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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/04/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1710 del Registro degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2017, vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Benedetto Carratelli e Marietta De Rango in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda, sito in Rende, Via A. Volta 1/r;
- appellante - contro
(già , in persona Controparte_1 Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Pietro Rocchi ed Arcangelo De Septis in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, sito in Catanzaro, Via V. Ciaccio, n. 12
- appellata - sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ill.mo Giudicante, per le ragioni esposte in narrativa, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, sostituire la parte motiva secondo le notazioni di diritto analiticamente indicate ai motivi di impugnazione e disporre nel “
PQM
”: - L'accertamento che in data 21.01.2008 ed in data 21.8.2008 l'imbarcazione
Hanse 630, concessa in uso alla , ha subito due sinistri rientranti Parte_1
nelle condizioni della polizza contratta con la società assicuratrice convenuta;
- L'accertamento della legittimazione ad agire dell'utilizzatore ed il suo diritto ad ottenere l'indennizzo;
- La quantificazione dell'indennizzo in €uro 113.961,20 oltre accessori;
- La conseguente condanna dell'assicurazione convenuta al pagamento della somma de qua in favore dell'appellante, con interessi e svalutazione dalla data dei singoli sinistri e sino al soddisfo, ovvero, gradatamente, l'esistenza di tale diritto condizionato in sede di esecuzione del pagamento al previo assenso da parte del proprietario concedente.
Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi.”.
- Per l'appellata: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis:
- in via principale, confermare la sentenza n. 1172/2017 emessa inter partes dal Tribunale di Cosenza in data 12.06.2017 e pubblicata in pari data, anche con diversa motivazione;
- rigettare in ogni caso l'appello e la conseguente domanda di erogazione dell'indennizzo assicurativo avanzata da nei confronti di Parte_1 in quanto inammissibile e comunque Controparte_1 infondata e non provata per i motivi e le causali di cui al presente atto.
Vinte le spese ed i compensi di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato in data 16.01.2009 la ha evocato in giudizio la (oggi Parte_1 Controparte_3
al fine di sentirla condannare al risarcimento Controparte_1 dei danni pari ad € 113.961,20 occorsi all'imbarcazione HANSE 630 JOE, in forza della polizza di assicurazione n° 026753292 dalla medesima stipulata.
Con maggior impegno esplicativo ha dedotto:
-di aver assicurato con la per il tramite della April Yacht, Broker CP_3 di Assicurazione S.p.A., l'imbarcazione suddetta da diporto, targata 2003006J3 contro i rischi della navigazione, ivi compresi la copertura per
“rada non protetta 24h/24” e per danni da fulmine;
-che l'imbarcazione predetta, ormeggiata presso il porto di Maratea, subì in data 21.01.2008, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, danni per un importo di € 18.588,00 denunciati alla compagnia unitamente al preventivo del 22.02.2008 (doc. 2);
-che, in data 8.06.2008, l'imbarcazione, mentre si trovava in cantiere presso la Rimini Yacht Service S.r.l. in attesa di effettuare le riparazioni in relazione all'evento predetto, subì ulteriori danni all'impianto elettrico di bordo e alle apparecchiature elettroniche a causa di un fulmine abbattutosi sull'albero maestro, per un importo di € 79.477,67;
-di aver inutilmente intimato alla Compagnia il risarcimento dei danni occorsi, pur ricorrendone tutti i presupposti, sollecitandone l'indennizzo.
Ha chiesto, in via gradata, nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di condannare la compagnia assicuratrice al pagamento dell'indennizzo in favore della banca proprietaria.
Si è tempestivamente costituita la società convenuta, la quale ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di legittimazione ad agire della società attrice, risultando l'imbarcazione di proprietà della banca Agrileasing ed essendo la polizza vincolata in favore della stessa, in forza di apposita clausola prevista all'art. 24 delle condizioni aggiuntive.
Ha eccepito, altresì, l'inoperatività della polizza, in quanto diretta a coprire solo l'utilizzazione a fini diportistici dell'imbarcazione e non a fini commerciali, la mancanza dell'annotazione sui registri di iscrizione dell'utilizzazione ai fini commerciali prevista dall'art. 2 d.lgs 171/2005 e, ancora, l'assenza della marcatura CE di conformità sullo scafo.
Ha dedotto infine l'omessa tempestiva denuncia di avvenimento straordinario prevista dall'art. 60 del Codice della nautica da diporto e dall'art. 182 del
Codice della Navigazione, e contestato la quantificazione dei danni reclamati, evidenziando altresì la soggezione alla franchigia di polizza pari ad €
2.500,00.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda attorea, vinte le spese di lite. Istruita in via documentale e mediante prova orale, la causa dopo una serie di rinvii per congestione del ruolo, è stata trattenuta in decisione dalla scrivente
- subentrata come giudice istruttore solo in data 10 giugno 2016 - sulle conclusioni di cui in epigrafe, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..”.
Con sentenza depositata il 12-6-2017 n. 1172, il Tribunale di Cosenza, Prima
Sezione Civile, in composizione monocratica, rigettava le domande di parte attrice e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa
Corte d'Appello, con atto di citazione notificato il 2-10-2017, la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a fondamento del
[...] quale si doleva del mancato riconoscimento, da parte del giudice di prime cure, dell'indennizzo diretto per i danni occorsi all'imbarcazione, stante il mancato veto della banca assicuratrice alla quale era giunta la comunicazione circa la volontà di ricevere il pagamento diretto.
Evidenziava, altresì, che, sebbene la decisione gravata avesse correttamente statuito in ordine alla sua legittimazione attiva rispetto alla domanda intentata in primo grado, tuttavia il giudice aveva poi errato nel non riconoscere il suo diritto a percepire l'indennizzo.
Contestava ancora la correttezza dell'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui parte attrice non avesse provveduto a notiziare la proprietaria e concedente in leasing del bene assicurato circa la verificazione del sinistro, per avere omesso di prendere in considerazione la raccomandata del 28.11.2008, ricevuta dalla Agrileasing S.p.a. il 19.12.2008 e prodotta in allegato al fascicolo di parte di primo grado, nella quale si dava tanto notizia del sinistro, quanto veniva sollevata la questione di responsabilità della società citata per l'ipotesi di mancato pagamento da parte della compagnia di assicurazione del richiesto indennizzo.
Aggiungeva, poi, di aver prodotto, in ossequio al disposto del nuovo articolo
345 c.p.c. un nuovo documento, costituito dalla nota contenuta nella pec datata 25 luglio 2017 e, quindi, successiva alla pubblicazione della sentenza di primo grado, con cui la banca concedente non solo dava il nulla osta a che il danno fosse liquidato direttamente dalla compagnia a favore CP_2 dell'utilizzatore, quanto affermava, anche, di averne ricevuto la relativa richiesta in data 21 dicembre 2008, a dimostrazione di quanto asserito in primo grado sul punto.
Prospettava, inoltre, la società appellante che nel caso di specie andasse applicato l'istituto del collegamento negoziale, in forza del quale si sarebbe dovuto riconoscere l'indennizzo diretto in suo favore, poiché nel contratto era previsto che, qualora i beni assicurati avessero subito una perdita soltanto parziale, l'utilizzatore avrebbe dovuto provvedere al loro immediato ripristino e che l'eventuale indennizzo assicurativo sarebbe stato di competenza dell'utilizzatore medesimo, sempreché in regola con quanto previsto a suo carico dal contratto di locazione finanziaria. Dunque, il rifiuto del pagamento diretto in favore dell'utilizzatore poteva avvenire solamente in caso di mancata riparazione del bene, conclusione valutativa alla quale poteva pervenirsi sia applicando la disciplina dell'art. 1203 c.c., dettato in materia di surroga dell'utilizzatore nella posizione del concedente una volta effettuato l'adempimento dell'obbligo di riparazione, che quella dell'art. 1523 c.c., previsto in punto di trasferimento del rischio relativo alle riparazioni sull'utilizzatore quale detentore qualificato del bene assicurato e, pertanto, una volta eseguita la riparazione, soggetto legittimato alla percezione dell'indennizzo.
Concludeva, pertanto, chiedendo che la Corte volesse accogliere le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta datata 20-12-
2017, (già , in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, per chiedere il rigetto dell'avverso appello in quanto inammissibile ed infondato e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, una volta provvedutosi sulle richieste preliminari delle stesse come da ordinanza in atti, all'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo vari rinvii, la causa, più volte assunta in decisione e rimessa di nuovo sul ruolo, all'udienza collegiale del 24-9-2024, sostituita con la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. giusta decreto presidenziale in atti, sulle conclusioni in esse rispettivamente rassegnate dai procuratori delle parti, veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso di questa Corte, l'appello in disamina è infondato e, come tale, non merita accoglimento.
Appare opportuno, in via del tutto preliminare, far precedere il vaglio dei motivi addotti a sostegno della proposta impugnazione da un breve excursus in merito all'inquadramento e alla qualificazione giuridica dell'istituto implicato nella vicenda oggetto di controversia, con precipuo riguardo alla fattispecie del contratto di assicurazione stipulato in favore di banca finanziatrice e concedente in leasing il bene assicurato tra la società utilizzatrice di esso e la compagnia assicuratrice, rispettivamente odierne parti appellante e appellata, già attrice e convenuta in prime cure, e contenente un'appendice di vincolo a beneficio della prima, in forza della quale l'assicuratore si obbliga, in ipotesi di concretizzazione del rischio assicurato e verificazione del danno indennizzabile a' termini di polizza, a non pagare l'indennizzo senza il consenso del soggetto vincolatario.
È prassi, nei contratti di assicurazione, soprattutto quelli aventi ad oggetto imbarcazioni di tipo marittimo, inserire la c.d. clausola di vincolo (o appendice di vincolo) in virtù della quale il beneficiario del premio assicurativo sarà un terzo, solitamente la banca finanziatrice del bene. La fattispecie in questione si sostanzia in un accordo trilaterale per cui l'assicuratore si obbliga, in caso di sinistro, a versare l'indennizzo nelle mani del terzo vincolatario ovvero a non versarlo all'assicurato se non previa autorizzazione del vincolatario stesso (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 24-10-
2022 n. 31345). Sebbene la stessa abbia la funzione di garantire un creditore dell'assicurato allo stesso modo della "surrogazione dell'indennità alla cosa", tuttavia se ne discosta in quanto, da un lato, prescinde dall'esistenza di un diritto reale di garanzia sul bene assicurato (come invece richiesto dalla fattispecie prevista dall'art. 2742 c.c.) e, dall'altro, poichè il patto di vincolo attribuisce il diritto all'indennizzo direttamente al creditore dell'assicurato
(mentre ai sensi dell'art. 2742 c.c. è l'assicurato a scegliere se impiegare l'indennizzo assicurativo per ripristinare i beni distrutti o lasciare che sia versato ai creditori), con la conseguenza che, in difetto di sovrapponibilità tra le due ipotesi, le norme della surrogazione dell'indennità alla cosa non sono applicabili all'appendice di vincolo.
La natura di siffatta clausola è stata oggetto di dibattito in sede interpretativa.
Infatti, in alcuni casi è stata ricondotta nell'ambito dello schema del mandato senza rappresentanza (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, sentenza 1-10-2004 n. 19657, conf. Cass. Civ., sez. 3, sentenza 2-10-1998, n. 9785), mentre in altri, facendo leva sul fatto che tale istituto genererebbe un credito azionabile in maniera diretta contro l´assicuratore, si è affermato, dal punto di vista processuale, che essa toglierebbe al contraente la legittimazione ad agire nei confronti di quest´ultimo ex art. 1891 c.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 6-11-2002 n.
16552).
Ancora in argomento la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che, in forza della suddetta clausola, verrebbe a configurarsi l'ipotesi prevista nell'art. 1891, comma, 2, c.c., del contratto assicurativo per conto di chi spetta, che prevede che le parti possano espressamente derogare alla regola generale per cui nell'assicurazione per conto di chi spetta i diritti spettano al beneficiario assicurato e non allo stipulante, potendo quest'ultimo farli valere solo in presenza di consenso espresso (cfr. Cass., Civ. Sez. 3, sentenze n. 26253/2007, n. 24901/2005 e n. 4656/2006). In ambedue tali ipotesi la stipula risulterebbe nell'interesse di un terzo (vedi artt. 1411 c.c. e ss.) e si avrebbe scissione tra lo stipulante ed il beneficiario.
In particolare, secondo la Corte la fattispecie in esame va fatta rientrare con tutti gli effetti che ne derivano nella disciplina dettata dall'art. 1891 c.c., che rimanda sì all'applicazione dello schema del contratto a favore di terzo, ma pur sempre con gli opportuni correttivi.
L'art. 1891 c.c., infatti, prevede due fattispecie: mentre nell'assicurazione per conto altrui l'assicurato è identificato nel contratto (come nel caso de quo), in quella per conto di chi spetta l'assicurato sarà identificato solo al momento del verificarsi del sinistro. L'assicurazione a favore di chi spetta si differenzia, quindi, dall'assicurazione per conto altrui, perché nell'assicurazione per conto altrui l'assicurato non può mai coincidere con il contraente, mentre nell'assicurazione per conto di chi spetta il titolare dell'interesse assicurato al momento del sinistro può coincidere anche con il contraente.
Anche la dottrina dominante, sebbene ravvisi nell'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta un contratto a favore di terzi, tuttavia precisa che le disposizioni contenute nell'art. 1891 c.c. si discostano sotto diversi profili dalla disciplina generale del contratto a favore di terzi, quale risulta dagli artt. 1411, 1412 e 1413 del codice civile. In tal senso, viene ritenuta da escludere l'applicabilità dell'art. 1411, ultimo comma, c.c. all'assicurazione contro i danni per conto di chi spetta, la cui ratio viene correttamente ravvisata nel principio indennitario proprio dell'assicurazione contro i danni
(art. 1905 c.c.), il quale osta a che la prestazione dell'indennità possa essere effettuata a favore del contraente che, per definizione, non è il titolare dell'interesse esposto al rischio, essendo egli diverso dall'assicurato.
L'indirizzo interpretativo circa la riconducibilità della fattispecie in disamina alla disciplina dell'art. 1891 c.c. citato appare trovare positiva conferma alla luce del pronunciato della Corte di Cassazione a Sezioni Unite di cui alla sentenza 18-4-2002 n. 5556, resa nell'ambito di vicenda contenziosa di contenuto analogo a quello della controversia che qui occupa, in seguito alla proposizione di ricorso per cassazione avverso la sentenza adottata da
Tribunale territoriale in funzione di giudice di appello, con la quale si era statuito che, nel caso di contratto di assicurazione per conto di chi spetta stipulato dal vettore in favore del proprietario delle cose trasportate contro il rischio che le cose consegnategli per il trasporto subiscano avarie, lo stipulante può, a norma dell'art. 1891, secondo comma, c.c., agire contro l'assicuratore per il pagamento dell'indennità solo se ha il consenso dell'assicurato.
Nello specifico, il Tribunale si determinava nel senso che, laddove la società venditrice non aveva tenuto nei confronti del vettore alcun comportamento volto a dimostrarne l'effettiva volontà di assenso sul punto, non poteva ritenersi che la stessa avesse espresso il consenso a che quest'ultimo facesse valere il diritto all'indennità. D'altro canto, non considerava applicabile il disposto di cui all'art. 1411 c.c., a' termini del quale in tema di contratto a favore di terzo la prestazione rimane a beneficio dello stipulante ove il terzo rifiuti di profittarne, atteso che tale norma fa salva l'ipotesi che diversamente risulti dalla natura del contratto, come è disposto per l'assicurazione per conto di chi spetta (vedi art. 1891, secondo comma, c.c.), così come neppure la disciplina relativa alla surroga ex lege prevista dall'art. 1203 n.3 c.c., in quanto, non sussistendo corresponsabilità tra mittente e vettore, detta surrogazione non si verifica nell'ipotesi in cui il mittente indennizzi il destinatario dei danni sofferti dalla merce dopo che questa sia stata consegnata per il trasporto.
Impugnata per cassazione detta pronuncia per violazione e falsa applicazione degli artt. 1891, 1411 e 1203 n. 3 c.c., sotto i plurimi e concorrenti rilievi che il consenso dell'assicurato, per come richiesto dal citato art. 1891 c.c. ai fini di reputare il contraente facultato ad esercitare i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, potesse essere anche implicito, purché riconoscibile e, quindi, percepibile o interpretabile come tale;
che a norma dell'art. 1411 c.c.
e, segnatamente, del terzo comma, applicabile all'assicurazione per conto di chi spetta, in quanto per sua natura compresa tra i contratti a favore di terzo, era previsto che, quando l'assicurato - terzo a favore del quale il contratto è stato stipulato - rifiuti di profittare della prestazione dell'assicuratore, questa rimane a beneficio dello stipulante, purchè ciò non sia escluso dalla volontà delle parti e quindi dalle condizioni contemplate dalla polizza;
che se il vettore, responsabile per l'avaria delle cose trasportate, risarcisce l'assicurato del danno subito, ricorrono le condizioni stabilite dal n. 3 dell'art. 1203 c.c. dettato in materia di surrogazione legale del vettore nel credito del proprietario verso l'assicuratore, il quale ultimo non può opporgli la mancanza di legittimazione ex art. 1891 c.c., e una volta rimessa la risoluzione della questione già oggetto di contrastanti indirizzi interpretativi alle Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza sopra richiamata quest'ultima decideva di aderire tra i suddetti a quelli seguiti in precedenza dalle Sezioni semplici, secondo cui, anche a voler inquadrare l'assicurazione ex art. 1891 c.c. in un contratto a favore di terzo, sarebbe stato comunque da ravvisare un ostacolo all'applicabilità ad esso dell'art. 1411, terzo comma, c.c., a causa della
"natura" dell'assicurazione contro i danni, che non consente il pagamento dell'indennità ad un soggetto diverso dall'assicurato.
Escludeva, quindi, che della prestazione assicurativa potesse beneficiare il contraente vettore, anche in caso di rifiuto della stessa da parte dell'assicurato, affermando che “la legittimazione del contraente a fare valere i diritti nascenti dal contratto di assicurazione deriva soltanto dal consenso espresso dell'assicurato, che è un fatto diverso dal contratto ed idoneo a trasferire i diritti da esso costituiti.”.
Precisava, poi, che occorresse, ovviamente, che, nell'interpretazione della polizza, si individuasse il rischio assicurato dalle parti soltanto nei danni della cosa trasportata ovvero anche con riferimento alla responsabilità civile del vettore e, quindi, il suo patrimonio, non potendo escludersi, invero, che con la stessa polizza i contraenti abbiano voluto porre in essere due diversi rapporti assicurativi a garanzia di due diversi interessi e di due diversi beni: la cosa trasportata ed il patrimonio del vettore (cfr. Cass. n. 4227/83 e, per una ipotesi in cui si è ravvisata un'assicurazione della responsabilità civile nell'assicurazione per perdite o avarie della merce trasportata stipulata dal vettore, Cass. n. 2322/90).
Alla stregua, dunque, della ricostruzione appena svolta, si atteggiano senz'altro meritevoli di piena condivisione le considerazioni del giudice di prime cure in merito alla operata riconduzione della concreta fattispecie oggetto di causa alla previsione dettata dall'art. 1891 c.c. e, più precisamente, all'ipotesi in esso prevista dell'assicurazione per conto altrui, con conseguente correttamente ritenuta applicazione della disciplina del contratto a favore di terzo con gli opportuni correttivi, nonché degli effetti da essa discendenti in punto di valutata insussistenza dei presupposti per il riconoscimento in capo alla società appellante, già attrice in primo grado, del diritto a ricevere l'indennizzo in mancanza della prestazione di un consenso esplicito a ciò da parte del soggetto terzo beneficiario del contratto.
Ed invero, nessun dubbio sussiste circa il collegamento instauratosi nel caso in esame tra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione in forza della sottoscrizione della clausola di vincolo, attesa anche l'affermazione a tal proposito della Suprema Corte nel decidere in merito ad ipotesi analoga di indennizzo con clausola di vincolo avente ad oggetto il furto del bene assicurato, secondo la quale “La clausola del contratto di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per
l'acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, nel caso di furto, sull'eventuale indennità dovuta dall'assicuratore (c.d. appendice di vincolo) crea un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento che estende ad ognuno gli effetti della invalidità della sopravvenuta inefficacia o della risoluzione dell'altro, senza pregiudicare la loro autonomia ad ogni altro effetto;
ne consegue che, in caso di furto della cosa acquistata con il finanziamento, il pagamento, in virtù dell'appendice di vincolo, dell'indennizzo al finanziatore ha l'effetto di ridurre il credito del finanziatore verso l'utilizzatore, che rimane obbligato per l'eccedenza, in base all'autonomo e distinto contratto di finanziamento.” (cfr. Cass. n.
18551/2019; Cass. n. 11706/2009; Cass. n. 7021/1995; Cass. n. 25610/2015).
Nello specifico, infatti, la causa concreta della clausola di vincolo è costituita dall'interesse al godimento da parte dell'utilizzatore del bene, alla cui realizzazione è volta l'intera operazione negoziale in questione, con autonoma rilevanza rispetto a quella parziale dei contratti singoli, i quali restano interdipendenti anche nella loro individualità.
Ciò nondimeno, in conformità di quanto già condivisibilmente affermato dal giuidicante nella pronuncia gravata, tale collegamento non legittima il pagamento diretto dell'indennizzo nei confronti del contraente, che rimane sempre subordinato ad un consenso da parte del terzo beneficiario dell'assicurazione da prestarsi in maniera espressa, avuto riguardo a quanto in tal senso desumibile dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 9053 del
16-4-2007, secondo cui "In tema di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, l'art. 1891, comma secondo, cod. civ., nel prescrivere che ai fini dell'esercizio dei diritti derivanti da detto contratto da parte del contraente è richiesto che l'assicurato abbia espresso in proposito il proprio consenso, implica che tale consenso non può essere validamente manifestato attraverso un comportamento che si attui secondo modalità diverse da una dichiarazione esplicita,". Parimenti, la Corte di legittimità, chiamata a pronunciarsi sul consenso richiesto alla banca finanziatrice circa la legittimazione dell'assicurazione a indennizzare il premio assicurativo direttamente nei confronti dell'utilizzatore-finanziato, con sentenza n. 4923 del 2-3-2018, ha affermato che “Nel contratto di assicurazione per conto di chi spetta, il consenso a pretendere l'indennizzo in luogo dell'avente diritto non può essere presunto in base alla mera sottoscrizione di una clausola di assicurazione che attribuisce al contraente detta potestà, occorrendo che la stessa sia confermata da un consenso espresso del terzo beneficiario del contratto, titolare della pretesa ex art. 1891, comma 2, c.c, atteso che tale norma configura un'ipotesi di sostituzione processuale, la quale può trovare titolo in uno specifico mandato dell'avente diritto che, quanto all'incasso, può avere ad oggetto sia crediti già sorti che crediti eventuali e futuri, ma non in una rinuncia per la cui validità ed efficacia sarebbero necessarie l'esistenza del diritto e la consapevolezza di tale esistenza.”.
E ancora, vi è da richiamare opportunamente sullo stesso argomento la ulteriore pronuncia della Corte di Cassazione, di cui alla sentenza n.
20743/2004, in base alla quale “..la cosiddetta appendice di vincolo non fa sì che il finanziatore assuma la qualità di assicurato, giacché a suo favore non
è stipulata l'intera polizza, ma consente a quest'ultimo di pretendere di percepire l'indennizzo in luogo dell'utilizzatore-contraente assicurato, ovviamente entro i limiti del suo credito..,”, con la conseguenza che
“…sebbene non possa ritenersi che, per effetto della predetta clausola,
l'assicurato perda la legittimazione ad esperire le azioni derivanti dal contratto di assicurazione dallo stesso concluso, dall'altro lato legittima
l'assicuratore, in caso di mancata autorizzazione da parte del vincolatario, a non procedere all'erogazione dell'indennizzo in favore dell'assicurato e a provvedere invece al pagamento diretto a favore di quest'ultimo sino alla concorrenza del suo credito. Tale circostanza deve essere accertata con preciso riferimento alla fattispecie concretamente dedotta in giudizio…”.
Tanto premesso, reputa il Collegio giudicante che la decisione di primo grado si atteggi nella parte in cui, pur riconoscendo la legittimazione attiva in giudizio dell'allora società attrice non accoglieva tuttavia la Parte_1 domanda di liquidazione dell'indennizzo assicurativo in favore della stessa, stante la mancanza di un consenso espresso da parte della finanziaria, proprietaria e concedente in leasing il natante assicurato, quale terzo beneficiario del contratto di assicurazione stipulato dalla citata utilizzatrice di esso, del tutto immune da censure, in quanto perfettamente aderente al portato delle risultanze processuali acquisite, oltre che frutto di un corretto inquadramento della fattispecie dedotta in causa in ossequio ai principi interpretativi sopra enunciati.
Posta, infatti, come pacifica agli atti di causa l'esistenza all'interno della polizza assicurativa sottoscritta inter partes e oggetto di controversia della c.d. clausola di vincolo in favore della beneficiaria Banca Agrileasing, in forza della quale era stabilito che, in caso di verificazione di danno risarcibile a' termini di polizza, la compagnia assicuratrice non avrebbe effettuato alcun pagamento senza il consenso della vincolataria, di nessun pregio sono le doglianze della società appellante avverso le statuizioni di rigetto della propria domanda adottate in prime cure sul presupposto del difetto di prova in giudizio dell'autorizzazione allo svincolo della polizza da parte dell'istituto di leasing, costituente la condizione affinchè l'indennizzo assicurativo potesse essere incassato dalla e ritenuto, tuttavia, secondo Parte_1 quanto prospettato a sostegno del gravame, in contrasto con la dimostrazione fornita da quest'ultima per tabulas di essersi invece attivata presso la terza vincolataria beneficiaria della polizza assicurativa sia per informarla della verificazione del sinistro, che per sollecitarne lo svincolo da parte della stessa, senza che fosse mai stato successivamente manifestato da quest'ultima alcun veto al pagamento dell'indennizzo in favore del contraente utilizzatore del bene assicurato, né altrimenti che la compagnia assicuratrice avesse ricevuto un atto di opposizione al pagamento da parte della concedente, quale circostanza della cui prova questa si sarebbe dovuta specificamente considerare onerata.
Ed invero, vale opporre in argomento come l'affermazione del giudice di prime cure in merito al fatto che la società attrice non avesse mai notiziato la finanziaria proprietaria dell'imbarcazione assicurata circa gli eventi oggetto della richiesta di risarcimento, si sottrae ai rilievi addotti a mezzo dell'interposto appello, atteso che della lettera raccomandata del 28-11-2008 indirizzata, tra gli altri, alla Agrileasing S.p.a., in cui la dava Parte_1 informativa dei sinistri e, al contempo, sollevava nei confronti della suddetta la questione della responsabilità per l'ipotesi di mancato pagamento dell'indennizzo da parte della compagnia di assicurazione, non risulta essere stata prodotta la ricevuta di spedizione, ma solo un avviso di ricevimento totalmente incompleto nella parte riservata alla firma del soggetto ricevente, alla data e alla sigla dell'incaricato alla distribuzione, con conseguente assoluto difetto di acquisizione in atti della positiva dimostrazione che la missiva sia mai stata recapitata alla destinataria, laddove, peraltro, soccorre, altresì, in via risolutiva ed assorbente sul punto la ulteriore considerazione circa la necessità sulla base dell'excursus interpretativo in precedenza riportato che l'autorizzazione della terza beneficiaria della polizza al pagamento dell'indennizzo in favore del soggetto stipulante risulti da una esplicita manifestazione della volontà di rinunciare alla clausola di vincolo, non potendo essa al contrario consistere in un assenso tacito, nè desumersi per fatti concludenti.
Né, d'altra parte, può trovare ingresso a fini probatori il documento prodotto da parte appellante per la prima volta nell'ambito del presente grado di giudizio e di cui è stata chiesta l'acquisizione agli atti, costituito dalla nota del 25-7-2017 con la quale la società finanziaria concedente avrebbe, a dire della stessa, in risposta alla sua pregressa richiesta avanzata in tal senso e rimasta inevasa, espresso il nullaosta a che il danno fosse liquidato dalla compagnia di assicurazioni direttamente a favore dell'utilizzatore del bene concesso in leasing assicurato.
Premesso, infatti, che il disposto dettato dall'art. 345, comma 3, c.p.c. nella formulazione applicabile al caso in esame ratione temporis, prevede il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, salva l'ipotesi in cui la parte dimostri di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, non è dato ravvisare nella specie i presupposti di operatività della deroga appena richiamata, non potendo in alcun modo configurarsi detta nuova allegazione come integrativa di quella già esibita in primo grado, sotto il profilo propugnato dall'appellante del rappresentare la stessa la risposta da parte della terza beneficiaria del contratto di assicurazione alla sua richiesta di svincolo per come a suo tempo tempestivamente formulata e alla quale tuttavia la suddetta non aveva mai dato alcun riscontro in pendenza del giudizio di primo grado.
A siffatte conclusioni, in particolare, conduce l'esame del contenuto della nota in questione, da cui si evince che la già Controparte_4
nel concedere l'autorizzazione al pagamento in Controparte_5 questione testualmente “…facendo seguito alla vostra richiesta del dicembre
2008 rimasta senza esito…..”, intendesse chiaramente riferirsi alla richiesta pervenutale dal soggetto a cui la stessa missiva era indirizzata che non era la bensì la compagnia la qual cosa porta ad Parte_1 CP_6 escluderne la valenza che parte appellante vorrebbe attribuirle di avvenuto tardivo riscontro ad opera di controparte e, dunque, non addebitabile sua colpa, ad una sua pretesa istanza di svincolo, della cui ricezione da parte della destinataria peraltro non è stata neppure acquisita per le ragioni sopra esposte alcuna certezza probatoria in esito al giudizio di primo grado.
Dalla situazione di vuoto probatorio nei termini rimarcati nella pronuncia gravata per mancata dimostrazione da parte della società già attrice in prime cure e attuale appellante dell'intervenuta autorizzazione del terzo idonea a legittimarla nella specie alla diretta liquidazione in suo favore dell'indennizzo assicurativo e, ancor più a monte, per omessa attivazione della medesima onde ottenere il conseguimento dello svincolo di detto indennizzo, eventualmente anche a mezzo di chiamata in causa all'uopo del soggetto che avrebbe dovuto provvedervi, non altrimenti rimediabile in questa sede attraverso la nuova produzione documentale in quanto da ritenersi inammissibile in rito, non può che comportare una valutazione di piena condivisibilità del disposto rigetto nel caso in esame della domanda intentata, stante l'omesso assolvimento dell'onere della prova in ordine ai fatti costitutivi della pretesa giudiziale azionata ad opera della parte che se ne sarebbe dovuta considerare normativamente gravata.
In definitiva, dal complesso delle suesposte considerazioni, nelle quali è destinato a restare assorbito l'esame di ogni altra questione e deduzione, discende l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto del proposto appello e di conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, nei confronti di Controparte_1
(già , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con atto di citazione notificato il 2-10-2017, avverso la sentenza del
Tribunale di Cosenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 12-6-2017 n. 1172, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese e competenze del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M.
n. 55/2014 e succ. mod. in €uro 5.250,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo di versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1710 del Registro degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2017, vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Benedetto Carratelli e Marietta De Rango in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda, sito in Rende, Via A. Volta 1/r;
- appellante - contro
(già , in persona Controparte_1 Controparte_2
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Pietro Rocchi ed Arcangelo De Septis in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, sito in Catanzaro, Via V. Ciaccio, n. 12
- appellata - sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ill.mo Giudicante, per le ragioni esposte in narrativa, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, sostituire la parte motiva secondo le notazioni di diritto analiticamente indicate ai motivi di impugnazione e disporre nel “
PQM
”: - L'accertamento che in data 21.01.2008 ed in data 21.8.2008 l'imbarcazione
Hanse 630, concessa in uso alla , ha subito due sinistri rientranti Parte_1
nelle condizioni della polizza contratta con la società assicuratrice convenuta;
- L'accertamento della legittimazione ad agire dell'utilizzatore ed il suo diritto ad ottenere l'indennizzo;
- La quantificazione dell'indennizzo in €uro 113.961,20 oltre accessori;
- La conseguente condanna dell'assicurazione convenuta al pagamento della somma de qua in favore dell'appellante, con interessi e svalutazione dalla data dei singoli sinistri e sino al soddisfo, ovvero, gradatamente, l'esistenza di tale diritto condizionato in sede di esecuzione del pagamento al previo assenso da parte del proprietario concedente.
Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi.”.
- Per l'appellata: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis:
- in via principale, confermare la sentenza n. 1172/2017 emessa inter partes dal Tribunale di Cosenza in data 12.06.2017 e pubblicata in pari data, anche con diversa motivazione;
- rigettare in ogni caso l'appello e la conseguente domanda di erogazione dell'indennizzo assicurativo avanzata da nei confronti di Parte_1 in quanto inammissibile e comunque Controparte_1 infondata e non provata per i motivi e le causali di cui al presente atto.
Vinte le spese ed i compensi di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato in data 16.01.2009 la ha evocato in giudizio la (oggi Parte_1 Controparte_3
al fine di sentirla condannare al risarcimento Controparte_1 dei danni pari ad € 113.961,20 occorsi all'imbarcazione HANSE 630 JOE, in forza della polizza di assicurazione n° 026753292 dalla medesima stipulata.
Con maggior impegno esplicativo ha dedotto:
-di aver assicurato con la per il tramite della April Yacht, Broker CP_3 di Assicurazione S.p.A., l'imbarcazione suddetta da diporto, targata 2003006J3 contro i rischi della navigazione, ivi compresi la copertura per
“rada non protetta 24h/24” e per danni da fulmine;
-che l'imbarcazione predetta, ormeggiata presso il porto di Maratea, subì in data 21.01.2008, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, danni per un importo di € 18.588,00 denunciati alla compagnia unitamente al preventivo del 22.02.2008 (doc. 2);
-che, in data 8.06.2008, l'imbarcazione, mentre si trovava in cantiere presso la Rimini Yacht Service S.r.l. in attesa di effettuare le riparazioni in relazione all'evento predetto, subì ulteriori danni all'impianto elettrico di bordo e alle apparecchiature elettroniche a causa di un fulmine abbattutosi sull'albero maestro, per un importo di € 79.477,67;
-di aver inutilmente intimato alla Compagnia il risarcimento dei danni occorsi, pur ricorrendone tutti i presupposti, sollecitandone l'indennizzo.
Ha chiesto, in via gradata, nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. di condannare la compagnia assicuratrice al pagamento dell'indennizzo in favore della banca proprietaria.
Si è tempestivamente costituita la società convenuta, la quale ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di legittimazione ad agire della società attrice, risultando l'imbarcazione di proprietà della banca Agrileasing ed essendo la polizza vincolata in favore della stessa, in forza di apposita clausola prevista all'art. 24 delle condizioni aggiuntive.
Ha eccepito, altresì, l'inoperatività della polizza, in quanto diretta a coprire solo l'utilizzazione a fini diportistici dell'imbarcazione e non a fini commerciali, la mancanza dell'annotazione sui registri di iscrizione dell'utilizzazione ai fini commerciali prevista dall'art. 2 d.lgs 171/2005 e, ancora, l'assenza della marcatura CE di conformità sullo scafo.
Ha dedotto infine l'omessa tempestiva denuncia di avvenimento straordinario prevista dall'art. 60 del Codice della nautica da diporto e dall'art. 182 del
Codice della Navigazione, e contestato la quantificazione dei danni reclamati, evidenziando altresì la soggezione alla franchigia di polizza pari ad €
2.500,00.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda attorea, vinte le spese di lite. Istruita in via documentale e mediante prova orale, la causa dopo una serie di rinvii per congestione del ruolo, è stata trattenuta in decisione dalla scrivente
- subentrata come giudice istruttore solo in data 10 giugno 2016 - sulle conclusioni di cui in epigrafe, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..”.
Con sentenza depositata il 12-6-2017 n. 1172, il Tribunale di Cosenza, Prima
Sezione Civile, in composizione monocratica, rigettava le domande di parte attrice e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa
Corte d'Appello, con atto di citazione notificato il 2-10-2017, la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a fondamento del
[...] quale si doleva del mancato riconoscimento, da parte del giudice di prime cure, dell'indennizzo diretto per i danni occorsi all'imbarcazione, stante il mancato veto della banca assicuratrice alla quale era giunta la comunicazione circa la volontà di ricevere il pagamento diretto.
Evidenziava, altresì, che, sebbene la decisione gravata avesse correttamente statuito in ordine alla sua legittimazione attiva rispetto alla domanda intentata in primo grado, tuttavia il giudice aveva poi errato nel non riconoscere il suo diritto a percepire l'indennizzo.
Contestava ancora la correttezza dell'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui parte attrice non avesse provveduto a notiziare la proprietaria e concedente in leasing del bene assicurato circa la verificazione del sinistro, per avere omesso di prendere in considerazione la raccomandata del 28.11.2008, ricevuta dalla Agrileasing S.p.a. il 19.12.2008 e prodotta in allegato al fascicolo di parte di primo grado, nella quale si dava tanto notizia del sinistro, quanto veniva sollevata la questione di responsabilità della società citata per l'ipotesi di mancato pagamento da parte della compagnia di assicurazione del richiesto indennizzo.
Aggiungeva, poi, di aver prodotto, in ossequio al disposto del nuovo articolo
345 c.p.c. un nuovo documento, costituito dalla nota contenuta nella pec datata 25 luglio 2017 e, quindi, successiva alla pubblicazione della sentenza di primo grado, con cui la banca concedente non solo dava il nulla osta a che il danno fosse liquidato direttamente dalla compagnia a favore CP_2 dell'utilizzatore, quanto affermava, anche, di averne ricevuto la relativa richiesta in data 21 dicembre 2008, a dimostrazione di quanto asserito in primo grado sul punto.
Prospettava, inoltre, la società appellante che nel caso di specie andasse applicato l'istituto del collegamento negoziale, in forza del quale si sarebbe dovuto riconoscere l'indennizzo diretto in suo favore, poiché nel contratto era previsto che, qualora i beni assicurati avessero subito una perdita soltanto parziale, l'utilizzatore avrebbe dovuto provvedere al loro immediato ripristino e che l'eventuale indennizzo assicurativo sarebbe stato di competenza dell'utilizzatore medesimo, sempreché in regola con quanto previsto a suo carico dal contratto di locazione finanziaria. Dunque, il rifiuto del pagamento diretto in favore dell'utilizzatore poteva avvenire solamente in caso di mancata riparazione del bene, conclusione valutativa alla quale poteva pervenirsi sia applicando la disciplina dell'art. 1203 c.c., dettato in materia di surroga dell'utilizzatore nella posizione del concedente una volta effettuato l'adempimento dell'obbligo di riparazione, che quella dell'art. 1523 c.c., previsto in punto di trasferimento del rischio relativo alle riparazioni sull'utilizzatore quale detentore qualificato del bene assicurato e, pertanto, una volta eseguita la riparazione, soggetto legittimato alla percezione dell'indennizzo.
Concludeva, pertanto, chiedendo che la Corte volesse accogliere le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta datata 20-12-
2017, (già , in Controparte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, per chiedere il rigetto dell'avverso appello in quanto inammissibile ed infondato e la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, una volta provvedutosi sulle richieste preliminari delle stesse come da ordinanza in atti, all'esito la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo vari rinvii, la causa, più volte assunta in decisione e rimessa di nuovo sul ruolo, all'udienza collegiale del 24-9-2024, sostituita con la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. giusta decreto presidenziale in atti, sulle conclusioni in esse rispettivamente rassegnate dai procuratori delle parti, veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ad avviso di questa Corte, l'appello in disamina è infondato e, come tale, non merita accoglimento.
Appare opportuno, in via del tutto preliminare, far precedere il vaglio dei motivi addotti a sostegno della proposta impugnazione da un breve excursus in merito all'inquadramento e alla qualificazione giuridica dell'istituto implicato nella vicenda oggetto di controversia, con precipuo riguardo alla fattispecie del contratto di assicurazione stipulato in favore di banca finanziatrice e concedente in leasing il bene assicurato tra la società utilizzatrice di esso e la compagnia assicuratrice, rispettivamente odierne parti appellante e appellata, già attrice e convenuta in prime cure, e contenente un'appendice di vincolo a beneficio della prima, in forza della quale l'assicuratore si obbliga, in ipotesi di concretizzazione del rischio assicurato e verificazione del danno indennizzabile a' termini di polizza, a non pagare l'indennizzo senza il consenso del soggetto vincolatario.
È prassi, nei contratti di assicurazione, soprattutto quelli aventi ad oggetto imbarcazioni di tipo marittimo, inserire la c.d. clausola di vincolo (o appendice di vincolo) in virtù della quale il beneficiario del premio assicurativo sarà un terzo, solitamente la banca finanziatrice del bene. La fattispecie in questione si sostanzia in un accordo trilaterale per cui l'assicuratore si obbliga, in caso di sinistro, a versare l'indennizzo nelle mani del terzo vincolatario ovvero a non versarlo all'assicurato se non previa autorizzazione del vincolatario stesso (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 24-10-
2022 n. 31345). Sebbene la stessa abbia la funzione di garantire un creditore dell'assicurato allo stesso modo della "surrogazione dell'indennità alla cosa", tuttavia se ne discosta in quanto, da un lato, prescinde dall'esistenza di un diritto reale di garanzia sul bene assicurato (come invece richiesto dalla fattispecie prevista dall'art. 2742 c.c.) e, dall'altro, poichè il patto di vincolo attribuisce il diritto all'indennizzo direttamente al creditore dell'assicurato
(mentre ai sensi dell'art. 2742 c.c. è l'assicurato a scegliere se impiegare l'indennizzo assicurativo per ripristinare i beni distrutti o lasciare che sia versato ai creditori), con la conseguenza che, in difetto di sovrapponibilità tra le due ipotesi, le norme della surrogazione dell'indennità alla cosa non sono applicabili all'appendice di vincolo.
La natura di siffatta clausola è stata oggetto di dibattito in sede interpretativa.
Infatti, in alcuni casi è stata ricondotta nell'ambito dello schema del mandato senza rappresentanza (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, sentenza 1-10-2004 n. 19657, conf. Cass. Civ., sez. 3, sentenza 2-10-1998, n. 9785), mentre in altri, facendo leva sul fatto che tale istituto genererebbe un credito azionabile in maniera diretta contro l´assicuratore, si è affermato, dal punto di vista processuale, che essa toglierebbe al contraente la legittimazione ad agire nei confronti di quest´ultimo ex art. 1891 c.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 6-11-2002 n.
16552).
Ancora in argomento la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che, in forza della suddetta clausola, verrebbe a configurarsi l'ipotesi prevista nell'art. 1891, comma, 2, c.c., del contratto assicurativo per conto di chi spetta, che prevede che le parti possano espressamente derogare alla regola generale per cui nell'assicurazione per conto di chi spetta i diritti spettano al beneficiario assicurato e non allo stipulante, potendo quest'ultimo farli valere solo in presenza di consenso espresso (cfr. Cass., Civ. Sez. 3, sentenze n. 26253/2007, n. 24901/2005 e n. 4656/2006). In ambedue tali ipotesi la stipula risulterebbe nell'interesse di un terzo (vedi artt. 1411 c.c. e ss.) e si avrebbe scissione tra lo stipulante ed il beneficiario.
In particolare, secondo la Corte la fattispecie in esame va fatta rientrare con tutti gli effetti che ne derivano nella disciplina dettata dall'art. 1891 c.c., che rimanda sì all'applicazione dello schema del contratto a favore di terzo, ma pur sempre con gli opportuni correttivi.
L'art. 1891 c.c., infatti, prevede due fattispecie: mentre nell'assicurazione per conto altrui l'assicurato è identificato nel contratto (come nel caso de quo), in quella per conto di chi spetta l'assicurato sarà identificato solo al momento del verificarsi del sinistro. L'assicurazione a favore di chi spetta si differenzia, quindi, dall'assicurazione per conto altrui, perché nell'assicurazione per conto altrui l'assicurato non può mai coincidere con il contraente, mentre nell'assicurazione per conto di chi spetta il titolare dell'interesse assicurato al momento del sinistro può coincidere anche con il contraente.
Anche la dottrina dominante, sebbene ravvisi nell'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta un contratto a favore di terzi, tuttavia precisa che le disposizioni contenute nell'art. 1891 c.c. si discostano sotto diversi profili dalla disciplina generale del contratto a favore di terzi, quale risulta dagli artt. 1411, 1412 e 1413 del codice civile. In tal senso, viene ritenuta da escludere l'applicabilità dell'art. 1411, ultimo comma, c.c. all'assicurazione contro i danni per conto di chi spetta, la cui ratio viene correttamente ravvisata nel principio indennitario proprio dell'assicurazione contro i danni
(art. 1905 c.c.), il quale osta a che la prestazione dell'indennità possa essere effettuata a favore del contraente che, per definizione, non è il titolare dell'interesse esposto al rischio, essendo egli diverso dall'assicurato.
L'indirizzo interpretativo circa la riconducibilità della fattispecie in disamina alla disciplina dell'art. 1891 c.c. citato appare trovare positiva conferma alla luce del pronunciato della Corte di Cassazione a Sezioni Unite di cui alla sentenza 18-4-2002 n. 5556, resa nell'ambito di vicenda contenziosa di contenuto analogo a quello della controversia che qui occupa, in seguito alla proposizione di ricorso per cassazione avverso la sentenza adottata da
Tribunale territoriale in funzione di giudice di appello, con la quale si era statuito che, nel caso di contratto di assicurazione per conto di chi spetta stipulato dal vettore in favore del proprietario delle cose trasportate contro il rischio che le cose consegnategli per il trasporto subiscano avarie, lo stipulante può, a norma dell'art. 1891, secondo comma, c.c., agire contro l'assicuratore per il pagamento dell'indennità solo se ha il consenso dell'assicurato.
Nello specifico, il Tribunale si determinava nel senso che, laddove la società venditrice non aveva tenuto nei confronti del vettore alcun comportamento volto a dimostrarne l'effettiva volontà di assenso sul punto, non poteva ritenersi che la stessa avesse espresso il consenso a che quest'ultimo facesse valere il diritto all'indennità. D'altro canto, non considerava applicabile il disposto di cui all'art. 1411 c.c., a' termini del quale in tema di contratto a favore di terzo la prestazione rimane a beneficio dello stipulante ove il terzo rifiuti di profittarne, atteso che tale norma fa salva l'ipotesi che diversamente risulti dalla natura del contratto, come è disposto per l'assicurazione per conto di chi spetta (vedi art. 1891, secondo comma, c.c.), così come neppure la disciplina relativa alla surroga ex lege prevista dall'art. 1203 n.3 c.c., in quanto, non sussistendo corresponsabilità tra mittente e vettore, detta surrogazione non si verifica nell'ipotesi in cui il mittente indennizzi il destinatario dei danni sofferti dalla merce dopo che questa sia stata consegnata per il trasporto.
Impugnata per cassazione detta pronuncia per violazione e falsa applicazione degli artt. 1891, 1411 e 1203 n. 3 c.c., sotto i plurimi e concorrenti rilievi che il consenso dell'assicurato, per come richiesto dal citato art. 1891 c.c. ai fini di reputare il contraente facultato ad esercitare i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, potesse essere anche implicito, purché riconoscibile e, quindi, percepibile o interpretabile come tale;
che a norma dell'art. 1411 c.c.
e, segnatamente, del terzo comma, applicabile all'assicurazione per conto di chi spetta, in quanto per sua natura compresa tra i contratti a favore di terzo, era previsto che, quando l'assicurato - terzo a favore del quale il contratto è stato stipulato - rifiuti di profittare della prestazione dell'assicuratore, questa rimane a beneficio dello stipulante, purchè ciò non sia escluso dalla volontà delle parti e quindi dalle condizioni contemplate dalla polizza;
che se il vettore, responsabile per l'avaria delle cose trasportate, risarcisce l'assicurato del danno subito, ricorrono le condizioni stabilite dal n. 3 dell'art. 1203 c.c. dettato in materia di surrogazione legale del vettore nel credito del proprietario verso l'assicuratore, il quale ultimo non può opporgli la mancanza di legittimazione ex art. 1891 c.c., e una volta rimessa la risoluzione della questione già oggetto di contrastanti indirizzi interpretativi alle Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza sopra richiamata quest'ultima decideva di aderire tra i suddetti a quelli seguiti in precedenza dalle Sezioni semplici, secondo cui, anche a voler inquadrare l'assicurazione ex art. 1891 c.c. in un contratto a favore di terzo, sarebbe stato comunque da ravvisare un ostacolo all'applicabilità ad esso dell'art. 1411, terzo comma, c.c., a causa della
"natura" dell'assicurazione contro i danni, che non consente il pagamento dell'indennità ad un soggetto diverso dall'assicurato.
Escludeva, quindi, che della prestazione assicurativa potesse beneficiare il contraente vettore, anche in caso di rifiuto della stessa da parte dell'assicurato, affermando che “la legittimazione del contraente a fare valere i diritti nascenti dal contratto di assicurazione deriva soltanto dal consenso espresso dell'assicurato, che è un fatto diverso dal contratto ed idoneo a trasferire i diritti da esso costituiti.”.
Precisava, poi, che occorresse, ovviamente, che, nell'interpretazione della polizza, si individuasse il rischio assicurato dalle parti soltanto nei danni della cosa trasportata ovvero anche con riferimento alla responsabilità civile del vettore e, quindi, il suo patrimonio, non potendo escludersi, invero, che con la stessa polizza i contraenti abbiano voluto porre in essere due diversi rapporti assicurativi a garanzia di due diversi interessi e di due diversi beni: la cosa trasportata ed il patrimonio del vettore (cfr. Cass. n. 4227/83 e, per una ipotesi in cui si è ravvisata un'assicurazione della responsabilità civile nell'assicurazione per perdite o avarie della merce trasportata stipulata dal vettore, Cass. n. 2322/90).
Alla stregua, dunque, della ricostruzione appena svolta, si atteggiano senz'altro meritevoli di piena condivisione le considerazioni del giudice di prime cure in merito alla operata riconduzione della concreta fattispecie oggetto di causa alla previsione dettata dall'art. 1891 c.c. e, più precisamente, all'ipotesi in esso prevista dell'assicurazione per conto altrui, con conseguente correttamente ritenuta applicazione della disciplina del contratto a favore di terzo con gli opportuni correttivi, nonché degli effetti da essa discendenti in punto di valutata insussistenza dei presupposti per il riconoscimento in capo alla società appellante, già attrice in primo grado, del diritto a ricevere l'indennizzo in mancanza della prestazione di un consenso esplicito a ciò da parte del soggetto terzo beneficiario del contratto.
Ed invero, nessun dubbio sussiste circa il collegamento instauratosi nel caso in esame tra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione in forza della sottoscrizione della clausola di vincolo, attesa anche l'affermazione a tal proposito della Suprema Corte nel decidere in merito ad ipotesi analoga di indennizzo con clausola di vincolo avente ad oggetto il furto del bene assicurato, secondo la quale “La clausola del contratto di assicurazione che attribuisce al finanziatore della somma utilizzata per
l'acquisto del bene assicurato il diritto di soddisfarsi, nel caso di furto, sull'eventuale indennità dovuta dall'assicuratore (c.d. appendice di vincolo) crea un collegamento tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento che estende ad ognuno gli effetti della invalidità della sopravvenuta inefficacia o della risoluzione dell'altro, senza pregiudicare la loro autonomia ad ogni altro effetto;
ne consegue che, in caso di furto della cosa acquistata con il finanziamento, il pagamento, in virtù dell'appendice di vincolo, dell'indennizzo al finanziatore ha l'effetto di ridurre il credito del finanziatore verso l'utilizzatore, che rimane obbligato per l'eccedenza, in base all'autonomo e distinto contratto di finanziamento.” (cfr. Cass. n.
18551/2019; Cass. n. 11706/2009; Cass. n. 7021/1995; Cass. n. 25610/2015).
Nello specifico, infatti, la causa concreta della clausola di vincolo è costituita dall'interesse al godimento da parte dell'utilizzatore del bene, alla cui realizzazione è volta l'intera operazione negoziale in questione, con autonoma rilevanza rispetto a quella parziale dei contratti singoli, i quali restano interdipendenti anche nella loro individualità.
Ciò nondimeno, in conformità di quanto già condivisibilmente affermato dal giuidicante nella pronuncia gravata, tale collegamento non legittima il pagamento diretto dell'indennizzo nei confronti del contraente, che rimane sempre subordinato ad un consenso da parte del terzo beneficiario dell'assicurazione da prestarsi in maniera espressa, avuto riguardo a quanto in tal senso desumibile dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 9053 del
16-4-2007, secondo cui "In tema di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta, l'art. 1891, comma secondo, cod. civ., nel prescrivere che ai fini dell'esercizio dei diritti derivanti da detto contratto da parte del contraente è richiesto che l'assicurato abbia espresso in proposito il proprio consenso, implica che tale consenso non può essere validamente manifestato attraverso un comportamento che si attui secondo modalità diverse da una dichiarazione esplicita,". Parimenti, la Corte di legittimità, chiamata a pronunciarsi sul consenso richiesto alla banca finanziatrice circa la legittimazione dell'assicurazione a indennizzare il premio assicurativo direttamente nei confronti dell'utilizzatore-finanziato, con sentenza n. 4923 del 2-3-2018, ha affermato che “Nel contratto di assicurazione per conto di chi spetta, il consenso a pretendere l'indennizzo in luogo dell'avente diritto non può essere presunto in base alla mera sottoscrizione di una clausola di assicurazione che attribuisce al contraente detta potestà, occorrendo che la stessa sia confermata da un consenso espresso del terzo beneficiario del contratto, titolare della pretesa ex art. 1891, comma 2, c.c, atteso che tale norma configura un'ipotesi di sostituzione processuale, la quale può trovare titolo in uno specifico mandato dell'avente diritto che, quanto all'incasso, può avere ad oggetto sia crediti già sorti che crediti eventuali e futuri, ma non in una rinuncia per la cui validità ed efficacia sarebbero necessarie l'esistenza del diritto e la consapevolezza di tale esistenza.”.
E ancora, vi è da richiamare opportunamente sullo stesso argomento la ulteriore pronuncia della Corte di Cassazione, di cui alla sentenza n.
20743/2004, in base alla quale “..la cosiddetta appendice di vincolo non fa sì che il finanziatore assuma la qualità di assicurato, giacché a suo favore non
è stipulata l'intera polizza, ma consente a quest'ultimo di pretendere di percepire l'indennizzo in luogo dell'utilizzatore-contraente assicurato, ovviamente entro i limiti del suo credito..,”, con la conseguenza che
“…sebbene non possa ritenersi che, per effetto della predetta clausola,
l'assicurato perda la legittimazione ad esperire le azioni derivanti dal contratto di assicurazione dallo stesso concluso, dall'altro lato legittima
l'assicuratore, in caso di mancata autorizzazione da parte del vincolatario, a non procedere all'erogazione dell'indennizzo in favore dell'assicurato e a provvedere invece al pagamento diretto a favore di quest'ultimo sino alla concorrenza del suo credito. Tale circostanza deve essere accertata con preciso riferimento alla fattispecie concretamente dedotta in giudizio…”.
Tanto premesso, reputa il Collegio giudicante che la decisione di primo grado si atteggi nella parte in cui, pur riconoscendo la legittimazione attiva in giudizio dell'allora società attrice non accoglieva tuttavia la Parte_1 domanda di liquidazione dell'indennizzo assicurativo in favore della stessa, stante la mancanza di un consenso espresso da parte della finanziaria, proprietaria e concedente in leasing il natante assicurato, quale terzo beneficiario del contratto di assicurazione stipulato dalla citata utilizzatrice di esso, del tutto immune da censure, in quanto perfettamente aderente al portato delle risultanze processuali acquisite, oltre che frutto di un corretto inquadramento della fattispecie dedotta in causa in ossequio ai principi interpretativi sopra enunciati.
Posta, infatti, come pacifica agli atti di causa l'esistenza all'interno della polizza assicurativa sottoscritta inter partes e oggetto di controversia della c.d. clausola di vincolo in favore della beneficiaria Banca Agrileasing, in forza della quale era stabilito che, in caso di verificazione di danno risarcibile a' termini di polizza, la compagnia assicuratrice non avrebbe effettuato alcun pagamento senza il consenso della vincolataria, di nessun pregio sono le doglianze della società appellante avverso le statuizioni di rigetto della propria domanda adottate in prime cure sul presupposto del difetto di prova in giudizio dell'autorizzazione allo svincolo della polizza da parte dell'istituto di leasing, costituente la condizione affinchè l'indennizzo assicurativo potesse essere incassato dalla e ritenuto, tuttavia, secondo Parte_1 quanto prospettato a sostegno del gravame, in contrasto con la dimostrazione fornita da quest'ultima per tabulas di essersi invece attivata presso la terza vincolataria beneficiaria della polizza assicurativa sia per informarla della verificazione del sinistro, che per sollecitarne lo svincolo da parte della stessa, senza che fosse mai stato successivamente manifestato da quest'ultima alcun veto al pagamento dell'indennizzo in favore del contraente utilizzatore del bene assicurato, né altrimenti che la compagnia assicuratrice avesse ricevuto un atto di opposizione al pagamento da parte della concedente, quale circostanza della cui prova questa si sarebbe dovuta specificamente considerare onerata.
Ed invero, vale opporre in argomento come l'affermazione del giudice di prime cure in merito al fatto che la società attrice non avesse mai notiziato la finanziaria proprietaria dell'imbarcazione assicurata circa gli eventi oggetto della richiesta di risarcimento, si sottrae ai rilievi addotti a mezzo dell'interposto appello, atteso che della lettera raccomandata del 28-11-2008 indirizzata, tra gli altri, alla Agrileasing S.p.a., in cui la dava Parte_1 informativa dei sinistri e, al contempo, sollevava nei confronti della suddetta la questione della responsabilità per l'ipotesi di mancato pagamento dell'indennizzo da parte della compagnia di assicurazione, non risulta essere stata prodotta la ricevuta di spedizione, ma solo un avviso di ricevimento totalmente incompleto nella parte riservata alla firma del soggetto ricevente, alla data e alla sigla dell'incaricato alla distribuzione, con conseguente assoluto difetto di acquisizione in atti della positiva dimostrazione che la missiva sia mai stata recapitata alla destinataria, laddove, peraltro, soccorre, altresì, in via risolutiva ed assorbente sul punto la ulteriore considerazione circa la necessità sulla base dell'excursus interpretativo in precedenza riportato che l'autorizzazione della terza beneficiaria della polizza al pagamento dell'indennizzo in favore del soggetto stipulante risulti da una esplicita manifestazione della volontà di rinunciare alla clausola di vincolo, non potendo essa al contrario consistere in un assenso tacito, nè desumersi per fatti concludenti.
Né, d'altra parte, può trovare ingresso a fini probatori il documento prodotto da parte appellante per la prima volta nell'ambito del presente grado di giudizio e di cui è stata chiesta l'acquisizione agli atti, costituito dalla nota del 25-7-2017 con la quale la società finanziaria concedente avrebbe, a dire della stessa, in risposta alla sua pregressa richiesta avanzata in tal senso e rimasta inevasa, espresso il nullaosta a che il danno fosse liquidato dalla compagnia di assicurazioni direttamente a favore dell'utilizzatore del bene concesso in leasing assicurato.
Premesso, infatti, che il disposto dettato dall'art. 345, comma 3, c.p.c. nella formulazione applicabile al caso in esame ratione temporis, prevede il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, salva l'ipotesi in cui la parte dimostri di non aver potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, non è dato ravvisare nella specie i presupposti di operatività della deroga appena richiamata, non potendo in alcun modo configurarsi detta nuova allegazione come integrativa di quella già esibita in primo grado, sotto il profilo propugnato dall'appellante del rappresentare la stessa la risposta da parte della terza beneficiaria del contratto di assicurazione alla sua richiesta di svincolo per come a suo tempo tempestivamente formulata e alla quale tuttavia la suddetta non aveva mai dato alcun riscontro in pendenza del giudizio di primo grado.
A siffatte conclusioni, in particolare, conduce l'esame del contenuto della nota in questione, da cui si evince che la già Controparte_4
nel concedere l'autorizzazione al pagamento in Controparte_5 questione testualmente “…facendo seguito alla vostra richiesta del dicembre
2008 rimasta senza esito…..”, intendesse chiaramente riferirsi alla richiesta pervenutale dal soggetto a cui la stessa missiva era indirizzata che non era la bensì la compagnia la qual cosa porta ad Parte_1 CP_6 escluderne la valenza che parte appellante vorrebbe attribuirle di avvenuto tardivo riscontro ad opera di controparte e, dunque, non addebitabile sua colpa, ad una sua pretesa istanza di svincolo, della cui ricezione da parte della destinataria peraltro non è stata neppure acquisita per le ragioni sopra esposte alcuna certezza probatoria in esito al giudizio di primo grado.
Dalla situazione di vuoto probatorio nei termini rimarcati nella pronuncia gravata per mancata dimostrazione da parte della società già attrice in prime cure e attuale appellante dell'intervenuta autorizzazione del terzo idonea a legittimarla nella specie alla diretta liquidazione in suo favore dell'indennizzo assicurativo e, ancor più a monte, per omessa attivazione della medesima onde ottenere il conseguimento dello svincolo di detto indennizzo, eventualmente anche a mezzo di chiamata in causa all'uopo del soggetto che avrebbe dovuto provvedervi, non altrimenti rimediabile in questa sede attraverso la nuova produzione documentale in quanto da ritenersi inammissibile in rito, non può che comportare una valutazione di piena condivisibilità del disposto rigetto nel caso in esame della domanda intentata, stante l'omesso assolvimento dell'onere della prova in ordine ai fatti costitutivi della pretesa giudiziale azionata ad opera della parte che se ne sarebbe dovuta considerare normativamente gravata.
In definitiva, dal complesso delle suesposte considerazioni, nelle quali è destinato a restare assorbito l'esame di ogni altra questione e deduzione, discende l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto del proposto appello e di conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, nei confronti di Controparte_1
(già , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con atto di citazione notificato il 2-10-2017, avverso la sentenza del
Tribunale di Cosenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 12-6-2017 n. 1172, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese e competenze del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M.
n. 55/2014 e succ. mod. in €uro 5.250,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo di versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)