Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3849 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 18014/2017 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 18014/2017 R.G.,
e vertente
tra
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
, e nato a [...] il [...], C.F._1 Parte_2
nonché nata a [...] il [...], tutti elett.te Parte_3
dom.to presso lo studio dell'Avv. Clemente Alessandro (c.f.:
) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a C.F._2
margine dell'atto di citazione;
- Opponenti
E
(c.f.: ), elett.te dom.to Controparte_1
alla VIA M. CERVANTES 80133 NAPOLI presso lo studio dell'Avv. Liguo- ri Carmine (c.f.: dal quale è rappr.to e difeso in virtù C.F._3
di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla co- pia notificata dell'atto di citazione
- Opposta
E
società a responsabilità limitata unipersona- Controparte_2
1
10.000,00, in-teramente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Regi-stro delle Imprese di OM , iscritta al P.IVA_1
n.35412.6 dell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del regolamento del 7 giugno 2017, rappresentata, in forza di procura del
31.08.2018, registrata il 04.09.2018 autenticata dal Notaio Dott. Per_1
da OM, Rep. 57298 / racc. 29003, da oggi
[...] CP_3 [...]
a seguito di atto di fusione per incorporazione del Controparte_4
23.11.2022 ai rogiti Dott. Notaio in Milano Rep. 75095 – CP_5
Racc.- 15653, con sede in San Donato Milanese Via dell'Unione Europea n.
6°-6B, capitale sociale euro 1.000.00,00= i.v. iscritta nel Registro delle Impre-
se tenuto dalla camera di Commercio di Milano – Monza – Brianza al numero di iscrizione e codice fiscale società con unico socio nonché P.IVA_2
soggetta a direzione e coordinamento di Cerved Group S.p.A., in persona del suo procuratore speciale Dott.ssa nata a [...] il 18 dicembre Controparte_6
1981, Codice Fiscale , giusta procura del CodiceFiscale_4
17.09.2018, autenticata dal Notaio Dott.ssa di San Donato Persona_2
Milanese, Rep. 268 Racc. 201, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via M.
Cervantes n.55/5 presso lo studio dell'avvocato Carmine Liguori (CF
dal quale è rappresentato e difeso come in atti. C.F._3
-Interventrice
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 12.11.24 che si ri- chiama.
Per è comparso l'avv. Fabio Liguori per delega Controparte_2
dell'avv. Carmine Liguori il quale riportandosi ad ogni precedente difesa, pre- so atto delle risultanze della CTU contabile, rassegna le seguenti conclusioni:
1) Rigettare l'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo n.
3231/2017 nei confronti dei garanti opponenti , Parte_2 Parte_4
, ;
[...] Parte_5
2
2) In linea gradata, condannare i predetti , Parte_2 Parte_6
, al pagamento in favore della
[...] Parte_5 Controparte_2
della somma ingiunta, pari ad € 196.820,18 di cui € 46.820,18 per saldo
[...]
debitore del contratto di finanziamento n.741478591,18 ed 150.000,00, per il saldo del c/c n.631818,74 (già c/c n. 12725), il tutto nel limite delle fideius-
sioni specifiche ed omnibus rilasciate per le obbligazioni della fallita Euromo- tor;
3) In linea ancor più gradata, condannarsi , Parte_2 Parte_6
, al pagamento anche ai sensi dell'art. 2033 c.c. in
[...] Parte_5
favore della della diversa somma accertata di giusti- Controparte_2
zia.
4) Condannarsi infine gli opponenti alla pagamento delle spese di lite.
Impugnate le avverse conclusioni, chiede assegnarsi la causa a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Per , , Controparte_7 Parte_1 Parte_5
,
[...] Parte_3
E' presente per gli opponenti l'avv. Alessandro Clemente il quale in via principale impugna e contesta le risultanze della CTU in quanto inattendibili ed infatti avendo il CTU accertato la natura usuraria del tasso di interesse de- bitore previsto dal contratto di accensione del conto corrente del 2004 anda-
vano esclusi dal calcolo tutti gli interessi debitori applicati dalla banca e non solo quelli del trimestre di riferimento. Non solo.
Nel periodo dal 2004 al 2012 gli interessi debitori e quelli creditori an-
davano ricalcolati alla luce dei tassi di interesse sostitutivi previsti dall'art. 117
TULB e senza alcuna capitalizzazione ed infatti la banca ha confermato che il fido di € 150.000,00 a suo tempo concesso ed emergente dagli estratti conto depositati, si fonderebbe sul contratto di accensione del conto corrente il qua- le, tuttavia, prevede esclusivamente i tassi di interesse debitori applicabili agli sconfinamenti autorizzati, ipotesi diversa da quella che ci occupa, manca quindi un contratto di apertura di credito relativamente al suddetto periodo. Il
CTU ha omesso di rilevare l'usura genetica con riferimento al contratto di
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apertura di credito del 2012, contrariamente a quanto richiesto dal G.U., limi- tandosi alla sola rilevazione dell'usura sopravvenuta. L'avv. Clemente chiede pertanto darsi mandato al CTU di procedere al ricalcolo nel rispetto dei sud- detti rilievi. In via gradata conclude per l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del D.I. opposto, con vittoria di spese e compensi di lite da attribuire al costituito procuratore antistatario, chiedendo che la causa sia riservata per la decisione con termini di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
In data 28/04/2017 veniva notificato ad , Controparte_7
, , e il de- Parte_1 Parte_7 Parte_2 Parte_3
creto ingiuntivo n. 3231/2017 emesso da codesto On.le Tribunale su ricorso della in forza del quale si ingiungeva Controparte_1
agli stessi in qualità di presunta debitrice principale e apparenti fideiussori il pagamento immediato rispettivamente della somma di € 381.231,10, nonché di € 196.820,18 oltre interessi convenzionali dalle scadenze al soddisfo, non- ché spese di procedura per € 4819,00 oltre accessori, sul presupposto dell'asserita presunta esposizione debitoria facente capo alla Controparte_7
in forza di due contratti intercorsi presso la originaria filiale di Banca CP_8
veneta in Napoli.
Gli opponenti deducevano a sostegno dell'opposizione che dovevano disconoscersi le copie perché non conformi all'originale oltre che le sottoscri- zioni ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., riportate nel documento prodotto in allegato n. 8 del fascicolo monitorio della banca e che si intendono riferire agli opponenti, l' assenza di forma scritta dei contratti azionati, disconoscevano inoltre l'autenticità della sottoscrizione dei documenti asseritamente ricondu- cibili ad la violazione del divieto di applicazione di interessi Controparte_7
anatocistici, applicazione di interessi usurari, e chiedeva quindi la ridetermi- nazione del saldo passivo e la revoca del decreto opposto.
Si costituiva parte opposta che chiedeva rigettarsi perché infondata l'avversa domanda. 4
Nel corso del giudizio interveniva la transazione tra Parte_5
e la banca con conseguente accordo sulla rinunzia agli atti, ed il fallimento della , in data 29.4.19. Controparte_7
Disposta l'interruzione e riassunto il giudizio, nella contumacia del fal- limento della società opponente, si costituiva il 23.10.23 la cessionaria del credito conteso, rappresentata, da og- Controparte_2 CP_3
gi che premetteva : Controparte_9
in data 20.12.2017, è divenuta piena e legitti- Controparte_2
ma titolare di un portafoglio di crediti di cui era originario creditore
[...]
[...]
Controparte_10
con ogni accessorio e garanzia allo stesso connesso;
• che detta cessio-
[...]
ne è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.
1 e 4 della L. 130/99 e art. 58 del Testo Unico Bancario, sulla Gazzetta Uffi- ciale della Repubblica Italiana del 23/12/2017, parte seconda n. 151; • che nel- le operazioni di cartolarizzazione non vi è la necessità di procedere ad alcuna formalità e/o annotamento. Si rileva, infatti, che ai sensi del combinato dispo- sto degli artt. 1 e 4 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del D. LGS
385/93, « I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o co- munque esistenti a favore del cedente» (omissis) «conservano la loro validità
e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità od annotazione» e che «restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti»; che con procura autentica-
ta dal Dr. Notaio in OM, in data 31.08.2018, Rep. 57298 / Persona_3
racc. 29003, registrata il 04.09., ha nominato Controparte_2 CP_3
oggi seguito di atto di
[...] Controparte_9
fusione per incorporazione del 23.11.2022 ai rogiti Dott. Controparte_11
in Milano Rep. 75095 – Racc.- 15653, quale mandataria per la gestione ed
[...]
il recupero dei crediti relativi alla suddetta cessione.
Ciò dedotto richiamava tutte le difese formulate dalla cedente già costi-
tuitasi.
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Con ordinanza del 02.01.2024 il g.u. formulava la proposta transattiva per l'importo di Euro 176.000,00 oltre interessi legali e spese da riconoscersi in solido tra le parti. Tale proposta viene rifiutata dalle parti opponenti.
Acquisita la documentazione e disposta la ctu grafologica, e la ctu con- tabile a seguito di rimessione della causa sul ruolo per ulteriore attività istrut- toria, la causa veniva assegnata in decisione all'udienza del 21.11.24 con i termini di cui all'art. 190.
Nel merito si osserva quanto segue.
In sede di monitorio è stata azionata la pretesa creditoria dalla
[...]
nei confronti della e Controparte_1 Controparte_7
dei suoi garanti , , e Parte_1 Parte_5 Parte_2 [...]
per la somma complessiva di Euro 381.231,10 derivanti Parte_8
dall'esposizione di Euro 334.410,92 del conto corrente n. 631818.74 (già
12725.13) oltre ad Euro 46.820,18 del contratto di finanziamento n.
741478591,18.
Il contratto di finanziamento n. 741478591,18.
Nessuna doglianza degli opponenti attiene al predetto contratto di fi- nanziamento, di cui vi è contratto in atti. Anche a voler ritenere che le do-
glianze generiche in tema di nullità dei contratti bancari invero apparentemen- te riconducibili al solo c.c. in atti, siano riferite anche al contratto di finanzia- mento, esso rispetta i requisiti di cui all'art. 117 tub atteso che oltre alle sotto- scrizioni dei garanti e mutuatario vi è attestazione con modulo allegato di ri- cevuta consegna copia rispettando quindi i principi espressi dalle s.u. in tema di c.d. contratto monofirma di cui a s.u. n.898 del 2018. Garanti per il presen-
te finanziamento risultano e (anche il Sal- Parte_2 Parte_1
vatore che però ha rinunziato agli atti del giudizio). Manca invece Pt_2
l'assunzione di garanzia da parte di Risultano anche non abu- Parte_3
sivi gli interessi di mora che prevedono la maggiorazione del tasso della per- centuale di solo l'1,66% in più agli interessi corrispettivi. 6
Il credito di € 46.820,18 oltre interessi contrattuali di mora dall'8.7.14
a soddisfo è pertanto definitivamente provata.
Il disconoscimento della conformità agli originali delle copie e delle sottoscrizioni.
Premessa l'assoluta genericità del disconoscimento della conformità agli originali delle copie in atti di parte opposta, come operato dagli opponen- ti, quanto al disconoscimento dell'autenticità delle sottoscrizioni riportate nel documento prodotto in allegato n. 8 del fascicolo monitorio della banca dal quale si evince che la garanzia fideiussoria (sono assenti i requisiti per il con- tratto autonomo di garanzia, in mancanza di espressa rinunzia a far valere le eccezioni ) distinta dal contratto di conto corrente di cui è causa, è stata sotto-
scritta inizialmente dai soli , e non Parte_1 Parte_2 [...]
(anche dal che ha rinunziato agli atti). Parte_3 Parte_5
Si richiamano le conclusioni del ctu grafologo che ne ha accertato l'autenticità delle firme a nome e offrendo Parte_1 Parte_2
conclusioni esenti da vizi logici e coerenti.
Occorre anche premettere che non risulta firmataria Parte_3
neppure del contratto di fideiussione del 22.3.13. La conseguenza è che ella è soggetto completamente estraneo al giudizio potendo quindi essere definita la sua posizione.
La posizione della cessionaria.
risulta cessionaria di crediti in blocco nella originaria Controparte_2
titolarità di MPS e titolare dei crediti di cui è causa.
Da avviso in GU in atti si rileva che la cessione si riferisce ai crediti in titola-
rità ad MPS esistenti prima del 2016 ed in sofferenza per i quali sia intercorsa la decadenza dal beneficio del termine. I crediti di cui è causa rientrano in tale definizione. Tuttavia non risulta estromessa l'originaria cedente in mancanza di accordo di tutte le parti. La condanna risulterà quindi in favore della
[...]
CP_12
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La nullità delle fideiussioni.
Con la prima memoria è stata dedotta la nullità delle fideiussioni di cui è cau- sa, per violazione della legge c.d. Antitrust. Priva di supporto probatorio è ta- le eccezione mancando il deposito del provvedimento della Banca d'Italia del
2005 con cui venivano individuate le intese anticoncorrenziali relative alla predisposizione del modello Abi di fideiussione.
Risultando matura la controversia unicamente al credito azionato per il contratto di finanziamento, risultando anche accertato che il credito in monito-
rio debba essere comunque ridimensionato si procederà alla revoca del decreto opposto.
Il contratto di conto corrente ordinario n. 631818.74 (già 12725.13).
Agli atti vi è la documentazione contrattuale. Il contratto è un conto corrente di tipo ordinario aperto in data 28.10.2004, a cui è collegato un contratto di affidamento risalente molti anni dopo, al 18.06.2012.
Il conto è documentato fin dalla costituzione del 28.10.2004 e fino alla data del 14.03.2016, data della revoca dagli affidamenti e recesso della banca dal rapporto, a fronte di un saldo debitore pari ad Euro 334.410,92 senza interru- zione nella documentazione contabile.
Il contratto di c.c. rispetta i requisiti di forma scritta di cui all'art. 117 tub, in- fatti oltre alle sottoscrizioni del correntista, vi è attestazione di ricezione co- pia del contratto debitamente sottoscritta rispettando quindi i principi espressi dalle s.u. in tema di c.d. contratto monofirma di cui a s.u. n.898 del 2018.
In atti vi è solo il contratto di affidamento del 18.06.2012 anch'esso rispetto- so dei requisiti di cui all'art. 117 tub come si specificati.
La mancanza di affidamenti coevi al contratto di c.c., in mancanza di docu- mento contrattuale, importa la nullità di eventuali tassi debitori applicati al rapporto diversi da quelli regolati in contratto di c.c. e del 18.6.12, potendosi solo applicare le condizioni espressamente pattuite nel contratto di conto cor-
rente e nei limiti in cui esse regolamentano anche l'apertura di credito. Solo in
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tali limiti, possono essere ritenute valide sotto il profilo del difetto di forma. Il comportamento concludente, nell'ambito della forma scritta ad substantiam è
del tutto ininfluente ai fini della validità di clausole che si assumo negoziate tacitamente, altro è invece la ricavabilità per relationem del contenuto dell'apertura di credito dal contenuto del contratto di c.c.
Ne consegue che ai fini della rideterminazione del saldo saranno applicati uni- camente i tassi contrattuali originari di cui al c.c. del 28.10.2004 come modifi- cati unilateralmente nel corso del rapporto ed i tassi di cui all'apertura di cre- dito collegata al predetto c.c. dell'8.6.12 rinvenuta tra gli atti depositati da par-
te opposta in sede di opposizione. A meno che, non sia sin dall'inizio stata regolamentata nel contratto del 28.10.2004 anche l'apertura di credito.
Saranno in ogni caso eliminati gli interessi che non trovino espressa regola-
mentazione nel contratto del 2004 e del 2012. L'assenza di forma scritta e quindi di prova di ulteriori tassi, ne impedirà la completa applicazione in mancanza del contratto di riferimento e non consentirà l'applicazione dei tassi sostitutivi come richiesti dagli opponenti ex art. 117 tub norma che presuppo-
ne la nullità della singola clausola determinativa degli interessi.
Anche gli importi a titolo di interesse riscontrati superiori al tasso soglia per i periodi di loro applicazione, sono da elidersi ma, contrariamente a quanto so- stiene parte opponente, solo sino a quando non siano stati sostituiti successi-
vamente da tassi inferiori e legittimi da parte della banca.
Invero, la tesi di parte opponente secondo cui se accertata la presenza di un tasso usurario nel corso del rapporto (non quindi i tassi originari), vanno con-
seguentemente eliminati per tutto il rapporti gli interessi, oltre a non trovare fondamento giuridico nell'art. 1815 c.c. il quale si riferisce agli interessi coevi al contratto, non tiene conto della facoltà della banca di modificare il tasso nel corso del rapporto in modo unilaterale e più favorevole per il cliente, con la conseguenza che una volta accertata nel corso del rapporto l'usura nel trime- stre di riferimento, saranno eliminati i tassi solo sino a quando non siano stati modificati unilateralmente e successivamente dalla banca.
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Quanto all'anatocismo, risulta rispettata la delibera cicr del 2000 anteriore al contratto del 2004, in ordine alla pari reciprocità della capitalizzazione per gli interessi attivi e passivi risultando indicato anche il tasso effettivo oltre che nominale, risultante dalla capitalizzazione.
Invece, attesa la riformulazione dell'art. 120 del T.U.B. con legge n°147 del
27/12/2013 in vigore dal 1.1.14 che modificava il comma 2 dell'art.120 T.U.B. al lettera B) nel seguente modo:
il CICR [Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio] stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi (e non più “ di interessi su in-
teressi” ) nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clien-
tela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia credito- ri;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati
esclusivamente sulla sorte capitale;
e ritenuto il contenuto immediatamente precettivo - innovando rispetto alla norma originaria che disponeva invece la legittimità dell'anatocismo alla sola condizione che gli interessi attivi e passivi fossero capitalizzati con la stessa periodicità (nella prassi bancaria, trimestrale solitamente) - dall'1.1.14 deve ritenersi illegittima l'applicazione della capitalizzazione, con conseguente eli- sione dal saldo finale di tale voce e senza applicazione di alcuna diversa capi-
talizzazione.
Indeterminata invece è la commissione di massimo scoperto indicata solo in termini percentuali senza previsione di modalità attuative concrete. Tale voce va quindi espunta dal saldo finale.
Gli opponenti hanno contestato anche l'applicazione delle commissioni appli- cate in sostituzione della CMS - ai sensi della L. 2/09, e, successivamente, del
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DL n. 201/11, conv. in L. n. 214/11 e succ. mod., nonché della disciplina at- tuativa di cui al DM n. 644/12.
In atti invero manca per la commissione disponibilità fondi la pattuizione ad eccezione del periodo Giugno-Settembre 2012, nel quale si rinviene una lette- ra di credito con la pattuizione della stessa e degli oneri di istruttoria, revisio-
ne e modifica affidamenti (solo per tale periodo sarà applicata al saldo).
Solo per tale periodo sarà applicata al saldo.
Occorrono ulteriori chiarimenti in ordine al predetto contratto in esame per quanto si dirà in sede di ordinanza di remissione sul ruolo.
Sarà quindi emessa sentenza parziale unicamente in ordine al contratto di fi- nanziamento ed alla posizione di e della cessionaria. Parte_3
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione II, non definitivamente pronunziando, così provvede:
- Dichiara il difetto di titolarità in capo a in ordine alla Parte_3
posizione di garante;
- condanna , e al pagamento in favore Parte_1 Parte_2
di dell'importo di € 46.820,18 oltre interessi contrattuali di CP_12
mora dall'8.7.14 al soddisfo;
- segue ordinanza di rimessione della causa sul ruolo;
- spese di lite regolate alla sentenza definitiva.
Napoli, 16.4.25
Il Giudice
Diego Ragozini
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