Ordinanza cautelare 20 dicembre 2021
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 26/11/2025, n. 21178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21178 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21178/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11130/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11130 del 2021, proposto da
ID De IS, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
TE NE, MA DA GA, MA OS, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma del 08.10.2021, prot. 30935, del decreto dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma del 04.11.2021, prot. 33131, a mezzo dei quali l'Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo all'assegnazione delle sedi per i docenti iscritti nella graduatoria provinciale scolastica di Roma, nella parte in cui ha escluso parte istante dalla procedura di stipula del contratto a tempo determinato finalizzata al ruolo ex art. 59 d.l. 73/2021,
nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’ Ufficio Scolastico Regionale del Lazio;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 ottobre 2025 il dott. AN RG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso e considerato in fatto:
- la ricorrente chiede l’annullamento del decreto dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma del 08.10.2021, prot. 30935 e del decreto dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Roma del 04.11.2021, prot. 33131, a mezzo dei quali l'Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo all'assegnazione delle sedi per i docenti iscritti nella graduatoria provinciale scolastica di Roma, nella parte in cui ha escluso parte istante dalla procedura di stipula del contratto a tempo determinato finalizzata al ruolo ex art. 59 d.l. 73/2021,
- con ordinanza collegiale TAR Lazio -Roma n.7441/2024, la Sezione ha respinto la domanda di tutela cautelare, prospettando il difetto di giurisdizione;
- all’udienza straordinaria del 3 ottobre 2025 la causa è stata discussa ed il Collegio ha prospettato alle parti un possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso in esame;
tanto premesso ritiene il Collegio che difetti nel caso di specie la giurisdizione del Tribunale amministrativo adito atteso che:
- parte ricorrente, fermo restando il suo inserimento nella graduatoria provinciale scolastica – GPS - con riserva poichè in attesa del riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero, senza impugnare la propria collocazione in graduatoria ovvero il punteggio attribuito, contesta le modalità con cui si è proceduto allo scorrimento;
- contesta in particolare la sua esclusione dal provvedimento di individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto e di assegnazione delle sedi per essere, invece, preferiti docenti collocati in posizione deteriore rispetto alla propria;
- nella specie, pertanto, sono sindacati dalla ricorrente De IS i criteri con cui l’Amministrazione ha proceduto allo scorrimento della graduatoria, espressione del potere datoriale.
In diritto giova rilevare che in tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l'assunzione ed il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A.
In applicazione dell'enunciato principio, la Cassazione ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, rispetto alla procedura finalizzata all'eventuale conferimento di incarichi, caratterizzata da emanazione di un bando, valutazione comparativa dei candidati e compilazione finale di una graduatoria di merito (Cassazione civile, sez. un., 08/07/2024, n.18653).
Ai fini della giurisdizione in materia di controversie sulle procedure di assunzione nel c.d. pubblico impiego privatizzato, il momento che segna il termine della fase provvedimentale è costituito pertanto dalla compilazione ed approvazione della graduatoria finale, dopo la quale si apre la fase esecutiva, nella quale si configurano attività che attengono allo svolgimento privatistico del rapporto di lavoro (ex multis T.A.R. Napoli, sez. VIII, 08/01/2025, n.173; T.A.R. Catanzaro, sez. II, 10/09/2024, n.1315).
Tanto si deve ritenere nel caso in esame di un docente già inserito nelle graduatorie (GPS) e di contestazione dello scorrimento. Infatti viene qui censurata l’attività negoziale del datore di lavoro, che si colloca in una fase successiva alla fase pubblicistica della selezione presupposta, ovvero successiva all’approvazione ed alla efficacia della graduatoria, atto conclusivo del procedimento amministrativo.
Ritiene pertanto il Collegio che nel caso in esame la posizione soggettiva dell’aspirante non si configura alla stregua di un interesse legittimo, bensì di un diritto soggettivo (cfr. Cass. Civ., ord. n. 21607/2019; Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 6349/2021).
In ordine alla " traslatio iudicii ", occorre richiamare il principio della salvezza degli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta al giudice privo di giurisdizione nel processo davanti al giudice che ne risulta munito, secondo le disposizioni di cui all'art. 11 del codice del processo amministrativo.
In definitiva, per quanto esposto, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Per ragioni equitative si dispone la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, al quale il gravame potrà essere riproposto nei termini di legge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA AR AV, Presidente FF
Marcello Polimeno, Referendario
AN RG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN RG | MA AR AV |
IL SEGRETARIO