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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/07/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________ La Corte di Appello di IO IA, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere ,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 542/2018 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 4.2.2023 e vertente
T R A
di IO AL (c.f. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura dell'Ente, in IO IA, via Monsignor Ferro, 1/B, rappresentata e difesa dall'avv. MICELI ANTONIO MASSIMILIANO giusta procura in atti ,
APPELLANTE E (c.f. Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Marina di Gioiosa Jonica, via Montezemolo, 19, nell' studio dell'avv. TROPIANO GIANCARLO , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
APPELLATO OGGETTO: - Appello avverso la sentenza del Tribunale Locri CP_1
n.520/2018, pubblicata il 12.4.2018 .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In primo grado la vertenza nasce dall'opposizione proposta dalla Parte_2
avverso il D.I. n.196/2016 con cui il Tribunale di Locri su richiesta del
[...] le intimava il pagamento in favore di quest'ultimo Controparte_1 della somma di euro 149.964,93 , oltre interessi e spese, richiesta per il mancato versamento delle quote di partecipazione in base all'art.5 dallo Statuto del CP_2
[...
Enti Locali costituito nell'anno 2000 e risultanti dalle delibere dell'assemblea consortile relative al riparto annuale delle quote per gli anni 2007-2015. L'opponente eccepiva preliminarmente l'illegittimità della pretesa creditoria in quanto il era soppresso dal 20.11.2008 a norma dell'art 26 , Controparte_1 comma 1 del D.L. 112/2008 , e non aveva provveduto alla redazione dello stato finale di liquidazione previsto dall'art.47, comma 4, dello Statuto. Inoltre rilevava che: il Consiglio Provinciale aveva preso atto dell'estinzione dell'Ente con delibera n.36 del 2009; dallo statuto consortile, modificato nel 2009 e nel 2010, risultava la variazione della natura dell'Ente divenuto consorzio di “ funzioni e gestione “ ; la modifica non era stata accettata dalla Provincia per come ricavabile dal comma 6 dell'art.1 del nuovo statuto che riserva alla Provincia una quota non superiore al 20% in caso di adesione alle condizioni indicate nello stesso Statuto. Di conseguenza l'opposto non era legittimato a richiedere le quote , il D.I. era nullo e, in ogni caso, andava revocato poiché illegittimo, infondato ed ingiusto. Il opposto contestava l'assunto dell'opponente , chiedeva il rigetto CP_1 dell'opposizione o, in subordine , la conferma dell'ingiunzione per gli anni dal 2007 al 2010. Così instaurato il contraddittorio , la con la prima Parte_2 memoria ex art.183, comma VI, c.p.c. eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del TAR rientrando le quote di partecipazione richieste Pt_2 nella materia di esecuzione degli accordi tra soggetti pubblici ex art.15 della legge 241/1990 e, quindi, nella giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art.133 del D.lgs, n.104/2010. La causa, istruita documentalmente, si concludeva con la sentenza n.520/2018 con cui il Tribunale nella parte motiva rigettava l'eccezione di giurisdizione del giudice amministrativo e di carenza di legittimazione attiva dell'opposto. Nel dispositivo accoglieva parzialmente l'opposizione ; revocava il decreto ingiuntivo n.196/2016; condannava la ( subentrata alla con Controparte_3 Parte_2 legge n.56/2014) al pagamento in favore del della Controparte_1 somma di euro 80.884,06, oltre interessi dalla domanda al saldo, per quote di partecipazione consortile per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 ; condannava l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese del procedimento monitorio;
compensava interamente tra le parti le spese processuali del giudizio di opposizione.
Con atto di citazione notificato con PEC del 20.6.2018 la Controparte_3
impugna la decisione e rileva che :
[...]
-la sentenza è erronea nelle parti in cui ritiene infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario richiamando l'Ordinanza delle S.U. della Corte di Cassazione n. 26972/2009 afferma che “ la pretesa creditoria fatta valere dal CP_1 nei confronti della abbia ad oggetto posizioni di diritto soggettivo la cui Parte_2 regolazione è demandata al giudice ordinario , non venendo in rilievo situazioni relative all'esercizio di poteri autoritativi da parte dell'ente locale”. Il giudicante erra dunque nell'escludere che nella vicenda non vi fosse l'esercizio di poteri autoritativi atteso che il provvedimento in discussione è la delibera n.36 del 2009 con cui il Consiglio Provinciale sopprimeva il Controparte_1 esercitando i poteri autoritativi attribuiti dall'art.2, comma 34 della legge n.244/2007 e dall'art.26 del D.L. n.112/2008. La titolarità di tale potere non è contestata dalla controparte , né è negata dal giudicante, per cui stante la mancata impugnazione assume espressione della volontà autoritativa demandata ex lege alla;
Parte_2
-il giudice di primo grado afferma che la delibera in parola è viziata da errore nella qualificazione del come ente rientrante nella tipologia di enti partecipati CP_1 dalle pubbliche amministrazioni e cancellati all'entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L.n.112/2008. Quindi , ha erroneamente disapplicato la delibera del Consiglio Provinciale per cui, considerato che la qualificazione del come ente partecipato e l'eventuale CP_1 cattivo uso del potere autoritativo esercitato dalla Provincia non rientrano nell'ambito di valutazione del G.O., consegue la giurisdizione del G.A;
-il primo giudice male interpreta la sopra citata ordinanza delle sezioni unite della Corte di Cassazione che si riferisce a deliberazione comunale di liquidazione del contributo ad un , mentre nella fattispecie la domanda avanzata dal CP_1
appellato rientra nella materia di esecuzione di accordo tra soggetti pubblici CP_1 ex art.15 della legge 241/1990 e, come tali rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo.
-la difesa dell'appellante ha pure prospettato l'aspetto contenutistico della delibera n.36/2009 attestante la volontà dell'Ente di recedere dal per cui è pacifico CP_1 che abbia inciso sull'accordo intervenuto tra gli Enti consorziati ex art.31 del d.lgs. n.267/2000 esprimendo la volontà della di cessare la propria partecipazione Parte_2 al in quanto questi svolgeva attività e funzioni coincidenti con quelle CP_1 demandate agli enti locali consorziati ex art.2, comma 34, legge n.244/2007. Ne consegue che , ai sensi delle disposizioni di legge richiamate , non solo il CP_1 doveva essere soppresso come è avvenuto, ma la avrebbe dovuto cessare la Parte_2 propria partecipazione in quanto titolare di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle demandate e svolte dalla stessa;
Parte_2
-la sentenza è erronea nella parte in cui ritiene infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del sollevata dall'appellante nell'atto di opposizione al CP_1
D.I. Su questo punto il primo giudice ritiene che la natura del è di Ente Pubblico CP_1
Territoriale e non di Ente Pubblico non economico;
da ciò fa discendere che il non sarebbe stato soppresso e non avrebbe l'obbligo di redigere il piano CP_1 finale di liquidazione ex art.47 dello Statuto. Ma il giudicante contraddice se stesso quando afferma che il carattere di economicità di un ente pubblico si identifica “ con la presenza di un modulo organizzativo tipico dell'impresa ex art.2082 c.c. a sua volta riscontrabile nel caso di specie dall'esame dello Statuto di “ “. Controparte_1
Pertanto seguendo il ragionamento del Tribunale al appellato non CP_1 sarebbero applicabili le norme sugli enti locali in quanto avrebbe carattere economico e un modello organizzativo d'impresa. In verità i consorzi di funzioni previsti dall'art.31 del d.lgs, n.267/2000 sono enti pubblici strumentali a carattere non economico considerato che effettuano attività per conto degli enti pubblici consorziati senza rischio d'impresa stante la copertura dei costi di funzionamento a carico degli enti stessi. Nella fattispecie l'art.3 dello Statuto del individua gli scopi , mentre l'art.5 CP_1 disciplina costi e disavanzi . Ne consegue che “ “ stante il richiamo all'art.31, d.lgs 267/2000 ha Controparte_1 natura di ente pubblico non economico e come tale è tra gli enti da sopprimere in base al D.L. 112/2008 , così come è avvenuto con la delibera 36/2009 e per come ritenuto dal Consiglio di Stato con la sentenza n.1842/2015 e dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con le sentenze n.ri 1132/2000 e 15661/2006;
-il giudicante omette di valutare le deduzioni dell'opponente sull'estinzione del e sulla costituzione di uno nuovo. Dalla lettura dello Statuto è evidente la
CP_1 volontà dei consorziati, tra i quali non rientra la , di Parte_2 procedere alla costituzione di un nuovo soggetto giuridico non, come sostenuto dalla controparte , la proroga del precedente. Infatti, ai sensi dell'art.8, comma 2, dello Statuto del soppresso la modifica della natura doveva essere approvata
CP_1 dall'Assemblea del , previa delibera da parte del Consiglio degli Enti
CP_1 consorziati . Parimenti , ai sensi dell'art.46, comma 1, del medesimo Statuto , la durata del prevista sino al 31.12.2010 poteva essere prorogata solo previa delibera
CP_1 dei Consigli degli Enti consorziati. Il Consiglio Provinciale non ha mai deliberato la modifica della natura del ,
CP_1 ovvero la proroga ma, al contrario , ha deliberato la soppressione e, quindi, il non risulta legittimamente prorogato, né lo poteva Controparte_1 essere in base all'art. 2, comma 186, della legge 191/2009, che ha disposto la soppressione dal 1° gennaio 2010. Ne consegue che il o con la delibera n.36/2009 , o con la disposizione
CP_1 appena richiamata, è stato soppresso ed il nuovo soggetto non aveva legittimazione ad agire nei confronti della appellante per crediti anteriori al 20.11.2008 o Parte_2 comunque anteriori all'1.1.2010;
-la sentenza risulta, poi, erronea nelle parti in cui afferma che la Controparte_4 ha continuato ad essere membro del almeno sino al
[...] CP_1
16.11.2000 , nonché che deve ritenersi provata la dovutezza delle quote di partecipazione per gli anni 2007, 2008 e 2009. Tali affermazioni sono frutto di erronee considerazioni del giudicante circa la mera partecipazione di rappresentanti dell'appellante alle riunioni del . Infatti, la CP_1 mera presenza alle riunioni non potrebbe in nessun caso comportare un impegno dell'Ente in mancanza di un'esplicita adesione da deliberare dal Consiglio Provinciale, unico organo titolato e competente a farlo, delibera ed impegno inesistenti;
-ancora, è erronea la sentenza nel punto in cui afferma la dovutezza del contributo consortile per l'anno 2010 come conseguenza della partecipazione , di anno in anno, alle assemblee consortili. Il ragionamento è contrario ai principi amministrativi e di contabilità pubblica, nonché alle competenze funzionali disciplinate dal d.lgs. 267/2000. Conclude chiedendo , in rito, di dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del TAR – Sezione di IO IA , o il difetto di legittimazione attiva del Pt_2 appellato;
nel merito , di dichiarare non dovute le quote di partecipazione CP_1 per le annualità 2007,2008, 2009 e 2010; di dichiarare il diritto dell'appellante alla restituzione delle somme che saranno corrisposte in forza della sentenza impugnata e di condannare l'appellato alla restituzione delle stesse, nonché al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Il nella comparsa di costituzione e di Controparte_1 risposta deduce che :
-l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'appellante è stata correttamente disattesa dal primo giudice che evidenzia in sentenza che oggetto di questo giudizio è l'opposizione della concernente il mancato versamento al Parte_2 [...] delle quote annualmente dovute a titolo di partecipazione OP per 200/1000 . Fatta tale premessa richiama l'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n.26972/2009 secondo cui vanno ricondotte nell'alveo della giurisdizione ordinaria le controversie attinenti a rapporti di credito tra un ente consortile e gli enti consorziati anche quando gli stessi hanno natura di enti pubblici. Per l'effetto, ha ritenuto che la pretesa creditoria del nei confronti della ha ad CP_1 Parte_2 oggetto posizioni di diritto soggettivo la cui regolazione spetta al g.o. non venendo in rilievo situazioni relative all'esercizio di poteri autoritativi dell'Ente . In ordine , poi, alla rilevanza in questo giudizio della delibera consiliare n.36/2009 richiamata dalla quale fatto estintivo e/o impeditivo della pretesa azionata in Parte_2 monitorio e, quindi, a sostegno dell'eccezione di inesigibilità del credito, il giudicante spiegava correttamente che spetta al g.o. il potere di disapplicarla, mentre spetta al g.a. il potere di espungerla dall'ordinamento in caso di esercizio viziato del potere autoritativo della pubblica amministrazione. Nel caso di specie la delibera è stata considerata dal giudice ordinario priva di effetti estintivi e/o impeditivi del credito vantato dal con conseguente CP_1 disapplicazione. Il fatto che non sia stata impugnata davanti al TAR – e perciò divenuta inoppugnabile- non impedisce che il g.o. la disapplichi nel caso concreto afferente a diritti soggettivi atteso che l'inoppugnabilità concerne la sola tutela degli interessi legittimi. Quanto detto è sufficiente a contrastare sul punto i rilievi avversari ma in ogni caso preme al deducente soffermarsi su altro aspetto dell'eccezione , ossia il tentativo di attribuire alla sopra richiamata pronuncia del S.C. significati deversi da quelli effettivi. Infatti la Suprema Corte ha affermato che “ E' evidente la natura sicuramente non autoritativa degli atti amministrativi adottati dal e, cioè, da uno degli enti CP_6 consorziati ed incidenti sul vincolo consortile. Pertanto, anche con riferimento alla predetta pretesa del , la controversia non è riconducibile a quelle di cui al CP_1 combinato disposto di cui alla L.n.241 del 1990, artt.11 e 15 ” . L'appellante pur partendo da detto principio ignora volutamente che l'eccezione di inesigibilità del credito da lui stesso proposta si basa proprio su un atto di ente consorziato eventualmente incidente sul vincolo consortile e non certo su di un provvedimento di esercizio del potere pubblicistico avete natura autoritativa;
-nulla ha a che vedere l'esercizio dei poteri attribuiti dall'art.2, comma 34, legge 244/2007 che si riferisce al diverso potere dei comuni e delle provincie di provvedere alla soppressione degli enti, agenzie e organismi, comunque denominati, istituiti dai medesimi enti locali nell'ambito della rispettiva potestà regolamentare e titolari di funzioni coincidenti con quelle svolte dagli enti medesimi. Nel caso di specie la soppressione invocata dall'appellante scaturirebbe direttamente dalla legge , ovvero dall'ar.26 del D.L. 112/208 per cui delle due l'una : o la soppressione del scaturirebbe dal potere autoritativo Controparte_1 sancito dal'art.2, comma 34, l. n.244/07 o dalla legge per effetto del citato decreto
“taglia enti”, senza necessità di alcun atto di volontà da parte della p.a. Ora, che non ci si trovi difronte alla prima ipotesi si ricava dalle difese dell'appellante e dal contenuto della delibera n.36/2009 visto che afferma di avere preso semplicemente atto dell'estinzione ope legis del . Quindi le asserzioni dell'appellante, CP_1 laddove continua a sostenere che la deliberazione in questione rappresenta esercizio di potere pubblicistico autoritativo, sono contraddittorie e temerarie. Diversamente, il fatto che ci si trovi, o meno, difronte alla seconda delle due ipotesi , è questione affrontata dal g.o. in maniera conforme al principio dettato dal S.C. e quindi nella piena sussistenza della sua giurisdizione. Per tali valide e incontestabili ragioni il giudicante ha correttamente dichiarato l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione;
-superata l'eccezione, il giudicante valutava la delibera n.36/09 sotto il profilo dell'applicazione o disapplicazione e, posto che ogni autorità giudiziaria applica gli atti amministrativi solo se conformi alle leggi, qui l'ha correttamente considerata priva di effetti estintivi e/o impeditivi del credito azionato . In particolare, il giudice a quo ha correttamente ritenuto erronea la delibera 36/09 nella parte in cui prende atto della soppressione ex art 26 del D.l. 112/08, nel senso di essere viziata da errore sulla qualificazione dello stesso ente come rientrante tra la tipologia di ente partecipato dalle p.a. e cancellati dalla legge di conversione del summenzionato decreto legge , con la conseguenza che non si applica alla fattispecie e non ne consegue per il l'obbligo di redigere il piano finale di liquidazione CP_1 ex art.47, c.3 del suo Statuto;
-fatta tale valutazione il primo giudice rigettava l'eccezione di mancanza di legittimazione ad agire del , rigetto impugnato dalla CP_1 Controparte_3
che continua a ribadire che “…… i non è
[...] Controparte_1 certamente un ente locale territoriale, è disciplinato dalle norme sugli enti locali stante il richiamo dell'art.31 del d.lgs.267/2000, ma ha natura di ente pubblico non economico. Come tale , detto rientra nella previsione normativa dell'art.26 CP_1 del D.L. n.112/2008 con la conseguenza che lo stesso doveva essere soppresso, così come avvenuto con la deliberazione n.36/2009 “, nonché a sostenere che la sentenza impugnata omette di valutare l'applicabilità dell'art.2, comma 34, legge 244/2007 per come richiamata nella delibera. L'impugnativa posta in tali termini è infondata in quanto la valutazione sull'applicabilità della disposizione succitata è insita nella sentenza e, in particolare nella parte in cui statuisce che la soppressione ex lege prevista dal D.L. 112/08 (applicabile agli enti pubblici non economici di cui il non fa parte) consegue Controparte_1 di diritto all'entrata in vigore di detta normativa , senza necessità di alcun atto di volontà da parte delle p.a. partecipanti agli stessi. Anche in questo caso delle due l'una : o la soppressione scaturisce dal potere autoritativo della appellante, o dalla legge senza necessità d'intervento della Parte_2
. Nessuna delle due ipotesi è applicabile al in Parte_2 Controparte_1 quanto non è ente pubblico non economico , ma ente pubblico territoriale costituito ai sensi del'art.31 del T.U.E.L. tra 40 Comuni e l'Amministrazione Provinciale di IO IA;
è dotato di personalità giuridica e di autonoma struttura organizzativa;
è soggetto alla normativa sugli enti locali in base all'art.2, comma 2 , d.lgs 267 /2000. A dimostrazione di ciò il primo giudice reputa probante l'art.2 dello Statuto consortile e l'attestazione rilasciata dalla Prefettura di IO IA il 5.12.2003.
Il giudice a quo esclude che possa essere qualificato ente pubblico Controparte_1 non economico soffermandosi sul carattere di economicità per come definito dalla prevalente giurisprudenza e, cioè, come “ equilibrio” tra costi e ricavi sussistente in concreto quando l'ente svolge attività funzionale non soltanto per il perseguimento di fini sociali, ma anche al procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi;
carattere , quindi, identificato con la presenza di un modulo organizzativo tipico dell'impresa ex art.2082 c.c. per come emergente dagli artt. 3 , 7 e 43, comma 1, dello Statuto del . CP_1
Dunque la contraddizione in cui secondo l'appellante incorre il giudice a quo su tale punto è infondata e temeraria . Agli atti non esiste alcun elemento che possa far ritenere operante la deroga disposta dall'art.2, comma 2, d.lgs 267/2000 ai sensi del quale sono esclusi dall'applicazione delle norme sugli enti locali i consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica . In ogni caso agli atti non esiste alcun elemento che possa far ritenere ente pubblico non economico. Controparte_1
Esclusa l'applicabilità dell'art.26 del D.L. 112/2008 al appellato poiché non CP_1 rientrante nella categoria degli enti pubblici non economici, nessuna efficacia giuridica può essere attribuita alla delibera n.36/2009 (con cui la Provincia prendeva atto della fantomatica soppressione per legge dello stesso ) che, anzi, risulta emessa da soggetto sfornito di titolo a deliberare autonomamente la soppressione del Consorzio cui partecipa . Al riguardo va richiamato l'art.47 , comma 2, lett.b) dello Statuto secondo cui il può essere sciolto prima della scadenza mediante delibera CP_1 assembleare approvata con il voto favorevole del 50% dei consorziati che rappresentino oltre il 50% delle quote di partecipazione. Tanto vale ad escludere ancora una volta l'applicazione dell'art.2, comma 34, legge 244/2007;
-la delibera in questione non può valere nemmeno come recesso unilaterale poiché le relative procedure , disciplinate dal citato art.47 dello Statuto, non sono mai state poste in essere. Consegue che, mancando il recesso, la è stata Parte_2 un ente consorziato sino al 31.12.2010, ovvero sino alla durata naturale del CP_1 stabilita nell'originario art.46 dello Statuto, con possibilità di proroga. A riprova di ciò la ha continuato a partecipare all'Assemblea consortile Parte_2 anche dopo l'emanazione della delibera n.36/09, ovvero all'Assemblea n.11, del 16.11.2009 avente ad oggetto la modifica dello Statuto , alla n.12 del 20.11.2009, alla n.6 del 6.5.2010, avente ad oggetto la ripartizione delle quote di partecipazione per gli anni 2009 e 2010. L'errore in cui è incorsa l'appellante nell'interpretazione della c.d. legge “ taglia enti “ è evidente ed è dimostrato anche dal fatto che la richiamata delibera n.36/09 ha interessato la soppressione di Enti quali il e Controparte_7 degli istituti universitari della e quello per lo sviluppo economico e sociale del CP_1 basso jonio reggino che avevano natura di ente pubblico non economico e quindi soggetti al D.L. 112/08, contrariamente a “ “ che era ed è ente Controparte_1 pubblico territoriale. E' per tali ragioni che il primo giudice ha ritenuto che la , Parte_2 ora , ha continuato ad essere membro effettivo di “ Controparte_3 CP_1
“ almeno fino al 16.11.2009, data di prima modifica dello Statuto, essendo
[...] inapplicabile la deliberazione n.36/09 fondata su erronea interpretazione della natura giuridica dell'ente appellato;
- la censura la decisione per avere omesso di valutare le sue Controparte_3 deduzioni in ordine all'estinzione del ed alla costituzione di uno nuovo. CP_1
Ribadisce che la modifica dello Statuto trasformava l'ente in “ Consorzio di funzioni e gestione “ di cui non ha mai fatto parte, nonché che la trasformazione non poteva essere attuata in seguito all'estinzione del determinata dal d.l. “taglia enti” e, CP_1 di conseguenza, l'odierno appellato deve essere considerato ente nuovo rispetto a quello costituito il 23.8.2000, come tale non titolato ad agire nei confronti della
. Parte_2
Osserva che rilievo è infondato per quanto già esposto , ovvero che il CP_1 appellato non rientra tra gli enti soppressi per legge, non si è mai estinto, ha proseguito legittimamente la sua attività alla quale la ha continuato a partecipare Parte_2 attivamente. Inoltre, con la delibera consortile del 30.12.2010 la durata del CP_1 veniva prorogata al 31.12.2020 trasformandolo in “ ente di funzione e gestione “ per come previsto dall'art.8 dello Statuto. Da quest'ultima delibera risulta che è seguita alla delibera di approvazione di 23 Comuni su 36 enti partecipanti al consorzio, rappresentanti il 55,40% delle quote di partecipazione per cui la è rimasta Parte_2 sempre ente consorziato per non avere esercitato il recesso individuale previsto dall'art.47 dello Statuto. In conclusione l'ente oggi appellato non è di nuova costituzione, bensì il medesimo originariamente costituto con scadenza al 31.12.2010 , prorogato fino al 31.12.2020 con modifica della sua natura ai sensi dell'art.8 dell'originario Statuto, norma quest'ultima non in contrasto con l'art. 2, comma 186 della legge n.191/2009, per cui è titolato ad agire in giudizio per il recupero delle annualità di quote di partecipazione riconosciute come dovute dalla sentenza gravata;
-quanto alla dovutezza della quota relativa all'anno 2010 il Tribunale ha correttamente motivato commentando quanto previsto all'art.1, comma 6, dello Statuto per come modificato dalla deliberazione dell'Assemblea consortile n.11/2009 a cui partecipava anche un delegato dell'appellante , nonché sulla base della successiva deliberazione , sempre alla presenza di delegato provinciale, del 6.5.2010. Conclude chiedendo di respingere l'appello perché infondato in fatto e diritto;
di confermare la sentenza gravata con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio.
Alla prima udienza seguivano più rinvii. Da ultimo , stabilita con decreto la trattazione dell'udienza del 4.12.2023 a norma dell'art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 21.12.2023, a causa veniva assegnata a sentenza con i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sostiene che la sentenza impugnata è viziata Controparte_3 sia nel rito che nel merito : nel rito per avere il primo giudice rigettato l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario e quella di legittimazione ad agire del sull'errato presupposto che le ragioni poste dall'appellato a base della CP_1 richiesta di emissione del Decreto ingiuntivo costituissero diritto soggettivo mentre, al contrario, avendo questo giudizio come oggetto il pagamento di quote consortili , ossia una pretesa creditoria , rientra nella materia di esecuzione degli accordi tra soggetti pubblici ex art. 15 della legge n.241 del 1990 , nonché nell'esercizio dei poteri autoritativi dell'Ente e nell'art.26 del D.L. n.112/2008 e, quindi comunque, nella giurisdizione del giudice amministrativo;
nel merito per avere ritenuto fondata la richiesta di pagamento delle quote consortili per gli anni dal 2007 al 2010 nonostante il opposto era Ente soppresso ai sensi dell'art.26 del D.L. n.112/2008, CP_1 recepito dall'appellante con la delibera del Consiglio Provinciale n.36 del 2009. 1) Il rilievo relativo alla carenza di giurisdizione del giudice ordinario è infondato in quanto la Suprema Corte di Cassazione detta da tempo il principio secondo cui “ è devoluta alla cognizione del giudice ordinario la controversia concernente l'obbligo di un comune consorziato di contribuire alle spese sostenute dal , ovvero CP_1 concernente la determinazione della loro entità, con riferimento alle somme dovute per il periodo successivo alla fase di liquidazione del medesimo , atteso che CP_1 la questione , non essendo riconducibile ad un procedimento amministrativo , né riguardando l'estrinsecazione di poteri autoritativi, ha ad oggetto posizioni di diritto soggettivo derivanti dalle ragioni di credito fatte valere dal e non rientra tra CP_1 quelle concernenti la formazione, la conclusione ed esecuzione di un accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art.15, l. n. 241 del 1990” (Cass.. sez.un., 22.12.2009, n.26972 ) , nonché che “ è devoluta alla cognizione del giudice ordinario la controversia concernente l'esistenza dell'obbligo di un comune consorziato di contribuire alle spese consortili, ovvero alla determinazione della loro entità , afferendo la questione non al cattivo uso di un potere pubblicistico, ma al diritto soggettivo a non essere obbligato a prestazioni patrimoniali fuori dai casi previsti dalla legge , e ciò anche nel caso in cui l'atto presupposto sia stato adottato in carenza di potere…” ( Cass, sez.un., 11.2.2022, n.4512). Pertanto, applicando al caso in esame tali principi, la pretesa creditoria del
[...] nei confronti della ex provincia di IO IA , non venendo Controparte_1 in rilievo situazioni riconducibili ad accordi tra enti pubblici ex art.15 della legge n.41/1990, né situazioni relative a poteri autoritativi dell'Ente , attiene a posizioni di diritto soggettivo tutelabili davanti al giudice ordinario. Tanto esclude la giurisdizione del giudice amministrativo e afferma la legittimazione del appellato ad agire davanti al giudice ordinario per il pagamento delle CP_1 quote consortili non corrisposte. 2) Venendo al merito delle altre questioni sollevate dall'appellante va premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti incidente sulla ripartizione dell'onere della prova per cui , spetta al creditore opposto la prova del fatto costitutivo del credito e al debitore opponente quella dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dell'opposto ad ottenere la prestazione richiesta. Dunque spetta all'opposto provare l'adesione della ex Controparte_1 al mediante la produzione dello Statuto Parte_2 CP_1 approvato dall'Assemblea costituente dello stesso il 23.8.2000 e delle delibere dell'Assemblea consortile relative al riparto delle quote di partecipazione;
spetta alla Provincia opponente provare i fatti estintivi del credito, modificativi o impeditivi del credito azionato. Secondo l'appellante niente è dovuto all'appellato perché ente estinto ai sensi dell'art.26 del D.L. n.112/2008 e della delibera del Consiglio Provinciale n.36 del 2009, ormai inoppugnabile , avente ad oggetto la presa d'atto dell'avvenuta estinzione per legge del perché ente pubblico non economico partecipato CP_1 dall'amministrazione provinciale. La norma dell'art.26 del DL. n. 112/08 , dispone che sono soppressi al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto “ gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità , nonchè quelli di cui al comma 636, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.244…..”. La disposizione si applica quindi ai soli enti pubblici non economici, da considerare soppressi per legge , senza necessità di ulteriori atti di volontà degli enti partecipanti agli stessi che nel caso di specie secondo l'appellante è la delibera n.36 del 2009. Dall'art.2 , comma 1, dello Statuto del risulta che “ ha personalità giuridica CP_1 ed è disciplinato dalle norme dettate per gli enti locali in base al disposto del richiamato Decr.Leg. 267/2000 “; nell'art.3, comma 7, dello Statuto è previsto che “Il
deve tendere a fornire ai cittadini servizi di qualità migliore , più efficaci, più CP_1 efficienti e più economici rispetto a quelli forniti dai comuni individualmente “ e, all'art.43, comma 1 che “ I uniforma la propria attività al principio contabile CP_1 del pareggio tra entrate e spese “. Dall'esame delle disposizioni statutarie e dall'applicabilità del succitato T.U.E.L. discende che “ “ ha propria autonomia organizzativa e di spesa per Controparte_1 cui, secondo la prevalente giurisprudenza dei giudici di legittimità , di merito e amministrativi citata dal primo giudice , è proprio l'equilibrio fra costi e ricavi sussistente in concreto quando l'ente svolge un'attività funzionale non soltanto al perseguimento di fini sociali , ma anche al procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi che esclude l'appartenenza del Consorzio appellato alla categoria degli enti pubblici non economici e, dunque, in quelli soppressi per legge. Consegue che la delibera del Consiglio Provinciale n.36/2009 è viziata da errore nella qualificazione giuridica del come ente pubblico non economico e, quindi, CP_1 non può essere applicata al caso di specie nemmeno in termini di esercizio di poteri autoritativi della non risultanti tra l'altro né da detto atto , né da altro Parte_2 documento. La disapplicazione per tale ragione della delibera n.36/2009 comporta anche che l'appellato non è obbligato a predisporre il piano finale di liquidazione previsto dall'art. 47, comma 3, dello Statuto. E, non risultando dagli atti di causa nessun atto di recesso anticipato o di modifica della natura del fino all'anno 2010, la stessa non CP_1 può valere nemmeno come atto di recesso implicito dal in quanto il recesso CP_1 di un ente consorziato prima della scadenza ( stabilita nello Statuto al 31.12.2010) può avvenire con preavviso di un anno decorso il primo quinquennio per come previsto dall'art.46, comma 2 dello Statuto o in caso di modifiche strutturali dell'ente previste nel successivo art.47 del più volte citato Statuto. Che è la stessa a ritenere “ “ ente non soppresso per Parte_2 Controparte_1 legge o in conseguenza della delibera n.36/2009 si ricava dalla partecipazione di suoi delegati alle tre delibere allegate dalla parte appellata. Infatti , partecipa alla delibera n.11 del 16.11.2009 di modifica dello statuto consortile e alle successive n.12 del 20.11.2009 e n.6 del 6.5.2010 .
In particolare, il delegato della approva la “Ripartizione delle quote di Parte_2 partecipazione al per l'anno 2010 “ , ripartizione che costituiva l'oggetto CP_1 della delibera consortile del 6.5.2010. Pertanto, avendo partecipato alla modifica dello Statuto consortile il 16.11.2009 e alla ripartizione delle spese anche per l'anno 2010 dovute in base allo statuto modificato, modifiche che comunque non permettono di ritenere la creazione di un nuovo consorzio sostitutivo del precedente, le censure mosse alla decisione risultano infondate. 3) Per quanto attiene il regolamento delle spese del giudizio, non avendo “ CP_1
“ impugnato la compensazione per come statuita dal giudice di primo grado
[...]
e avendo chiesto la condanna della parte appellante al pagamento delle sole spese del giudizio d'appello, seguono la soccombenza per questo grado . Tenuto conto dell'ordinarietà delle questioni trattate consistenti in una riproposizione di quelle trattate in primo grado, si liquidano, in favore del OP
, in persona del Presidente pro tempore, nei minimi del V scaglione del
[...]
D.M. n.147/2022, ( tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00) , in complessivi euro 7.160,00, di cui euro 1.489,00 per fase di studio, euro 956,00 per fase introduttiva, euro 2.163,00 per fase di trattazione ed euro 2.552,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, si dà atto di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di IO IA, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
di IO AL , in persona del Sindaco pro Parte_1 tempore, con atto di citazione notificato con PEC del 20.6.2018 nei confronti del CONSORZIO fra , in persona del OP
Presidente pro tempore, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) rigetta l'appello;
2 condanna la , in persona del Sindaco Controparte_3 pro tempore, al pagamento, in favore del OP
, in persona del Presidente pro t
[...] giudizio che liquida in complessivi euro 7.160,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, dà atto di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello IO IA , 21/07/2025.
La Giud.Aus. est.
(dott.ssa Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________ La Corte di Appello di IO IA, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere ,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 542/2018 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 4.2.2023 e vertente
T R A
di IO AL (c.f. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura dell'Ente, in IO IA, via Monsignor Ferro, 1/B, rappresentata e difesa dall'avv. MICELI ANTONIO MASSIMILIANO giusta procura in atti ,
APPELLANTE E (c.f. Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Marina di Gioiosa Jonica, via Montezemolo, 19, nell' studio dell'avv. TROPIANO GIANCARLO , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
APPELLATO OGGETTO: - Appello avverso la sentenza del Tribunale Locri CP_1
n.520/2018, pubblicata il 12.4.2018 .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In primo grado la vertenza nasce dall'opposizione proposta dalla Parte_2
avverso il D.I. n.196/2016 con cui il Tribunale di Locri su richiesta del
[...] le intimava il pagamento in favore di quest'ultimo Controparte_1 della somma di euro 149.964,93 , oltre interessi e spese, richiesta per il mancato versamento delle quote di partecipazione in base all'art.5 dallo Statuto del CP_2
[...
Enti Locali costituito nell'anno 2000 e risultanti dalle delibere dell'assemblea consortile relative al riparto annuale delle quote per gli anni 2007-2015. L'opponente eccepiva preliminarmente l'illegittimità della pretesa creditoria in quanto il era soppresso dal 20.11.2008 a norma dell'art 26 , Controparte_1 comma 1 del D.L. 112/2008 , e non aveva provveduto alla redazione dello stato finale di liquidazione previsto dall'art.47, comma 4, dello Statuto. Inoltre rilevava che: il Consiglio Provinciale aveva preso atto dell'estinzione dell'Ente con delibera n.36 del 2009; dallo statuto consortile, modificato nel 2009 e nel 2010, risultava la variazione della natura dell'Ente divenuto consorzio di “ funzioni e gestione “ ; la modifica non era stata accettata dalla Provincia per come ricavabile dal comma 6 dell'art.1 del nuovo statuto che riserva alla Provincia una quota non superiore al 20% in caso di adesione alle condizioni indicate nello stesso Statuto. Di conseguenza l'opposto non era legittimato a richiedere le quote , il D.I. era nullo e, in ogni caso, andava revocato poiché illegittimo, infondato ed ingiusto. Il opposto contestava l'assunto dell'opponente , chiedeva il rigetto CP_1 dell'opposizione o, in subordine , la conferma dell'ingiunzione per gli anni dal 2007 al 2010. Così instaurato il contraddittorio , la con la prima Parte_2 memoria ex art.183, comma VI, c.p.c. eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del TAR rientrando le quote di partecipazione richieste Pt_2 nella materia di esecuzione degli accordi tra soggetti pubblici ex art.15 della legge 241/1990 e, quindi, nella giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art.133 del D.lgs, n.104/2010. La causa, istruita documentalmente, si concludeva con la sentenza n.520/2018 con cui il Tribunale nella parte motiva rigettava l'eccezione di giurisdizione del giudice amministrativo e di carenza di legittimazione attiva dell'opposto. Nel dispositivo accoglieva parzialmente l'opposizione ; revocava il decreto ingiuntivo n.196/2016; condannava la ( subentrata alla con Controparte_3 Parte_2 legge n.56/2014) al pagamento in favore del della Controparte_1 somma di euro 80.884,06, oltre interessi dalla domanda al saldo, per quote di partecipazione consortile per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 ; condannava l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese del procedimento monitorio;
compensava interamente tra le parti le spese processuali del giudizio di opposizione.
Con atto di citazione notificato con PEC del 20.6.2018 la Controparte_3
impugna la decisione e rileva che :
[...]
-la sentenza è erronea nelle parti in cui ritiene infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario richiamando l'Ordinanza delle S.U. della Corte di Cassazione n. 26972/2009 afferma che “ la pretesa creditoria fatta valere dal CP_1 nei confronti della abbia ad oggetto posizioni di diritto soggettivo la cui Parte_2 regolazione è demandata al giudice ordinario , non venendo in rilievo situazioni relative all'esercizio di poteri autoritativi da parte dell'ente locale”. Il giudicante erra dunque nell'escludere che nella vicenda non vi fosse l'esercizio di poteri autoritativi atteso che il provvedimento in discussione è la delibera n.36 del 2009 con cui il Consiglio Provinciale sopprimeva il Controparte_1 esercitando i poteri autoritativi attribuiti dall'art.2, comma 34 della legge n.244/2007 e dall'art.26 del D.L. n.112/2008. La titolarità di tale potere non è contestata dalla controparte , né è negata dal giudicante, per cui stante la mancata impugnazione assume espressione della volontà autoritativa demandata ex lege alla;
Parte_2
-il giudice di primo grado afferma che la delibera in parola è viziata da errore nella qualificazione del come ente rientrante nella tipologia di enti partecipati CP_1 dalle pubbliche amministrazioni e cancellati all'entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L.n.112/2008. Quindi , ha erroneamente disapplicato la delibera del Consiglio Provinciale per cui, considerato che la qualificazione del come ente partecipato e l'eventuale CP_1 cattivo uso del potere autoritativo esercitato dalla Provincia non rientrano nell'ambito di valutazione del G.O., consegue la giurisdizione del G.A;
-il primo giudice male interpreta la sopra citata ordinanza delle sezioni unite della Corte di Cassazione che si riferisce a deliberazione comunale di liquidazione del contributo ad un , mentre nella fattispecie la domanda avanzata dal CP_1
appellato rientra nella materia di esecuzione di accordo tra soggetti pubblici CP_1 ex art.15 della legge 241/1990 e, come tali rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo.
-la difesa dell'appellante ha pure prospettato l'aspetto contenutistico della delibera n.36/2009 attestante la volontà dell'Ente di recedere dal per cui è pacifico CP_1 che abbia inciso sull'accordo intervenuto tra gli Enti consorziati ex art.31 del d.lgs. n.267/2000 esprimendo la volontà della di cessare la propria partecipazione Parte_2 al in quanto questi svolgeva attività e funzioni coincidenti con quelle CP_1 demandate agli enti locali consorziati ex art.2, comma 34, legge n.244/2007. Ne consegue che , ai sensi delle disposizioni di legge richiamate , non solo il CP_1 doveva essere soppresso come è avvenuto, ma la avrebbe dovuto cessare la Parte_2 propria partecipazione in quanto titolare di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle demandate e svolte dalla stessa;
Parte_2
-la sentenza è erronea nella parte in cui ritiene infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del sollevata dall'appellante nell'atto di opposizione al CP_1
D.I. Su questo punto il primo giudice ritiene che la natura del è di Ente Pubblico CP_1
Territoriale e non di Ente Pubblico non economico;
da ciò fa discendere che il non sarebbe stato soppresso e non avrebbe l'obbligo di redigere il piano CP_1 finale di liquidazione ex art.47 dello Statuto. Ma il giudicante contraddice se stesso quando afferma che il carattere di economicità di un ente pubblico si identifica “ con la presenza di un modulo organizzativo tipico dell'impresa ex art.2082 c.c. a sua volta riscontrabile nel caso di specie dall'esame dello Statuto di “ “. Controparte_1
Pertanto seguendo il ragionamento del Tribunale al appellato non CP_1 sarebbero applicabili le norme sugli enti locali in quanto avrebbe carattere economico e un modello organizzativo d'impresa. In verità i consorzi di funzioni previsti dall'art.31 del d.lgs, n.267/2000 sono enti pubblici strumentali a carattere non economico considerato che effettuano attività per conto degli enti pubblici consorziati senza rischio d'impresa stante la copertura dei costi di funzionamento a carico degli enti stessi. Nella fattispecie l'art.3 dello Statuto del individua gli scopi , mentre l'art.5 CP_1 disciplina costi e disavanzi . Ne consegue che “ “ stante il richiamo all'art.31, d.lgs 267/2000 ha Controparte_1 natura di ente pubblico non economico e come tale è tra gli enti da sopprimere in base al D.L. 112/2008 , così come è avvenuto con la delibera 36/2009 e per come ritenuto dal Consiglio di Stato con la sentenza n.1842/2015 e dalle sezioni unite della Corte di Cassazione con le sentenze n.ri 1132/2000 e 15661/2006;
-il giudicante omette di valutare le deduzioni dell'opponente sull'estinzione del e sulla costituzione di uno nuovo. Dalla lettura dello Statuto è evidente la
CP_1 volontà dei consorziati, tra i quali non rientra la , di Parte_2 procedere alla costituzione di un nuovo soggetto giuridico non, come sostenuto dalla controparte , la proroga del precedente. Infatti, ai sensi dell'art.8, comma 2, dello Statuto del soppresso la modifica della natura doveva essere approvata
CP_1 dall'Assemblea del , previa delibera da parte del Consiglio degli Enti
CP_1 consorziati . Parimenti , ai sensi dell'art.46, comma 1, del medesimo Statuto , la durata del prevista sino al 31.12.2010 poteva essere prorogata solo previa delibera
CP_1 dei Consigli degli Enti consorziati. Il Consiglio Provinciale non ha mai deliberato la modifica della natura del ,
CP_1 ovvero la proroga ma, al contrario , ha deliberato la soppressione e, quindi, il non risulta legittimamente prorogato, né lo poteva Controparte_1 essere in base all'art. 2, comma 186, della legge 191/2009, che ha disposto la soppressione dal 1° gennaio 2010. Ne consegue che il o con la delibera n.36/2009 , o con la disposizione
CP_1 appena richiamata, è stato soppresso ed il nuovo soggetto non aveva legittimazione ad agire nei confronti della appellante per crediti anteriori al 20.11.2008 o Parte_2 comunque anteriori all'1.1.2010;
-la sentenza risulta, poi, erronea nelle parti in cui afferma che la Controparte_4 ha continuato ad essere membro del almeno sino al
[...] CP_1
16.11.2000 , nonché che deve ritenersi provata la dovutezza delle quote di partecipazione per gli anni 2007, 2008 e 2009. Tali affermazioni sono frutto di erronee considerazioni del giudicante circa la mera partecipazione di rappresentanti dell'appellante alle riunioni del . Infatti, la CP_1 mera presenza alle riunioni non potrebbe in nessun caso comportare un impegno dell'Ente in mancanza di un'esplicita adesione da deliberare dal Consiglio Provinciale, unico organo titolato e competente a farlo, delibera ed impegno inesistenti;
-ancora, è erronea la sentenza nel punto in cui afferma la dovutezza del contributo consortile per l'anno 2010 come conseguenza della partecipazione , di anno in anno, alle assemblee consortili. Il ragionamento è contrario ai principi amministrativi e di contabilità pubblica, nonché alle competenze funzionali disciplinate dal d.lgs. 267/2000. Conclude chiedendo , in rito, di dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del TAR – Sezione di IO IA , o il difetto di legittimazione attiva del Pt_2 appellato;
nel merito , di dichiarare non dovute le quote di partecipazione CP_1 per le annualità 2007,2008, 2009 e 2010; di dichiarare il diritto dell'appellante alla restituzione delle somme che saranno corrisposte in forza della sentenza impugnata e di condannare l'appellato alla restituzione delle stesse, nonché al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio.
Il nella comparsa di costituzione e di Controparte_1 risposta deduce che :
-l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'appellante è stata correttamente disattesa dal primo giudice che evidenzia in sentenza che oggetto di questo giudizio è l'opposizione della concernente il mancato versamento al Parte_2 [...] delle quote annualmente dovute a titolo di partecipazione OP per 200/1000 . Fatta tale premessa richiama l'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n.26972/2009 secondo cui vanno ricondotte nell'alveo della giurisdizione ordinaria le controversie attinenti a rapporti di credito tra un ente consortile e gli enti consorziati anche quando gli stessi hanno natura di enti pubblici. Per l'effetto, ha ritenuto che la pretesa creditoria del nei confronti della ha ad CP_1 Parte_2 oggetto posizioni di diritto soggettivo la cui regolazione spetta al g.o. non venendo in rilievo situazioni relative all'esercizio di poteri autoritativi dell'Ente . In ordine , poi, alla rilevanza in questo giudizio della delibera consiliare n.36/2009 richiamata dalla quale fatto estintivo e/o impeditivo della pretesa azionata in Parte_2 monitorio e, quindi, a sostegno dell'eccezione di inesigibilità del credito, il giudicante spiegava correttamente che spetta al g.o. il potere di disapplicarla, mentre spetta al g.a. il potere di espungerla dall'ordinamento in caso di esercizio viziato del potere autoritativo della pubblica amministrazione. Nel caso di specie la delibera è stata considerata dal giudice ordinario priva di effetti estintivi e/o impeditivi del credito vantato dal con conseguente CP_1 disapplicazione. Il fatto che non sia stata impugnata davanti al TAR – e perciò divenuta inoppugnabile- non impedisce che il g.o. la disapplichi nel caso concreto afferente a diritti soggettivi atteso che l'inoppugnabilità concerne la sola tutela degli interessi legittimi. Quanto detto è sufficiente a contrastare sul punto i rilievi avversari ma in ogni caso preme al deducente soffermarsi su altro aspetto dell'eccezione , ossia il tentativo di attribuire alla sopra richiamata pronuncia del S.C. significati deversi da quelli effettivi. Infatti la Suprema Corte ha affermato che “ E' evidente la natura sicuramente non autoritativa degli atti amministrativi adottati dal e, cioè, da uno degli enti CP_6 consorziati ed incidenti sul vincolo consortile. Pertanto, anche con riferimento alla predetta pretesa del , la controversia non è riconducibile a quelle di cui al CP_1 combinato disposto di cui alla L.n.241 del 1990, artt.11 e 15 ” . L'appellante pur partendo da detto principio ignora volutamente che l'eccezione di inesigibilità del credito da lui stesso proposta si basa proprio su un atto di ente consorziato eventualmente incidente sul vincolo consortile e non certo su di un provvedimento di esercizio del potere pubblicistico avete natura autoritativa;
-nulla ha a che vedere l'esercizio dei poteri attribuiti dall'art.2, comma 34, legge 244/2007 che si riferisce al diverso potere dei comuni e delle provincie di provvedere alla soppressione degli enti, agenzie e organismi, comunque denominati, istituiti dai medesimi enti locali nell'ambito della rispettiva potestà regolamentare e titolari di funzioni coincidenti con quelle svolte dagli enti medesimi. Nel caso di specie la soppressione invocata dall'appellante scaturirebbe direttamente dalla legge , ovvero dall'ar.26 del D.L. 112/208 per cui delle due l'una : o la soppressione del scaturirebbe dal potere autoritativo Controparte_1 sancito dal'art.2, comma 34, l. n.244/07 o dalla legge per effetto del citato decreto
“taglia enti”, senza necessità di alcun atto di volontà da parte della p.a. Ora, che non ci si trovi difronte alla prima ipotesi si ricava dalle difese dell'appellante e dal contenuto della delibera n.36/2009 visto che afferma di avere preso semplicemente atto dell'estinzione ope legis del . Quindi le asserzioni dell'appellante, CP_1 laddove continua a sostenere che la deliberazione in questione rappresenta esercizio di potere pubblicistico autoritativo, sono contraddittorie e temerarie. Diversamente, il fatto che ci si trovi, o meno, difronte alla seconda delle due ipotesi , è questione affrontata dal g.o. in maniera conforme al principio dettato dal S.C. e quindi nella piena sussistenza della sua giurisdizione. Per tali valide e incontestabili ragioni il giudicante ha correttamente dichiarato l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione;
-superata l'eccezione, il giudicante valutava la delibera n.36/09 sotto il profilo dell'applicazione o disapplicazione e, posto che ogni autorità giudiziaria applica gli atti amministrativi solo se conformi alle leggi, qui l'ha correttamente considerata priva di effetti estintivi e/o impeditivi del credito azionato . In particolare, il giudice a quo ha correttamente ritenuto erronea la delibera 36/09 nella parte in cui prende atto della soppressione ex art 26 del D.l. 112/08, nel senso di essere viziata da errore sulla qualificazione dello stesso ente come rientrante tra la tipologia di ente partecipato dalle p.a. e cancellati dalla legge di conversione del summenzionato decreto legge , con la conseguenza che non si applica alla fattispecie e non ne consegue per il l'obbligo di redigere il piano finale di liquidazione CP_1 ex art.47, c.3 del suo Statuto;
-fatta tale valutazione il primo giudice rigettava l'eccezione di mancanza di legittimazione ad agire del , rigetto impugnato dalla CP_1 Controparte_3
che continua a ribadire che “…… i non è
[...] Controparte_1 certamente un ente locale territoriale, è disciplinato dalle norme sugli enti locali stante il richiamo dell'art.31 del d.lgs.267/2000, ma ha natura di ente pubblico non economico. Come tale , detto rientra nella previsione normativa dell'art.26 CP_1 del D.L. n.112/2008 con la conseguenza che lo stesso doveva essere soppresso, così come avvenuto con la deliberazione n.36/2009 “, nonché a sostenere che la sentenza impugnata omette di valutare l'applicabilità dell'art.2, comma 34, legge 244/2007 per come richiamata nella delibera. L'impugnativa posta in tali termini è infondata in quanto la valutazione sull'applicabilità della disposizione succitata è insita nella sentenza e, in particolare nella parte in cui statuisce che la soppressione ex lege prevista dal D.L. 112/08 (applicabile agli enti pubblici non economici di cui il non fa parte) consegue Controparte_1 di diritto all'entrata in vigore di detta normativa , senza necessità di alcun atto di volontà da parte delle p.a. partecipanti agli stessi. Anche in questo caso delle due l'una : o la soppressione scaturisce dal potere autoritativo della appellante, o dalla legge senza necessità d'intervento della Parte_2
. Nessuna delle due ipotesi è applicabile al in Parte_2 Controparte_1 quanto non è ente pubblico non economico , ma ente pubblico territoriale costituito ai sensi del'art.31 del T.U.E.L. tra 40 Comuni e l'Amministrazione Provinciale di IO IA;
è dotato di personalità giuridica e di autonoma struttura organizzativa;
è soggetto alla normativa sugli enti locali in base all'art.2, comma 2 , d.lgs 267 /2000. A dimostrazione di ciò il primo giudice reputa probante l'art.2 dello Statuto consortile e l'attestazione rilasciata dalla Prefettura di IO IA il 5.12.2003.
Il giudice a quo esclude che possa essere qualificato ente pubblico Controparte_1 non economico soffermandosi sul carattere di economicità per come definito dalla prevalente giurisprudenza e, cioè, come “ equilibrio” tra costi e ricavi sussistente in concreto quando l'ente svolge attività funzionale non soltanto per il perseguimento di fini sociali, ma anche al procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi;
carattere , quindi, identificato con la presenza di un modulo organizzativo tipico dell'impresa ex art.2082 c.c. per come emergente dagli artt. 3 , 7 e 43, comma 1, dello Statuto del . CP_1
Dunque la contraddizione in cui secondo l'appellante incorre il giudice a quo su tale punto è infondata e temeraria . Agli atti non esiste alcun elemento che possa far ritenere operante la deroga disposta dall'art.2, comma 2, d.lgs 267/2000 ai sensi del quale sono esclusi dall'applicazione delle norme sugli enti locali i consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica . In ogni caso agli atti non esiste alcun elemento che possa far ritenere ente pubblico non economico. Controparte_1
Esclusa l'applicabilità dell'art.26 del D.L. 112/2008 al appellato poiché non CP_1 rientrante nella categoria degli enti pubblici non economici, nessuna efficacia giuridica può essere attribuita alla delibera n.36/2009 (con cui la Provincia prendeva atto della fantomatica soppressione per legge dello stesso ) che, anzi, risulta emessa da soggetto sfornito di titolo a deliberare autonomamente la soppressione del Consorzio cui partecipa . Al riguardo va richiamato l'art.47 , comma 2, lett.b) dello Statuto secondo cui il può essere sciolto prima della scadenza mediante delibera CP_1 assembleare approvata con il voto favorevole del 50% dei consorziati che rappresentino oltre il 50% delle quote di partecipazione. Tanto vale ad escludere ancora una volta l'applicazione dell'art.2, comma 34, legge 244/2007;
-la delibera in questione non può valere nemmeno come recesso unilaterale poiché le relative procedure , disciplinate dal citato art.47 dello Statuto, non sono mai state poste in essere. Consegue che, mancando il recesso, la è stata Parte_2 un ente consorziato sino al 31.12.2010, ovvero sino alla durata naturale del CP_1 stabilita nell'originario art.46 dello Statuto, con possibilità di proroga. A riprova di ciò la ha continuato a partecipare all'Assemblea consortile Parte_2 anche dopo l'emanazione della delibera n.36/09, ovvero all'Assemblea n.11, del 16.11.2009 avente ad oggetto la modifica dello Statuto , alla n.12 del 20.11.2009, alla n.6 del 6.5.2010, avente ad oggetto la ripartizione delle quote di partecipazione per gli anni 2009 e 2010. L'errore in cui è incorsa l'appellante nell'interpretazione della c.d. legge “ taglia enti “ è evidente ed è dimostrato anche dal fatto che la richiamata delibera n.36/09 ha interessato la soppressione di Enti quali il e Controparte_7 degli istituti universitari della e quello per lo sviluppo economico e sociale del CP_1 basso jonio reggino che avevano natura di ente pubblico non economico e quindi soggetti al D.L. 112/08, contrariamente a “ “ che era ed è ente Controparte_1 pubblico territoriale. E' per tali ragioni che il primo giudice ha ritenuto che la , Parte_2 ora , ha continuato ad essere membro effettivo di “ Controparte_3 CP_1
“ almeno fino al 16.11.2009, data di prima modifica dello Statuto, essendo
[...] inapplicabile la deliberazione n.36/09 fondata su erronea interpretazione della natura giuridica dell'ente appellato;
- la censura la decisione per avere omesso di valutare le sue Controparte_3 deduzioni in ordine all'estinzione del ed alla costituzione di uno nuovo. CP_1
Ribadisce che la modifica dello Statuto trasformava l'ente in “ Consorzio di funzioni e gestione “ di cui non ha mai fatto parte, nonché che la trasformazione non poteva essere attuata in seguito all'estinzione del determinata dal d.l. “taglia enti” e, CP_1 di conseguenza, l'odierno appellato deve essere considerato ente nuovo rispetto a quello costituito il 23.8.2000, come tale non titolato ad agire nei confronti della
. Parte_2
Osserva che rilievo è infondato per quanto già esposto , ovvero che il CP_1 appellato non rientra tra gli enti soppressi per legge, non si è mai estinto, ha proseguito legittimamente la sua attività alla quale la ha continuato a partecipare Parte_2 attivamente. Inoltre, con la delibera consortile del 30.12.2010 la durata del CP_1 veniva prorogata al 31.12.2020 trasformandolo in “ ente di funzione e gestione “ per come previsto dall'art.8 dello Statuto. Da quest'ultima delibera risulta che è seguita alla delibera di approvazione di 23 Comuni su 36 enti partecipanti al consorzio, rappresentanti il 55,40% delle quote di partecipazione per cui la è rimasta Parte_2 sempre ente consorziato per non avere esercitato il recesso individuale previsto dall'art.47 dello Statuto. In conclusione l'ente oggi appellato non è di nuova costituzione, bensì il medesimo originariamente costituto con scadenza al 31.12.2010 , prorogato fino al 31.12.2020 con modifica della sua natura ai sensi dell'art.8 dell'originario Statuto, norma quest'ultima non in contrasto con l'art. 2, comma 186 della legge n.191/2009, per cui è titolato ad agire in giudizio per il recupero delle annualità di quote di partecipazione riconosciute come dovute dalla sentenza gravata;
-quanto alla dovutezza della quota relativa all'anno 2010 il Tribunale ha correttamente motivato commentando quanto previsto all'art.1, comma 6, dello Statuto per come modificato dalla deliberazione dell'Assemblea consortile n.11/2009 a cui partecipava anche un delegato dell'appellante , nonché sulla base della successiva deliberazione , sempre alla presenza di delegato provinciale, del 6.5.2010. Conclude chiedendo di respingere l'appello perché infondato in fatto e diritto;
di confermare la sentenza gravata con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio.
Alla prima udienza seguivano più rinvii. Da ultimo , stabilita con decreto la trattazione dell'udienza del 4.12.2023 a norma dell'art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 21.12.2023, a causa veniva assegnata a sentenza con i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sostiene che la sentenza impugnata è viziata Controparte_3 sia nel rito che nel merito : nel rito per avere il primo giudice rigettato l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario e quella di legittimazione ad agire del sull'errato presupposto che le ragioni poste dall'appellato a base della CP_1 richiesta di emissione del Decreto ingiuntivo costituissero diritto soggettivo mentre, al contrario, avendo questo giudizio come oggetto il pagamento di quote consortili , ossia una pretesa creditoria , rientra nella materia di esecuzione degli accordi tra soggetti pubblici ex art. 15 della legge n.241 del 1990 , nonché nell'esercizio dei poteri autoritativi dell'Ente e nell'art.26 del D.L. n.112/2008 e, quindi comunque, nella giurisdizione del giudice amministrativo;
nel merito per avere ritenuto fondata la richiesta di pagamento delle quote consortili per gli anni dal 2007 al 2010 nonostante il opposto era Ente soppresso ai sensi dell'art.26 del D.L. n.112/2008, CP_1 recepito dall'appellante con la delibera del Consiglio Provinciale n.36 del 2009. 1) Il rilievo relativo alla carenza di giurisdizione del giudice ordinario è infondato in quanto la Suprema Corte di Cassazione detta da tempo il principio secondo cui “ è devoluta alla cognizione del giudice ordinario la controversia concernente l'obbligo di un comune consorziato di contribuire alle spese sostenute dal , ovvero CP_1 concernente la determinazione della loro entità, con riferimento alle somme dovute per il periodo successivo alla fase di liquidazione del medesimo , atteso che CP_1 la questione , non essendo riconducibile ad un procedimento amministrativo , né riguardando l'estrinsecazione di poteri autoritativi, ha ad oggetto posizioni di diritto soggettivo derivanti dalle ragioni di credito fatte valere dal e non rientra tra CP_1 quelle concernenti la formazione, la conclusione ed esecuzione di un accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art.15, l. n. 241 del 1990” (Cass.. sez.un., 22.12.2009, n.26972 ) , nonché che “ è devoluta alla cognizione del giudice ordinario la controversia concernente l'esistenza dell'obbligo di un comune consorziato di contribuire alle spese consortili, ovvero alla determinazione della loro entità , afferendo la questione non al cattivo uso di un potere pubblicistico, ma al diritto soggettivo a non essere obbligato a prestazioni patrimoniali fuori dai casi previsti dalla legge , e ciò anche nel caso in cui l'atto presupposto sia stato adottato in carenza di potere…” ( Cass, sez.un., 11.2.2022, n.4512). Pertanto, applicando al caso in esame tali principi, la pretesa creditoria del
[...] nei confronti della ex provincia di IO IA , non venendo Controparte_1 in rilievo situazioni riconducibili ad accordi tra enti pubblici ex art.15 della legge n.41/1990, né situazioni relative a poteri autoritativi dell'Ente , attiene a posizioni di diritto soggettivo tutelabili davanti al giudice ordinario. Tanto esclude la giurisdizione del giudice amministrativo e afferma la legittimazione del appellato ad agire davanti al giudice ordinario per il pagamento delle CP_1 quote consortili non corrisposte. 2) Venendo al merito delle altre questioni sollevate dall'appellante va premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti incidente sulla ripartizione dell'onere della prova per cui , spetta al creditore opposto la prova del fatto costitutivo del credito e al debitore opponente quella dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto dell'opposto ad ottenere la prestazione richiesta. Dunque spetta all'opposto provare l'adesione della ex Controparte_1 al mediante la produzione dello Statuto Parte_2 CP_1 approvato dall'Assemblea costituente dello stesso il 23.8.2000 e delle delibere dell'Assemblea consortile relative al riparto delle quote di partecipazione;
spetta alla Provincia opponente provare i fatti estintivi del credito, modificativi o impeditivi del credito azionato. Secondo l'appellante niente è dovuto all'appellato perché ente estinto ai sensi dell'art.26 del D.L. n.112/2008 e della delibera del Consiglio Provinciale n.36 del 2009, ormai inoppugnabile , avente ad oggetto la presa d'atto dell'avvenuta estinzione per legge del perché ente pubblico non economico partecipato CP_1 dall'amministrazione provinciale. La norma dell'art.26 del DL. n. 112/08 , dispone che sono soppressi al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto “ gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità , nonchè quelli di cui al comma 636, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.244…..”. La disposizione si applica quindi ai soli enti pubblici non economici, da considerare soppressi per legge , senza necessità di ulteriori atti di volontà degli enti partecipanti agli stessi che nel caso di specie secondo l'appellante è la delibera n.36 del 2009. Dall'art.2 , comma 1, dello Statuto del risulta che “ ha personalità giuridica CP_1 ed è disciplinato dalle norme dettate per gli enti locali in base al disposto del richiamato Decr.Leg. 267/2000 “; nell'art.3, comma 7, dello Statuto è previsto che “Il
deve tendere a fornire ai cittadini servizi di qualità migliore , più efficaci, più CP_1 efficienti e più economici rispetto a quelli forniti dai comuni individualmente “ e, all'art.43, comma 1 che “ I uniforma la propria attività al principio contabile CP_1 del pareggio tra entrate e spese “. Dall'esame delle disposizioni statutarie e dall'applicabilità del succitato T.U.E.L. discende che “ “ ha propria autonomia organizzativa e di spesa per Controparte_1 cui, secondo la prevalente giurisprudenza dei giudici di legittimità , di merito e amministrativi citata dal primo giudice , è proprio l'equilibrio fra costi e ricavi sussistente in concreto quando l'ente svolge un'attività funzionale non soltanto al perseguimento di fini sociali , ma anche al procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi che esclude l'appartenenza del Consorzio appellato alla categoria degli enti pubblici non economici e, dunque, in quelli soppressi per legge. Consegue che la delibera del Consiglio Provinciale n.36/2009 è viziata da errore nella qualificazione giuridica del come ente pubblico non economico e, quindi, CP_1 non può essere applicata al caso di specie nemmeno in termini di esercizio di poteri autoritativi della non risultanti tra l'altro né da detto atto , né da altro Parte_2 documento. La disapplicazione per tale ragione della delibera n.36/2009 comporta anche che l'appellato non è obbligato a predisporre il piano finale di liquidazione previsto dall'art. 47, comma 3, dello Statuto. E, non risultando dagli atti di causa nessun atto di recesso anticipato o di modifica della natura del fino all'anno 2010, la stessa non CP_1 può valere nemmeno come atto di recesso implicito dal in quanto il recesso CP_1 di un ente consorziato prima della scadenza ( stabilita nello Statuto al 31.12.2010) può avvenire con preavviso di un anno decorso il primo quinquennio per come previsto dall'art.46, comma 2 dello Statuto o in caso di modifiche strutturali dell'ente previste nel successivo art.47 del più volte citato Statuto. Che è la stessa a ritenere “ “ ente non soppresso per Parte_2 Controparte_1 legge o in conseguenza della delibera n.36/2009 si ricava dalla partecipazione di suoi delegati alle tre delibere allegate dalla parte appellata. Infatti , partecipa alla delibera n.11 del 16.11.2009 di modifica dello statuto consortile e alle successive n.12 del 20.11.2009 e n.6 del 6.5.2010 .
In particolare, il delegato della approva la “Ripartizione delle quote di Parte_2 partecipazione al per l'anno 2010 “ , ripartizione che costituiva l'oggetto CP_1 della delibera consortile del 6.5.2010. Pertanto, avendo partecipato alla modifica dello Statuto consortile il 16.11.2009 e alla ripartizione delle spese anche per l'anno 2010 dovute in base allo statuto modificato, modifiche che comunque non permettono di ritenere la creazione di un nuovo consorzio sostitutivo del precedente, le censure mosse alla decisione risultano infondate. 3) Per quanto attiene il regolamento delle spese del giudizio, non avendo “ CP_1
“ impugnato la compensazione per come statuita dal giudice di primo grado
[...]
e avendo chiesto la condanna della parte appellante al pagamento delle sole spese del giudizio d'appello, seguono la soccombenza per questo grado . Tenuto conto dell'ordinarietà delle questioni trattate consistenti in una riproposizione di quelle trattate in primo grado, si liquidano, in favore del OP
, in persona del Presidente pro tempore, nei minimi del V scaglione del
[...]
D.M. n.147/2022, ( tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00) , in complessivi euro 7.160,00, di cui euro 1.489,00 per fase di studio, euro 956,00 per fase introduttiva, euro 2.163,00 per fase di trattazione ed euro 2.552,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, si dà atto di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di IO IA, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
di IO AL , in persona del Sindaco pro Parte_1 tempore, con atto di citazione notificato con PEC del 20.6.2018 nei confronti del CONSORZIO fra , in persona del OP
Presidente pro tempore, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) rigetta l'appello;
2 condanna la , in persona del Sindaco Controparte_3 pro tempore, al pagamento, in favore del OP
, in persona del Presidente pro t
[...] giudizio che liquida in complessivi euro 7.160,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/2002, dà atto di avere emesso un provvedimento di integrale rigetto dell'appello IO IA , 21/07/2025.
La Giud.Aus. est.
(dott.ssa Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)