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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/03/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
n. 2191/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Leonardo Papaleo ha pronunciato, quale giudice d'appello, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2191 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, ed avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 557/2023 del Giudice di Pace di Benevento, pubblicata in data 18 aprile 2023, vertente
TRA
p.i. , in Parte_1 P.IVA_1
p.d.l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Fabrizio Crisci, presso il cui studio elettivamente domicilia in Benevento, alla piazza Dogana n. 2
APPELLANTE
E
, c.f. , rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._1
procura in atti, dagli avv.ti Luca Della Peruta e Roberto Rosa, presso il cui studio elettivamente domicilia in Benevento, alla c.da Piano a Cappelle n. 120
APPELLATA conclusioni: come da note scritte depositate in vista dell'udienza figurata del 21.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
interponeva appello avverso la sentenza n. 557/2023, con cui il Giudice di Pace di
[...]
Benevento accoglieva parzialmente, nella misura di € 373,46, la domanda risarcitoria promossa da in virtù del sinistro verificatosi in data 1.2.2022, alle ore 7:00 Controparte_1
circa, lungo la S.p. 58 del comune di Pago Veiano (Bn), allorquando il conducente dell'autovettura tg. EF079KP, di proprietà della , in prossimità di un cantiere di lavori CP_1
- Pagina 1 - pubblici affidati all composta dalla ditta e dalla ditta CP_2 Controparte_3 [...]
collideva contro alcuni paletti di ferro non Controparte_4
segnalati, che sporgevano sulla sede stradale, causando danni alla vettura.
A sostegno del gravame promosso, l'appellante deduceva, in particolare, l'erroneità della sentenza: per improcedibilità della domanda, stante il mancato esperimento della mediazione;
nella parte in cui non aveva ritenuto il difetto di legittimazione passiva della Parte_1
e la concorrente responsabilità del e della per non Controparte_5 Controparte_3 aver rilevato l'incapacità a testimoniare del conducente del mezzo ex art. 246 c.p.c.; per non aver ritenuto che l'evento dannoso fosse da ascrivere alla mancata cautela della stessa danneggiata avente efficacia causale esclusiva dell'evento stesso.
Per tali motivi chiedeva, in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare la domanda attorea così come proposta in primo grado con condanna alle spese del doppio grado di giudizio e con attribuzione in favore dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio la quale proponeva appello incidentale, Controparte_1
deducendo che non poteva ritenersi un concorso di colpa del danneggiato nella misura del
70%; eccepiva, altresì, l'infondatezza dell'appello.
Per tali motivi chiedeva: di accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, di accertare la piena ed integrale responsabilità della Parte_1
condannandola al pagamento dei danni, quantificati in complessivi € 1.244,85, oltre interessi legali;
in via subordinata, di diminuire la graduazione di colpa e, in ogni caso, di rigettare l'appello, con vittoria di spese da distrarsi in favore degli avvocati dichiaratosi anticipatari.
All'udienza del 16.11.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la decisione.
Il Tribunale osserva.
In via preliminare, va dichiarata la tempestività tanto dell'appello principale quanto di quello incidentale c.d. tardivo (art. 334 c.p.c.), nonché la loro ammissibilità in ordine ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., contenendo gli atti una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (cfr. S.U. n.
27119/2017).
Il primo motivo di appello è infondato, in quanto la materia oggetto del contendere
(responsabilità ex art. 2051 c.c.) non rientra tra quelle per le quali è previsto il tentativo di mediazione obbligatorio ex art. 5, co. 1, d.lg. n. 28/2010, il cui mancato esperimento avrebbe, comunque, dovuto essere eccepito, a pena di decadenza, dalla convenuta o rilevato d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza (art. 5, co. 2).
- Pagina 2 - Parimenti infondato è il secondo motivo concernente il difetto di legittimazione (recte:
[... titolarità) della convenuta, perché da radicare in capo alla stazione appaltante ( CP_5
) o alla capogruppo dell' appaltatrice ( . CP_5 CP_2 Controparte_3
Quanto alla responsabilità dell'ente, va evidenziato come, secondo l'insegnamento di cui alle
S.U. n. 2951/2016 (in un caso, per molti tratti, speculare al presente), la Parte_1
convenuta in primo grado rimasta contumace, interponendo appello e negando la propria titolarità passiva in favore (anche) del , ha avanzato una mera difesa Controparte_5
che può trovare ingresso in appello, non basandosi la negazione della detta titolarità sull'allegazione e prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili dagli atti.
Tuttavia, proprio la documentazione fotografica già emergente ex actis, in quanto prodotta in prime cure dall'odierna appellata, denota che il cantiere ove erano avvenuti i lavori era chiuso al traffico veicolare e pedonale e che i paletti causativi del danno sporgevano sulla strada laterale, con chiara responsabilità dell'appaltatore. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “in tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, qualora l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente
l'appaltatore, che ne è l'unico custode. Allorquando, invece, l'area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente, salva l'eventuale azione di regresso di quest'ultimo nei confronti del primo a norma dei comuni principi sulla responsabilità solidale” (cfr. Cass. nn. 15882/2013, 7096/2019, 26780/2023).
A tutto voler concedere, poi, il contratto di appalto stipulato tra l'ente e l' recita all'art. CP_2
10 che “l'appaltatore è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazie od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi”.
Conseguentemente, la censura va respinta.
- Pagina 3 - In ordine, invece, alla titolarità passiva da radicare sulla capogruppo, è sufficiente richiamare la giurisprudenza della S.C. sul punto, secondo cui, in tema di associazione temporanea d'imprese, il potere di rappresentanza, anche processuale, spetta all'impresa capogruppo esclusivamente nei confronti della stazione appaltante in relazione agli atti relativi all'appalto e non anche nei confronti di terzi estranei a quel rapporto (Cass. Civ sez. I, n. 26072/2017).
Parimenti da respingere è il terzo motivo.
Invero, l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità della prova. Orbene, tenuto conto della mancata proposizione di tale eccezione nel giudizio di primo grado, quest'ultima non può trovare ingresso per la prima volta nel giudizio di appello.
Passando, infine, all'esame del quarto motivo e del connesso appello incidentale, deve evidenziarsi, in punto di qualificazione giuridica della domanda, come la responsabilità per i danni arrecati all'appellata vada ricondotta nell'alveo dell'art. 2051 c.c.
Al riguardo, va rammentato, in omaggio al consolidato orientamento della giurisprudenza sul punto, come nella responsabilità ex art. 2051 c.c. il concetto di “custodia” postuli la disponibilità immediata del bene ed il potere di controllo circa le modalità d'uso e di conservazione di esso. Si tratta di un potere di fatto sulla cosa essendo sufficiente che il soggetto abbia l'effettiva padronanza e disponibilità della stessa. Quindi, il soggetto al quale si imputa tale tipo di responsabilità deve essere in grado di esplicare un potere di sorveglianza sulla res, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche (Cass. 20 novembre 2009, n. 24529).
Inoltre, il nesso di causalità esistente tra la cosa e il danno impone che la prima non rappresenti una mera occasione dell'evento, ma essa stessa ne costituisca la causa o la concausa, per sua intrinseca natura ovvero per l'insorgenza di agenti dannosi, con la conseguenza che la prova dell'anomalia del bene incombe sul danneggiato, il quale deve dimostrare l'evento dannoso e il nesso di causalità con la cosa alterata o anomala (Cass. n.
24529/2009), mentre è onere del custode dimostrare l'eventuale interruzione del nesso causale attraverso la prova del caso fortuito, quest'ultimo dovendosi sostanziare in un autonomo impulso causale, comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato, dotato dei caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, in modo che il danno non sia più riconducibile alla cosa (Cass. 21 ottobre 2005 n. 20359; Cass. 6 luglio 2006 n. 15383; Cass.
24 gennaio 2014).
- Pagina 4 - In particolare, la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può costituire un “caso fortuito” ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., quando abbia due caratteristiche: sia stata colposa e non fosse prevedibile da parte del custode (Cass. n. 25837/2017). Ciò tuttavia non significa che, ancorché inidonea ad integrare il caso fortuito, la colpa della vittima non possa rivestire rilevanza ai fini risarcitori;
ma ciò deve avvenire sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile - ai sensi dell'art. 1227 c.c.- sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1° co., c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co., c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte
(Cass. n. 26524/2020).
Quindi, “l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale esso per effetto del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art.
2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla iterazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevedibilità che valgano a determinare una definitiva censura nella serie causale riconducibile alla cosa” (Cass Civ. sez. III, 17.02.2023, n.5116).
Come noto, questi principi sono stati ritenuti applicabili dalla Suprema Corte anche quando custode sia una pubblica amministrazione o il concessionario (cfr. Cass. n. 18483/2012).
Difatti, nel caso di demanio stradale, l'obbligo di relativa manutenzione in capo alla P.A., quale proprietaria delle strade pubbliche (ex artt. 16 e 13 L. n. 2248/1865 All, F per le strade, rispettivamente, comunali e provinciali), discende non solo da specifiche norme (art. 14
- Pagina 5 - C.d.S.; art. 8 D.P.R. n. 753/1980 per le strade ferrate;
art. 28 L. n. 2248/1865 All. F per le strade comunali e provinciali;
art. 5 R.D. n. 2506/1923 per le strade comunali) ma anche dal generale obbligo di custodia, con conseguente operatività nei confronti dell'ente della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. in caso di omessa prevenzione.
Se, da un lato, gli enti proprietari delle strade, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 devono (salvo che nell'ipotesi di concessione prevista dal comma 3 della predetta norma) provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta, trattandosi di obbligo derivante dal mero fatto di essere proprietari;
dall'altro, tale obbligo può tuttavia concorrere con ulteriori obblighi (e, quindi, con ulteriori cause di responsabilità) del medesimo ente o di altri, derivanti da altre normative e, in particolare, dalla disciplina dettata dall'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. n. 9527/2010).
Tornando al caso di specie, deve convenirsi che ha dato prova sia della Controparte_1 dinamica dell'incidente, che spettava lei dimostrare (Cass. nn. 8106/2006, 10166/2022), che del nesso causale nei termini sopra indicati.
Ebbene, dall'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, consistita nell'acquisizione del verbale di constatazione danni del 2.2.2022, con relativa documentazione fotografica, redatto dalla Polizia Municipale del comune di nonché nell'acquisizione delle CP_5
dichiarazioni rese dal teste è emerso che il sinistro ebbe a verificarsi sulla Testimone_1
SP 58, in direzione Benevento, all'altezza del civico n. 52 di via Roma, tra la Fiat Scudo tg.
EF079KP, di proprietà della e dei paletti di ferro nervato posti a Controparte_1
delimitazione del cantiere di lavori pubblici, affidati all' composta dalla CP_2 [...]
e dalla ditta Parte_1 Controparte_3
In particolare, il teste escusso all'udienza del 16.11.2022, ha precisato che: Testimone_1
“all'orario e alla data del sinistro ero alla guida della vettura targata EF079KP e procedevo in lungo la via Roma direzione piazza municipio. Erano circa le 06.50 del CP_5
giorno 01.02.2022. Era ancora buio ma non pioveva. Mentre stavo andando in piazza, facendo la curva lato destro mi ritrovavo dei paletti in mezzo alla strada. Ho cercato di scansarli ma dovevo comunque mantenere il lato destro della corsia e quindi ho colliso contro di essi, i quali hanno danneggiato il furgone da me condotto, Fiat Scudo, nella fiancata destra, hanno oltre bucato il paraurti anteriore nella parte destra ed anche lo specchietto esterno destro. Non vi era alcuna presegnalazione dei predetti paletti. Non vi era
- Pagina 6 - alcuna segnaletica stradale che preavvertisse dell'esistenza del cantiere. Posso però dire che, rispetto alla data del 01.02.2022, il cantiere era già presente da almeno un mese.”
Dal suo canto, l'odierna appellante, essendo rimasta contumace nel giudizio di primo grado, non ha dato prova che l'evento fosse riconducibile al caso fortuito, non costituendo, tra l'altro, il fatto che una macchina possa collidere con dei paletti sporgenti, non segnalati, posti lungo un cantiere stradale, evento straordinario ed imprevedibile.
Ad ogni buon conto, la responsabilità dei fatti per cui è causa non può essere attribuita in maniera esclusiva in capo alla società convenuta, avendo il comportamento del conducente concorso, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., alla causazione dell'evento.
Difatti, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art.
1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr., fra le altre, Cass. n. 34886/2021).
Invero, non può ignorarsi la circostanza che il sinistro si sia verificato comunque in prossimità di un cantiere presegnalato, di cui lo stesso conducente dell'autovettura dichiarava, in sede di escussione testimoniale, di essere a conoscenza (in quanto residente nel comune di
[...]
ed essendo lo stesso cantiere presente da almeno un mese), nonché in condizioni CP_5
climatiche, di orario (7.00) e visibilità ottimali e senza traffico.
Pertanto, in base allo standard di diligenza che è dato attendersi da una persona di normale avvedutezza secondo lo schema di cui all'art. 1176 c.c., tenuto conto anche del fatto che il tratto di strada era privo di ostacoli visivi e che, comunque, il percorrere di una curva imponeva maggiore attenzione da parte del conducente stesso, risulta corretta la gradazione di colpa effettuata dal giudice di prime cure nella misura del 70% a carico del conducente dell'autovettura di proprietà della colpevole di non aver tenuto una Controparte_1
- Pagina 7 - condotta di guida adeguata allo stato dei luoghi, e del 30% a carico della Parte_1
responsabile per non aver messo in sicurezza il cantiere presente lungo la S.p. 58.
Pertanto, anche il quarto motivo di appello e il connesso appello incidentale vanno respinti.
Per tutto quanto innanzi esposto, la sentenza di prime cure va confermata mentre l'appello principale e incidentale vanno rigettati.
In ordine alle spese di lite, la reciproca soccombenza (S.U. n. 32061/2022) giustifica la compensazione totale delle spese di lite del giudizio di appello.
Occorre, poi, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e di quello incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R.
30.05.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n.228.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. RIGETTA l'appello principale;
2. RIGETTA l'appello incidentale;
3. COMPENSA le spese di lite del grado di appello;
4. DÁ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.05.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co.
17, L. 24.12.2012 n.228;
5. DÁ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.05.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co.
17, L. 24.12.2012 n.228.
Benevento, 28.3.2025.
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 8 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico dott. Leonardo Papaleo ha pronunciato, quale giudice d'appello, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2191 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, ed avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 557/2023 del Giudice di Pace di Benevento, pubblicata in data 18 aprile 2023, vertente
TRA
p.i. , in Parte_1 P.IVA_1
p.d.l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Fabrizio Crisci, presso il cui studio elettivamente domicilia in Benevento, alla piazza Dogana n. 2
APPELLANTE
E
, c.f. , rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._1
procura in atti, dagli avv.ti Luca Della Peruta e Roberto Rosa, presso il cui studio elettivamente domicilia in Benevento, alla c.da Piano a Cappelle n. 120
APPELLATA conclusioni: come da note scritte depositate in vista dell'udienza figurata del 21.3.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
interponeva appello avverso la sentenza n. 557/2023, con cui il Giudice di Pace di
[...]
Benevento accoglieva parzialmente, nella misura di € 373,46, la domanda risarcitoria promossa da in virtù del sinistro verificatosi in data 1.2.2022, alle ore 7:00 Controparte_1
circa, lungo la S.p. 58 del comune di Pago Veiano (Bn), allorquando il conducente dell'autovettura tg. EF079KP, di proprietà della , in prossimità di un cantiere di lavori CP_1
- Pagina 1 - pubblici affidati all composta dalla ditta e dalla ditta CP_2 Controparte_3 [...]
collideva contro alcuni paletti di ferro non Controparte_4
segnalati, che sporgevano sulla sede stradale, causando danni alla vettura.
A sostegno del gravame promosso, l'appellante deduceva, in particolare, l'erroneità della sentenza: per improcedibilità della domanda, stante il mancato esperimento della mediazione;
nella parte in cui non aveva ritenuto il difetto di legittimazione passiva della Parte_1
e la concorrente responsabilità del e della per non Controparte_5 Controparte_3 aver rilevato l'incapacità a testimoniare del conducente del mezzo ex art. 246 c.p.c.; per non aver ritenuto che l'evento dannoso fosse da ascrivere alla mancata cautela della stessa danneggiata avente efficacia causale esclusiva dell'evento stesso.
Per tali motivi chiedeva, in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare la domanda attorea così come proposta in primo grado con condanna alle spese del doppio grado di giudizio e con attribuzione in favore dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio la quale proponeva appello incidentale, Controparte_1
deducendo che non poteva ritenersi un concorso di colpa del danneggiato nella misura del
70%; eccepiva, altresì, l'infondatezza dell'appello.
Per tali motivi chiedeva: di accogliere l'appello incidentale e, per l'effetto, di accertare la piena ed integrale responsabilità della Parte_1
condannandola al pagamento dei danni, quantificati in complessivi € 1.244,85, oltre interessi legali;
in via subordinata, di diminuire la graduazione di colpa e, in ogni caso, di rigettare l'appello, con vittoria di spese da distrarsi in favore degli avvocati dichiaratosi anticipatari.
All'udienza del 16.11.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la decisione.
Il Tribunale osserva.
In via preliminare, va dichiarata la tempestività tanto dell'appello principale quanto di quello incidentale c.d. tardivo (art. 334 c.p.c.), nonché la loro ammissibilità in ordine ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., contenendo gli atti una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze (cfr. S.U. n.
27119/2017).
Il primo motivo di appello è infondato, in quanto la materia oggetto del contendere
(responsabilità ex art. 2051 c.c.) non rientra tra quelle per le quali è previsto il tentativo di mediazione obbligatorio ex art. 5, co. 1, d.lg. n. 28/2010, il cui mancato esperimento avrebbe, comunque, dovuto essere eccepito, a pena di decadenza, dalla convenuta o rilevato d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza (art. 5, co. 2).
- Pagina 2 - Parimenti infondato è il secondo motivo concernente il difetto di legittimazione (recte:
[... titolarità) della convenuta, perché da radicare in capo alla stazione appaltante ( CP_5
) o alla capogruppo dell' appaltatrice ( . CP_5 CP_2 Controparte_3
Quanto alla responsabilità dell'ente, va evidenziato come, secondo l'insegnamento di cui alle
S.U. n. 2951/2016 (in un caso, per molti tratti, speculare al presente), la Parte_1
convenuta in primo grado rimasta contumace, interponendo appello e negando la propria titolarità passiva in favore (anche) del , ha avanzato una mera difesa Controparte_5
che può trovare ingresso in appello, non basandosi la negazione della detta titolarità sull'allegazione e prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili dagli atti.
Tuttavia, proprio la documentazione fotografica già emergente ex actis, in quanto prodotta in prime cure dall'odierna appellata, denota che il cantiere ove erano avvenuti i lavori era chiuso al traffico veicolare e pedonale e che i paletti causativi del danno sporgevano sulla strada laterale, con chiara responsabilità dell'appaltatore. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “in tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, qualora l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente
l'appaltatore, che ne è l'unico custode. Allorquando, invece, l'area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. sussiste sia a carico dell'appaltatore che dell'ente, salva l'eventuale azione di regresso di quest'ultimo nei confronti del primo a norma dei comuni principi sulla responsabilità solidale” (cfr. Cass. nn. 15882/2013, 7096/2019, 26780/2023).
A tutto voler concedere, poi, il contratto di appalto stipulato tra l'ente e l' recita all'art. CP_2
10 che “l'appaltatore è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazie od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi”.
Conseguentemente, la censura va respinta.
- Pagina 3 - In ordine, invece, alla titolarità passiva da radicare sulla capogruppo, è sufficiente richiamare la giurisprudenza della S.C. sul punto, secondo cui, in tema di associazione temporanea d'imprese, il potere di rappresentanza, anche processuale, spetta all'impresa capogruppo esclusivamente nei confronti della stazione appaltante in relazione agli atti relativi all'appalto e non anche nei confronti di terzi estranei a quel rapporto (Cass. Civ sez. I, n. 26072/2017).
Parimenti da respingere è il terzo motivo.
Invero, l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell'ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove la testimonianza sia ammessa ed assunta, eccezione di nullità della prova. Orbene, tenuto conto della mancata proposizione di tale eccezione nel giudizio di primo grado, quest'ultima non può trovare ingresso per la prima volta nel giudizio di appello.
Passando, infine, all'esame del quarto motivo e del connesso appello incidentale, deve evidenziarsi, in punto di qualificazione giuridica della domanda, come la responsabilità per i danni arrecati all'appellata vada ricondotta nell'alveo dell'art. 2051 c.c.
Al riguardo, va rammentato, in omaggio al consolidato orientamento della giurisprudenza sul punto, come nella responsabilità ex art. 2051 c.c. il concetto di “custodia” postuli la disponibilità immediata del bene ed il potere di controllo circa le modalità d'uso e di conservazione di esso. Si tratta di un potere di fatto sulla cosa essendo sufficiente che il soggetto abbia l'effettiva padronanza e disponibilità della stessa. Quindi, il soggetto al quale si imputa tale tipo di responsabilità deve essere in grado di esplicare un potere di sorveglianza sulla res, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche (Cass. 20 novembre 2009, n. 24529).
Inoltre, il nesso di causalità esistente tra la cosa e il danno impone che la prima non rappresenti una mera occasione dell'evento, ma essa stessa ne costituisca la causa o la concausa, per sua intrinseca natura ovvero per l'insorgenza di agenti dannosi, con la conseguenza che la prova dell'anomalia del bene incombe sul danneggiato, il quale deve dimostrare l'evento dannoso e il nesso di causalità con la cosa alterata o anomala (Cass. n.
24529/2009), mentre è onere del custode dimostrare l'eventuale interruzione del nesso causale attraverso la prova del caso fortuito, quest'ultimo dovendosi sostanziare in un autonomo impulso causale, comprensivo anche del fatto del terzo e della colpa del danneggiato, dotato dei caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, in modo che il danno non sia più riconducibile alla cosa (Cass. 21 ottobre 2005 n. 20359; Cass. 6 luglio 2006 n. 15383; Cass.
24 gennaio 2014).
- Pagina 4 - In particolare, la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può costituire un “caso fortuito” ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., quando abbia due caratteristiche: sia stata colposa e non fosse prevedibile da parte del custode (Cass. n. 25837/2017). Ciò tuttavia non significa che, ancorché inidonea ad integrare il caso fortuito, la colpa della vittima non possa rivestire rilevanza ai fini risarcitori;
ma ciò deve avvenire sotto il diverso profilo dell'accertamento del concorso colposo del danneggiato, valutabile - ai sensi dell'art. 1227 c.c.- sia nel senso di una possibile riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa del danneggiato e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227, 1° co., c.c.), sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227, 2° co., c.c.), fatta salva, nel secondo caso, la necessità di un'espressa eccezione della controparte
(Cass. n. 26524/2020).
Quindi, “l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando, a carico del custode l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito;
nell'ottica della previsione dell'art. 2051 c.c., tutto si gioca dunque sul piano di un accertamento di tipo causale (della derivazione del danno dalla cosa e dell'eventuale interruzione di tale esso per effetto del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura “insidiosa” o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.); al cospetto dell'art.
2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno;
al riguardo, deve pertanto ritenersi che, ove il danno consegua alla iterazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basti a escludere il nesso causale fra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato, richiedendosi anche che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità ed imprevedibilità che valgano a determinare una definitiva censura nella serie causale riconducibile alla cosa” (Cass Civ. sez. III, 17.02.2023, n.5116).
Come noto, questi principi sono stati ritenuti applicabili dalla Suprema Corte anche quando custode sia una pubblica amministrazione o il concessionario (cfr. Cass. n. 18483/2012).
Difatti, nel caso di demanio stradale, l'obbligo di relativa manutenzione in capo alla P.A., quale proprietaria delle strade pubbliche (ex artt. 16 e 13 L. n. 2248/1865 All, F per le strade, rispettivamente, comunali e provinciali), discende non solo da specifiche norme (art. 14
- Pagina 5 - C.d.S.; art. 8 D.P.R. n. 753/1980 per le strade ferrate;
art. 28 L. n. 2248/1865 All. F per le strade comunali e provinciali;
art. 5 R.D. n. 2506/1923 per le strade comunali) ma anche dal generale obbligo di custodia, con conseguente operatività nei confronti dell'ente della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. in caso di omessa prevenzione.
Se, da un lato, gli enti proprietari delle strade, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 devono (salvo che nell'ipotesi di concessione prevista dal comma 3 della predetta norma) provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta, trattandosi di obbligo derivante dal mero fatto di essere proprietari;
dall'altro, tale obbligo può tuttavia concorrere con ulteriori obblighi (e, quindi, con ulteriori cause di responsabilità) del medesimo ente o di altri, derivanti da altre normative e, in particolare, dalla disciplina dettata dall'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. n. 9527/2010).
Tornando al caso di specie, deve convenirsi che ha dato prova sia della Controparte_1 dinamica dell'incidente, che spettava lei dimostrare (Cass. nn. 8106/2006, 10166/2022), che del nesso causale nei termini sopra indicati.
Ebbene, dall'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, consistita nell'acquisizione del verbale di constatazione danni del 2.2.2022, con relativa documentazione fotografica, redatto dalla Polizia Municipale del comune di nonché nell'acquisizione delle CP_5
dichiarazioni rese dal teste è emerso che il sinistro ebbe a verificarsi sulla Testimone_1
SP 58, in direzione Benevento, all'altezza del civico n. 52 di via Roma, tra la Fiat Scudo tg.
EF079KP, di proprietà della e dei paletti di ferro nervato posti a Controparte_1
delimitazione del cantiere di lavori pubblici, affidati all' composta dalla CP_2 [...]
e dalla ditta Parte_1 Controparte_3
In particolare, il teste escusso all'udienza del 16.11.2022, ha precisato che: Testimone_1
“all'orario e alla data del sinistro ero alla guida della vettura targata EF079KP e procedevo in lungo la via Roma direzione piazza municipio. Erano circa le 06.50 del CP_5
giorno 01.02.2022. Era ancora buio ma non pioveva. Mentre stavo andando in piazza, facendo la curva lato destro mi ritrovavo dei paletti in mezzo alla strada. Ho cercato di scansarli ma dovevo comunque mantenere il lato destro della corsia e quindi ho colliso contro di essi, i quali hanno danneggiato il furgone da me condotto, Fiat Scudo, nella fiancata destra, hanno oltre bucato il paraurti anteriore nella parte destra ed anche lo specchietto esterno destro. Non vi era alcuna presegnalazione dei predetti paletti. Non vi era
- Pagina 6 - alcuna segnaletica stradale che preavvertisse dell'esistenza del cantiere. Posso però dire che, rispetto alla data del 01.02.2022, il cantiere era già presente da almeno un mese.”
Dal suo canto, l'odierna appellante, essendo rimasta contumace nel giudizio di primo grado, non ha dato prova che l'evento fosse riconducibile al caso fortuito, non costituendo, tra l'altro, il fatto che una macchina possa collidere con dei paletti sporgenti, non segnalati, posti lungo un cantiere stradale, evento straordinario ed imprevedibile.
Ad ogni buon conto, la responsabilità dei fatti per cui è causa non può essere attribuita in maniera esclusiva in capo alla società convenuta, avendo il comportamento del conducente concorso, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., alla causazione dell'evento.
Difatti, in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art.
1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr., fra le altre, Cass. n. 34886/2021).
Invero, non può ignorarsi la circostanza che il sinistro si sia verificato comunque in prossimità di un cantiere presegnalato, di cui lo stesso conducente dell'autovettura dichiarava, in sede di escussione testimoniale, di essere a conoscenza (in quanto residente nel comune di
[...]
ed essendo lo stesso cantiere presente da almeno un mese), nonché in condizioni CP_5
climatiche, di orario (7.00) e visibilità ottimali e senza traffico.
Pertanto, in base allo standard di diligenza che è dato attendersi da una persona di normale avvedutezza secondo lo schema di cui all'art. 1176 c.c., tenuto conto anche del fatto che il tratto di strada era privo di ostacoli visivi e che, comunque, il percorrere di una curva imponeva maggiore attenzione da parte del conducente stesso, risulta corretta la gradazione di colpa effettuata dal giudice di prime cure nella misura del 70% a carico del conducente dell'autovettura di proprietà della colpevole di non aver tenuto una Controparte_1
- Pagina 7 - condotta di guida adeguata allo stato dei luoghi, e del 30% a carico della Parte_1
responsabile per non aver messo in sicurezza il cantiere presente lungo la S.p. 58.
Pertanto, anche il quarto motivo di appello e il connesso appello incidentale vanno respinti.
Per tutto quanto innanzi esposto, la sentenza di prime cure va confermata mentre l'appello principale e incidentale vanno rigettati.
In ordine alle spese di lite, la reciproca soccombenza (S.U. n. 32061/2022) giustifica la compensazione totale delle spese di lite del giudizio di appello.
Occorre, poi, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e di quello incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R.
30.05.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n.228.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'appello promosso come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. RIGETTA l'appello principale;
2. RIGETTA l'appello incidentale;
3. COMPENSA le spese di lite del grado di appello;
4. DÁ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.05.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co.
17, L. 24.12.2012 n.228;
5. DÁ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30.05.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co.
17, L. 24.12.2012 n.228.
Benevento, 28.3.2025.
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
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