Articolo 1544 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1593Articolo 1545
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8 luglio 2025
Art. 1544. (( (Richiami in servizio). )) ((1. Il Vicario generale militare nella riserva puo' essere richiamato in servizio temporaneo, su proposta dell'Ordinario militare, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, se e' vacante il corrispondente posto organico))
Entrata in vigore il 8 luglio 2025
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