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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/06/2025, n. 2144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2144 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 344/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 26.2.2022, promossa con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
da
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con l'Avv. Michele Surace;
C.F._2
attrici in riassunzione
contro
(c.f. ), con l'avv. Alberto Mazzuccato;
CP_1 C.F._3
convenuto in riassunzione
Oggetto: “Divisione di beni caduti in successione”; giudizio di rinvio a seguito a seguito della cassazione (Cass., ordinanza 2524/22) della sentenza della Corte di Appello di Venezia n.
1 1947/2019.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Le attrici hanno riassunto il giudizio divisionale a seguito a seguito della cassazione, con ordinanza n. 2524/22 della Suprema Corte, della sentenza della Corte di Appello di Venezia
n. 1947/2019.
Dopo la costituzione del convenuto, è stato nominato un c.t.u. e, a seguito di comparizione delle parti e del c.t.u. avanti al consigliere relatore delegato ed agli ulteriori contatti tra le parti, è stata avviata una trattativa per la definizione della lite, anche in sede stragiudiziale.
Con ordinanza 18.2.2025 a seguito di richiesta congiunta delle parti, formulata nelle note scritte depositate il 17.2.2025, al fine di un rinvio per il perfezionamento delle trattative in corso tra le stesse, la causa è stata rinviata con assegnazione alle parti di termine fino al
30.4.2025 ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza.
Nessuna delle parti ha depositato note scritte nel predetto termine.
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 127 ter comma 4 c.p.c. ed assegnato ulteriore termine per il deposito di note scritte al 12.6.2025, avvertendo le parti che, in caso di ulteriore mancato deposito di note scritte,
sarebbe stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 127 ter comma 4 parte seconda c.p.c., di cancellazione della causa dal ruolo con dichiarazione di estinzione del processo.
Il decreto è stato comunicato dalla cancelleria ai procuratori delle parti in data 12.5.2025.
Anche nel termine del 12.6.2025 nessuna delle parti ha depositato nota scritta.
Disponendosi di conseguenza, le spese processuali restano a carico delle parti (art. 310,
ultimo comma, c.p.c.), ivi comprese quelle di c.t.u., liquidate con decreto 6.3.2025 col quale le stesse sono state poste a carico delle parti in solido.
2
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia:
- dispone la cancellazione dal ruolo del presente giudizio di appello;
- dichiara estinta la causa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 13.6.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
3
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 344/2022
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 26.2.2022, promossa con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c.
da
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con l'Avv. Michele Surace;
C.F._2
attrici in riassunzione
contro
(c.f. ), con l'avv. Alberto Mazzuccato;
CP_1 C.F._3
convenuto in riassunzione
Oggetto: “Divisione di beni caduti in successione”; giudizio di rinvio a seguito a seguito della cassazione (Cass., ordinanza 2524/22) della sentenza della Corte di Appello di Venezia n.
1 1947/2019.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Le attrici hanno riassunto il giudizio divisionale a seguito a seguito della cassazione, con ordinanza n. 2524/22 della Suprema Corte, della sentenza della Corte di Appello di Venezia
n. 1947/2019.
Dopo la costituzione del convenuto, è stato nominato un c.t.u. e, a seguito di comparizione delle parti e del c.t.u. avanti al consigliere relatore delegato ed agli ulteriori contatti tra le parti, è stata avviata una trattativa per la definizione della lite, anche in sede stragiudiziale.
Con ordinanza 18.2.2025 a seguito di richiesta congiunta delle parti, formulata nelle note scritte depositate il 17.2.2025, al fine di un rinvio per il perfezionamento delle trattative in corso tra le stesse, la causa è stata rinviata con assegnazione alle parti di termine fino al
30.4.2025 ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza.
Nessuna delle parti ha depositato note scritte nel predetto termine.
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 127 ter comma 4 c.p.c. ed assegnato ulteriore termine per il deposito di note scritte al 12.6.2025, avvertendo le parti che, in caso di ulteriore mancato deposito di note scritte,
sarebbe stato adottato il provvedimento di cui all'articolo 127 ter comma 4 parte seconda c.p.c., di cancellazione della causa dal ruolo con dichiarazione di estinzione del processo.
Il decreto è stato comunicato dalla cancelleria ai procuratori delle parti in data 12.5.2025.
Anche nel termine del 12.6.2025 nessuna delle parti ha depositato nota scritta.
Disponendosi di conseguenza, le spese processuali restano a carico delle parti (art. 310,
ultimo comma, c.p.c.), ivi comprese quelle di c.t.u., liquidate con decreto 6.3.2025 col quale le stesse sono state poste a carico delle parti in solido.
2
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia:
- dispone la cancellazione dal ruolo del presente giudizio di appello;
- dichiara estinta la causa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 13.6.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
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