Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/02/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2052/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
composto dai Sigg.:
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa Claudia Musola Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2052/2024 R.G.V.G., posto in deliberazione all'udienza cartolare del 30.01.2025, e promosso da
(C.F. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Palermo, via Villa Heloise n. 42, presso lo studio degli avv.ti Giacomo Marino e
Francesco Luzio, che la rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, in forza di mandato in atti
E
(C.F. , nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Monreale (Pa), via Della Repubblica n. 19, presso lo studio dell'avv. Francesco Noto, che lo rappresenta e difende, in forza di mandato in atti
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 30.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note di udienza al contenuto delle quali si rinvia
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 18.11.2024, i suindicati ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai medesimi in data 30.08.2017 a Bolognetta
(PA), regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto comune, anno 2017, al n.4, parte I, dal quale è nato il figlio in data 06.11.2017. Persona_1
A seguito di richiesta di integrazione documentale in merito alle condizioni reddituali, e stante la necessità di acquisire la sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato, i procuratori delle parti hanno provveduto al deposito telematico della documentazione richiesta con note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.01.2025.
All'udienza del 30.01.2025 appositamente fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis. 51 c.p.c., le parti hanno depositato note di trattazione scritta, con allegata dichiarazione personalmente sottoscritta, nella quale le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza fissata e/o a quelle successive, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire al divorzio congiunto alle condizioni indicate nel ricorso congiunto, depositato in data 18.11.2024. Quindi, il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
L'Ufficio del Pubblico Ministero, cui la pendenza del procedimento è stata ritualmente comunicata, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
IN DIRITTO SI OSSERVA
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, che, tuttavia, deve essere riqualificata in “scioglimento del matrimonio”, poiché le parti hanno contratto matrimonio secondo il rito civile. Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dinanzi al Giudice delegato, nel procedimento di separazione consensuale n. 2531/2023;
• la separazione tra le parti è stata pronunciata dal medesimo Tribunale con sentenza n.
356/2024 del 05.03.2024, depositata il 07.03.2024 e passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione;
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso introduttivo del presente giudizio, come ribadite nelle note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.01.2025.
Le condizioni di cui sopra vanno omologate, in quanto non contrarie al buon costume né all'ordine pubblico ed all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi superfluo (art. 473 bis.4 cpc) tenuto conto del contenuto dell'accordo.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
La presente sentenza, non impugnabile né dalle parti né dal pubblico ministero, deve essere immediatamente eseguita a cura del cancelliere.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 30.08.2017 a Bolognetta (PA), da Pt_1
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il [...],
[...] Controparte_1
regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Bolognetta, anno 2017 al n.4, parte I, alle condizioni concordate dalle parti, di cui all'allegato ricorso, come ribadite nelle note scritte in sostituzione dell'udienza 30.01.2025, che devono qui intendersi riportate e trascritte.
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Termini Imerese, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il
05.02.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Claudia Musola Giuseppe Rini