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Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/04/2024, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1170/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente rel.
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
19/02/2024, vertente tra
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Carnate (MB) in Via 4 Novembre n.45, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Giovanna
Fagioli che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(c.f. , nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...] Novembre n.45, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv.
Roberto Sala che lo rappresenta e difende come da procura in atti e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – SEDE
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE RAPPORTI RELATIVI A FIGLI NATURALI
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) La figlia minore, in regime di affidamento condiviso, vivrà con i rispettivi genitori, il martedì, il giovedì e il venerdì (cd.
1° turno) ed il martedì, il venerdì, il sabato e la domenica (cd. 2° turno), a settimane alterne e con pernotto, nelle rispettive abitazioni in uso ai ricorrenti ovvero nella casa familiare sita in Carnate (MB) – di proprietà del signor che CP_1 resterà nella di lui piena disponibilità seguendo, in assenza di un genitore collocatario “principale”, il titolo di proprietà – e
Pagina 1 nella casa ove momentaneamente vive la madre sita in Arcore – di proprietà dei nonni materni – e ciò sino a quando la signora non riprenderà possesso dell'immobile di sua proprietà sito in NU UL GL (al momento locato a Pt_1 terze persone con contratto avente scadenza a fine maggio 2024 c.a.) e, così, per l'effetto, come segue:
Lunedi Martedì Mercoledì Giovedì Venerdi Sabato Domenica
Madre Padre Madre Padre Padre Madre Madre
Madre Padre Madre Madre Padre Padre Padre
2) durante le vacanze estive, quanto alla madre (dipendente e per tale motivo impossibilitata ad avere più di 2 settimane all'anno di ferie), per 2 settimane, anche non consecutive, da concordarsi con il padre, quanto al periodo, entro il 31 maggio di ogni anno;
nulla osta, pertanto, a che passi il restante periodo delle vacanze estive con il padre qualora lo stesso Per_1 abbia la possibilità di portare la figlia in montagna e/o al mare;
3) la minore trascorrerà con la madre il giorno 24 dicembre e con il padre il giorno 25 dicembre alternando, negli anni, la notte di Natale con il padre o con la madre;
inoltre, durante le vacanze natalizie i genitori, ad anni alterni, terranno con loro la figlia nei giorni dal 26 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
4) i genitori terranno con sé la figlia minore, ad anni alterni, durante le vacanze pasquali o del carnevale;
5) i genitori si impegnano a comunicarsi, reciprocamente, sempre e comunque, anche in caso di week end “fuori porta”, dove si trovano con la figlia minore;
6) in assenza dei genitori, nei giorni di loro competenza, verrà accudita e curata dai nonni;
Per_1
7) requenta la prima media presso l' sito in Carnate (MB) ed i genitori, o chi per essi, Per_1 Organizzazione_1 provvederanno ad accompagnarla e a riprenderla;
8) quanto al corso di ginnastica artistica che frequenta presso l' di Arcore (MB), nei Per_1 Organizzazione_2 giorni di lunedì e mercoledì dalle 17.30 alle 20.00 e di sabato dalle 9.00 alle 12.00, la minore è in grado di recarvisi in modo autonomo dalla casa dei nonni materni;
nei giorni di competenza del padre sarà quest'ultimo, o in sua assenza chi per esso, a portarla così come a riprenderla e lo stesso farà la madre se si troverà presso la di lei abitazione sita in Per_1
NU UL GL (MI);
9) ogni genitore provvederà al mantenimento della figlia in modo autonomo e per i rispettivi giorni di loro competenza, salvo, ovviamente, farsi carico, ciascuno nella misura del 50%, delle spese extra mantenimento ordinario relative ai figli secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se Organizzazione_3 prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Organizzazione_3
Pagina 2 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal ovvero Organizzazione_3 previsti dal ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
Organizzazione_3
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
10) il signor acconsente a che la signora mantenga la residenza presso la casa familiare a Carnate, Via CP_1 Pt_1
4 Novembre n. 45, fino a quando la stessa non sarà definitivamente trasferita presso la di lei abitazione sita in NU UL GL, Via Cascina San Maurizio n. 1; la signora una volta trasferitasi presso la suddetta sua abitazione, Pt_1 si attiverà immediatamente al fine di effettuare il cambio di residenza e darà prontamente riscontro della variazione anagrafica al signor il tutto, s'intende, compatibilmente con i tempi dell'Anagrafe. La residenza della figlia CP_1 minore verrà mantenuta presso la casa familiare sita in Carnate (MB) al solo fine di consentirle di continuare la frequenza presso l'attuale Istituto Scolastico, evitando così eventuali problematiche che potrebbero sorgere a seguito del cambio di residenza.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
11) i ricorrenti intendono altresì regolamentare i loro rapporti patrimoniali in relazione agli immobili siti in Comune di
Pontboset (AO) Località Pialemont snc e così identificati: unità immobiliare abitativa, Foglio 5, Part. 218, Sub. 3,
Categoria A/4, Classe U, e unità immobiliare ad uso deposito, Foglio 5, Part. 218, Sub. 1, Categoria C/2, che gli stessi hanno acquistato in comproprietà in data 21.12.2018 con Atto Rep. n. 56470, così come segue:
- la signora si impegna a cedere al signor che accetta, la propria quota di proprietà, Parte_1 Controparte_1 pari al 50%, per un importo del valore pari alle rate di mutuo che la signora ha pagato ovvero ad € 8.000,00= Pt_1
(euro ottomila/00) che il signor ha già restituito alla ex compagna, la quale ne dà ampia quietanza di pagamento;
CP_1
Pagina 3 - eventuali spese notarili saranno a carico del signor Controparte_1
- il signor si farà interamente carico del mutuo, attualmente cointestato ad entrambi ed acceso presso Controparte_1
l'Istituto bancario Organizzazione_4
- le parti si impegnano a recarsi presso il suddetto Istituto bancario al fine di provvedere al cambio di intestazione del mutuo in capo al solo signor nonché alla chiusura del conto corrente, ad oggi cointestato e UL quale confluiscono le relative CP_1 rate, addebitandole in futuro ad un conto corrente intestato al solo Sig. Controparte_1
- la signora dichiara di non avere altro a che pretendere dal signor in merito a detto immobile;
Pt_1 CP_1
12) per tutto il resto, le parti dichiarano di aver già regolato ogni e qualsivoglia rapporto patrimoniale e di non aver nulla a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra.
- compensare integralmente tra le parti le spese di lite”.
Motivi della decisione
Premesso che:
- e anno intrattenuto una relazione dalla quale Parte_1 CP_1 Controparte_1
è nata [...]); Per_1
Ritenuto che:
- le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ULla domanda proposta da e Parte_1 [...] così provvede: Controparte_1
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11 aprile 2024
Il Presidente Est.
Dott. Carmen Arcellaschi
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente rel.
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
19/02/2024, vertente tra
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Carnate (MB) in Via 4 Novembre n.45, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Giovanna
Fagioli che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(c.f. , nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...] Novembre n.45, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv.
Roberto Sala che lo rappresenta e difende come da procura in atti e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – SEDE
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE RAPPORTI RELATIVI A FIGLI NATURALI
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) La figlia minore, in regime di affidamento condiviso, vivrà con i rispettivi genitori, il martedì, il giovedì e il venerdì (cd.
1° turno) ed il martedì, il venerdì, il sabato e la domenica (cd. 2° turno), a settimane alterne e con pernotto, nelle rispettive abitazioni in uso ai ricorrenti ovvero nella casa familiare sita in Carnate (MB) – di proprietà del signor che CP_1 resterà nella di lui piena disponibilità seguendo, in assenza di un genitore collocatario “principale”, il titolo di proprietà – e
Pagina 1 nella casa ove momentaneamente vive la madre sita in Arcore – di proprietà dei nonni materni – e ciò sino a quando la signora non riprenderà possesso dell'immobile di sua proprietà sito in NU UL GL (al momento locato a Pt_1 terze persone con contratto avente scadenza a fine maggio 2024 c.a.) e, così, per l'effetto, come segue:
Lunedi Martedì Mercoledì Giovedì Venerdi Sabato Domenica
Madre Padre Madre Padre Padre Madre Madre
Madre Padre Madre Madre Padre Padre Padre
2) durante le vacanze estive, quanto alla madre (dipendente e per tale motivo impossibilitata ad avere più di 2 settimane all'anno di ferie), per 2 settimane, anche non consecutive, da concordarsi con il padre, quanto al periodo, entro il 31 maggio di ogni anno;
nulla osta, pertanto, a che passi il restante periodo delle vacanze estive con il padre qualora lo stesso Per_1 abbia la possibilità di portare la figlia in montagna e/o al mare;
3) la minore trascorrerà con la madre il giorno 24 dicembre e con il padre il giorno 25 dicembre alternando, negli anni, la notte di Natale con il padre o con la madre;
inoltre, durante le vacanze natalizie i genitori, ad anni alterni, terranno con loro la figlia nei giorni dal 26 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
4) i genitori terranno con sé la figlia minore, ad anni alterni, durante le vacanze pasquali o del carnevale;
5) i genitori si impegnano a comunicarsi, reciprocamente, sempre e comunque, anche in caso di week end “fuori porta”, dove si trovano con la figlia minore;
6) in assenza dei genitori, nei giorni di loro competenza, verrà accudita e curata dai nonni;
Per_1
7) requenta la prima media presso l' sito in Carnate (MB) ed i genitori, o chi per essi, Per_1 Organizzazione_1 provvederanno ad accompagnarla e a riprenderla;
8) quanto al corso di ginnastica artistica che frequenta presso l' di Arcore (MB), nei Per_1 Organizzazione_2 giorni di lunedì e mercoledì dalle 17.30 alle 20.00 e di sabato dalle 9.00 alle 12.00, la minore è in grado di recarvisi in modo autonomo dalla casa dei nonni materni;
nei giorni di competenza del padre sarà quest'ultimo, o in sua assenza chi per esso, a portarla così come a riprenderla e lo stesso farà la madre se si troverà presso la di lei abitazione sita in Per_1
NU UL GL (MI);
9) ogni genitore provvederà al mantenimento della figlia in modo autonomo e per i rispettivi giorni di loro competenza, salvo, ovviamente, farsi carico, ciascuno nella misura del 50%, delle spese extra mantenimento ordinario relative ai figli secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se Organizzazione_3 prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Organizzazione_3
Pagina 2 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal ovvero Organizzazione_3 previsti dal ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
Organizzazione_3
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
10) il signor acconsente a che la signora mantenga la residenza presso la casa familiare a Carnate, Via CP_1 Pt_1
4 Novembre n. 45, fino a quando la stessa non sarà definitivamente trasferita presso la di lei abitazione sita in NU UL GL, Via Cascina San Maurizio n. 1; la signora una volta trasferitasi presso la suddetta sua abitazione, Pt_1 si attiverà immediatamente al fine di effettuare il cambio di residenza e darà prontamente riscontro della variazione anagrafica al signor il tutto, s'intende, compatibilmente con i tempi dell'Anagrafe. La residenza della figlia CP_1 minore verrà mantenuta presso la casa familiare sita in Carnate (MB) al solo fine di consentirle di continuare la frequenza presso l'attuale Istituto Scolastico, evitando così eventuali problematiche che potrebbero sorgere a seguito del cambio di residenza.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
11) i ricorrenti intendono altresì regolamentare i loro rapporti patrimoniali in relazione agli immobili siti in Comune di
Pontboset (AO) Località Pialemont snc e così identificati: unità immobiliare abitativa, Foglio 5, Part. 218, Sub. 3,
Categoria A/4, Classe U, e unità immobiliare ad uso deposito, Foglio 5, Part. 218, Sub. 1, Categoria C/2, che gli stessi hanno acquistato in comproprietà in data 21.12.2018 con Atto Rep. n. 56470, così come segue:
- la signora si impegna a cedere al signor che accetta, la propria quota di proprietà, Parte_1 Controparte_1 pari al 50%, per un importo del valore pari alle rate di mutuo che la signora ha pagato ovvero ad € 8.000,00= Pt_1
(euro ottomila/00) che il signor ha già restituito alla ex compagna, la quale ne dà ampia quietanza di pagamento;
CP_1
Pagina 3 - eventuali spese notarili saranno a carico del signor Controparte_1
- il signor si farà interamente carico del mutuo, attualmente cointestato ad entrambi ed acceso presso Controparte_1
l'Istituto bancario Organizzazione_4
- le parti si impegnano a recarsi presso il suddetto Istituto bancario al fine di provvedere al cambio di intestazione del mutuo in capo al solo signor nonché alla chiusura del conto corrente, ad oggi cointestato e UL quale confluiscono le relative CP_1 rate, addebitandole in futuro ad un conto corrente intestato al solo Sig. Controparte_1
- la signora dichiara di non avere altro a che pretendere dal signor in merito a detto immobile;
Pt_1 CP_1
12) per tutto il resto, le parti dichiarano di aver già regolato ogni e qualsivoglia rapporto patrimoniale e di non aver nulla a che pretendere reciprocamente l'uno dall'altra.
- compensare integralmente tra le parti le spese di lite”.
Motivi della decisione
Premesso che:
- e anno intrattenuto una relazione dalla quale Parte_1 CP_1 Controparte_1
è nata [...]); Per_1
Ritenuto che:
- le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ULla domanda proposta da e Parte_1 [...] così provvede: Controparte_1
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11 aprile 2024
Il Presidente Est.
Dott. Carmen Arcellaschi
Pagina 4