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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 8066/2018
All'udienza collegiale del giorno 04/02/2025 ore 12:15
Presidente Relatore Antonio Perinelli
Consigliere Domenica Capezzera
Consigliere Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
- DECEDUTO Parte_1
Avv. GARGIULO ANTONIO
NQ EREDE CP_1
Avv. GARGIULO ANTONIO presente
NQ EREDE CP_2
Avv. GARGIULO ANTONIO
PACE NQ EREDE CP_3
Avv. GARGIULO ANTONIO
Appellato/i
RAPPRESENTANZA Controparte_4
GENERALE PER L'ITALIA
Avv. TASSONI SARA presente
CP_5
Avv.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
Maria Gabriella Sannino
Assistente giudiziario
La Corte
IL PRESIDENTE
Antonio Perinelli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 4 febbraio 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8066 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente tra nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. ), CP_1 C.F._1
nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ) e CP_2 C.F._2 Parte_2
nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ), tutti residenti in [...]
Baccarini n. 9, in proprio e nella qualità rispettivamente di coniuge e figli, eredi di Parte_1
(Cod. Fisc. ) nato a [...] in data [...] e deceduto il 24.09.2020, C.F._4
rappresentati e difesi, in virtù di procura conferita in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall' Avv. Antonio Gargiulo (Cod. Fisc. ) presso lo studio del quale sono C.F._5
elettivamente domiciliati in Roma alla Via Marco Papio n. 15;
– Appellanti –
e
Controparte_6
, con sede in Milano via Giovanni Battista Cassinis n. 21
[...]
(C.F. ), in persona del Procuratore Dott. , in forza di procura notarile P.IVA_1 Controparte_7
Rep. n.8025 racc. 4272 del 16/05/2011 per notaio di Milano, rappresentata e Persona_1 difesa dall'Avv. Sara Tassoni, C.F. —PEC: CodiceFiscale_6 , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla Email_1
via Cristoforo Colombo n. 440, come da mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione originario,
- Appellata -
e
(Cod. Fisc. ) residente in (00183) Roma al CP_5 C.F._7
Largo Pannonia n.1,
– Appellato contumace –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 30.11.2016 ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 8683/2018, pubblicata il
02.05.2018, resa all'esito del giudizio recante R.G. n. 78466/2014 promosso dall'odierno appellante nei confronti della e di Controparte_4 CP_5
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato il IG. conveniva in giudizio Parte_1
dinnanzi a questo Tribunale il IG. , nonché la CP_5 Controparte_8
in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi sentir dichiarare il primo esclusivo responsabile in merito al sinistro occorsogli in data 10 settembre 2012 e, per l'effetto, per ivi vederlo condannare in solido con la seconda al risarcimento di tutti i danni da esso istante subiti.
Si costituiva in giudizio la compagnia chiedendo il rigetto della domanda, in quanto destituita di fondamento.
Nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione, non si costituiva in giudizio il IG.
e, pertanto, all' udienza del 2 luglio 2015, ne veniva dichiarata la contumacia. CP_5
Svolta l'attività istruttoria, attraverso l'espletamento delle prove orali ammesse, all'udienza del giorno 1° febbraio 2018, la causa era trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
§ 3. — Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “a) rigetta la domanda;
b) condanna la parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in complessivi euro
2.900,00, oltre accessori come per legge”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni : Parte_1
“Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, in riforma della impugnata sentenza, accogliere la domanda formulata nel giudizio di primo grado di seguito trascritta “Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa: A. accertare e dichiarare la procedibilità della domanda in fatto e in diritto;
B. accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del IG. nella causazione del sinistro in premessa specificato e, per Parte_3
l'effetto, C. condannare, in solido tra loro, il IG. (Cod. Fisc. CP_5
) residente in (00183) Roma al Largo Pannonia n.1 nonché C.F._7 [...]
, in persona del p.t. Controparte_6
rapp.te legale, con sede in (20139) Milano alla Via G. B. Cassinis n.21 al risarcimento in favore del
IG. (Cod. Fisc. della somma di € Parte_1 C.F._4
*65.179,05*(sessantacinquemilacentosettantanove/05) per danni da lesioni personali subiti dallo stesso (di cui € *43.022,27* a titolo di invalidità permanente e danno biologico [20%]; € *9.702,00* per gg. 90 di inabilità temporanea assoluta;
€ *6.468,00* per gg. 120 di inabilità temporanea relativa [50 %]; €*5.377,78* per danno morale e alla vita di relazione [12,5% del danno biologico];
€ *609,00* per spese mediche) ovvero nella diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione e interessi dalla data del sinistro sino al soddisfo;
D. ricorrendone i presupposti, condannare, altresì, l' Parte_4
, in persona del p.t. rapp.te legale, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
[...]
E. il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
§ 5. — Gli eredi di costituitisi in data 18.03.2024, hanno rassegnato le seguenti Parte_1 conclusioni : “Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, in riforma della impugnata sentenza, accogliere la domanda formulata nel giudizio di primo grado di seguito trascritta “Voglia l'On.le Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa: A. accertare e dichiarare la procedibilità della domanda in fatto e in diritto;
e in diritto;
B. accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del IG. nella causazione del sinistro in premessa specificato e, per Parte_3
l'effetto, C. condannare, in solido tra loro, il IG. (Cod. Fisc. CP_5
) residente in (00183) Roma al Largo Pannonia n.1 nonché C.F._7 [...]
, in persona del p.t. Controparte_6
rapp.te legale, con sede in (20139) Milano alla Via G. B. Cassinis n.21 al risarcimento in favore del
IG. (Cod. Fisc. della somma di € Parte_1 C.F._4
65.179,05*(sessantacinquemilacentosettantanove/05) per danni da lesioni personali subiti dallo stesso (di cui € *43.022,27* a titolo di invalidità permanente e danno biologico [20%]; € *9.702,00* per gg. 90 di inabilità temporanea assoluta;
€ *6.468,00* per gg. 120 di inabilità temporanea relativa
[50 %]; €*5.377,78* per danno morale e alla vita di relazione [12,5% del danno biologico]; €
*609,00* per spese mediche) ovvero nella diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione e interessi dalla data del sinistro sino al soddisfo;
D. ricorrendone i presupposti, condannare, l'altresì, l'
[...]
, in persona del p.t. rapp.te legale, ai sensi dell'art. Controparte_6
96 c.p.c. E. il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
§ 6. — L'appellata , costituitasi con comparsa di risposta depositata in data CP_6
12.04.2019, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, confermare la sentenza di primo grado, rigettando l'appello perché infondato in fatto e diritto;
Voglia rigettare la richiesta di espletamento di CTU medico-legale; Voglia rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e diritto e non provata;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, iva cap e rimborso forfettario".
§ 7. — Non si costituiva invece in giudizio l'appellato e se ne dichiarava la CP_5
contumacia.
§ 8. — All'udienza del 19.12.2023 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio a causa della morte dell'appellante Parte_1
§ 9. — Il giudizio veniva riassunto dai suoi eredi.
§ 10. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
§ 11. — L'appello si articola in tre motivi.
§ 11.1. — Con il primo motivo di appello viene dedotta la “A. OMESSA E/O ERRONEA E/O
CARENTE VALUTAZIONE DEL MATERIALE PROBATORIO ACQUISITO —
VIOLAZIONE E/O- FALSA E/O ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2727 E 2729
C.C. — VIOLAZIONE E/O FALSA E/0 ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116
C.P.C. — MANCATA DISPOSIZIONE DELLA C.T.U.”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Ritiene questo Giudice che la domanda non possa trovare accoglimento.
All'esito della espletata istruttoria, infatti, seri dubbi sono emersi in merito all'effettivo verificarsi del fatto storico come delineato dalla parte attrice, con particolare riferimento al nesso causale ipotizzato tra le lamentate lesioni e le modalità di verificazione del sinistro.
Ed invero, il conducente dell'autovettura IG. ha dichiarato di aver investito Parte_3
l'odierno attore che passava dietro la macchina, attraversando dalla parte destra posteriore “nel ripartire in retromarcia”, precisando che il punto d'urto andava individuato nello “spigolo del paraurti posteriore destro” e facendo ritenere, verosimilmente, che, essendo in fase di partenza e, peraltro, in retromarcia, lo stesso al momento dell'impatto non poteva che procedere ad una velocità alquanto ridotta, inidonea, verosimilmente, a cagionare la ferita riscontrata in sede di Pronto
Soccorso dai sanitari (“vasta ferita LC versante mediale del III inferiore di gamba sinistra e regione malleolare sinistra”).
A ciò si aggiunga che dalle riproduzioni fotografiche in atti non risultano presenti nella parte posteriore della vettura parti taglienti, in grado di determinare così profonde ferite tali da necessitare di intervento chirurgico immediato per l'applicazione dei punti di sutura.
Ed ancora, alquanto strano appare per come si evince dalle stesse dichiarazioni del conducente
(il pedone sopraggiungeva dalla parte destra dell'autovettura), che la gamba ferita sia stata la gamba sinistra e non la destra più vicina sicuramente alla parte del mezzo che investiva l'attore”.
Deduce l'appellante che la dinamica dell'incidente risulta provata dal modello CAI e dalle deposizioni dei testi e Testimone_1 Testimone_2
Il motivo è infondato.
Deve infatti rilevarsi che, in caso di incidente stradale, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto, è tenuto a dare la prova del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la condotta del conducente dell'autoveicolo.
Nel caso di specie deve osservarsi che, per quanto concerne il modello CAI, lo stesso non è stato sottoscritto dal proprietario dell'autovettura bensì dal conducente della stessa CP_5
Parte_3
“Nel giudizio promosso dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, la confessione giudiziale resa dal conducente non proprietario del veicolo (il quale non
è litisconsorte necessario) vincola il solo confitente” (Cass., Sez. 3 -, Ordinanza n. 10687 del
20/04/2023).
Dunque, la sottoscrizione del modulo CAI da parte di non ha valore confessorio Parte_3
nei riguardi della . CP_6
Per quanto concerne poi le dichiarazioni rese dai testi deve osservarsi che gli stessi paiono inattendibili in quanto la loro stessa presenza sul luogo dell'incidente appare incerta in quanto non indicati né nel CAI né nelle lettere di risarcimento e neppure agli incaricati dell'assicurazione.
Inoltre, appare inverosimile che gli stessi, avendo assistito casualmente all'incidente, si siano poi recati all'Ospedale San Giovanni dove riuscivano a rintracciare l'appellante di cui non avevano alcun dato identificativo.
Soprattutto il teste ha riferito di essersi recato nella “stanza” in cui era stato ricoverato Tes_2
l'appellante ma lo stesso arrivava al Pronto Soccorso alle ore 16.53 e veniva dimesso alle ore 17.36 senza mai essere stato ospitato in una stanza. Per contro la sentenza impugnata si basa su dati oggettivi e, soprattutto, tra l'incongruenza tra le ferite riportate dall'appellante (vasta ferita LC versante mediale del III inferiore di gamba sinistra e regione malleolare sinistra – referto Pronto Soccorso) e la circostanza che il retro dell'autovettura, come si evince dalle fotografie in atti (doc. 7 fascicolo di primo grado), non presentava parti taglienti in grado di provocare tali ferite.
Inoltre, poiché il pedone proveniva dalla parte destra avrebbe dovuto essere colpita la gamba destra e non quella sinistra.
Infine, le manovre di retromarcia si svolgono notoriamente a velocità ridotta cosicché deve escludersi che dall'impatto possono essere derivate le gravi lesioni subite dall'appellante.
L'appellante non ha quindi fornito, come era suo onere, la prova della dinamica del sinistro.
§ 11.2. — Con il secondo motivo viene dedotta la “A. MANIFESTA OMESSA E/O
ERRONEA E/O CARENTE VALUTAZIONE DELLE PROVE DOCUMENTALI ACQUISITE —
VIOLAZIONE E/O - ERRONEA E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2732, 2733, 2734
C.C.”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata : “Quanto, poi, al modello CAI in atti –che, peraltro, è stato contestato dalla compagnia convenuta non essendo sottoscritto dal proprio assicurato- se è pur vero che lo stesso risulta essere stato compilato e sottoscritto dalle parti coinvolte nel sinistro, parte attrice, pur su invito di controparte, ha ritenuto di non integrare il contraddittorio nei confronti del conducente che, pertanto, non è stato nemmeno invitato a confermare e a chiarire la propria dichiarazione, eliminando –laddove possibile- i dubbi e le perplessità in merito alla surrichiamata modalità di verificazione del sinistro.
Ed ancora, nella lettera con cui il precedente difensore dell'istante aveva chiesto alla compagnia il risarcimento dei danni (cfr. doc. n. 8 fascicolo convenuta) risulta una dinamica dell'incidente differente da quella, poi, posta a base della presente domanda, non essendo descritta alcuna manovra di retromarcia posta in essere dal conducente dell'autovettura.
Altri dubbi sorgono, poi, relativamente al precedente sinistro in data 24 febbraio 2010 risarcito dall' che aveva coinvolto l'odierno attore e a causa del quale lo stesso Controparte_9 riportava una ferita alla gamba sinistra valutata nel 7%”.
Deduce l'appellante che non vi era motivo di integrare il contraddittorio nei confronti del conducente, che la lettera del precedente non conteneva alcun riferimento alle modalità dell'incidente e che il precedente incidente subito dall'appellante non era significativo.
Il motivo è infondato. Come rilevato nel punto che precede il CAI sottoscritto dal conducente non ha valore confessorio nei confronti della compagnia talché, per utilizzare le sue dichiarazioni, il medesimo avrebbe dovuto essere evocato in giudizio.
Per quanto concerne la lettera del precedente difensore il Tribunale ne ha rilevato appunto la genericità in quanto la stessa non faceva alcun riferimento all'asserita dinamica dell'incidente causato da un'autovettura in retromarcia.
Infine, il precedente incidente subito dall'appellante, sempre alla gamba sinistra, appare rilevante attesa l'improbabilità statistica che un soggetto subisca due incidenti stradali con ferite alla stessa gamba nell'arco di pochi anni.
Comunque, era onere dell'appellante provare la dinamica del sinistro e tale prova è mancata.
§ 11.3. — Con il terzo motivo viene dedotta la “A. OMESSA E/O ERRONEA E/O CARENTE
VALUTAZIONE DELLE DEPOSIZIONI DEI TESTIMONI ESCUSSI”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata che: “Non può, infine, non tenersi conto delle dichiarazioni rese dai due testimoni escussi IGg.ri e che non Testimone_1 Testimone_2
possono che apparire del tutto inattendibili. Parte attrice, infatti, ha evidenziato la presenza dei due testimoni solo nell'atto introduttivo del presente giudizio, nulla avendo prima riferito in merito alla compagnia, soprattutto nell'ottica di consentire a quest'ultima di formulare un'offerta, né nulla risultando dal modello CAI redatto dalle parti coinvolte nell'imminenza del sinistro. Ma alquanto più strano appare che entrambi i testimoni si siano recati solo successivamente presso l'Ospedale dove era stato condotto l'istante per sincerarsi delle sue condizioni e che solo in quella occasione abbiano ritenuto di lasciargli le loro generalità (cfr. teste IG. “…io un'oretta dopo Testimone_1
mi sono recato al San Giovanni e ho chiesto di un signore che era stato colpito alla gamba e mi hanno indirizzato da lui e sono salito su e gli ho lasciato i miei dati”, nonché teste IG. Tes_2
“…dopo un'oretta siamo andati al San Giovanni e abbiamo chiesto informazioni su come
[...]
stava il signore che si era fatto male alla gamba e ci hanno detto che stavano mettendo i punti e poi siamo andati nella sua stanza e abbiamo lasciato un biglietto con i nostri dati”). Ora, a prescindere dalla circostanza –correttamente evidenziata dalla compagnia convenuta- che l'attore non risulta essere mai stato ricoverato e, quindi, non risulta aver mai occupato alcuna stanza del predetto nosocomio, inverosimile appare, non solo che in un ospedale delle dimensioni del San Giovanni in una metropoli come quella romana, sia stato possibile individuare il nominativo di un soggetto – arrivato per giunta con mezzo privato e non trasportato in ambulanza che si trovava lì solo per mettere dei punti, ma, altresì, che i testi dopo un'ora dal momento del sinistro, senza avere alcuna conoscenza personale del danneggiato, abbiamo, per puro spirito di solidarietà, deciso di attraversare la città sperando di riuscire a rintracciare all'interno del grande nosocomio il pedone, il quale, peraltro, non aveva subito alcun danno di particolare entità, tanto da non aver richiesto l'intervento del mezzo di soccorso”.
Deduce l'appellante che “Il Giudice di prime cure mette, infine, in discussione l'attendibilità dei testimoni escussi, IG. e IG. non già perché le loro deposizioni Tes_1 Tes_2
sarebbero contraddittorie o illogiche (infatti, le deposizioni appaiono ictu oculi prive di contraddizioni, precise e concordanti) bensì per altre non condivisibili ragioni”.
Il motivo è infondato.
Le incongruenze delle dichiarazioni dei testi sono state rilevate nel punto 8.1. e ciò mina la credibilità delle loro dichiarazioni.
Per contro la sentenza impugnata ha valorizzato elementi oggettivi costituiti dall'assenza di parti taglienti nella parte posteriore dell'autovettura capaci di provocare le lesioni subite dall'appellante e dal fatto che le lesioni abbiano riguardato la gamba sinistra anziché la destra come sarebbe stato lecito attendersi in considerazione del fatto che il pedone proveniva proprio dal lato destro.
Dunque, l'attore non è riuscito a provare, come era suo onere ex articolo 2696 cc, la dinamica del sinistro.
§ 12. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 13. — Conseguentemente anche la domanda di risarcimento danni spiegata dall'appellante ai sensi dell'articolo 96 cpc deve essere rigettata.
§ 14. — Le spese la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, per quanto riguarda i rapporti tra e la sulla base della legge Parte_1 Controparte_4
27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia 147/2022 - in relazione al valore della causa (da € 52.001 ad € 260.000, tabella 12, 5° scaglione, compensi medi, escluso compenso della fase istruttoria/trattazione non espletata) e precisamente: € 2.997,00 per la fase di studio della controversia, € 1.911,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 5.103,00 per la fase decisionale per un compenso tabellare finale ex art. 4, comma 5, di € 9.991,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Nulla sulle spese per quanto riguarda la posizione di CP_5
imasto contumace.
[...]
§ 15. — Gli appellanti sono altresì tenuti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1
e di vverso la sentenza definitiva Controparte_4 CP_5
del Tribunale ordinario di Roma n. 8683/2018 così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. respinge la domanda di risarcimento danni ex articolo 96 cpc proposta dall'appellante;
3. condanna e , in solido tra loro, a rifondere alla CP_1 CP_2 Parte_2 le spese del grado, liquidate in complessivi € Controparte_4
9.991,00, oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge. Nulla in ordine alle spese processuali relativamente alla posizione di CP_5
4. dichiara e , tenuti al versamento dell'ulteriore CP_1 CP_2 Parte_2 somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
Così deciso in Roma il 4 febbraio 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli