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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 29/06/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli presidente dott.ssa Claudia De Santi giudice relatore dott.ssa Giulia Orefice giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1690 del 2024 R.G., pendente tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Gaetano Servello ed elettivamente domiciliato come in atti;
-parte ricorrente- contro
(C.F. , rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. Bernardo Marasco ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte resistente-
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha adito l'intestato Tribunale e ha chiesto la Parte_1
regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia minore.
Si è costituita in giudizio la parte resistente.
Il procedimento è stato assegnato alla scrivente a novembre 2024.
1 Gli atti del giudizio sono stati comunicati al Pubblico Ministero in sede.
Con provvedimento del 21 dicembre 2024, questo giudice, tra l'altro: ha disposto indagini sociali, ha regolamentato il diritto di visita del padre e ha posto a carico di quest'ultimo un contributo di mantenimento pari a euro
450,00, oltre il 50% delle spese straordinarie (in ossequio al protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del COA di Vibo
Valentia).
In data 13 giugno 2025, la causa è stata rimessa in decisione.
***
Occorre rilevare che l'art. 337 ter c.c., al comma 2, prevede che il giudice, nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole, “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”.
La Corte di Cassazione, intervenuta sul tema, ha chiarito che alla regola dell'affidamento condiviso dei figli - che costituisce espressione massima del principio di bigenitorialità - “può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr., ex multis, Cass. Civ. n. 16593 del
2008).
Pertanto, alla regola dell'affido condiviso può derogarsi solo quando la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dei minori.
Vi è infatti l'assoluta necessità che i genitori, insieme, siano in grado di delineare un progetto comune per la crescita e l'educazione dei figli, cooperando responsabilmente nell'interesse della prole.
Ebbene, se tali sono i canoni ermeneutici di riferimento, può affermarsi che, nel caso che occupa, non ricorrono circostanze capaci di ostacolare una piena condivisione degli obiettivi educativi da parte dei genitori.
Il collegio ritiene, quindi, di poter disporre l'affido condiviso di Per_1 2 a entrambi i genitori. Pt_1
Tuttavia, la condizione della minore e le tensioni che ancora permangono sotto il profilo della capacità di dialogo e di collaborazione nell'interesse della bambina suggeriscono, in primo luogo, di confermare il collocamento prevalente di presso l'abitazione dei nonni materni, sita a Persona_2
Gizzeria, unitamente alla madre1 e, in secondo luogo, di demandare ai Servizi
Sociali già incaricati - che opereranno in sinergia segnalando all'Autorità giudiziaria l'insorgenza di eventuali criticità - la prosecuzione, per il periodo di un anno, dell'attività di monitoraggio del nucleo familiare e l'attivazione, per entrambi i genitori, di percorsi di sostegno finalizzati al potenziamento della genitorialità e alla ricostruzione definitiva di schemi comunicativi idonei a garantire l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
Tali conclusioni tengono conto anche delle relazioni sociali in atti e della necessità di evitare lo stravolgimento delle abitudini della minore, la quale, da diversi mesi, vive serenamente con la madre presso l'abitazione dei nonni materni.
In punto di regolamentazione del diritto di visita, questo giudice, con ordinanza del 21 dicembre 2024, ha disposto che il padre “eserciti il diritto di visita tutti i martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 19,00 nonché, a settimane alterne, il sabato e la domenica dalle ore 9.00 alle ore
19.00”.
Non si ravvisano elementi sopravvenuti che giustificano, nell'interesse della minore, un mutamento in negativo delle statuizioni già pronunciate atteso che la piccola è molto legata al padre e che la bambina, nel corso Per_1
dell'osservazione da parte dei Servizi Sociali, ha manifestato il bisogno di trascorre del tempo con il ricorrente (cfr. relazione sociale del 3 giugno 2025). Dunque, l'assenza di un documentato disagio palesato dalla minore durante l'attuazione del programma di visite avvalora la conclusione secondo cui tale frequenza è idonea a permettere di mantenere il legame tra il padre e la minore scongiurando, per quanto può evincersi dagli atti, i danni potenzialmente derivabili dalle situazioni di deprivazione di una delle figure genitoriali.
Il collegio ritiene, pertanto, di dover regolamentare il diritto di visita nei seguenti termini:
1) salvo diverso accordo, il padre eserciterà il diritto di visita tutti i martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 19,00 nonché, a settimane alterne, il sabato e la domenica dalle ore 9:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica
(con pernotto della minore presso il padre);
2) , salvo diverso accordo, trascorrerà (con pernotto) ad anni alterni: il Per_1
periodo dal 23 al 27 dicembre con un genitore e il periodo dal 28 dicembre all'1 gennaio con l'altro; la giornata del 6 gennaio (sempre ad anni alterni) con la madre o con il padre (sino alle ore 20:00); il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro;
3)la minore trascorrerà, salvo diverso accordo, il compleanno e l'onomastico ad anni alterni con la madre o con il padre (sino alle ore 20:00);
4)la minore, salvo diverso accordo, trascorrerà il compleanno della madre con quest'ultima e il compleanno del padre con quest'ultimo (sino alle ore 20:00);
5)durante il periodo estivo, salvo diverso accordo, la minore trascorrerà: la settimana dal 7 al 13 luglio con il padre e la settimana dal 14 al 20 luglio con la madre;
il periodo dall'1 all'8 agosto con il padre e il periodo dal 9 al 16 agosto con la madre;
i restanti periodi saranno regolamentati secondo il calendario indicato al punto uno;
6)ciascun genitore, nei giorni in cui tiene con sé la minore, è tenuto a informare l'altro della situazione quotidiana della bambina e a collaborare nell'interesse della minore;
7)in caso di contrasto, si delega ai Servizi Sociali incaricati l'individuazione 4 della soluzione più opportuna nell'interesse della minore.
Il calendario sopra dettagliato tiene conto dell'età della minore e appare funzionale a garantire la continuità della relazione con ciascun genitore.
Ogni altra domanda sul punto va rigettata in ragione dell'età della bambina.
In ordine poi all'iscrizione della minore alla scuola dell'infanzia di Falerna-
Gizzeria, il collocamento prevalente della bambina presso l'abitazione dei nonni materni, unitamente alla madre, e la totale assenza di elementi di segno contrario al riguardo, suggeriscono di accogliere la domanda.
La conclusione che precede tiene conto anche delle difese rassegnate da
[...]
(“la sopra emarginata problematica è del tutto insussistente e Parte_1
va risolta prendendo atto dell'insorta nuova situazione fattuale. E' del tutto evidente, infatti, che, una volta convalidata la decisione della Sig.ra CP_1
di trasferire la sua residenza a Gizzeria, una volta acclarato in via
[...]
definitiva che la stessa non intende più far rientro in , la piccola CP_2
dovrà necessariamente frequentare la scuola dell'Infanzia di Per_1
Falerna – Gizzeria, ciò anche per evitarle di dover affrontare un pesante trasferimento giornaliero da a Gizzeria e viceversa e di essere CP_2
sottoposta a quotidiane pressioni di ordine fisico e psichico”).
Quanto alle domande formulate in relazione alla casa familiare sita a , il CP_2
trasferimento della parte resistente e della minore a Gizzeria determina la cessazione della materia del contendere sul punto.
In merito, invece, alla determinazione del contributo da porre a carico del padre non collocatario per il mantenimento della figlia intervengono le seguenti considerazioni.
L'art. 337 ter c.c. prevede che ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità.
Nel determinare la misura di tale assegno, il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, complessivamente 5 valutate sotto ogni profilo, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori, sui quali grava l'obbligo di mantenere i figli per il fatto di averli generati e a prescindere da qualsiasi e diversa domanda: esso sorge con la nascita del figlio che, per ciò solo, diviene titolare del diritto a essere mantenuto, istruito ed educato da entrambi i genitori (cfr. Cass. Civ. n. 5652/2012).
Nel caso in esame: a) ha 4 anni;
b) l'obbligo di mantenimento della Per_1
prole è autonomo per ogni genitore e va calcolato in ragione delle sostanze di ciascuno e indipendentemente dalle capacità economiche dell'altro; c) va, pertanto, confermato a carico di l'obbligo di corrispondere un Parte_1
assegno mensile, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, di euro 450,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT. Inoltre,
[...]
dovrà contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie Parte_1
imprevedibili e indispensabili nell'interesse di in ossequio al Per_1
Protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale e dal Presidente del COA di Vibo Valentia;
d) la somma indicata, in assenza di puntuali elementi idonei a documentare necessità specifiche, risulta essere idonea a soddisfare le esigenze della minore tenuto conto anche dell'età della bambina, dell'attuale collocazione della stessa e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
L'esito della controversia e la natura del giudizio legittimano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 1690 del 2024 R.G., così provvede:
-affida la minore a entrambi i genitori;
Persona_2
-conferma il collocamento prevalente della minore presso l'abitazione dei nonni materni, sita a Gizzeria, unitamente alla madre;
-autorizza l'iscrizione della minore alla scuola dell'infanzia di Gizzeria-
Falerna; 6 -dispone che il padre eserciti il diritto di visita nei termini dettagliati in parte motiva;
-delega ai Servizi Sociali incaricati, in caso di contrasto in ordine all'esercizio del diritto di visita, l'individuazione della soluzione più adeguata alle esigenze della minore;
-delega ai Servizi Sociali incaricati un mandato di vigilanza e di supporto alla genitorialità nei termini indicati in motivazione per il periodo di un anno;
-pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
, con modalità tracciabili ed entro i primi 5 giorni del mese, un
[...]
assegno mensile pari a euro 450,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
-pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura del Parte_1
50%, alle spese straordinarie imprevedibili e indispensabili nell'interesse di in ossequio al Protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale e Per_1
dal Presidente del COA di Vibo Valentia;
-dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla casa familiare;
-rigetta ogni altra domanda;
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vibo Valentia nella camera di consiglio del 19 giugno 2025
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr., sul punto, pure le difese articolate da : “In ogni caso, atteso il già Parte_1 avvenuto trasferimento della Sig.ra a Gizzeria e l'avvenuto CP_1 CP_2 adeguamento dei suoi orari lavorativi a tale nuova situazione fattuale, al Sig. Pt_1 non resta altro da fare che prendere atto di detta decisione e rimettersi per ogni consequenziale provvedimento all'equa valutazione del Sig. . Pt_2
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