Sentenza 1 settembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3S, sentenza 01/09/2023, n. 13535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13535 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/09/2023
N. 13535/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05327/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5327 del 2017, proposto da Azienda Vinicola Rivera Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Paolo Bello, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Arnaldo Del Vecchio in Roma, viale Giuseppe Mazzini 73;
contro
Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Orlando, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sistina n. 48;
per l'annullamento
della nota prot. GSE/P20170028684 del 30.03.2017, notificata a mezzo pec in pari data, con cui il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a., al termine del procedimento di verifica ai sensi dell'art. 42, D. lgs. n. 28/2011 e D.M. 31 gennaio 2014, condotto sull'impianto fotovoltaico n. 673100, ha comunicato che <<la tariffa incentivante da riconoscere all'impianto è quella spettante agli “altri impianti fotovoltaici”, in misura pari a 0,264 €/kWh, derivandone la necessità di effettuare i relativi conguagli>> e ha stabilito che la medesima comunicazione <<costituisce addendum alla convenzione già stipulata per il riconoscimento della tariffa incentivante in Conto Energia>>; del verbale di sopralluogo FTV del 13.4.2015; della comunicazione di avvio del procedimento di verifica relativo al predetto impianto; nonché di ogni altro atto, ancorché non conosciuto, ad essi comunque connesso, presupposto e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gse - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 luglio 2023 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio vengono impugnati gli atti indicati in epigrafe e se ne chiede l’annullamento.
2. I motivi di ricorso attengono a “ 1. Violazione e falsa applicazione dell’Allegato 2 al D.M. 5 maggio 2011 e dell’art. 1 co.1 lett. a) d.P.R. n. 412/1993. Violazione e falsa applicazione delle “Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal D.M. 5 maggio 2011 - giugno 2012”. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erronea presupposizione, illogicità, irragionevolezza manifesta .”.
3. Il resistente GSE si è costituito in giudizio impugnando e contestando le pretese ricorsuali.
4. All’udienza in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.
5. Ad avviso del Collegio il ricorso è infondato e va respinto.
6. La controversia che qui occupa afferisce alla richiesta di annullamento del provvedimento di riduzione delle tariffe incentivanti disposto dal GSE per un impianto fotovoltaico sito nel Comune di Andria (BA) di proprietà della ricorrente.
In particolare, la tariffa incentivante inizialmente attribuita per impianti ricadenti nella tipologia “impianti su edifici”, pari a 0,299 €/kWh, è stata ricondotta alla tipologia “altri impianti fotovoltaici”, per una misura pari a 0,264 €/kWh.
Nell’ambito delle attività di verifica, sarebbe emerso che l’impianto fotovoltaico di cui si discorre sarebbe stato installato in parte sulla copertura di un edificio ed in parte su due tettoie in lamiera metallica, denominate D1 e D2 nella planimetria del progetto realizzato.
7. La ricorrente ritiene che, ai fini del riconoscimento della tariffa incentivante richiesta, l’Allegato 2 al D.M. 5 maggio 2011, che disciplina la materia, deponga in senso a lei favorevole, perché prevede che “ i moduli devono essere posizionati su un edificio così come definito dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e ricadente in una delle categorie di cui all’art. 3 del medesimo decreto ”.
Ed in base al menzionato art. 1 del d.P.R. n. 412/1993 per edificio deve intendersi “ un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno ”.
Secondo la ricorrente, tale disposizione, omettendo un riferimento alla mancanza di aperture, e richiedendo, invece, altri elementi caratteristici rinvenibili nella costruzione di cui trattasi, deporrebbe in suo favore.
Nel caso di specie, infatti, il manufatto sarebbe delimitato da pareti che, sebbene non a tutt’altezza per l’intero perimetro, delimiterebbero comunque un volume ben definito, al cui interno, pure ripartito da tramezzature, troverebbero collocazione gli impianti tecnologici a servizio dell’attività produttiva svolta dalla ricorrente.
In dettaglio, il manufatto in questione si caratterizza, anzitutto, per un piano di calpestio interrato e, quindi, più basso rispetto al “piano di campagna” di almeno 3 mt., e l’intera costruzione risulterebbe delimitata perimetralmente da muri di contenimento in cemento armato alti 3,57 mt.; detti muri, proseguono poi fuori terra, sviluppandosi in parte a tutt’altezza (quali elementi di sostegno della copertura) e in parte poco oltre la linea del piano di campagna.
Le caratteristiche costruttive del manufatto in parola rispetterebbero quindi la nozione di cui al d.P.R. n. 412/93 nella parte in cui si riferisce a “strutture edilizie esterne”, “che delimitano uno spazio di volume definito”, senza menzionare pareti prive di aperture, né muri “a tutt’altezza”.
Sarebbe insomma decisiva la presenza di elementi costruttivi (“strutture edilizie”) suscettibili di “delimitare uno spazio”, così dando luogo ad un volume.
8. Invece, in base alla prospettazione della resistente, risultando incontestata la presenza di ampie aperture laterali, assumerebbe rilievo la giurisprudenza sia di primo che di secondo grado che esprime concetti opposti a quelli della ricorrente, di guisa che la definizione di “edificio” nella materia degli incentivi agli impianti fotovoltaici si traduce inevitabilmente nella nozione di volume “chiuso” ( ex multis , Tar Lazio, Sez. III ter, 20 febbraio 2023, n. 2872; ibidem n. 8257/2022; Consiglio di Stato, nn. 462/2207 e 2577/2022).
9. Ad avviso del Collegio non sussistono ragioni per modificare l’orientamento della Sezione competente alla cui stregua: “ l’elemento della chiusura, sebbene non espressamente previsto dalla norma citata, deve infatti ritenersi un requisito strutturale, funzionale e connaturato alla tipologia degli edifici rispetto ai quali il decreto riconosce la possibilità di ottenere la certificazione energetica ” (Tar Lazio, Sez. III ter, n. 2872/2023).
Come infatti osservato anche dal Consiglio di Stato, gli edifici di cui all’art. 3 del d.P.R. n. 412/93 sono classificati in base alla loro destinazione d'uso secondo specifiche categorie, “ tutte caratterizzate dall’essere strutture sostanzialmente chiuse ”, dovendosi “ individuare il fine pratico per il quale il DM del 2011 ha operato il rinvio al d.P.R. n. 413, e cioè quello di fare riferimento alla normativa generale più vicina alla questione energetica ” (cfr. Cons. Stato, sentenza n. 462/2022).
Nel caso di specie, assodato che all’esito della verifica istruttoria è incontestato che l’impianto fotovoltaico sia installato su una struttura aperta sui lati, elemento peraltro lealmente ammesso dalla stessa ricorrente, ed emergente anche dalla documentazione fotografica allegata, è inevitabile concludere per l’infondatezza delle argomentazioni ricorsuali.
In effetti, la ricorrente non offre elementi tali da dimostrare la sussistenza di un edificio nel senso che tale nozione assume nell’ambito della materia che occupa e non cita giurisprudenza a lei favorevole, mentre altre pronunzie recenti, mutatis mutandis , confermano quella segnalata dalla resistente (cfr. Cons. Stato, n. 3768/2023).
Parimenti, non è decisiva la funzione produttiva del manufatto, che, in assenza di specifici approfondimenti deduttivi e argomentativi, non dimostra di per sé la sussistenza di un edificio chiuso piuttosto che di una tettoia.
Invece, è significativo, per confermare le tesi della resistente, che, almeno all’epoca della loro costruzione, i manufatti siano stati accatastati come tettoie.
10. Infine, si deve notare che è irricevibile, perché tardiva, inammissibile in quanto non veicolata con motivi aggiunti, e comunque non dimostrata, la contestazione, proposta in sede di memoria di replica della ricorrente, attinente alla presunta sproporzione della misura di riclassificazione dell’intero impianto adottata dal GSE, e basata sulla circostanza che le asserite “tettoie” costituirebbero solo una piccola parte - appena il 27% inferiore ad 1/3 - del totale dell’impianto fotovoltaico.
Ad avviso del Collegio, non sussistono i presupposti per ricavare dal ricorso originario una censura del genere di quella sopra indicata, in quanto detto ricorso, da un lato, si fonda interamente sull’interpretazione (meramente) letterale della normativa pertinente, dall’altro lato, non formula doglianze di carenza di motivazione e/o domande subordinate di annullamento parziale degli atti impugnati.
La documentazione a supporto della lagnanza in esame è altresì del tutto carente, per cui la stessa è anche infondata, non essendo stati depositati documenti idonei a comprovare quanto affermato nella stessa.
11. Le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate vista la peculiarità dei fatti per cui è causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente FF
Emiliano Raganella, Consigliere
Giovanni Caputi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Caputi | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO