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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 14/11/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 212/2022
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 14/11/2025
Dott.ssa RI XO Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Relatore
Chiamata la causa
Parte_1
Avv. AN EI
APPELLANTE/I contro
Controparte_1
Avv. Avv. Alessandro Guido RT
APPELLATO /I
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti.
I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente
Dott.ssa RI XO
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.: REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa RI XO Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Relatore
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 212/2022 promossa da:
(C.F. ; P.I. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_1 legale rappresentante, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli Avv. Rosanna Gallucci e
AN EI nonché elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, ubicato in
Sassari (SS) Via Zanfarino n. 25/A;
APPELLANTE contro
(P.I. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli Avv. Alessandro Guido
RT e RO IU nonché elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, ubicato in
Sassari, Via Zanfarino n.14;
APPELLATO /I
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO (d'ora in poi anche solo Controparte_1 CP_1
o il ), con atto notificato il 30/10/2020, conveniva in giudizio di fronte
[...] CP_1 CP_2 al Tribunale di Sassari (d'ora in poi anche solo Parte_1 [...]
) chiedendo l'accertamento negativo del credito invocato da quest'ultima Controparte_3 con la diffida dell'11/06/2020. A sostegno della domanda l'attrice esponeva: a) di essere un ente consortile affidatario di servizi pubblici;
b) di realizzare i predetti servizi sia in forma diretta sia per mezzo delle cooperative alla stessa consorziate, tra le quali, sino alla sua espulsione, la stessa società convenuta;
c) che le predette cooperative, da un lato, venivano incaricate dell'esecuzione dei servizi per mezzo di “un atto fiduciario non formalizzato in alcun contratto o lettera
d'incarico,” e, dall'altro, venivano pagate per le prestazioni rese al non appena CP_2 quest'ultimo avesse percepito il corrispettivo dovutogli dagli enti pubblici competenti;
d) che il pagamento alle singole cooperative avveniva per il tramite di bonifici bancari con la stessa causale
“acconto per fatture da ricevere”, ai quali, solo in seguito, si accompagnava l'emissione di fatture da parte delle stesse consorziate “per quanto a loro effettivamente spettante”; e) che dopo l'espulsione di , macchiatasi di gravi condotte, tutto l'entourage legato al presidente si Parte_1 dimetteva dal proprio impiego consortile e agiva in via monitoria avverso per conseguire il CP_1 pagamento delle retribuzioni arretrate, il TFR e l'indennità di mancato preavviso;
f) che l'odierna controparte, inoltre, in data 2.1.2020 le aveva notificato due decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi, con i quali veniva rispettivamente ingiunto il pagamento di “€ 608.023,76” e di “€
350.152,78”, un contestuale atto di precetto con cui veniva intimata la corresponsione della complessiva somma di “€ 976.010,41” e un atto di pignoramento presso terzi avente ad oggetto l'importo di “€ 1.464.015,61”; g) di essersi opposta giudizialmente ai menzionati decreti ingiuntivi ottenendo la sospensione della provvisoria esecutività; h) che la convenuta, in data 11/06/2020, le intimava il pagamento di ulteriori fatture per la somma totale di € 91.421,93; somma non dovuta in quanto: 1) le suddette fatture avevano ad oggetto un lasso di tempo posteriore all'espulsione dal consorzio di RT TA che, ad ogni modo, non aveva mai eseguito i servizi indicati in tali documenti né il gliene aveva chiesto il compimento;
2) qualsiasi servizio espletato dall'ex CP_2 consorziata per conto dell'ente consortile era già stato retribuito dal;
3) anzi RT CP_2 Pt_1 in forza del sistema di pagamento “per fatture da ricevere” aveva conseguito più di quanto le sarebbe spettato, così che doveva operare perlomeno la compensazione con i maggiori crediti vantati dal . evidenziava infatti di aver già erogato in favore di CP_2 Controparte_1
almeno € 1.426.325,71 (con riserva di meglio quantificare e dettagliare) attraverso il Parte_1 suddetto sistema di pagamento per fatture da ricevere, e di aver contestato le ricevute emesse da controparte per importi spropositati;
4) le parti non avevano mai individuato il criterio di determinazione del corrispettivo dovuto a per i servizi effettuati da quest'ultima né Parte_1 tantomeno i termini e le modalità di pagamento e, comunque, il parametro di determinazione del dovuto rappresentato da controparte nelle varie rivendicazioni e azioni legali, consistente nel
“parametrare i compensi della cooperativa esecutrice al prezzo dell'appalto”, era inaccettabile, incongruo ed illogico;
5) la sussistenza di un credito così ingente mal si attagliava, infatti, alla circostanza che l'asserita creditrice è un ente privo di scopi lucrativi, fruitore di rilevanti vantaggi attinenti alle strutture, detenute in passato in comodato gratuito e attualmente “sine titulo”, nonché ai costi di gestione posti a carico del aggiudicatario degli appalti, ed inoltre non “si vede CP_2 come la convenuta, se fosse vero quanto dalla stessa sostenuto, abbia potuto continuare ad agire pur in presenza di tale vistoso ammanco di cassa.”
, in data 29/01/2021, costituendosi regolarmente in giudizio Parte_1 Parte_1 sostanzialmente eccepiva che: a) l'importo richiesto era giustificato dall'esecuzione di prestazioni di servizi socioassistenziali e socioeducativi per conto ed in favore di da Controparte_1 agosto 2019 a gennaio 2020. Circostanza evincibile dalle fatture dell'anno 2020, regolarmente annotate nei libri contabili, dal contenuto della comunicazione del 19.01.2020 proveniente dal
, nonché, qualora ammesso, dall'esame testimoniale dei funzionari pubblici referenti dei
CP_2 vari servizi;
b) in mancanza di un diverso accordo non poteva che spettare alla cooperativa incaricata dell'erogazione del servizio quanto ricevuto dal dagli enti pubblici o dagli enti
CP_2 capofila. Sullo specifico punto RT TA evidenziava 1) l'assenza di disposizioni statutarie che imponessero che alle cooperative esecutrici dovesse essere corrisposto solo il costo da queste sostenuto per stipendi, contributi e ritenute dei propri lavoratori;
2) la mancanza di un regolamento consortile che prevedesse eventuali provvigioni economiche spettanti al da parte delle
CP_2 cooperative della galassia-Andalas; 3) il pregresso comportamento cotnrattuale del che in
CP_2 occasione di ogni appalto aveva “girato integralmente alle cooperative esecutrici” il compenso ricevuto dagli Enti pubblici;
c) tanto la pretesa di compensazione che l'ulteriore eccezione anteposta da controparte, cioè l'asserito pagamento della somma di € 1.426.325,71, avvenuto negli anni
2018-2019, erano assolutamente indeterminate. RT TA evidenziava che Controparte_1 non aveva indicato la fonte degli importi da compensare né aveva provveduto a quantificarli.
La convenuta inoltre sosteneva: 1) che il , nel menzionato lasso di tempo, aveva in realtà CP_2 corrisposto la minor somma di € 1.366.025,41; 2) di essere ancora creditrice nei confronti di quest'ultimo dell'importo di € 1.653.605,91 per avere eseguito nel medesimo arco temporale “dal gennaio 2018 al gennaio 2020” prestazioni di servizio per un credito totale di € 2.989.631,32. L'ex consorziata, infine, in ragione del fatto che l'ultimo bonifico di in suo favore era risalente CP_1 all'agosto 2019 riteneva che fosse assai poco verosimile che quest'ultima, prima e fino a tal momento, avesse saldato, con la causale generica “fatture da ricevere”, prestazioni che sarebbero state svolte oltre sei mesi dopo per un importo pari ad € 91.421,93; d) le fatture relative agli importi richiesti nei procedimenti monitori R.G. 63/2019 e R.G. 64/2020, sebbene “confusamente contestate e/o disconosciute da erano state da questa impiegate ad ogni effetto fiscale “nonché CP_1 portate in detrazione e deduzione”.
RT TA, pertanto, chiedeva che il tribunale accertasse/dichiarasse l'avvenuto compimento delle prestazioni rese nel semestre successivo alla sua espulsione e condannasse il a CP_2 corrisponderle l'importo di euro 91.421,93 ed i correlati interessi e rivalutazione.
La causa, documentalmente istruita, era definita con sentenza n. 373/2022 in data 6/04/2022. Il tribunale argomentava che dalla comunicazione del 19.1.2020 poteva evincersi l'effettivo svolgimento dei servizi in favore di fino a gennaio 2020; tuttavia, in forza Controparte_1 dell'incontestato pagamento dell'importo di euro 1.366.025,41 compiuto dall'attrice a beneficio della convenuta, riteneva che non si potesse accertare se tale versamento comprendesse o meno il corrispettivo dovuto a quest'ultima per le prestazioni rese nel periodo agosto 2019/gennaio 2020 e, in relazione a ciò, sottolineava: a) l'insussistenza di alcun accordo finalizzato a determinare l'entità del compenso dovuto per le prestazioni rese;
b) la necessaria diversità tra “il titolo delle pretese economiche” fatto valere in causa da e quello invocabile successivamente al Parte_1 provvedimento espulsivo;
c) la circostanza che i pagamenti erano sempre stati effettuati con il metodo “delle fatture da ricevere” così che non risultava anomalo che l'ultimo pagamento fosse stato eseguito nell'agosto del 2019 e che le prestazioni fossero state svolte anche nei mesi successivi. Di conseguenza, il giudice di prime cure dichiarava che aveva espletato Parte_1 servizi a vantaggio del anche tra agosto 2019 e gennaio 2020, ma allo stesso tempo non CP_2 accoglieva la domanda riconvenzionale dalla stessa proposta avente ad oggetto la condanna del al pagamento dell'importo di euro 91.421,93. CP_2
Avverso la sentenza ha proposto appello RT TA per i seguenti motivi: 1) con il primo motivo sostiene che i versamenti già effettuati in suo favore dal non comprendevano anche il CP_2 pagamento delle prestazioni svolte a beneficio di quest'ultimo tra agosto 2019 e gennaio 2020, come evincibile dagli stessi atti di causa. RT TA, a supporto di ciò, fondamentalmente evidenzia che: a) il consorzio, in quanto onlus, non avrebbe potuto anticiparle delle somme di denaro ancora non disponibili;
b) il , a seguito dell'effettivo espletamento dei servizi CP_2 oggetto del contratto d'appalto alla stessa affidato, era solita emettere una prima fattura diretta all'ente appaltante, dopodiché la consorziata che aveva concretamente adempiuto le correlate prestazioni provvedeva ad emettere una fattura rivolta al e finalizzata alla retribuzione di CP_2 quanto compiuto nell'esecuzione del suddetto appalto. Pagamento che avveniva anche a distanza di mesi e solo dopo che l'appaltante aveva provveduto a retribuire il;
c) i documenti presenti CP_2 agli atti smentivano che il anticipasse il pagamento per prestazioni ancora da compiere;
2) CP_2 con il secondo motivo l'appellante evidenzia di aver più volte richiesto a controparte di precisare, nei bonifici, a quali fatture corrispondesse il pagamento, ma che il aveva continuato ad CP_2 effettuare i pagamenti impiegando l'espressione “fatture da ricevere”, dicitura in ogni caso inidonea a provare “che effettivamente si trattasse di pagamenti per fatture da ricevere, ovvero per prestazioni da svolgere e non già svolte”. Ciò posto, RT TA ritiene che l'importo richiesto a controparte non fosse ricompreso nella somma euro 1.366.025,41 di cui aveva riconosciuto il versamento, richiamando a tali fini l'allegato n. 11 alla propria memoria di costituzione e risposta in primo grado, nel quale venivano indicati “tutti gli importi ricevuti a saldo di servizi nel biennio
2018/2019” e dal quale si evinceva che il non era solito anticipare il pagamento delle CP_2 prestazioni che dovevano ancora essere compiute. In relazione a ciò l'appellante, facendo anche riferimento al contenuto di una tabella di riepilogo inserita nell'atto di appello, evidenzia la coincidenza tra “gli importi versati dal – che riportavano la dicitura fatture da ricevere – CP_2
e quelli fatturati dalla ”, mentre non vi rientravano le somme da ultimo domandate con Parte_1 la diffida del giugno 2020. 3) Il tribunale non valutava correttamente i documenti prodotti agli atti, dai quali si ricavava invece l'estraneità dei pagamenti realmente effettuati dal rispetto alle CP_2 prestazioni compiute dalla nel lasso di tempo agosto 2019/gennaio 2020, per i quali Parte_1 continuava a sussistere il credito di euro 91.421,93, oggetto della diffida dell'11/06/2020. 4) Con il quarto motivo l'appellante ha reiterato le istanze istruttorie dedotte con la comparsa di risposta e con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. (prova per testi, CTU ed istanza di esibizione).
Il resiste all'appello, concludendo per il rigetto dell'impugnazione e l'integrale Controparte_4 conferma della sentenza di primo grado.
La causa, istruita con documenti, interrogatorio formale e prova testimoniale, trattenuta in decisione all'udienza del 20/12/2024 previo scambio di scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c, quindi rimessa in lettura per la sostituzione del consigliere istruttore, è stata decisa all'udienza del 14/11/2025 nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c..
*****
I quattro motivi di gravame, con i quali la sostanzialmente si duole dell'errata Parte_1 valutazione compiuta dal Tribunale del materiale di causa ai fini del riconoscimento del proprio credito di € 91.421,93, sono trattati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi.
L'appellante sostiene di aver dato prova non solo del compimento dei servizi oggetto della diffida dell'11/06/2020, ma anche del mancato pagamento del relativo corrispettivo, pari ad euro 91.421,93. Sostiene, infatti, che tale somma non è in alcun modo riconducibile all'importo di euro
1.366.025,41, effettivamente ricevuto dal per prestazioni pregresse, invocando a tali fini CP_2 le produzioni documentali in atti, la qualità di onlus delle parti e l'effettiva prassi tra le stesse intercorsa.
Il viceversa insiste sul fatto che: a) gli invocati servizi/prestazioni non erano stati né CP_2 richiesti né eseguiti;
b) da un lato non era stato pattuito alcun criterio per determinare il compenso correlato alla loro esecuzione e, dall'altro, quello preteso da controparte era illogico e incongruo;
c) tutte le prestazioni compiute da in suo favore erano già stata retribuite ed inoltre l'ex Parte_1 consorziata, in ragione del metodo di pagamento “per fatture da ricevere”, aveva in verità conseguito più di quanto le fosse realmente dovuto, così che, qualora gli asseriti servizi fossero stati considerati effettivamente compiuti, avrebbe dovuto operare la compensazione;
d) Parte_1 aveva maggiorato l'importo dovutole per l'espletamento dei propri servizi.
Innanzitutto, va precisato che, in mancanza di appello incidentale del , è ormai in CP_2 giudicato la statuizione con la quale il Tribunale ha accertato che , dall'agosto 2019 al Parte_1 gennaio 2020, ha eseguito a beneficio del le prestazioni oggetto della diffida CP_2 dell'11/06/2020.
In altre parole, ciò significa che è ormai assodata e incontrovertibile l'esecuzione dei servizi fatturati da , richiesti con la diffida dell'11/6/2020, con le necessarie ricadute sulla Parte_1 ripartizione dei rispettivi oneri probatori.
Ad ogni modo, la Corte osserva, ad abundantiam, che dalla documentazione in atti emerge che dall'agosto 2019 al gennaio 2020, ha effettivamente posto in essere gli invocati Parte_1 servizi a beneficio di controparte. A tal proposito, è dirimente la PEC del 19/01/2020 (concernente i servizi di cui al “ – Coros – Figulinas, S.E.T. Servizio Educativo Territoriale e Parte_2
Promozione dell'Agio nei Comuni di Santa RI Coghinas, Sennori, Tissi e Viddalba”) con cui per quanto qui di interesse, comunicava che la propria assemblea, in data Controparte_1
3/08/2019, aveva deciso di espellere l'odierna appellata dal , ma allo stesso tempo CP_2 rappresentava di non aver “dato atto all'espulsione immediata al fine di garantire un adeguato e idoneo passaggio di consegne tutelando in tal modo gli utenti, la continuità del Servizio e quindi gli interessi della Stazione Appaltante” per poi comunicare “che a partire dal 01/02/2020” i “servizi” attinenti all'ente consortile sarebbero stati posti in essere “da idonee figure professionali dipendenti direttamente” dalla stessa Comunicazione da cui si ricava sia che aveva CP_1 Parte_1 eseguito servizi consortili sino al 31/01/2020 sia che la suddetta cooperativa aveva tenuto tale condotta, in quanto sostanzialmente autorizzata, per esigenze di servizio, da Controparte_1 Provato l'effettivo svolgimento dei servizi, ossia la fonte del credito (il quale, in assenza di un termine pattizio, risulta immediatamente esigibile ai sensi dell'art. 1183 c.c), ed essendo stato allegato dall'ex consorziata l'inadempimento, l'onere probatorio si spostava sul , che CP_2 avrebbe dovuto provare l'esistenza di un fatto estintivo/modificativo della propria obbligazione pecuniaria secondo la regola generale sulla ripartizione dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.).
Infatti, come è noto, il creditore che agisce per il pagamento del proprio credito è tenuto a provarne il titolo giustificativo e la sua esigibilità potendosi, al contempo, limitare ad allegare l'inadempimento del debitore, al quale spetta, invece, provare l'estinzione della contrapposta pretesa. A tal proposito, il , tenendo una difesa quanto meno contradditoria, dopo aver CP_2 inizialmente negato che , da agosto 2019 a gennaio 2020, avesse compiuto prestazioni Parte_1 per suo conto, ha eccepito di averle addirittura pagate in anticipo, producendo una valanga di bonifici eseguiti in favore della cooperativa nel biennio precedente (l'ultimo bonifico è del
19/8/2019); ha contestato il criterio di quantificazione utilizzato dall'ex consorziata, ha sostenuto che quest'ultima aveva inserito nelle fatture degli importi non dovuti;
ha eccepito l'eccezione di compensazione.
Esaminando le singole eccezioni formulate dal per paralizzare l'avversa pretesa CP_2 creditoria, a partire da quella di pagamento anticipato, non può non rilevarsi che, secondo l'interpretazione più logica, nonché più conforme al dato testuale, la dizione “fatture da ricevere”, sulla quale il ha costruito l'eccezione di pagamento anticipato, non facesse riferimento a CP_2 pagamenti anticipati per servizi non ancora resi, bensì indicasse la corresponsione di una somma di denaro per prestazioni già compiute ma non ancora fatturate dalla cooperativa che le aveva eseguite.
Infatti, da un lato, non si fa alcun riferimento a “servizi” ancora da eseguire, ma soltanto ai relativi documenti fiscali da ricevere (notoriamente emessi dopo l'esecuzione delle prestazioni), dall'altro, secondo l'id quod plerumque accidit, risulta quantomeno inverosimile che un ente paghi in anticipo ingenti importi a titolo di corrispettivo di prestazioni ancora da effettuare, di cui non vi è ancora certezza sul loro esatto verificarsi. Inoltre, depongono a favore di tale ricostruzione ermeneutica e della conseguente assenza di alcun pagamento anticipato anche i seguenti documenti, in quanto tutti successivi all'emissione dell'ultimo bonifico disposto in favore di TA (pacificamente Pt_1 avvenuto il 19/08/2019): a) la PEC del 29/08/2019 con cui successivamente all'espulsione CP_1 di diffidava quest'ultima dal compiere “qualunque iniziativa e/o attività nessuna Parte_1 esclusa, riguardante i servizi di cui” era “General Contractor” il in assenza di previo CP_2 accordo/autorizzazione consortile (v. in atti il documento allegato alla memoria di replica consortile del 21/04/2021 denominato “ALL. 3 Pec del 20.08.2019.pdf”); b) la PEC del 23/09/2019, concernente i “Servizi SAD, SET e SASS in Accreditamento”, con cui il consorzio comunicava al “che a partire dal 15 ottobre 2019 i servizi dei quali è unico contraente lo scrivente Parte_3
Consorzio quindi unico responsabile e garante lo stesso provvederà ad eseguirli direttamente con la propria struttura d'Impresa” dando contestualmente atto che l'odierna appellante “ Parte_1 non ha più nessun titolo per svolgere alcun servizio di cui il risulti contraente” Controparte_4
(v. in atti il documento allegato alla memoria di replica consortile del 21/04/2021 denominato “ALL.
6 Pec ); c) la PEC del 10/09/2019 con cui il Comune di Sassari, avendo preso Parte_4 atto di quanto comunicato dal in merito all'avvenuta espulsione di e alla CP_2 Parte_1 conseguente impossibile esecuzione, ad opera di quest'ultima, delle prestazioni alla stessa previamente affidate, rappresentava “che qualsiasi variazione in corso di esecuzione degli appalti deve essere validata dalla stazione appaltante” e chiedeva al “ di comunicare entro CP_2 cinque giorni come” volesse “svolgere (in proprio o attraverso diverse consorziate esecutrici) i servizi aggiudicati dal Comune di Sassari, sia come Ente singolo che in qualità di Comune capofila dell' , al fine di consentire l'esecuzione dei Controparte_5 dovuti accertamenti” (v. in atti atti il documento allegato alla memoria di replica consortile del
21/04/2021 denominato “All. 7 Pec ); d) la PEC del 16/09/2019 con cui il Controparte_6
, in risposta alla predetta PEC del 10/09/2019, comunicava al Comune di Sassari, in CP_2 merito al “Progetto Aurora” , “il cui contratto” era allora destinato a scadere “il 30 ottobre 2019,” di essere “disponibile a continuare fino alla scadenza naturale del suddetto contratto che
l'esecuzione del servizio possa continuare a svolgersi attraverso la ” e Parte_1 poi, in ordine ai “servizi di cui all'Albo dei soggetti accreditati” dichiarava di essere disponibile “a mantenere attualmente invariata la procedura dii svolgimento di tali servizi attraverso la
” (v. in atti il documento allegato alla memoria di replica consortile del Parte_1
21/04/2021 denominato “All. 7 Pec ). Controparte_6
Va poi evidenziato che, in data 21/04/2023, la teste , dipendente del Comune di Testimone_1
Sassari, dichiarava: “Noi in Comune, per prassi, abbiamo sempre liquidato il in quanto CP_2 sottoscrittore del contratto e le fatture sono state sempre intestate al e venivano emesse a CP_2 seguito della prestazione avvenuta. I mandati sono stati emessi a favore del a servizio CP_2 erogato” (v. verbale d'udienza del 21/04/2023). Tale dichiarazione, resa da un pubblico dipendente in posizione di assoluta neutralità e pertanto particolarmente credibile, perlomeno in ordine agli appalti attinenti al Comune di Sassari, a maggior ragione sconfessa l'esistenza degli invocati pagamenti consortili anticipati, in quanto con essa viene detto chiaramente che i pagamenti venivano disposti dall'ente appaltante solo in seguito al compimento dei servizi affidati.
In merito all'insussistenza dell'eccepito pagamento anticipato, va poi sottolineato che il , CP_2 laddove originariamente affermava di non aver chiesto alla controparte l'esecuzione dei servizi oggetto di causa, sostenendo altresì la loro mancata esecuzione, implicitamente ammetteva che i pagamenti già disposti in favore dell'ex consorziata fossero imputabili a prestazioni pregresse e non a quelle attualmente in questione. Oltre a ciò, sempre in merito all'asserito pagamento anticipato, il eccepiva di aver già corrisposto all'odierna appellante “almeno € 1.426.325,71” a titolo CP_2 di “fatture da ricevere” ed in forza di ciò sosteneva “che qualsiasi pretesa economica della convenuta, se ritenuta legittima, andrebbe comunque a compensarsi con i maggiori crediti vantati dal ”. Eccezione a cui opponeva di avere eseguito per il , dal CP_2 Parte_1 CP_2 gennaio 2018 al gennaio 2020, prestazioni per il ben maggiore importo di euro 2.989.631,32, del quale il le aveva versato la minor somma di euro 1.366.025,41, con un residuo credito in CP_2 proprio favore, tuttora insoddisfatto, di euro 1.653.605,91.
Ora, a sostegno dell'eccezione di pagamento della maggior somma di € 1.426.237,71 il CP_2 ha prodotto copia dei bonifici eseguiti in favore di nel 2018 e 2019. Parte_1
Al riguardo, dall'analitica verifica della documentazione prodotta va certamente scomputato l'importo di euro 35.000, in quanto il relativo bonifico del 15/07/2019 risulta non andato a buon fine (v. il documento allegato all'atto di citazione denominato: “All. 25 Bonifici a RT TA da
Banca Prossima 2019.pdf”), così che le somme utilmente bonificate alla cooperativa risultano pari ad € 1.391.237.71, che peraltro ha riconosciuto di aver ricevuto, seppure nel minore Parte_1 importo di €1.366.025,41, in ogni caso a fronte di prestazioni eseguite nel medesimo periodo per complessivi € 2.989.631,32, come risultante dalle correlate fatture (v. in atti i documenti allegati alla memoria di costituzione e risposta in primo grado denominati: “All. 1 fatture 2020.oggetto di causa pdf.pdf”, “All. 7 fatture 2018-2019.zip”, “All. 8 tutte fatture anno 2019.pdf”). Parte_1
Al riguardo il , mutando ancora una volta strategia difensiva, sostiene che tali importi CP_2 deriverebbero da fatturazioni “gonfiate” dalla cooperativa, adombrando pagamenti eseguiti in eccedenza, ma senza meglio specificare, e soprattutto senza formalizzare in una circostanziata domanda di ripetizione di indebito, le somme effettivamente dovute, quelle pagate in eccedenza e la differenza eventualmente ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c., così che l'eccezione, per la sua genericità e indeterminatezza, prima ancora che indimostrata è inammissibile.
Ciò posto, passando all'esame della quantificazione del corrispettivo dovuto, la Corte rileva che l'odierna appellante ha correttamente commisurato il quantum debatur all'importo che l'ente appaltante era tenuto a corrispondere al sulla base del relativo contratto d'appalto per i CP_2 servizi resi, dato che: a) , successivamente alla sua espulsione, ha interamente eseguito, Parte_1 per conto di le prestazioni oggetto degli appalti correlati alle fatture indicate nella diffida CP_1 dell' 11/06/2020, come accertato anche dal Tribunale;
b) tali prestazioni sono state poste in essere senza alcun intervento esecutivo del;
c) non ha contestato la corrispondenza di CP_2 CP_1 quanto fatturato da con gli importi dovuti dagli enti pubblici per l'esecuzione dei Parte_1 servizi appaltati ed eseguiti dalla cooperativa;
d) le consorziate, tra cui la stessa , altro Parte_1 non erano che delle articolazioni dello stesso consorzio deputate all'adempimento degli appalti formalmente affidati all'ente consortile;
e) non vi è prova della sussistenza tra le parti di un accordo negoziale che consentisse al di trattenere parte dei compensi corrisposti dall'appaltante CP_2 per l'esecuzione dei servizi appaltati (né l'atto costitutivo di né lo statuto consortile CP_1 statuiscono alcunché a riguardo) e ancor meno della misura;
f) il consorzio perseguiva obiettivi di natura mutualistica a beneficio delle cooperative consorziate, così che, in assenza di una contraria pattuizione negoziale, risulta ragionevole che quest'ultimo fosse tenuto a trasmettere alle consorziate esecutrici il totale degli importi ricevuti dagli enti appaltanti per l'esecuzione dei servizi affidati;
g) il non ha documentato e, prima ancora neppure allegato, quali spese abbia CP_2 direttamente sostenuto per i servizi eseguiti da , che debbano essere detratte dagli Parte_1 importi corrisposti dall'ente committente.
In conclusione, considerata l'effettiva esecuzione delle prestazioni indicate nella diffida del
11/06/2020, la loro corretta quantificazione, commisurata ai corrispettivi versati al dagli CP_2 enti committenti, e l'infondatezza delle eccezioni da quest'ultimo formulate, in riforma della sentenza del Tribunale il deve essere condannato al pagamento Controparte_7 dell'importo di euro 91.421,93, oltre interessi al tasso legale, dall'atto di diffida al saldo, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore motivo d'appello.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo (nei valori medi dello scaglione da euro 52.001 ad euro 260.000, minimi per la fase trattazione/istruttoria dell'appello), seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico di parte appellata.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria deduzione, domanda ed eccezione,
- accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
373/2022 del Tribunale di Sassari pubblicata il 6/04/2022 e per l'effetto:
a) condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante a versare a l'importo di euro 91.421,93 a Parte_1 titolo di corrispettivo per le prestazioni rese in suo favore da quest'ultima dall'agosto 2019 al gennaio 2020, oltre interessi legali dalla diffida al saldo;
b) condanna l'appellata a rifondere in favore di parte appellante le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in euro 14.103,00 ed euro 12.154,00 per compensi rispettivamente del primo e del secondo grado del giudizio, oltre spese generali IVA e CPA di legge;
c) condanna l'appellata alla restituzione delle somme ricevute a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado.
Così deciso in Sassari, all'udienza del 14/11/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Cristina Fois
Il Presidente
Dott.ssa RI XO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza collegiale del giorno 14/11/2025
Dott.ssa RI XO Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Relatore
Chiamata la causa
Parte_1
Avv. AN EI
APPELLANTE/I contro
Controparte_1
Avv. Avv. Alessandro Guido RT
APPELLATO /I
I difensori insistono nelle deduzioni, eccezioni e conclusioni in atti.
I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare a comparire per la lettura della sentenza.
Dato atto di quanto sopra la Corte si ritira in camera di consiglio.
Il Presidente
Dott.ssa RI XO
Conclusa la successiva camera di consiglio, la Corte pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.: REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE CIVILE
La Corte, composta dai Magistrati
Dott.ssa RI XO Presidente
Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Relatore
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 212/2022 promossa da:
(C.F. ; P.I. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_1 legale rappresentante, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli Avv. Rosanna Gallucci e
AN EI nonché elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, ubicato in
Sassari (SS) Via Zanfarino n. 25/A;
APPELLANTE contro
(P.I. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli Avv. Alessandro Guido
RT e RO IU nonché elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, ubicato in
Sassari, Via Zanfarino n.14;
APPELLATO /I
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO (d'ora in poi anche solo Controparte_1 CP_1
o il ), con atto notificato il 30/10/2020, conveniva in giudizio di fronte
[...] CP_1 CP_2 al Tribunale di Sassari (d'ora in poi anche solo Parte_1 [...]
) chiedendo l'accertamento negativo del credito invocato da quest'ultima Controparte_3 con la diffida dell'11/06/2020. A sostegno della domanda l'attrice esponeva: a) di essere un ente consortile affidatario di servizi pubblici;
b) di realizzare i predetti servizi sia in forma diretta sia per mezzo delle cooperative alla stessa consorziate, tra le quali, sino alla sua espulsione, la stessa società convenuta;
c) che le predette cooperative, da un lato, venivano incaricate dell'esecuzione dei servizi per mezzo di “un atto fiduciario non formalizzato in alcun contratto o lettera
d'incarico,” e, dall'altro, venivano pagate per le prestazioni rese al non appena CP_2 quest'ultimo avesse percepito il corrispettivo dovutogli dagli enti pubblici competenti;
d) che il pagamento alle singole cooperative avveniva per il tramite di bonifici bancari con la stessa causale
“acconto per fatture da ricevere”, ai quali, solo in seguito, si accompagnava l'emissione di fatture da parte delle stesse consorziate “per quanto a loro effettivamente spettante”; e) che dopo l'espulsione di , macchiatasi di gravi condotte, tutto l'entourage legato al presidente si Parte_1 dimetteva dal proprio impiego consortile e agiva in via monitoria avverso per conseguire il CP_1 pagamento delle retribuzioni arretrate, il TFR e l'indennità di mancato preavviso;
f) che l'odierna controparte, inoltre, in data 2.1.2020 le aveva notificato due decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi, con i quali veniva rispettivamente ingiunto il pagamento di “€ 608.023,76” e di “€
350.152,78”, un contestuale atto di precetto con cui veniva intimata la corresponsione della complessiva somma di “€ 976.010,41” e un atto di pignoramento presso terzi avente ad oggetto l'importo di “€ 1.464.015,61”; g) di essersi opposta giudizialmente ai menzionati decreti ingiuntivi ottenendo la sospensione della provvisoria esecutività; h) che la convenuta, in data 11/06/2020, le intimava il pagamento di ulteriori fatture per la somma totale di € 91.421,93; somma non dovuta in quanto: 1) le suddette fatture avevano ad oggetto un lasso di tempo posteriore all'espulsione dal consorzio di RT TA che, ad ogni modo, non aveva mai eseguito i servizi indicati in tali documenti né il gliene aveva chiesto il compimento;
2) qualsiasi servizio espletato dall'ex CP_2 consorziata per conto dell'ente consortile era già stato retribuito dal;
3) anzi RT CP_2 Pt_1 in forza del sistema di pagamento “per fatture da ricevere” aveva conseguito più di quanto le sarebbe spettato, così che doveva operare perlomeno la compensazione con i maggiori crediti vantati dal . evidenziava infatti di aver già erogato in favore di CP_2 Controparte_1
almeno € 1.426.325,71 (con riserva di meglio quantificare e dettagliare) attraverso il Parte_1 suddetto sistema di pagamento per fatture da ricevere, e di aver contestato le ricevute emesse da controparte per importi spropositati;
4) le parti non avevano mai individuato il criterio di determinazione del corrispettivo dovuto a per i servizi effettuati da quest'ultima né Parte_1 tantomeno i termini e le modalità di pagamento e, comunque, il parametro di determinazione del dovuto rappresentato da controparte nelle varie rivendicazioni e azioni legali, consistente nel
“parametrare i compensi della cooperativa esecutrice al prezzo dell'appalto”, era inaccettabile, incongruo ed illogico;
5) la sussistenza di un credito così ingente mal si attagliava, infatti, alla circostanza che l'asserita creditrice è un ente privo di scopi lucrativi, fruitore di rilevanti vantaggi attinenti alle strutture, detenute in passato in comodato gratuito e attualmente “sine titulo”, nonché ai costi di gestione posti a carico del aggiudicatario degli appalti, ed inoltre non “si vede CP_2 come la convenuta, se fosse vero quanto dalla stessa sostenuto, abbia potuto continuare ad agire pur in presenza di tale vistoso ammanco di cassa.”
, in data 29/01/2021, costituendosi regolarmente in giudizio Parte_1 Parte_1 sostanzialmente eccepiva che: a) l'importo richiesto era giustificato dall'esecuzione di prestazioni di servizi socioassistenziali e socioeducativi per conto ed in favore di da Controparte_1 agosto 2019 a gennaio 2020. Circostanza evincibile dalle fatture dell'anno 2020, regolarmente annotate nei libri contabili, dal contenuto della comunicazione del 19.01.2020 proveniente dal
, nonché, qualora ammesso, dall'esame testimoniale dei funzionari pubblici referenti dei
CP_2 vari servizi;
b) in mancanza di un diverso accordo non poteva che spettare alla cooperativa incaricata dell'erogazione del servizio quanto ricevuto dal dagli enti pubblici o dagli enti
CP_2 capofila. Sullo specifico punto RT TA evidenziava 1) l'assenza di disposizioni statutarie che imponessero che alle cooperative esecutrici dovesse essere corrisposto solo il costo da queste sostenuto per stipendi, contributi e ritenute dei propri lavoratori;
2) la mancanza di un regolamento consortile che prevedesse eventuali provvigioni economiche spettanti al da parte delle
CP_2 cooperative della galassia-Andalas; 3) il pregresso comportamento cotnrattuale del che in
CP_2 occasione di ogni appalto aveva “girato integralmente alle cooperative esecutrici” il compenso ricevuto dagli Enti pubblici;
c) tanto la pretesa di compensazione che l'ulteriore eccezione anteposta da controparte, cioè l'asserito pagamento della somma di € 1.426.325,71, avvenuto negli anni
2018-2019, erano assolutamente indeterminate. RT TA evidenziava che Controparte_1 non aveva indicato la fonte degli importi da compensare né aveva provveduto a quantificarli.
La convenuta inoltre sosteneva: 1) che il , nel menzionato lasso di tempo, aveva in realtà CP_2 corrisposto la minor somma di € 1.366.025,41; 2) di essere ancora creditrice nei confronti di quest'ultimo dell'importo di € 1.653.605,91 per avere eseguito nel medesimo arco temporale “dal gennaio 2018 al gennaio 2020” prestazioni di servizio per un credito totale di € 2.989.631,32. L'ex consorziata, infine, in ragione del fatto che l'ultimo bonifico di in suo favore era risalente CP_1 all'agosto 2019 riteneva che fosse assai poco verosimile che quest'ultima, prima e fino a tal momento, avesse saldato, con la causale generica “fatture da ricevere”, prestazioni che sarebbero state svolte oltre sei mesi dopo per un importo pari ad € 91.421,93; d) le fatture relative agli importi richiesti nei procedimenti monitori R.G. 63/2019 e R.G. 64/2020, sebbene “confusamente contestate e/o disconosciute da erano state da questa impiegate ad ogni effetto fiscale “nonché CP_1 portate in detrazione e deduzione”.
RT TA, pertanto, chiedeva che il tribunale accertasse/dichiarasse l'avvenuto compimento delle prestazioni rese nel semestre successivo alla sua espulsione e condannasse il a CP_2 corrisponderle l'importo di euro 91.421,93 ed i correlati interessi e rivalutazione.
La causa, documentalmente istruita, era definita con sentenza n. 373/2022 in data 6/04/2022. Il tribunale argomentava che dalla comunicazione del 19.1.2020 poteva evincersi l'effettivo svolgimento dei servizi in favore di fino a gennaio 2020; tuttavia, in forza Controparte_1 dell'incontestato pagamento dell'importo di euro 1.366.025,41 compiuto dall'attrice a beneficio della convenuta, riteneva che non si potesse accertare se tale versamento comprendesse o meno il corrispettivo dovuto a quest'ultima per le prestazioni rese nel periodo agosto 2019/gennaio 2020 e, in relazione a ciò, sottolineava: a) l'insussistenza di alcun accordo finalizzato a determinare l'entità del compenso dovuto per le prestazioni rese;
b) la necessaria diversità tra “il titolo delle pretese economiche” fatto valere in causa da e quello invocabile successivamente al Parte_1 provvedimento espulsivo;
c) la circostanza che i pagamenti erano sempre stati effettuati con il metodo “delle fatture da ricevere” così che non risultava anomalo che l'ultimo pagamento fosse stato eseguito nell'agosto del 2019 e che le prestazioni fossero state svolte anche nei mesi successivi. Di conseguenza, il giudice di prime cure dichiarava che aveva espletato Parte_1 servizi a vantaggio del anche tra agosto 2019 e gennaio 2020, ma allo stesso tempo non CP_2 accoglieva la domanda riconvenzionale dalla stessa proposta avente ad oggetto la condanna del al pagamento dell'importo di euro 91.421,93. CP_2
Avverso la sentenza ha proposto appello RT TA per i seguenti motivi: 1) con il primo motivo sostiene che i versamenti già effettuati in suo favore dal non comprendevano anche il CP_2 pagamento delle prestazioni svolte a beneficio di quest'ultimo tra agosto 2019 e gennaio 2020, come evincibile dagli stessi atti di causa. RT TA, a supporto di ciò, fondamentalmente evidenzia che: a) il consorzio, in quanto onlus, non avrebbe potuto anticiparle delle somme di denaro ancora non disponibili;
b) il , a seguito dell'effettivo espletamento dei servizi CP_2 oggetto del contratto d'appalto alla stessa affidato, era solita emettere una prima fattura diretta all'ente appaltante, dopodiché la consorziata che aveva concretamente adempiuto le correlate prestazioni provvedeva ad emettere una fattura rivolta al e finalizzata alla retribuzione di CP_2 quanto compiuto nell'esecuzione del suddetto appalto. Pagamento che avveniva anche a distanza di mesi e solo dopo che l'appaltante aveva provveduto a retribuire il;
c) i documenti presenti CP_2 agli atti smentivano che il anticipasse il pagamento per prestazioni ancora da compiere;
2) CP_2 con il secondo motivo l'appellante evidenzia di aver più volte richiesto a controparte di precisare, nei bonifici, a quali fatture corrispondesse il pagamento, ma che il aveva continuato ad CP_2 effettuare i pagamenti impiegando l'espressione “fatture da ricevere”, dicitura in ogni caso inidonea a provare “che effettivamente si trattasse di pagamenti per fatture da ricevere, ovvero per prestazioni da svolgere e non già svolte”. Ciò posto, RT TA ritiene che l'importo richiesto a controparte non fosse ricompreso nella somma euro 1.366.025,41 di cui aveva riconosciuto il versamento, richiamando a tali fini l'allegato n. 11 alla propria memoria di costituzione e risposta in primo grado, nel quale venivano indicati “tutti gli importi ricevuti a saldo di servizi nel biennio
2018/2019” e dal quale si evinceva che il non era solito anticipare il pagamento delle CP_2 prestazioni che dovevano ancora essere compiute. In relazione a ciò l'appellante, facendo anche riferimento al contenuto di una tabella di riepilogo inserita nell'atto di appello, evidenzia la coincidenza tra “gli importi versati dal – che riportavano la dicitura fatture da ricevere – CP_2
e quelli fatturati dalla ”, mentre non vi rientravano le somme da ultimo domandate con Parte_1 la diffida del giugno 2020. 3) Il tribunale non valutava correttamente i documenti prodotti agli atti, dai quali si ricavava invece l'estraneità dei pagamenti realmente effettuati dal rispetto alle CP_2 prestazioni compiute dalla nel lasso di tempo agosto 2019/gennaio 2020, per i quali Parte_1 continuava a sussistere il credito di euro 91.421,93, oggetto della diffida dell'11/06/2020. 4) Con il quarto motivo l'appellante ha reiterato le istanze istruttorie dedotte con la comparsa di risposta e con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. (prova per testi, CTU ed istanza di esibizione).
Il resiste all'appello, concludendo per il rigetto dell'impugnazione e l'integrale Controparte_4 conferma della sentenza di primo grado.
La causa, istruita con documenti, interrogatorio formale e prova testimoniale, trattenuta in decisione all'udienza del 20/12/2024 previo scambio di scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c, quindi rimessa in lettura per la sostituzione del consigliere istruttore, è stata decisa all'udienza del 14/11/2025 nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c..
*****
I quattro motivi di gravame, con i quali la sostanzialmente si duole dell'errata Parte_1 valutazione compiuta dal Tribunale del materiale di causa ai fini del riconoscimento del proprio credito di € 91.421,93, sono trattati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi.
L'appellante sostiene di aver dato prova non solo del compimento dei servizi oggetto della diffida dell'11/06/2020, ma anche del mancato pagamento del relativo corrispettivo, pari ad euro 91.421,93. Sostiene, infatti, che tale somma non è in alcun modo riconducibile all'importo di euro
1.366.025,41, effettivamente ricevuto dal per prestazioni pregresse, invocando a tali fini CP_2 le produzioni documentali in atti, la qualità di onlus delle parti e l'effettiva prassi tra le stesse intercorsa.
Il viceversa insiste sul fatto che: a) gli invocati servizi/prestazioni non erano stati né CP_2 richiesti né eseguiti;
b) da un lato non era stato pattuito alcun criterio per determinare il compenso correlato alla loro esecuzione e, dall'altro, quello preteso da controparte era illogico e incongruo;
c) tutte le prestazioni compiute da in suo favore erano già stata retribuite ed inoltre l'ex Parte_1 consorziata, in ragione del metodo di pagamento “per fatture da ricevere”, aveva in verità conseguito più di quanto le fosse realmente dovuto, così che, qualora gli asseriti servizi fossero stati considerati effettivamente compiuti, avrebbe dovuto operare la compensazione;
d) Parte_1 aveva maggiorato l'importo dovutole per l'espletamento dei propri servizi.
Innanzitutto, va precisato che, in mancanza di appello incidentale del , è ormai in CP_2 giudicato la statuizione con la quale il Tribunale ha accertato che , dall'agosto 2019 al Parte_1 gennaio 2020, ha eseguito a beneficio del le prestazioni oggetto della diffida CP_2 dell'11/06/2020.
In altre parole, ciò significa che è ormai assodata e incontrovertibile l'esecuzione dei servizi fatturati da , richiesti con la diffida dell'11/6/2020, con le necessarie ricadute sulla Parte_1 ripartizione dei rispettivi oneri probatori.
Ad ogni modo, la Corte osserva, ad abundantiam, che dalla documentazione in atti emerge che dall'agosto 2019 al gennaio 2020, ha effettivamente posto in essere gli invocati Parte_1 servizi a beneficio di controparte. A tal proposito, è dirimente la PEC del 19/01/2020 (concernente i servizi di cui al “ – Coros – Figulinas, S.E.T. Servizio Educativo Territoriale e Parte_2
Promozione dell'Agio nei Comuni di Santa RI Coghinas, Sennori, Tissi e Viddalba”) con cui per quanto qui di interesse, comunicava che la propria assemblea, in data Controparte_1
3/08/2019, aveva deciso di espellere l'odierna appellata dal , ma allo stesso tempo CP_2 rappresentava di non aver “dato atto all'espulsione immediata al fine di garantire un adeguato e idoneo passaggio di consegne tutelando in tal modo gli utenti, la continuità del Servizio e quindi gli interessi della Stazione Appaltante” per poi comunicare “che a partire dal 01/02/2020” i “servizi” attinenti all'ente consortile sarebbero stati posti in essere “da idonee figure professionali dipendenti direttamente” dalla stessa Comunicazione da cui si ricava sia che aveva CP_1 Parte_1 eseguito servizi consortili sino al 31/01/2020 sia che la suddetta cooperativa aveva tenuto tale condotta, in quanto sostanzialmente autorizzata, per esigenze di servizio, da Controparte_1 Provato l'effettivo svolgimento dei servizi, ossia la fonte del credito (il quale, in assenza di un termine pattizio, risulta immediatamente esigibile ai sensi dell'art. 1183 c.c), ed essendo stato allegato dall'ex consorziata l'inadempimento, l'onere probatorio si spostava sul , che CP_2 avrebbe dovuto provare l'esistenza di un fatto estintivo/modificativo della propria obbligazione pecuniaria secondo la regola generale sulla ripartizione dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.).
Infatti, come è noto, il creditore che agisce per il pagamento del proprio credito è tenuto a provarne il titolo giustificativo e la sua esigibilità potendosi, al contempo, limitare ad allegare l'inadempimento del debitore, al quale spetta, invece, provare l'estinzione della contrapposta pretesa. A tal proposito, il , tenendo una difesa quanto meno contradditoria, dopo aver CP_2 inizialmente negato che , da agosto 2019 a gennaio 2020, avesse compiuto prestazioni Parte_1 per suo conto, ha eccepito di averle addirittura pagate in anticipo, producendo una valanga di bonifici eseguiti in favore della cooperativa nel biennio precedente (l'ultimo bonifico è del
19/8/2019); ha contestato il criterio di quantificazione utilizzato dall'ex consorziata, ha sostenuto che quest'ultima aveva inserito nelle fatture degli importi non dovuti;
ha eccepito l'eccezione di compensazione.
Esaminando le singole eccezioni formulate dal per paralizzare l'avversa pretesa CP_2 creditoria, a partire da quella di pagamento anticipato, non può non rilevarsi che, secondo l'interpretazione più logica, nonché più conforme al dato testuale, la dizione “fatture da ricevere”, sulla quale il ha costruito l'eccezione di pagamento anticipato, non facesse riferimento a CP_2 pagamenti anticipati per servizi non ancora resi, bensì indicasse la corresponsione di una somma di denaro per prestazioni già compiute ma non ancora fatturate dalla cooperativa che le aveva eseguite.
Infatti, da un lato, non si fa alcun riferimento a “servizi” ancora da eseguire, ma soltanto ai relativi documenti fiscali da ricevere (notoriamente emessi dopo l'esecuzione delle prestazioni), dall'altro, secondo l'id quod plerumque accidit, risulta quantomeno inverosimile che un ente paghi in anticipo ingenti importi a titolo di corrispettivo di prestazioni ancora da effettuare, di cui non vi è ancora certezza sul loro esatto verificarsi. Inoltre, depongono a favore di tale ricostruzione ermeneutica e della conseguente assenza di alcun pagamento anticipato anche i seguenti documenti, in quanto tutti successivi all'emissione dell'ultimo bonifico disposto in favore di TA (pacificamente Pt_1 avvenuto il 19/08/2019): a) la PEC del 29/08/2019 con cui successivamente all'espulsione CP_1 di diffidava quest'ultima dal compiere “qualunque iniziativa e/o attività nessuna Parte_1 esclusa, riguardante i servizi di cui” era “General Contractor” il in assenza di previo CP_2 accordo/autorizzazione consortile (v. in atti il documento allegato alla memoria di replica consortile del 21/04/2021 denominato “ALL. 3 Pec del 20.08.2019.pdf”); b) la PEC del 23/09/2019, concernente i “Servizi SAD, SET e SASS in Accreditamento”, con cui il consorzio comunicava al “che a partire dal 15 ottobre 2019 i servizi dei quali è unico contraente lo scrivente Parte_3
Consorzio quindi unico responsabile e garante lo stesso provvederà ad eseguirli direttamente con la propria struttura d'Impresa” dando contestualmente atto che l'odierna appellante “ Parte_1 non ha più nessun titolo per svolgere alcun servizio di cui il risulti contraente” Controparte_4
(v. in atti il documento allegato alla memoria di replica consortile del 21/04/2021 denominato “ALL.
6 Pec ); c) la PEC del 10/09/2019 con cui il Comune di Sassari, avendo preso Parte_4 atto di quanto comunicato dal in merito all'avvenuta espulsione di e alla CP_2 Parte_1 conseguente impossibile esecuzione, ad opera di quest'ultima, delle prestazioni alla stessa previamente affidate, rappresentava “che qualsiasi variazione in corso di esecuzione degli appalti deve essere validata dalla stazione appaltante” e chiedeva al “ di comunicare entro CP_2 cinque giorni come” volesse “svolgere (in proprio o attraverso diverse consorziate esecutrici) i servizi aggiudicati dal Comune di Sassari, sia come Ente singolo che in qualità di Comune capofila dell' , al fine di consentire l'esecuzione dei Controparte_5 dovuti accertamenti” (v. in atti atti il documento allegato alla memoria di replica consortile del
21/04/2021 denominato “All. 7 Pec ); d) la PEC del 16/09/2019 con cui il Controparte_6
, in risposta alla predetta PEC del 10/09/2019, comunicava al Comune di Sassari, in CP_2 merito al “Progetto Aurora” , “il cui contratto” era allora destinato a scadere “il 30 ottobre 2019,” di essere “disponibile a continuare fino alla scadenza naturale del suddetto contratto che
l'esecuzione del servizio possa continuare a svolgersi attraverso la ” e Parte_1 poi, in ordine ai “servizi di cui all'Albo dei soggetti accreditati” dichiarava di essere disponibile “a mantenere attualmente invariata la procedura dii svolgimento di tali servizi attraverso la
” (v. in atti il documento allegato alla memoria di replica consortile del Parte_1
21/04/2021 denominato “All. 7 Pec ). Controparte_6
Va poi evidenziato che, in data 21/04/2023, la teste , dipendente del Comune di Testimone_1
Sassari, dichiarava: “Noi in Comune, per prassi, abbiamo sempre liquidato il in quanto CP_2 sottoscrittore del contratto e le fatture sono state sempre intestate al e venivano emesse a CP_2 seguito della prestazione avvenuta. I mandati sono stati emessi a favore del a servizio CP_2 erogato” (v. verbale d'udienza del 21/04/2023). Tale dichiarazione, resa da un pubblico dipendente in posizione di assoluta neutralità e pertanto particolarmente credibile, perlomeno in ordine agli appalti attinenti al Comune di Sassari, a maggior ragione sconfessa l'esistenza degli invocati pagamenti consortili anticipati, in quanto con essa viene detto chiaramente che i pagamenti venivano disposti dall'ente appaltante solo in seguito al compimento dei servizi affidati.
In merito all'insussistenza dell'eccepito pagamento anticipato, va poi sottolineato che il , CP_2 laddove originariamente affermava di non aver chiesto alla controparte l'esecuzione dei servizi oggetto di causa, sostenendo altresì la loro mancata esecuzione, implicitamente ammetteva che i pagamenti già disposti in favore dell'ex consorziata fossero imputabili a prestazioni pregresse e non a quelle attualmente in questione. Oltre a ciò, sempre in merito all'asserito pagamento anticipato, il eccepiva di aver già corrisposto all'odierna appellante “almeno € 1.426.325,71” a titolo CP_2 di “fatture da ricevere” ed in forza di ciò sosteneva “che qualsiasi pretesa economica della convenuta, se ritenuta legittima, andrebbe comunque a compensarsi con i maggiori crediti vantati dal ”. Eccezione a cui opponeva di avere eseguito per il , dal CP_2 Parte_1 CP_2 gennaio 2018 al gennaio 2020, prestazioni per il ben maggiore importo di euro 2.989.631,32, del quale il le aveva versato la minor somma di euro 1.366.025,41, con un residuo credito in CP_2 proprio favore, tuttora insoddisfatto, di euro 1.653.605,91.
Ora, a sostegno dell'eccezione di pagamento della maggior somma di € 1.426.237,71 il CP_2 ha prodotto copia dei bonifici eseguiti in favore di nel 2018 e 2019. Parte_1
Al riguardo, dall'analitica verifica della documentazione prodotta va certamente scomputato l'importo di euro 35.000, in quanto il relativo bonifico del 15/07/2019 risulta non andato a buon fine (v. il documento allegato all'atto di citazione denominato: “All. 25 Bonifici a RT TA da
Banca Prossima 2019.pdf”), così che le somme utilmente bonificate alla cooperativa risultano pari ad € 1.391.237.71, che peraltro ha riconosciuto di aver ricevuto, seppure nel minore Parte_1 importo di €1.366.025,41, in ogni caso a fronte di prestazioni eseguite nel medesimo periodo per complessivi € 2.989.631,32, come risultante dalle correlate fatture (v. in atti i documenti allegati alla memoria di costituzione e risposta in primo grado denominati: “All. 1 fatture 2020.oggetto di causa pdf.pdf”, “All. 7 fatture 2018-2019.zip”, “All. 8 tutte fatture anno 2019.pdf”). Parte_1
Al riguardo il , mutando ancora una volta strategia difensiva, sostiene che tali importi CP_2 deriverebbero da fatturazioni “gonfiate” dalla cooperativa, adombrando pagamenti eseguiti in eccedenza, ma senza meglio specificare, e soprattutto senza formalizzare in una circostanziata domanda di ripetizione di indebito, le somme effettivamente dovute, quelle pagate in eccedenza e la differenza eventualmente ripetibile ai sensi dell'art. 2033 c.c., così che l'eccezione, per la sua genericità e indeterminatezza, prima ancora che indimostrata è inammissibile.
Ciò posto, passando all'esame della quantificazione del corrispettivo dovuto, la Corte rileva che l'odierna appellante ha correttamente commisurato il quantum debatur all'importo che l'ente appaltante era tenuto a corrispondere al sulla base del relativo contratto d'appalto per i CP_2 servizi resi, dato che: a) , successivamente alla sua espulsione, ha interamente eseguito, Parte_1 per conto di le prestazioni oggetto degli appalti correlati alle fatture indicate nella diffida CP_1 dell' 11/06/2020, come accertato anche dal Tribunale;
b) tali prestazioni sono state poste in essere senza alcun intervento esecutivo del;
c) non ha contestato la corrispondenza di CP_2 CP_1 quanto fatturato da con gli importi dovuti dagli enti pubblici per l'esecuzione dei Parte_1 servizi appaltati ed eseguiti dalla cooperativa;
d) le consorziate, tra cui la stessa , altro Parte_1 non erano che delle articolazioni dello stesso consorzio deputate all'adempimento degli appalti formalmente affidati all'ente consortile;
e) non vi è prova della sussistenza tra le parti di un accordo negoziale che consentisse al di trattenere parte dei compensi corrisposti dall'appaltante CP_2 per l'esecuzione dei servizi appaltati (né l'atto costitutivo di né lo statuto consortile CP_1 statuiscono alcunché a riguardo) e ancor meno della misura;
f) il consorzio perseguiva obiettivi di natura mutualistica a beneficio delle cooperative consorziate, così che, in assenza di una contraria pattuizione negoziale, risulta ragionevole che quest'ultimo fosse tenuto a trasmettere alle consorziate esecutrici il totale degli importi ricevuti dagli enti appaltanti per l'esecuzione dei servizi affidati;
g) il non ha documentato e, prima ancora neppure allegato, quali spese abbia CP_2 direttamente sostenuto per i servizi eseguiti da , che debbano essere detratte dagli Parte_1 importi corrisposti dall'ente committente.
In conclusione, considerata l'effettiva esecuzione delle prestazioni indicate nella diffida del
11/06/2020, la loro corretta quantificazione, commisurata ai corrispettivi versati al dagli CP_2 enti committenti, e l'infondatezza delle eccezioni da quest'ultimo formulate, in riforma della sentenza del Tribunale il deve essere condannato al pagamento Controparte_7 dell'importo di euro 91.421,93, oltre interessi al tasso legale, dall'atto di diffida al saldo, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore motivo d'appello.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo (nei valori medi dello scaglione da euro 52.001 ad euro 260.000, minimi per la fase trattazione/istruttoria dell'appello), seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico di parte appellata.
PQM
La Corte, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria deduzione, domanda ed eccezione,
- accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
373/2022 del Tribunale di Sassari pubblicata il 6/04/2022 e per l'effetto:
a) condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante a versare a l'importo di euro 91.421,93 a Parte_1 titolo di corrispettivo per le prestazioni rese in suo favore da quest'ultima dall'agosto 2019 al gennaio 2020, oltre interessi legali dalla diffida al saldo;
b) condanna l'appellata a rifondere in favore di parte appellante le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in euro 14.103,00 ed euro 12.154,00 per compensi rispettivamente del primo e del secondo grado del giudizio, oltre spese generali IVA e CPA di legge;
c) condanna l'appellata alla restituzione delle somme ricevute a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado.
Così deciso in Sassari, all'udienza del 14/11/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Cristina Fois
Il Presidente
Dott.ssa RI XO