Art. 1. Articolo unico.
L' art. 2 della legge 1 agosto 1949, n. 770 , e' modificato come segue:
"Le funzioni di archivista presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari di 1° categoria sono esercitate dal personale di ruolo d'ordine del Ministero degli affari esteri che abbia prestato servizio presso le Amministrazioni dello Stato anche in qualita' di impiegato non di ruolo per un periodo non inferiore a cinque anni, dei quali almeno due nel ruolo d'ordine dell'Amministrazione degli affari esteri".
L' art. 2 della legge 1 agosto 1949, n. 770 , e' modificato come segue:
"Le funzioni di archivista presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari di 1° categoria sono esercitate dal personale di ruolo d'ordine del Ministero degli affari esteri che abbia prestato servizio presso le Amministrazioni dello Stato anche in qualita' di impiegato non di ruolo per un periodo non inferiore a cinque anni, dei quali almeno due nel ruolo d'ordine dell'Amministrazione degli affari esteri".