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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/03/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 526 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
AVEZZANO CP_1
RESISTENTE
Oggi 11/03/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv BOMBACINO DANIELE e per l'avv. CARDAMONE CLARA CP_1 in sostituzione dell'avv. BARONE CARMINE . L'avv. BOMBACINO chiede la decisione con vittoria di spese di lite. L'avv. CARDAMONE si riporta alla memoria in atti e chiede che la causa sia decisa
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 526 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. BOMBACINO DANIELE ( ), C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in C/O AVV. CP_2 P.IVA_1
ULDERICO PERSICHETTI L'AQUILA con l'avv. BARONE CARMINE
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.5.2024 presentava rituale opposizione Parte_1
alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza del requisito sanitario, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (assegno di invalidità e esenzione ticket NumeroD_1
sanitario). Ritualmente costituitosi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso poiché CP_1
infondato in diritto e in fatto.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona del dott. Persona_1
All'udienza odierna, i procuratori delle parti insistevano nei rispettivi atti e discutevano la causa, concludendo in conformità degli atti di parte;
indi, alla medesima udienza, la causa è stata decisa come segue.
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il CTU dott. ha accertato che il sig. Per_1 [...]
di anni 57, risulta affetta dalle seguenti infermità prevalenti: - Disturbo Parte_1
dell'Adattamento con ansia ed umore depresso in soggetto affetto da emicrania con aura in trattamento con fans al bisogno;
- corioretinosi miopica in esiti di cataratta in
OO con grave deficit visivo ODX (l/20 nmcl) ed ipovisus OSX (3-4/10 nmcl); - sindrome vaso-vagale con episodi di improvvisa perdita di coscienza in soggetto con rinopatia vasomotoria;
- esiti di frattura parcellare radio distale del polso sinistro con limitazione funzionale antalgica;
- rachiartrosi della colonna in toto in soggetto con rotoscoliosi destro convessa, discopatie multiple e risentimento radicolare destro in soggetto con gonalgia destra per meniscopatia interna a discreto impegno funzionale”
Lo stesso CTU ha concluso che “”il sig. sia da considerarsi, sin Parte_1
dalla data della domanda, INVALIDO nella misura del SESSANTASETTE PER
CENTO della totale”.
La relazione della dott.ssa appare immune da vizi e va condivisa, in quanto Per_2
il giudizio espresso dal ctu appare più rispondente, rispetto alla diagnosi posta dal precedente consulente nominato nella fase di atp, al quadro patologico riscontrato.
Le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio vanno liquidate in base alla soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone: - in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, dichiara che il ricorrente è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento del proprio diritto all'esenzione dal ticket sanitario (invalidità 67%) a decorrere dalla domanda amministrativa del
7.12.2022;
- condanna l' al pagamento in favore del difensore antistatario di parte opponente, CP_1
delle spese di lite liquidate in € 3.600,00, oltre iva cpa e spese generali.;
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Avezzano, 11 marzo 2025
Il Giudice Ordinario
Dott. Massimo Valenza