Articolo 182 del Codice della navigazione
Articolo 179Articolo 181
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21 aprile 1942
Art. 182.
(Denunzia di avvenimenti straordinari).

Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari relativi alla nave, alle persone che erano a bordo, o al carico, il comandante della nave all'arrivo in porto deve farne denunzia al comandante del porto o all'autorita' consolare, allegando un estratto del giornale nautico con le relative annotazioni.

Se la nave non e' provvista di giornale o se sul giornale non e' stata fatta annotazione, l'autorita' marittima o consolare riceve la dichiarazione giurata del comandante e ne redige processo verbale.

Le autorita' predette procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunziati e sulle loro cause, trasmettendo senza indugio gli atti relativi alla autorita' giudiziaria competente, a norma degli articoli 315, 584, a eseguire la verifica della relazione di eventi straordinari.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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