Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 01/04/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 777/2023 R.G. promossa da
- , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, Parte_1
per procura in atti, dall'avvocato Maria Strazzeri, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in , via G. Donizetti n. 121 Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
- nato a [...] [...] (C.F. , CP_1 Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Antonluca Toro,
elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale di quest'ultimo:
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APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
definitivamente pronunciando, accoglieva parzialmente la domanda di risarcimento proposta da a cagione di infiltrazioni patite nel suo immobile a CP_1
cagione di infiltrazioni di acque provenienti dalla rete fognaria ed idrica comunale,
condannava il a pagare all'attore la complessiva somma di € Parte_1
17.500,00 oltre interessi legali dalla data di esecuzione dei lavori fino al soddisfo,
rigettava le altre domande dell'attore, compensava per il 50% le spese di lite, poneva la rimanente metà delle spese a carico del e compensava tra le Parte_1
parti le spese di CTU.
Ha proposto appello il con atto di citazione notificato il Parte_1
10.6.2023.
All'udienza del 17.3.2025 la causa è stata posta in decisione, essendo stati già
concessi i termini per il deposito delle note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove ha ricostruito i fatti.
L'appellante premette che in seno agli scritti difensivi del non è contenuta Pt_1
alcuna ammissione di responsabilità, stante che il medesimo ha affermato di aver effettuato alcuni interventi di riparazione/sostituzione sul tratto di rete idrica e fognaria in prossimità dell'immobile di parte attrice e che, nonostante l'esecuzione di tali interventi, le infiltrazioni all'interno dell'immobile del non erano né cessate CP_1
né diminuite: ciò conferma che in capo al non può ascriversi alcuna Pt_1
responsabilità.
2 L'appellante richiama la perizia d'ufficio espletata in seno ad altro procedimento giudiziario, nella quale l'ausiliario aveva evidenziato l'impossibilità di individuare la causa delle lamentate infiltrazioni e comunque la non riconducibilità delle stesse a beni di proprietà comunale in quanto aveva rilevato la presenza di una falda acquifera superficiale in zona.
Quanto alla CTU esperita in questo giudizio, prosegue il essa risulta Pt_1
lacunosa, approssimata e contraddittoria. A dire del consulente il sarebbe Pt_1
responsabile dei danni arrecati all'immobile del Toro nella misura del 65% e tale percentuale sarebbe da ricollegarsi a presunti parziali interventi eseguiti sulla rete idrica (senza fornire prove), nonché alla mancata regimazione delle acque “che si infiltrano nei monti”.
Quanto agli interventi, definiti “parziali”, il CTU ne ha invece verificato ed accertato la corretta esecuzione per come si legge nella relazione: “durante lo scavo eseguito si
è potuto constatare che la rete idrico fognaria ubicata in G. Verdi adiacente all'abitazione di parte attrice risulta essere integra”.
Prosegue l'appellante nel senso che il non può essere dichiarato Pt_1
responsabile delle acque dei monti che si infiltrano nell'abitato, non essendo ciò di sua competenza, mentre il suggerimento del CTU relativo alla riparazione delle condotte deve essere considerato come una cautela, non potendo l'Ente intervenire “a caso”.
Ancora, l'appellante valorizza due circostanze rilevate dal CTU: 1) la presenza di una falda superficiale in prossimità dell'immobile; 2) la realizzazione dell'immobile
3 del senza l'adozione delle opportune precauzioni necessarie a cagione della CP_1
natura del suolo.
Di conseguenza, il primo giudice avrebbe dovuto ritenere non raggiunta la prova in punto di responsabilità in capo all'Ente e quindi rigettare le domande.
Inoltre, sostiene il che se è vero che il perito d'ufficio ha riconosciuto in Pt_1
capo al Toro una responsabilità pari al “35% per le modifiche strutturali e l'incremento di carichi eseguiti nel tempo dal proprietario”, tale circostanza avrebbe dovuto indurre il Giudicante ad escludere il diritto dell'attore al risarcimento del danno (vedi le pp. da 9 ad 11 della comparsa di risposta in prime cure) o quanto meno a ridurre del 35% l'importo di € 17.500,00 ex art. 1227 c.c.
Quanto al regime delle spese processuali, sostiene l'appellante che la quantificazione del danno avanzata dal , pari ad euro 23.203,43 è stata ridimensionata ed è stata CP_1
del tutto rigettata la domanda di condanna al ripristino della rete idrico fognaria.
Alla luce di ciò e del fatto che il ha, nel corso degli anni, tentato di Pt_1
comprendere la causa delle infiltrazioni, l'appellante ritiene che ricorressero i presupposti per compensare integralmente le spese di giudizio del primo grado.
L'appello è fondato, nei soli limiti appresso specificati.
Quanto alla responsabilità del il CTU ha effettuato ogni accertamento utile Pt_1
e conducente al mandato conferito, effettuando scavi a circa quattro metri di profondità ed analisi dei prelievi nonché ha reperito ogni documentazione utile, il tutto alla luce della carta geologica della zona: al riguardo si vedano le pagine 1 ad
4 A pagina 12 della relazione (10.1.2017) l'ausiliario così conclude: “Componendo
tutti gli elementi oggetto di esame, il CTU ritiene di potere indicare tra le odierne parti in causa, in ordine alla verificazione dei danni, le seguenti responsabilità
percentuali: - 50% per il mancato, inadeguato e parziali interventi eseguiti nel tempo da parte del - 15% per la mancata esecuzione di un puntuale ed adeguato Pt_1
sistema di regimentazione delle acque meteoriche superficiali a monte del paese;
-
35% per le modifiche strutturali ed incremento di carichi eseguiti nel tempo dal proprietario (costruzione di 2 livelli fuori terra) senza adeguare le fondazioni (Atto di
Comparsa di costituzione e risposta a firma dell'avv. Maria Strazzeri datato il 15
Aprile 2013 pag. 10 1° capoverso)”.
Ciò anche sulla base di documentazione agli atti del circa le perdite dalle Pt_1
condotte idrica, alla luce del fatto che molti fabbricati scaricano le acque nere “a perdere”, quindi senza conduzione nelle condotte all'uopo predisposte, della natura del materiale oggetto di scavo e della circostanza di assenza di regimentazione delle acque derivanti dal territorio a monte di quello oggetto di causa.
Il CTU ha inoltre adeguatamente risposto alle osservazioni prodotte nel solo interesse di , come si legge alle pagine da 2 a 7 dell'elaborato datato CP_1
18.2.2017.
La Corte ritiene quindi che l'elaborato peritale sia correttamente redatto, accurato,
logicamente argomentato e privo di mende.
Fondato è invece la doglianza relativa all'omessa considerazione, da parte del primo giudice, della percentuale di responsabilità ascritta allo stesso (35%) e quindi CP_1
alla mancata riduzione del risarcimento da ascrivere a carico del ed a favore Pt_1
5 di , pregiudizio accertato, nel complesso, in euro 17.500,00 come si CP_1
legge nel computo metrico allegato alla relazione.
Quindi a questa Corte tocca necessariamente ridurre, rispetto alla sentenza di prime cure, il risarcimento posto a carico del ed a favore di Parte_1 [...]
, che deve essere fatto pari ad euro 11.375,00 oltre interessi nella misura di CP_1
legge dalla data di esecuzione dei lavori al soddisfo.
*****
Rimangono, infine, da regolare le spese dei due gradi di lite.
Quelle del primo grado sono già state ridotte e la Corte ritiene di non dovere modificarne il regime già statuito in quanto, tenuto conto del principio di globalità,
l'originaria domanda è stata accolta per la metà (domanda di circa euro 23.000,00 ed accoglimento, in conclusione, pari alla metà): in definitiva la relativa compensazione delle spese, operata dal primo giudice nella misura del 50%, appare alla Corte
congrua.
Quanto alle spese di questo secondo grado, tenuto conto dei principi di soccombenza e globalità nonché del parziale accoglimento, nella misura sopra specificata, dette spese si compensano per la metà e l'altra metà si pone a carico del Parte_1
ed a favore di .
[...] CP_1
Pertanto, le spese di questo grado di giudizio si liquidano, nella misura detta, in complessivi euro 1.967,00 di cui euro 567,00 per la fase di studio, euro 461,00 per quella introduttiva, euro 461,00 per la fase di trattazione (nessuna attività istruttoria)
ed euro 478,00 per quella decisionale (il rito Cartabia prevede lo scambio di sole
6 note conclusionali e non più di comparse e repliche), oltre il rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 777/2023 R.G.,
accoglie in parte l'appello proposto dal avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Caltagirone, con sentenza n. 188/2023 pubblicata il 17.4.2023 e per l'effetto in parziale riforma dell'appellata sentenza così dispone:
- condanna il Comune di a pagare a euro 11.375,00 oltre Parte_1 CP_1
gli interessi nella misura di legge dalla data di esecuzione dei lavori al soddisfo;
- compensa per la metà le spese di lite di questo grado di giudizio e condanna il a pagare a la rimanente metà, sopra quantificata Parte_1 CP_1
in euro 1.967,00 oltre il rimborso per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania il 26 marzo 2025, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello svoltasi a mezzo applicativo Teams.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
11 della relazione.