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Sentenza 24 agosto 2025
Sentenza 24 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/08/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2025 |
Testo completo
N. 531/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 10.3.2025, da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1
patrocinio degli avv.ti BUTTIGLIERI ALESSIA, TADDEI DAVIDE e ZOCCO RAMAZZO
ILARIA, elettivamente domiciliato presso il primo difensore in Gallarate (VA), Corso Sempione
n. 7, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. MUSSI CHIARA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Somma
Lombardo (VA), Via Giuseppe Mazzini n. 4, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 18.3.2025);
pagina 1 di 4 OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI:
(cfr. verbale di udienza del 15.7.2025)
“Le parti dichiarano di avere raggiunto il seguente accordo:
1. Affidamento condiviso del figlio minore , nato a Gallarate il [...], ad [...]
entrambi i genitori con collocamento preferenziale e residenza anagrafica presso il padre;
2. La madre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, salvi diversi migliori accordi direttamente assunti tra le parti:
- a fine settimana alterni dal sabato alle ore 13.00 al lunedì mattina riaccompagnandolo a scuola;
- infrasettimanalmente il martedì dall'uscita da scuola fino al mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola;
- durante le festività natalizie e pasquali secondo il criterio dell'alternanza;
- il giorno del compleanno di ad anni alterni;
Per_1
- due settimane anche non consecutive durante le ferie estive da concordarsi entro la fine di maggio di ciascun anno;
3. La madre si impegna a contribuire al mantenimento di mediante CP_1 Per_1 il versamento al padre dell'importo mensile di euro 100,00, con decorrenza dal Parte_1
rateo del mese di agosto 2025, oltre rivalutazione Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso avanti al Tribunale di Varese;
4. L'assegno unico e/o gli assegni familiari saranno integralmente percepiti dal padre;
5. Spese legali compensate.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
ha adito il Tribunale chiedendo di regolamentare le modalità di esercizio della Parte_1
responsabilità genitoriale e le questioni economiche relative al figlio minore Persona_1
(9.8.2016), nato dalla relazione con;
ha chiesto di disporre l'iscrizione del minore CP_1 per l'anno scolastico 2025/2026 presso l'istituto Giovanni Pascoli di Varese, oppure l'istituto
Giovanni Bosco di Varese, o, qualora fossero già decorsi i termini per l'iscrizione, disporre il pagina 2 di 4 trasferimento scolastico del minore presso l'istituto Leonardo da Cavaria di Varese, di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con prevalente collocamento presso di sé, di regolamentare le frequentazioni materne con il minore, di porre a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento indiretto al padre dell'importo mensile di euro 200,00, o del diverso importo ritenuto di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché di disporre che l'assegno unico universale sia ripartito al 50% tra i genitori.
Integrato il contraddittorio si è costituita aderendo alla domanda di affidamento CP_1
condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con prevalente collocamento presso il padre e regolamentazione delle frequentazioni materne;
ha chiesto di disporre l'iscrizione di Per_1 per l'anno scolastico 2025/2026 presso l'istituto Giovanni Pascoli di Varese come concordato dalle parti all'udienza dell'1.7.2025, di disporre che l'assegno unico universale venga percepito integralmente dal padre e che questo valga come contributo a mantenimento da parte della madre in favore del figlio o che, in subordine, viga la regola del mantenimento diretto, nonché di porre a carico del padre il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 70%.
All'udienza dell'1.7.2025 le parti comparivano personalmente con l'assistenza dei rispettivi difensori, il giudice relatore, su richiesta delle parti, rinviava la causa onde consentire la costituzione della parte resistente e il raggiungimento di una soluzione conciliativa.
All'udienza del 15.7.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto l'accordo riportato in epigrafe;
il giudice relatore, letto l'art. 473 bis. 21 c.p.c. provvedeva in via provvisoria in conformità all'accordo delle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto:
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, come riportate in epigrafe, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Le concordate condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione al figlio minore appaiono infatti tali da garantire allo stesso l'accesso ad una effettiva Per_1
pagina 3 di 4 bigenitorialità e le statuizioni economiche relative al figlio, nel contemperamento delle rispettive posizioni, risultano conformi all'interesse dello stesso.
Alla luce dell'accordo raggiunto tra le parti, l'ascolto del figlio minore non appare necessario, a norma dell'art. 473bis. 4 co. 3 c.p.c.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate come da coerente accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti fra le parti come riportati in epigrafe;
2) COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 24.7.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 10.3.2025, da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1
patrocinio degli avv.ti BUTTIGLIERI ALESSIA, TADDEI DAVIDE e ZOCCO RAMAZZO
ILARIA, elettivamente domiciliato presso il primo difensore in Gallarate (VA), Corso Sempione
n. 7, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. MUSSI CHIARA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Somma
Lombardo (VA), Via Giuseppe Mazzini n. 4, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati senza osservazioni in data 18.3.2025);
pagina 1 di 4 OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI:
(cfr. verbale di udienza del 15.7.2025)
“Le parti dichiarano di avere raggiunto il seguente accordo:
1. Affidamento condiviso del figlio minore , nato a Gallarate il [...], ad [...]
entrambi i genitori con collocamento preferenziale e residenza anagrafica presso il padre;
2. La madre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, salvi diversi migliori accordi direttamente assunti tra le parti:
- a fine settimana alterni dal sabato alle ore 13.00 al lunedì mattina riaccompagnandolo a scuola;
- infrasettimanalmente il martedì dall'uscita da scuola fino al mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola;
- durante le festività natalizie e pasquali secondo il criterio dell'alternanza;
- il giorno del compleanno di ad anni alterni;
Per_1
- due settimane anche non consecutive durante le ferie estive da concordarsi entro la fine di maggio di ciascun anno;
3. La madre si impegna a contribuire al mantenimento di mediante CP_1 Per_1 il versamento al padre dell'importo mensile di euro 100,00, con decorrenza dal Parte_1
rateo del mese di agosto 2025, oltre rivalutazione Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso avanti al Tribunale di Varese;
4. L'assegno unico e/o gli assegni familiari saranno integralmente percepiti dal padre;
5. Spese legali compensate.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
ha adito il Tribunale chiedendo di regolamentare le modalità di esercizio della Parte_1
responsabilità genitoriale e le questioni economiche relative al figlio minore Persona_1
(9.8.2016), nato dalla relazione con;
ha chiesto di disporre l'iscrizione del minore CP_1 per l'anno scolastico 2025/2026 presso l'istituto Giovanni Pascoli di Varese, oppure l'istituto
Giovanni Bosco di Varese, o, qualora fossero già decorsi i termini per l'iscrizione, disporre il pagina 2 di 4 trasferimento scolastico del minore presso l'istituto Leonardo da Cavaria di Varese, di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con prevalente collocamento presso di sé, di regolamentare le frequentazioni materne con il minore, di porre a carico della madre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante il versamento indiretto al padre dell'importo mensile di euro 200,00, o del diverso importo ritenuto di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché di disporre che l'assegno unico universale sia ripartito al 50% tra i genitori.
Integrato il contraddittorio si è costituita aderendo alla domanda di affidamento CP_1
condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con prevalente collocamento presso il padre e regolamentazione delle frequentazioni materne;
ha chiesto di disporre l'iscrizione di Per_1 per l'anno scolastico 2025/2026 presso l'istituto Giovanni Pascoli di Varese come concordato dalle parti all'udienza dell'1.7.2025, di disporre che l'assegno unico universale venga percepito integralmente dal padre e che questo valga come contributo a mantenimento da parte della madre in favore del figlio o che, in subordine, viga la regola del mantenimento diretto, nonché di porre a carico del padre il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 70%.
All'udienza dell'1.7.2025 le parti comparivano personalmente con l'assistenza dei rispettivi difensori, il giudice relatore, su richiesta delle parti, rinviava la causa onde consentire la costituzione della parte resistente e il raggiungimento di una soluzione conciliativa.
All'udienza del 15.7.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto l'accordo riportato in epigrafe;
il giudice relatore, letto l'art. 473 bis. 21 c.p.c. provvedeva in via provvisoria in conformità all'accordo delle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto:
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale prendere atto degli accordi intercorsi fra le parti, come riportate in epigrafe, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
Le concordate condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione al figlio minore appaiono infatti tali da garantire allo stesso l'accesso ad una effettiva Per_1
pagina 3 di 4 bigenitorialità e le statuizioni economiche relative al figlio, nel contemperamento delle rispettive posizioni, risultano conformi all'interesse dello stesso.
Alla luce dell'accordo raggiunto tra le parti, l'ascolto del figlio minore non appare necessario, a norma dell'art. 473bis. 4 co. 3 c.p.c.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate come da coerente accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti fra le parti come riportati in epigrafe;
2) COMPENSA le spese di lite.
Si comunichi.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 24.7.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 4 di 4