Decreto cautelare 15 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 14 marzo 2022
Ordinanza collegiale 28 luglio 2023
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 17/06/2025, n. 4581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4581 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 04581/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00554/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 554 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Laboratorio di Analisi Cliniche “Dr. R. Marino” Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Clarissa Cocchiarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via dei Mille 16.
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rosaria Saturno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via S. Lucia, 81;
Asl 108 - Napoli 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Augusto Chiosi e Rosa Anna Peluso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via Giosuè Carducci n. 61.
nei confronti
Centro Diagnostico Vesuviano S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della delibera della Giunta regionale della Campania n. 354 del 4.8.2021, pubblicata sul BURC n. 112 del 6.12.2021, recante la “Definizione dei limiti di spesa assegnati agli erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per l''esercizio 2021 e, in via provvisoria, per l''esercizio 2022, e autorizzazione alle ASL per la stipula di contratti integrativi per l''esercizio 2021 ai sensi dell''art. 26, commi 2 e 3, del decreto legge 25 maggio 2021 n.73, convertito con modifiche dalla legge 23 luglio 2021 n. 106”, e dei relativi allegati, nella parte relativa ai laboratori di analisi;
- della delibera della Giunta regionale della Campania n. 599 del 28.12.2021, pubblicata sul BURC n. 1 del 3.1.2022, avente ad oggetto la “Assegnazione provvisoria per l''esercizio 2022 dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l''assistenza specialistica ambulatoriale” e dei relativi allegati, nella parte relativa ai laboratori di analisi;
- per quanto di interesse, del decreto del delegato del Direttore Generale della Regione Campania n. 314 dell''1.9.2021, avente ad oggetto la “DGRC del 4.08.2021: Approvazione degli schemi dei protocolli d''intesa con le Associazioni di Categorie e dei contratti ex art. 8-quinquies del D.L.gs. n. 502/1999 e s.m.i. con gli erogatori privati da applicarsi per l''esercizio 2021”;
- per quanto di interesse, della delibera della Giunta regionale della Campania n. 375 del 7.9.2021, pubblicata sul BURC n. 112 del 6.12.2021, avente ad oggetto “Limiti di spesa assegnati agli erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per l''esercizio 2021 ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 354 del 4 agosto 2021: aggiornamento delle clausole inserite negli schemi dei contratti tra le AASSLL e le strutture private accreditate”;
- per quanto di interesse, della nota prot. n. 100 del 26 gennaio 2022 del Coordinatore del Tavolo Tecnico della Specialistica ambulatoriale dell''Asl Napoli 3 Sud avente ad oggetto: “Assistenza Specialistica ambulatoriale: modalità di fatturazione dei corrispettivi, chiarimenti e indicazioni operative in merito all''applicazione dell''art. 7 degli allegati A/4 A/5 A/6 A/7 della DGRC n. 599 del 28/12/2021”;
-di tutti gli atti istruttori, presupposti, connessi e conseguenti ai provvedimenti impugnati, e comunque lesivi degli interessi del ricorrente, nonché di tutti gli atti interni richiamati negli stessi, ivi compresa, ove occorra, e sempre per quanto di interesse, la nota della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale prot. n. 2022.0029303 del 20.1.2022, e le note dell''Asl Napoli 3 Sud prot. n. 297 del 26.01.2022, con la quale il ricorrente è stato convocato per il 28.01.2022 per la sottoscrizione del contratto 2022, prot. n. 505 del 04.02.2022 con la quale il ricorrente è stata diffidato alla sottoscrizione del contratto “entro e non oltre l''11 febbraio 2022”.
Per quanto riguarda depositati il 3/8/2022:
a) della deliberazione della Giunta Regionale della Campania – DGRC – n. 215 del 04.05.2022, pubblicata sul BURC n. 43 del 9.5.2022, avente ad oggetto “Assegnazione per l''esercizio 2022 dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie provate accreditate per l''assistenza specialistica ambulatoriale modifiche e integrazioni alla DGR n. 599 del 28 dicembre 2021” e dei relativi allegati nella parte relativa ai centri di Patologia Clinica;
b) per quanto di interesse della DGRC n. 210 del 04.05.2022, pubblicata sul BURC n. 43 del 9.5.2022, avente ad oggetto “Approvazione del fabbisogno regionale di prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale e degli obiettivi di produzione per le aziende sanitarie pubbliche per gli anni 2022-2023” e dei relativi allegati nella parte relativa ai centri di Patologia Clinica;
c) per quanto di interesse del decreto dirigenziale n. 174 del 05.05.2022 e dei relativi allegati e del decreto dirigenziale n. 173 del 04.05.2022 e dei relativi allegati, entrambi pubblicati sul BURC n. 43 del 9.5.2022;
d) delle comunicazioni della Regione Campania Direzione Generale 4 prot.n.29459 del 20.1.2022 e prot.n.108851 del 28.2.2022, citate nel provvedimento sub c) e delle quali si ignora il contenuto;
e) delle comunicazioni di riscontro delle AA.SS.LL. della Regione Campania, richiamate nel D.D. n.174/2022 e delle quali si ignora il contenuto;
f) della DGRC 21.6.2022 n.309 e dei relativi allegati, pubblicata sul BURC n. 59 del 04.07.2022;
g) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale, comunque lesivo del diritto del ricorrente ivi compresa, ove e se lesiva, la “mozione” n. 36 del 4.2.2022 del Consiglio Regionale della Campania, della quale si ignora il contenuto e tutti provvedimenti impugnati con l''originario ricorso R.G. n. 554/2022.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 16/3/2023:
a) della deliberazione della ASL Napoli 3 Sud n. 1241 del 23.12.2022, avente ad oggetto “Definizione tetti di spesa anno 2022 per la macroarea di assistenza specialistica ambulatoriale in applicazione della D.G.R.C. n. 215/2022 e n. 209/2022 – Adempimenti” e dei relativi allegati nella parte relativa ai centri di Patologia Clinica; b) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale, comunque lesivo del diritto del ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Laboratorio di Analisi Cliniche “Dr. R. Marino” Snc il 10/11/2023:
a) del Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 509 del 31/07/203, avente ad oggetto “Consuntivo anno 2022 dei limiti di spesa per la specialistica ambulatoriale in esecuzione della DGRC n,215/2022” e dei relativi allegati; b) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale, comunque lesivo del diritto del ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Laboratorio di Analisi Cliniche “Dr. R. Marino” Snc il 15/2/2024:
a) del Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale della Campania n. 779 del 21/11/2023, avente ad oggetto “Decreto dirigenziale n. 509 del 31.07.2023. Modifiche ed integrazioni.” e dei relativi allegati; b) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale, comunque lesivo del diritto del ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Laboratorio di Analisi Cliniche “Dr. R. Marino” Snc il 21/3/2024:
a) della Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 800 del 29 dicembre 2023, pubblicata sul B.U.R.C. n. 1 del 2 gennaio 2024, avente ad oggetto: “Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale per l'esercizio 2023 e in via provvisoria per l'esercizio 2024” e relativi allegati;
b) della Deliberazione della ASL Napoli 3 Sud n. 140 del 30 gennaio 2024, avente ad oggetto “Definizione volume massimi di prestazioni e dei correlate limiti di spesa delle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale eccetto FKT, per l'esercizio 2023 ed in via provvisoria per l'esercizio 2024 rideterminati ai sensi della DGRC n. 800/2023” e relativi allegati;
c) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché interno e non noto, comunque lesivo del diritto della ricorrente, ivi compresa la nota dell'Asl Napoli 3Sud prot. 24889 del 30.01.2024 con la quale il ricorrente è stato convocato per il 05.02.2024 per la sottoscrizione del contratto anno 2023 e in via provvisoria anno 2024, nonchè ove occorra il Decreto Dirigenziale dell'ASL Napoli 3 Sud n. 130 del 12.02.2024 avente ad oggetto “DGRC n. 800 del 29.12.2023 recante: Assegnazione dei volumi massimi di prestazioni e dei correlati limiti di spesa alle strutture sanitarie private accreditate per l'assistenza specialistica ambulatoriale per l'esercizio 2023 e in via provvisoria per l'esercizio 2024. Adempimenti attuativi”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e dell’Asl 108 - Napoli 3;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2025 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con il ricorso introduttivo del presente giudizio e con i motivi aggiunti, la struttura sanitaria attrice ha impugnato gli atti di programmazione della spesa sanitaria e di fissazione dei tetti di spesa in epigrafe dettagliati;
Rilevato che si sono costituite in resistenza la ASL Napoli 3 e la Regione Campania;
Rilevato che con ordinanza 14 marzo 2022, n. 474 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare di sospensione degli effetti degli atti impugnati e con successiva ordinanza collegiale 28 luglio 2023, n. 4594, il Collegio ha rilevato una possibile causa di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti in conseguenza della sottoscrizione della clausola di salvaguardia nel contratto di accreditamento;
Rilevato che con atto depositato in data 6 marzo 2025, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito del ricorso;
Rilevato che all’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 27 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
Preso atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. c), del c.p.a.;
L’esito della controversia nonché la particolare complessità e novità delle questioni poste giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Domenico De Falco, Consigliere, Estensore
Danilo Cortellessa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Falco | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO