Articolo 1 della Legge 10 agosto 2000, n. 249
Articolo 2
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20 settembre 2000
Art. 1. 1. E' autorizzata la contribuzione dell'Italia al Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste, costituito, in occasione della Conferenza di Londra del 1997, con accordo tra la Federal Reserve Bank di New York e il Governo britannico, nella misura di L. 12.000.000.000, mediante versamento di detto importo nel conto corrente allo scopo aperto presso la Federal Reserve Bank di New York.
Entrata in vigore il 20 settembre 2000
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