Decreto presidenziale 8 luglio 2022
Ordinanza collegiale 3 agosto 2022
Ordinanza collegiale 22 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 23 marzo 2023
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 01/10/2025, n. 16934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16934 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16934/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07829/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7829 del 2022, proposto da
DA RO, rappresentato e difeso dagli Avvocati CO Vannicelli e Sara Berengan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. CO Vannicelli in Roma, via Varrone 9;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
CE AN, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di mancata ammissione alla prova orale del concorso per titoli ed esami bandito dal Ministero dell'Istruzione per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – classe di concorso B020, reso noto nel mese di aprile 2022 all'esito dello svolgimento della prova stessa;
- del medesimo regolamento di concorso, approvato con decreto del Ministero dell'Istruzione prot. n. 326 del 9 novembre 2021, nella parte in cui, all'art. 4 disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta, e segnatamente, al comma 6, dispone che “…non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti”; nonché all'art. 6, comma 2, conformemente al quale “…La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo di almeno 70 punti”;
- del quadro di riferimento relativo alla classe di concorso B020;
- Per quanto di ragione, dei precedenti provvedimenti relativi al concorso, approvati con decreto del Ministero dell'Istruzione prot. n. 326 del 9 novembre 2021, con Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020 (doc. 4), e Decreto Dipartimentale n.649 del 03 giugno 2020, nella parte in cui disciplinano l'espletamento della prova scritta;
- dei criteri di formulazione dei quesiti in relazione ai programmi d'esame e i criteri di elaborazione e correzione delle risposte;
- delle graduatorie emanate all'esito della correzione della prova scritta, con particolare riferimento al punteggio conseguito dalla parte ricorrente;
- di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale, anche se non noto, lesivo dell'interesse di parte ricorrente, con particolare riferimento, per quanto occorrer possa, al Decreto dipartimentale n. 23 del 05 gennaio 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Vista la nota con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 settembre 2025 il dott. CO LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento degli atti di cui in epigrafe.
Si costituiva in giudizio il Ministero resistente chiedendo il rigetto del ricorso.
Con successiva nota, depositata in data 5.9.2025, parte ricorrente deduceva di rinunciare al ricorso non avendo più interesse chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il Ministero resistente non si opponeva rimanendo inerte.
All’udienza di smaltimento del 26.9.2025, tenutasi da remoto, la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
Ai sensi dell’art. 74 c.p.a. – secondo cui “nel caso in cui ravvisi la manifesta […] improcedibilità […] del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme” – il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Attese le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame e la risalenza della stessa si ritiene di dover disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RO TO, Presidente
CO LE, Consigliere, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO LE | RO TO |
IL SEGRETARIO