Sentenza 25 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 25/11/2022, n. 1872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1872 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/11/2022
N. 01872/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01343/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1343 del 2021, proposto da
OR RI ER, BO RI AL, BO RI IZ, BO RI GI, BO RI IA e BO RI LL, rappresentati e difesi dall'avvocato AL Rosato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Cavour, n. 10;
contro
Comune di Fragagnano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Pedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della delibera di G.M. n. 79 del 3.6.2021, con la quale il Comune di Fragagnano, in relazione a terreni di proprietà degli odierni ricorrenti ove è stato realizzato un canale di convogliamento e deflusso delle acque meteoriche posto a servizio dell'aggregato urbano (Zona 167), ha dato indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale di “porre in essere tutte le azioni finalizzate all'acquisizione al patrimonio comunale della fasce di terreno strettamente utilizzate per la realizzazione del suddetto canale”;
- della nota prot. n. 0005153 del giorno 11.6.2021, a mezzo della quale il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, in espressa esecuzione della predetta delibera G.M. n. 79/2021, ha comunicato (in data 15.06.2021) ai ricorrenti l'avvio del procedimento di acquisizione sanante, ex art. 42-bis, D.P.R. n. 327/2001, in relazione alle porzioni dei loro terreni ove è posto il canale in oggetto;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguenziale o che, con i provvedimenti di cui al punto precedente, si sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fragagnano;
Vista la dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 84 c.p.a. del 10/03/2022, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to A. Rosato e avv.to L. Pedone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - I ricorrenti - comproprietari del fondo sito nel Comune di Fragagnano, riportato nel Catasto Terreni al foglio 8, p.lle 24, 26 83 e 120 - impugnano, con ricorso notificato l’08/09/2021 e depositato in giudizio il 05/10/2021, la delibera di G.M. n. 79 del 3.6.2021, con la quale il Comune di Fragagnano, in relazione a terreni di loro proprietà, ove è stato realizzato un canale di convogliamento e deflusso delle acque meteoriche posto a servizio dell'aggregato urbano (Zona 167), ha dato indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale di “porre in essere tutte le azioni finalizzate all'acquisizione al patrimonio comunale della fasce di terreno strettamente utilizzate per la realizzazione del suddetto canale”, la nota prot. n. 0005153 del giorno 11.6.2021, a mezzo della quale il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, in espressa esecuzione della predetta delibera G.M. n. 79/2021, ha comunicato (in data 15.06.2021) ai ricorrenti l'avvio del procedimento di acquisizione sanante, ex art. 42-bis, D.P.R. n. 327/2001, in relazione alle porzioni dei loro terreni ove è posto il canale in oggetto, nonchè ogni altro atto presupposto, connesso, conseguenziale.
A sostegno del ricorso hanno dedotto le seguenti censure:
1. VIOLAZIONE E/P FALSA APPLICAZIONE ART. 42-BIS, D.P.R. N. 327/2001. VIOLAZIONE DEL GIUDICATO CIVILE. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DIRITTO.
2. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E DIRITTO. VIOLAZIONE/O FALSA APPLICAZIONE ART. 42 COST. VIOLAZIONE DELLA PROPRIETÀ
PRIVATA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA DI MOTIVAZIONE.
Il 25/11/2021, si è costituito in giudizio il Comune di Fragagnano, depositando una memoria di costituzione per resistere al ricorso promosso, al fine di sentirne pronunciare il rigetto, poiché palesemente inammissibile, nonché destituito di ogni fondamento in fatto e in diritto.
Il 10/03/2022, i ricorrenti (in nome proprio ed in qualità di eredi legittimi della Sig. OR RI ER, deceduta nelle more del processo) hanno depositato in giudizio una dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 84 c.p.a., in cui, premettendo che “- nelle more del giudizio, in data 22.12.2021, decedeva uno dei ricorrenti (Sig.ra OR RI ER); - in seguito, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 18.1.2022, il resistente Ente Civico, a conclusione del procedimento avviato con gli atti impugnati nel presente giudizio, disponeva l’acquisizione al demanio comunale, ex art. 42 bis, T.U. Espropri, delle aree oggetto di causa; - gli odierni ricorrenti hanno impugnato autonomamente (con ricorso iscritto al r.g.n. 257/2022) tale provvedimento acquisitivo, attesa la sua manifesta illegittimità, unitamente a tutti gli atti aventi carattere presupposto rispetto allo stesso ”, hanno dichiarato “ di rinunciare, come in effetti rinunciano, al ricorso introduttivo del presente giudizio, con espressa richiesta di compensazione delle spese tra le parti tenuto anche conto della mancata presentazione della istanza di fissazione di udienza e della minima attività difensiva espletata dal resistente Ente Comunale, concretatasi nel deposito di un atto di costituzione di mera forma ”.
Nella pubblica udienza dell’08/11/2022, le parti hanno dichiarato che vi è accordo per la compensazione delle spese di lite, quindi la causa è stata trattenuta in decisione.
2. - Il presente giudizio deve essere dichiarato estinto per rinunzia, ai sensi degli artt. 35, secondo comma, lettera c), e 84 c.p.a..
Osserva, infatti, il Collegio che i ricorrenti, con dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 84 c.p.a., ritualmente notificata al Comune resistente il 10/03/2022 e depositata in giudizio in pari data, hanno dichiarato “ di rinunciare, come in effetti rinunciano, al ricorso introduttivo del presente giudizio, con espressa richiesta di compensazione delle spese tra le parti tenuto anche conto della mancata presentazione della istanza di fissazione di udienza e della minima attività difensiva espletata dal resistente Ente Comunale, concretatasi nel deposito di un atto di costituzione di mera forma ” e che, nella pubblica udienza dell’08/11/2022, le parti hanno dichiarato che vi è accordo per la compensazione delle spese di lite.
Pertanto - rilevato quanto sopra - il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, ai sensi degli artt. 35, secondo comma, lettera c), e 84 c.p.a., con compensazione integrale tra le parti delle spese processuali, sussistendo i presupposti di legge ex art. 84, secondo comma, c.p.a. (“ Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle ”), in considerazione dell’accordo delle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia al ricorso e dichiara estinto il relativo giudizio, ai sensi degli artt. 35, secondo comma, lettera c), e 84 del c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO