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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/11/2025, n. 2001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2001 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1570/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1570/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MORETTI MARCO, elettivamente domiciliato in VIA EMILIA
ALL'OSPIZIO 48 42122 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. MORETTI
MARCO.
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONE CP_1 P.IVA_2
RI, dell'avv. LIBRIO SAMANTA e dell'avv. LONGONI MARTA, elettivamente domiciliato in VIA MURRI N. 201 BOLOGNA presso il difensore avv.
LEONE RI. pagina 1 di 11 APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate in via telematica, a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
aveva convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale Parte_2 di Reggio Emilia, la società chiedendo disporsi, ex art. 67 co. 2 L.F., la CP_1 revocatoria dei pagamenti effettuati dalla suddetta società, all'epoca in bonis, in favore della convenuta, tra il 28/11/2014 e il 28/05/2015, per la complessiva somma di €
313.687,40.
La società attrice, in particolare, deduceva che: 1) con decreto del 15/02/2013 il
Tribunale di Reggio Emilia aveva accolto la domanda, ex art. 161, co. 6 L.F., proposta da in ragione della propria insolvenza;
2) all'esito di tale procedura, in Parte_1 accoglimento di proprio ricorso, ex art. 182-bis L.F., l'adìto Tribunale, con decreto del
19/07/2013, aveva omologato una pluralità di accordi di ristrutturazione del debito conclusi con i propri creditori;
3) stante l'incapacità di adempiere tali accordi, Parte_1 aveva depositato, in data 27/05/2015, una seconda domanda, ex art. 161, co. 6 L.F., poi rinunciata;
4) con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 30/10/2015, era stata aperta nei suoi confronti la procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa.
Pertanto, , allegata la sussistenza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, Parte_1 richiesti per la revocatoria dei predetti pagamenti, concludeva chiedendo, testualmente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previ gli accertamenti del caso, revocare ai sensi dell'art. 67, comma secondo L.F. e dichiarare inefficaci nei confronti di Coopsette soc. coop. in L.C.A. i pagamenti di cui in narrativa per complessivi €
313.687,40 e conseguentemente condannare in persona del legale CP_1
pagina 2 di 11 rappresentante pro tempore, a pagare a Coopsette soc. coop. in L.C.A., in persona del commissario liquidatore, la somma di € 313.687,40, oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, comma quarto c.c. dalla domanda al saldo. Spese rifuse”.
La società convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, aveva chiesto l'integrale reiezione della domanda attorea, sostenendo, in particolare, che l'importo di €
283.346,00, sarebbe esente da revocatoria a norma dell'art. 67 c. 3 lett. e) L.F., in quanto effettuato in attuazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, mentre il restante importo di € 30.341,40 non vi sarebbe assoggettabile ai sensi dell'art. 67 co. 3 lett a) L.F., trattandosi di pagamento relativo a forniture di beni avvenuto nei termini d'uso.
Nel corso del giudizio, espletati gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., il Tribunale di
Reggio Emilia, sulle conclusioni precisate dalle parti, con sentenza n. 450, pubblicata in data 11/04/2022, in parziale accoglimento della domanda attorea, previa revocatoria del pagamento effettuato da per € 30.341,40, condannava la società Parte_1 CP_1 alla restituzione di detta somma, rigettando, nel resto, la domanda attorea, con integrale compensazione delle spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, ha proposto Parte_1 impugnazione avverso la suddetta sentenza, chiedendone la riforma parziale nella parte in cui, accogliendo l'eccezione di esenzione ex art. 67 co. 3 lett. e), aveva respinto la domanda di revoca dei pagamenti effettuati in favore di per l'importo di € CP_1
283.346,00.
L'appellante, pertanto, ha così concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di
Bologna, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, in accoglimento del presente appello, riformare parzialmente l'impugnata sentenza n.
450/2022 del Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Dott.ssa Boiardi, noti ficata in data
19.7.22, emessa a definizione della causa n. 5535/18 R.G. tra Coopsette soc. coop. in pagina 3 di 11 e e per l'effetto revocare ai sensi dell'art. 67, comma secondo L.F. Pt_1 CP_1
e dichiarare inefficaci nei confronti di Coopsette soc. coop. in L.C.A. anche i pagamenti di cui in narrativa per complessivi € 283.346,00, oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, comma quarto c.c. dalla domanda al saldo e così accogliere integralmente le conclusioni rassegnate da Coopsette soc. coop. in L.C.A. nel procedimento di primo grado”.
Si è costituita in giudizio l'appellata la quale ha chiesto, in via principale, CP_1 il rigetto del gravame avversario e, in via di appello incidentale, la riforma parziale della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accolto la domanda di revoca del pagamento di € 30.341,40.
In particolare, l'appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma
Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, (i) In via preliminare, dichiarare
l'inammissibilità dell'impugnazione di parte appellante per violazione delle previsioni di cui all'art. 342 c.p.c. ovvero, in via subordinata, ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter
c.p.c.. per i motivi esposti in giudizio;
(ii) In via principale: -respingere il gravame formulato da perché inammissibile ed infondato e, comunque rigettare tutte le Parte_1 domande formulate dalla stessa nei confronti in quanto Parte_1 CP_1 infondate in fatto e in diritto e non provate, per tutte le ragioni esposte;
- nella denegata
e non creduta ipotesi di accoglimento dell'unico motivo di impugnazione avversario, per quanto possa occorrere anche a titolo di appello incidentale, ridurre l'importo eventualmente dovuto da Controparte_2 Parte_1 [...]
al minor importo che dovesse essere accertato Parte_2 come dovuto all'esito del giudizio per i motivi esposti negli atti di causa;
(iii) Sempre in via principale, qualora non dovessero essere accolte le eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c ovvero ai sensi dell'art.
348 bis/ter c.p.c., a titolo di appello incidentale in parziale riforma della sentenza n.
450/2022 del 11 aprile 2022 del Tribunale di Reggio Emilia: - previa ogni opportuno accertamento del caso, rigettare la domanda di revocatoria ex art. 67 comma II L.F. di
pagina 4 di 11 Coopsette nei confronti per l'importo di € 30.314,40 in quanto infondate CP_1 in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte”.
Infine, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 19 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, preliminarmente, dichiarare l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'appellata a norma degli artt. 348 bis e 342 c.p.c., di inammissibilità dei CP_1 motivi di appello ex adverso dedotti, dovendosi, sul punto, rilevare la sufficiente specificità dei motivi di gravame rispetto alle ragioni che sorreggono la decisione del
Giudice di prime cure.
Nel merito, con l'unico motivo d'appello principale, deduce l'erroneità Parte_1 dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha accolto l'eccezione di esenzione da revocatoria, ex art. 67, co. 3, lett. e) L.F., dei pagamenti effettuati in favore dell'appellata per la somma di € 283.346,00.
Al riguardo, deve premettersi che tra le parti era intercorso un accordo di ristrutturazione dei debiti a norma dell'art. 182-bis L.F., omologato dal Tribunale di Reggio Emilia in data 19/07/2013.
Successivamente, in data 23/07/2014, le società (all'epoca in bonis) e Parte_1 CP_1 hanno rinegoziato i termini dell'accordo originario, senza, tuttavia, sottoporre tale
[...] modifica al vaglio del competente Tribunale.
Nel caso di specie, quindi, si controverte, come detto, in merito all'applicabilità o meno dell'esenzione da revocatoria prevista dal citato art. 67, co. 3, lett. e) L.F. al pagamento effettuato in (incontestata) esecuzione di questo secondo accordo avente carattere modificativo/integrativo di quello in precedenza omologato dal Tribunale.
pagina 5 di 11 Sul punto, il primo Giudice aveva così statuito: “Il rilievo di parte attrice non è meritevole di accoglimento poiché a ben vedere, nella specie, non si è avuta novazione dell'accordo omologato, che per espressa volontà delle parti è rimasto invece
"invariato, valido ed efficace" (art. 2), essendo soltanto intervenuta una rideterminazione delle scadenze dei singoli pagamenti e uno sconto (prevedendo in caso di mancato pagamento la ripresa di efficacia dell'originario accordo omologato).
Poiché quindi l'accordo omologato non è venuto meno a seguito delle modifiche apportate nel luglio del 2014, accettando il creditore un “minus” rispetto a quanto previsto nell'accordo omologato si deve ritenere che i pagamenti in esecuzione dell'accordo continuino a godere del favor voluto dal legislatore per la composizione della crisi aziendale e quindi dell'esenzione di cui all'art.67 L.F. lett. e)” (pag. 6 sentenza).
Nel censurare la pronuncia come sopra impugnata, l'appellante espone che il pagamento non sarebbe conforme all'originario accordo di ristrutturazione omologato e, pertanto,
l'accipiens non potrebbe giovarsi dell'esenzione di cui si discute.
Il motivo è infondato.
Orbene, sul punto, occorre premettere che l'art. 67 co. 3 let. e) prevede che non siano soggetti all'azione revocatoria i pagamenti posti in essere in esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ex art. 182-bis.
Nel caso di specie, l'accordo di ristrutturazione omologato dal Tribunale di Reggio
Emilia in data 19/07/2013 prevedeva il pagamento da parte di di una somma Parte_1 pari a € 809.562,12 in tre rate, con scadenza a 12, 24 e 36 mesi dalla intervenuta definitiva omologa (avvenuta il 23/09/2013, alla scadenza dei termini per proporre reclamo).
Prima della scadenza della prima rata, in data 23/07/2014, le parti convenivano una modifica di tale accordo che prevedeva, a saldo e stralcio del debito complessivo, il pagina 6 di 11 pagamento di una somma inferiore pari a € 566.693,48 oltre ad una diversa scansione temporale delle rate, che passavano da 3 a 4, pur senza dilazione rispetto al termine finale per il pagamento dell'ultima rata (fissato al 28/02/2016).
In esecuzione dell'accordo così strutturato, ha, quindi, provveduto a Parte_1 corrispondere alla controparte le prime due rate, aventi scadenza 30/11/2014 e
31/01/2015, dell'importo di € 141.673,00 ciascuna, per la somma complessiva di €
283.346,00 oggetto della qui esperita azione revocatoria.
La prospettazione difensiva dell'odierna appellante, in forza della quale, come detto, tali pagamenti sarebbero revocabili in quanto non conformi all'accordo omologato, non è meritevole di pregio.
Sul punto, deve condividersi la statuizione del primo Giudice secondo cui i pagamenti effettuati da sono in realtà un “minus” rispetto a quanto previsto dal piano Parte_1 omologato dal Tribunale e, pertanto, deve ritenersi che continuino a godere dell'esenzione prevista dalla legge.
A ben vedere, infatti, la modifica pattuita dalle parti si sostanzia in una mera rinuncia di ad una parte del credito vantato nei confronti di , con la precisazione CP_1 Parte_1 che, in caso di inadempimento di quest'ultima, sarebbero tornati a rivivere integralmente i termini originariamente previsti dall'accordo omologato.
In altri termini, l'accordo integrativo non contiene alcuna modifica sostanziale di carattere peggiorativo, tale da incidere in senso negativo sulla possibilità di soddisfacimento del ceto creditorio o sulla prognosi di corretto adempimento dell'accordo stesso, rispetto a quanto già vagliato dal Tribunale con il menzionato provvedimento di omologa.
Ai pagamenti come sopra impugnanti in via di revocatoria, si applica, pertanto,
l'invocata esenzione di cui all'art. 67 co. 3 let. e) L.F.
pagina 7 di 11 Ne consegue che, sulla base delle argomentazioni che precedono, l'appello principale deve essere respinto.
Passando all'esame dell'appello incidentale, con l'unico motivo di gravame, CP_1 contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la revocatoria, ex art. 67 co. 2 L.F., del pagamento di € 30.341,40, effettuato da in data 22/04/2015, Parte_1 per la fornitura di beni di cui alla fattura n. 314 del 31/12/2014, estraneo, per ciò, agli accordi di ristrutturazione del debito sopra esaminati.
Nel dettaglio, il Giudice di prime cure, nell'accogliere, in parte qua, la domanda di revocatoria, aveva ritenuto che: 1) l'azione era stata esperita nel termine di legge;
2) non era contestato l'effettivo ammontare dei pagamenti impugnati, né la loro riferibilità al periodo sospetto;
3) sussistevano plurimi elementi presuntivi che consentivano di ritenere integrato il requisito soggettivo della scientia decotionis in capo alla convenuta odierna appellata.
Nel criticare la pronuncia di primo grado, lamenta l'assenza tanto del CP_1 presupposto oggettivo, quanto di quello soggettivo della revocatoria.
Il motivo è infondato.
Dagli atti di causa, infatti, emerge la sussistenza di tutti i presupposti dell'azione revocatoria di cui all'art. 67 co. 2 L.F.
Ed invero, quanto al requisito oggettivo, deve confermarsi la statuizione del primo
Giudice secondo cui l'effettivo ammontare dei pagamenti e la loro riferibilità al periodo sospetto sono circostanze di fatto pacifiche e incontestate.
infatti, non ha mai negato l'effettiva esecuzione da parte di dei CP_1 Parte_1 pagamenti impugnati, ma si è, al più, limitata a escludere il valore probatorio dei documenti prodotti da controparte.
Giova, a tal proposito, sottolineare che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la generica eccezione di carenza probatoria, senza, però, una recisa pagina 8 di 11 negazione del fatto storico ex adverso allegato, non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (Cass. 17889 del 27/08/2020).
Pertanto, a fronte delle articolate allegazioni svolte da in ordine ai pagamenti Parte_1 in questione, sorrette, peraltro, da idonea documentazione (estratti conto e ordini di bonifico), l'odierna appellante incidentale avrebbe dovuto prendere posizione, in maniera specifica, precisa e puntuale, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda.
tuttavia, non ha adeguatamente adempiuto a siffatto onere assertivo, essendosi, CP_1 infatti, limitata a sottolineare che i documenti prodotti non le sarebbero opponibili in quanto unilateralmente predisposti da . Parte_1
Premesso ciò, il pagamento in esame è stato, come detto, effettuato da in data Parte_1
22/04/2015, vale a dire nei sei mesi antecedenti il deposito della domanda di concordato del 27/05/2015 a cui ha fatto seguito, senza soluzione di continuità, la procedura di
LCA, sicchè, nella fattispecie in commento, risulta integrato anche il requisito della riferibilità del revocando pagamento al cd. periodo sospetto, il cui termine iniziale, come noto, in caso di consecuzione di procedure concorsuali differenti, deve essere retrodatato al momento di presentazione della prima domanda di accesso a quella “minore”.
Quanto, infine, al requisito soggettivo, il Giudice di prime cure ha correttamente valorizzato una pluralità di indici da cui è agevole desumere la conoscenza da parte di dello stato di insolvenza della controparte al momento del pagamento, quali: 1) CP_1
l'adesione a procedure di composizione negoziale della crisi;
2) la necessità di modificare tali accordi di ristrutturazione con riduzione delle somme dovute;
3) la circostanza che per la prima volta nel corso dei lunghi rapporti intercorsi tra le parti, vi sia stato il rilascio di fideiussioni bancarie in favore di al fine di procedere a Parte_1 nuove forniture.
pagina 9 di 11 Sul punto, deve rilevarsi che, sebbene, a fini di revocatoria fallimentare, la conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore debba essere effettiva e non meramente potenziale, la stessa può essere desunta anche attraverso elementi di giudizio di natura indiziaria purché, per la loro precisione, rilevanza e concordanza, risultino tali da far presumere l'effettiva scientia decotionis da parte dell'accipiens, nel senso che quest'ultimo, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza, non potesse non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (v., da ultimo, Cass. n.
11148 del 28/04/2025).
Orbene, nel caso in esame, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra enunciati, gli elementi presi in considerazione dal primo Giudice, unitamente alla notoria importanza di in ambito nazionale, ai rapporti intercorrenti tra le parti di risalente origine, Parte_1 alla contiguità imprenditoriale tra debitore e creditore e, infine, alla circostanza che la fattura in questione è stata pagata con circa due mesi di ritardo rispetto alla pattuita scadenza, consentono di affermare la sussistenza del presupposto soggettivo della scientia decotionis,
Né, in senso contrario, può riconoscersi pregio al rilievo svolto da in forza del CP_1 quale la stessa non avrebbe mai sottoscritto nuovi ordini, aggravando la propria esposizione nei confronti di (come ha fatto a partire dalla metà del 2014), se Parte_1 avesse avuto consapevolezza delle difficoltà economiche della controparte.
Infatti, la circostanza che il creditore abbia mantenuto rapporti commerciali con l'impresa poi entrata in liquidazione non è incompatibile con la conoscenza dello stato di insolvenza, trattandosi di un comportamento che, ragionevolmente, anche in considerazione degli intensi reciproci rapporti commerciali, può ben ricollegarsi ad altre valutazioni, quali l'aspettativa di superamento della stessa crisi economica.
Pertanto, oltre all'appello principale, anche quello incidentale risulta infondato, sicchè
l'impugnata sentenza deve essere integralmente confermata. pagina 10 di 11 Inoltre, per quel che concerne le spese del presente giudizio di appello, si ritiene che, in considerazione del rigetto di entrambi i gravami e, quindi, della reciproca e paritetica soccombenza, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per disporre la loro integrale compensazione.
Infine, in ragione dell'integrale reiezione delle impugnazioni, principale e incidentale, sussistono anche le condizioni per dichiarare l'appellante principale e l'appellante incidentale tenuti al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello principale proposto da nonché Parte_1
l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, conferma integralmente CP_1 la sentenza n. 450, resa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 11/04/2022.
DISPONE tra le parti, l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
DICHIARA
l'appellante principale e l'appellante incidentale tenuti, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 20/11/2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1570/2022 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MORETTI MARCO, elettivamente domiciliato in VIA EMILIA
ALL'OSPIZIO 48 42122 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. MORETTI
MARCO.
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LEONE CP_1 P.IVA_2
RI, dell'avv. LIBRIO SAMANTA e dell'avv. LONGONI MARTA, elettivamente domiciliato in VIA MURRI N. 201 BOLOGNA presso il difensore avv.
LEONE RI. pagina 1 di 11 APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate in via telematica, a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
aveva convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale Parte_2 di Reggio Emilia, la società chiedendo disporsi, ex art. 67 co. 2 L.F., la CP_1 revocatoria dei pagamenti effettuati dalla suddetta società, all'epoca in bonis, in favore della convenuta, tra il 28/11/2014 e il 28/05/2015, per la complessiva somma di €
313.687,40.
La società attrice, in particolare, deduceva che: 1) con decreto del 15/02/2013 il
Tribunale di Reggio Emilia aveva accolto la domanda, ex art. 161, co. 6 L.F., proposta da in ragione della propria insolvenza;
2) all'esito di tale procedura, in Parte_1 accoglimento di proprio ricorso, ex art. 182-bis L.F., l'adìto Tribunale, con decreto del
19/07/2013, aveva omologato una pluralità di accordi di ristrutturazione del debito conclusi con i propri creditori;
3) stante l'incapacità di adempiere tali accordi, Parte_1 aveva depositato, in data 27/05/2015, una seconda domanda, ex art. 161, co. 6 L.F., poi rinunciata;
4) con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 30/10/2015, era stata aperta nei suoi confronti la procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa.
Pertanto, , allegata la sussistenza dei presupposti, oggettivi e soggettivi, Parte_1 richiesti per la revocatoria dei predetti pagamenti, concludeva chiedendo, testualmente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previ gli accertamenti del caso, revocare ai sensi dell'art. 67, comma secondo L.F. e dichiarare inefficaci nei confronti di Coopsette soc. coop. in L.C.A. i pagamenti di cui in narrativa per complessivi €
313.687,40 e conseguentemente condannare in persona del legale CP_1
pagina 2 di 11 rappresentante pro tempore, a pagare a Coopsette soc. coop. in L.C.A., in persona del commissario liquidatore, la somma di € 313.687,40, oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, comma quarto c.c. dalla domanda al saldo. Spese rifuse”.
La società convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, aveva chiesto l'integrale reiezione della domanda attorea, sostenendo, in particolare, che l'importo di €
283.346,00, sarebbe esente da revocatoria a norma dell'art. 67 c. 3 lett. e) L.F., in quanto effettuato in attuazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, mentre il restante importo di € 30.341,40 non vi sarebbe assoggettabile ai sensi dell'art. 67 co. 3 lett a) L.F., trattandosi di pagamento relativo a forniture di beni avvenuto nei termini d'uso.
Nel corso del giudizio, espletati gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., il Tribunale di
Reggio Emilia, sulle conclusioni precisate dalle parti, con sentenza n. 450, pubblicata in data 11/04/2022, in parziale accoglimento della domanda attorea, previa revocatoria del pagamento effettuato da per € 30.341,40, condannava la società Parte_1 CP_1 alla restituzione di detta somma, rigettando, nel resto, la domanda attorea, con integrale compensazione delle spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, ha proposto Parte_1 impugnazione avverso la suddetta sentenza, chiedendone la riforma parziale nella parte in cui, accogliendo l'eccezione di esenzione ex art. 67 co. 3 lett. e), aveva respinto la domanda di revoca dei pagamenti effettuati in favore di per l'importo di € CP_1
283.346,00.
L'appellante, pertanto, ha così concluso: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di
Bologna, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, in accoglimento del presente appello, riformare parzialmente l'impugnata sentenza n.
450/2022 del Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Dott.ssa Boiardi, noti ficata in data
19.7.22, emessa a definizione della causa n. 5535/18 R.G. tra Coopsette soc. coop. in pagina 3 di 11 e e per l'effetto revocare ai sensi dell'art. 67, comma secondo L.F. Pt_1 CP_1
e dichiarare inefficaci nei confronti di Coopsette soc. coop. in L.C.A. anche i pagamenti di cui in narrativa per complessivi € 283.346,00, oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, comma quarto c.c. dalla domanda al saldo e così accogliere integralmente le conclusioni rassegnate da Coopsette soc. coop. in L.C.A. nel procedimento di primo grado”.
Si è costituita in giudizio l'appellata la quale ha chiesto, in via principale, CP_1 il rigetto del gravame avversario e, in via di appello incidentale, la riforma parziale della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accolto la domanda di revoca del pagamento di € 30.341,40.
In particolare, l'appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma
Corte d'Appello di Bologna, contrariis reiectis, (i) In via preliminare, dichiarare
l'inammissibilità dell'impugnazione di parte appellante per violazione delle previsioni di cui all'art. 342 c.p.c. ovvero, in via subordinata, ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter
c.p.c.. per i motivi esposti in giudizio;
(ii) In via principale: -respingere il gravame formulato da perché inammissibile ed infondato e, comunque rigettare tutte le Parte_1 domande formulate dalla stessa nei confronti in quanto Parte_1 CP_1 infondate in fatto e in diritto e non provate, per tutte le ragioni esposte;
- nella denegata
e non creduta ipotesi di accoglimento dell'unico motivo di impugnazione avversario, per quanto possa occorrere anche a titolo di appello incidentale, ridurre l'importo eventualmente dovuto da Controparte_2 Parte_1 [...]
al minor importo che dovesse essere accertato Parte_2 come dovuto all'esito del giudizio per i motivi esposti negli atti di causa;
(iii) Sempre in via principale, qualora non dovessero essere accolte le eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c ovvero ai sensi dell'art.
348 bis/ter c.p.c., a titolo di appello incidentale in parziale riforma della sentenza n.
450/2022 del 11 aprile 2022 del Tribunale di Reggio Emilia: - previa ogni opportuno accertamento del caso, rigettare la domanda di revocatoria ex art. 67 comma II L.F. di
pagina 4 di 11 Coopsette nei confronti per l'importo di € 30.314,40 in quanto infondate CP_1 in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte”.
Infine, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 19 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, preliminarmente, dichiarare l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'appellata a norma degli artt. 348 bis e 342 c.p.c., di inammissibilità dei CP_1 motivi di appello ex adverso dedotti, dovendosi, sul punto, rilevare la sufficiente specificità dei motivi di gravame rispetto alle ragioni che sorreggono la decisione del
Giudice di prime cure.
Nel merito, con l'unico motivo d'appello principale, deduce l'erroneità Parte_1 dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha accolto l'eccezione di esenzione da revocatoria, ex art. 67, co. 3, lett. e) L.F., dei pagamenti effettuati in favore dell'appellata per la somma di € 283.346,00.
Al riguardo, deve premettersi che tra le parti era intercorso un accordo di ristrutturazione dei debiti a norma dell'art. 182-bis L.F., omologato dal Tribunale di Reggio Emilia in data 19/07/2013.
Successivamente, in data 23/07/2014, le società (all'epoca in bonis) e Parte_1 CP_1 hanno rinegoziato i termini dell'accordo originario, senza, tuttavia, sottoporre tale
[...] modifica al vaglio del competente Tribunale.
Nel caso di specie, quindi, si controverte, come detto, in merito all'applicabilità o meno dell'esenzione da revocatoria prevista dal citato art. 67, co. 3, lett. e) L.F. al pagamento effettuato in (incontestata) esecuzione di questo secondo accordo avente carattere modificativo/integrativo di quello in precedenza omologato dal Tribunale.
pagina 5 di 11 Sul punto, il primo Giudice aveva così statuito: “Il rilievo di parte attrice non è meritevole di accoglimento poiché a ben vedere, nella specie, non si è avuta novazione dell'accordo omologato, che per espressa volontà delle parti è rimasto invece
"invariato, valido ed efficace" (art. 2), essendo soltanto intervenuta una rideterminazione delle scadenze dei singoli pagamenti e uno sconto (prevedendo in caso di mancato pagamento la ripresa di efficacia dell'originario accordo omologato).
Poiché quindi l'accordo omologato non è venuto meno a seguito delle modifiche apportate nel luglio del 2014, accettando il creditore un “minus” rispetto a quanto previsto nell'accordo omologato si deve ritenere che i pagamenti in esecuzione dell'accordo continuino a godere del favor voluto dal legislatore per la composizione della crisi aziendale e quindi dell'esenzione di cui all'art.67 L.F. lett. e)” (pag. 6 sentenza).
Nel censurare la pronuncia come sopra impugnata, l'appellante espone che il pagamento non sarebbe conforme all'originario accordo di ristrutturazione omologato e, pertanto,
l'accipiens non potrebbe giovarsi dell'esenzione di cui si discute.
Il motivo è infondato.
Orbene, sul punto, occorre premettere che l'art. 67 co. 3 let. e) prevede che non siano soggetti all'azione revocatoria i pagamenti posti in essere in esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ex art. 182-bis.
Nel caso di specie, l'accordo di ristrutturazione omologato dal Tribunale di Reggio
Emilia in data 19/07/2013 prevedeva il pagamento da parte di di una somma Parte_1 pari a € 809.562,12 in tre rate, con scadenza a 12, 24 e 36 mesi dalla intervenuta definitiva omologa (avvenuta il 23/09/2013, alla scadenza dei termini per proporre reclamo).
Prima della scadenza della prima rata, in data 23/07/2014, le parti convenivano una modifica di tale accordo che prevedeva, a saldo e stralcio del debito complessivo, il pagina 6 di 11 pagamento di una somma inferiore pari a € 566.693,48 oltre ad una diversa scansione temporale delle rate, che passavano da 3 a 4, pur senza dilazione rispetto al termine finale per il pagamento dell'ultima rata (fissato al 28/02/2016).
In esecuzione dell'accordo così strutturato, ha, quindi, provveduto a Parte_1 corrispondere alla controparte le prime due rate, aventi scadenza 30/11/2014 e
31/01/2015, dell'importo di € 141.673,00 ciascuna, per la somma complessiva di €
283.346,00 oggetto della qui esperita azione revocatoria.
La prospettazione difensiva dell'odierna appellante, in forza della quale, come detto, tali pagamenti sarebbero revocabili in quanto non conformi all'accordo omologato, non è meritevole di pregio.
Sul punto, deve condividersi la statuizione del primo Giudice secondo cui i pagamenti effettuati da sono in realtà un “minus” rispetto a quanto previsto dal piano Parte_1 omologato dal Tribunale e, pertanto, deve ritenersi che continuino a godere dell'esenzione prevista dalla legge.
A ben vedere, infatti, la modifica pattuita dalle parti si sostanzia in una mera rinuncia di ad una parte del credito vantato nei confronti di , con la precisazione CP_1 Parte_1 che, in caso di inadempimento di quest'ultima, sarebbero tornati a rivivere integralmente i termini originariamente previsti dall'accordo omologato.
In altri termini, l'accordo integrativo non contiene alcuna modifica sostanziale di carattere peggiorativo, tale da incidere in senso negativo sulla possibilità di soddisfacimento del ceto creditorio o sulla prognosi di corretto adempimento dell'accordo stesso, rispetto a quanto già vagliato dal Tribunale con il menzionato provvedimento di omologa.
Ai pagamenti come sopra impugnanti in via di revocatoria, si applica, pertanto,
l'invocata esenzione di cui all'art. 67 co. 3 let. e) L.F.
pagina 7 di 11 Ne consegue che, sulla base delle argomentazioni che precedono, l'appello principale deve essere respinto.
Passando all'esame dell'appello incidentale, con l'unico motivo di gravame, CP_1 contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la revocatoria, ex art. 67 co. 2 L.F., del pagamento di € 30.341,40, effettuato da in data 22/04/2015, Parte_1 per la fornitura di beni di cui alla fattura n. 314 del 31/12/2014, estraneo, per ciò, agli accordi di ristrutturazione del debito sopra esaminati.
Nel dettaglio, il Giudice di prime cure, nell'accogliere, in parte qua, la domanda di revocatoria, aveva ritenuto che: 1) l'azione era stata esperita nel termine di legge;
2) non era contestato l'effettivo ammontare dei pagamenti impugnati, né la loro riferibilità al periodo sospetto;
3) sussistevano plurimi elementi presuntivi che consentivano di ritenere integrato il requisito soggettivo della scientia decotionis in capo alla convenuta odierna appellata.
Nel criticare la pronuncia di primo grado, lamenta l'assenza tanto del CP_1 presupposto oggettivo, quanto di quello soggettivo della revocatoria.
Il motivo è infondato.
Dagli atti di causa, infatti, emerge la sussistenza di tutti i presupposti dell'azione revocatoria di cui all'art. 67 co. 2 L.F.
Ed invero, quanto al requisito oggettivo, deve confermarsi la statuizione del primo
Giudice secondo cui l'effettivo ammontare dei pagamenti e la loro riferibilità al periodo sospetto sono circostanze di fatto pacifiche e incontestate.
infatti, non ha mai negato l'effettiva esecuzione da parte di dei CP_1 Parte_1 pagamenti impugnati, ma si è, al più, limitata a escludere il valore probatorio dei documenti prodotti da controparte.
Giova, a tal proposito, sottolineare che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la generica eccezione di carenza probatoria, senza, però, una recisa pagina 8 di 11 negazione del fatto storico ex adverso allegato, non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. (Cass. 17889 del 27/08/2020).
Pertanto, a fronte delle articolate allegazioni svolte da in ordine ai pagamenti Parte_1 in questione, sorrette, peraltro, da idonea documentazione (estratti conto e ordini di bonifico), l'odierna appellante incidentale avrebbe dovuto prendere posizione, in maniera specifica, precisa e puntuale, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda.
tuttavia, non ha adeguatamente adempiuto a siffatto onere assertivo, essendosi, CP_1 infatti, limitata a sottolineare che i documenti prodotti non le sarebbero opponibili in quanto unilateralmente predisposti da . Parte_1
Premesso ciò, il pagamento in esame è stato, come detto, effettuato da in data Parte_1
22/04/2015, vale a dire nei sei mesi antecedenti il deposito della domanda di concordato del 27/05/2015 a cui ha fatto seguito, senza soluzione di continuità, la procedura di
LCA, sicchè, nella fattispecie in commento, risulta integrato anche il requisito della riferibilità del revocando pagamento al cd. periodo sospetto, il cui termine iniziale, come noto, in caso di consecuzione di procedure concorsuali differenti, deve essere retrodatato al momento di presentazione della prima domanda di accesso a quella “minore”.
Quanto, infine, al requisito soggettivo, il Giudice di prime cure ha correttamente valorizzato una pluralità di indici da cui è agevole desumere la conoscenza da parte di dello stato di insolvenza della controparte al momento del pagamento, quali: 1) CP_1
l'adesione a procedure di composizione negoziale della crisi;
2) la necessità di modificare tali accordi di ristrutturazione con riduzione delle somme dovute;
3) la circostanza che per la prima volta nel corso dei lunghi rapporti intercorsi tra le parti, vi sia stato il rilascio di fideiussioni bancarie in favore di al fine di procedere a Parte_1 nuove forniture.
pagina 9 di 11 Sul punto, deve rilevarsi che, sebbene, a fini di revocatoria fallimentare, la conoscenza da parte del creditore dello stato di insolvenza del debitore debba essere effettiva e non meramente potenziale, la stessa può essere desunta anche attraverso elementi di giudizio di natura indiziaria purché, per la loro precisione, rilevanza e concordanza, risultino tali da far presumere l'effettiva scientia decotionis da parte dell'accipiens, nel senso che quest'ultimo, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza, non potesse non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (v., da ultimo, Cass. n.
11148 del 28/04/2025).
Orbene, nel caso in esame, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra enunciati, gli elementi presi in considerazione dal primo Giudice, unitamente alla notoria importanza di in ambito nazionale, ai rapporti intercorrenti tra le parti di risalente origine, Parte_1 alla contiguità imprenditoriale tra debitore e creditore e, infine, alla circostanza che la fattura in questione è stata pagata con circa due mesi di ritardo rispetto alla pattuita scadenza, consentono di affermare la sussistenza del presupposto soggettivo della scientia decotionis,
Né, in senso contrario, può riconoscersi pregio al rilievo svolto da in forza del CP_1 quale la stessa non avrebbe mai sottoscritto nuovi ordini, aggravando la propria esposizione nei confronti di (come ha fatto a partire dalla metà del 2014), se Parte_1 avesse avuto consapevolezza delle difficoltà economiche della controparte.
Infatti, la circostanza che il creditore abbia mantenuto rapporti commerciali con l'impresa poi entrata in liquidazione non è incompatibile con la conoscenza dello stato di insolvenza, trattandosi di un comportamento che, ragionevolmente, anche in considerazione degli intensi reciproci rapporti commerciali, può ben ricollegarsi ad altre valutazioni, quali l'aspettativa di superamento della stessa crisi economica.
Pertanto, oltre all'appello principale, anche quello incidentale risulta infondato, sicchè
l'impugnata sentenza deve essere integralmente confermata. pagina 10 di 11 Inoltre, per quel che concerne le spese del presente giudizio di appello, si ritiene che, in considerazione del rigetto di entrambi i gravami e, quindi, della reciproca e paritetica soccombenza, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per disporre la loro integrale compensazione.
Infine, in ragione dell'integrale reiezione delle impugnazioni, principale e incidentale, sussistono anche le condizioni per dichiarare l'appellante principale e l'appellante incidentale tenuti al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da L. n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello principale proposto da nonché Parte_1
l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, conferma integralmente CP_1 la sentenza n. 450, resa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 11/04/2022.
DISPONE tra le parti, l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
DICHIARA
l'appellante principale e l'appellante incidentale tenuti, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 20/11/2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
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