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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/01/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1133/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA - I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott.ssa Valeria Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1133/2019 R.G. vertente
TRA rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Antonio Iervolino, presso il cui studio, sito in Napoli alla via Depretis n. 19, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...]; Controparte_1
APPELLATO
NONCHE'
, res.te in Cercola (NA) alla via D. Ricciardi n. 115 Controparte_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1181/2018 resa dal Giudice di Pace di
Sant'Anastasia in data 09.05.2018 e pubblicata in data 17.10.2018;
CONCLUSIONI: come da verbali di causa ed atti depositati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto il Parte_1 presente gravame avverso la sentenza n. 1181/2018 del 17.10.2018 con la quale il Giudice di Pace di Sant'Anastasia, in accoglimento della domanda proposta in primo grado da , ha condannato la predetta società, (n.q. di compagnia Controparte_1 assicurativa del veicolo danneggiante Vespa Piaggio tg BC13856), nonché, CP_2
(n.q. di proprietaria del predetto veicolo) al risarcimento delle lesioni fisiche
[...] subite dall'attore in primo grado, quale pedone, in conseguenza del sinistro verificatosi in data 23.08.2004, in Sant'Arpino (CE) alla via Marconi.
A fondamento del proposto gravame la ha dedotto la propria carenza di Parte_1
legittimazione passiva, non essendo la compagnia assicurativa del veicolo danneggiante al momento del sinistro ed ha, pertanto, chiesto riformarsi la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che “la prova della legittimazione attiva, di quella passiva e la copertura assicurativa non sono state oggetto di valida contestazione e risultano comunque dall'istruttoria espletata” nonché, nella parte in cui, riconosciuta l'esclusiva responsabilità di nella verificazione del Controparte_2
sinistro oggetto di causa, “condanna la soc. (oggi ), in CP_3 Parte_1
persona del l.r.p.t.,-in solido con la responsabile civile -al pagamento, in favore di
della somma complessiva di Euro 11.357,17”, quale risarcimento, Controparte_1
nonché, al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa depositata in data 02.07.2019 si è costituito Controparte_1
contestando il proposto gravame per le ragioni di cui ai rispettivi atti.
Nonostante la ritualità della notifica è, invece, rimasta contumace , Controparte_2
già contumace in primo grado.
Instaurato il contraddittorio ed acquisito il fascicolo di primo grado, il giudizio è stato interrotto per intervenuta sospensione dalla professione forense dell'avv.to Maravolo
Giuseppe (difensore di ) e successivamente riassunto dalla parte Controparte_1
appellante con ricorso del 14.10.2021, ritualmente notificato alle controparti.
Infine, precisate le conclusioni, all'udienza del 17.10.2024 è stato riservato in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata la ammissibilità e procedibilità del proposto gravame in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt.
342 c.p.c. e 164 c.p.c. Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
Con un primo motivo di appello, la ha impugnato la decisione del Parte_1
Giudice di Pace di Sant'Anastasia laddove ha affermato la sussistenza della legittimazione passiva della convenuta compagnia assicurativa, prontamente contestata sin dalla comparsa di costituzione e risposta del primo grado della indicata compagnia la quale chiedeva, infatti, disporsi consulenza tecnica informatica al fine di verificare che il motoveicolo di proprietà di non fosse garantito, Controparte_2
al momento del sinistro, con la oggi (ved. pag. 5 CP_4 Parte_1
comparsa di costituzione della . Parte_1
Al riguardo, in primo luogo, giova rilevare che la dedotta mancanza di prova in ordine alla sussistenza del rapporto assicurativo tra la Vespa Piaggio tg BC13856 di proprietà di e la (oggi non pone una Controparte_2 CP_4 Parte_1
questione di carenza di legittimazione passiva, che consiste nella titolarità del potere di subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa;
bensì una questione di titolarità passiva del rapporto.
Nell'esercizio del potere – dovere del giudice di qualificazione giuridica dei fatti, la predetta eccezione deve essere, dunque, più correttamente qualificata come contestazione della titolarità del rapporto obbligatorio dal lato passivo.
Come noto, infatti, la legittimazione passiva prescinde dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, dipendendo dalla mera prospettazione dell'attore fatta in domanda senza il passaggio per alcuna attività istruttoria, e costituendo una condizione dell'azione il cui esame può condurre ad una pronuncia di rito preclusiva dell'esame nel merito;
laddove, invece, la carenza di titolarità passiva attiene appunto al merito della lite, da valutarsi alla luce delle risultanze istruttorie in atti.
In merito alla carenza di titolarità passiva, come noto, a partire dalla pronuncia delle
Sezioni Unite n. 2951/2016 la giurisprudenza si è attestata sui seguenti principi di diritto:
1. la titolarità della posizione soggettiva rappresenta un fatto costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, il cui onere probatorio incombe, ai sensi dell'art. 2697
c.c., sul soggetto che propone la stessa;
2. - di conseguenza la parte che contesti tale titolarità svolge una mera difesa e non soggiace ad alcun termine decadenziale, potendo esercitare tale opzione difensiva finanche in Cassazione, salvo il limite dell'eventuale giudicato formatosi sul punto;
3. - come ulteriore conseguenza il difetto di titolarità (attiva o passiva) del diritto dedotto può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, purché la stessa emerga dagli atti del processo;
4. - la prova della titolarità passiva della pretesa può essere fornita in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità.
Fatte queste premesse, nel caso di specie, la convenuta compagnia ha prontamente contestato la sussistenza, al momento del sinistro, del rapporto assicurativo con il veicolo di proprietà della responsabile civile, assumendo così una difesa improntata sulla negazione del rapporto e depositando a sostengo del proprio assunto la seguente documentazione: scheda di consultazione della polizza n. 101380878 alla data del
05.04.2005; attestazione della Consap n. 02056602017 ( vedi doc 3 bis-verbale di udienza del 25.10.2017 giudizio R.G. 6875/ 2013).
Ebbene, a fronte della inequivoca difesa sostenuta dalla compagnia assicurativa,
l'attore, sul quale incombeva il relativo onere ex art 2697 c.c., non ha in alcun modo provato la sussistenza del dedotto rapporto assicurativo tra la Vespa Piaggio tg.
BC13856 di proprietà di e la (oggi . Controparte_2 CP_5 Parte_1
Né può trovare, nel caso di specie, applicazione il principio dell'apparenza di cui all'art 127 del d.lgs. n. 209/2005.
Al riguardo si rileva che, il teste riferimento effettuato dal teste scusso in primo grado, alla copertura assicurativa del veicolo danneggiante risulta Tes_1
estremamente generica (“Ricordo che il motoveicolo era assicurato con la CP_6 ) non avendo il teste fatto alcun accenno alla validità in corso del tagliando
[...]
esposto sul parabrezza dell'autovettura.
L'attore in primo grado, pertanto, non ha in alcun modo provato, ed invero neppure dedotto, che il contrassegno eventualmente esposto sul veicolo danneggiante indicasse la vigenza del rapporto assicurativo al momento del fatto.
Come statuito da copiosa e condivisa giurisprudenza “in tema di assicurazione obbligatoria della RCA, il danneggiato, che riproponga l'azione diretta contro
l'assicuratore, ha, di fronte all'eccezione della compagnia di mancanza della copertura assicurativa, l'onere di provare anche a mezzo di testimoni, essendo egli terzo rispetto al contratto assicurativo, che tale danno si è verificato nel periodo di copertura assicurativa indicato nel contrassegno apposto sul veicolo investitore, oppure che essendosi verificato il sinistro nel periodo di sospensione assicurativo, il premio sia stato pagato dall'assicurato, anteriormente al sinistro (Cass 25/5/1998 n.
5194 riv 515786 conf. Cass 10/4/1991 n. 3770 rv 471613).
Ad ogni modo, la presenza di un contrassegno indicante il rapporto assicurativo con la compagnia appare anche evenienza inverosimile considerato Controparte_7
che, come dedotto e documentato dalla odierna appellante, la denominazione
[...]
al momento del sinistro non era più in vigore, essendosi la medesima CP_7
società assicuratrice fusasi nella (ved. approvazione fusione del CP_4 Parte_1
18.07.2003 prodotta unitamente all'atto di appello).
Salvo che non si trattasse di un contrassegno falsificato (circostanza né provata né dedotta), quanto precede vale, pertanto, anche a destituire di credibilità il teste escusso.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il presente gravame deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata va dichiarato il difetto di titolarità passiva in capo alla nei cui confronti la domanda proposta dal Parte_1
va, pertanto, rigettata, con conseguente condanna dell'attore in Controparte_1
primo grado a restituire in favore dell'odierna appellante quanto ricevuto in esecuzione della sentenza impugnata. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base del DM 55/2014 e ss mod., seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico di nei confronti della Controparte_1 Parte_1
PQM
1. Dichiara la contumacia di . Controparte_2
2. In accoglimento dell'appello proposto dalla ed in riforma della Parte_1
sentenza n. 1181/2018 del 17.10.2018 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, rigetta la domanda proposta da nei confronti della Controparte_1 Parte_1
con conseguente condanna del alla restituzione di quanto ricevuto in CP_1
attuazione della riformata sentenza;
3. Condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate in € 1.104,00 per il primo grado, ed € 2.922,50 per il presente grado di giudizio (di cui € 382,50 per spese ed €
2.540,00 per compensi), il tutto oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Nola, 22.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA - I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott.ssa Valeria Rossi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1133/2019 R.G. vertente
TRA rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
Antonio Iervolino, presso il cui studio, sito in Napoli alla via Depretis n. 19, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...]; Controparte_1
APPELLATO
NONCHE'
, res.te in Cercola (NA) alla via D. Ricciardi n. 115 Controparte_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1181/2018 resa dal Giudice di Pace di
Sant'Anastasia in data 09.05.2018 e pubblicata in data 17.10.2018;
CONCLUSIONI: come da verbali di causa ed atti depositati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto il Parte_1 presente gravame avverso la sentenza n. 1181/2018 del 17.10.2018 con la quale il Giudice di Pace di Sant'Anastasia, in accoglimento della domanda proposta in primo grado da , ha condannato la predetta società, (n.q. di compagnia Controparte_1 assicurativa del veicolo danneggiante Vespa Piaggio tg BC13856), nonché, CP_2
(n.q. di proprietaria del predetto veicolo) al risarcimento delle lesioni fisiche
[...] subite dall'attore in primo grado, quale pedone, in conseguenza del sinistro verificatosi in data 23.08.2004, in Sant'Arpino (CE) alla via Marconi.
A fondamento del proposto gravame la ha dedotto la propria carenza di Parte_1
legittimazione passiva, non essendo la compagnia assicurativa del veicolo danneggiante al momento del sinistro ed ha, pertanto, chiesto riformarsi la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che “la prova della legittimazione attiva, di quella passiva e la copertura assicurativa non sono state oggetto di valida contestazione e risultano comunque dall'istruttoria espletata” nonché, nella parte in cui, riconosciuta l'esclusiva responsabilità di nella verificazione del Controparte_2
sinistro oggetto di causa, “condanna la soc. (oggi ), in CP_3 Parte_1
persona del l.r.p.t.,-in solido con la responsabile civile -al pagamento, in favore di
della somma complessiva di Euro 11.357,17”, quale risarcimento, Controparte_1
nonché, al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa depositata in data 02.07.2019 si è costituito Controparte_1
contestando il proposto gravame per le ragioni di cui ai rispettivi atti.
Nonostante la ritualità della notifica è, invece, rimasta contumace , Controparte_2
già contumace in primo grado.
Instaurato il contraddittorio ed acquisito il fascicolo di primo grado, il giudizio è stato interrotto per intervenuta sospensione dalla professione forense dell'avv.to Maravolo
Giuseppe (difensore di ) e successivamente riassunto dalla parte Controparte_1
appellante con ricorso del 14.10.2021, ritualmente notificato alle controparti.
Infine, precisate le conclusioni, all'udienza del 17.10.2024 è stato riservato in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata la ammissibilità e procedibilità del proposto gravame in quanto sorretto da motivi di appello compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt.
342 c.p.c. e 164 c.p.c. Passando al merito dell'appello, premesso che la sentenza di primo grado, in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente a tutte le statuizioni non oggetto di puntuale impugnazione, si osserva quanto segue.
Con un primo motivo di appello, la ha impugnato la decisione del Parte_1
Giudice di Pace di Sant'Anastasia laddove ha affermato la sussistenza della legittimazione passiva della convenuta compagnia assicurativa, prontamente contestata sin dalla comparsa di costituzione e risposta del primo grado della indicata compagnia la quale chiedeva, infatti, disporsi consulenza tecnica informatica al fine di verificare che il motoveicolo di proprietà di non fosse garantito, Controparte_2
al momento del sinistro, con la oggi (ved. pag. 5 CP_4 Parte_1
comparsa di costituzione della . Parte_1
Al riguardo, in primo luogo, giova rilevare che la dedotta mancanza di prova in ordine alla sussistenza del rapporto assicurativo tra la Vespa Piaggio tg BC13856 di proprietà di e la (oggi non pone una Controparte_2 CP_4 Parte_1
questione di carenza di legittimazione passiva, che consiste nella titolarità del potere di subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa;
bensì una questione di titolarità passiva del rapporto.
Nell'esercizio del potere – dovere del giudice di qualificazione giuridica dei fatti, la predetta eccezione deve essere, dunque, più correttamente qualificata come contestazione della titolarità del rapporto obbligatorio dal lato passivo.
Come noto, infatti, la legittimazione passiva prescinde dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, dipendendo dalla mera prospettazione dell'attore fatta in domanda senza il passaggio per alcuna attività istruttoria, e costituendo una condizione dell'azione il cui esame può condurre ad una pronuncia di rito preclusiva dell'esame nel merito;
laddove, invece, la carenza di titolarità passiva attiene appunto al merito della lite, da valutarsi alla luce delle risultanze istruttorie in atti.
In merito alla carenza di titolarità passiva, come noto, a partire dalla pronuncia delle
Sezioni Unite n. 2951/2016 la giurisprudenza si è attestata sui seguenti principi di diritto:
1. la titolarità della posizione soggettiva rappresenta un fatto costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, il cui onere probatorio incombe, ai sensi dell'art. 2697
c.c., sul soggetto che propone la stessa;
2. - di conseguenza la parte che contesti tale titolarità svolge una mera difesa e non soggiace ad alcun termine decadenziale, potendo esercitare tale opzione difensiva finanche in Cassazione, salvo il limite dell'eventuale giudicato formatosi sul punto;
3. - come ulteriore conseguenza il difetto di titolarità (attiva o passiva) del diritto dedotto può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, purché la stessa emerga dagli atti del processo;
4. - la prova della titolarità passiva della pretesa può essere fornita in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità.
Fatte queste premesse, nel caso di specie, la convenuta compagnia ha prontamente contestato la sussistenza, al momento del sinistro, del rapporto assicurativo con il veicolo di proprietà della responsabile civile, assumendo così una difesa improntata sulla negazione del rapporto e depositando a sostengo del proprio assunto la seguente documentazione: scheda di consultazione della polizza n. 101380878 alla data del
05.04.2005; attestazione della Consap n. 02056602017 ( vedi doc 3 bis-verbale di udienza del 25.10.2017 giudizio R.G. 6875/ 2013).
Ebbene, a fronte della inequivoca difesa sostenuta dalla compagnia assicurativa,
l'attore, sul quale incombeva il relativo onere ex art 2697 c.c., non ha in alcun modo provato la sussistenza del dedotto rapporto assicurativo tra la Vespa Piaggio tg.
BC13856 di proprietà di e la (oggi . Controparte_2 CP_5 Parte_1
Né può trovare, nel caso di specie, applicazione il principio dell'apparenza di cui all'art 127 del d.lgs. n. 209/2005.
Al riguardo si rileva che, il teste riferimento effettuato dal teste scusso in primo grado, alla copertura assicurativa del veicolo danneggiante risulta Tes_1
estremamente generica (“Ricordo che il motoveicolo era assicurato con la CP_6 ) non avendo il teste fatto alcun accenno alla validità in corso del tagliando
[...]
esposto sul parabrezza dell'autovettura.
L'attore in primo grado, pertanto, non ha in alcun modo provato, ed invero neppure dedotto, che il contrassegno eventualmente esposto sul veicolo danneggiante indicasse la vigenza del rapporto assicurativo al momento del fatto.
Come statuito da copiosa e condivisa giurisprudenza “in tema di assicurazione obbligatoria della RCA, il danneggiato, che riproponga l'azione diretta contro
l'assicuratore, ha, di fronte all'eccezione della compagnia di mancanza della copertura assicurativa, l'onere di provare anche a mezzo di testimoni, essendo egli terzo rispetto al contratto assicurativo, che tale danno si è verificato nel periodo di copertura assicurativa indicato nel contrassegno apposto sul veicolo investitore, oppure che essendosi verificato il sinistro nel periodo di sospensione assicurativo, il premio sia stato pagato dall'assicurato, anteriormente al sinistro (Cass 25/5/1998 n.
5194 riv 515786 conf. Cass 10/4/1991 n. 3770 rv 471613).
Ad ogni modo, la presenza di un contrassegno indicante il rapporto assicurativo con la compagnia appare anche evenienza inverosimile considerato Controparte_7
che, come dedotto e documentato dalla odierna appellante, la denominazione
[...]
al momento del sinistro non era più in vigore, essendosi la medesima CP_7
società assicuratrice fusasi nella (ved. approvazione fusione del CP_4 Parte_1
18.07.2003 prodotta unitamente all'atto di appello).
Salvo che non si trattasse di un contrassegno falsificato (circostanza né provata né dedotta), quanto precede vale, pertanto, anche a destituire di credibilità il teste escusso.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il presente gravame deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata va dichiarato il difetto di titolarità passiva in capo alla nei cui confronti la domanda proposta dal Parte_1
va, pertanto, rigettata, con conseguente condanna dell'attore in Controparte_1
primo grado a restituire in favore dell'odierna appellante quanto ricevuto in esecuzione della sentenza impugnata. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base del DM 55/2014 e ss mod., seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico di nei confronti della Controparte_1 Parte_1
PQM
1. Dichiara la contumacia di . Controparte_2
2. In accoglimento dell'appello proposto dalla ed in riforma della Parte_1
sentenza n. 1181/2018 del 17.10.2018 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, rigetta la domanda proposta da nei confronti della Controparte_1 Parte_1
con conseguente condanna del alla restituzione di quanto ricevuto in CP_1
attuazione della riformata sentenza;
3. Condanna al pagamento, in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate in € 1.104,00 per il primo grado, ed € 2.922,50 per il presente grado di giudizio (di cui € 382,50 per spese ed €
2.540,00 per compensi), il tutto oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Nola, 22.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi