull'an - nella misura che segue: per , € 3072,21; per , € Parte_1 Parte_2
8242,81.
5. La domanda, quindi, si accoglie, nei limiti della riformulazione e con gli accessori di legge.
Le spese si liquidano come da dispositivo (DM 55/14, tabella lavoro, scaglione
1101/5200 per 5201/26000 per in relazione alle somme Pt_1 Parte_2
rispettivamente loro attribuite, assenza di istruttoria, riduzione sui valori medi per la semplicità e la serialità della controversia;
liquidazione separata per le fasi di studio e introduttiva, liquidazione unitaria con l'aumento per la difesa di due parti per la fase decisionale) e seguono la soccombenza, con la chiesta distrazione.
La chiesta maggiorazione non viene riconosciuta in assenza di utilità (in particolare, i link non risulterebbero attivi).
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a pagare, per le causali di cui in motivazione, a CP_2 Parte_1 la somma di € 3.072,21 e ad la somma di €
[...] Parte_2
8.242,81, il tutto, per entrambe le ricorrenti, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se maggiore dalla maturazione;
condanna il , in persona del Controparte_1 CP_3
, a rifondere alle ricorrenti le spese di lite che liquida in € 49,00 per
[...] esborsi, € 3.008,70 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA e successive occorrende, con distrazione a favore dei difensori antistatari avv.ti Walter Miceli, Nicola Zampieri, Giovanni Rinaldi e Fabio Ganci.
Il giudice
Marco Viani
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