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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/05/2025, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6571/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6571/2018 promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti Severino Parte_1
Aniello De Rosa e Assunta Napolitano
OPPONENTE
contro in persona del legale rappresentate Controparte_1
p.t., con il patrocinio dell'avv.to Marco Sartoni
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di
1 discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il Decreto ingiuntivo n. 1885/2017, emesso dal Tribunale
di Nola, con il quale gli si ingiungeva di pagare, in favore della
[...]
la somma di € 19.012,11, oltre interessi e spese di Controparte_1
procedura. Il credito ingiunto traeva origine da un finanziamento di € 25.000,00
erogato dalla in favore dell'opponente, da rimborsarsi Parte_2
mediante il meccanismo della cessione del quinto dello stipendio e garantito da una polizza rischio impiego stipulata con la Controparte_1
Quest'ultima, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro dell'opponente,
su richiesta della effettuava il pagamento della somma Parte_2
di € 19.012,11, surrogandosi quindi nella posizione creditoria della società
finanziatrice.
2 Nel presente giudizio di opposizione, eccepiva la tardività Parte_1
della notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta più di un anno dopo la sua emissione, l'inammissibilità delle due istanze di rimessione in termini ex art. 154, comma 2 c.p.c. formulate in sede monitoria dall'opposta e, di conseguenza, la nullità del decreto ingiuntivo opposto, mentre nulla contestava in ordine al credito azionato.
Provvedeva a costituirsi in giudizio la la quale Controparte_1
resisteva all'opposizione e ne chiedeva il rigetto perché infondata in fatto e diritto.
Instauratosi il contradditorio e rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa giungeva all'udienza cartolare del
22/04/2025 per essere decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, è opportuno rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così
instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c.
3 secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
4 concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Inoltre, appare opportuno rammentare che, anche in caso inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c., la Corte di Cassazione ha più volte affermato che
“[...] l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo
giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario
procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla
pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione. In
particolare la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644
c.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la
qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa,
pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della
parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito,
ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa
ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel
procedimento monitorio (Cass. civ., 13 giugno 2013, n. 14910). Invero la
notificazione dell'ingiunzione comunque effettuata è indice della volontà del
creditore di avvalersi dell'ingiunzione, escludendo la presunzione di
abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art.
5 Ciò premesso, alla luce delle posizioni rivestite dalle parti nel giudizio de quo e del riparto dell'onere della prova, l'opposta quale attrice in senso sostanziale produceva, a fondamento della pretesa creditoria, il contratto di finanziamento debitamente sottoscritto dall'opponente e da cui può evincersi l'erogazione del finanziamento, il certificato di adesione alla polizza, la documentazione attestante il conteggio estintivo del prestito personale, l'atto di quietanza e surroga emesso dalla Tale compiendo documentale Parte_2
risulta adeguato a provare la pretesa creditoria in sede di opposizione. Difatti, in materia di prestazioni contrattuali a carattere corrispettivo, il creditore che agisca in giudizio al fine di ottenere l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno derivante dal mancato adempimento del contratto, deve dimostrare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto e la sua esigibilità,
gravando sul debitore l'onere di provare il proprio corretto adempimento ovvero la sopravvenienza di fatti estintivi o impeditivi che hanno causato l'inadempimento.
L'opponente d'altro canto, quale convenuto in senso sostanziale, avrebbe dovuto dare prova dei citati fatti ritenuti in grado di incidere sul diritto di credito vantato dall'opposta e da questa adeguatamente provato;
ma l'onere probatorio incombente sull'opponente non può reputarsi assolto, in quanto lo stesso si limitava a contestare il mancato accertamento del domicilio del debitore e l'inammissibilità delle istanze di rimessione in termini ex art. 154,
comma 2, c.p.c. perché non tempestive.
Orbene, tenuto conto che la notifica del decreto ingiuntivo opposto si perfezionava nei sessanta giorni successivi alla pronuncia sulla seconda domanda ex art. 154 c.p.c., in relazione alle istanze di rimessione in termini
6 avanzate dall'opposta in sede monitoria, va rammentato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'istituto della rimessione in termini, ex art. 153,
comma 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad
essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine
ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole
del processo” (Cass. civ. 4034/2025); difatti, non esistendo dei parametri predeterminati dal legislatore che permettano di valutare la tempestività
dell'istanza in questione, tale apprezzamento viene demandato al singolo
Giudice che, in base alle circostanze del caso concreto, sceglierà se reputare tempestiva o meno tale richiesta e concedere, quindi, la rimessione in termini.
Nel caso che ci occupa, evidentemente, il Tribunale, in diversa composizione,
reputava la richiesta in esame tempestiva.
Inoltre, a prescindere dalla questione relativa alla tempestività dell'istanza di rimessione in termini, l'opponente non contestava alcun elemento relativo all'origine ed alla natura del credito ed alla relativa documentazione, con la conseguenza che le doglianze mosse da parte opponente sono infondate e non possono non comportare il rigetto dell'opposizione. Difatti, anche ove la notifica del decreto ingiuntivo si fosse perfezionata tardivamente, il Giudice
avrebbe comunque dovuto valutare la fondatezza della pretesa fatta valere in sede monitoria, come affermato nell'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra riportato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia, in applicazione dei parametri minimi stante la particolare semplicità della stessa.
7
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1885/2017 emesso dal Tribunale di Nola;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 2.540,00 oltre spese generali, CPA e IVA
come per legge.
Nola, 20/05/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
644 c.p.c.” (in motivazione, Cass. civ. nr. 3908/2016).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6571/2018 promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti Severino Parte_1
Aniello De Rosa e Assunta Napolitano
OPPONENTE
contro in persona del legale rappresentate Controparte_1
p.t., con il patrocinio dell'avv.to Marco Sartoni
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di
1 discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il Decreto ingiuntivo n. 1885/2017, emesso dal Tribunale
di Nola, con il quale gli si ingiungeva di pagare, in favore della
[...]
la somma di € 19.012,11, oltre interessi e spese di Controparte_1
procedura. Il credito ingiunto traeva origine da un finanziamento di € 25.000,00
erogato dalla in favore dell'opponente, da rimborsarsi Parte_2
mediante il meccanismo della cessione del quinto dello stipendio e garantito da una polizza rischio impiego stipulata con la Controparte_1
Quest'ultima, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro dell'opponente,
su richiesta della effettuava il pagamento della somma Parte_2
di € 19.012,11, surrogandosi quindi nella posizione creditoria della società
finanziatrice.
2 Nel presente giudizio di opposizione, eccepiva la tardività Parte_1
della notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta più di un anno dopo la sua emissione, l'inammissibilità delle due istanze di rimessione in termini ex art. 154, comma 2 c.p.c. formulate in sede monitoria dall'opposta e, di conseguenza, la nullità del decreto ingiuntivo opposto, mentre nulla contestava in ordine al credito azionato.
Provvedeva a costituirsi in giudizio la la quale Controparte_1
resisteva all'opposizione e ne chiedeva il rigetto perché infondata in fatto e diritto.
Instauratosi il contradditorio e rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa giungeva all'udienza cartolare del
22/04/2025 per essere decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.
Innanzitutto, è opportuno rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'insorgere di un giudizio a cognizione piena avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso monitorio;
nel giudizio così
instauratosi, dunque, parte opposta seppure formalmente convenuta riveste la posizione sostanziale di attrice, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato. Difatti nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Inoltre va rammentato che nel nostro sistema giuridico vige il c.d. principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c.
3 secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria
domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in
maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi
incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti
vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà,
pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti
espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi
in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti
dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così
assicurato il principio del contraddittorio” (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019,
n.1102 su www.dejure.it).
Infine, con specifico riferimento al giudizio monitorio, la giurisprudenza di merito ha sostenuto che “La mancata presa di posizione specifica ex art. 115
c.p.c. sui fatti costitutivi del diritto preteso, oggetto del procedimento
monitorio, comporta, di per sé, una linea di difesa incompatibile con la
negazione o modifica della pretesa, rilevante ai fini della determinazione
dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà
astenersi da qualsiasi controllo probatorio. Pertanto, tenendo pur sempre
presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in
4 concreto in relazione alle singole controversie - potendo variare a seconda del
livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato
e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte - una
contestazione generica non può che produrre l'effetto, proprio per la sua
genericità, di determinare, come nel caso in esame, una “relevatio ab onere
probandi” e di rendere i fatti allegati del tutto pacifici” (Trib. Milano sez. VII,
22/10/2018, n.10657).
Inoltre, appare opportuno rammentare che, anche in caso inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c., la Corte di Cassazione ha più volte affermato che
“[...] l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo
giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario
procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla
pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione. In
particolare la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644
c.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la
qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa,
pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della
parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito,
ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa
ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel
procedimento monitorio (Cass. civ., 13 giugno 2013, n. 14910). Invero la
notificazione dell'ingiunzione comunque effettuata è indice della volontà del
creditore di avvalersi dell'ingiunzione, escludendo la presunzione di
abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art.
5 Ciò premesso, alla luce delle posizioni rivestite dalle parti nel giudizio de quo e del riparto dell'onere della prova, l'opposta quale attrice in senso sostanziale produceva, a fondamento della pretesa creditoria, il contratto di finanziamento debitamente sottoscritto dall'opponente e da cui può evincersi l'erogazione del finanziamento, il certificato di adesione alla polizza, la documentazione attestante il conteggio estintivo del prestito personale, l'atto di quietanza e surroga emesso dalla Tale compiendo documentale Parte_2
risulta adeguato a provare la pretesa creditoria in sede di opposizione. Difatti, in materia di prestazioni contrattuali a carattere corrispettivo, il creditore che agisca in giudizio al fine di ottenere l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno derivante dal mancato adempimento del contratto, deve dimostrare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto e la sua esigibilità,
gravando sul debitore l'onere di provare il proprio corretto adempimento ovvero la sopravvenienza di fatti estintivi o impeditivi che hanno causato l'inadempimento.
L'opponente d'altro canto, quale convenuto in senso sostanziale, avrebbe dovuto dare prova dei citati fatti ritenuti in grado di incidere sul diritto di credito vantato dall'opposta e da questa adeguatamente provato;
ma l'onere probatorio incombente sull'opponente non può reputarsi assolto, in quanto lo stesso si limitava a contestare il mancato accertamento del domicilio del debitore e l'inammissibilità delle istanze di rimessione in termini ex art. 154,
comma 2, c.p.c. perché non tempestive.
Orbene, tenuto conto che la notifica del decreto ingiuntivo opposto si perfezionava nei sessanta giorni successivi alla pronuncia sulla seconda domanda ex art. 154 c.p.c., in relazione alle istanze di rimessione in termini
6 avanzate dall'opposta in sede monitoria, va rammentato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “L'istituto della rimessione in termini, ex art. 153,
comma 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad
essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine
ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole
del processo” (Cass. civ. 4034/2025); difatti, non esistendo dei parametri predeterminati dal legislatore che permettano di valutare la tempestività
dell'istanza in questione, tale apprezzamento viene demandato al singolo
Giudice che, in base alle circostanze del caso concreto, sceglierà se reputare tempestiva o meno tale richiesta e concedere, quindi, la rimessione in termini.
Nel caso che ci occupa, evidentemente, il Tribunale, in diversa composizione,
reputava la richiesta in esame tempestiva.
Inoltre, a prescindere dalla questione relativa alla tempestività dell'istanza di rimessione in termini, l'opponente non contestava alcun elemento relativo all'origine ed alla natura del credito ed alla relativa documentazione, con la conseguenza che le doglianze mosse da parte opponente sono infondate e non possono non comportare il rigetto dell'opposizione. Difatti, anche ove la notifica del decreto ingiuntivo si fosse perfezionata tardivamente, il Giudice
avrebbe comunque dovuto valutare la fondatezza della pretesa fatta valere in sede monitoria, come affermato nell'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra riportato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia, in applicazione dei parametri minimi stante la particolare semplicità della stessa.
7
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1885/2017 emesso dal Tribunale di Nola;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 2.540,00 oltre spese generali, CPA e IVA
come per legge.
Nola, 20/05/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
644 c.p.c.” (in motivazione, Cass. civ. nr. 3908/2016).