Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/01/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G.7434/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Misterbianco via San Giuseppe n. 101, elettivamente domiciliata in catania via Nicola Coviello 25, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Ferraù che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Acireale Via Nino Martoglio n. 15, elettivamente domiciliata in Catania Viale XX Settembre n.76, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Cirvilleri che la rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione;
RESISTENTE
Conclusioni come da verbale di udienza del 24.6.2024 da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 3.6.2021, ha convenuto in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Catania chiedendo l'accoglimento Controparte_1 delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. della
in danno dell'odierna ricorrente;
per l'effetto, condannare la Controparte_1
al pagamento, a titolo di indennizzo, di euro 90.000,00 ovvero al rimborso delle spese CP_1
1
con vittoria di spese e compensi di lite”.
Ha dedotto che, in data 20 febbraio 2017, è stato stipulato un contratto di appalto con il quale la società
SITEA S.r.l. affidava alla ricorrente l'esecuzione di opere di tinteggiatura di pareti e soffitti, verniciatura di parti in ferro e la realizzazione di un rivestimento plastico colorato per i prospetti esterni, relativamente ad un complesso residenziale sito in via Provinciale per Catania, località di Santa
Maria delle Grazie, Acireale (CT), concordando un compenso di euro 36.000,00 per i lavori di tinteggiatura e verniciatura, oltre euro 12,00/mq per opere di coloritura e rifinitura.
Riferiva, altresì, che tali opere traevano origine da un precedente e distinto contratto di appalto stipulato tra SITEA S.r.l. e la cooperativa avente ad oggetto la costruzione di dodici villette a CP_1 schiera, all'interno del complesso residenziale sito in via Provinciale per Catania, località di Santa
Maria delle Grazie Acireale.
All'esito delle lavorazioni, l'odierna ricorrente maturava nei confronti di SITEA s.r.l. un credito pari ad euro 90.000,00 che, a seguito della declaratoria di fallimento di quest'ultima dichiarato con sentenza del 31 gennaio 2019, rimaneva insoddisfatto a seguito di istanza di ammissione al passivo fallimentare.
Pertanto, stante il depauperamento subito, la locupletazione di (beneficiaria di villette finite e CP_1
pronte per essere abitate), il nesso eziologico tra arricchimento e diminuzione patrimoniale (c.d. arricchimento indiretto), nonché il carattere sussidiario dell'azione (rivelatosi infruttuoso il tentativo di recupero delle somme nei confronti dell'obbligata principale SITEA S.r.l. dichiarata fallita), ha chiesto la condanna della resistente ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Si è costituita in giudizio la contestando le domande avverse chiedendo il Controparte_1
mutamento del rito ed eccependo l'inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento avanzata nei confronti della in difetto dei presupposti di residualità ex art. 2042 c.c. anche in CP_1
ragione della circostanza che obbligata principale nei confronti della ricorrente era la SITEA S.r.l., stante l'intercorso contratto di appalto. Nel merito, ha eccepito l'insussistenza del credito e la mancanza di prova circa l'ingiustificato arricchimento. In via subordinata, ha rilevato il difetto di legittimazione passiva della cooperativa, in favore dei singoli soci assegnatari delle villette. In particolare, ha concluso chiedendo al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del rito sommario con cui è stato introdotto il presente giudizio tenuto conto che l'articolata attività istruttoria comporta, per l'effetto, l'impossibilità di agire ex art. 702 bis
2 c.p.c. e, conseguentemente, si chiede che il Decidente Voglia disporre, ex art. 702 ter comma III, il mutamento del rito rinviando all'udienza ex art. 183 c.p.c. - Nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atto dichiarando il difetto di legittimazione passiva della resistente, la mancanza dei presupposti ex art. 2041 c.c. e in ogni caso la mancanza di prova del preteso credito - Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente difensore ex art. 96 c.p.c.”.
All'udienza del 15.10.2021 è stato disposto il mutamento del rito.
All'udienza del 19 giugno 2024, precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, in diritto, va rilevato quanto segue.
L'azione di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2042 c.c. ha carattere sussidiario e non è esercitabile quando il danneggiato possa esperire un'altra azione tipica nei confronti dell'arricchito o di altre persone che siano obbligate per legge o per contratto nei confronti dell'impoverito, sempre che ricorra l'unicità del fatto costitutivo dell'arricchimento e dell'impoverimento (Cass. civ. Sez. III, 09/05/2002, n.
6647).
In generale, l'azione di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: la mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell'impoverito; l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito, con conseguente esclusione dei casi di cosiddetto arricchimento indiretto, nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era destinata la prestazione dell'impoverito (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 08/10/2008, n. 24772).
Sulla base di tali considerazioni, nel caso di specie, non possono ritenersi integrati tutti i presupposti necessari per l'esperimento dell'azione di cui si tratta nei confronti della resistente.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, con costante orientamento, previsto che la proponibilità dell'azione generale di arricchimento, la cui esperibilità va valutata in astratto, deve essere negata tutte le volte che il depauperato abbia a disposizione altra azione utile per farsi indennizzare del pregiudizio subìto, a nulla rilevando che sia decaduto da essa o sia rimasto soccombente in giudizio per ragioni di rito o di merito, purché queste ragioni non attengano proprio all'originaria esercitabilità dell'azione
(Cass. civ., SS.UU. n. 28042/2008; Cass. civ., n. 29988/2018; Cass. civ., n. 9441/2011).
Nel caso che ci occupa, la società ricorrente avrebbe potuto agire contrattualmente nei confronti della società committente SITEA s.r.l. per ottenere il pagamento dell'attività svolta derivante dal contratto d'appalto. Invero, emerge dagli atti che la stessa, seppur avesse emesso fatture rimaste impagate già dal
3 luglio 2017, ha tardivamente (04.04.2019) cercato di insinuarsi al passivo fallimentare, successivamente alla sentenza di fallimento (n. 27 del 31 gennaio 2019).
La società ricorrente, quindi, aveva titolo per agire nei confronti della controparte contrattuale per ottenere il pagamento dell'attività svolta quando era ancora in bonis ovvero attraverso l'insinuazione tempestiva al passivo fallimentare.
L'esigenza di promuovere l'azione di ingiustificato arricchimento non è stata quindi determinata in via diretta dall'impossibilità di poter esperire altre azioni specifiche di tutela, sussistendo astrattamente la possibilità originaria di agire contro un soggetto diverso dall'arricchito, obbligato per legge ad eseguire il pagamento.
Pertanto, in mancanza del carattere della sussidiarietà l'azione di ingiustificato arricchimento la domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/2022, in relazione al valore della controversia e tenuto conto dell'attività difensiva e processuale in concreto svolta (minimi fasi istruttoria e decisoria tenuto conto dell'assenza di istruttoria in senso stretto), da distrarsi in favore del difensore antistatario Avv. Salvatore Cirvilleri.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando, disattesa ed assorbita ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta la domanda;
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in Parte_1
favore di in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1 delle spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano in €9.142,00, oltre rimborso spese generali al 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario Avv. Salvatore Cirvilleri.
Così deciso dalla Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania il giorno 25.1.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Finocchiaro
4