Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 17/04/2025, n. 7655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7655 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07655/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07604/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7604 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Fappani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Provvedimento emesso dal Ministro dell'Interno in data 4.02.2021 n. -OMISSIS- e notificato in data 20.05.2021 con cui si decretava il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla Sig.ra -OMISSIS-, nata a TAPPRIAN (INDIA) in [...] -OMISSIS- e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame introduttivo del giudizio il ricorrente ha impugnato il provvedimento, più puntualmente indicato in epigrafe, di rigetto dell’istanza finalizzata alla concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera f) della Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, domandandone l’annullamento.
Con nota del 4.3.2010 il Ministero dell'Interno le inviava preavviso di diniego ex art. 10 bis legge n. 241 del 1990 evidenziando che in sede di istruttoria procedimentale era emersa la mancata indicazione di alcuni precedenti penali malgrado in sede di presentazione dell’istanza la stessa ricorrente avesse dichiarato di non aver riportato condanne penali.
Con memoria del 1.8.2020 la ricorrente evidenziava che i fatti erano risalenti nel tempo e – soprattutto – che gli stessi erano stati definiti dapprima con un provvedimento di sospensione della pena e successivamente, in appello, con una sentenza di improcedibilità per intervenuta prescrizione.
Malgrado le suddette osservazioni, il Ministero dell'Interno adottava in data 4.2.2021 il decreto di diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana per cui è causa.
1.2. Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce “ violazione di legge sostanziale- eccesso di potere per travisamento dei fatti e per falsa rappresentazione della realtà, per carenza di istruttoria, per carenza di motivazione ”, sostenendo che il precedente penale richiamato nel provvedimento di rigetto a fondamento della mancata coincidenza tra l’interesse pubblico e quello della richiedente riguarderebbe fattispecie dichiarate prescritte e quindi mancherebbe alcuna situazione preclusiva ai sensi dell’art. 6, co. 3, l. n. 91/1992.
2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, depositando documenti e chiedendo il rigetto del ricorso.
3. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 aprile 2025, celebratasi da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso non può trovare accoglimento, non apprezzandosi, nel caso in esame, nessuna arbitrarietà o irragionevolezza nelle valutazioni svolte dall’Amministrazione e poste a fondamento della reiezione della richiesta di riconoscimento, in favore del ricorrente, della cittadinanza italiana.
Giova premettere che, in base a consolidata giurisprudenza: “ Il provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza non è sindacabile per i profili di merito della valutazione amministrativa. Uniche censure che la parte può avanzare sono quelle afferenti ai profili di eccesso di potere, tra i quali è tradizionalmente annoverata l'inadeguatezza ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. I, 30/07/2024, n. 908).
Ed infatti, venendo in rilievo l’esercizio di un potere altamente discrezionale, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino; il vaglio giurisdizionale non può sconfinare, quindi, nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione (ex multis, Cons. St., Sez. IV n. 6473/2021; Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; TAR Lazio, Sez. I ter, n. 3226/2021, Sez. II quater, n. 5665/2012).
Nel caso in esame l’Amministrazione ha negato l’accoglimento dell’istanza sulla base della circostanza che il ricorrente ha riportato in passato, a proprio carico, una sentenza di condanna per maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli – nello specifico la propria figlia – in concorso con il marito (sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Crema del 5.10.2010) e all’atto della presentazione della richiesta qui in commento ha omesso di riferire tale fatto storico.
In questo contesto, il Collegio ritiene che le conclusioni tratte dal Ministero resistente debbano ritenersi congrue rispetto ai presupposti evidenziati, e non inficiate da quanto osservato in ricorso, essendo l’Amministrazione pervenuta ad un giudizio di inaffidabilità e mancata integrazione del richiedente nella comunità nazionale alla luce del precedente penale emerso a suo carico: detta valutazione non risulta affetta dal vizio di eccesso di potere denunciato, in quanto ispirata dall’esigenza di assicurare preminente tutela ai principi fondamentali della convivenza sociale e dell’ordine pubblico.
Neppure appare decisiva l’intervenuta prescrizione, giacché il Ministero ha ritenuto di valutare sfavorevolmente il “fatto storico” incriminato all’esito di un giudizio prognostico sull’affidabilità e sulla compiuta integrazione del richiedente nella comunità nazionale, che non appare affetto da vizi di manifesta irragionevolezza, ciò in adesione del conforme indirizzo per cui “ [s]tante il rilievo del fatto storico integrante una condotta di reato, espressivo della non adesione del richiedente ai valori fondanti dell’ordinamento - e non della condanna penale – nell’ambito del procedimento di concessione, non è sufficiente a dimostrare la palese illogicità della valutazione effettuata il mero rilievo dell’avvenuta archiviazione dei suddetti procedimenti ” (TAR Lazio, V-bis, n. 7222/2025; in senso conforme TAR Lazio, I-ter, n. 17872/2022).
In altri termini, l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l’Amministrazione ritenga che quest'ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità e di osservare l’ordine e la sicurezza nazionale (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 3227/2021; n. 12006/2021 e sez. II quater, n. 12568/-OMISSIS-; Cons. St., sez. III, n. 4121/2021; n. 8233/2020; n. 7122/2019; n. 7036/2020; n. 2131/2019; n. 1930/2019; n. 657/2017; n. 2601/2015; sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999).
Soprattutto, appare determinante la circostanza che il ricorrente non abbia dichiarato l’esistenza di tale vicenda penale all’atto della presentazione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana, in tal modo ponendo in essere una condotta astrattamente idonea a impedire all’Amministrazione la piena ponderazione di ogni elemento utile ad effettuare le proprie valutazioni.
Al riguardo, questo Tribunale non ha mancato attribuire rilievo “ anche [al]la dichiarazione non veritiera fatta dal ricorrente in sede di domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in ordine alla sussistenza degli addebiti contestatigli, la quale è suscettibile di determinare la reiezione della domanda anche a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, essendo indicativa di una non compiuta integrazione e conoscenza dei principi che informano anche il procedimento in questione, che il richiedente ha il dovere di acquisire ” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, 31/08/2020 n. 9289; T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 2944, 2945, 2946, 2947, 3026, 3475 3621 del 2022 e seguenti).
Ciò che rileva, infatti, non è l’astratta riconducibilità del rilevato mendacio dichiarativo alla conseguente fattispecie penale quanto, ancora una volta, la condotta considerata nella sua effettiva consistenza storico-fattuale, ai fini della complessiva valutazione demandata all’amministrazione procedente.
In proposito, il Collegio rammenta che quello disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445 è uno dei sistemi cardine del funzionamento della macchina amministrativa italiana i cui principi, e le sottostanti sanzioni, ben devono essere compresi, conosciuti ed accettati dal soggetto che richiede di far parte della comunità nazionale, con l’ovvia conseguenza che la relativa violazione da parte del richiedente ben può concorrere, in senso ostativo, alla formazione del complessivo giudizio demandato al ministero dell’autorità procedente» (T.A.R. Lazio, Sez. V stralcio, 27 dicembre 2024, n. 23559).
5. Da quanto precede deriva l’infondatezza del ricorso, che va perciò respinto.
6. La natura della controversia in esame e la considerazione del complesso delle circostanze sottoposte all’attenzione di questo Giudice giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
B) Condanne penali e reati
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ciro Daniele Piro | Tito Aru |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.