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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 07/05/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1549 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: prestazioni per infortunio sul lavoro, CP_1
TRA
, elettivamente domiciliato in Ariano Irpino, via XXV Aprile snc, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Guerino Gazzella, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_2 del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv.
Stefania Rettore ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente in Benevento, via F. Flora
76,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4/04/2024 il ricorrente ha esposto: che in data 24/11/2024, alle ore 21.30 circa, era rimasto vittima di un infortunio in itinere, allorquando, mentre si recava con il collega presso lo stabilimento della Ferrero Industriale Italia s.r.l. di Persona_1
Sant'Angelo dei Lombardi per svolgervi il turno notturno, l'autovettura sulla quale viaggiavano si ribaltava;
che a seguito del violentissimo impatto era stato trasportato presso il nosocomio
Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino, dove veniva diagnosticato un “politrauma con ferite multiple”; che immediatamente dopo il sinistro, il 25/11/2023, era stato trasmesso il certificato medico di infortunio - Mod. 1 SS con apertura della pratica di infortunio presso l' di CP_1
Avellino; che l' gli aveva riconosciuto, con decorrenza 1/05/2023, una rendita in relazione CP_1
a una menomazione di grado pari al 36%, per “cicatrice emivolto destro ed esiti di tracheostomia;
esiti di frattura zigomatica dx, di frattura cavicola dx e di traumatismo toracico;
esiti di trauma cervicale e cranio-encefalico con danno assonale”; che il grado di menomazione era stato calcolato senza tener conto del danno visivo da lui subito, pervenendo a una quantificazione errata e riduttiva;
che avverso la decisione dell' aveva presentato opposizione ex art. 104 del T.U. CP_2
D.P.R. 1124/1965, rimasta senza riscontro.
1 Tanto premesso, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire “b) accertare e dichiarare che CP_1 il ricorrente in data 24.11.2022 rimaneva coinvolto in un infortunio in itinere nelle modalità descritte nella premessa del presente ricorso;
c) accertare e dichiarare che a seguito del predetto infortunio il ricorrete riportava una inabilità permanente indennizzata dall' ; d) accertare e CP_1 dichiarare che, a causa del predetto infortunio, il ricorrente presenta un grado di invalidità pari almeno al 45%, come emergente dalla CTP del 16.02.2024 del Dott. versata in Persona_2 atti, o a quella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di CTU di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; e) per l'effetto, condannare l' , in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., alla corresponsione della rendita da inabilità permanente nella misura del 45%, come emergente dalla CTP del 16.02.2024 del Dott. versata in atti, o a quella Persona_2 percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di CTU di cui si chiede fin d'ora l'ammissione, detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento e sino all'effettivo soddisfo;
f) in subordine, condannare l' in persona del CP_1 legale rappresentante p.t. alla corresponsione del diverso beneficio che dovesse essere ritenuto dovuto in relazione al grado di menomazione come emergente dalla CTP del 16.02.2024 del Dott. versata in atti ovvero quella che sarà accertato all'esito dell'espletanda CTU, Persona_2 detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento e sino all'effettivo soddisfo;
g) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Guerino Gazzella, antistatario”. Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
In particolare, l' ha contestato sia il nesso causale fra il trauma e il deficit visivo lamentato CP_2 dall'istante, sia la quantificazione dei relativi postumi in percentuale pari al 15%.
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti e tramite CTU, è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. La controversia verte unicamente sull'entità dei postumi permanenti residuati quali conseguenza dell'evento lesivo occorso al ricorrente in data 24/11/2022, la cui qualificazione come infortunio sul lavoro è pacifica.
L' ha infatti riconosciuto al ricorrente una rendita rapportata a un grado di menomazione CP_1 permanente dell'integrità psico-fisica pari al 36% per “cicatrice emivolto destro ed esiti di tracheostomia;
esiti di frattura zigomatica dx, di frattura clavicola dx e di traumatismo toracico;
esiti di trauma cervicale e cranio-encefalico con danno assonale diffuso”.
Il ricorrente ritiene, invece, che i postumi vadano valutati al 45%, tenendo conto anche del danno visivo da lui subito, valutabile con percentuale del 15%.
Il consulente tecnico nominato, espletate le necessarie indagini, ha rilevato che, in conseguenza dell'infortunio del 24/11/2022, il ricorrente presenta attualmente: “Esiti di grave trauma cranico, toracico e scheletrico. In atto: cicatrice emivolto destro ed esiti di tracheostomia, esiti di frattura zigomatica dx, esiti di frattura clavicola dx e di traumatismo toracico;
esiti di trauma cervicale e cranio encefalico con danno assonale. Otticopatia in OO, OD>OS. Emianopsia temporale in OD”.
Quanto, in particolare, alla riconducibilità all'evento del danno oculare all'occhio destro,
l'ausiliare ha precisato che “lo stesso era stato già evidenziato nelle cartelle cliniche, quale effetto del grave trauma cranico con edema cerebrale diffuso, segni di ESA post traumatico a sede frontoparietale dx, lungo il tentorio, a livello della cisterna interpeduncolare e a sede perimesencefalica posteriore, petecchie ematiche a carico della corona radiata dx, del peduncolo
2 cerebrale sx, a sede nucleo capsulare e temporale sx, quota ematica endoventricolare, falda di igroma frontale bilaterale”.
In tema di rendita da malattia professionale, nel regime introdotto dall'art. 13 del d.lgs. 23 febbraio
2000, n. 38, il giudice – e per esso il consulente tecnico di ufficio – deve far riferimento al D.M.
12 luglio 2000 di approvazione delle tabelle delle menomazioni, di indennizzo del danno biologico e dei coefficienti, che ha natura di norma regolamentare con rilevanza esterna e la cui violazione è denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
(Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13574 del 13/06/2014, Sez. L, Sentenza n. 990 del 20/01/2016; v. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 24880 del 04/10/2019).
Il CTU, specialista in oftalmologia e medicina del lavoro, ha quantificato il danno biologico connesso al deficit del campo visivo in misura pari al 12%, facendo applicazione – secondo le modalità chiarite su richiesta di questo giudice – della voce n. 372 della tabella delle menomazioni, che per la quantificazione del danno connesso al deficit del campo visivo richiama l'allegato n. 3, parte B delle medesime tabelle, che ne indica i criteri di calcolo, da effettuarsi di norma sulla base di una perimetria computerizzata – e pervenendo poi, attraverso il calcolo riduzionistico, a una complessiva percentuale del 43%.
Il parere del consulente, come chiarito e precisato, merita condivisione, siccome è sorretto da una congrua ed esaustiva motivazione di carattere medico-legale, oltre a non essere stato specificamente contestato.
Tanto premesso il ricorso va accolto, con condanna dell' al pagamento in favore del CP_1 ricorrente di una rendita commisurata a un danno biologico pari al 43%, detratto quanto già corrisposto, oltre interessi legali come per legge fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, con CP_1 distrazione ex art. 93 c.p.c. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara che in conseguenza dell'infortunio sul lavoro del 24/11/2022 il ricorrente ha riportato una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 43%;
2) per l'effetto, condanna l' a corrispondere al ricorrente una rendita in relazione a un CP_1 danno biologico permanente pari al 43%, detratto quanto già corrisposto, oltre interessi legali come per legge fino al saldo;
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.303,00 oltre spese CP_1 generali al 15%, IVA e CPA come per legge e rimborso c.u. € 43,00, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
4) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Benevento, 7 maggio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1549 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: prestazioni per infortunio sul lavoro, CP_1
TRA
, elettivamente domiciliato in Ariano Irpino, via XXV Aprile snc, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Guerino Gazzella, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_2 del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv.
Stefania Rettore ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente in Benevento, via F. Flora
76,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4/04/2024 il ricorrente ha esposto: che in data 24/11/2024, alle ore 21.30 circa, era rimasto vittima di un infortunio in itinere, allorquando, mentre si recava con il collega presso lo stabilimento della Ferrero Industriale Italia s.r.l. di Persona_1
Sant'Angelo dei Lombardi per svolgervi il turno notturno, l'autovettura sulla quale viaggiavano si ribaltava;
che a seguito del violentissimo impatto era stato trasportato presso il nosocomio
Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino, dove veniva diagnosticato un “politrauma con ferite multiple”; che immediatamente dopo il sinistro, il 25/11/2023, era stato trasmesso il certificato medico di infortunio - Mod. 1 SS con apertura della pratica di infortunio presso l' di CP_1
Avellino; che l' gli aveva riconosciuto, con decorrenza 1/05/2023, una rendita in relazione CP_1
a una menomazione di grado pari al 36%, per “cicatrice emivolto destro ed esiti di tracheostomia;
esiti di frattura zigomatica dx, di frattura cavicola dx e di traumatismo toracico;
esiti di trauma cervicale e cranio-encefalico con danno assonale”; che il grado di menomazione era stato calcolato senza tener conto del danno visivo da lui subito, pervenendo a una quantificazione errata e riduttiva;
che avverso la decisione dell' aveva presentato opposizione ex art. 104 del T.U. CP_2
D.P.R. 1124/1965, rimasta senza riscontro.
1 Tanto premesso, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire “b) accertare e dichiarare che CP_1 il ricorrente in data 24.11.2022 rimaneva coinvolto in un infortunio in itinere nelle modalità descritte nella premessa del presente ricorso;
c) accertare e dichiarare che a seguito del predetto infortunio il ricorrete riportava una inabilità permanente indennizzata dall' ; d) accertare e CP_1 dichiarare che, a causa del predetto infortunio, il ricorrente presenta un grado di invalidità pari almeno al 45%, come emergente dalla CTP del 16.02.2024 del Dott. versata in Persona_2 atti, o a quella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di CTU di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; e) per l'effetto, condannare l' , in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., alla corresponsione della rendita da inabilità permanente nella misura del 45%, come emergente dalla CTP del 16.02.2024 del Dott. versata in atti, o a quella Persona_2 percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di CTU di cui si chiede fin d'ora l'ammissione, detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento e sino all'effettivo soddisfo;
f) in subordine, condannare l' in persona del CP_1 legale rappresentante p.t. alla corresponsione del diverso beneficio che dovesse essere ritenuto dovuto in relazione al grado di menomazione come emergente dalla CTP del 16.02.2024 del Dott. versata in atti ovvero quella che sarà accertato all'esito dell'espletanda CTU, Persona_2 detratto quanto già percepito, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento e sino all'effettivo soddisfo;
g) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Guerino Gazzella, antistatario”. Si è ritualmente costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
In particolare, l' ha contestato sia il nesso causale fra il trauma e il deficit visivo lamentato CP_2 dall'istante, sia la quantificazione dei relativi postumi in percentuale pari al 15%.
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti e tramite CTU, è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. La controversia verte unicamente sull'entità dei postumi permanenti residuati quali conseguenza dell'evento lesivo occorso al ricorrente in data 24/11/2022, la cui qualificazione come infortunio sul lavoro è pacifica.
L' ha infatti riconosciuto al ricorrente una rendita rapportata a un grado di menomazione CP_1 permanente dell'integrità psico-fisica pari al 36% per “cicatrice emivolto destro ed esiti di tracheostomia;
esiti di frattura zigomatica dx, di frattura clavicola dx e di traumatismo toracico;
esiti di trauma cervicale e cranio-encefalico con danno assonale diffuso”.
Il ricorrente ritiene, invece, che i postumi vadano valutati al 45%, tenendo conto anche del danno visivo da lui subito, valutabile con percentuale del 15%.
Il consulente tecnico nominato, espletate le necessarie indagini, ha rilevato che, in conseguenza dell'infortunio del 24/11/2022, il ricorrente presenta attualmente: “Esiti di grave trauma cranico, toracico e scheletrico. In atto: cicatrice emivolto destro ed esiti di tracheostomia, esiti di frattura zigomatica dx, esiti di frattura clavicola dx e di traumatismo toracico;
esiti di trauma cervicale e cranio encefalico con danno assonale. Otticopatia in OO, OD>OS. Emianopsia temporale in OD”.
Quanto, in particolare, alla riconducibilità all'evento del danno oculare all'occhio destro,
l'ausiliare ha precisato che “lo stesso era stato già evidenziato nelle cartelle cliniche, quale effetto del grave trauma cranico con edema cerebrale diffuso, segni di ESA post traumatico a sede frontoparietale dx, lungo il tentorio, a livello della cisterna interpeduncolare e a sede perimesencefalica posteriore, petecchie ematiche a carico della corona radiata dx, del peduncolo
2 cerebrale sx, a sede nucleo capsulare e temporale sx, quota ematica endoventricolare, falda di igroma frontale bilaterale”.
In tema di rendita da malattia professionale, nel regime introdotto dall'art. 13 del d.lgs. 23 febbraio
2000, n. 38, il giudice – e per esso il consulente tecnico di ufficio – deve far riferimento al D.M.
12 luglio 2000 di approvazione delle tabelle delle menomazioni, di indennizzo del danno biologico e dei coefficienti, che ha natura di norma regolamentare con rilevanza esterna e la cui violazione è denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
(Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13574 del 13/06/2014, Sez. L, Sentenza n. 990 del 20/01/2016; v. anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 24880 del 04/10/2019).
Il CTU, specialista in oftalmologia e medicina del lavoro, ha quantificato il danno biologico connesso al deficit del campo visivo in misura pari al 12%, facendo applicazione – secondo le modalità chiarite su richiesta di questo giudice – della voce n. 372 della tabella delle menomazioni, che per la quantificazione del danno connesso al deficit del campo visivo richiama l'allegato n. 3, parte B delle medesime tabelle, che ne indica i criteri di calcolo, da effettuarsi di norma sulla base di una perimetria computerizzata – e pervenendo poi, attraverso il calcolo riduzionistico, a una complessiva percentuale del 43%.
Il parere del consulente, come chiarito e precisato, merita condivisione, siccome è sorretto da una congrua ed esaustiva motivazione di carattere medico-legale, oltre a non essere stato specificamente contestato.
Tanto premesso il ricorso va accolto, con condanna dell' al pagamento in favore del CP_1 ricorrente di una rendita commisurata a un danno biologico pari al 43%, detratto quanto già corrisposto, oltre interessi legali come per legge fino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in dispositivo, con CP_1 distrazione ex art. 93 c.p.c. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara che in conseguenza dell'infortunio sul lavoro del 24/11/2022 il ricorrente ha riportato una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 43%;
2) per l'effetto, condanna l' a corrispondere al ricorrente una rendita in relazione a un CP_1 danno biologico permanente pari al 43%, detratto quanto già corrisposto, oltre interessi legali come per legge fino al saldo;
3) condanna l' al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.303,00 oltre spese CP_1 generali al 15%, IVA e CPA come per legge e rimborso c.u. € 43,00, con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
4) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Benevento, 7 maggio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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