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Sentenza 31 luglio 2024
Sentenza 31 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/07/2024, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 69/2022
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2^ SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 69/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARANI SIMONE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA CASSINO 6 40139 BOLOGNA presso il difensore avv. MARANI SIMONE
APPELLANTE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MELZI FELICE, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI N. 3/2 40124 BOLOGNA presso il difensore avv.
MELZI FELICE
APPELLATO
pagina 1 di 14 AD OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA REATO – DIFFAMAZIONE A
MEZZO – PAGAMENTO SOMME IN GRADO DI CP_2
APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 12.09.2023:
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente in vista dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc e pertanto:
APPELLANTE: <<Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2041/2021, del Tribunale di Bologna, Terza Sezione Civile, Giudice Dott.
Daniele Martino, nell'ambito del giudizio r.g.n. 18909/2019, depositata in cancelleria in data
11/06/2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“Nel merito: a) Accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. in relazione alla illegittima CP_1 lesione della reputazione personale del Sig. a mezzo dei post pubblicati sulla Parte_1 pagina Facebook “Riprendiamoci Bologna”, come da narrativa;
b) Per l'effetto, condannare il medesimo al risarcimento dei danni alla reputazione/immagine personale del Sig. per i fatti per cui è causa, nella misura di euro 30.000,00, o, in Parte_1 quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
c) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”. Chiede che la causa venga assegnata in decisione con termini di legge per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica”.>>.
APPELLATO: <<voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi esposti in narrativa:
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: respingere l'appello nonché le domande ed eccezioni tutte proposte dall'appellante, siccome infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare la Sentenza del Tribunale di Bologna n. 2141/2021, emessa in esito del giudizio RG n.
18909/2019;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio. Si dichiara fin da ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove contenute nelle conclusioni rassegnate dalla parte appellante>>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 14
1. Con atto di citazione, notificato in data 05.01.2020, Parte_1
chiedeva la riforma della sentenza in atti, sul rilievo che essa era erroneamente motivata, affidandosi a tre motivi di appello, contenente più disarticolate ragioni.
1.1 Si costituiva l'appellato, chiedendo a vario titolo il rigetto del gravame. In particolare riproponeva l'eccezione di disconoscimento degli CP_1
screenshot contenenti le pretese frasi offensive con riferimento sia all'identificazione dell'offensore sia con riferimento al loro contenuto.
1.2 La causa, senza alcuna attività istruttoria, neppure sollecitata, era posta definitivamente in decisione sulle rassegnate conclusioni e con la concessione dei termini ex art. 190 cpc nella estensione massima.
2. L'appello principale è infondato e va, dunque, respinto.
Va premesso che con sentenza n. 2041/2021, depositata e pubblicata il
11/06/21, non notificata, il Tribunale di Bologna, per quanto di residuo odierno interesse, definitivamente decidendo, ha respinto la domanda di risarcimento del danno per diffamazione, proposta dall'odierno appellante, compensando per l'intero le spese.
3. La sentenza va confermata per le ragioni che si andranno ad illustrare.
3.1 Va premesso che la decisione gravata respinge, pur ritenendo la portata diffamatoria dei messaggi postati, specialmente ma non solo, nei giorni 8-9.12.2014 e rappresentati dai documenti attorei da n. 13 a n. 17, consistenti nella riproduzione fotografica a mezzo screenshot, ossia una foto del proprio device (ad es, telefono, computer, etc.), la domanda proposta da , il quale ha convenuto Parte_1
in giudizio assumendo il contenuto offensivo di alcuni post CP_1
pubblicati dal medesimo nella pagina Facebook, gestita dalla ed intitolata alla, associazione “Riprendiamoci Bologna”, della quale egli era l'amministratore. Dei post pubblicati riproduceva la copia fotografica ossia la copia ottenuta attraverso il cd screenshot dell'immagine a video. Il rigetto è motivato con la impossibilità
d'identificare nell'attore l'oggetto delle invettive politiche, cornice perimetrale entro la pagina 3 di 14 quale dovevano contenersi tutti i fatti odierni. Inoltre, sentenziava il Tribunale, non era stata fornita la prova del danno subito, che non poteva di certo ritenersi in re ipsa, come da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, che diligentemente citava.
Infine, il Tribunale sosteneva anche che l'attore si era in maniera del tutto volontaria attivato tardivamente per bloccare i post offensivi nonchè l'autore di essi, comportamento questo rilevante ai fini dell'art. 1227 cc e che elideva ogni risarcimento.
4. L'appellante affida le proprie censure a tre motivi.
4.1 Con il primo, rubricato come “a) Sulla individuabilità del Sig.
[...]
quale soggetto destinatario delle offese.”, l'appellante lamenta la non Parte_1
corretta affermazione di mancato assolvimento del proprio, riconosciuto, onere probatorio in relazione all'individuazione del destinatario delle contumelie, che certamente si doveva ricondurre alla propria persona, quale soggetto apicale nella gestione della pagina, essendone appunto amministratore, in quanto le offese erano dirette alla “pagina”, come poteva evincersi dal tenore delle frasi “Riprendiamoci
Bologna è una pagina di merda”, e ancora: “sono sicuro che se non è un enorme imbecille a gestirla e spenderci i soldi allora deve essere qualche furbetto che si vuole prendere molti like dicendo le solite cose (...)” (doc. n. 2 allegato all'atto di citazione di primo grado) e ancora: “è una pagina gestita da simpatizzanti (…) e del (...)” Per_1
(doc. n. 4 allegato all'atto di citazione di primo grado), dove il riferimento è inequivocabile a colui il quale si trova in posizione apicale all'interno della pagina
Facebook ossia a , che di fatto ne è il gestore. Sostiene in particolare Parte_1
l'appellante che <Il fatto che vi siano altri soggetti, qualifcati come “Editor” all'interno della pagina Facebook non toglie che l'amministratore della medesima, che di fatto ha creato la pagina, si senta offeso nella propria reputazione dai commenti offensivi lasciati dagli utenti. Il Sig. è il gestore della pagina Parte_1
Facebook “Riprendiamoci Bologna” (dato inconfutabile), e qualsiasi commento o post offensivo della pagina ricade inequivocabilmente sulla propria persona, sebbene vi
pagina 4 di 14 siano altri collaboratori, posizionati subordinatamente all'amministratore, che possano essere stati oggetto di offesa. In questo specifco caso la diffamazione coinvolge direttamente non solo l'ente (persona giuridica o ente di fatto o collettività comunque denominata), ma anche i singoli individui che ne fanno parte (come gli amministratori) e che legittima non solo l'ente in quanto tale ad agire giudizialmente per la tutela della propria reputazione, ma anche la persona fisica (l'amministratore) che ben può agire in giudizio per chiedere il risarcimento personale dei danni subiti.>>. Da ciò conseguiva la sostanziale irrilevanza che nei commenti non fosse mai speso il nome dell'attore o che non vi fossero riferimenti al medesimo direttamente riconducibili, circostanze queste pacifiche tra le parti.
4.1.1 A tal proposito risulta preliminare valutare che la parte appellata ha riproposto l'eccezione, già sviluppata in prime cure e non esaminata dal Tribunale, di aver disconosciuto gli screenshot prodotti dai docc. 1 a 20 a dimostrazione dei fatti di causa, evidenziando che essi non hanno alcun valore probatorio nel giudizio civile, dove vige il principio di tipicità della prova, affermando come non sia possibile in alcun modo stabilire sia la loro autenticità sia il loro effettivo autore, non essendo dato sapere come si sia risaliti all'appellato quale autore dei messaggi raffigurati in essi.
Questa eccezione, correttamente reiterata in osservanza della regola posta dall'art. 346 cpc, la quale di certo non necessità di un vero e proprio appello incidentale come invece vorrebbe l'appellante peraltro inspiegabilmente soltanto nella comparsa di replica, ha ovviamente un potenziale carattere assorbente rispetto all'appello principale, in quanto, ove fondata ed accolta, potrebbe rendere privo d'interesse l'appello medesimo.
La norma di riferimento, come peraltro è pacifico anche tra le parti, è quella posta dall'art. 2712 cc, che fa riferimento anche alla riproduzione informatica.
La Corte osserva l'infondatezza della difesa de qua in quanto nel corso del giudizio di primo grado l'appellante ha prodotto una copia del rinvio a giudizio dell'appellato proprio per gli stessi fatti di diffamazione odierni, come è agevole pagina 5 di 14 evincere dal capo d'imputazione, vicenda giudiziaria conclusasi con un non luogo a procedere per difetto della querela, in quanto ritenuta sporta dal solo difensore. E' più che ragionevole allora, vista ogni mancata contestazione sulla vicenda penale, che l'identificazione dell'autore del reato di diffamazione nella persona dell'odierno appellato da parte della Polizia Giudiziaria, della Procura della Repubblica e del
Giudice penale sia più che sufficiente per ricondurre sia i post sia il loro contenuto sia la loro espressione grafica, all'opera genuina dell'appellato, così come inducee a ritenere sia la particolare fiducia, che può essere posta nell'operato delle Autorità inquirenti e giudicanti penale, sia perché mai si è posto anche solo il dubbio della provenienza dei post nel corso sia delle indagini preliminari sia del procedimento sia del processo penale. A ciò si aggiunge che nel giudizio civile di primo grado l'appellato non ha mai replicato alle difese dell'odierno appellante, incentratesi con la replica della prima memoria ex art. 183/6 co. cpc proprio nei termini appena visti.
Del resto in una situazione non perfettamente sovrapponibile ma comunque consimile e dalla quale può trarsi un utile insegnamento valevole per l'odierna vicenda, la Suprema Corte ha stabilito che < In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, i messaggi "whatsapp" e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale ex art. 234 c.p.p. e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 c.p.p.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione della Sezione disciplinare del CSM, nel senso della piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di "whatsapp" mediante copia dei relativi "screenshot", ritenendo irrilevante, a tal fine, il mancato sequestro del dispositivo in cui le conversazioni erano memorizzate, anche tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi, fornito dalla riproduzione nelle relazioni del Procuratore della Repubblica e del Presidente del tribunale). >> [Cfr. Cass. Sez.
U - , Sentenza n. 11197 del 27/04/2023 (Rv. 667456 - 03)].
pagina 6 di 14 In linea si mostra anche quella giurisprudenza di merito che ha posto in rilievo come < Le conversazioni contenute nelle "chat" di "whatsapp" hanno valore di prova legale in giudizio, ma per la loro utilizzabilità è necessaria l'acquisizione del supporto telematico dove è avvenuta la comunicazione ovvero del relativo telefono cellulare. Al contrario, la copia stampata della conversazione attraverso "screenshot" della stessa costituisce una "riproduzione meccanica" al pari di una fotocopia. In questo caso, essa può essere considerata prova solo se non viene contestata dalla controparte;
al riguardo, tuttavia, la contestazione deve essere accompagnata da specifiche motivazioni che la giustifichino, ad esempio, attinenti la mancanza di data ovvero
l'incongruenza/contraffazione di alcune parti. >> (Cfr. Tribunale Rieti Sent.,
19/10/2023 massima non ufficiale in banca dati specialistica)
In relazione, poi, al disconoscimento dei contenuti, indicato dall'art. 2712 cc per privare la copia di valore probatorio, si osserva che per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte l'onere di disconoscere la conformità della copia fotografica, prodotta in giudizio, all'originale va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto. Non è, quindi, sufficiente, ai fini del disconoscimento, la semplice contestazione dell'efficacia probatoria del documento in rapporto al suo contenuto [ C.
24634/2021 non massimata;
Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 16557 del 20/06/2019 (Rv.
654386 - 01); Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14279 del 25/05/2021 (Rv. 661573 - 01);
Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 40750 del 20/12/2021 (Rv. 663440 - 01); Cass. Sez. 2 - ,
Sentenza n. 27633 del 30/10/2018 (Rv. 651376 - 01); Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n.
29993 del 13/12/2017 (Rv. 646981 - 01); C. 1991/2006; C. 7496/1995]. In particolare si è sostenuto come << Questa Corte ha infatti più volte affermato che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali ad esempio "impugno e contesto"; ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante". L'eccezione di non conformità tra copia ed originale, al contrario, va sollevata in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende
pagina 7 di 14 contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Sez. 3,
Sentenza n. 7775 del 03/04/2014, Rv. 629905 - 01; nello stesso senso, Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017, Rv. 646981 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 27633 del
30/10/2018; Rv. 651376 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 16557 del 20/06/2019, Rv. 654386 -
01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14279 del 25/05/2021, Rv. 661573 - 01)…… [omissis]…..
Sarebbe infatti incoerente con elementari canoni di logica, oltre che col principio costituzionale ed Eurounitario di ragionevole durata del processo, supporre che nel processo fosse consentito sollevare eccezioni senza indicarne con chiarezza inequivoca il fondamento fattuale. Così, ad esempio, della copia d'un documento si potrà sempre negare che differisca dall'originale quanto alla sottoscrizione, oppure al contenuto, od ancora alla data, od anche a tutti questi elementi insieme;
non può per contro ammettersi che la parte controinteressata a quel documento possa limitarsi ad eccepire che "la copia non è conforme", e null'altro. Ciò ribalterebbe sulla controparte prima, e sul giudice poi, l'onere di intuire in cosa consista la difformità e di conseguenza su quali fatti occorra svolgere l'istruttoria: un esito incompatibile con la millenaria regola giuridica per cui in universo iure civili nemo divinare tenetur (tali princìpi generali, oggi pacifici, hanno formato tutti oggetto della fondamentale decisione pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 761 del 23/01/2002, Rv. 551789).
Qualsiasi contestazione in ambito processuale non può dunque essere ambigua o generica, perché lascerebbe irrisolto il dubbio se i fatti contestati in modo ambiguo debbano essere provati o meno. Per queste ragioni la contestazione generica deve ritenersi tamquam non esset: e ciò sia per quanto attiene le modalità di contestazione dei fatti processuali allegati dalla controparte;
sia per quanto attiene le modalità di contestazione della conformità all'originale della copia di un documento. >>. [Cfr. in motivazione pag. 10-11 Cass. Sez. 3 – sentenza n. 40750/21 15.09.2021 – deposito
20.12.2021 e giurisprudenza ivi citata, tra cui ex professo Cass. Sez. 5 - , Sentenza n.
16557 del 20/06/2019 (Rv. 654386 - 01) e la conforme Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14279 del 25/05/2021 (Rv. 661573 - 01) ].
pagina 8 di 14 E' del tutto evidente in parte qua come la contestazione sia stata generica, essendosi l'appellato limitato ad eccepire che non risulta prodotta tutta la sequenza dei post, che si assume, senza provarlo, essere non completa, con una difesa peraltro del tutto incompatibile con quella di non essere l'autore dei messaggi, in quanto, se non ne
è stato l'autore, non può sapere se i post sono completi od incompleti.
4.1.2 Ciò posto è possibile passare ad esaminare nel merito il primo motivo di appello, anticipandone l'infondatezza.
Una premessa appare doverosa, la pagina in questione come anche rappresenta l'evocativo ”Riprendiamoci Bologna”, ha un contenuto precipuamente politico, come affermato in prime cure, e non censurato da nessuno. Infatti, in essa, come è ben spiegato dalla motivazione, si trattano e si affrontano temi della πόλις (leggasi pòlis, termine del greco antico riferito alla città come modello di partecipazione degli abitanti liberi alla vita sociale e politica della città) ossia della grande città, come le piste ciclabili, l'imbrattamento degli edifici etc. ma anche a questioni strettamente politiche legate ai partiti e ai politici del panorama cittadino bolognese o comunque regionale e, quindi, è corretto inquadrare la fattispecie sotto l'egida della critica politica. E' altresì pacifico, oltre che documentato, che “Riprendiamoci Bologna” è anche costituita in associazione con i medesimo soggetti, risultanti amministratori ed editor, quale associati e membri dell'organo deliberante (consiglio direttivo), quindi è fuor di dubbio che si verta in un vero e proprio impegno politico, tanto è vero che essa
è sfociata anche in una lista elettorale per le elezioni comunali con capolista proprio l'odierno appellante (cfr. doc. 2 e 3 primo grado parte appellata – memoria ex art. 183/6 n. 2 cpc). Quindi, è nel contesto dell'agone politico che l'intera vicenda va calata ed inquadrata.
Il Tribunale gravato è partito da un condivisibile e non contestato, aspetto di fatto ossia che l'appellante sia l'amministratore della pagina facebook e che oltre allo stesso i contenuti della pagina possono essere implementati dagli Editor, ossia soggetti collaboratori del primo. Dal documento/screenshot n. 1 si ricava nell'appellante la pagina 9 di 14 qualità di amministratore, mentre editor sono e In CP_3 CP_4
riferimento a questo aspetto e, quindi, all'individuazione del soggetto preso di mira dalle invettive dell'appellato, che non deve necessariamente essere nominato ma deve essere identificabile con certezza per i riferimenti contenuti nel messaggio, il Tribunale ha posto in evidenza che non fosse sufficientemente raggiunta la prova della determinabilità, appunto in , della persona destinataria dei post e, Parte_1
quindi, offesa, affermando che: <Nel caso di specie non appare a questo giudicante che sussistano elementi tali da far ritenere, neppure con alta probabilità, che le offese da un lato siano dirette nei confronti dell'odierno attore e che dall'altro lato che il lettore abbia suffcienti informazioni da cui dedurlo”.>> e che <Parte attrice ritiene che ciò può ricavarsi dal fatto che l'attore è l'amministratore della pagina
Riprendiamoci Bologna ma a tale affermazione può facilmente replicarsi che: 1) il nominativo dell'amministratore non è visibile nella pagina dovendo aprirsi piuttosto le
“impostazioni”, cosa che normalmente non interessa al lettore ed in alcuni casi ne è completamente ignorante;
2) aprendo la pagina impostazioni emerge oltre alla figura dell'odierno attore anche quella degli Editor che allo stesso modo dell'attore possono pubblicare a nome della pagina. Non è pertanto vero che dai commenti del convenuto da un lato possa ritenersi che destinatario delle offese sia l'odierno attore piuttosto che un editor o, come in alcuni casi sembra dal plurale o impersonale utilizzato, la pagina stessa “Riprendiamoci Bologna”. Deve pertanto ritenersi che non vi siano sufficienti elementi per ritenere individuabile il destinatario dei commenti incriminati con la conseguenza che viene meno la stessa asserita diffamazione>>.
Orbene, ritiene la Corte che una siffatta valutazione sia, non solo, non efficacemente contrastata dall'appello, ma anche, corretta, in quanto è evidente dal linguaggio adoperato che oggetto delle invettive sia proprio ed esclusivamente la pagina facebook, quale vettore di informazioni e temi di dibattito ritenuti disinformanti o prezzolati ovvero allineati ad un certo pensiero politico/partitico. Ne consegue che l'offesa è diretta nel complesso ed indistintamente a coloro che implementano la pagina e tra essi,
pagina 10 di 14 come visto, non vi è il solo appellante. Viceversa, quando il tono del linguaggio muta e si utilizza la seconda persona singolare è evidente che l'invettiva riguarda il privato commentatore ossia uno dei partecipanti al dibattito sempre infuocato e sempre sopra le righe della correttezza lessicale (ad es. doc. 8). Ne consegue che operare una equazione offeso=amministratore è operazione fatta dall'appellante, che significativamente “si sente offeso nella propria reputazione”, laddove questo sentire è aspetto interno e proprio del sentire individuale ma è ben lontano da una oggettività, necessaria perché si possa ritenere l'offesa mossa direttamente all'amministratore della pagina, cosa oggi unicamente rilevante. Viceversa è evidente che tutti i post di cui ai documenti/screenshot prodotti a prova coinvolgono solo l'ente e non anche direttamente e personalmente i singoli individui che lo compongono. Del resto anche l'utilizzo nel linguaggio adoperato nei post della seconda persona plurale rende logico, ove non manifestamente esplicitato con il richiamo nominativo alla pagina, il volersi rivolgere indistintamente all'ente e non ai singoli. Ne consegue che sarà il primo ad essere legittimato a dolersi dell'invettiva offensiva. In estrema sintesi può condividersi la valutazione di prime cure secondo la quale dagli stessi contestati screenshot prodotti dalla parte attorea, non emerge nulla che faccia riferimento all'appellante, alla sua professione, alla sua famiglia o al suo lavoro, al suo ruolo sociale o politico.
Del resto è condivisibile il principio più volte espresse dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale anche una entità giuridica o di fatto, una fondazione, un'associazione – come nella fattispecie in esame (Cfr. doc. 22 fascicolo appellante) – può rivestire la qualifica di persona offesa dal reato di diffamazione, ben essendo concettualmente configurabile un onore o un decoro, collettivo, quale bene morale di tutti gli associati, considerati come unitaria entità capace di percepire l'offesa; però è altrettanto condivisibile come sia del pari incontrovertibile che la legittimazione all'azione competa anche ai singoli componenti ma soltanto quando le offese si riverberino direttamente su di essi, colpendo il loro personale onore. Infatti, si è sancito che <
3.1 Riguardo al secondo profilo deve osservarsi che - al contrario di quanto
pagina 11 di 14 dedotto - il Giudice del merito ha ben applicato l'insegnamento di questa Corte secondo il quale, essendo il reato di diffamazione costituito dall'offesa alla reputazione di una persona determinata, esso, pur astrattamente concepibile nei confronti di un numero ristretto di persone, non è configurabile quando siano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di uno o più soggetti appartenenti ad una categoria, anche limitata, se le persone cui le frasi si riferiscono non sono chiaramente individuabili.
Così, Sez. 5, Sentenza n. 24065 del 23/02/2016 Cc (dep. 09/06/2016) Rv. 266861. (Sez.
5, n. 51096 del 19/09/2014, Monacò, Rv. 261422).
3.2 Devono, in proposito, confermarsi i principi più volte espressi dalla giurisprudenza di questa Corte e ribaditi nella predetta pronunzia, secondo i quali non solo una persona fisica ma anche una entità giuridica o di fatto, una fondazione, un'associazione - come nella fattispecie in esame - può rivestire la qualifica di persona offesa dal reato di diffamazione, essendo concettualmente concepibile un onore o un decoro collettivo, quale bene morale di tutti gli associati o suoi membri, considerati come unitaria entità capace di percepire l'offesa. (Sez. 5, n. 12744 del 07/10/1998,
Faraon ed altro, Rv. 213415). Tuttavia, è incontroverso che la legittimazione competa anche ai singoli componenti, solo se le offese si riverberino direttamente su di essi, colpendo la loro personale dignità (Sez. 5, n. 2886 del 24/01/1992, Bozzoli, Rv.
189901).>> (Cass. pen., Sez. 5,, sentenza n. 16612 del 4 aprile 2017).
4.1.3 Da quanto detto consegue il rigetto del primo motivo di appello
4.2 Con il secondo motivo, rubricato “b) Sulla ritenuta insussistenza della prova del danno subito dall'odierno appellante.” si censura che il Tribunale ha statuito come occorra dar prova rigorosa del danno, potendo venire in soccorso il notorio e la presunzione semplice.
4.3 Con il terzo motivo, rubricato “c) Sul mancato blocco dell'utente da parte del Sig. .” si censura il Tribunale laddove ha escluso ogni danno Parte_1
risarcibile in virtù dell'art. 1227 cc, in quanto l'appellante aveva la possibilità concreta pagina 12 di 14 di eliminare i post e di bloccarne l'autore, così impedendogli di perpetrare la sua condotta, e ciò nonostante vi ha provveduto solo alcuni mesi dopo, circa tre.
4.4 Il decisum relativo al rigetto del primo motivo di appello rende ultroneo l'esame dei restanti motivi.
5. Parte appellata nelle sole rassegnate conclusioni ha richiesto l'addebito all'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, senza alcuna argomentazione contenuta nella parte motiva della comparsa, la quale invece contiene un indice letterale univoco, secondo il quale <Prima di qualsivoglia considerazione, precisando che non si propone appello incidentale…>> (cfr. comparsa di costituzione in appello pag. 2).
La Corte pur in presenza del suddetto atteggiamento solo apparentemente ondivago e palesemente in contrasto con le sole rassegnate conclusioni, non può che prendere atto di una volontà espressa ed univocamente formulata di non voler proporre alcun appello incidentale, che deve prevalere su ogni diversa considerazione.
Conseguentemente nessuna revisione può farsi delle spese come decise dal Tribunale gravato.
6. S'impone, quindi, il totale rigetto dell'impugnazione principale e la conferma della sentenza appellata nonché la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo e che vanno addebitate secondo soccombenza.
7. Ricorre per l'appellante la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1- quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n.
228, secondo il quale <Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.>>
pagina 13 di 14
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo della causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello principale e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 7.000,00 per
[...]
compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02
e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante
[...]
di una somma pari all'importo del contributo unificato. Parte_1
Così deciso in Bologna il 18.06.2024
Il Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
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CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2^ SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 69/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARANI SIMONE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA CASSINO 6 40139 BOLOGNA presso il difensore avv. MARANI SIMONE
APPELLANTE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MELZI FELICE, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI N. 3/2 40124 BOLOGNA presso il difensore avv.
MELZI FELICE
APPELLATO
pagina 1 di 14 AD OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA REATO – DIFFAMAZIONE A
MEZZO – PAGAMENTO SOMME IN GRADO DI CP_2
APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 12.09.2023:
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente in vista dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc e pertanto:
APPELLANTE: <<Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2041/2021, del Tribunale di Bologna, Terza Sezione Civile, Giudice Dott.
Daniele Martino, nell'ambito del giudizio r.g.n. 18909/2019, depositata in cancelleria in data
11/06/2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“Nel merito: a) Accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. in relazione alla illegittima CP_1 lesione della reputazione personale del Sig. a mezzo dei post pubblicati sulla Parte_1 pagina Facebook “Riprendiamoci Bologna”, come da narrativa;
b) Per l'effetto, condannare il medesimo al risarcimento dei danni alla reputazione/immagine personale del Sig. per i fatti per cui è causa, nella misura di euro 30.000,00, o, in Parte_1 quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
c) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”. Chiede che la causa venga assegnata in decisione con termini di legge per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica”.>>.
APPELLATO: <<voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi esposti in narrativa:
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: respingere l'appello nonché le domande ed eccezioni tutte proposte dall'appellante, siccome infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare la Sentenza del Tribunale di Bologna n. 2141/2021, emessa in esito del giudizio RG n.
18909/2019;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio. Si dichiara fin da ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove contenute nelle conclusioni rassegnate dalla parte appellante>>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
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1. Con atto di citazione, notificato in data 05.01.2020, Parte_1
chiedeva la riforma della sentenza in atti, sul rilievo che essa era erroneamente motivata, affidandosi a tre motivi di appello, contenente più disarticolate ragioni.
1.1 Si costituiva l'appellato, chiedendo a vario titolo il rigetto del gravame. In particolare riproponeva l'eccezione di disconoscimento degli CP_1
screenshot contenenti le pretese frasi offensive con riferimento sia all'identificazione dell'offensore sia con riferimento al loro contenuto.
1.2 La causa, senza alcuna attività istruttoria, neppure sollecitata, era posta definitivamente in decisione sulle rassegnate conclusioni e con la concessione dei termini ex art. 190 cpc nella estensione massima.
2. L'appello principale è infondato e va, dunque, respinto.
Va premesso che con sentenza n. 2041/2021, depositata e pubblicata il
11/06/21, non notificata, il Tribunale di Bologna, per quanto di residuo odierno interesse, definitivamente decidendo, ha respinto la domanda di risarcimento del danno per diffamazione, proposta dall'odierno appellante, compensando per l'intero le spese.
3. La sentenza va confermata per le ragioni che si andranno ad illustrare.
3.1 Va premesso che la decisione gravata respinge, pur ritenendo la portata diffamatoria dei messaggi postati, specialmente ma non solo, nei giorni 8-9.12.2014 e rappresentati dai documenti attorei da n. 13 a n. 17, consistenti nella riproduzione fotografica a mezzo screenshot, ossia una foto del proprio device (ad es, telefono, computer, etc.), la domanda proposta da , il quale ha convenuto Parte_1
in giudizio assumendo il contenuto offensivo di alcuni post CP_1
pubblicati dal medesimo nella pagina Facebook, gestita dalla ed intitolata alla, associazione “Riprendiamoci Bologna”, della quale egli era l'amministratore. Dei post pubblicati riproduceva la copia fotografica ossia la copia ottenuta attraverso il cd screenshot dell'immagine a video. Il rigetto è motivato con la impossibilità
d'identificare nell'attore l'oggetto delle invettive politiche, cornice perimetrale entro la pagina 3 di 14 quale dovevano contenersi tutti i fatti odierni. Inoltre, sentenziava il Tribunale, non era stata fornita la prova del danno subito, che non poteva di certo ritenersi in re ipsa, come da consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, che diligentemente citava.
Infine, il Tribunale sosteneva anche che l'attore si era in maniera del tutto volontaria attivato tardivamente per bloccare i post offensivi nonchè l'autore di essi, comportamento questo rilevante ai fini dell'art. 1227 cc e che elideva ogni risarcimento.
4. L'appellante affida le proprie censure a tre motivi.
4.1 Con il primo, rubricato come “a) Sulla individuabilità del Sig.
[...]
quale soggetto destinatario delle offese.”, l'appellante lamenta la non Parte_1
corretta affermazione di mancato assolvimento del proprio, riconosciuto, onere probatorio in relazione all'individuazione del destinatario delle contumelie, che certamente si doveva ricondurre alla propria persona, quale soggetto apicale nella gestione della pagina, essendone appunto amministratore, in quanto le offese erano dirette alla “pagina”, come poteva evincersi dal tenore delle frasi “Riprendiamoci
Bologna è una pagina di merda”, e ancora: “sono sicuro che se non è un enorme imbecille a gestirla e spenderci i soldi allora deve essere qualche furbetto che si vuole prendere molti like dicendo le solite cose (...)” (doc. n. 2 allegato all'atto di citazione di primo grado) e ancora: “è una pagina gestita da simpatizzanti (…) e del (...)” Per_1
(doc. n. 4 allegato all'atto di citazione di primo grado), dove il riferimento è inequivocabile a colui il quale si trova in posizione apicale all'interno della pagina
Facebook ossia a , che di fatto ne è il gestore. Sostiene in particolare Parte_1
l'appellante che <Il fatto che vi siano altri soggetti, qualifcati come “Editor” all'interno della pagina Facebook non toglie che l'amministratore della medesima, che di fatto ha creato la pagina, si senta offeso nella propria reputazione dai commenti offensivi lasciati dagli utenti. Il Sig. è il gestore della pagina Parte_1
Facebook “Riprendiamoci Bologna” (dato inconfutabile), e qualsiasi commento o post offensivo della pagina ricade inequivocabilmente sulla propria persona, sebbene vi
pagina 4 di 14 siano altri collaboratori, posizionati subordinatamente all'amministratore, che possano essere stati oggetto di offesa. In questo specifco caso la diffamazione coinvolge direttamente non solo l'ente (persona giuridica o ente di fatto o collettività comunque denominata), ma anche i singoli individui che ne fanno parte (come gli amministratori) e che legittima non solo l'ente in quanto tale ad agire giudizialmente per la tutela della propria reputazione, ma anche la persona fisica (l'amministratore) che ben può agire in giudizio per chiedere il risarcimento personale dei danni subiti.>>. Da ciò conseguiva la sostanziale irrilevanza che nei commenti non fosse mai speso il nome dell'attore o che non vi fossero riferimenti al medesimo direttamente riconducibili, circostanze queste pacifiche tra le parti.
4.1.1 A tal proposito risulta preliminare valutare che la parte appellata ha riproposto l'eccezione, già sviluppata in prime cure e non esaminata dal Tribunale, di aver disconosciuto gli screenshot prodotti dai docc. 1 a 20 a dimostrazione dei fatti di causa, evidenziando che essi non hanno alcun valore probatorio nel giudizio civile, dove vige il principio di tipicità della prova, affermando come non sia possibile in alcun modo stabilire sia la loro autenticità sia il loro effettivo autore, non essendo dato sapere come si sia risaliti all'appellato quale autore dei messaggi raffigurati in essi.
Questa eccezione, correttamente reiterata in osservanza della regola posta dall'art. 346 cpc, la quale di certo non necessità di un vero e proprio appello incidentale come invece vorrebbe l'appellante peraltro inspiegabilmente soltanto nella comparsa di replica, ha ovviamente un potenziale carattere assorbente rispetto all'appello principale, in quanto, ove fondata ed accolta, potrebbe rendere privo d'interesse l'appello medesimo.
La norma di riferimento, come peraltro è pacifico anche tra le parti, è quella posta dall'art. 2712 cc, che fa riferimento anche alla riproduzione informatica.
La Corte osserva l'infondatezza della difesa de qua in quanto nel corso del giudizio di primo grado l'appellante ha prodotto una copia del rinvio a giudizio dell'appellato proprio per gli stessi fatti di diffamazione odierni, come è agevole pagina 5 di 14 evincere dal capo d'imputazione, vicenda giudiziaria conclusasi con un non luogo a procedere per difetto della querela, in quanto ritenuta sporta dal solo difensore. E' più che ragionevole allora, vista ogni mancata contestazione sulla vicenda penale, che l'identificazione dell'autore del reato di diffamazione nella persona dell'odierno appellato da parte della Polizia Giudiziaria, della Procura della Repubblica e del
Giudice penale sia più che sufficiente per ricondurre sia i post sia il loro contenuto sia la loro espressione grafica, all'opera genuina dell'appellato, così come inducee a ritenere sia la particolare fiducia, che può essere posta nell'operato delle Autorità inquirenti e giudicanti penale, sia perché mai si è posto anche solo il dubbio della provenienza dei post nel corso sia delle indagini preliminari sia del procedimento sia del processo penale. A ciò si aggiunge che nel giudizio civile di primo grado l'appellato non ha mai replicato alle difese dell'odierno appellante, incentratesi con la replica della prima memoria ex art. 183/6 co. cpc proprio nei termini appena visti.
Del resto in una situazione non perfettamente sovrapponibile ma comunque consimile e dalla quale può trarsi un utile insegnamento valevole per l'odierna vicenda, la Suprema Corte ha stabilito che < In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, i messaggi "whatsapp" e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale ex art. 234 c.p.p. e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 c.p.p.. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione della Sezione disciplinare del CSM, nel senso della piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una "chat" di "whatsapp" mediante copia dei relativi "screenshot", ritenendo irrilevante, a tal fine, il mancato sequestro del dispositivo in cui le conversazioni erano memorizzate, anche tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi, fornito dalla riproduzione nelle relazioni del Procuratore della Repubblica e del Presidente del tribunale). >> [Cfr. Cass. Sez.
U - , Sentenza n. 11197 del 27/04/2023 (Rv. 667456 - 03)].
pagina 6 di 14 In linea si mostra anche quella giurisprudenza di merito che ha posto in rilievo come < Le conversazioni contenute nelle "chat" di "whatsapp" hanno valore di prova legale in giudizio, ma per la loro utilizzabilità è necessaria l'acquisizione del supporto telematico dove è avvenuta la comunicazione ovvero del relativo telefono cellulare. Al contrario, la copia stampata della conversazione attraverso "screenshot" della stessa costituisce una "riproduzione meccanica" al pari di una fotocopia. In questo caso, essa può essere considerata prova solo se non viene contestata dalla controparte;
al riguardo, tuttavia, la contestazione deve essere accompagnata da specifiche motivazioni che la giustifichino, ad esempio, attinenti la mancanza di data ovvero
l'incongruenza/contraffazione di alcune parti. >> (Cfr. Tribunale Rieti Sent.,
19/10/2023 massima non ufficiale in banca dati specialistica)
In relazione, poi, al disconoscimento dei contenuti, indicato dall'art. 2712 cc per privare la copia di valore probatorio, si osserva che per giurisprudenza pacifica della Suprema Corte l'onere di disconoscere la conformità della copia fotografica, prodotta in giudizio, all'originale va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto. Non è, quindi, sufficiente, ai fini del disconoscimento, la semplice contestazione dell'efficacia probatoria del documento in rapporto al suo contenuto [ C.
24634/2021 non massimata;
Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 16557 del 20/06/2019 (Rv.
654386 - 01); Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14279 del 25/05/2021 (Rv. 661573 - 01);
Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 40750 del 20/12/2021 (Rv. 663440 - 01); Cass. Sez. 2 - ,
Sentenza n. 27633 del 30/10/2018 (Rv. 651376 - 01); Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n.
29993 del 13/12/2017 (Rv. 646981 - 01); C. 1991/2006; C. 7496/1995]. In particolare si è sostenuto come << Questa Corte ha infatti più volte affermato che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali ad esempio "impugno e contesto"; ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante". L'eccezione di non conformità tra copia ed originale, al contrario, va sollevata in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende
pagina 7 di 14 contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Sez. 3,
Sentenza n. 7775 del 03/04/2014, Rv. 629905 - 01; nello stesso senso, Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017, Rv. 646981 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 27633 del
30/10/2018; Rv. 651376 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 16557 del 20/06/2019, Rv. 654386 -
01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14279 del 25/05/2021, Rv. 661573 - 01)…… [omissis]…..
Sarebbe infatti incoerente con elementari canoni di logica, oltre che col principio costituzionale ed Eurounitario di ragionevole durata del processo, supporre che nel processo fosse consentito sollevare eccezioni senza indicarne con chiarezza inequivoca il fondamento fattuale. Così, ad esempio, della copia d'un documento si potrà sempre negare che differisca dall'originale quanto alla sottoscrizione, oppure al contenuto, od ancora alla data, od anche a tutti questi elementi insieme;
non può per contro ammettersi che la parte controinteressata a quel documento possa limitarsi ad eccepire che "la copia non è conforme", e null'altro. Ciò ribalterebbe sulla controparte prima, e sul giudice poi, l'onere di intuire in cosa consista la difformità e di conseguenza su quali fatti occorra svolgere l'istruttoria: un esito incompatibile con la millenaria regola giuridica per cui in universo iure civili nemo divinare tenetur (tali princìpi generali, oggi pacifici, hanno formato tutti oggetto della fondamentale decisione pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 761 del 23/01/2002, Rv. 551789).
Qualsiasi contestazione in ambito processuale non può dunque essere ambigua o generica, perché lascerebbe irrisolto il dubbio se i fatti contestati in modo ambiguo debbano essere provati o meno. Per queste ragioni la contestazione generica deve ritenersi tamquam non esset: e ciò sia per quanto attiene le modalità di contestazione dei fatti processuali allegati dalla controparte;
sia per quanto attiene le modalità di contestazione della conformità all'originale della copia di un documento. >>. [Cfr. in motivazione pag. 10-11 Cass. Sez. 3 – sentenza n. 40750/21 15.09.2021 – deposito
20.12.2021 e giurisprudenza ivi citata, tra cui ex professo Cass. Sez. 5 - , Sentenza n.
16557 del 20/06/2019 (Rv. 654386 - 01) e la conforme Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14279 del 25/05/2021 (Rv. 661573 - 01) ].
pagina 8 di 14 E' del tutto evidente in parte qua come la contestazione sia stata generica, essendosi l'appellato limitato ad eccepire che non risulta prodotta tutta la sequenza dei post, che si assume, senza provarlo, essere non completa, con una difesa peraltro del tutto incompatibile con quella di non essere l'autore dei messaggi, in quanto, se non ne
è stato l'autore, non può sapere se i post sono completi od incompleti.
4.1.2 Ciò posto è possibile passare ad esaminare nel merito il primo motivo di appello, anticipandone l'infondatezza.
Una premessa appare doverosa, la pagina in questione come anche rappresenta l'evocativo ”Riprendiamoci Bologna”, ha un contenuto precipuamente politico, come affermato in prime cure, e non censurato da nessuno. Infatti, in essa, come è ben spiegato dalla motivazione, si trattano e si affrontano temi della πόλις (leggasi pòlis, termine del greco antico riferito alla città come modello di partecipazione degli abitanti liberi alla vita sociale e politica della città) ossia della grande città, come le piste ciclabili, l'imbrattamento degli edifici etc. ma anche a questioni strettamente politiche legate ai partiti e ai politici del panorama cittadino bolognese o comunque regionale e, quindi, è corretto inquadrare la fattispecie sotto l'egida della critica politica. E' altresì pacifico, oltre che documentato, che “Riprendiamoci Bologna” è anche costituita in associazione con i medesimo soggetti, risultanti amministratori ed editor, quale associati e membri dell'organo deliberante (consiglio direttivo), quindi è fuor di dubbio che si verta in un vero e proprio impegno politico, tanto è vero che essa
è sfociata anche in una lista elettorale per le elezioni comunali con capolista proprio l'odierno appellante (cfr. doc. 2 e 3 primo grado parte appellata – memoria ex art. 183/6 n. 2 cpc). Quindi, è nel contesto dell'agone politico che l'intera vicenda va calata ed inquadrata.
Il Tribunale gravato è partito da un condivisibile e non contestato, aspetto di fatto ossia che l'appellante sia l'amministratore della pagina facebook e che oltre allo stesso i contenuti della pagina possono essere implementati dagli Editor, ossia soggetti collaboratori del primo. Dal documento/screenshot n. 1 si ricava nell'appellante la pagina 9 di 14 qualità di amministratore, mentre editor sono e In CP_3 CP_4
riferimento a questo aspetto e, quindi, all'individuazione del soggetto preso di mira dalle invettive dell'appellato, che non deve necessariamente essere nominato ma deve essere identificabile con certezza per i riferimenti contenuti nel messaggio, il Tribunale ha posto in evidenza che non fosse sufficientemente raggiunta la prova della determinabilità, appunto in , della persona destinataria dei post e, Parte_1
quindi, offesa, affermando che: <Nel caso di specie non appare a questo giudicante che sussistano elementi tali da far ritenere, neppure con alta probabilità, che le offese da un lato siano dirette nei confronti dell'odierno attore e che dall'altro lato che il lettore abbia suffcienti informazioni da cui dedurlo”.>> e che <Parte attrice ritiene che ciò può ricavarsi dal fatto che l'attore è l'amministratore della pagina
Riprendiamoci Bologna ma a tale affermazione può facilmente replicarsi che: 1) il nominativo dell'amministratore non è visibile nella pagina dovendo aprirsi piuttosto le
“impostazioni”, cosa che normalmente non interessa al lettore ed in alcuni casi ne è completamente ignorante;
2) aprendo la pagina impostazioni emerge oltre alla figura dell'odierno attore anche quella degli Editor che allo stesso modo dell'attore possono pubblicare a nome della pagina. Non è pertanto vero che dai commenti del convenuto da un lato possa ritenersi che destinatario delle offese sia l'odierno attore piuttosto che un editor o, come in alcuni casi sembra dal plurale o impersonale utilizzato, la pagina stessa “Riprendiamoci Bologna”. Deve pertanto ritenersi che non vi siano sufficienti elementi per ritenere individuabile il destinatario dei commenti incriminati con la conseguenza che viene meno la stessa asserita diffamazione>>.
Orbene, ritiene la Corte che una siffatta valutazione sia, non solo, non efficacemente contrastata dall'appello, ma anche, corretta, in quanto è evidente dal linguaggio adoperato che oggetto delle invettive sia proprio ed esclusivamente la pagina facebook, quale vettore di informazioni e temi di dibattito ritenuti disinformanti o prezzolati ovvero allineati ad un certo pensiero politico/partitico. Ne consegue che l'offesa è diretta nel complesso ed indistintamente a coloro che implementano la pagina e tra essi,
pagina 10 di 14 come visto, non vi è il solo appellante. Viceversa, quando il tono del linguaggio muta e si utilizza la seconda persona singolare è evidente che l'invettiva riguarda il privato commentatore ossia uno dei partecipanti al dibattito sempre infuocato e sempre sopra le righe della correttezza lessicale (ad es. doc. 8). Ne consegue che operare una equazione offeso=amministratore è operazione fatta dall'appellante, che significativamente “si sente offeso nella propria reputazione”, laddove questo sentire è aspetto interno e proprio del sentire individuale ma è ben lontano da una oggettività, necessaria perché si possa ritenere l'offesa mossa direttamente all'amministratore della pagina, cosa oggi unicamente rilevante. Viceversa è evidente che tutti i post di cui ai documenti/screenshot prodotti a prova coinvolgono solo l'ente e non anche direttamente e personalmente i singoli individui che lo compongono. Del resto anche l'utilizzo nel linguaggio adoperato nei post della seconda persona plurale rende logico, ove non manifestamente esplicitato con il richiamo nominativo alla pagina, il volersi rivolgere indistintamente all'ente e non ai singoli. Ne consegue che sarà il primo ad essere legittimato a dolersi dell'invettiva offensiva. In estrema sintesi può condividersi la valutazione di prime cure secondo la quale dagli stessi contestati screenshot prodotti dalla parte attorea, non emerge nulla che faccia riferimento all'appellante, alla sua professione, alla sua famiglia o al suo lavoro, al suo ruolo sociale o politico.
Del resto è condivisibile il principio più volte espresse dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale anche una entità giuridica o di fatto, una fondazione, un'associazione – come nella fattispecie in esame (Cfr. doc. 22 fascicolo appellante) – può rivestire la qualifica di persona offesa dal reato di diffamazione, ben essendo concettualmente configurabile un onore o un decoro, collettivo, quale bene morale di tutti gli associati, considerati come unitaria entità capace di percepire l'offesa; però è altrettanto condivisibile come sia del pari incontrovertibile che la legittimazione all'azione competa anche ai singoli componenti ma soltanto quando le offese si riverberino direttamente su di essi, colpendo il loro personale onore. Infatti, si è sancito che <
3.1 Riguardo al secondo profilo deve osservarsi che - al contrario di quanto
pagina 11 di 14 dedotto - il Giudice del merito ha ben applicato l'insegnamento di questa Corte secondo il quale, essendo il reato di diffamazione costituito dall'offesa alla reputazione di una persona determinata, esso, pur astrattamente concepibile nei confronti di un numero ristretto di persone, non è configurabile quando siano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di uno o più soggetti appartenenti ad una categoria, anche limitata, se le persone cui le frasi si riferiscono non sono chiaramente individuabili.
Così, Sez. 5, Sentenza n. 24065 del 23/02/2016 Cc (dep. 09/06/2016) Rv. 266861. (Sez.
5, n. 51096 del 19/09/2014, Monacò, Rv. 261422).
3.2 Devono, in proposito, confermarsi i principi più volte espressi dalla giurisprudenza di questa Corte e ribaditi nella predetta pronunzia, secondo i quali non solo una persona fisica ma anche una entità giuridica o di fatto, una fondazione, un'associazione - come nella fattispecie in esame - può rivestire la qualifica di persona offesa dal reato di diffamazione, essendo concettualmente concepibile un onore o un decoro collettivo, quale bene morale di tutti gli associati o suoi membri, considerati come unitaria entità capace di percepire l'offesa. (Sez. 5, n. 12744 del 07/10/1998,
Faraon ed altro, Rv. 213415). Tuttavia, è incontroverso che la legittimazione competa anche ai singoli componenti, solo se le offese si riverberino direttamente su di essi, colpendo la loro personale dignità (Sez. 5, n. 2886 del 24/01/1992, Bozzoli, Rv.
189901).>> (Cass. pen., Sez. 5,, sentenza n. 16612 del 4 aprile 2017).
4.1.3 Da quanto detto consegue il rigetto del primo motivo di appello
4.2 Con il secondo motivo, rubricato “b) Sulla ritenuta insussistenza della prova del danno subito dall'odierno appellante.” si censura che il Tribunale ha statuito come occorra dar prova rigorosa del danno, potendo venire in soccorso il notorio e la presunzione semplice.
4.3 Con il terzo motivo, rubricato “c) Sul mancato blocco dell'utente da parte del Sig. .” si censura il Tribunale laddove ha escluso ogni danno Parte_1
risarcibile in virtù dell'art. 1227 cc, in quanto l'appellante aveva la possibilità concreta pagina 12 di 14 di eliminare i post e di bloccarne l'autore, così impedendogli di perpetrare la sua condotta, e ciò nonostante vi ha provveduto solo alcuni mesi dopo, circa tre.
4.4 Il decisum relativo al rigetto del primo motivo di appello rende ultroneo l'esame dei restanti motivi.
5. Parte appellata nelle sole rassegnate conclusioni ha richiesto l'addebito all'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, senza alcuna argomentazione contenuta nella parte motiva della comparsa, la quale invece contiene un indice letterale univoco, secondo il quale <Prima di qualsivoglia considerazione, precisando che non si propone appello incidentale…>> (cfr. comparsa di costituzione in appello pag. 2).
La Corte pur in presenza del suddetto atteggiamento solo apparentemente ondivago e palesemente in contrasto con le sole rassegnate conclusioni, non può che prendere atto di una volontà espressa ed univocamente formulata di non voler proporre alcun appello incidentale, che deve prevalere su ogni diversa considerazione.
Conseguentemente nessuna revisione può farsi delle spese come decise dal Tribunale gravato.
6. S'impone, quindi, il totale rigetto dell'impugnazione principale e la conferma della sentenza appellata nonché la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo e che vanno addebitate secondo soccombenza.
7. Ricorre per l'appellante la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1- quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n.
228, secondo il quale <Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.>>
pagina 13 di 14
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo della causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello principale e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 7.000,00 per
[...]
compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02
e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante
[...]
di una somma pari all'importo del contributo unificato. Parte_1
Così deciso in Bologna il 18.06.2024
Il Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
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